Incarto n. 17.2001.00002
Lugano 24 aprile 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione dell'8 gennaio 2001 presentato da
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 30 novembre 2000 dalla Corte delle assise criminali in Mendrisio nei suoi confronti;
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Nel pomeriggio del 5 dicembre 1999 ___________ si è presentato alla dogana autostradale di Chiasso Brogeda, proveniente dall'Italia, a bordo di una BMW “325 i” nera (modello 1991) con targhe __________ intestate alla moglie __________ divorziata __________. Egli viaggiava da solo. Il funzionario in servizio ha ispezionato il bagagliaio, trovandovi pochi effetti personali. Constatato che le targhe erano state rilasciate poche settimane prima, il 12 novembre 1999, egli ha proceduto a verifiche sulla persona del conducente, accertando che nei confronti di lui erano pendenti procedimenti penali per furto e incendio. Dato che ___________ dichiarava di avere trascorso una settimana in Iugoslavia in visita a parenti, la guardia di confine ha ordinato un controllo approfondito del veicolo, ciò che ha permesso di scoprire due sporgenze nel paraurti anteriore che a prima vista potevano sembrare vani per l'alloggiamento di fendinebbia. A un più attento esame si è rinvenuto però, sul lato inferiore del paraurti, nastro adesivo da carrozziere, verniciato in nero, e due pacchetti sospetti. ___________ è stato subito ammanettato e accompagnato in un locale di sicurezza. Visto che anche il paraurti posteriore presentava le medesime caratteristiche, i funzionari doganali hanno fatto intervenire la polizia. In presenza degli agenti si è proceduto dapprima a un esame dei capelli del fermato, che è risultato positivo all'eroina. Con un apposito ago, gli agenti hanno poi perforato uno dei pacchetti per una prima analisi; anche tale controllo ha dato riscontro immediato all'eroina.
L'indomani gli inquirenti hanno proceduto a ulteriori verifiche, scattando fotografie e smontando i paraurti della BMW insieme con i noti pacchetti. Si sono trovati così altri pacchetti analoghi nei longheroni dell'automobile. Sospetto appariva inoltre lo stacco del paraurti posteriore vicino al passaruota sinistro (fotografia n. 3 annessa alla documentazione fotografica del SIR). Controlli più approfonditi con appositi apparecchi hanno consentito di rilevare anche tracce di cocaina nel baule, nel cruscotto dell'automobile e sulle banconote in possesso del conducente. Non sono state rinvenute tracce di eroina invece né sui poggiatesta né sui vestiti di ___________. Una seconda analisi dei di lui capelli ha dato lo stesso esito della prima. La droga nascosta nella BMW (eroina con un grado di purezza medio del 40%) pesava per finire quasi 20 kg (19'884.62 g). Interrogato, __________ ha detto di non sapere che cosa stesse trasportando, addebitando la responsabilità dell'operazione al meccanico (un tale __________) di un garage all'entrata di __________ (nel Kosovo), al quale egli aveva affidato l'auto per una riparazione.
B. Con sentenza del 30 novembre 2000 la Corte delle assise criminali in Mendrisio ha riconosciuto ___________ autore colpevole di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti per avere, il 5 dicembre 1999, detenuto, trasportato e importato in Svizzera circa 2 kg di eroina con un grado di purezza medio del 40%. In applicazione della pena, essa lo ha condannato a 10 anni e 6 mesi di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto) e all'espulsione effettiva dalla Svizzera per 15 anni. Ha ordinato inoltre la confisca della droga e dell'automobile usata per il trasporto, mentre ha disposto la liberazione del denaro, di tre collane e di due braccialetti color oro sequestrati al momento dell'arresto.
