Incarto n. 17.2001.00037

Lugano 22 gennaio 2001/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 19 giugno 2001 presentato dall'

arch.


(patrocinato dall' avv. __________)

contro

la sentenza emanata il 10 maggio 2001 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nei confronti di

__________, (patrocinato dall'avv. dott. __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

  1. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: A. La __________, succursale di __________, è una società immobiliare che fa parte del gruppo __________, di cui cura in particolare la gestione degli stabili nel Ticino. Respon­sabile di tale attività è, per la __________, __________. Dal 1° gen­naio al 31 luglio 1999 la __________, rappresentata dalla __________, è stata parte a un contratto di locazione con __________ e __________ avente per oggetto un appartamento di tre locali al primo piano di un palazzo situato in via __________. In seguito a controversie sull'uso e su pretesi difetti dell'ente locato, i condut­tori avevano disdetto tale contratto il 28 giugno 1999 per il 31 luglio successivo. Pur contestando la fondatezza della disdetta, per finire la __________ aveva aderito alla richiesta dei conduttori. L'appartamento è stato così riconsegnato alla locatrice il 2 agosto 1999. __________ e __________ hanno poi intentato causa nei confronti della __________, postulando la riduzione della pigione e il risarcimento del danno patito.

B. Nel frattempo, il 30 dicembre 1998 (i conduttori già avevano preso possesso dell'appartamento), __________, padre di __________, ha subìto un infortunio nell'immobile. Con raccomandata del 12 novembre 1999 __________ ha inviato a __________, al domicilio di lui, uno scritto cui afferma di avere allegato una lettera del

2 novem­bre 1999, un'altra lettera del 29 novembre 1999 e un precetto esecutivo civile (art. 489 CPC) del 2 novembre 1999 in cui suo padre __________ ingiungeva allo stesso __________ quanto segue:

Divieto assoluto di comunicare, certificare, asserire e o rendere ipotizzabile, a chiunque, in qualsivoglia forma, l'esistenza sia diretta che indiretta di un qualsivoglia rapporto del qui precettante, arch. __________, in seno al rapporto che intercorre tra la Compagnia __________, rispettivamen­te la rappresentante di quest'ultima, __________, con sede a __________ e filiale a __________ ed i signori __________ e __________, per il periodo tra il 15 dicembre 1998, data dell'inizio del rapporto tra summenzionati, sino e compreso l'emissione del presente atto civile (02.11.1999).

Smentire in forma scritta ogni e qualsiasi rapporto, sia diretto che indiretto del qui precettante, arch. __________ tra la __________ ed i signori __________ e __________, in qualità di garante, intermediario o qualsivoglia altro ufficio.

Smentire in forma scritta che il qui precettante abbia acconsentito di rinunciare a qualsivoglia pretesa e/o intervento delle rispettive assicurazioni RC del proprietario del fondo, in merito all'infortunio del 30 dicembre 1998, occorso al qui precettante, in via __________.

C. Contro tale precetto, che menzionava la facoltà per l'escusso di fare opposizione entro 10 giorni (senza indicare però l'au­torità cui rivolgerla), __________ non aveva intrapreso alcunché, di modo che il 6 dicembre 1999 __________ aveva chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, l'emissione del decreto esecutivo. Statuendo il 9 dicembre 1999, il Pretore aveva accolto l'istanza e aveva ordinato a __________ di

– smentire in forma scritta ogni e qualsiasi rapporto, sia diretto che indiretto del qui precettante, arch. __________ tra la __________ ed i signori __________ e __________, in qualità di garante, intermediario o qualsivoglia altro ufficio;

– smentire in forma scritta che il qui precettante abbia acconsentito di rinunciare a qualsivoglia pretesa e/o intervento delle rispettive assicurazioni RC del proprietario del fondo, in merito all'infortunio del 30 dicembre 1998, occorso al qui precettante, in via __________,

dandone immediata comunicazione al precettante. L'ordine è stato impartito con la comminatoria dell'art. 292 CP. Il decreto non indicando alcun termine entro cui adempiere l'ingiunzione, __________ non ha dato seguito all'ordine. Si è rivolto al suo legale, da cui ha ricevuto l'invito a rimanere passivo. Egli ha sempre sostenuto altresì che nella raccomandata del 12 novembre 1999 figurava unicamente copia di una lettera 29 ottobre 1999 diretta a tale __________ e null'altro.

