Incarto n. 17.2002.5
Lugano 5 ottobre 2004/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Chiesa
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 17 gennaio 2002 presentato da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro la sentenza emanata il 4 dicembre 2001 dalla presidente della Corte delle assise correzionali di Locarno in Lugano nei confronti suoi e di
__________,
(patrocinato dall'avv. __________),
non ricorrente;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 4 dicembre 2001 la presidente della Corte delle assise correzionali di Locarno, sedente in Lugano, ha riconosciuto __________ e __________ autori colpevoli di truffa. __________ è stato riconosciuto inoltre autore colpevole di falsità in documenti. Per quanto riguarda quest'ultimo, la presidente della Corte ha accertato che su proposta di __________ (titolare del garage __________) egli aveva simulato un incidente, danneggiando una VW “Golf Cabriolet” proprietà del garage (difficile da rivendere sul mercato dell'usato) affinché __________ potesse riscuotere un indennizzo di fr. 6794.70 dalla __________ Assicurazioni di __________. La presidente della Corte ha accertato altresì che, in correità con __________ ed __________, __________ aveva messo a disposizione dello stesso __________ un garage a __________ dove occultare una Porsche “911 Carrera 4” marrone (telaio __________), di cui __________ aveva annunciato il furto alla __________ Assicurazioni, ottenendo un indennizzo di fr. 66 623.
La presidente della Corte ha accertato dipoi che sul formulario di sinistro inoltrato alla __________ Assicurazioni __________ aveva falsamente attribuito a sua madre la responsabilità del danno provocato alla VW “Golf Cabriolet” del garage __________. Inoltre egli si era procurato da un demolitore d'auto a __________ la placchetta con impresso il numero di telaio __________ appartenente a una Porsche destinata alla rottamazione, placchetta usata per manipolare il numero di telaio della Porsche fatta sparire da __________ in correità con __________ ed __________. Per quel che è di __________, la presidente della Corte ha accertato che costui aveva poi venduto per fr. 30'000.– la Porsche “Carrera 4” con il numero di telaio alterato a __________.
Ciò posto, la presidente della Corte ha condannato __________ a quattro mesi e __________ a tre mesi di detenzione, pene sospese condizionalmente con un periodo di prova di due anni. Le parti civili __________ Assicurazioni e __________ Assicurazioni sono state rinviate a far valere le loro pretese nei confronti di __________ davanti al foro competente. La Porsche “Carrera 4” è stata liberata in favore di __________ non appena l'autorità amministrativa avesse attestato il ripristino del numero di telaio originale. Anche __________ è stato rinviato a far valere le sue pretese davanti al foro civile, benché __________ avesse aderito alle richieste da lui avanzate con istanza del 30 novembre 2001.
B. Contro sentenza appena citata __________ ha introdotto il
5 dicembre 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, presentata il 17 gennaio 2002, egli chiede di essere prosciolto dall'imputazione di truffa o quanto meno, in subordine, di annullare la sentenza impugnata e di rinviare gli atti a un'altra Corte di assise per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 29 gennaio 2002 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Identica conclusione formula la parte civile __________ con osservazioni del 12 febbraio 2002. Il 7 agosto 2003 __________ ha comunicato poi a questa Corte di avere raggiunto un accordo con __________ in liquidazione di ogni pretesa e di non avere più interesse all'esito del ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto (art. 288
lett. a e b CPP). L'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono sindacabili unicamente qualora la sentenza impugnata denoti estremi di arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP). Arbitrario non significa tuttavia manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì apertamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque criticare la sentenza impugnata né contrapporle una propria versione dell'accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata una sentenza dev'essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con rinvii).