C. Contro la sentenza di assise ___________ ha inoltrato il 1° dicembre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati l'8 gennaio 2001, egli chiede il suo proscioglimento o quanto meno, in subordine, l'annullamento della sua espulsione dalla Svizzera, rispettivamente la sospensione condizionale del provvedimento. Nelle sue osservazioni del 15 gennaio 2001, intimate il 9 febbraio successivo, il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Entro venti giorni dalla notifica della motivazione del ricorso è facoltà delle altre parti interessate di presentare per scritto le proprie osservazioni al presidente della Corte di cassazione e di revisione penale, che le notifica agli interessati entro tre giorni (art. 291 cpv. 3 CPP). Nel caso in esame il ricorso è stato intimato il 10 gennaio 2001 ed è stato notificato al Procuratore pubblico il giorno dopo. Il termine utile per presentare osservazioni scadeva pertanto il 31 gennaio 2001. Il Procuratore pubblico ammette la tardività del suo esposto, spedito solo il 9 febbraio 2001, ma imputa l'accaduto a una svista. Ciò non toglie che il memoriale sia tardivo e come tale inammissibile.
Il ricorrente critica anzitutto la conclusione della Corte di assise, secondo cui egli ha trasportato consapevolmente eroina dal Kosovo alla Svizzera. Egli le rimprovera – in sintesi – di avere trascurato fatti e circostanze che avrebbero dovuto indurla a pronunciare un'assoluzione per insufficienza di prove o almeno in applicazione del principio in dubio pro reo. Ora, quel che l'autore di un reato sa o non sa, quello che vuole o l'eventualità delittuosa cui egli consente è una questione di fatto (DTF121 IV 92 consid. 2b con rinvii). La Corte di cassazione e di revisione penale è abilitata a rivedere gli accertamenti di prima sede solo con cognizione circoscritta all'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c e 295 cpv. 1 seconda frase CPP). Arbitrario non significa tuttavia discutibile, contestabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile o in aperto contrasto con gli atti (DTF 126 I 170 consid. 3a, 125 I 168 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a). Per motivare una censura di arbitrio non basta quindi criticare la decisione impugnata, né contrapporle una propria versione dei fatti, per quanto essa appaia preferibile. Occorre invece spiegare per quale ragione l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove siano manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con gli atti o contraddicano in modo urtante il sentimento di giustizia e dell'equità (DTF 125 II 10 consid. 3a). Secondo giurisprudenza, inoltre, una sentenza incorre nell'annullamento quando essa è arbitraria non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c con rinvii).
Nel considerando 10 della sentenza impugnata la Corte di assise ha riassunto gli indizi – partitamente esaminati in precedenza – che l'hanno spinta a non credere alla versione dell'accusato e a ritenere che egli fosse consapevole di trasportare droga. Essa ha ricordato anzitutto le rilevanti tracce di eroina rinvenute nella capigliatura dell'imputato. Ha quindi considerato insolito che, nell'imminenza del viaggio nel Kosovo, l'imputato abbia acquistato da un cugino (___________) la BMW ove si è rinvenuta la droga senza pagare alcunché, senza alcun contratto scritto e senza rilasciare nemmeno una ricevuta, come pure il fatto che l'imputato non si sia accorto dello stacco (ben visibile) del paraurti posteriore dalla carrozzeria vicino al passaruota sinistro. Altrettanto insolito è apparso alla Corte di merito il fatto che prima di lasciare la Svizzera l'accusato abbia acquistato una scheda telefonica quando ne aveva già due, che avesse preso in consegna dal cugino __________ (coinvolto nell'inchiesta zurighese “Corsair” per traffico di droga) un telefono cellulare quando ne aveva già uno, la sua asserzione di avere venduto quest'ultimo a un non meglio identificato albanese per fr. 450.– non trovando alcun riscontro.
