17.2001.5

Incarto n. 17.2001.00005

Lugano 22 marzo 2001/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 15 gennaio 2001 presentato da

__________,

(patrocinato dall'avv. __________)

contro

la sentenza emanata il 7 dicembre 2000 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: A. La sera del 21 settembre 1999, verso le ore 22, ____________ si recò in moto da amici (senza patente, che gli era stata ritirata l'11 agosto 1999), in via __________ a Lugano, ove ceno` e bevve circa 7 dl di vino rosato con un digestivo. Dopo la mezzanotte decise di tornare a casa, in via __________ a Massagno. Percorse la via __________, poi la via __________, si immise nella via __________ e risalì a 50-60 km/h verso la “Cappella delle Due Mani”. Se non che, circa 50-100 m dopo il passaggio pedonale davanti alla posta di Massagno (ove la via __________ è suddivisa in tre corsie, di cui due in salita e una in discesa), egli urtò un ostacolo sulla carreggiata, pensò di avere investito un cane e rovinò con la moto sul campo stradale. Si avvide di avere colpito un pedone, __________ (1969), che camminava in mezzo alla strada. Visto che la donna, distesa sulla carreggiata, era attorniata da alcune persone, egli si diede alla fuga. Riparò presso un amico e telefonò alla moglie, da cui viveva separato, la quale lo fece subito ricoverare in ospedale. ____________ decedette in seguito all'incidente l'indomani attorno alle ore 6 nello stesso Ospedale regionale di Lugano. A ____________ fu contestato un tasso alcolemico minimo di 1.62 g ‰. Nel sangue di ____________ si riscontrò un tasso compreso fra 1.66 e 1.84 g ‰. Si accertò inoltre che la donna era sotto l'influsso di cocaina e di metadone.

B. Con sentenza del 7 dicembre 2000 il presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto ____________ autore di omicidio colposo per avere scorto in ritardo ____________ che attraversava la strada, investendola con la parte anteriore sinistra della moto e procurandole le ferite che ne hanno causato la morte. L'imputato è stato riconosciuto colpevole inoltre di inosservanza dei doveri in caso di infortunio, circolazione nonostante la revoca della licenza di condurre (commessa anche il 13 agosto 2000 alla guida di un'automobile), circolazione in stato di ebrietà (commessa pure l'11 agosto 1999 e il 13 agosto 2000 alla guida di un'automobile) e infrazione alle norme della circolazione (commessa altresì il 13 agosto 2000). In applicazione della pena, il presidente della Corte ha inflitto a ____________ 10 mesi di detenzione (da espiare) e una multa di fr. 200.–, ordinando inoltre l'esecuzione di una pena di 90 giorni di detenzione irrogata all'imputato il 30 novembre 1998 per circolazione in stato di ebrietà e infrazione alle norme della circolazione. Infine il presidente della Corte ha condannato l'imputato a rifondere alla “Generali Assicurazioni” fr. 37'000.– versati da questa agli eredi della vittima.

C. Contro la sentenza di assise ____________ ha inoltrato l'11 dicembre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 15 gennaio 2001, egli chiede di essere prosciolto dall'imputazione di omicidio colposo e, pertanto, di ridurgli la pena privativa della libertà a 5 mesi di detenzione. Nelle sue osservazioni del 18 gennaio 2001 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso. Le “Generali Assicurazioni”, gli eredi della vittima e una terza persona, __________ (costituitosi parte civile in relazione all'incidente avuto dall'imputato il 13 agosto 2000), sono rimasti silenti.

