Incarto n. 17.2002.58 17.2002.66
Lugano 28 aprile 2005/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Chiesa e Cometta (giudice supplente)
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sui ricorsi per cassazione presentati
il 18 ottobre 2002 (inc. n. 17.2002.58) da
RI 1
di e nata, attinente di, nato a il 6 ottobre 1950, domiciliato a, coniugato, architetto
(patrocinato dall'avv. PA 1)
e
il 29 ottobre 2002 (inc. n. 17.2002.66) da
PI 1
di e nata, attinente di, nato a il 5 maggio 1967, domiciliato a, coniugato, giornalista
(patrocinato dall'avv. PA 2)
contro
la sentenza emanata il 30 settembre 2002 dal Pretore del Distretto di Bellinzona nei loro confronti come pure di
PI 2
di, nata a il 15 maggio 1970, cittadina, domiciliata a, coniugata, operatrice addetta alle riprese filmate
(patrocinata dall'avv. PA 2)
non ricorrente;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di RI 1;
Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione di PI 1;
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. RI 1, architetto, è presidente con diritto di firma individuale della D. __________ SA, il cui scopo è la conduzione di un'impresa generale di costruzioni e la promozione immobiliare in genere. PI 1 e PI 2 sono dipendenti dell'emittente televisiva T__________ SA in qualità di giornalista il primo e di operatrice addetta alle riprese filmate la seconda.
La D. __________ SA ha edificato a in via un quartiere di case unifamiliari, la cui sistemazione esterna nel luglio 2001 non era ancora stata eseguita. Il 15 luglio 2001 vi fu un violento nubifragio, che determinò non solo l'allagamento della zona non ancora sistemata ma anche infiltrazioni d'acqua nelle case già abitate.
B. Su segnalazione di taluni proprietari esasperati per i disagi riconducibili alle inadempienze dell'impresa di costruzioni, T__________ è intervenuta con il giornalista PI 1 e l'operatrice PI 2 lunedì 16 luglio 2001 al mattino. Dopo avere effettuato riprese per illustrare la situazione all'esterno e i danni dell'acqua all'interno di alcune abitazioni, PI 1 e PI 2 hanno chiesto alla D. __________ SA di poter parlare con l'arch. RI 1, che però era assente. Solo nel pomeriggio fu possibile concordare un incontro, che avvenne al bar __________ di. La conversazione venne registrata con suono e immagini da PI 2 su ordine di PI 1 e all'insaputa di RI 1. In conclusione, RI 1 invitò i suoi interlocutori a recarsi sul posto per verificare la situazione.
C. Giunti in via per primi, PI 1 e PI 2 iniziarono nuovamente a filmare, continuando anche dopo che RI 1 aveva loro intimato di sospendere le riprese. Visto disatteso il suo ordine, l'architetto si mise all'inseguimento dell'operatrice ma venne ostacolato dal giornalista, che fu spintonato e colpito con un pugno. Raccolto da terra un sasso, RI 1 lo lanciò contro PI 1 senza colpirlo e si diresse verso PI 2, ingiungendole di cancellare le immagini e di consegnargli la cassetta. Neutralizzato PI 1 da un operaio dell'impresa edile, PI 1 cercò senza successo di impossessarsi della cassetta registrata ma nella colluttazione seguita con PI 2 la telecamera venne danneggiata irrimediabilmente. Successivamente RI 1 si recò a alla sede di T__________, minacciando di morte il giornalista PI 1.
D. Con decreto d'accusa del 21 giugno 2002 il Procuratore pubblico ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di:
¿ vie di fatto per avere, il 16 luglio 2001 a presso un cantiere edile, colpito intenzionalmente alla testa, con un pugno nel quale era racchiuso un telefono cellulare, il giornalista televisivo PI 1;
¿ lesioni colpose semplici per avere nelle stesse circostanze cagionato un danno al corpo di PI 2, collaboratrice di PI 1, colpita alla gamba da un sasso destinato a PI 1;
¿ ripetuta coazione (consumata e tentata) per avere nelle stesse circostanze mediante atteggiamento minaccioso, risultante da grida e atti intimidatori (pugni e lancio di sasso), intralciato la libertà di agire di PI 1 e PI 2, costringendoli a fare, omettere e tollerare una serie di atti (interrompere una ripresa filmata, subire il tentativo di farsi consegnare il nastro della registrazione televisiva, essere limitati nei movimenti e dover darsi alla fuga;
¿ ripetuta minaccia per avere nello stesso giorno ma a, presso lo studio televisivo del datore di lavoro di PI 1 e PI 2, incusso timore a PI 1 gridando frasi minacciose.
