Incarto n. 17.2001.00001
Lugano, 3 luglio 2001/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione dell'8 gennaio 2001 presentato da
____________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 30 novembre 2000 della Corte delle assise criminali in Bellinzona nei suoi confronti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;
Ritenuto
in fatto: A. ____________ (1972), cittadino dominicano domiciliato a Bellinzona, è stato posto in stato di accusa il 26 settembre 2000 per i titoli di violenza carnale, sequestro di persona e rapimento. Gli è stato imputato di avere, la notte fra il 28 e il 29 marzo 2000, costretto la cittadina brasiliana ____________ (1972) a subire con minaccia, violenza e pressioni psicologiche la congiunzione carnale nel di lui appartamento a __________, tenendola poi sotto chiave e sotto tiro di una pistola (giocattolo) fino alle ore 9.45 dell'indomani, quando la donna è riuscita a calarsi da un balconcino e a rifugiarsi nell'appartamento sottostante. Scopo del sequestro era – secondo l'atto di accusa – quello di costringere ____________, presso il quale ____________ alloggiava provvisoriamente, a pagare un debito per la costruzione di un muro di sostegno eseguito mesi addietro dall'accusato in una proprietà di ____________.
B. Con sentenza del 30 novembre 2000 la Corte delle assise criminali in Bellinzona ha riconosciuto ____________ autore colpevole di sequestro di persona per avere tenuto segregata ____________ nel proprio appartamento dalle ore 7 alle ore 9.45 di mercoledì 29 marzo 2000. Lo ha prosciolto invece, “quantomeno in applicazione del principio in dubio pro reo”, dall'accusa di violenza carnale e rapimento per i fatti precedenti le ore 7 di quel giorno. In applicazione della pena, ____________ è stato condannato a 18 mesi di reclusione (da espiare, data la recidiva e la prognosi sfavorevole) e a 5 anni di espulsione della Svizzera (sospesa con un periodo di prova di 2 anni). È stato tenuto inoltre a rifondere a ____________ fr. 5000.– per torto morale, fr. 184.– per danni materiali (con rinvio dell'interessata al foro civile per la quantificazione di ulteriori pretese) e fr. 6000.– per ripetibili. La pistola giocattolo di marca Wicke “007” è stata confiscata.
C. Contro la sentenza di assise ____________ ha inoltrato il 1° dicembre 2000 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati l'8 gennaio 2001, egli chiede di essere prosciolto anche dall'accusa di sequestro di persona, con annullamento dei dispositivi riguardanti la pena (principale e accessoria), il versamento di indennità a ____________ e la confisca della pistola giocattolo. In subordine egli postula, quanto meno, una riduzione della pena principale a tre mesi di detenzione. L'11 gennaio 2001 il Procuratore pubblico ha proposto di respingere il ricorso, senza formulare osservazioni. Nel suo memoriale del 31 gennaio 2001 ____________ avanza la medesima conclusione.
Considerando
in diritto: 1. La Corte di assise si è trovata di fronte a due versioni contrastanti e per certi aspetti contraddittorie. Secondo ____________, la sera del 28 marzo 2000 l'imputato l'ha invitata a cena in un grotto di __________, poi l'ha condotta a __________, l'ha obbligata a salire nel suo appartamento (al terzo piano di __________) sotto la minaccia di una pistola, ha chiuso la porta nascondendo la chiave e l'ha costretta a subire la congiunzione carnale. In seguito le ha detto, sempre brandendo la pistola, che l'avrebbe trattenuta per far sì che ____________, presso cui la donna alloggiava temporaneamente (e del quale aveva con sé il cellulare), gli pagasse un debito di fr. 450.– per lavori di muratura da egli eseguiti mesi addietro. Infine ha tentato nuovamente di violentarla (esigendo anche la consegna del cellulare), ma la donna – approfittando del fatto che l'imputato si era assentato un momento in un'altra stanza – è riuscita a calarsi da un terrazzino e a introdursi nell'appartamento sottostante, dove è stata soccorsa e dove è stata chiamata la polizia. Anche l'atto di accusa si fonda, in estrema sintesi, su tale versione dei fatti.
