17.2001.54

Incarto n. 17.2001.00054

Lugano 29 agosto 2001/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 13 agosto 2001 presentato da

__________, (patrocinato dal lic. iur. __________)

contro

la sentenza emanata il 5 luglio 2001 del presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: A. Con decreto di accusa del 2 aprile 2001 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di circolazione in stato di ebrietà e di infrazione alle norme della circolazione per avere, a __________ e, condotto il 10 dicembre 2000 una VW “Golf” targata __________ con un tasso alcolemico compreso tra l'1.10 e l'1.58 g ‰ (nonostante fosse già stato condannato nel 1999 per avere circolato con un'alcolemia di 1.10 g ‰) e di avere in tali circostanze, abbordando una curva verso destra, perso la padronanza del mezzo e urtato due cippi posti a delimitazione del campo stradale. In applicazione della pena __________ è stato condannato a 90 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per 4 anni, e a una multa di fr. 1'500.–, con revoca della sospensione condizionale concessa alla pena di 75 giorni di detenzione inflittagli dal Ministero pubblico il 7 dicembre 1999.

B. Statuendo su opposizione, con sentenza del 5 luglio 2001 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano, constatato che __________– regolarmente citato al proprio domicilio – non era comparso al processo, ha deciso di procedere nelle forme contumaciali. Egli ha confermato le imputazioni, ha condannato l'imputato alla pena di 90 giorni di detenzione (sospesi condizionalmente per 4 anni) e a una multa di fr. 1'000.–, revocando altresì la sospensione condizionale della pena di 75 giorni di detenzione risalente al 7 dicembre 1999.

C. Contro il giudizio appena citato __________ ha inoltrato il

9 luglio 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta del 13 agosto 2001 egli conclude perché la sentenza impugnata sia riformata nel senso di non revocargli la sospensione condizionale della pena di 75 giorni di detenzione irrogatagli il 7 dicembre 1999. Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Considerando

in diritto: 1. L'art. 229 cpv. 1 CPP stabilisce che il presidente della Corte di assise, sentito il Procuratore pubblico e tutte le parti, “può autorizzare l'accusato a non presenziare al dibattimento, se sono fatte valere preminenti ragioni”. La norma riprende alla lettera il cessato art. 177 cpv. 1, introdotto nel (vecchio) Codice di procedura penale con effetto al 1° gennaio 1993. Ottenuto il permesso di non comparire, l'accusato è processato come se fosse presente, senza pregiudizio per lui (Messaggio aggiuntivo concernente la revisione totale del Codice di procedura penale, del 20 marzo 1991, in: Verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria primaverile 1992, vol. 3, pag. 1849 in fondo). In tal caso contro una sentenza di condanna egli può quindi ricorrere per cassazione.

  1. Diversa è la situazione qualora l'accusato non intenda essere processato in absentia, ma chieda un rinvio del dibattimento. Simile eventualità è regolata dall'art. 237 cpv. 2 CPP, che contempla appunto l'ipotesi di un rinvio (o di una sospensione, se il dibattimento è già cominciato) per malattia o grave impedimento, ma “solo per tempo determinato”. Ove l'impedimento sia duraturo, si procede al giudizio; “sono in tal caso applicabili le norme previste per la procedura contro gli assenti, eccetto quelle riguardanti le pubblicazioni” (art. 237 cpv. 3 CPP). In tal caso contro una sentenza di condanna non può essere introdotto ricorso per cassazione (DTF 122 I 36; cfr. anche DTF 121 IV 341 consid. 1a e 2a). Entro i termini di prescrizione dell'azione penale l'imputato può chiedere in ogni momento, tuttavia, la revoca del giudizio pronunciato in assenza e lo svolgimento del processo con rito ordinario (art. 316 cpv. 1 CPP; CCRP, sentenza del 2 aprile 1998 in re G., consid. 2).

  2. Nell'eventualità di una sentenza contumaciale il ricorso per cassazione è ammissibile, in ogni modo, contro la dichiarazione stessa di contumacia, ovvero sulla questione di sapere se il giudice abbia deciso a ragione o a torto di procedere in assenza dell'accusato (Rep. 1982 pag. 194 con la sentenza del Tribunale federale parzialmente riprodotta in calce; da ultimo: CCRP, sentenza citata del 2 aprile 1998 in re G., consid. 5). Nel caso in esame la madre del ricorrente, __________, ha inviato il 25 giugno 2001 una lettera al Tribunale penale cantonale in cui comunicava che il figlio __________ si trovava all'estero per tre mesi circa, ragione per cui non poteva partecipare al dibattimento, e che non le era possibile indicare alcun recapito perché il figlio era in cerca di lavoro, quindi senza dimora fissa. Essa chiedeva così di posticipare la data del processo, in modo da permettere la presenza all'accusato. Se non che, la giustificazione addotta a sostegno della domanda di rinvio non configurava alcuno dei motivi previsti dall'art. 237 cpv. 2 CPP. Per di più il difensore dell'imputato nulla ha eccepito in aula quando il presidente della Corte, constatata la regolarità della citazione e la mancanza di una valida giustificazione, ha deciso di procedere in contumacia (sentenza, pag. 2 in basso). Né egli censura tale decisione in questa sede, limitandosi a riproporre quanto la madre dell'imputato aveva fatto valere nella richiesta del 25 giugno 2001, a esprimere qualche considerazione sulle conseguenze del processo contumaciale e a concludere che, forse, sarebbe stato meglio un rinvio del dibattimento (art. 237 e 313 cpv. 2 CPP), vedendosi l'imputato costretto ora a impugnare il giudizio, salvo postularne la purgazione. In definitiva, quindi, il ricorrente non impugna la dichiarazione di contumacia. Ciò rende d'acchito il gravame irricevibile.

  3. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 9 cpv. 1 e 15 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visto l'art. 291 cpv. 1 CPP,

pronuncia: 1. Il ricorso è irricevibile.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 400.–

b) spese fr. 100.–

fr. 500.–

sono posti a carico del ricorrente.

  1. Intimazione a:

– __________;

– lic. iur. __________;

– Ministero pubblico, Lugano;

– Corte delle assise correzionali di Lugano;

– Comando della polizia cantonale, Bellinzona;

– Dipartimento delle Istituzioni, Casellario, Bellinzona;

– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, Taverne;

– Ufficio giuridico della circolazione, Camorino;

– Comune di __________ (parte civile).

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente Il segretario

Mezzi di ricorso:

Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 cpv. 1 PP). Il ricorso per cassazione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. La legittimazione nonché le altre condizioni per proporre ricorso per cassazione sono regolate dagli art. 268 segg. PP.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAP_001, 17.2001.54
Entscheidungsdatum
29.08.2001
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026