Incarto n. 17.1999.00053

Lugano 25 novembre 1999/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 10 agosto 1999 presentato da

____________,

(patrocinato dall'avv. __________)

contro

la sentenza emanata il 14 luglio 1999 dalla Corte delle assise criminali in Mendrisio nei suoi confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione;

Il giudizio sulle spese.

Ritenuto

in fatto: A. Il 18 dicembre 1997 sono stati arrestati nel Granducato del Lussemburgo ____________, conosciuto come __________, e __________. Il fermo era dovuto al sequestro di una lettera spedita da Chiasso il 27 ottobre 1997 da un certo __________ "(c/o __________), via __________ " a __________, con la quale il mittente offriva materiale pornografico raffigurante ragazze e ragazzi minorenni. Alla lettera aveva fatto seguito, nel dicembre successivo, l'invio di una videocassetta che riproduceva immagini di atti sessuali tra adulti e minorenni (act. A7/1).

Il 21 gennaio 1998 il Giudice istruttore del Granducato del Lussemburgo ha chiesto all'autorità giudiziaria ticinese di perquisire l'appartamento di Chiasso e di interrogare eventualmente ____________, la persona che ____________ aveva indicato come conduttore. In realtà l'appartamento era stato appigionato il 12 settembre 1994 dallo stesso ____________, che aveva firmato il contratto con il falso nome di ____________ esibendo una carta di identità italiana contraffatta procuratasi in Venezuela (act. 133/1). La perquisizione ha consentito di rinvenire numerosi apparecchi di videoregistrazione, videocamere e altri oggetti, in particolare 2 apparecchi TV, una tastiera per video, 2 apparecchi video Sharp, 6 telecomandi, 2 adattatori per cassette, 5 trasformatori con cavi di raccordo e prolunghe, 2 titolatrici e altri accessori. Sono pure stati trovati articoli pornografici, riviste, fotografie, ritagli di giornali, cataloghi di vendita per corrispondenza di videocassette pornografiche infantili nonché 147 videocassette, per la maggior parte di carattere pedopornografico, salvo talune riproducenti temi di famiglia o filmati diversi registrati da canali televisivi (act. 133/4, 135 e 140).

Il 30 aprile 1998 è stata notificata a ____________ la richiesta di estradizione presentata il 9 aprile 1998 dal Procuratore pubblico ticinese al Granducato del Lussemburgo, ove il prevenuto si trovava in detenzione preventiva dal 18 dicembre 1997. In seguito all'accoglimento della richiesta, ____________ è stato trasferito nel Ticino per il seguito del procedimento penale.

B. Nel corso degli interrogatori davanti agli inquirenti del Granducato del Lussemburgo ____________ aveva chiamato in causa il cugino – in realtà si trattava del fratello – ____________, dichiarando che la videocassetta all'origine del proprio arresto era stata girata da costui in Italia, ad __________. L'accusa ha comportato l'avvio da parte della Procura di Trapani di un procedimento penale contro ____________ per atti sessuali commessi con fanciulli (act. 136). Pur ammettendo di essere l'autore della videocassetta, come pure di altri filmini trovati in casa sua e riproducenti atti sessuali da egli medesimo compiuti con minori, oltre a scene di sesso tra adolescenti, ____________ ha contestato di averne fatto uso commerciale, accusando il fratello __________ di avere riprodotto a sua insaputa la videocassetta sequestrata in Lussemburgo, quando soggiornava ad __________ nel 1994 (act. 96). Nell'ambito della medesima inchiesta ____________ ha pure dichiarato di essere stato costretto dal fratello – che lo ricattava con copie di videoregistrazioni in suo possesso – a trasportare droga dal Brasile alla Svizzera. Per reati legati al traffico di stupefacenti, e in particolare per avere importato dal Brasile in Svizzera 1758.7 g di cocaina, ____________ (arrestato il 7 maggio 1996 all'aeroporto di Zurigo-Koten) è stato condannato il 10 ottobre 1996 dal Tribunale distrettuale di Bülach a 3 anni e 3 mesi di reclusione (act. 99). La condanna è poi stata ridotta a due anni e mezzo dal Tribunale di appello del Canton Zurigo con sentenza del 18 giugno 1997 (act. 17). ____________ ha scontato parte della pena nel Penitenziario cantonale della Stampa, da dove è poi stato liberato condizionalmente il 3 gennaio 1998 ed espulso verso l'Italia. Da allora ____________ risiede a __________.

C. Nel corso delle indagini svolte in Lussemburgo gli inquirenti hanno notato nell'agenda sequestrata a ____________ il nome, fra altri, del cittadino svizzero __________, residente nel Canton Turgovia. Chiamati ad approfondire le indagini su rogatoria delle autorità del Lussemburgo, gli inquirenti turgoviesi hanno interrogato __________ per sapere quali rapporti egli intrattenesse con ____________. L'inchiesta si è conclusa con un non luogo a procedere per quanto riguarda l'imputazione di reati sessuali. __________ è stato condannato tuttavia il 29 marzo 1999 dal Tribunale distrettuale di Frauenfeld a 24 mesi di detenzione, sospesi a scopo di trattamento ambulatoriale giusta l'art. 44 CP, per avere riconosciuto di avere consumato stupefacenti e acquistato vari grammi di cocaina da ____________ tra il 1995 e il 1997 (act. 18 e 158 e 159). ____________ si è visto infliggere da parte sua, con sentenza 6 dicembre 1996 del Tribunale distrettuale di Unterrheintal Alstätten, 2 anni di detenzione e 8 anni di espulsione dalla Svizzera per avere, tra il maggio e l'agosto del 1995, venduto a San Gallo e a St. Margrethen 100 g complessivi di cocaina (pura) a __________, suo conoscente (act. 129).