In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di RI 1 a 15 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per due anni.
Il 1° luglio 2002 RI 1 ha sollevato opposizione al decreto d'accusa.
E. Con decreti d'accusa del 21 giugno 2002 il Procuratore pubblico ha riconosciuto PI 1 e PI 2 autori colpevoli di violazione della sfera privata mediante apparecchi di presa di immagini per avere in correità tra loro, il 16 luglio 2001 a presso un esercizio pubblico, registrato con una telecamera digitale professionale una conversazione privata avvenuta tra PI 1 e RI 1, all'insaputa di quest'ultimo e sapendo che non avrebbe dato il suo consenso.
In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di PI 1 alla multa di fr. 750.¿ e la condanna di PI 2 alla multa di fr. 500.¿.
Il 1° luglio 2002 PI 1 ha sollevato opposizione al decreto d'accusa, così come PI 2.
F. Statuendo sulle opposizioni di RI 1, PI 1 e PI 2, con sentenza 30 settembre 2002 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha confermato per RI 1 l'imputazione di vie di fatto, ripetuta coazione (consumata e tentata) e ripetuta minaccia, prosciogliendolo per contro dall'accusa di lesioni colpose semplici. In applicazione della pena, il primo giudice ha ridotto la condanna a 12 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per due anni.
Per PI 1 e PI 2 è stata confermata l'imputazione di violazione della sfera privata mediante apparecchi di presa di immagini. Pure confermate sono state per entrambi le condanne alle multe di fr. 750.¿ per Gattoni e di fr. 500.¿ per PI 2. È stata ordinata la confisca e distruzione della videocassetta sequestrata, che riproduce la conversazione privata presso il bar __________.
G. Contro la citata sentenza RI 1 ha introdotto il 1° ottobre 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, prodotta il 18 ottobre successivo, egli chiede in via principale il proscioglimento da tutte le imputazioni, in via subordinata la cassazione della sentenza con contestuale rinvio al primo giudice per nuova decisione sulla fissazione della pena e in via ancora più subordinata la condanna alla pena di una multa in luogo della detenzione.
Con osservazioni 11 novembre 2002 il Procuratore pubblico ha proposto di respingere il ricorso. Chiamato a esprimersi, PI 1 è rimasto silente.
H. Contro la sentenza si è pure aggravato PI 1, che ha introdotto il 30 settembre 2002 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, del 29 ottobre successivo, egli chiede la cassazione del pronunciato pretorile con contestuale suo proscioglimento, da estendere anche ad PI 2 in virtù del dettato dell'art. 297 CPP.
Invitati ad esprimersi, con osservazioni 11 e 19 novembre 2002 il Procuratore pubblico e la parte civile RI 1 hanno proposto la reiezione del ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche erroneo, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1 p. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura a norma dell'art. 288 lett. c CPP non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di arbitrio. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).
I. Sul ricorso di RI 1
a) La censura non deve essere vagliata oltre, perché alle vie di fatto è comminato l'arresto o la multa (art. 126 cpv. 1 CP). Si tratta quindi di contravvenzione (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, p. 154, n. 20) riferita a fatti realizzatisi il 16 luglio 2001 ¿ vigente la pregressa normativa dell'art. 109 vCP con il termine di prescrizione biennale dell'azione penale, più favorevole della nuova disciplina dell'art. 109 nCP in vigore dal 1. ottobre 2002 che non solo estende a 3 anni il termine di prescrizione ma ne limita anche il dies ad quem fino al giudizio di merito di prima istanza e non può pertanto costituire lex mitior per raffronto al vecchio diritto (DTF 130 IV 101 consid. 1 pag. 102, 129 IV 49 consid. 5.1 p. 51 s.; Trechsel/ Noll, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I, 6. ediz., Zurigo 2004, p. 310, ad C. 1; cfr. sul tema Schubarth, Das neue Recht der strafrechtlichen Verjährung, in: RPS 2002, p. 322¿324, 326 s., 334¿336) ¿ per i quali l'azione penale si è prescritta il 16 luglio 2003, il termine di prescrizione continuando a decorrere anche pendente il ricorso per cassazione presentato il 18 ottobre 2002.
