Incarto n. 17.2001.00025

Lugano 8 febbraio 2002/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 9 aprile 2001 presentato da

___________,

(patrocinato dall'avv. __________)

contro

la sentenza emanata l'8 marzo 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

  1. Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: A. Il 28 agosto 2000, durante una seduta del Consiglio comunale di __________ dedicata alla discussione del messaggio municipale n. 7 riguardante una richiesta della __________SA intesa a ottenere l'autorizzazione all'uso temporaneo della particella n. __________ RFD di __________, il consigliere comunale __________ è intervenuto domandandosi tra l'altro se si poteva ancora avere fiducia in un consiglio di amministrazione (quello della ___________ SA), che a più riprese aveva dimostrato di non saper fare gli interessi degli azionisti, e manifestando espliciti dubbi sulla posizione dell'amministratore delegato, ___________ (act. 16 annesso alla lettera 19 gennaio 2001, pag. _). Quest'ultimo, rispondendo agli interrogativi di ___________, si è così espresso in un'intervista apparsa sul quotidiano __________ del 30 agosto 2000 (annesso ad act. 1):

E la poca trasparenza?

La ___________ è della massima trasparenza, i conti sono pubblici, tutto il resto è calunnia. Non accetto che proprio un personaggio del calibro di ___________, pregiudicato e attualmente alle prese con la giustizia per aggressione a pubblico ufficiale, venga a farci la morale lanciando accuse del tutto prive di fondamento.

B. In seguito a querela sporta il 13 settembre 2000 da ___________, con decreto di accusa dell'11 dicembre 2000 il Procuratore pubblico ha riconosciuto ___________ autore colpevole di diffamazione per quanto dichiarato al quotidiano ___________, in particolare per avere detto che ___________ è un “pregiu­di­cato e attualmente alle prese con la giustizia”, senza che tali affermazioni fossero giustificate da un qualsiasi interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente. In applicazione della pena, egli ha proposto la condanna dell'accusato a una multa di fr. 300.–. Statuendo su opposizione, con sentenza dell'8 marzo 2001 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha ritenuto ___________ autore colpevole di diffamazione limitatamente all'epiteto “pregiudicato” figurante nel noto articolo di giornale. Gli ha inflitto di conseguenza una multa ridotta a fr. 100.–.

C. Contro la sentenza appena citata ___________ ha introdotto il 12 marzo 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella motivazione scritta, presentata il 9 aprile successivo, egli chiede di essere prosciolto dall'accusa di diffamazione previa ammissione alla prova della verità. Il Procuratore pubblico ha comunicato il 17 aprile 2001 di rinunciare a osservazioni, limitandosi a postulare la reiezione del ricorso. Nel­le sue osservazioni del 26 aprile 2001 ___________, costituitosi parte civile, formula la medesima proposta.

Considerando

in diritto: 1. Il ricorrente rimprovera al Pretore di avere violato il diritto federale per averlo ritenuto colpevole di diffamazione benché il termine di “pregiudicato” da egli rivolto al denunciante sia vero e non sussistano valide ragioni per rifiutargli la prova della verità. Egli sostiene di non avere divulgato un'informazione che non sia giustificata dall'interesse pubblico e di non essersi espresso in quel modo per fare maldicenza. Inoltre l'accusato va ammesso per principio alla prova della verità. Questa può essere rifiutata solo in casi eccezionali. E in concreto soltanto ragioni ben più consistenti avrebbero consentito al Pretore di negargli tale diritto.

  1. Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei, chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito, a querela di parte, con la detenzione sino a sei mesi o con la multa (art. 173 n. 1 CP). Nel­la fattispecie il ricorrente non contesta – a ragione – che l'appellativo di “pregiudicato” leda l'onore del destinatario (DTF 69 IV 165 con­sid. 1). Egli sembra affermare che si tratta di un cosiddetto gemischtes Werturteil, ma giustamente il primo giudice non ha condiviso tale opinione, l'epiteto potendosi riferire solo a una persona condannata penalmente per avere commesso reati (cfr. DTF 69 IV 165, in cui tale locuzione è stata esaminata nel quadro dell'art. 173 CP). Occorre pertanto esaminare se il ricorrente vada ammesso a provare di avere detto o divulgato una cosa vera.