Al giudizio di colpevolezza i primi giudici sono giunti ritenendo pure inverosimile che, all'insaputa dell'imputato, terzi possano avere nascosto nell'automobile droga per un valore di circa 1 milione di franchi, dato che la BMW non doveva essere venduta né depositata, ritirata o consegnata ad altri. A dire dell'imputato, in effetti, una volta rientrato a casa quello stesso 5 dicembre 1999 egli avrebbe posteggiato semplicemente l'auto e sarebbe andato a dormire. Motivo di ulteriore perplessità la prima Corte ha scorto nel cambio di versione per quanto riguarda la natura della riparazione eseguita dal meccanico di Prishtina (prima un guasto a un semiasse, poi un difetto al giunto cardanico), come pure nell'inverosimile asserzione di avere lasciato il telefono cellulare alla madre in Kosovo (utenza che invece risultava avere funzionato a lungo, chiamata persino dal cugino ___________). La Corte di assise ha considerato irreale anche il racconto dell'imputato sul guasto che il meccanico di Prishtina avrebbe riparato. A prescindere dal fatto che l'accusato non ha fornito alcun riscontro oggettivo che attesti la pretesa riparazione – essa ha spiegato – ricerche eseguite nel Kosovo non hanno consentito di trovare alcun garage nel luogo indicato dall'accusato, mentre un'officina meccanica assai moderna, munita di lift per la riparazione di automobili, è stata localizzata a Greijkovce, paese dell'accusato. Questi non ha saputo spiegare però perché non ha fatto capo a quel garage. Per di più, ha soggiunto la Corte di merito, il giunto cardanico che sarebbe stato riparato dal garagista nel Kosovo era appena stato sostituito da un garage a Wetzikon il 25 novembre 1999, poco prima della partenza. Inoltre la Corte di assise ha considerato inattendibile che il ricorrente non avesse pagato il meccanico __________ alla riconsegna della vettura al suo domicilio di Greijkovce perché sprovvisto di soldi (quando al momento dell'arresto egli aveva denaro sufficiente per saldare il debito), concordando con il meccanico di procedere al pagamento una volta rientrato in Svizzera. Secondo la Corte di assise, egli non ha fornito alcun riscontro che potesse per lo meno rendere verosimile un accordo del genere.
Altrettanto indizianti i primi giudici hanno considerato i numeri telefonici trovati in possesso dell'imputato, segnatamente quelli facenti capi a coloro che l'inchiesta di Zurigo ha indicato essere i fornitori dell'eroina, numeri che l'imputato pretendeva, non senza ardire, di avere ottenuto da sconosciuti su una nave diretta dall'Italia alla Grecia. Tali utenze telefoniche erano state usate ripe-tutamente anche da parenti del ricorrente (tra cui ___________, arrestato il 20 giugno 2000 nell'ambito di un grossa inchiesta a Zurigo che ha portato al sequestro di 140 kg di sostanza da taglio, oltre che di 71.25 kg di cocaina), sospettati di essere coinvolti in un importante traffico di stupefacenti (sentenza, pag. 7) e preoccupati in modo palese della sorte del corriere della droga atteso in Svizzera; questi, a mente dei primi giudici, poteva essere solo l'imputato, il quale – stando alle intercettazioni telefoniche delle autorità zurighesi (act. 129) – avrebbe dovuto mettersi in relazione gli stessi fornitori (sentenza impugnata, consid. 10.21).
Il ricorrente rimprovera anzitutto alla Corte di assise di non avere considerato, come elemento a suo scarico, la calma di cui egli ha dato prova durante il controllo doganale che ha portato al suo arresto. Egli richiama la sentenza emanata dalla Corte delle assise criminali in Lugano il 28 luglio 1999 in re B., ove l'atteggiamento tranquillo dell'indiziato davanti ai doganieri che stavano procedendo – come nella fattispecie – all'ispezione del veicolo era stata valutata positivamente. In realtà l'argomento non gli giova. Contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, invero, la prima Corte non ha trascurato che il ricorrente ha mantenuto la calma davanti alle guardie di confine (sentenza, pag. 51). Essa ha però interpretato tale comportamento come semplice sangue freddo, alla stregua di quello conservato durante l'intero dibattimento a fronte delle numerose contestazioni del presidente della Corte, alla lettura delle deposizioni raccolte e alla visione della cassetta. Perché i primi giudici sarebbero caduti in arbitrio non è però dimostrato nel ricorso, ove il prevenuto si dilunga in considerazioni e ragionamenti di chiaro carattere appellatorio, limitandosi a esporre il proprio punto di vista come si trovasse di fronte a un'autorità munita di pieno potere cognitivo anche nell'ambito dell'accertamento dei fatti e della valutazione delle prove. Formulato come atto di appello, su questo punto il ricorso va perciò dichiarato inammissibile. Al ricorrente va ricordato in ogni modo che una sentenza può essere annullata soltanto se essa è arbitraria pure nel suo risultato. Egli avrebbe dovuto dimostrare perciò che il suo comportamento in dogana costituisce una prova liberatoria tale da prevalere necessariamente sui numerosi altri indizi di colpevolezza. Invano si cercherebbe nel ricorso un'argomentazione del genere.