L'imputato ha raccontato invece agli inquirenti che la sera del
28 marzo 2000 la donna gli aveva confidato di essere venuta in Svizzera come turista per fare un po' di soldi con l'esercizio della prostituzione. Dopo la cena essa era salita quindi nel suo appartamento “senza tanti convenevoli”, d'accordo di avere rapporti sessuali con lui. I problemi sono cominciati l'indomani, dopo le ore 7, quando egli si è accorto che la donna gli aveva vuotato il portafogli, appropriandosi di fr. 230.–, e che pretendeva di tenere il denaro per sé come mercede per le sue prestazioni. Dato ch'egli non voleva pagare e che lei non intendeva mollare la somma, per ottenere la restituzione dei soldi l'imputato ha chiuso a chiave la porta dell'appartamento, impedendo alla donna di partire, e si è rimesso a letto. Essa esigeva però di essere riportata a casa e, minacciando di “spaccare tutto” e di “fare casino”, ha frantumato un soprammobile (una statuetta) sul pavimento e gli ha rovesciato addosso, sul letto, una bottiglia d'acqua minerale. Al che egli ha impugnato una pistola giocattolo che teneva sopra un armadio e le ha intimato di restituire il maltolto. Presa da paura, la donna ha obbedito.
Ha poi soggiunto, l'imputato, di essersi seduto su un divano a guardare la televisione. La donna insisteva per essere riportata a casa, ma lui temporeggiava, dicendole: “Dopo, altrimenti prendi un taxi” (sentenza, pag. 23 in alto). Lei incalzava, sostenendo di avere un appuntamento alle ore 10. Egli le ha chiesto allora se era d'accordo di avere altri rapporti sessuali con lui, ma la donna ha rifiutato dicendo che ciò sarebbe stato possibile solo a casa sua. Infine, innervosita per il continuo tergiversare dell'imputato, essa si è affacciata in stato di agitazione a un balconcino dell'appartamento, ripetendo senza tregua di voler essere portata a casa. Temendo che si buttasse nel vuoto, l'imputato si è deciso a rivestirsi. Ma, tornato in sala dopo avere indossato una maglietta e un training, non ha più trovato nessuno. ____________ si era calata dal balconcino e, ferendosi a un dito, era
riuscita a raggiungere il balconcino dell'appartamento sottostante. L'imputato ha nascosto la pistola giocattolo in cantina ed è tornato nell'appartamento, dove la polizia lo ha arrestato.
Ciò nondimeno, la Corte ha accertato (sentenza, pag. 24):
– che l'imputato, chiudendo a chiave la porta dell'appartamento, ha privato ____________ della libertà di movimento;
– che l'imputato ha minacciato ____________ con una pistola tanto ben imitata da poter “senz'altro essere scambiata per un'arma vera”;
– che l'imputato ha impedito a ____________ di lasciare l'appartamento anche dopo la restituzione dei soldi;
– che l'imputato si è comportato in modo da profondere nella donna angoscia e terrore, al punto che costei ha messo a repentaglio la propria vita per sottrarsi a una situazione senza via di scampo.
Donde la condanna per sequestro di persona (art. 183 n. 1 CP).
Il ricorrente censura anzitutto di arbitrio l'accertamento secondo cui egli ha privato la donna della libertà di movimento anche dopo la restituzione dei soldi. Ottenuto il denaro, egli afferma di non avere più “frapposto ostacoli a che ‘__________lasciasse liberamente la casa” (memoriale, pag. 4 in alto). Così argomentando, tuttavia, egli tenta di smentire sé stesso. Davanti agli inquirenti egli aveva espressamente riconosciuto, in effetti, di avere trattenuto la donna anche dopo la restituzione della somma, temporeggiando e mettendosi a guardare la televisione (sentenza, pag. 23 in alto con riferimento al verbale n. 12 nel rapporto di polizia, act. 2, pag. 5 a metà). Che egli tergiversasse, del resto, è indubbio, ove appena si consideri che – a suo dire – era sua intenzione riaccompagnare a casa ____________ alle ore 9.30, ma che alle ore 9.45 egli non si era ancora rivestito, tant'è che in preda all'esasperazione la donna si è data alla fuga. I due verbali ch'egli invoca (verbale n. 12 appena citato e verbale n. 3.1, act. 3, pag. 2) nulla dicono di più. Per altro, se una volta ricevuto il denaro il ricorrente avesse schiuso la porta, mal si capisce perché – né egli spiega – la sventurata si sarebbe calata al balcone. Manifestamente infondato, su questo punto il ricorso non merita altra disamina.