  2. Secondo l'art. 173 n. 2 CP il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. Tale facoltà gli è preclusa nondimeno se le imputazioni sono state pro­ferite o divulgate senza essere giustificate dall'interesse pubblico o da un altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'inten­to di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o familiare. Nella fattispecie il primo giudice ha ritenuto che l'imputato non aveva motivo sufficiente per dare del “pregiudicato” a ___________, nulla giustificando di rievocare un fatto risalente a 35 anni addietro. Il Pretore ha ritenuto invece che, se non in virtù dell'art. 19 CP (errore sui fatti), il ricorrente poteva essere ammesso a provare la veridicità dell'altra affermazione, secondo cui ___________ era inquisito a quel momento per aggressione a pubblico funzionario. Dato che lo stesso imputato era stato reso sospetto di comportamento dubbio nella gestione della ___________ SA, il ricorrente era legittimato a rendere attenta l'opinione pubblica della poca credibilità dell'avversario, soggetto a procedimento penale. E siccome ___________ ammetteva ciò, l'imputato aveva recato la prova della verità, onde il suo proscioglimento parziale.

  3. Conformemente all'art. 173 n. 3 CP la prova liberatoria può essere esclusa solo se, cumulativamente, l'autore ha agito principalmente per fare della maldicenza, senza motivi sufficienti (DTF 116 IV 31 consid. 3, 208 consid. b, 101 IV 294 consid. 2, 98 IV 95 consid. a, 89 IV 191 consid. 1, 82 IV 93 consid. 2). Tale presupposto va chiarito d'ufficio, fermo restando che l'ammissione alla prova delle verità costituisce la regola (Schubarth, Kom­mentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, vol. 3, n. 69 e 70 ad art. 173 CP). L'autore va perciò ammesso alla prova della verità nel caso in cui ha agito per motivi sufficienti quand’anche si sia prefisso anzitutto di fare maldicenza (DTF 116 IV 38, 89 IV 191 consid. 1), come pure nel caso in cui, pur non avendo un valido motivo per proferire l'affermazione lesiva, non abbia avuto l'intenzione di fare prevalentemente della maldicenza (DTF 116 IV 38; Corboz, Les principales infractions, Berna 1997, n. 56 ad art. 173 CP). Sapere per quale motivo l'au­tore ha agito è una questione di fatto (Corboz, op, cit., n. 58 ad art. 173 CP), che la Corte di cassazione e di revisione penale può esaminare solo sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 CPP), ritenuto che arbitrario non significa opinabile, ma palesemente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 126 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 125 I 168 consid. 2a). Sapere se l'autore ha avuto motivo sufficiente per proferire o divulgare una determinata affermazione è per contro una questione di diritto (Corboz, loc. cit.), che la Corte di cassazione e di revisione penale esamina con pieno potere cognitivo (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP).

  4. L'art. 173 n. 3 CP esclude la prova della verità quando le imputazioni sono state proferite o divulgate – come detto – senza essere giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente. L'autore deve essere ammesso alla prova liberatoria, quindi, non solo quando ha agito nell'interesse pubblico, ma anche quando può fondarsi su un altro motivo sufficiente, ad esem­pio per fare un favore a una persona che chiede informazioni pertinenti ai fini di una causa civile (DTF 89 IV 192 consid. 2 e 3). L'esistenza di un motivo sufficiente non è escluso neanche quando l'affermazione tocca la vita privata o familiare (DTF 81 IV 284 consid. 5). Se può valersi di un motivo sufficiente, l'autore deve poter provare la verità anche se il motivo per cui ha agito non era la ragione più importante, sempre che esso non costituisca un mero pretesto (DTF 82 IV 98). Di regola, in ogni modo, non vi è motivo sufficiente per rendere noto a terzi che una persona ha subìto una vecchia condanna (DTF 71 IV 128); tenendo conto delle circostanze del caso concreto, nondimeno, il Tribunale federale ha deciso diversamente nel caso di precedenti a carico di un avvocato (DTF 69 IV 167 consid. 2) o di un capo della polizia (DTF 101 IV 293).

Per escludere la prova liberatoria l'art. 173 n. 3 CP esige altresì che l'autore abbia agito prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare riferendosi alla vita privata o familiare. Quest'ultima precisazione ha portata relativa. Impone al giudice mag­giore severità, in ogni modo, ove si tratti di ammettere un motivo sufficiente per rivelare i fatti attinenti alla vita privata e familiare, come pure nel valutare l'assenza di un volontà preponderante di nuocere (Corboz, op. cit., n. 62 ad art. 173 CP con riferimento a Frei, Der Entlastungsbeweis nach Art. 173 Ziff. 2 und 3 StGB und sein Verhältnis zu den Rechtfertigungs­gründen, Berna 1975, pag. 64; Schubarth, op. cit., n. 71 ad art. 173 CP).