La presidente della Corte non ha mancato di rilevare che al dibattimento l'imputato aveva ritrattato, asserendo di avere confessato solo per uscire di prigione, dov'era pesantemente vessato da funzionari di polizia, e sottolineando che, fosse stato in malafede, non avrebbe pagato la Porsche secondo le quotazioni Eurotax. La presidente però non gli ha però creduto, ritenendo la confessione autentica e non dovuta a influssi degli inquirenti o alla pretesa agitazione da claustrofobia, e rilevando che il prezzo pagato per la vettura (fr. 18 600.–, secondo la sua versione) ancora non escludeva che egli dovesse nutrire sospetti, ove appena si consideri che l'automobile aveva pur sempre un valore di circa fr. 25 000.–, tant'è che egli l'ha poi rivenduta a fr. 30 000.– (sentenza, pag.17).
Il ricorrente esprime riserve anzitutto sull'atto di accusa e più in generale sulla conduzione del procedimento penale, argomentando che i capi d'imputazione vertevano su due reati patrimoniali e di falsità in documenti benché – come risulta anche dalla sentenza impugnata – egli fosse estraneo a tutto quanto riguardava __________, persona a lui sconosciuta. Un'altra incongruenza processuale egli ravvisa nel fatto di essere stato coinvolto nell'asserita tariffa (punto 5 dell'atto di accusa) in seguito a una chiamata in correità di __________, il quale tuttavia non è stato giudicato nel medesimo processo, non è stato indicato tra i mezzi di prova a suo carico e nemmeno è stato sentito in aula, tant'è che l'accusa poggia unicamente su un verbale di polizia. Se non che, le critiche testé riassunte riguardano vizi di procedura e andavano mosse perciò “non appena possibile” (nel senso dell'art. 288 lett. b CPP). Sollevate la prima volta nel ricorso per cassazione, esse si rivelano già d'acchito improponibili.
Nel merito il ricorrente rileva che, stando alla presidente della Corte, in esito a una trattativa con __________ egli ha acquistato una Porsche 911 “Carrera 4”. Al riguardo egli obietta che non è dato di sapere a nome di chi sarebbe avvenuta la vendita. Omette però di spiegare perché tale particolare sarebbe di rilievo ai fini del giudizio. Insufficientemente motivato, anche al proposito il ricorso si dimostra pertanto irricevibile.
Il ricorrente adduce che, come egli aveva già dichiarato agli inquirenti, __________ ha circolato per vari mesi con la Porsche e ha commissionato lui stesso al garage __________ la riverniciatura del veicolo da marrone in nero. Quanto a __________, costui non era il detentore dell'automobile, intestata a __________, il quale d'intesa con __________ l'aveva fatta sparire in Italia per denunciare poi il furto e riscuotere l'indennità assicurativa. Il ricorrente fa notare altresì che l'auto era in possesso di __________ e che __________ non ha partecipato ad alcuna trattativa con lui. Il passaggio di proprietà del veicolo è intervenuto dopo che __________ e __________ avevano ben manipolato il numero di telaio. Ciò comprova – per il ricorrente – che dopo avere ottenuto il risarcimento per il preteso furto, __________ si è estraniato dall'operazione, lasciando il seguito a __________. E __________ ha aiutato __________ a far rientrare la vettura in Svizzera e a reperire presso un demolitore la placchietta di una Porsche dalla caratteristiche simili. In seguito l'auto è stata immatricolata a nome di __________ con il numero di telaio appartenente alla Porsche da demolizione, ma è rimasta in possesso esclusivo di __________. __________ si aspettava un compenso, che però non ha mai ricevuto. Egli non ha quindi potuto contribuire all'accertamento della verità processuale, né durante l'inchiesta né al dibattimento, men che meno con riferimento a una circostanza controversa e fondamentale come quella di sapere se l'imputato fosse consapevole della manipolazione. Anzi, epiloga il ricorrente, l'atto di accusa è inesatto anche laddove indica che la vettura è stata venduta da __________ alla __________.