Ciò significa che decade la perseguibilità dell'imputazione per il reato di vie di fatto e la prescrizione comporta, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, l'archiviazione del caso (sentenze CCRP 21 maggio 2004 in re C. consid. 5c e 5 novembre 2002 in re M. consid. 3 con rif.), senza che occorra determinarsi sulla natura, controversa in materia penale, della prescrizione (cfr. Peter Müller, Basler Kommentar zum Strafgesetzbuch, Basilea/Ginevra /Monaco, 2003, n. 40 ss. preliminarmente all'art. 70 CP). In DTF 117 Ib 53 consid. 3, così come in DTF 105 IV 7 consid. 1a, il Tribunale federale ha lasciato indecisa la questione a sapere se la prescrizione dell'azione penale costituisca un motivo d'estinzione del diritto dello Stato di condannare, fondato sul diritto materiale, oppure una regola di procedura, costituente un impedimento processuale alla prosecuzione della causa. In DTF 116 IV 80 e 76 IV 123 la prescrizione è stata invece classificata come ostacolo processuale. Il quesito non è risolto in modo unanime nemmeno dai vari tribunali cantonali (cfr. Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2. ediz., Zurigo 1997, n. 3 preliminarmente all'art. 70). Per quanto riguarda il Cantone Ticino, il Tribunale federale in una recente sentenza non pubblicata ha considerato come ¿ sulla base della giurisprudenza della CCRP ed in linea di massima anche della CRP ¿ l'intervento della prescrizione comporti l'estinzione del diritto dello Stato di punire e attenga quindi al diritto materiale (sentenza 1P.258/2002 del 2 ottobre 2002, consid. 3.4 con rif.).
b) Ciò posto, accertata l¿intervenuta prescrizione dell¿azione penale, la condanna formante oggetto del dispositivo A (in parte) deve essere annullata per quanto riguarda il reato di vie di fatto e il ricorso per cassazione dichiarato, su questo punto, senza oggetto.
¿ costretto il giornalista e l'operatrice ad interrompere le riprese filmate;
¿ tentato di farsi consegnare la videocassetta appena registrata;
¿ ordinato ad un suo operaio di tener fermo PI 1 per impedirgli di intervenire in difesa della collega;
¿ costretto la PI 2 a fuggire.
a) Il ricorrente chiede di essere prosciolto perché non vi era stato alcun accordo in merito all'intervista e perché le riprese erano "del tutto abusive e lesive della libertà e dell'immagine del ricorrente", oltre che non necessarie quale aggiunta al filmato registrato al mattino. Egli assevera di non aver svolto il ruolo di aggressore, ma di essere stato vittima di "un vero e proprio agguato televisivo" e pertanto legittimato a far cessare "la grave e inopinata turbativa", chiedendo dapprima di interrompere la registrazione, poi tentando di farsi consegnare la videocassetta e infine rincorrendo l'operatrice dopo che al giornalista era stato impedito di intervenire a favore della collega.
b) Il reato di coazione ex art. 181 CP si realizza quando l'autore, usando violenza o minaccia di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà di agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto.
Nel caso di specie il primo giudice, in sostanza sulla base dei fatti così come emergono dalla videocassetta agli atti nell'inc. n. 17.2002.58, ha ritenuto che il ricorrente sia giunto in via dopo che già PI 1 e PI 2 avevano iniziato le riprese e le avevano continuate anche dopo che egli aveva loro imposto di sospenderle. Intenzionato a dar corso al suo ordine, il ricorrente cercò di raggiungere PI 2, ma venne ostacolato da PI 1: dopo averlo spintonato e colpito con un pugno di debole intensità, egli lanciò contro il giornalista, senza colpirlo, un sasso raccolto da terra, ponendosi all'inseguimento dell'operatrice per ottenere la videocassetta, dopo aver impedito a PI 1, facendo capo ad un operaio della sua impresa edile, di intervenire in aiuto della collega.