Il ricorrente rimprovera inoltre alla prima Corte di non avere accertato che l'uso della pistola giocattolo era l'unico modo, dal suo punto di vista, per rientrare in possesso del denaro. Anche tale critica non è destinata però a miglior sorte. Il diritto di ricuperare senza indugio cose illecitamente sottratte (“diritto di difesa”: art. 926 cpv. 2 CC) deve attenersi al principio della proporzionalità, nel senso che può far uso della forza – di regola – solo chi non ha modo di far intervenire tempestivamente la polizia o l'autorità competente (Stark in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB II, Basilea 1998, n. 7 in fine ad art. 926). Il ricorrente asserisce, certo, che nella fattispecie egli non aveva tale possibilità (memoriale, pag. 7 nel mezzo). Non se ne vede tuttavia il motivo, né egli dà il minimo ragguaglio. Il solo timore che, chiamando gli agenti, la sua compagna (allora degente all'ospedale) venisse a sapere dell'accaduto con la cittadina brasiliana non è – evidentemente – un motivo per cui l'imputato potesse fare giustizia da sé. Anche sotto questo profilo pertanto l'impugnazione si rivela inconsistente.
Arbitrario è inoltre, a parere del ricorrente, l'accertamento della Corte di assise, stando alla quale ____________ aveva il diritto di essere pagata per i favori concessigli la sera prima (sentenza, pag. 25 in alto). A tale riguardo il gravame è fondato. Quand'anche fosse dedita alla prostituzione, in effetti, la donna non era lontanamente legittimata a ripulire il portafoglio dell'imputato, né essa pretende che l'imputato le avesse promesso alcunché. Tutt'al più il contegno irriconoscente dell'imputato serve a inquadrare la personalità del soggetto, il quale per di più agognava ad altri rapporti sessuali – per sua stessa ammissione – anche dopo essersi fatto restituire dalla donna l'importo sottratto (sentenza, pag. 23 in alto con riferimento al citato verbale istruttorio). E che dovesse trattarsi di ulteriori rapporti gratuiti è ammesso senza ambagi dallo stesso imputato quando rileva, nel ricorso, che “se voleva una ragazza a pagamento sarebbe andato in uno di quei posti, mentre lui l'aveva portata tranquillamente a cena” (memoriale, pag. 5). Rimane il fatto che, sia come sia, legalmente l'imputato era in diritto di esigere dalla donna la restituzione della somma sottratta. In proposito il gravame è dunque provvisto di buon diritto.
Ribadisce il condannato che l'uso della pistola giocattolo era il solo modo per rientrare in possesso del denaro, a meno di mettere le mani addosso alla donna (memoriale, pag. 7). E fin dove giunge il diritto alla ragion fattasi – egli soggiunge – l'atto non è illecito (art. 32 CP). Ora, come si è accennato (sopra, consid. 4), in concreto il ricorrente non poteva fare giustizia da sé. Poteva invece trattenere la donna fino all'arrivo della polizia. Chi è sorpreso in flagranza o quasi flagranza di reato, invero, può essere fermato da chiunque e consegnato immediatamente alle forze dell'ordine (art. 99 cpv. 1 CPP). In concreto ____________ poteva ragionevolmente essere presunta autrice del furto (art. 99 cpv. 3 CPP), che essa medesima non negava, salvo accampare il diritto di tenere i soldi per le sue prestazioni della vigilia. Scoperto l'ammanco, l'imputato era in diritto perciò di chiamare una pattuglia e di trattenere la donna fino all'arrivo degli agenti. Il solo fatto di avere chiuso a chiave la porta dell'abitazione per il tempo che sarebbe stato necessario all'arrivo della polizia non costituiva sequestro di persona, contrariamente a quanto sembra ritenere la Corte di assise (sentenza, pag. 23 seg.). Al limite la questione è di sapere se, oltre che chiudere la porta a chiave, l'imputato potesse calmare la donna facendo uso della pistola finta, ma la questione può rimanere irrisolta poiché nessun addebito di minaccia o di coazione gli è stato mosso. Quanto all'accusa di sequestro di persona, un simile reato poteva entrare in linea di conto – si ripete – solo per il tempo che eccede quanto sarebbe occorso al normale intervento delle forze dell'ordine.
