Incarto n. 17.2001.00030
Lugano 29 novembre 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 7 maggio 2001 presentato da
__________,
(patrocinata dall' avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 26 marzo 2001 dal presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 26 marzo 2001 la presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio ha riconosciuto ___________ autrice colpevole di importazione, acquisto e deposito di moneta falsa, importazione, acquisto e deposito di valuta contraffatta, coazione, falsità in documenti e truffa. Essa ha accertato che tra il settembre del 1993 e il dicembre del 1994 l'imputata, gerente del __________ a __________, aveva attestato contrariamente al vero nei conteggi sulle indennità per lavoro ridotto e nei rapporti sulle ore perse per motivi economici, a scopo di indebito profitto (segnatamente per ottenere prestazioni assicurative non dovute), che dal settembre del 1993 i dipendenti dell'esercizio pubblico avevano lavorato a tempo parziale, mentre in realtà essi avevano continuato a lavorare ininterrottamente a tempo pieno.
La presidente della Corte ha accertato inoltre che in tale contesto l'imputata, sempre agendo a scopo di indebito profitto, aveva ingannato con astuzia funzionari della Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione, in particolare presentando conteggi sulle indennità per lavoro ridotto dal contenuto menzognero, così da ottenere prestazioni assicurative e indennità per lavoro ridotto non dovute per complessivi fr. 95'432.–. In applicazione della pena, ___________ è stata condannata a 14 mesi di detenzione (computato il carcere preventivo sofferto), sospesi condizionalmente per due anni, e alla rifusione di fr. 95'701.– alla Cassa cantonale di compensazione, somma sequestrata in vista del risarcimento.
B. Contro la sentenza di assise ___________ ha inoltrato il 30 marzo 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 7 maggio successivo, essa chiede il proscioglimento dalle imputazioni di falsità in documenti e di truffa, una riduzione dalla pena e il dissequestro della somma di fr. 95'701.–. Il Procuratore pubblico ha comunicato il 28 maggio 2001 di non avere osservazioni da formulare, proponendo di respingere il ricorso. La Cassa cantonale di compensazione, costituitasi parte civile, è rimasta silente.
Considerando
in diritto: 1. La ricorrente insorge contro la condanna per falsità in documenti (art. 251 CP), contestando che nel caso in esame i formulari prestampati relativi alle ore di lavoro perse da lei sottoscritti costituiscano un titolo a norma dell'art. 110 CP e godano perciò di un valore probatorio accresciuto.
a) L'art. 251 CP punisce con la reclusione fino a cinque anni o con la detenzione chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell'altrui firma autentica o dell'altro segno a mano autentico per formare un documento fittizio; alla stessa stregua è punito chi attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla verità, un fatto di importanza giuridica, come pure chi fa uso a scopo d'inganno di un tale documento (n. 1). Nei casi di esigua gravità può essere pronunciata la detenzione o la multa (n. 2). La disciplina in vigore anteriormente al 1°gennaio 1995 era identica (art. 251 n. 1 e 3 vCP). Identica era anche la nozione di “documento” enunciata dall'art. 110 n. 5 prima frase CP, salvo che dal 1° gennaio 1995 sono considerati documenti – per legge – anche le registrazioni su supporti di dati e di immagini, se servono allo stesso scopo degli scritti (art. 110 n. 5 seconda frase CP).
b) L'art. 251 CP non reprime solo la falsificazione di un documento (falso materiale), ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto (falso ideologico). In quest'ultimo caso, nondimeno, la cosiddetta “menzogna scritta” trascende in reato solo ove, dal profilo oggettivo, il documento goda di particolare credibilità per il valore che la legge gli conferisce (bilancio, conto predite o profitti, inventario: Corboz in: ZBJV 131/1995 pag. 551) o per la persona che lo ha redatto (la cui posizione è analoga a quella di un garante: funzionario, notaio, medico, architetto ecc.). Uno scritto può essere un “documento” per certi aspetti e non per altri: una fattura, ad esempio, è impropria in linea di principio – ancorché munita di ricevuta – a dimostrare la veridicità di quanto attesta, ma può essere idonea a provare che le dichiarazioni ivi contenute emanano dal loro autore, onde la punibilità di chi contraffà un tale atto (DTF 121 IV 131 con svariati altri esempi e rinvii di giurisprudenza, richiamati anche in DTF 125 IV 278 consid. bb; CCRP, sentenza del 13 dicembre 2000 in re P., consid. 1a e 1b).