Considerando

in diritto: 1. Il presidente della Corte di assise ha accertato che in concreto la via __________, percorsa dall'imputato poco dopo la mezzanotte, è una strada principale, a tratti illuminata, rettilinea, leggermente in salita, larga 9 m e suddivisa in tre corsie larghe 3 m ciascuna (due ascendenti e una discendente). L'asfalto era asciutto. Al dibattimento l'accusato aveva ribadito di non avere ben capito se la donna provenisse da destra o da sinistra rispetto alla sua direzione di marcia, precisando anzi di non essersi nemmeno accorto della presenza di lei, tant'è che in un primo tempo egli aveva creduto di avere investito un cane. L'impatto è avvenuto tra la parte sinistra del corpo della vittima e il paramanopola sinistro del manubrio, rispettivamente il fianco sinistro della motocicletta. Non è stato possibile individuare con precisione, invece, il punto dell'investimento. L'imputato stava risalendo via __________ e doveva quindi trovarsi sulla corsia di destra. Il corpo della vittima e le cose che essa portava con sé si sono ritrovate però su una corsia discendente. Inoltre le tracce di frenata e di sfregamento prodotte dalla motocicletta in fase di caduta, constatate sulla corsia centrale, lasciavano supporre che l'investimento fosse avvenuto al centro della carreggiata. Identica impressione ha confermato il testimone __________, il quale però al momento del botto volgeva le spalle e, giratosi di scatto, aveva visto la motocicletta scivolare sulla corsia centrale. Nelle circostanze descritte, pur ravvisando una concolpa della vittima, il presidente della Corte ha confermato l'accusa di omicidio colposo. In effetti, indipendentemente dal fatto che la donna stesse attraversando da destra o da sinistra oppure stesse vagando sul campo stradale, egli ha imputato all'accusato un'imprevidenza colpevole per avere circolato in preda alle conseguenze dell'alcool, senza prestare la dovuta attenzione alla strada e senza avvedersi del pericolo prevedibile costituito dal pedone, da egli investito senza nemmeno accorgersi.

  1. Il ricorrente sostiene che le circostanze in cui è avvenuto l'investimento dimostrano in modo inequivocabile che il comportamento della vittima era tanto imprevedibile, straordinario e insensato da interrompere ogni e qualsiasi nesso di causalità. Egli invoca le dichiarazioni del testimone __________, da cui risulta che la donna, in stato psicofisico manifestamente alterato dall'alcol o dagli stupefacenti, già prima dell'infortunio aveva attraversato la strada in diagonale, a passo molto lento, ignorando tanto il passaggio pedonale quanto il sottopassaggio nelle vicinanze. Inoltre essa andava avanti e indietro, si girava, camminava nel mezzo della strada e insultava le vetture che transitavano. Tale comportamento sarebbe la causa principale dell'incidente, che neppure un utente della strada rispettoso delle norme della circolazione avrebbe potuto evitare.

  2. L'art. 117 CP punisce con la detenzione o con la multa chiunque, per negligenza, cagiona la morte di alcuno. È negligente il comportamento di chi non scorge le conseguenze del suo agire o non ne tiene conto per imprevidenza colpevole, omettendo di usare le precauzioni alle quali è tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali (art. 18 cpv. 3 CP), sospingendosi oltre i limiti del rischio tollerabile. Il pericolo che l'evento si avveri è riconoscibile per l'autore quando il comportamento illecito è idoneo, secondo il normale andamento delle cose e l'esperienza generale della vita, a produrlo o perlomeno a favorirlo (DTF 121 IV 289 consid. 3 con richiami; CCRP, sentenza del 25 agosto 1995 in re B., consid. 2a). Non occorre che l'autore sia in grado di scorgere esattamente il risultato; basta che abbia modo di prevedere sommariamente il verificarsi dell'evento. La prevedibilità va negata solo se circostanze del tutto straordinarie, come ad esempio l'imprudenza di un terzo o della vittima, si rivelano essere cause concomitanti con le quali non si doveva assolutamente contare e che assumono una gravità tale da apparire finanche come la causa più probabile e immediata, relegando in secondo piano tutti gli altri fattori (DTF 122 IV 23 consid. bb con rinvii, 121 IV 289 consid. 3).

  3. Ove sussistano norme particolari che impongano un determinato comportamento (ad esempio in materia di circolazione stradale), occorre in primo luogo far capo a esse per stabilire quale sia il grado di prudenza richiesto. Il che non esclude un rimprovero di negligenza sulla base di principi generali del diritto, come quello che obbliga ad adottare i provvedimenti necessari per la tutela di terzi quando si crea una situazione di pericolo. In ogni modo, perché possa essere addebitato a imprevidenza dell'autore, l'evento doveva poter essere evitato. A tal fine si analizza un andamento causale ipotetico e si esamina se l'incidente sarebbe stato prevenuto ove l'autore si fosse comportato in modo corretto. Un simile nesso causale ipotetico non può essere provato con sicurezza. Per imputare a un soggetto il verificarsi di un incidente basta pertanto che il comportamento dell'autore ne sia stato la causa, almeno con un alto grado di probabilità o con probabilità quasi certa (DTF 121 IV 14 consid. 3).