Sta di fatto che, così argomentando, il ricorrente dimentica una volta ancora di spiegare perché simili allegazioni, per altro addotte solo con il ricorso per cassazione, denoterebbero un qualsivoglia arbitrio della prima giudice. Che della vendita dell'automobile si sia occupato __________ e non __________ risulta puntualmente dalla sentenza di assise (pag. 10). Sapere chi a quel momento fosse il proprietario della Porsche è – d'altro canto – un falso problema, l'imputazione di truffa a carico del ricorrente riconducendosi alla vendita da parte sua all'ignaro terzo di una vettura che sapeva essere stata oggetto di una manipolazione al numero del telaio, senza di che il veicolo non avrebbe potuto essere ragionevolmente rimesso in circolazione.
Il ricorrente si sofferma dipoi sul termine di acquirente “in malafede”, mutuato dal Codice civile svizzero e che si rifà alle regole del diritto romano sulle azioni possessorie, contrapponendosi a quello di acquirente in buona fede nel senso dell'art. 933 CC. Egli assume che la buona fede è da valutare in base alla consapevolezza dell'acquirente e del venditore. A suo parere nella fattispecie la nozione di malafede non è stata usata correttamente, poiché __________ non aveva usurpato il possesso altrui acquisendo la vettura. Il fatto di avere ottenuto e disposto di un veicolo che un terzo, legittimo proprietario gli aveva ceduto dopo avere simulato un furto a fini di indebito vantaggio, non assimila egli medesimo a un ladro e non inficia il suo diritto di disporre del mezzo quale nuovo possessore. In realtà l'argomentazione si traduce in un mero diversivo. Il ricorrente è stato ritenuto colpevole di truffa per avere venduto a __________ una Porsche 911 “Carrera 4” acquistata da un terzo pur sapendo che all'automobile era stato sostituito illecitamente il numero di telaio. L'esatta definizione del rapporto giuridico sorto tra lui ed __________ poco giova. Nel quadro del ricorso in esame importa solo sapere se la presidente della Corte di assise abbia accertato senza cadere in arbitrio la consapevolezza dell'imputato circa la manipolazione intervenuta al numero di telaio della Porsche quando l'automobile è stata rivenduta a __________ e se ciò connoti il reato di truffa. Indugiare sui concetti di buona fede e malafede è infruttuoso.
Il ricorrente si diffonde anche sul termine “tarocco”, dolendosi del fatto che l'inchiesta non abbia chiarito come sarebbe stato concretamente alterato nella fattispecie il numero del telaio. Egli ricorda che notoriamente le vetture costose, tra cui le Porsche, hanno impresso il numero del telaio in varie parti del veicolo, non solo sulla placchetta, alcune delle quali tenute segrete dalle Case. Nel caso specifico tutto si ignora sugli interventi subìti dalla Porsche. __________ ha dichiarato unicamente che all'automobile è stata sostituita la nota placchetta, il che è significativo per valutare il predetto accertamento relativo alla consapevolezza. Per di più, soggiunge il ricorrente, la manipolazione non aveva lo scopo di far lievitare il valore del mezzo (né avrebbe potuto), né quello di simulare la provenienza furtiva del veicolo. Ora, non solo al proposito il ricorso è inutilmente prolisso, ma con argomenti del genere l'interessato non adduce alcunché di rilievo. La presidente della Corte, invero, non ha attribuito alla manipolazione del numero del telaio altro scopo se non quello di consentire la rimessa in circolazione del veicolo, fatto sparire per ottenere il risarcimento da parte dell'assicurazione contro il furto. Che la manipolazione non fosse destinata ad aumentare il valore del mezzo nulla sussidia.
L'interessato lamenta altresì che la sentenza impugnata non faccia alcun cenno agli abituali controlli da egli compiuti quando __________ gli avrebbe confidato la contraffazione del numero di telaio e rammenta di avere prodotto in sede istruttoria una serie di documenti sul valore Eurotax della Porsche, come pure sul costo dei lavori da lui eseguiti con ricambi strettamente originali, acquistati nella primavera del 1999, il veicolo essendogli stato consegnato parzialmente smontato. A torto la presidente della Corte avrebbe accertato perciò un solo acquisto di pezzi di ricambio per fr. 3000.– (in luogo dei fr. 6000.– documentati), senza alcuna specifica. Una volta di più il ricorrente si dilunga però in argomenti di cui non illustra l'importanza. Perché sarebbe arbitrario l'accertamento, stando al quale egli sapeva di vendere un'automobile con il numero di telaio contraffatto, egli non spiega. Su questo punto il ricorso rivela ancora la sua inconcludenza.