  1. Il ricorrente afferma che ne va dell'interesse generale quando si tratta di rivelare fatti correlati alla vita politica e che interessano l'opinione pubblica, soprattutto quando i fatti riguardano persone che occupano cariche pubbliche o svolgono attività di carattere al pubblico. Se l'intenzione di fare della maldicenza può essere presunta qualora si divulghino circostanze lesive dell'onore riguardanti la vita privata di singoli cittadini (come informazioni riguardanti antecedenti penali), non altrettanto si può dire nel caso in cui i fatti riguardino personaggi pubblici, come avvocati, coman­danti di polizia e uomini politici. In tale ipotesi sarebbe dato – secondo il ricorrente – un interesse pubblico alla divulgazione, tanto più nella presente fattispecie, ove lo stesso querelante ha reso sospetto il querelato di condotta disonorevole.

a) Richiamati gli interrogatori in sede istruttoria e al dibattimento, il Pretore ha ritenuto non sussistere motivo sufficiente perché l'imputato evocasse, nelle circostanze del caso, un preceden­te penale risalente a circa 35 anni prima. Né egli ha ravvisato un nesso tra gli interrogativi sulla gestione della ___________ SA sollevati da ___________ durante la seduta del Consiglio comunale e la condanna da questi scon­tata decenni prima. Secondo il Pretore l'imputato non aveva serio motivo per ricordare tale episodio, legato alla vita privata del soggetto, non bastando a tal fine la carica di consigliere comunale rivestita dal querelante e, pertanto, il suo ruolo pubblico, tanto meno considerando che non ci si trovava nemmeno in un clima di campagna elettorale. Al contrario: l'interesse pubblico o privato invocato dall'imputato costituiva un semplice pretesto per fare della maldicenza (sentenza, pag. _). A ciò ha concorso la genericità del termine “pre­giudi­cato”, atta a ingenerare nel lettore dubbi di ogni sorta, mentre a nulla sussidiava il fatto che la condanna di ___________ fosse già stata riportata dalla stampa nel 1997 e che prima di allora i rapporti tra le parti non fossero tesi (sentenza, pag. _).

b) Come si è premesso, occorre cautela nell'ammettere che l'au­tore abbia avuto un motivo sufficiente per divulgare fatti lesivi dell'onore riguardanti la sfera privata e familiare di un terzo, sicché la mancanza di una preponderante volontà di nuocere va ammessa con riserbo. La carica di consigliere comunale del querelante come pure il luogo, il contesto e il clima politico in cui l'operato del ricorrente quale amministratore delegato della ___________ SA è stato criticato ancora non bastavano per giustificare la rievocazione pubblica di una condanna subìta dal querelante oltre 30 anni prima. Nelle circostanze descritte dalla sentenza impugnata, vincolanti per la Corte di cassazione e di revisione penale, la conclusione del Pretore risulta corretta. Il ricorrente ha profittato, in sostanza, della diatriba politica legata alla gestione della ___________ SA per muovere al querelante un attacco d'ordine personale, facendolo passare per “pregiudicato” agli occhi del pubblico ma senza dire che la condanna era stata cancellata dal casellario giudiziale almeno vent'anni addietro. Ciò non lo abilita alla prova della verità. I casi giudicati dal Tribunale federale in DTF 69 IV 167 (precedenti di un avvocato) e DTF 101 IV 293 (precedenti di un capo della polizia) sono diversi. La carica di consigliere comunale (e di deputato al Gran Consiglio) ricoperta dal querelante, pur connessa alla natura, alla portata e alla concludenza dell'intervento in Consiglio comunale, non bastavano perché il ricorrente rivangasse sulla stampa un fatto attinente alla sfera privata dell'avversario, la cui pubblica diffusione non era più sorretta da alcun interesse generale. Certo, l'imputato aveva reagito in tal mo­do anche per i to­ni provocatori usati dal consigliere comunale, ma ciò giustificava se mai una risposta per le rime, non un'affermazione come quella proferita.

  1. Il ricorrente rileva che, come ha accertato il Pretore, le parti si conoscono da oltre vent'anni e che fino all'agosto del 2000 non vi erano tra loro particolari attriti, sicché la controversia trae origine unicamente dall'intervento in Consiglio comunale nell'agosto del 2000. Dall'assunto però egli non deduce alcunché, donde l'inammissibilità dell'argomento. Il ricorrente sottolinea poi che pure nei suoi confronti sono stati portati attacchi, tramite il settimanale __________, che i relativi articoli si riferiscono proprio alla ___________ SA e che – contrariamente alla sua affermazione nei confronti del querelante – quella adombrata nei confronti di lui è falsa poiché egli stato assolto già in sede istruttoria nel “caso __________ ”, mentre per gli altri episodi (__________e furto alla ___________ SA) non vi sono nemmeno inchieste in corso. Se non che, ancora una volta egli non sostanzia alcuna conclusione.