c) A fronte di questo puntuale apprezzamento reso in termini condivisibili perché fondato su riscontri oggettivi e soggettivi affidabili e su una valutazione globale spiegata e motivata, il ricorrente si limita in sostanza a criticare la sentenza impugnata contrapponendole una propria versione dell'accaduto, costruita in termini appellatori. Egli infatti si richiama al teorema dell'agguato televisivo, che lo vede quale vittima e non aggressore, non essendovi stato alcun accordo sull'intervista, con la conseguenza che le riprese sarebbero state del tutto abusive e lesive della sua libertà e della sua immagine. Orbene, siffatto argomentare potrebbe già essere dichiarato inammissibile, atteso che per valersi dell'art. 288 lett. c CPP in effetti non basta lamentare arbitrio. Occorre anche illustrare in che cosa l'arbitrio consista. Il ricorrente si limita a contrapporre il proprio punto di vista a quello del primo giudice, ma non spiega perché questi avrebbe tratto conclusioni, oltre che erronee, anche insostenibili, destituite di fondamento serio e oggettivo o in aperto contrasto con gli atti. In sostanza l'interessato motiva il ricorso per cassazione con tesi meramente appellatorie, come se si rivolgesse a un'autorità munita di pieno potere cognitivo anche nell'apprezzamento delle prove, dimenticando che per dimostrare estremi di arbitrio non basta allegare una diversa versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre illustrare perché la sentenza impugnata offenderebbe finanche il sentimento di giustizia ed equità. In questa prospettiva il ricorso è del tutto carente. Egli non spiega comunque per quale motivo non potessero essere effettuate le registrazioni in via e nemmeno perché, dopo aver visto che l'operatrice era intenta a filmare, abbia preferito intervenire intenzionalmente e pesantemente sulla scena in luogo di defilarsi a tutela dell'integrità della sua immagine. Può essere ricordato in questo contesto che T__________ era intervenuta con PI 1 e PI 2 su segnalazione di taluni proprietari esasperati per i disagi riconducibili alle inadempienze dell'impresa di costruzioni D. __________ SA, di cui il ricorrente è presidente con diritto di firma individuale e azionista al 50% (cfr. atto n. 14, verbale di interrogatorio RI 1 del 14 gennaio 2002). Detto altrimenti, PI 1 e PI 2 svolgevano funzioni che rientrano in linea di principio nella libertà dei media, garantita dall'art. 17 cpv. 1 Cost. (sulla nozione, cfr. Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, Zurigo 2003, n. 5¿10 ad art. 17).
d) Sul reato di ripetuta coazione, il giudizio del primo giudice merita pertanto conferma.
a) Il ricorrente postula il suo proscioglimento, subordinatamente la riduzione a "semplice tentativo", siccome la condanna è frutto di accertamenti fattuali arbitrari ed è lesiva del diritto federale sostanziale. La teste M__________ sarebbe inattendibile perché avrebbe riferito che la minaccia sarebbe stata formulata da lui appena giunto a T__________ e non al momento di andarsene, come indicato nella querela penale "allestita dopo i fatti e quindi più genuina". Si tratterebbe quindi di deposizione da prendere "con le pinze" e da non considerare in applicazione del principio in dubio pro reo. La minaccia udita dal teste B__________ sarebbe a sua volta inidonea a sostanziare dal profilo oggettivo il requisito della gravità, non essendo atta a provocare spavento. Dagli atti non risulterebbe che PI 1 "si sia sentito non solo minacciato, ma abbia avuto paura o timore", per cui al massimo vi potrebbe essere un "semplice tentativo", atteso che secondo B__________ "PI 1 era turbato, non spaventato e impaurito".
b) Il principio "in dubio pro reo" è un corollario della presunzione d'innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 n. 2 CEDU e 14 cpv. 2 Patti ONU II. Esso trova applicazione sia nell'ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell'onere probatorio. Riferito alla valutazione delle prove ¿ cui nel caso di specie il ricorrente si richiama ¿ esso significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo. La massima non impone che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa: il principio è disatteso quando il giudice penale, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41). Sotto questo profilo il principio "in dubio pro reo" ha la stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 120 Ia 31 consid. 4b pag. 41). Il giudice non incorre nell'arbitrio quando le sue conclusioni non corrispondano alla versione dell'istante e siano comunque sostenibili nel risultato. Una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola per contro il divieto dell'arbitrio. Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del tribunale (DTF non pubblicata 19 aprile 2002 [1P.20/2002] consid. 3.2). Va ricordato che il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288 lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP).