Il ricorrente rammenta che il Procuratore pubblico non gli ha creduto quando egli ha affermato di avere acquistato la scheda usata per il telefono consegnatogli dal cugino ___________ soltanto il 28 novembre 1999, gli inquirenti insistendo che la prima chiamata ricevuta risalirebbe al 19 novembre 1999. Solo grazie all'intervento del difensore è stato possibile rimediare all'errore, commesso da un certo ing. __________. Rimane il fatto – egli sottolinea – che in più di un'occasione la polizia e il Procuratore pubblico hanno ribadito che il cellulare aveva funzionato prima, mentre la sua puntualizzazione rafforza la sua credibilità. Non avendo la prima Corte considerato appieno questo importante riscontro al momento di valutare la credibilità della sua buona fede, i primi giudici si sarebbero di nuovo sospinti in arbitrio. L'argomento cade nel vuoto. Che il ricorrente avesse ragione sulla data litigiosa (sentenza, pag.
Il ricorrente si sofferma sugli accertamenti che nel Kosovo non hanno consentito di trovare il garage presso il quale egli avrebbe fatto riparare l'automobile. Trascurando ancora una volta i limiti di un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio, egli adduce che la mancata opposizione alla prova dimostra se mai la sua buona fede e ricorda che in sede istruttoria gli inquirenti lo hanno accusato persino di avere costruito una casa in Kosovo con il provento del traffico di stupefacenti. Convinta dalle prove fornite, per finire la pubblica accusa ha tuttavia lasciato cadere l'addebito, mentre la Corte di assise ha ignorato tale circostanza al momento di vagliare la sua credibilità. L'argomento è ancora una volta appellatorio. Come si è visto, il solo fatto che non tutte le iniziali ipotesi accusatorie siano state confermate dal magistrato inquirente ancora non significa che, sotto pena di arbitrio, l'imputato vada creduto su tutto per principio. Che su taluni punti egli abbia convinto la pubblica accusa della fondatezza dei suoi argomenti dimostra soltanto che l'inchiesta è stata condotta in modo equanime, nel pieno rispetto del contraddittorio.
Afferma il ricorrente che la sentenza impugnata attribuisce grande importanza ai riscontri telefonici e alle risultanze dell'inchiesta “__________ ”, svolta a Zurigo. Ricordando di non essersi opposto all'uso di tali prove per non compromettere la propria credibilità, egli fa carico tuttavia alla Corte di assise di non avere considerato i numerosi dubbi che egli ha espresso in aula sul rilievo di prove siffatte. A suo giudizio i primi giudici dovevano dimostrarsi più cauti nel valutare le risultanze di un'inchiesta alla quale egli non ha partecipato e fors'anche ordinare d'ufficio l'audizione delle persone indagate a Zurigo. La doglianza è inammissibile, giacché l'acquisizione di tali atti non è stata contestata né in sede istruttoria né al processo, durante il quale l'imputato ha acconsentito che il presidente della Corte leggesse svariati atti dell'inchiesta condotta a Zurigo, senza opporsi che questi fossero usati ai fini del giudizio (verbale, pag. 8). La pretesa violazione dei diritti delle difesa non può quindi essere sollevata in cassazione, l'art. 288 cpv. 1 lett. b CPP imponendo di far valere vizi di procedura “non appena possibile”. Il ricorrente ha optato per un'altra strategia, consentendo alla Corte di merito di avvalersi delle contestate prove, e non può quindi dolersene davanti alla Corte di cassazione di revisione penale. Nel merito è forse vero che le prove in rassegna andavano valutate con maggiore cautela, data la loro particolare natura. Ma ciò non significa, comunque sia, che i primi giudici siano trascesi in arbitrio ponendo anche questi riscontri accanto ai numerosi altri indizi ricordati nella sentenza impugnata. Arbitrario, come detto, dev'essere il risultato cui la Corte giunge, non la motivazione.
