Incarto n. 17.2002.69
Lugano 3 aprile 2003/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Cometta e Cocchi
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 7 novembre 2002 presentato da
(patrocinata dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 1° ottobre 2002 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 6 maggio 2002 il Procuratore pubblico ha posto __________ in stato di accusa per ripetuto abuso di impianti di telecomunicazioni, per avere a __________ e altre località del Cantone, per malizia, chiamandoli col telefono a ogni ora del giorno o della notte, ripetutamente abusato di impianti di telecomunicazione allo scopo di importunare __________. In applicazione della pena, egli ne ha proposto la sua condanna a 20 giorni di arresto da espiare. Al decreto di accusa __________ ha interposto opposizione.
B. Con sentenza del 6 maggio 2002 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, previa dichiarazione di contumacia, ha riconosciuto __________ autrice colpevole di ripetuto abuso di impianti di telecomunicazione riferito al periodo maggio 2001–marzo 2002 e a una parte delle relative imputazioni, condannandola alla pena di 15 giorni di arresto da espiare.
C. Contro la sentenza predetta __________ ha inoltrato il 4 ottobre 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 7 novembre successivo, essa chieda l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio degli atti al Pretore per nuovo giudizio. Con osservazioni del 10 dicembre 2002 il Procuratore pubblico ha chiesto la reiezione del ricorso. Con scritti del 26 e del 29 novembre 2002 le parti civili hanno comunicato di non presentare osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Contro sentenze contumaciali – come nella fattispecie – il ricorso per cassazione è unicamente ammissibile se esso è diretto contro la dichiarazione di contumacia stessa, ossia ha per oggetto la questione di sapere se il giudice abbia deciso a ragione o a torto di procedere in assenza dell'accusato (Rep. 1982 pag. 194 con la sentenza del Tribunale federale parzialmente riprodotta in calce; CCRP, sentenza del 2 aprile 1998 in re G. consid. 5 con riferimenti).
a) L'art. 229 cpv. 1 CPP stabilisce che il presidente della Corte di assise, sentito il Procuratore pubblico e tutte le parti, "può autorizzare l'accusato a non presenziare al dibattimento, se sono fatte vale preminenti ragioni". La norma riprende alla lettera il cessato art. 177 cpv. 1 CPP, introdotto nel (vecchio) Codice di procedura penale con effetto al 1°gennaio 1993. Ottenuto il permesso di non comparire, l'accusato è processato come se fosse presente, senza pregiudizio per lui (Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del Codice di procedura penale, del 20 marzo 1991, in: Verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria primaverile 1992, vol. 3, pag. 1849 in fondo). Contro una sentenza di condanna egli può quindi ricorrere alla Corte di cassazione e di revisione penale.
Diversa è la situazione qualora l'accusato non intenda essere processato in absentia, ma chieda un rinvio del dibattimento. Simile eventualità è regolata dall'art. 237 cpv. 2 CPP, che contempla appunto l'ipotesi di un rinvio (o di una sospensione, se il dibattimento è già cominciato) per malattia o grave impedimento, ma "solo per tempo determinato". Ove l'impedimento sia duraturo, si procede al giudizio; "sono in tal caso applicabili le norme previste per la procedura contro gli assenti, eccetto quelle riguardanti le pubblicazioni" (art. 237 cpv. 3 CPP). Le norme sul processo contumaciale fanno sì che una sentenza di condanna non possa essere impugnata con ricorso per cassazione (DTF 122 I 36; cfr., anche DTF 121 IV 341 consid. 1a e 2a). Entro i termini di prescrizione dell'azione penale l'imputato può chiedere in ogni momento, tuttavia, la revoca del giudizio pronunciato in assenza e lo svolgimento del processo con rito ordinario (art. 316 cpv. 1 CPP; CCRP, sentenza del.2 aprile 1998 in re G. consid. 2). Nei casi davanti alla Pretura penale, egli deve attivarsi entro sei mesi dalla emanazione della sentenza contumaciale (art. 277 cpv. 4 CP).
