Incarto n. 17.2001.00018
Lugano 3 aprile 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 12 marzo 2001 presentato da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 26 gennaio 2001 dalla presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 26 gennaio 2001 la presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano ha riconosciuto __________ autore colpevole di violazione delle legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri per avere, dal 1° marzo 1999, soggiornato in modo regolare in Svizzera senza permesso di dimora, svolgendo pure attività lucrativa illegalmente. In applicazione della pena, essa lo ha condannato a 30 giorni di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni, al pagamento di una multa di fr. 500.– e all'espulsione (effettiva) per tre anni.
B. Contro la sentenza di assise __________ ha inoltrato il 30 gennaio 2001 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 12 marzo successivo, egli chiede che l'espulsione sia condizionalmente sospesa o quanto meno, in subordine, che gli atti siano trasmessi a una nuova Corte di assise per nuovo giudizio. Nelle sue osservazioni del 20 marzo 2001 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente contesta anzitutto la commisurazione della pena principale (memoriale, punto 3). Egli non impugna però i dispositivi n. 2.1 e 2.2 della sentenza di assise (condanna a 30 giorni di detenzione e al pagamento di una multa di fr. 500.–). Anzi, per finire egli reputa corretta la decisione presa al riguardo dalla prima giudice. Su questo punto il gravame non richiede perciò altra disamina.
Per quanto riguarda la pena accessoria, il ricorrente ne lamenta la mancata sospensione condizionale e si duole che la Corte di assise gli ha negato tale beneficio nonostante fossero date le condizioni previste dalle legge. Ricordata la sua incensuratezza, egli rimprovera alla prima giudice di avere violato l'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP ordinando l'espulsione effettiva senza nemmeno formulare un pronostico sulla sua futura condotta in Svizzera. Sostiene che vi sono comunque sufficienti riscontri per ovviare a tale lacuna e per concedergli il beneficio in questione.
Giusta l'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP il giudice può sospendere l'esecuzione di una condanna a una pena privativa della libertà non superiore a diciotto mesi o una pena accessoria se la vita anteriore e il carattere del condannato lasciano supporre che tale provvedimento lo tratterrà dal commettere nuovi crimini o delitti e se questi ha risarcito, per quanto si potesse pretendere da lui, il danno subìto giudizialmente o mediante transazione. L'espulsione può essere sospesa anche se la pena principale va espiata (DTF 114 IV 95 consid. b, 104 IV 22 consid. 2b). Per accordare o negare la sospensione condizionale del provvedimento è decisiva la prognosi fondata sui criteri enunciati dall'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP. Sapere se le possibilità di reinserimento sociale siano maggiori in Svizzera o all'estero non è di rilievo: tale criterio andrà applicato, dandosene il caso, dall'autorità preposta all'applicazione dell'art. 55 cpv. 2 CP (DTF 119 IV 195 consid. 3b). Per decidere se la sospensione condizionale sia suscettibile di trattenere l'imputato dal commettere nuove infrazioni il giudice deve valutare globalmente la situazione (DTF 119 IV 195 consid. 3b, 117 IV 3 consid. 2b). In questo ambito egli fruisce di ampia latitudine, che la Corte di cassazione e di revisione penale verifica – come il Tribunale federale – sotto il ristretto profilo dell'eccesso o dell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 119 IV 195 consid. 3b, 117 IV 3 consid. 2b, 104 IV 22 consid. 2b; CCRP, sentenza del 30 settembre 1999 in re P., consid. 2a).
Nella fattispecie la presidente della Corte di assise ha ordinato l'espulsione del ricorrente dalla Svizzera per tre anni a salvaguardia dell'ordine pubblico. Inoltre essa ha negato la sospensione condizionale del provvedimento, rilevando che l'imputato non ha legami di parentela in Svizzera e ha ammesso di avere mantenuto il centro dei propri interessi a Marsiglia, dove risiede e gestisce una ditta di vendita all'ingrosso di prodotti cosmetici (sentenza, pag. _). Negando la sospensione condizionale sulla base di simili argomenti la prima giudice ha violato nondimeno il diritto federale. Come si è visto, per statuire sulla sospensione condizionale dell'espulsione fa stato esclusivamente il pronostico, fondato sui criteri sanciti dall'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP, relativo alla futura condotta del condannato in Svizzera. Nella fattispecie una prognosi del genere fa totale difetto. La Corte di merito si è limitata a rilevare che il ricorrente non ha particolari legami con la Svizzera, risiedendo egli in Francia, dove esercita la sua attività commerciale. Accertamenti del genere servono tuttavia, dandosene il caso, per ordinare l'espulsione come tale, nel senso che più i legami di un condannato con la Svizzera sono stretti, più occorre dimostrarsi cauti nel pronunciare l'espulsione (DTF117 IV 112 consid. 3a). Non servono invece – o non servono necessariamente – per decidere la sospensione condizionale del provvedimento, ossia per stabilire se possa essere formulato pronostico favorevole sulla futura condotta del ricorrente in Svizzera. Su questo punto il ricorso merita accoglimento.
L'art. 296 cpv. 1 CPP consente alla Corte di cassazione e di revisione penale, in caso di accoglimento di un ricorso, di riformare essa medesima la sentenza impugnata se ha sufficienti elementi per decidere. In caso contrario la causa va rinviata a una nuova Corte di merito, che sarà composta di altri giudici e giurati, salvo che si tratti solo di integrare la motivazione della sentenza o di ricommisurare la pena (art. 296 cpv. 2 CPP). In concreto manca qualsiasi accertamento per formulare una prognosi sulla futura condotta dell'imputato in Svizzera (art. 41 n. 1 cpv. 1 CP). Come detto, in prima sede il problema non è nemmeno stato trattato, in palese violazione del diritto federale. Contrariamente a quanto afferma il ricorrente, tale carenza non può essere supplita dalla Corte di cassazione e di revisione penale. L'incensuratezza del ricorrente, il preteso concubinato con __________ (questione trascurata nella sentenza di assise), la sospensione condizionale della pena privativa della libertà ancora non bastano – in mancanza di chiari accertamenti sull'indole dell'imputato e in particolare sulla concreta possibilità che egli possa ricadere nel reato ove soggiorni nuovamente in Svizzera – per formulare una prognosi in conformità all'art. 41 n. 1 cpv. 1 CP. In parziale accoglimento del gravame, la causa deve pertanto essere rinviata a un'altra Corte delle assise correzionali perché statuisca di nuovo sulla sospensione condizionale dell'espulsione secondo criteri pertinenti (consid. 1).
Gli oneri processuali del presente giudizio seguono la soccombenza. Sono posti quindi per due terzi a carico dello Stato e per il resto a carico del ricorrente, i cui argomenti si sono rivelati in buona parte fondati (art. 15 cpv. 2 CPP). Lo Stato verserà inoltre al ricorrente un'indennità di fr. 400.– a titolo di ripetibili ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto, il dispositivo n. 2.3 della sentenza impugnata è annullato e gli atti sono trasmessi a un'altra Corte delle assise correzionali per nuovo giudizio sulla sospensione condizionale dell'espulsione nel senso dei considerandi.
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 100.–
fr. 600.–
sono posti per un terzo a carico del ricorrente e per il resto a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 400.– per ripetibili ridotte.
– __________, c/o avv. __________;
– avv. __________;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– Presidente della Corte delle assise correzionali di Lugano;
– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione del penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.