Il ricorrente censura, oltre quanto precede, la sua espulsione dalla Svizzera, che giudica contraria al diritto federale, data la sua incensuretezza, l'attività lavorativa prestata in Svizzera e – in particolare – il matrimonio contratto con una cittadina svizzera nel 1996.
a) L'art. 55 cpv. 1 CP stabilisce che il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero che è stato condannato alla reclusione o alla detenzione; in caso di recidiva l'espulsione è pronunciata a vita. L'espulsione è una pena accessoria, volta a reprimere un'infrazione, ma è anche una misura destinata a proteggere la sicurezza pubblica (DTF 104 IV 122 consid. 1b). Secondo la recente giurisprudenza del Tribunale federale, il carattere preponderante dell'espulsione è quello di una misura di sicurezza (DTF 117 IV 229 consid. 2c; cfr. anche DTF 123 IV 107 consid. 1). Per decidere se l'espulsione va pronunciata, occorre considerare la sua duplice natura: il giudice deve quindi tenere conto dei criteri inerenti alla commisurazione della pena (art. 63 CP), ma anche della necessità di garantire la sicurezza pubblica (DTF 117 IV 112 consid. 3a). In quest'ambito egli gode di ampia latitudine e viola il diritto federale solo qualora ecceda il suo potere di apprezzamento, ad esempio fondando la sua decisione su criteri non pertinenti, oppure pronunciando una misura esageratamente severa o esageratamente mite (DTF 123 IV 107 consid. 1, 104 IV 22 consid. 1bb; CCRP, sentenza del 24 novembre 1998 in re A., consid. 15b). Egli deve nondimeno mostrarsi cauto ove si tratti di espellere uno straniero che è da tempo integrato in Svizzera (DTF 123 IV 107 consid. 1, 104 IV 22 consid. 1bb), anche se l'espulsione di una persona al beneficio di un permesso di dimora (DTF 112 IV 70) o un rifugiato (DTF 119 IV 195 consid. 2) non è di per sé illecita.
b) Nel pronunciare l'espulsione del ricorrente per 15 anni la Corte delle assise criminali ha rilevato in primo luogo che al momento dell'arresto l'imputato era disoccupato a causa di infortunio e avrebbe cominciato a lavorare – a suo dire – il lunedì successivo. Ha ricordato poi che egli è sposato da tre anni e mezzo con una cittadina svizzera di origine italiana, domiciliata a __________, di 17 anni più vecchia di lui e con un figlio di primo letto quindicenne. Ha pure ricordato la presenza in Svizzera del fratello __________ e della sorella __________, come pure il permesso di dimora accordatogli nel dicembre del 1995 (comunque scaduto il 4 luglio 2000) e gli anni in cui egli aveva già risieduto in Svizzera. Essa ha però pronunciato ugualmente l'espulsione, ritenendo preminente la tutela della sicurezza e della salute pubblica di fronte al gravissimo reato commesso. Vagliando i legami dell'imputato con la Svizzera, per finire essa li ha relativizzati, rilevando che in tutti questi anni il prevenuto ha mantenuto stretti contatti con connazionali e con il suo paese d'origine, nel quale era comproprietario della casa paterna, ceduta poi al fratello per far fronte a problemi finanziari. Ha soggiunto che dal luglio del 1999 il ricorrente è rientrato in patria tre volte, apparentemente per far visita alla madre e per vendere automobili, ma soprattutto per avviare una attività di gessatore, perché era sua intenzione tornare nel paese d'origine, come egli medesimo ha ammesso in aula. Tra l'altro egli aveva confidato tale progetto al datore di lavoro e alla moglie, che aveva accettato la prospettiva. Per quanto riguarda la prima famiglia dell'accusato, costituita con il matrimonio con una connazionale, questa più non esiste e la figlia nata da quella unione risiede all'estero (sentenza, pag. 55 a 58).