Nel novembre del 1994 la Cassa cantonale ha sospeso provvisoriamente l'erogazione di indennità dopo che una dipendente dell'albergo, intenzionata a trasformare il suo permesso da stagionale in annuale, aveva dichiarato di avere sempre lavorato a tempo pieno, prestando anche ore straordinarie, e ciò proprio nel periodo notificato dai gerenti come attività ridotta. Donde la denuncia del 24 novembre 1994 sporta dall'Ufficio cantonale del lavoro contro i responsabili dell'albergo, con l'addebito che costoro avrebbero percepito indebitamente la somma di fr. 95'491.– per il periodo da settembre 1993 a febbraio 1994. Successivamente, il 23 ottobre 1995, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accertato che le indennità per lavoro ridotto erano state effettivamente riscosse indebitamente. Alla medesima conclusione è giunto il Tribunale federale delle assicurazioni con sentenza del 20 giugno 1996; esso ha rilevato che il tempo di presenza sul luogo di attività equivale a tempo di lavoro e che, contrariamente a quanto pretendevano i gerenti, l'inattività dei dipendenti per mancanza di occupazione equivale a lavoro (act. 12). Nei confronti della ricorrente e di suo marito la Cassa cantonale di compensazione ha proceduto così in via esecutiva per ricuperare la somma (sentenza, pag. _).
Sempre secondo la sentenza di assise, il Procuratore pubblico ha promosso il 5 dicembre 1995 l'accusa nei confronti della (sola) ricorrente per falsità in documenti per avere essa, nella sua qualità di gerente dell'albergo e allo scopo di indebito profitto, in specie per ottenere prestazioni assicurative non dovute, attestato nei conteggi sulle indennità per lavoro ridotto a norma dell'art. 38 LADI che i dipendenti avevano lavorato a tempo parziale, mentre in realtà essi avevano continuato a lavorare a tempo pieno. L'accusa verteva anche sull'imputazione di truffa per avere l'interessata tratto in inganno con astuzia i funzionari preposti, presentando conteggi inveritieri e inducendoli in tal modo a stanziare indennità assicurative non dovute (sentenza, pag. _).
Ricordato che i formulari prestampati sottoscritti dalla ricorrente contengono menzogne, indicando essi ore perse dai dipendenti pur essendo costoro sempre stati presenti sul posto di lavoro, la prima giudice ha ritenuto che tali conteggi godono di forza probatoria accresciuta. Una volta notificato il “preannuncio di lavoro ridotto”, rispettivamente verificatisi i presupposti dell'art. 36 LADI, il datore di lavoro fa valere per tutta l'azienda il diritto all'indennità dei suoi lavoratori presso la cassa designata, producendo i conteggi delle ore perse, i conteggi sul lavoro ridotto e una conferma di assunzione dell'obbligo di continuare a pagare i contributi assicurativi giusta l'art. 28 LADI. Pur avendo obblighi di verifica, la cassa non ha tuttavia la possibilità di eseguire controlli, non procedendosi di regola ad alcun controllo mediante timbratura (art. 40 cpv. 1 LADI). Ove siano date le premesse per il lavoro ridotto e non sia stata elevata opposizione, oppure la stessa sia stata rigettata, la Cassa rimborsa le indennità anticipate dal datore di lavoro in modo conforme alla legge, con deduzione del periodo di attesa. L'indennità è destinata a salvaguardare posti di lavoro e il datore di lavoro agisce come organo di esecuzione della LADI. I dati, segnatamente i conteggi delle ore di lavoro contenute in simili attestati godono perciò di una presunzione di veridicità, poiché sono presentati da organo di esecuzione della legge, mentre che in mancanza di un sistema di timbratura la cassa non ha modo di procedere a verifiche (sentenza, pag. _).