c) Riferendosi alla valutazione delle prove, il ricorrente censura in sostanza la credibilità della teste M__________ e nega che PI 1 si possa essere spaventato o intimorito dalle minacce di morte rivoltegli tramite B__________. Come visto, il primo giudice ha evidenziato come la centralinista abbia ben ricordato le minacce espresse dal ricorrente, senza riuscire comunque a contestualizzarle con altri dettagli. La disputa su quando siano state formulate, se prima o dopo l'incontro con B__________, non è decisiva. Rilevante è che minacce di morte siano state pronunciate in due occasioni e davanti a due diverse persone a , dove il ricorrente era giunto dopo che nel corso del pomeriggio a __________ in via già si erano realizzati i fatti che concretizzano il reato di ripetuta coazione. Orbene, benché ¿ come assevera il primo giudice ¿ sia vero che B abbia dichiarato di non aver preso sul serio la minaccia di morte ma di aver comunque avvertito PI 1 di quanto era capitato, tuttavia ¿ come giustamente rileva ancora il pretore (cfr. sentenza, consid. 9 a p. 8) ¿ il destinatario della minaccia poteva nutrire un giustificato timore, visto il comportamento avuto dal ricorrente in via, quando non aveva esitato a lanciare un grosso sasso nella sua direzione, pur senza colpirlo. La conclusione pretorile è in linea con la concezione giurisprudenziale e dottrinale secondo cui la minaccia deve essere oggettivamente suscettibile di incutere spavento o timore alla vittima, non però in funzione della sensibilità specifica del suo destinatario bensì secondo criteri generali (Corboz, op. cit., p. 644, n. 6 con rif.), ciò che nel caso di specie si realizza.
d) Ne consegue che sul reato di ripetuta minaccia il giudizio del primo giudice deve essere confermato.
a) Il ricorrente censura il giudizio pretorile per il fatto che, se è vero che il giudice di merito fruisce di ampia latitudine di giudizio nella valutazione di ogni singolo fattore che concorre alla determinazione della pena, è però anche vero che egli debba indicare quale valore attribuisca ai vari elementi considerati, secondo modalità tali da consentirne la verifica puntuale ad opera dell'autorità di ricorso. Orbene, nel caso in esame il pretore non avrebbe in sostanza motivato la pena secondo i vigenti canoni giurisprudenziali.
b) Secondo l'art. 63 CP, il giudice commisura la pena essenzialmente in funzione della colpa del reo. Questa disposizione non elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi pertinenti per la commisurazione della stessa. La giurisprudenza ha tuttavia interpretato siffatta norma in DTF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s., DTF 128 IV 73 consid. 3b p. 77 e in modo più diffuso in DTF 127 IV 101 consid. 2 p. 103¿105, elencando tutta una serie di elementi che entrano in linea di conto e vanno analizzati dal giudice di merito con motivazione che consenta all'autorità di ricorso di valutare se la pena sia stata stabilita in base a valori estranei all'art. 63 CP o appaia eccessivamente severa o clemente.
c) In particolare, la pena dovrà essere fissata tenendo conto della colpa del reo, del movente, dei precedenti e della sua situazione personale. Il criterio essenziale è quello della gravità della colpa: il giudice deve considerare in primo luogo gli elementi che si riferiscono all'atto stesso, ossia sul risultato dell'attività illecita, sulle sue modalità e come sia stata l'esecuzione; dal profilo soggettivo dovrà essere determinata l'intensità della volontà di commettere il reato e quale ne sia stato il movente. L'importanza della colpa va anche rapportata alla libertà che aveva il reo di determinarsi in conformità della legge: ove fosse stato facile l'ossequio della norma infranta, ben più gravemente verrebbe valutata la sua decisione di averla violata e di conseguenza la sua colpa sarebbe maggiore (DTF 127 IV 101 consid. 2a p. 103 con rif.).
d) Il primo giudice deve motivare la pena pronunciata per permettere di controllare se egli non abbia ecceduto il proprio potere di apprezzamento o se ne abbia abusato. Non gli incombe tuttavia di pronunciarsi su ogni censura particolareggiata sollevata dalle parti né di indicare in cifre o in percentuale l'importanza attribuita agli elementi determinanti per la commisurazione della pena; egli può omettere di richiamare i fatti che, senza arbitrio, gli appaiano non accertati o di scarsa rilevanza (DTF 121 IV 49 consid. 2a/aa p. 56 s.; 120 IV 136 consid. 3a p. 142¿144 con rif.). Deve comunque esporre gli elementi da lui considerati decisivi ¿ concernenti in particolare il reato e la personalità di chi ha agito ¿ in maniera tale che sia possibile controllare se e in quale modo tutti i fattori determinanti, aggravanti e attenuanti, siano stati effettivamente ponderati. In altre parole, la motivazione deve giustificare la pena pronunciata e permettere in particolare di seguire il ragionamento che ne è alla base. La sola enumerazione delle aggravanti e delle attenuanti non è di per sé sufficiente.
e) Nel caso di specie, l'apodittica motivazione richiamata in ingresso ¿ che si limita ad indicare che "le pene proposte dall'accusa sono piuttosto miti visti i reati addebitati" e che "la proposta di pena tiene conto di ogni possibile attenuante" ¿ non consente qualsivoglia controllo.