Tornando al caso in esame, nella fattispecie risulta che poco dopo le ore 7 del mattino la donna ha detto all'imputato di avergli preso fr. 20.– dal portafoglio per pagarsi un tassì e rientrare a casa (sentenza, pag. 22). L'imputato si è accorto subito che, invece di fr. 20.–, la donna aveva prelevato fr. 230.– (tutto il contenuto) e ha preteso l'immediata riconsegna del denaro. Ne è seguita una discussione viepiù accesa, finché l'imputato ha chiuso a chiave la porta dell'appartamento. Avesse chiamato la polizia a quel momento, egli non sarebbe stato verosimilmente costretto a trattenere la donna per più di una ventina di minuti (il tempo per la polizia locale di giungere sul posto). Invece egli l'ha obbligata a rimanere nell'appartamento per altre due ore abbondanti, senza motivo apparente, fino a esasperarla. Ciò è ancor meno scusabile ove si consideri che – secondo le stesse dichiarazioni dell'imputato (sentenza, pag. 22 in fondo) – a un certo punto la donna ha restituito il maltolto, che teneva celato nella borsetta (sentenza, loc. cit.). A ragione quindi la Corte di assise ha ravvisato nella fattispecie – almeno per il tempo che eccede quanto sarebbe occorso al normale intervento delle forze dell'ordine – gli elementi del sequestro di persona (art. 183 n. 1 CP), i cui presupposti oggettivi e soggettivi non sono di per sé in discussione. Nella misura in cui postula il suo proscioglimento, il condannato avanza dunque una richiesta infondata.
In subordine il ricorrente fa valere che, seppure risultasse fondata la condanna come tale, la pena di 18 mesi di reclusione inflittagli dalla Corte di assise è esagerata. Egli rimprovera ai primi giudici di avere trascurato la cooperazione da egli medesimo fornita agli inquirenti (mostrando agli agenti dove aveva nascosto la pistola di plastica), le pesanti conseguenze della pena (revoca della liberazione condizionale accordatagli per precedenti reati il 20 febbraio 1998), il suo difficile passato, i legittimi motivi del suo gesto (ricupero della refurtiva) e lo scusabile eccesso di autodifesa. Inoltre la Corte avrebbe attribuito troppo peso alla recidiva, neppure specifica. In simili circostanze una pena di tre mesi di detenzione è il massimo che possa essergli irrogato senza cadere in un eccesso di apprezzamento (memoriale, pag. 8 seg.).
a) Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modo d'esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti, il pentimento e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece una portata relativa (loc. cit.; v. anche DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g).
b) Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare perciò quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o in percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e verificare concretamente l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/1998 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con richiami).
c) In concreto la Corte di assise ha fatto carico all'imputato di avere delinquito “in danno di una giovane donna indifesa e per motivi non accertabili ma comunque futili (a meno di ritenerli perversi, il che sarebbe peggio)”. A sfavore dell'imputato essa ha considerato anche la recidiva (art. 67 n. 1 CP): una condanna a 15 giorni di detenzione inflittagli il 5 giugno 1991 per furto d'uso, un'altra a fr. 900.– di multa l'11 febbraio 1994, un'altra ancora a 3 anni di reclusione il 9 ottobre 1997 per infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti. Nondimeno la Corte ha rilevato che a quest'ultima pena, sospesa al fine di per consentire il ricovero in un istituto per tossicomani (art. 44 n. 6 CP), l'imputato ha reagito bene, tanto che con decisione del 20 febbraio 1998 il Consiglio di vigilanza l'ha liberato il 14 marzo successivo con la condizionale per 3 anni, ponendolo sotto patronato penale (art. 45
n. 1 e 47 CP). E dopo tale liberazione l'imputato ha sempre lavorato. Non poteva farsi questione in ogni modo – secondo la Corte – di scemata responsabilità, l'imputato non avendo più delinquito sotto l'influsso di droghe. Quanto al disturbo della personalità accertato nel 1997, di ciò essa afferma di avere tenuto conto nel quadro dell'art. 63 CP. Donde, per finire, la condanna a 18 mesi di reclusione (sentenza, pag. 25, consid. 7).