La ricorrente sostiene anzitutto di avere agito in buona fede e di essere incorsa tutt'al più in un errore scusabile, avendo apprezzato erroneamente la fattispecie. Ora, quel che l'autore di un reato sa o non sa, l'eventualità delittuosa cui egli consente è un problema legato all'accertamento dei fatti a alla valutazione delle prove (DTF121 IV 92 consid. 2b con rinvii), che la Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a rivedere solo con cognizione circoscritta all'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Ciò significa che il relativo accertamento può essere censurato solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a). La prima giudice ha escluso che l'imputata potesse ritenersi autorizzata in buona fede a chiedere prestazioni assicurative (anche) a favore di dipendenti che, pur non lavorando, erano costantemente presenti sul posto di lavoro. Ha rilevato che essa è stata smentita dai funzionari cantonali ___________ ed ___________, i quali hanno escluso categoricamente che l'imputata abbia in qualche modo attirato la loro attenzione sul problema. Né l'interessata ha mai posto alcuna riserva o menzione sui conteggi inviati alla Cassa di compensazione, né ha accennato alla questione nel ricorso del 22 settembre 1993 al Tribunale cantonale delle assicurazioni. Eppure, ha soggiunto la presidente della Corte, l'imputata doveva nutrire sospetti sulla correttezza della sua interpretazione. Agendo senza riserve, essa ha accettato la conseguenza di mettere in atto con dolo eventuale un inganno astuto, producendo nella sua qualità di datrice di lavoro e organo di esecuzione della LADI conteggi sulle indennità per lavoro ridotto dal contenuto mendace (sentenza, pag. _). Perché tali accertamenti sarebbero insostenibili, la ricorrente non dimostra: si limita a considerazioni e precisazioni volte a prospettare una situazione diversa fondata sul proprio punto di vista, senza però sostanziare arbitrio di sorta. Ne segue su questo punto l'irricevibilità del ricorso.
Afferma la ricorrente che la Cassa aveva comunque la facoltà di verificare il contenuto dei formulari, sia interpellando sistematicamente o a campioni i dipendenti, sia svolgendo controlli senza preavviso. Se non che, la possibilità di verificare il contenuto dei formulari, rispettivamente la leggerezza di cui avrebbe dato prova la Cassa cantonale di disoccupazione consentono se mai di mettere in discussione il preteso inganno astuto sotto il profilo dell'art. 146 CP. Nulla mutano però al problema di sapere se i conteggi prodotti all'attenzione della Cassa cantonale per ottenere prestazioni assicurative (non dovute) godessero di forza probatoria accresciuta per il valore che la legge loro attribuiva o per la persona che li aveva redatti. Ora, già si è visto che decisivo ai fini dell'art. 251 n. 1 CP è – per la prima giudice – la circostanza che la ricorrente abbia agito come organo di esecuzione della LADI, come prevedeva l'art. art. 76 cpv. 1 lett. f LADI (nella versione in vigore al momento dei fatti). Tale punto di vista non presta il fianco alla critica. L'art. 37 LADI obbliga tra l'altro il datore di lavoro ad anticipare l'indennità per lavoro ridotto e a versarla al lavoratore il giorno usuale di paga, ad assumere l'indennità per lavoro ridotto per il giorno di attesa e a pagare, per la durata del lavoro ridotto, la parte intera dei contributi legalmente o contrattualmente dovuti alle assicurazioni sociali, corrispondentemente alla durata normale del lavoro. Il datore di lavoro è pertanto investito di obblighi di diritto pubblico che gli derivano quale organo di esecuzione della LADI (DTF 119 V 364 consid. 4c). Solo in casi del tutto eccezionali è consentito infatti al lavoratore di rivolgersi direttamente, e non tramite il proprio datore di lavoro, alla cassa cantonale per ottenere indennità per lavoro ridotto (DTF 119 V 364 consid. 5 ). In tale ambito va quindi riconosciuto al datore di lavoro il ruolo di garante – o per lo meno di quasi garante – con la conseguenza che i formulari attestanti le ore di lavoro perse destinati al rimborso delle indennità da lui anticipate giusta l'art. 37 LADI godono di particolare credibilità. Riconoscendo la ricorrente autrice colpevole di falsità ideologica in documenti a norma dell'art. 251 n. 1 CP la prima giudice non ha pertanto violato il diritto federale.