D. Con decreto di accusa del 9 ottobre 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ autore colpevole di disobbedienza a decisione dell'autorità “per avere intenzionalmente omesso di ottemperare alla decisione pretorile del 9.12.1999, con la quale il Pretore del Distretto di Lugano avv. __________ gli ordinava di smentire in forma scritta: ogni e qualsiasi rapporto, sia diretto che indiretto, fra l'arch. __________, la __________ ed i signori __________. e __________, in qualità di garante, intermediario o qualsivoglia ufficio; la rinuncia dell'arch. __________ a qualsiasi pretesa e/o intervento delle rispettive assicurazioni RC del proprietario del fondo, in merito all'infortunio del 30.9.1998, occorsogli in Via __________ ”. Egli ne ha pertanto proposto la condanna a una multa di fr. 300.–. Giudicando su opposizione, con sentenza del 10 maggio 2001 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha prosciolto invece __________ dall'accusa, addebitando i costi allo Stato.

E. Contro la sentenza predetta __________ ha introdotto una di­chiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 19 giugno 2001, egli chiede che __________ sia dichiarato autore colpevole del reato ascrittogli e che sia confermata la multa inflitta dal Procuratore pubblico o quanto meno, in subordine, che sia accertata la colpevolezza dell'imputato e che gli atti siano rinviati a un altro Pre­tore per la commisurazione della pena. Nelle sue osservazioni del 25 giugno 2001 il Procuratore pubblico dichiara di rinunciare a osservazioni e di rimettersi al giudizio della Corte. Con osservazioni del 10 luglio 2001 __________ postula invece il rigetto del ricorso.

Considerando

in diritto: 1. Il ricorrente fa valere anzitutto che il 13 giugno 2001 (dopo l'ema­nazione della sentenza impugnata) il suo legale si è presentato allo sportello della Pretura giudicante per consultare gli atti. Ricevuto soltanto il fascicolo del Ministero pubblico, egli ha chiesto di poter vedere e fotocopiare il verbale di udienza, in cui è raccolta, tra l'altro, la testimonianza di __________. La segretaria ha consultato il Pretore, poi ha rifiutato. Donde l'istanza scritta di quello stesso giorno al Pretore con cui il legale ha formalizzato la domanda, senza però ottenere risposta. Il ricorrente sostiene, con riferimanto a DTF 117 Ia 424, che ciò costituisce una chiara violazione del suo diritto di essere sentito. Ora, a prescindere dal fatto però che nel frattempo, con scritto del 18 giugno 2001, il Pretore ha poi spiegato i motivi del suo comportamento (allegando anche copia del verbale di udienza), il ricorrente non pretende che la mancata consegna del verbale gli abbia impedito di presentare ricorso per cassazione con conoscenza di causa. Anzi, egli ammette che non è sua intenzione integrare il ricorso dopo l'ottenimento di quell'atto processuale, limitandosi a chiedere che nei considerandi la Corte di cassazione e di revisione penale constati la violazione del suo diritto di essere sentito, affinché episodi del genere non abbiano a ripetersi. V'è da chiedersi se una richiesta del genere sia ammissibile nell'ambito di un ricorso per cassazione; dato che il ricorrente non chiede l'annullamento della sentenza impugnata a dipendenza della pretesa violazione del diritto di essere sentito, ci si potrebbe seriamente interrogare se, per finire, egli possa ancora vantare un interesse attuale e pratico al riguardo. Ora, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire - ancorché riferendosi al ricorso di diritto pubblico - che eccezionalmente si può prescindere dal requisito dell'interesse attuale e pratico all'ottenimento della decisione richiesta, quando la questione litigiosa può di nuovo e in ogni momento riproporsi nelle stesse circostanze, quando vi è un interesse pubblico al suo chiarimento a dipendenza della sua fondamentale importanza e quando la stessa questione, in caso contrario, non potrebbe mai essere tempestivamente esaminata dal profilo della sua cositituzionalità (DTF120 Ia 165 consid. 1a, 118 Ia 490 consid. 1a). Nella fattispecie non sono però ravvisabili - sia come sia - estremi del genere; in assenza di ulterori riscontri è infatti da presumere che quanto capitato il pomeriggio del 13 giugno 2001 sia per finire conseguente a un malinteso e non al rifiuto del Pretore di fronte alla richiesta di poter fotocopiare il verbale del dibattimento avanzata dal patrocinatore del ricorrente. Ne consegue la reiezione del ricorso su questo punto.