  2. Valendosi degli art. 32, 33 e 34 CP il ricorrente sostiene che, nei casi di diffamazione in cause civili e penali, la parte chiamata a difendersi può anche rilanciare accuse suscettibili di ledere l'onore della controparte, che nel caso in esame ___________ lo ha duramente attaccato in Consiglio comunale il 28 agosto 2000 e che egli si è difeso rispondendo all'offesa con l'intervista apparsa due giorni dopo. L'argomento cade nel vuoto. Nelle circostanze già descritte, come ha rilevato il Pretore, l'art. 32 CP (secondo cui non costituisce reato l'atto che è imposto dalla legge o dal dovere d'ufficio o professionale, ovvero che la legge dichiara permesso o non punibile) non entra in considerazione, né il ricorrente spiega perché esso sarebbe applicabile. A ragione il Pretore ha considerato altresì che non soccorrono nemmeno gli estre­mi della legittima difesa (art. 33 CP) – né quelli dello stato di necessità (art. 34 CP) – poiché nella migliore ipotesi si tratterebbe solo di un eccesso difensivo, che consentirebbe solo un'attenuazione della pena. Del discorso provocatorio in Consiglio comunale il Pretore ha comunque tenuto conto nella commisurazione della pena (sentenza, pag. _). Al ricorrente non giova nemmeno la sentenza pubblicata in DTF 118 IV 248, secondo cui l'imputato che nel quadro di un processo penale contesti dichiarazioni a suo carico non si rende – in linea di principio – colpevole di offesa all'onore e può invocare l'art. 32 CP, ancorché nella misura in cui si limiti a quanto sia necessario e pertinente, senza ricorrere cioè a formulazioni inutilmente lesive e offensive. Già si è rilevato però che, dando genericamente a ___________ del “pregiudi­cato”, il ricorrente ha leso inutilmente la sfera privata di lui. Ancora un volta il ricorso è destinato perciò all'insuccesso.

  3. Il ricorrente si sofferma sui motivi in base ai quali il Pretore lo ha prosciolto dall'accusa di diffamazione per avere affermato che ___________ è alle prese con la giustizia, avendo egli avuto sufficienti motivi per reagire in quel modo di fronte all'opinione pubblica, dopo che il consigliere comunale lo aveva reso sospetto di comportamenti dubbi nella gestione della ___________ SA. Tale ragionamento, secondo il ricorrente, deve valere anche per l'altra affermazione. L'assunto non può essere condiviso. Rendendo noto che il querelante era alle prese con la giustizia per aggressione a pubblico ufficiale, il ricorrente ha divulgato per lo meno la notizia di un procedimento in corso, così come il consigliere comunale lo aveva incolpato di comportamenti sospetti tenuti a quel momento (pag. _). Non è perciò fuori luogo sostenere che, date le circostanze, egli poteva ritenersi legittimato a porre in dubbio a sua volta la rettitudine comportamentale del querelante, fondandosi su un fatto coevo (ancorché attinente alla sua vita privata). La condanna subìta da ___________ risaliva invece a 35 anni prima e non era nella benché minima relazione con la polemica innescata dal consigliere comunale.

  4. Secondo il ricorrente poco importa che il noto precedente penale risalga a 35 anni or sono, dovendo valere per un uomo politico ciò che vale per un avvocato o un comandante di polizia. Già si è detto che tali paragoni sono infruttuosi. Considerato il riserbo di cui il giudice penale deve dar prova quando è chiamato a valutare se sussistono valide ragioni per divulgare fatti lesivi dell'onore attinenti alla vita privata e familiare di una persona, la carica di consigliere comunale (o di deputato al Gran Consiglio) ancora non consente che si definisca genericamente come “pregiudi­cato” un uomo condannato 35 anni prima. È vero che in DTF 69 IV 165 il Tribunale federale ha ritenuto di interesse pubblico conoscere le condanne subìte da un avvocato che esercita ancora la professione. Si trattava di un caso però in cui il patrocinatore incolpato di avere precedenti penali (risalenti a qualche anno prima) esercitava l'attività di avvocato senza formazione particolare, senza essere al beneficio di un'autorizzazione cantonale, senza aver prestato cauzione e senza essere soggetto, come gli avvocati patentati, alla sorveglianza del Gran Consiglio. Costui ha potuto riprendere l'attività dopo avere riottenuto la bürgerliche Ehrefähigkeit di cui era stato privato. In una situazione del genere risultava giustificato l'interesse del cliente a conoscere eventuali precedenti di quel patrocinatore, il quale esercitava in condizioni che non consentivano di determinarsi sulla sua probità. In DTF 101 IV 292 lo stesso Tribunale federale ha ammesso alla prova della verità una persona che aveva evocato un procedimento penale a carico di un comandante di polizia. All'accusato è stato riconosciuto il diritto di provare la verità del fatto, benché il procedimento penale a carico del comandante si fosse concluso con un abbandono per insufficienza di prove. Data l'importante funzione allora rivestita dal querelante, ha spiegato il Tribunale federale, sussisteva un interesse pubblico a che l'inquisito potesse essere sanzionato almeno in via disciplinare o amministrativa. Nella presente fattispecie, per contro, fa difetto un interesse del genere.