In diritto il ricorrente contesta il reato di truffa, sostenendo in primo luogo che non esiste alcuna prova né una alcuna seria motivazione nella sentenza volta a dimostrare che in seguito all'acquisto della vettura la parte civile abbia patito un danno, il quale si sarebbe potuto realizzare solo attraverso una diminuzione dell'attivo o un aumento del passivo. Ma all'acquirente non è stato prospettato l'acquisto di una vettura diversa per tipo, anno o percorrenza chilometrica. Né egli ha ricavato un grande guadagno, ove appena si pensi che la Porsche valeva in ripresa fr. 25 000.– (sentenza, pag. 17) e ha beneficiato di importanti riparazione, con la sostituzione di pezzi per fr. 3000.–. La sentenza richiamata dalla prima giudice (DTF 121 IV 26) non si attaglia alla fattispecie, riferendosi essa alla consumazione di una truffa da parte di chi vende a un terzo in buona fede una cosa mobile rubata o acquistata grazie a una truffa, mentre la vettura in questione non è stata rubata e neppure acquistata mediante truffa. La falsa notifica di furto da parte del precedente proprietario non inficia il legittimo possesso del veicolo da parte di costui, ma determina se mai il carattere indebito dell'indennità assicurativa da lui riscossa, ciò che è ininfluente nel caso in esame. Inoltre – opina il ricorrente – in concreto la vettura non è nemmeno a rischio di evizione, non essendovi terze persone che potrebbero vantare pretese al riguardo o intentare cause di rivendicazione. Tant'è che la Porsche è stata restituita all'acquirente, il quale avrebbe potuto ottenerne la restituzione ben prima del processo se avesse correttamente esposto i suoi buoni motivi.
La tesi è proposta con diligenza, ma è destinata all'insuccesso. Certo, la Porsche venduta dal ricorrente presentava le qualità tecniche richieste e il prezzo corrispondeva senz'altro al valore dell'automobile. Celando tuttavia che il suo numero di telaio era stato sostituito con quello di un'altra Porsche (da rottamare) perché potesse rientrare in circolazione senza destare sospetti (con la licenza di circolazione della vettura rottamata), il ricorrente non solo ha ingannato astutamente il compratore sottacendogli un fatto essenziale, ma gli ha pure procurato un danno. Basti ricordare che, non appena emersa la truffa all'assicurazione, la Porsche acquistata da __________ è stata immediatamente posta sotto sequestro (sentenza, pag. 23), poiché l'indebita manipolazione del numero di telaio costituiva reato (falsità in documenti: dispositivo n. 1.2.2 della sentenza impugnata). Peggio: essa è stata sequestrata anche perché la si credeva rubata. All'acquirente è stato venduto perciò un veicolo che, così com'era, non poteva circolare. È vero che per finire la presidente della Corte ha ordinato la consegna del mezzo all'acquirente, previa regolarizzazione del telaio (sentenza, pag. 20). Fino a quel momento, in ogni modo, la Porsche non potrà essere usata. Per tutto il periodo del sequestro e del fermo tecnico l'acquirente ha subìto perciò un pregiudizio evidente, ancorché temporaneo. Ciò basta per integrare i presupposti dell'art. 146 n. 1 CP (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna 2002, n. 36 ad art. 146; (DTF 122 II 422 consid. 3b/aa pag. 430; 122 IV 279 consid. 2a pag. 281; 121 IV 104 consid. 2c pag. 108; 120 IV 122 consid. 6b/bb pag. 135).