Ne consegue l'accoglimento del gravame su questo punto, nel senso che il primo giudice ¿ vale a dire ora la Pretura penale ¿ si dovrà nuovamente pronunciare sulla commisurazione della pena in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, tenendo altresì conto che è caduta l¿imputazione di vie di fatto per intervenuta prescrizione dell¿azione penale. Ciò che gli impone di statuire di nuovo anche sulle spese giudiziarie e sulla tassa di giustizia.
II. Sul ricorso di PI 1
a) Il ricorrente insorge ex art. 288 lit. a CPP per errata applicazione del diritto federale (art. 179quater CP, la sola norma contestatagli nel decreto d'accusa). Egli assevera, in sintesi, che la telecamera digitale, programmata automaticamente per registrare audio e video, è stata usata per registrare "clandestinamente" (cfr. atto ricorsuale, p. 6, n. 6) solo la conversazione. Infatti l'inquadratura non era importante, perché l'incontro si svolgeva in luogo pubblico, sulla terrazza esterna di un esercizio pubblico, presenti altri avventori seduti ai tavolini vicini.
Le telecamera era in un primo tempo appoggiata sulle ginocchia della PI 2, verosimilmente per non destare sospetti: conferma di ciò si ha visionando la prima parte della videocassetta in cui non appare la faccia e la parte superiore del tronco di RI 1. L'inquadratura cambia solo dopo che la vittima si era rivolta alla PI 2 chiedendole "la sarà mia dré a filmà?", probabilmente perché per tranquillizzare l'interlocutore la telecamera era stata appoggiata sul tavolino: in questo contesto è bene precisare che "la persona che viene registrata, se non sa che la telecamera è in funzione, non si accorge di nulla" (cfr. ricorso, p. 5 in alto). Il ricorrente sostiene dipoi di aver ordinato alla PI 2 di registrare la conversazione solo per cautelarsi preventivamente da "rimproveri costruiti ad arte o mossi a meri scopi strumentali o vendicativi" (cfr. ricorso, p. 5 nel mezzo). Non si tratterebbe pertanto di parole e pensieri di RI 1 aventi un'importanza particolare per la sua personalità, rientranti nella categoria di elementi o fatti generalmente di natura intima o privata. In diritto il ricorrente reputa che non sia stato violato l'art. 179quater CP ma semmai si sarebbe realizzata "la fattispecie dell'infrazione prevista all'art. 179ter CP (registrazioni clandestine di conversazioni) poiché unicamente le parole espresse nel corso del colloquio avrebbero potuto ricevere qualifica di fatto privato protetto dalla norma penale (in particolare appunto l'art. 179ter CP). Il decreto d'accusa non menzionando l'art. 179ter CP e l'eventuale mutamento del capo d'accusa non essendo comunque stato notificato ai prevenuti in conformità dell'art. 250 CPP, il ricorrente ¿ e per attrazione anche PI 2 ¿ devono essere prosciolti dal reato ex art. 179quater CP, mancandone i presupposti tanto soggettivi quanto oggettivi.
b) A mente della parte civile, per contro, "l'inquadratura è importante" perché la PI 2 "non si è limitata ad effettuare un campo lungo" sulla terrazza esterna del ritrovo pubblico, ma ha filmato RI 1 "in primo piano, immortalando quindi un colloquio che era e doveva restare confidenziale". La prima obiezione del ricorrente fondata sulla "natura pubblica del colloquio" va disattesa, perché va tenuto conto che la sfera privata dell'art. 179quater CP corrisponde a quella del diritto civile e considera anche la cosiddetta "sfera semi-pubblica, ossia fatti privati che si svolgono in pubblico". Sui rapporti tra gli art. 179quater e 179ter CP è dell'avviso che si dia concorso ideale perfetto, così come deciso dal primo giudice, quando l'autore utilizzando una videocamera digitale registra immagine e suono.
c) Il reato di violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini ex art. 179quater CP si realizza quando l'autore, con un apparecchio da presa, osserva o fissa su un supporto d'immagini un fatto rientrante nella sfera segreta oppure un fatto, non osservabile senz'altro da ognuno, rientrante nella sfera privata d'una persona, senza l'assenso di quest'ultima.