d) Non a torto il ricorrente critica la motivazione della sentenza impugnata. Non perché la Corte abbia negletto la collaborazione da egli prestata agli inquirenti, limitatasi per finire alla consegna della pistola giocattolo, o la sua non meglio precisata “situazione personale”, rispettivamente il suo difficile passato. Di questi due ultimi elementi invero i giudici avevano già tenuto conto nel 1997, sospendendo l'esecuzione della pena allora pronunciata (art. 44 n. 6 CP); dopo la liberazione condizionale del 1998 il ricorrente ha condotto una vita normale e non può seriamente invocare i suoi difficili trascorsi alla stregua di un permanente fattore di debolezza. Quanto la motivazione della sentenza impugnata non permette di dedurre, piuttosto, è l'importanza concretamente attribuita dalla Corte di assise all'aggravante della recidiva (art. 67 cpv. 1 CP), menzionata solo di scorcio (sentenza, pag. 25, loc. cit.). Già tale incognita rende arduo desumere quale sia la pena di base dalla quale si sia dipartita la prima Corte, tanto più che – come sottolinea il condannato – la recidiva è un'aggravante problematica (Wiprächtiger, Strafzumessung und bedingter Strafvollzug, in: ZStrR 114/1996 pag. 453 nota 96 con riferimento a DTF 121 IV 62 consid. 2d/cc). Soprattutto ove si riferisca a un illecito (in concreto: violazione della legge federale sugli stupefacenti) che non ha alcuna relazione con l'illecito successivo.
e) Sia come sia, a prescindere dalla motivazione, nella fattispecie la pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per un sequestro di persona durato all'incirca due ore e mezzo risulta straordinariamente severa. Nessuno dei precedenti menzionati nella casistica di Trechsel (op. cit., n. 11 ad art. 183 CP) denota condanne tanto pesanti, neppure in concorso con altri reati, se non – evidentemente – per sequestro di persona aggravato (art. 184 CP). In concreto quest'ultima ipotesi (del resto neppure imputata) cade d'acchito, giacché il ricorrente non risulta avere chiesto riscatti, usato metodi crudeli o esposto la vita della vittima a serio pericolo. Egli ha impugnato la pistola giocattolo per riavere il denaro e per evitare che la donna “spaccasse tutto” o “facesse casino” (sopra, consid. 1), ma – a supporre che tale mezzo fosse sproporzionato – non risulta che se ne sia valso per infliggere sofferenze particolari alla vittima o per ottenere altro. Certo, per finire la donna, esacerbata da due ore abbondanti di prigionia e dal contegno incurante dell'imputato, che rimaneva sordo a ogni implorazione, temporeggiava a oltranza e guardava la tivù, si è calata dal terrazzino. La Corte di assise non ha accertato tuttavia – né il Procuratore pubblico assume – che, mentre si stava finalmente vestendo per riportare a casa la donna, l'imputato potesse prevedere un gesto del genere.
f) Ciò posto, non si deve disconoscere nemmeno che tutta la vicenda trae origine da un furto, che il fermo della donna all'inizio era finanche legittimo e che il sequestro di persona non appare la conseguenza di un piano elaborato a mente fredda, bensì di una situazione degenerata in acceso diverbio. Inoltre non si deve trascurare che, dopo la liberazione condizionale dallo stabilimento per tossicomani (14 marzo 1998), il ricorrente si è comportato bene, non è più ricaduto nell'uso di droghe (nonostante un certo disturbo della personalità) e ha sempre lavorato correttamente. Anche tenendo conto della disinvoltura da lui dimostrata nella commissione dell'illecito e del fatto ch'egli sapeva benissimo di essere stato dimesso dallo stabilimento con la sospensione condizionale per tre anni, una pena superiore ai sei mesi di detenzione denoterebbe, nelle circostanze descritte, una sproporzione manifesta. Nel limite di sei mesi – un mese circa giustificandosi per la recidiva (art. 67 n. 1 CP), a dispetto della sua problematicità – la condanna risulta ancora assai dura, ma non esula dal potere di apprezzamento che compete al giudice di merito (sopra, consid. b). Alla severità del primo giudice, in effetti, questa Corte non può sostituirsi.