Il ricorrente denuncia anche di un vizio essenziale di procedura, rimproverando alla presidente della Corte di non avere messo a verbale la sua ritrattazione, sebbene l'art. 255 cpv. 3 lett. b CPP preveda che a verbale devono figurare le risposte dell'accusato, le deposizioni dei periti e dei testimoni se queste persone sono interrogate per la prima volta al dibattimento o modificano in aula quanto hanno dichiarato in istruttoria. La censura non è priva di pertinenza, la ritrattazione dell'imputato al dibattimento figurando solo nella sentenza (pag. 15). Resta il fatto però che in aula l'imputato non ha eccepito alcunché. E conformemente all'art. 288 cpv. 1 lett. b CPP il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi di procedura eccepiti “non appena possibile”, onde la sua inammissibilità nel caso specifico. Il ricorrente obietta che non incombeva a lui eccepire simile irregolarità, dato che l'omissione impedisce di fornire quel substrato probatorio indispensabile consistente, appunto, nella verbalizzazione fedele e completa della ritrattazione dibattimentale. L'assunto non può essere condiviso. Accettando per atti concludenti che si rinunciasse a verbalizzare la sua ritrattazione e lasciando che la presidente passasse ad atti successivi, il ricorrente non può ora tornare sui suoi passi. Nemmeno per il fatto di avere cambiato nel frattempo difensore.
Il ricorrente si duole di arbitrio per avere, la presidente della Corte, accertato la sua consapevolezza circa la manipolazione del numero del telaio sulla Porsche venduta a __________. Egli ribadisce di avere ammesso in un primo tempo la sua responsabilità davanti agli inquirenti perché angustiato dall'arresto, nell'intento di riacquistare quanto prima la libertà. A torto la presidente della Corte avrebbe ritenuto perciò il suo stato di salute esente da stress psichici, affermando che in caso contrario il GIAR se ne sarebbe accorto. Altrettanto a torto essa non ha creduto alla ritrattazione per la breve durata del carcere preventivo e per il fatto di essere avvenuta solo al dibattimento.
a) La presidente della Corte ha rilevato, in effetti, che in aula l'imputato aveva ritrattato la sua consapevolezza, giustificando le sue precedenti ammissioni con l'aspettativa di lasciare il carcere al più presto, i funzionari di polizia vessandolo pesantemente. La presidente si è tuttavia domandata perché, in condizioni del genere, egli avesse aspettato 22 mesi per denunciare il torto. Che l'imputato ne avesse parlato invano con il precedente difensore era un'affermazione rimasta senza riscontro. Quanto al preteso stress dovuto alla carcerazione, esso è apparso poco verosimile, una sola notte di prigione non potendo stroncare la resistenza di un uomo al punto da fargli confessare reati non commessi. Durante lo stato di fermo il prevenuto aveva bensì denotato sensazioni claustrofobiche e uno stato di notevole agitazione, tant'è che gli era stato somministrato un sedativo (certificato medico del 10 marzo 2000 prodotto al dibattimento), nondimeno ciò si riconduceva a una reazione comune, osservata anche in altri soggetti rinchiusi in carcere (sentenza, pag.16). In caso contrario, poi, il medico non si sarebbe limitato a prescrivere la mera somministrazione di un farmaco, né il GIAR avrebbe sottoscritto il verbale di polizia con la menzione “firmato in presenza del GIAR, a conferma della verità del contenuto”, raccogliendo poi, un paio d'ore dopo, le ammissioni dell'interrogato senza ravvisare alcunché di anomalo. Che la brevissima esperienza carceraria non abbia inciso sulla volontà del soggetto – ha continuato la presidente della Corte – è suffragato anche dal fatto che l'imputato non ha fatto ricorso a cure mediche dopo il rilascio e che si è recato all'Ospedale __________ solo per sottoporsi a un esame tossicologico, in modo da provare la sua estraneità all'uso di stupefacenti.