Nel caso di specie il primo giudice si è limitato all'ipotesi di violazione della sfera privata. Con fatto nel senso dell'art. 179quater CP si intende tutto ciò che esiste e può essere osservato (DTF 118 IV 41 consid. 3 p. 44). Non si richiede che il fatto sia compromettente né che la sua rivelazione sia suscettibile di esporre la vittima a un danno o a torto morale. Il fatto deve appartenere alla sfera segreta o a quella privata. Per dirla con Corboz, op. cit., p. 613, n. 5, la distinzione tra "sfera segreta" e "sfera privata" non è agevole e i limiti sono difficili da stabilire. Sfera privata è nozione più ampia, che il legislatore ha inteso limitare nel senso che in essa sono compresi anche i fatti che si svolgono in luogo pubblico, purché non siano osservabili senz'altro da ognuno. Ad esempio, chi fotografa, contro la sua volontà, l'occupante di una casa quando questi si trova dinanzi alla porta d'ingresso, riprende un fatto rientrante nella sua sfera privata non osservabile senz'altro da ognuno. La sfera privata tutelata dall'art. 179quater CP non comprende soltanto quanto avviene nella casa stessa, bensì anche ciò che si svolge in prossimità della medesima, a condizione che tale prossimità sia senz'altro considerata dai suoi occupanti e riconosciuta dai terzi come facente parte dell'area appartenente alla casa. Fa parte di quest'area anche lo spazio antistante alla porta d'ingresso (DTF 118 IV 41 consid. 4/e¿f, p. 49¿51).
d) Nel caso sottoposto ad esame, i fatti si sono svolti sull'area attrezzata a bar all'esterno di un esercizio pubblico. RI 1, il ricorrente e PI 2 erano seduti attorno a un tavolino, circondati da altre persone sedute ai tavoli vicini. Ben può dirsi pertanto che non si tratta di fatti ¿ fissabili su un supporto d'immagini ¿ rientranti nella sfera privata, lo spazio destinato ai clienti di un esercizio pubblico non potendo essere qualificato alla stregua dello spazio antistante la porta d'ingresso di un'abitazione privata. Detto altrimenti, i fatti non si sono svolti in area protetta poiché la terrazza è accessibile e visibile non solo agli altri avventori presenti ma anche ai terzi che si fossero trovati a passarvi davanti.
e) Come si è visto, la presa d'immagini risulta essere nel caso di specie irrilevante dal profilo penale. Il primo giudice, e prima di lui il Procuratore pubblico, non si sono avveduti che se è vero che la telecamera digitale registra tanto le immagini quanto i suoni, possono qui assumere rilevanza penale solo i suoni che registrano la conversazione non pubblica svoltasi tra il ricorrente, PI 2 e RI 1. Quanto si vede è del tutto casuale e non voluto: infatti l'intento era quello di mettere su nastro i suoni ossia la conversazione riservata, tant'è che la telecamera era stata appoggiata nella fase iniziale sulle ginocchia della PI 2, verosimilmente per non insospettire l'interlocutore. È solo dopo che RI 1 aveva notato la telecamera e si era incupito, rivolgendosi minaccioso alla PI 2 con un perentorio "la sarà mia dré a filmà", che vi era stato un posizionamento diverso dell'apparecchio, messo sul tavolino senza che l'interlocutore potesse comunque rendersi conto che la registrazione continuasse (cfr. atto ricorsuale, ammissione a p. 5 in alto). Non vi può pertanto essere spazio per il reato di violazione della sfera privata mediante un apparecchio di presa d'immagini. Ne consegue il proscioglimento di PI 1 da tale reato, con estensione degli effetti ex art. 297 CPP anche a PI 2 che non ha presentato ricorso. Il dispositivo "B" della sentenza impugnata deve quindi essere modificato in tal senso.