  5. Il ricorrente postula l'annullamento della sentenza impugnata anche perché carente di motivazione su punti essenziali. A torto. Riassunta la dottrina e la giurisprudenza in materia di diffamazione, il primo giudice ha esposto in modo diffuso le ragioni che lo hanno indotto a negare la prova della verità per quanto riguarda l'affermazione secondo cui ___________ è un “pregiudi­cato”. Soggiunge il ricorrente che anche la falsa accusa di amministrazione infedele nel “caso __________ ” mossa nei suoi confronti appartiene al passato ed è finita in un non luogo a procedere. Mal si comprende tuttavia perché ciò dovrebbe comportare l'annullamento della sentenza impugnata. Il ricorrente fa valere inoltre di avere proferito il termine “pregiudicato” nel quadro di un contesto politico, che egli nemmeno era presente alla seduta del Consiglio comunale durante la quale era stato attaccato, sicché non poteva rispondere in quella sede e ha dovuto farlo con l'intervista. La giustificazione non regge, ove appena si consideri che, proprio perché non costretto a improvvisare la sua difesa, il ricorrente aveva a disposizione il tempo necessario per ponderare la sua reazione. Quanto al contesto politico, ciò non giustifica – come si è spiegato – l'attacco alla sfera privata. Certo, il ricorrente asserisce che il termine “pregiudicato” è stato usato unicamente in reazione all'analoga affermazione del querelante, e ciò anche per fatti che appartenevano al passato. Tuttavia, e non giova ripetersi, il tono provocatorio (ma non penalmente reprensibile: decreto di non luogo a procedere emanato il 4 dicembre 2000 dal Procuratore pubblico) usato dal querelante non giustificava siffatta razione. Si trattava tutt'al più di eccesso di legittima difesa.

  6. Il ricorrente si diffonde infine sulle considerazioni che hanno indotto il Pretore a ritenere che dai suoi interrogatori non emerge un motivo sufficiente perché si esprimesse in quel modo. Dal testo integrale dell'intervista e dal verbale di interrogatorio del 31 ottobre 2000 – egli pretende – risulta in realtà come egli abbia sostenuto che le affermazioni di ___________ sono state fatte in un clima politico, che la sua reazione costituisce una risposta agli attacchi e che il senso della sua posizione va inteso come rifiuto di accettare la morale da parte di “certa gente”. L'argomentazione è inconsistente, dato che per difendersi egli non doveva far capo a un'affermazione del genere. Secondo il ricorrente non si può dire nemmeno che egli si sia espresso in quel modo nell'intento prevalente di fare maldicenza. Si è già addotto però che quanto l'autore di un reato sa o non sa, quanto vuole o l'eventualità cui egli acconsente è un problema legato all'accertamento dei fatti (sopra, consid. 4). Senza cadere in arbitrio, il Pretore ha desunto l'intenzione di fare prevalentemente della maldicenza dall'interesse pubblico usato come pretesto per attaccare il querelante nella sfera privata, dalla voluta genericità dell'affermazione “pregiudicato” e dal fatto che la notizia della condanna era già stata divulgata dalla stampa nel 1997, sicché non serviva riesumarla se non per maldicenza, i rapporti tra le parti non essendo particolarmente tesi prima di allora (sentenza, pag. _).

  7. Se ne conclude che, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso va disatteso. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP). ___________, che ha presentato osservazioni al ricorso per il tramite di un legale, ha diritto a un'indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 700.–

b) spese fr. 100.–

fr. 800.–

sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà a ___________ fr. 500.– per ripetibili.

  1. Intimazione a:

– ___________,

– avv.


– ___________, (parte civile);

– avv. __________;

– Procuratore pubblico avv. __________;

– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, Viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;

– Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente Il segretario

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

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