  1. Nel merito il Pretore ha rilevato che l'ordine impartito all'imputato sotto comminatoria dell'art. 292 CP incideva in modo significativo sulla libertà personale e individuale di lui, essendogli fatto obbligo di affermare – in modo contrario al vero, secondo il Pretore – che __________ non avrebbe svolto alcun ruolo nella firma del contratto di locazione della __________ con __________ e __________. Per di più, ha soggiunto il Pretore, il decreto esecutivo è una decisione emanata su semplice istanza di parte. In caso di mancata opposizione al precetto esecutivo civile, il creditore può ottenere direttamente tale decreto, senza che sia più possibile esaminare la validità dell'obbligazione richiesta. Il contraddittorio in sede di rilascio del decreto esecutivo si prospetta solo in casi estremi, ove la prestazione litigiosa violi l'ordine pubblico, e nessun appello contro il decreto stesso. Pur trattandosi di una decisione emanata da un'au­torità giudiziaria – ha continuato il primo giudice – il convenuto in una procedura di emissione del decreto esecutivo non ha alcuna possibilità di far verificare la legittimità delle decisione, salvo introdurre ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale, rimedio che però è molto limitato. In circostanze del genere il giudice penale deve poter esaminare con pieno potere cognitivo la fondatezza del decreto esecutivo, almeno per quanto riguarda le formalità di procedura, che nessun tribunale può altrimenti controllare.

Ciò posto, il Pretore si è domandato se rispondeva al vero l'affermazione dell'imputato, secondo cui nel plico intimatogli da __________ non figurava il precetto esecutivo civile. Egli ha ritenuto di sì, facendo propria la testimonianza di __________, la quale aveva dichiarato di aver assistito all'apertura della busta e di avere constatato che questa conteneva solo copia di una lettera 29 ottobre 1999 indirizzata a un certo __________. Pur definendo inusitato che l'imputato non abbia reagito di fronte a uno scritto che menzionava allegati inesistenti, il Pretore ha ritenuto tale passività non decisiva, l'incarto sul contenzioso tra la __________ e __________ e __________ annoverando molta corrispondenza, sicché l'imputato non necessariamente doveva notare l'anomalia. D'altro canto, sempre secondo il Pretore, nello scritto __________ non si era guardato bene dal precisare in che consistesse “l'atto del 2 novembre 1999” (ovvero il precetto esecutivo civile). Da qui l'assoluzione, non avendo l'imputato avuto la possibilità di far valere davanti al giudice civile la mancata intimazione del precetto, all'origine del decreto esecutivo, in cui figurava la comminatoria ex art. 292 CP.

  1. Il ricorrente censura una violazione del diritto federale, adducendo che il Pretore non poteva riesaminare la regolarità della procedura esecutiva. Doveva semplicemente limitarsi a constatare che l'accusato non aveva dato seguito all'ingiunzione contenuta nel decreto esecutivo, il giudice penale potendo se mai verificare la legalità di atti amministrativi, ma non di decisioni civili. Secondo il ricorrente, l'imputato non poteva invocare l'irregolarità del decreto esecutivo sostenendo di non avere ricevuto il precetto. Per far valere una doglianza del genere egli avrebbe dovuto far capo al rimedio straordinario del ricorso di diritto pubblico, oppure alle vie civili ordinarie.

a) Chiunque non ottempera sotto comminatoria di pena a una decisione a lui intimata da un'autorità competente o un funzionario competente, è punito con l'arresto o con la multa (art. 292 CP). In DTF 121 IV 29 il Tribunale federale ha ricordato che, nell'ambito di un procedimento penale per disobbedienza a decisione dell'autorità, il giudice penale può riesaminare libe­ramente la legittimità di una decisione amministrativa se contro di essa non era dato ricorso a un tribunale. Se il ricorso era possibile, ma l'interessato non se n'era avvalso, oppure se il ricorso è ancora pendente, il giudice penale non può scostarsi dalla decisione am­ministrava se non in caso di manifesta violazione della legge o di abuso del potere di apprezzamento (cfr. anche DTF 124 IV 297 consid. 4a). Il giudice penale non può scostarsi nemmeno dal giudizio del tribunale amministrativo. Il Tribunale federale ha lasciato indeciso, invece, il quesito di sapere in che misura il giudice penale sia legittimato a rivedere l'ingiunzione impartita da un giudice civile (DTF121 IV 32 consid. 2a).