a) La procedura penale moderna è governata dal principio accusatorio. L'atto di accusa (come pure il decreto di accusa) assume una doppia funzione: da un lato circoscrive l'oggetto del processo e del giudizio, dall'altro garantisce i diritti della difesa, in modo che l'imputato possa adeguatamente far valere le sue ragioni (DTF 126 I 19 consid. 2a p. 21 con rif., 120 IV 348 consid. 2b, 116 Ia 455 consid. cc, 103 Ia 6 consid. 1b; Hauser/ Schweri, Schweizerisches Strafprozesrecht, 3. ediz., p. 162 n. 6 ss. e p. 165 n. 16). Il principio accusatorio ¿ come il principio dell'immutabilità, che tutela l'identità tra atto di accusa e oggetto del giudizio ¿ è disciplinato dal diritto cantonale (DTF 112 IV 71 consid. 4a), ma garanzie minime sgorgano dal diritto federale (in particolare dal diritto di essere sentito: DTF 126 I 19 consid. 2a p. 21, 116 Ia 455 consid. cc). L'identità tra atto di accusa e oggetto del giudizio non dev'essere spinto all'accesso, fino a esigere una letterale corrispondenza terminologica (CCRP, sentenza del 24 agosto 2001 in re H.G., consid. 3c; DTF del 20 febbraio 1998 in re A.P., consid. 2a/bb). Il principio accusatorio è leso tuttavia quando il giudice si fonda su una fattispecie diversa da quella enunciata nell'atto di accusa, senza che l'imputato abbia avuto la possibilità di esprimersi sull'atto di accusa adeguatamente e tempestivamente completato o modificato (DTF 126 Ia 19 consid. 2c e d p. 22 ss. con rif., DTF del 20 febbraio 1998 in re A.P., consid. 2a; DTF 116 Ia 455 consid. cc; Hauser/Schweri, op. cit., p. 192 n. 7 e p. 195 n. 19).
b) Stabilito che il decreto d'accusa considera solo l'art. 179quater CP e non l'art. 179ter CP, la questione non può ovviamente essere vagliata oltre. Per ragioni di economia processuale e in conformità della giurisprudenza di questa Corte, gli atti vanno trasmessi alla Pretura penale perché riprenda il processo secondo l'art. 250 cpv. 1 e 4 CPP (applicabili per analogia anche ai procedimenti che sfociano in un decreto di accusa) dovendosi valutare se l'accusato risulti colpevole del reato ex art. 179ter CP non contemplato nel decreto di accusa. Basterà nel caso di specie che il Pretore viciniore contesti agli accusati (il ricorrente e, per attrazione, ossia in virtù dell¿art. 297 CPP, anche a PI 2) la nuova imputazione . Prima di riprendere il processo, nondimeno, egli dovrà assicurare ad entrambi il diritto di essere sentiti ¿ e quindi anche di proporre prove a discarico ¿ sgorgante dall'art. 9 Cost. (cfr. DTF 119 Ia 139 consid. 2e con richiami di dottrina e giurisprudenza; CCRP, sentenza del 21 ottobre 1999 in re B., consid. 2c).
III. Sulle spese e sulle ripetibili.
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. L¿azione penale relativa al reato di vie di fatto è prescritta. Il dispositivo A della sentenza impugnata è pertanto annullato nella misura in cui riconosce RI 1 autore colpevole di vie di fatto.
Nella misura in cui non è divenuto privo oggetto in seguito alla prescrizione dell'azione penale per quanto concerne il reato di vie di fatto, il ricorso di RI 1 è parzialmente accolto nel senso che, annullati i successivi dispositivi di condanna della sentenza impugnata che lo concernono, gli atti sono rinviati alla Pretura penale per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
Il ricorso di PI 1 è parzialmente accolto nel senso che, annullato il dispositivo B della sentenza impugnata, il ricorrente è prosciolto dal reato di violazione della sfera privata mediante apparecchi di presa di immagini. Annullati i successivi dispositivi di condanna della sentenza impugnata che lo concernono, gli atti sono rinviati alla Pretura penale per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
In applicazione dell'art. 297 CPP, la sentenza impugnata va annullata nel dispositivo B e PI 2, qui non ricorrente, è prosciolta dal reato di violazione della sfera privata mediante apparecchi di presa di immagini. Annullati i successivi dispositivi di condanna della sentenza impugnata che la concernono, gli atti sono rinviati a un altro giudice per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi .
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 900.¿
b) spese fr. 100.¿
fr. 1'000.¿
sono posti per 1/2 a carico dello Stato, per 1/3 a carico di RI 1 e per 1/6 a carico di PI 1. Lo Stato rifonderà a PI 1 fr. 900.¿ per ripetibili ridotte.
¿ RI 1;
¿ PA 1;
¿ PI 1;
¿ PA 2;
¿ PI 2;
¿ Procuratore pubblico __________;
¿ Pretura del Distretto di __________;
¿ Pretura penale, via dei Gaggini 1, Bellinzona;
¿ Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), Bellinzona;
¿ Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, Taverne;
¿ Servizio coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona;
¿ Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
terzi implicati
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: l¿indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.