g) Rimangono da considerare gli effetti correlati a una simile pena (cfr., per analogia, DTF 119 IV 125). L'art. 45 n. 3 prima frase CP prevede invero che “se, durante il periodo di prova, il liberato commette un crimine o un delitto per il quale è condannato senza sospensione condizionale a una pena privativa della libertà superiore a tre mesi, l'autorità competente propone al giudice l'esecuzione delle pene sospese oppure ordina il ripristino della misura”. L'autorità di esecuzione gode di ampio apprezzamento, ma non può sottrarsi a tale scelta. Se propone l'esecuzione delle pene sospese, il giudice deve accogliere la richiesta, limitandosi a verificare che soccorrano i presupposti oggettivi dell'art. 43 n. 1 CP, ovvero che durante il periodo di prova sia stata pronunciata una condanna superiore a tre mesi senza la condizionale (Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 6 ad art. 45; Favre/Pellet/ Stoudmann, Code pénal annoté, Losanna 1997, n. 3.1 ad art. 45). Se tale è il caso, egli ordinerà l'espiazione di tutte le pene sospese (ZR 89/1990 pag. 108 n. 59, in particolare pag. 111 in basso a sinistra).
h) In concreto il ricorrente ha scontato la precedente condanna (del 1997) a 3 anni di reclusione nella misura di 4 mesi e 10 giorni (sentenza, pag. 26, consid. 8). Il susseguente periodo trascorso in un istituto per tossicomani giusta l'art. 44 CP non conta, come figura anche nella sentenza impugnata (DTF 113 IV 12 consid. 1c). La condanna ad altri 6 mesi di detenzione comporterà dunque, per lui, il ripristino del collocamento in un istituto (poco verosimile, dato che per quanto riguarda l'uso di droghe egli risultava, al momento dell'arresto, “negativo su tutta la linea”: sentenza, pag. 7, consid. 1 in fine) o l'espiazione di tutta la pena residua (quasi 32 mesi di reclusione). A ciò si aggiungono i 6 mesi di detenzione oggetto dell'attuale sentenza. Che nella fattispecie tale pena non possa essere sospesa è fuori dubbio. Il primo giudice, “visti i precedenti” (sopra, consid. c), ha formulato espressamente prognosi negativa sulla futura condotta dell'imputato (sentenza, pag. 26, consid. 8 in fine). Il ricorrente nulla eccepisce al riguardo. Anzi, egli medesimo chiede – in subordine, come detto – che la pena sia limitata a tre mesi di carcere, proprio per evitargli le conseguenze dell'art. 45 n. 3 prima frase CP. Si trattasse di pena sospesa, il limite di tre mesi non si porrebbe.
i) Ciò premesso, l'attuale pena implicherà il verosimile ritorno del ricorrente in penitenziario per quasi 38 mesi (quasi 32 della condanna precedente, più i 6 mesi attuali). Pur deducendo il carcere preventivo sofferto (12 mesi) e pur presumendo che sarà liberato per buona condotta dopo due terzi della pena (art. 38 n. 1 prima frase CP), egli dovrà ancora scontare oltre 17 mesi effettivi. Sulle conseguenze di una simile pena ai fini della risocializzazione (art. 37 n. 1 prima frase CP) si può essere scettici, tanto più che, dopo essere stato dimesso sotto condizione dallo stabilimento per tossicomani il 14 marzo 1998, il ricorrente non è più ricaduto nel vizio, si è comportato bene, ha sempre lavorato ed è ora divenuto padre di una bambina (sentenza, pag. 7, consid. 1). La rigidità del sistema legale, che a norma dell'art. 45 n. 3 prima frase CP impone l'esecuzione delle pene sospese, non lascia tuttavia alternativa. D'altro lato l'attuale condanna a 6 mesi di detenzione non può essere ridotta della metà solo per eludere i rigori della legge. Ancor meno se si pensa che al momento di essere liberato condizionalmente dall'istituto per tossicomani l'imputato si era visto ammonire formalmente (doc. 23 TPC, dispositivo n. 3). Sapeva perfettamente, quindi, che deludere la fiducia in lui riposta avrebbe significato l'espiazione della pena sospesa.
Per questi motivi,
visto sulle spese anche l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è riformata nel senso che la pena prevista nel dispositivo n. 3.1 è fissata in sei mesi di detenzione da espiare, compreso il carcere preventivo sofferto. Per il resto il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 800.–
b) spese fr. 100.–
fr. 900.–
sono posti per due terzi a carico del ricorrente e per un terzo a carico dello Stato.
– ____________, c/o avv. __________;
– avv. __________;
– Procuratore pubblico avv. __________;
– Corte delle assise criminali in Bellinzona;
– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario giudiziale, Servizio di coordinamento Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;
– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;
– Direzione del Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– Ministero pubblico della Confederazione, 3003 Berna;
– avv. __________ (per la parte civile).
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente La segretaria
N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.