La ricorrente insorge pure contro la condanna per truffa (art. 146 n. 1 CP) riconducibile al fatto di avere utilizzato conteggi inveritieri sulle indennità per lavoro ridotto, inducendo la Cassa cantonale a corrisponderle indennità non dovute per complessivi fr. 95'432.–. La doglianza è infondata. Come ha rilevato la prima giudice, l'uso di documenti dal falso contenuto costituisce una manovra fraudolenta e, quindi, un inganno astuto ove una verifica della situazione non sia possibile o non possa ragionevolmente essere pretesa (DTF 120 IV 133 consid. 6bb). La presentazione di documenti di controllo dei lavoratori (certificati di controllo bollati) dal contenuto inveritiero allo scopo di ottenere indennità per intemperie, ad esempio, costituisce un inganno astuto e va punito come truffa (art. 148 vCP, corrispondente all'attuale art. 146 n. 1 CP), non come truffa in materia di prestazioni e tasse ai sensi dell'art. 14 DPA (DTF 117 IV 153 consid. 4b e 5). Nella fattispecie il caso è analogo: la ricorrente ha indicato alla Cassa cantonale di disoccupazione ore perse, che in realtà perse non erano, riscuotendo indennità assicurative senza che si potesse pretendere dalla Cassa la scoperta del mendacio, non avendo questa la possibilità di verificare mediante timbratura le dichiarazioni pervenute (art. 40 LADI; sentenza, pag. _).
La ricorrente obietta che, comunque sia, la questione riguarda prevalentemente il diritto amministrativo-assicurativo e non già quello penale. Per finire il problema è di sapere – a suo avviso – se non ci si trovi piuttosto in presenza di un malinteso dovuto al fatto che nessuno era bene in chiaro sul problema di sapere se potesse entrare in considerazione una richiesta di indennità per lavoro ridotto nel caso in cui il lavoratore destinatario dell'indennità fosse presente sul posto di lavoro. Come detto, però, la prima Corte ha scartato senza arbitrio la buona fede dell'accusata. Certo, questa insiste sul tema, ma le sue considerazioni si esauriscono in argomentazioni appellatorie, inammissibili in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Per di più, proprio la mancanza di una chiara prassi al riguardo avrebbe dovuto indurre la ricorrente a meglio chiarire il dubbio, indicando quanto meno all'autorità che essa sollecitava indennità per lavoro ridotto in favore di dipendenti che rimenavano comunque presenti sul posto di lavoro. Invece ha optato per il silenzio, pur consapevole della possibilità di errore (sentenza, pag. _), assumendo con ciò il rischio connesso e agendo con dolo eventuale. Ciò denota il reato di truffa. Né all'autorità destinataria dei formulari può essere rimproverata negligenza per non avere esperito regolari controlli sull'attività dei dipendenti dell'azienda alberghiera. L'art. 17 LADI, cui rinvia l'art. 40 cpv. 1 LADI (nella formulazione in vigore al momento dei fatti), non impone al datore di lavoro obblighi siffatti. Del resto non consta nemmeno che la Cassa cantonale avesse seri motivi per dubitare della fedefacenza dei conteggi firmati e prodotti dalla datrice di lavoro nella sua qualità di organo di esecuzione della LADI. Anche sotto questo profilo la sentenza di assise sfugge a censura. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso deve dunque essere respinto.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 900.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1'000.–
sono posti a carico della ricorrente.
– ___________, c/o avv. ____________;
– avv. _____________;
– Procuratore pubblico avv. ____________;
– Presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio;
– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– Cassa cantonale di disoccupazione, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona (parte civile).
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.