b) Nei procedimenti di opposizione ai decreti di accusa l'art. 274 cpv. 1 seconda frase vCPP in vigore al momento dell'emanazione della sentenza impugnata, si limitava a disporre che il Pretore può dispensare le parti con domicilio all'estero dal presenziare al dibattimento "se adducono motivi importanti e se il procedimento può essere condotto nonostante la loro assenza". La norma si riconduceva all'art. 228 del disegno di legge contenuto nel messaggio dell'11 marzo 1987 (Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1994, vol. 2, pag. 1078), criticato nel messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 proprio perché privilegiava "acriticamente e inaccettabilmente per rispetto alla parità di trattamento chi ha il domicilio all'estero "( Raccolta citata, sessione ordinaria primaverile 1992, vol. 3, pag. 1849). Non di meno esso era stato ripreso senza commento nel rapporto della Commissione speciale dell' 8 novembre 1994 (pag. 80 in basso e pag. 190) e approvato come tale dal Gran Consiglio. Se per i processi davanti alle assise, quindi, il legislativo aveva tenuto conto delle critiche enunciate nel messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 (tant'è che l'art. 229 cpv. 1 CPP era stato riformulato), per i processi riguardanti le opposizioni a decreti di accusa esso aveva approvato semplicemente quanto figurava nel messaggio originario dell'11 marzo 1987. Ciò non sembra nemmeno ricondursi a una svista: l'art. 277 cpv. 1 vCPP specificava esplicitamente, anzi, che il giudice giudica in contumacia ogni accusato che non compaia nel giorno fissato per il dibattimento "senza la giustificazione prevista dall'art. 274" (che riguardava, appunto, le sole parti domiciliate all'estero). Ne segue che il Codice di procedura applicabile alla fattispecie non contempla alcuna base legale perché un Pretore possa dispensare un accusato con domicilio nel Canton Ticino dal comparire in aula (CCRP, sentenza del 2 aprile 1998 in re G. consid. 3). Stabilendo che i certificati medici prodotti non consentissero – comunque sia – di dispensare la prevenuta dal presenziare al pubblico dibattimento, ossia di non celebrare il processo in sua assenza nelle forme ordinarie in applicazione dell'art. 229 cpv. 1 CPP, il Pretore ha statuito correttamente.
Secondo la ricorrente, il Pretore avrebbe comunque dovuto rinviare il dibattimento per consentire l'allestimento della perizia psichiatrica ex art. 10 e 11 CP ordinata dal Procuratore pubblico in un procedimento penale parallelo. L'argomento non può però entrare in considerazione. Per evitare la personale comparizione davanti al Pretore, la ricorrente avrebbe infatti dovuto documentare una malattia o un grave impedimento temporaneo ai sensi dell'art. 237 cpv. 2 CPP (art. 313 cpv. 2 CPP). Secondo il Pretore, essa non ha però soddisfatto tale esigenza, poiché i certificati medici prodotti non attestano con precisione la sua pretesa incapacità ad essere processata (sentenza, pag. 6). Orbene, la ricorrente sorvola su questa considerazione, persistendo nel sostenere che il rinvio del processo, proposto anche all'inizio del dibattimento, si imponeva per consentire l'assunzione di una determinata prova, ossia della perizia psichiatrica sul suo stato mentale. Una argomentazione del genere è però inammissibile, perché non attinente alla dichiarazione di contumacia, la sola impugnabile con ricorso per cassazione, ma al merito del processo, ossia a un argomento sottratto alla Corte di cassazione e di revisione penale confrontata con sentenza emanata in assenza dell'accusato. Sia come sia, avuto riguardo all'atteggiamento dell'accusata ricordato a pag. 6 della sentenza impugnata e, in particolare, ai tentativi da essa messi in atto per sottrarsi proprio alla prova peritale ora invocata, il Pretore aveva una valida ragione per non procrastinare il procedimento e, pertanto, per procedere nelle forme contumaciali, tenuto anche conto del rischio di prescrizione dell'azione penale e, in ogni modo, del diritto della condannata di chiedere la revoca della sentenza contumaciale (art. 277 cpv. 3 CPP).
Da quanto precede discende che nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve essere respinto siccome infondato. Gli oneri processuali seguono la soccombenza, ossia sono posti a carico della ricorrente (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
richiamata sulle spese la LTG
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 100.–
fr. 600.–
sono posti a carico della ricorrente.
– __________;
– avv. __________;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– __________ (parte civile);
– avv. __________ (per le parti civili __________);
– Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Ministero pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Pretura di Lugano, Sezione 4, 6901 Lugano.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso:
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.