  4. Nella fattispecie è pacifico che il ricorrente beneficiava della precedenza, la vittima non trovandosi su un passaggio pedonale. Tale diritto però non è assoluto, ma è correlato al principio dell'affidamento (art. 26 cpv. 2 LCStr), secondo cui nella circolazione occorre usare una prudenza particolare quando vi siano indizi che un altro utente della strada non si comporti in modo corretto. Il conducente deve quindi tenere d'occhio tutta la larghezza della strada (DTF 116 IV 231 consid. 2; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3a edizione, n. 2.4.1 ad art. 31 LCStr) ed essere in grado di reagire in modo tempestivo e adeguato a ogni pericolo (DTF 120 IV 65 consid. 2a). Particolare prudenza deve usare il conducente ove incontri un pedone, soprattutto ove sussistano indizi che facciano apparire la situazione dubbia (DTF 97 IV 124). Il grado di attenzione va valutato tenendo conto dell'insieme delle circostanze specifiche, come l'intensità del traffico, le condizioni di luogo e di tempo, la visuale, le fonti di pericolo prevedibili e l'estensione dello spazio in cui ci si può attendere un evento della circolazione (DTF 120 IV 65 consid. 2a, 116 IV 231).

  5. In concreto già si è visto che il ricorrente circolava nell'abitato di __________ verso le ore 00.30 del 22 settembre 1999 (senza patente, ritiratagli l'11 agosto 1999), su una strada principale, rettilinea, in lieve salita, larga 9 metri, asciutta e a tratti illuminata. Risulta inoltre che davanti al ricorrente non si trovava alcun veicolo (egli ne aveva solo incrociati un paio, prima dell'incidente, che scendevano verso il centro di Lugano), che egli circolava a 50-60 km/h con un tasso di alcolemia minimo di 1.62 g ‰ e che non ha assolutamente visto la vittima, tant'è che in un primo momento egli aveva creduto di avere investito un cane. Dalla sentenza si desume pertanto che le condizioni di viabilità erano ottime, la strada agevole, la visuale buona. Ora, che all'interno di un abitato, tra la mezzanotte e l'una, con traffico minimo, si possano incontrare pedoni poco sobri o finanche ebbri che attraversano la strada in diagonale senza far uso degli appositi passaggi non è sicuramente un evento imprevedibile, sul quale non si possa ragionevolmente contare. Che prima di essere investita la vittima avesse denotato un comportamento palesemente alterato non è in alcun rapporto di causalità con l'infortunio. Del resto neppure il ricorrente pretende che, circolando con prudenza, sobrio e tenendo d'occhio tutto il campo stradale, non gli sarebbe stato possibile scorgere per tempo la sagoma sulla carreggiata e schivare l'investimento. Certo, la donna ha commesso una (con)colpa evidente, qualificata come tale anche dal primo giudice, ma tale comportamento – ovvero il fatto di attraversare la strada a passo lento e in diagonale – non era di una gravità tale da relegare in secondo piano e quindi da vanificare la responsabilità flagrante del ricorrente.

  6. Gli oneri del presente giudizio seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 800.–

b) spese fr. 100.–

fr. 900.–

sono posti a carico del ricorrente.

  1. Intimazione a:

– ____________,

– avv. __________;

– Procuratore pubblico avv. __________;

– Presidente della Corte della Assise correzionali di Lugano;

– Comando della polizia cantonale, Bellinzona;

– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;

– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, Taverne;

– Ufficio giuridico della circolazione, Camorino;

– Generali Assicurazioni, Lugano (parte civile)

– avv. __________ (per gli eredi fu ____________, parti civili);

– __________ (parte civile).

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente Il segretario

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

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