c) Come si è visto, il giudice di merito deve usare cautela ove si tratti di espellere uno straniero che risiede da tempo in Svizzera (consid. a). Il primo fattore di integrazione che la Corte di assise era tenuta a esaminare e, dandosi il caso, a considerare accanto ad altri (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, art. 55 CP ad 1.3), era in concreto il matrimonio dell'imputato con una cittadina svizzera (di origine italiana). I primi giudici hanno sì ricordato tale circostanza, ma non ne hanno soppesato il valore. Hanno rammentato che l'accusato ha sposato una donna di 17 anni più vecchia di lui, con un figlio di primo letto già quindicenne, ma non ne hanno dedotto per ciò solo l'esistenza di un matrimonio di convenienza, destinato solo a facilitare il soggiorno dell'imputato in Svizzera. D'altro lato il matrimonio dura da anni ed è stato preceduto da anni di convivenza, sicché una deduzione del genere avrebbe richiesto una motivazione solida e adeguata. Motivazione che nella fattispecie appare ancor più necessaria ove si consideri che la Corte ha inflitto all'imputato l'espusione per una durata di 15 anni, cioè il massimo previsto dalla legge in caso di soggetti non recidivi.
d) Un altro elemento che la prima Corte era tenuta a esaminare consiste nei precedenti dell'imputato in Svizzera. Al riguardo essa si è limitata a ricordare gli anni da lui trascorsi nel nostro paese e la circostanza che egli ha mantenuto stretti contatti con connazionali e con il suo paese di orgine, ove era comproprietario della casa paterna, ceduta poi al fratello per far fronte a problemi finanziari. Tale motivazione è però inconcludente. Dal considerando 1.2 della sentenza impugnata risulta che il ricorrente è entrato in Svizzera come turista per la prima volta nel 1988 e che vi è poi ritornato per lavorare, raggiungendo __________ (nel Canton Argovia) dove ha esercitato la professione di elettricista. Rientrato nel Kosovo dopo la chiusura dell'azienda, egli ha di nuovo fatto ritorno in Svizzera, dove ha trovato impiego quale gessatore presso una ditta di __________, rimanendovi quattro anni. In seguito si è impiegato presso un'altra ditta per due anni. Successivamente ha trovato lavoro in un'impresa vicina al suo domicilio, passando in seguito a una ditta di __________ (sempre come gessatore), al cui servizio è rimasto 8 mesi. Subìto un intervento chirugico che lo ha costretto a un'inattività di tre mesi, il ricorrente ha poi trovato lavoro a __________ con un stipendio indicato di fr. 6'000.–/6'500.– mensili. Al momento dell'arresto egli era a casa da tre mesi per un infortunio e avrebbe ripreso l'attività il lunedì successivo (sentenza, pag. 56).
Al momento di pronunciare l'espulsione la prima Corte non ha ricordato tali trascorsi né si è domandata se, dopo avere lavorato per anni in Svizzera, il ricorrente non si sia in qualche modo integrato. Per vero essa non ha accertato neppure se l'imputato fosse un buon lavoratore. I primi giudici sembrano avere desunto la scarsa integrazione del soggetto dal fatto che egli ha mantenuto vivi i contatti con i suoi connazionali. Ciò potrebbe essere di rilievo qualora risultasse che l'imputato viveva in una cerchia ristretta, chiusa a contatti con il tessuto sociale. Ma i primi giudici nulla hanno accertato sul modo in cui l'imputato viveva in Svizzera, né su chi frequentasse oltre ai connazionali. Trascurando questo aspetto, essi hanno di nuovo impedito alla Corte di cassazione e di revisione penale di determinarsi con cognizione di causa sul problema di sapere se il grado d'integrazione del ricorrente sia d'ostacolo all'espulsione. Certo, la prima Corte ha ricordato che il ricorrente ha avuto anche precedenti poco lusinghieri, avendo egli ammesso – benché incensurato – di essere stato arrestato nel 1997 per furti e di essere stato l'autista di coloro che commettevano tali reati (sentenza, pag. 6). Nulla di preciso si sa tuttavia al proposito, ciò che rende impossibile valutare la reale gravità degli illeciti.