b) A parere del ricorrente la presidente della Corte non aveva alcuna ragione per scostarsi dal tenore letterale del certificato medico agli atti. E il certificato attesta uno stato claustrofobico e un'importante situazione di stress e agitazione. La necessità di far capo a un dottore dopo una carcerazione di un sol giorno significa che già le guardie carcerarie ne avvertivano la necessità. Davanti al GIAR, poi, il ricorrente non aveva motivo di comportarsi altrimenti, ove appena si pensi che a quel momento egli avrebbe ottenuto la libertà provvisoria, la quale gli avrebbe consentito anche di evitare che si sapesse della sua incarcerazione. Ora, le argomentazioni testé riassunte ancora non dimostrano estremi di arbitrio nell'accertamento dei fatti da parte della presidente della Corte. Ritenendo che, in mancanza di riscontri più precisi, il certificato medico ancora non permettesse di constatare nel soggetto scompensi tali da indurre a una falsa confessione anche in presenza del GIAR, la presidente della Corte non ha valutato le prove in modo manifestamente insostenibile. Anche reputando che, nonostante la sensibilità alla carcerazione, il prevenuto non si trovasse in una situazione apprezzabilmente diversa da quella di altre persone poste in detenzione preventiva in casi analoghi, tenuto conto del fatto che all'imputato era stato somministrato unicamente un sedativo (sentenza, pag. 16), la presidente della Corte non può sicuramente dirsi trascesa in una conclusione che offende il sentimento di giustizia ed equità.
c) Il ricorrente definisce ingiustificato il biasimo di non avere rettificato la confessione subito dopo essere uscito dal carcere, facendo valere che il suo precedente difensore si era visto sospendere l'autorizzazione all'esercizio dell'avvocatura. Dall'esame dell'incarto si evince nondimeno – egli soggiunge – come agli inquirenti egli abbia consegnato tutta una serie di documenti sui lavori eseguiti alla Porsche per dimostrare la propria buona fede. Avesse saputo del falso numero di telaio, egli non si sarebbe sicuramente cimentato in un'operazione siffatta, per di più con un margine di guadagno limitato. L'asserto è di natura chiaramente appellatoria, inidonea come tale a sostanziare un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio (sopra, consid. 1). Motivato come un atto di appello, in proposito il ricorso sfugge con ogni evidenza a un esame di merito.
d) Secondo il ricorrente la presidente della Corte ha trascurato che la chiamata in correità di __________ proveniva da una persona che aveva mentito più volte durante l'inchiesta e che aveva interesse a dichiarare il falso per mettersi al riparo da accuse di truffa nei confronti di lui o, quanto meno, dal rischio di dovergli risarcire il danno. L'argomento palesa una volta ancora la sua indole appellatoria, improponibile in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Soggiunge il ricorrente che la mancanza di contraddittorio processuale ha costituito una carenza istruttoria “gravissima”, tanto più che __________ lo ha accusato unicamente in una sola deposizione. Sta di fatto però che il ricorrente non risulta essersi opposto all'uso delle risultanze predibattimentali e, quindi, del verbale in cui __________ lo ha chiamato in causa. Anzi, egli ha dato atto perfino che tutti i verbali e i documenti formanti l'incarto penale andavano considerati alla stregua di risultanze (verbale del processo, pag. 3). Il ricorrente si diffonde poi sul comportamento tenuto da __________, evidenziandone l'innaturale contraddittorietà, con un esposto però che si esaurisce ulteriormente in un atto d'appello. Alla stessa conclusione sono destinate le successive argomentazioni enunciate nel gravame, volte a prospettare un personale punto di vista, senza però sostanziare alcun arbitrio. Tutto ciò rende l'impugnazione inammissibile.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1000.–
sono posti a carico del ricorrente.
– __________;
– avv. __________;
– __________;
– avv. __________;
– Ministero Pubblico, 6901 Lugano;
– Corte delle Assise correzionali di Locarno;
– Delegato di Polizia di Locarno, 6601 Locarno;
– Comando della polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), 6501 Bellinzona;
– Servizio coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– avv. __________ (per la parte civile __________);
– __________ Assicurazioni, via __________ (parte civile: rif. __________);
– __________ Assicurazione, Centro sinistri, __________ (parte civile: sin. __________).
Terzi implicati
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione dev'essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione e le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.