b) Nella fattispecie l'ingiunzione e la comminatoria dell'art. 292 CP figurano in un decre­to esecutivo (art. 497 seg. CPC) ema­nato da un giudice civile. Trattandosi pur sempre di una decisione giudiziaria, di principio al giudice penale dovrebbe essere preclusa la facoltà di riesaminarne la legalità. Motivi di sicurezza giuridica ostano a un'indagine simile, che permetterebbe all'imputato di mettere in discussione decisioni con forza di giudicato. Non è compito del giudice penale sostituirsi all'autorità di ricorso cui l'interessato avrebbe dovuto rivolgersi secondo le norme di procedura applicabili (Corboz, Les principales infractions, Berna 1997, n. 16 ad art. 292 CP). Se non che, la regola per cui nel quadro dell'art. 292 CP il giudice penale è vincolato alla decisione cui si riferisce la comminatoria, sia essa amministrativa, civile o penale, non è senza limiti. Il giu­dice penale può scostarsi da una decisione (giudiziaria), in specie, ove quest'ultima sia affetta da vizi tanto gravi da comportarne la nullità. Tale è il caso, per esempio, quando l'autorità o il funzionario che hanno pronunciato l'ingiunzione non erano compenti (DTF 122 IV 340 consid. 2) oppure quando il destinatario del provvedimento non ha avu­to la possibilità di esprimersi, come nel caso di misure prov­visionali (Corboz, loc. cit.).

c) Nella fattispecie il Pretore ha accertato che all'imputato non è stato intimato il precetto esecutivo civile, ciò che, in mancanza di opposizione, ha consentito poi l'emissione del decreto esecutivo. Egli ha creduto in sostanza all'accusato, il quale sosteneva che nella busta inviatagli dal figlio del precettante non si trovava alcun precetto. Il decreto esecutivo e la comminatoria dell'art. 292 CP sono stati emanati dal giudice, per­tanto, senza che l'escusso potesse esprimersi. Ora, il decreto ese­cutivo è una decisione immediatamente eseguibile che si ottiene senza contrad­dittorio previo e senza nemmeno che alla controparte sia notificata l'istanza di emissione (Cocchi/ Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 497). Contro di esso non è dato alcun rimedio di diritto (art. 497 cpv. 2 CPP). In caso di mancata opposizione al precetto non è più possibile quindi esaminare la validità e il contenuto dell'obbligazione (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 497). Solo l'opposizione dell'escusso può fermare il procedimento. Già si è visto però che, secondo gli accertamenti del Pretore, all'imputato tale facoltà è stata preclusa, non essendogli stato notificato il precetto. Giustamente il Pretore ha ritenuto perciò che il decreto esecutivo non vincolava il giudice penale. L'imputato si è trovato di fronte al fatto compiuto, in palese violazione del suo diritto d'essere sentito, che è un principio cardine dell'ordinamento giuridico. Nelle circostanze descritte il giudice penale poteva quindi considerare inefficace la comminatoria dell'art. 292 CP e non ha disatteso il diritto federale prosciogliendo l'imputato dall'accusa di disobbedienza a decisioni dell'autorità.

  1. Secondo il ricorrente, il Pretore sarebbe comunque caduto in arbitrio accertando che nel plico da egli inviato il 12 novembre 1999 non si trovasse il precetto litigioso. Come lo stesso ricorrente rileva a giusto titolo, però, in un ricorso per cassazione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove possono essere rimessi in discussione solo se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 CPP). E arbitrario non significa opinabile o finanche erroneo, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio ed oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Nella fattispecie non si può dire che il Pretore sia trasceso in un arbitrario apprezzamento delle prove ritenendo che la testimonianza di __________, la quale aveva assistito all'apertura della busta, escludesse l'esistenza del precetto esecutivo civile nel plico raccomandato. Il ricorrente critica anche le considerazioni del Pretore circa la mancata reazione dell'accusato di fronte al fatto che nel suo scritto si menzionavano allegati in realtà non prodotti. Anche al riguardo però l'opinione del primo giudice, foss'anche discutibile, non può definirsi arbitraria (sentenza, pag. 6). Del resto, quand'anche l'imputato avesse reagito, il precettante non ne avrebbe tratto vantaggio alcuno, poiché sarebbe stato costretto – sia come sia – a intimare nuovamente il precetto esecutivo civile. Anzi, avesse ripetuto l'intimazione del precetto si sarebbe evitato un procedimento penale inutile. Se ne conclude che il ricorso è destinato all'insuccesso anche su questo punto.

  2. Gli oneri processuali seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15 cpv. 1 CPP), che rifonderà a __________, il quale ha presentato osservazioni con l'assistenza di un avvocato, un'indennità di fr. 800.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 700.–

b) spese fr 100.–

fr. 800.–

sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà a __________ la somma di fr. 800.– per ripetibili.

  1. Intimazione a:

– arch. __________;

– avv. __________;

– __________;

– avv. dott. __________;

– Ministero pubblico, Lugano;

– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente Il segretario

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

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