e) La prima Corte ha anche ricordato, invero, che a partire dal 1999 il ricorrente è rientrato in patria tre volte perché intenzionato ad avviare un'attività di gessatore in proprio. Ed egli aveva confidato il progetto di ritornare nel Kosovo non solo al datore di lavoro, ma anche alla moglie, che per finire aveva accettato la prospettiva di vederlo partire. L'argomento è però di relativo sussidio. Il desiderio manifestato dal ricorrente di ritornare in patria per lavorare in proprio non denota necessariamente, infatti, scarsa integrazione in Svizzera, né può essere interpretato come decisione di rompere definitivamene ogni legame con il nostro paese. Basti rammentare che l'imputato è sposato con una cittadina svizzera e che, nonostante il rientro in patria, egli avrebbe potuto tornare in Svizzera in ogni momento. D'altro canto nemmeno risulta che nel suo prospettato rientro in patria il ricorrente sarà seguito dalla moglie, ciò che appare peraltro poco probabile, ove si consideri che questa ha un lavoro fisso presso un istituto bancario svizzero dove guadagna fr. 5'600.– mensili (sentenza, pag. 5). L'espulsione per 15 anni risulterebbe in tal caso particolarmente gravosa, giacché l'unità familiare potrebbe essere salvaguardata solo all'estero (a meno di accertare, come detto, l'esistenza di un matrimonio fittizio). Per considerare il progettato rientro nel Kosovo come elemento rilevante per l'espulsione occorrono dunque riscontri più calzanti.
Ciò posto, gli accertamenti contenuti nella sentenza impugnata non consentono di stabilire se la Corte di assise abbia ecceduto nel suo potere di apprezzamento pronunciando l'espulsione del ricorrente per 15 anni. In applicazione dell'art. 296 cpv. 2 CPP gli atti vanno pertanto trasmessi a una Corte delle assise criminali composta di nuovi giudici e giurati perché accerti compiutamente il reale grado di integrazione dell'accusato in Svizzera. A tal fine questa dovrà indagare sulla reale consistenza dell'unione coniugale (tenuto conto anche della sua condanna a una lunga pena detentiva), sui trascorsi del condannato in Svizzera, sul suo comportamento in genere (sulla sua qualità di lavoratore, sulle sue abitutini, sulle sue frequentazioni) e sulla valenza del prospettato rientro nel Kosovo. Appurato ciò, la Corte di assise stabilirà se e in che misura si giustifica l'espulsione giusta l'art. 55 cpv. 1 CP alla luce anche di quanto garantisce l'art. 8 CEDU. Dovesse confermare l'espulsione a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, la Corte di assise dovrà giudicare di nuovo sulla sospensione condizionale (art. 41 n. 1 cpv. 1 CP), tenendo presente che il pronostico sulla futura condotta del condannato dovrà essere formulato con riferimento al momento in cui egli avrà scontato due terzi della pena (DTF 119 IV 195 consid. 3a).
Se ne conclude che, in quanto ammissibile, il ricorso va parzialmente accolto e gli atti trasmessi a un'altra Corte delle assise criminali per nuovo giudizio sull'espulsione. Gli oneri processuali sono posti per due terzi a carico del ricorrente e per il resto a carico dello Stato (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). Soccombente in misura preponderante, il ricorrente non ha diritto a ripetibili, nemmeno in misura ridotta (art. 9 cpv. 6 CPP). Rimangono per contro invariati gli oneri relativi al giudizio di prima sede, dato che l'odierna decisione non influisce apprezzabilmente sugli stessi (art. 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2.2 della sentenza impugnata è annullato e gli atti sono trasmessi a un'altra Corte delle assise criminali per nuovo giudizio sull'espulsione nel senso dei considerandi. Per il resto il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 1'400.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1'500.–
sono posti per due terzi a carico del ricorrente e per il resto a carico dello Stato.
– ___________, c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– avv. __________;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– Corte delle assise criminali in Mendrisio;
– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;
– Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;
– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.