D. Con sentenza del 14 luglio 1999 la Corte delle assise criminali in Mendrisio ha riconosciuto ____________ autore colpevole di:

– infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, per avere tenuto in deposito, offerto e venduto almeno 482 g di cocaina a __________ e a __________, realizzando un profitto di almeno fr. 30'000.–;

– pornografia, per avere fabbricato, importato, tenuto in deposito, messo in circolazione, propagandato e offerto scritti, registrazioni visive e sonore, immagini e altri oggetti e rappresentazioni vertenti su atti sessuali con fanciulli a scopo di lucro;

– ripetuta violazione del bando, per essere ripetutamente entrato in Svizzera, soggiornandovi nonostante che nei suoi confronti fosse stata pronunciata l'espulsione per 8 anni;

– falsità in documenti, per essersi qualificato a più riprese con una carta di identità italiana a nome di ____________, ma recante la propria effigie;

– violazione della legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, per avere indebitamente ottenuto il permesso di risiedere nel Comune di Chiasso come turista, esibendo alle autorità di polizia degli stranieri del Comune la carta di identità contraffatta intestata ad ____________.

La Corte ha prosciolto ____________ invece dall'accusa di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti relativa al trasporto di 1'758 g di cocaina sequestratigli il 6 maggio 1996 all'aeroporto di Zurigo-Kloten.

In applicazione della pena e in considerazione della recidiva specifica ____________ è stato condannato a 4 anni di reclusione (computato il carcere preventivo sofferto in Svizzera e nel Lussemburgo) a valere come pena parzialmente aggiuntiva a quella di 2 anni di detenzione inflittagli con sentenza 6 dicembre 1996 dal Tribunale distrettuale di Unterrheintal Alstätten, al pagamento di una multa di fr. 3'000.– e all'espulsione a vita dal territorio svizzero. La Corte lo ha condannato inoltre a versare allo Stato la somma di fr. 15'000.– come risarcimento compensatorio dell'illecito profitto conseguito. Infine essa ha ordinato la confisca degli oggetti sequestrati, disponendo pure la conferma del sequestro conservativo sulle somme di denaro contante e sul conto n. __________ presso il __________ in vista dell'esecuzione del risarcimento compensatorio allo Stato.

E. Contro la sentenza di assise ____________ ha presentato il 15 luglio 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nei motivi del gravame, presentati il 10 agosto successivo, egli chiede di essere prosciolto dalle imputazioni di infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti e di pornografia per fine di lucro, riducendogli la pena a 3 mesi di detenzione e all'espulsione per 15 anni, sollecitando altresì il dissequestro degli oggetti e degli averi non attinenti ai reati per i quali è condannato.

Nelle sue osservazioni del 16 agosto 1999 il Procuratore pubblico propone di respingere il ricorso.

Considerando

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c). Arbitrario, ovvero lesivo dell'art. 4 Cost., non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 351 consid. 1, 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b).

  1. Il ricorrente sostiene anzitutto che nell'apprezzamento dei fatti e nella commisurazione della pena la sentenza impugnata non considera adeguatamente la sua infanzia e la sua vita particolarmente travagliata. A prescindere dal fatto però che la critica appare prematura, per lo meno nella misura in cui riguarda la commisurazione della pena (tema ripreso – giustamente – alla fine del gravame), nell'esposto che segue il ricorrente evoca i suoi trascorsi dall'infanzia sino al momento in cui egli è rimasto coinvolto in un traffico di droga a San Gallo, ma non spiega perché ciò imporrebbe un giudizio diverso. Così com'è formulata, la critica si rivela pertanto inammissibile. Il ricorrente afferma poi che egli era intenzionato sin dal 1995 a cessare l'attività di guida turistica in Amazzonia e a occuparsi solo di consulenze. Proprio a tale scopo, e per migliorare i suoi contatti con l'Europa (segnatamente con l'Italia del nord), egli ha locato alla fine del 1994 l'appartamento di Chiasso. A suo parere inoltre la Corte di merito sarebbe trascesa in arbitrio lasciando intendere che l'uso della carta di identità contraffatta sia stato più frequente rispetto a quanto egli aveva ammesso. Se non che, davanti alla Corte di assise il ricorrente ha esplicitamente ammesso di avere commesso i cosiddetti reati minori illustrati nei punti 3. 4. e 5 dell'atto di accusa; egli ha pertanto anche ammesso di essersi in più occasioni qualificato con la carta di idendità contraffatta, segnatamente nelle occasioni precisate nei punti 4 e 5 dell'atto di accusa (sentenza, pag. 6 e 49). D'altro canto, egli nemmeno impugna i dispositivi n. 1.4 e 1.5 della sentenza di assise, con la quale la prima Corte lo ha ritenuto colpevole di falsità in certificati e di ripetuta infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri a dipendenza dell'illecito uso del citato documento. La censura non può pertanto essere vagliata nel merito. Il ricorrente considera inoltre faziosa la sentenza impugnata, nella misura in cui i primi giudici insinuano che la scelta dell'appartamento a Chiasso era legata al traffico di droga e di pornografia. A prescindere dal fatto però che egli nemmeno indica dove i primi giudici si sarebbero espressi in tal modo, il ricorrente non sostanzia alcun arbitrio. Ancora una volta il ricorso sfugge perciò a un esame di merito.

  2. Il ricorrente si diffonde sui suoi trascorsi penali e in particolare sulla condanna inflittagli dalla giustizia francese nel 1983 e 1984 per presunto coinvolgimento in un traffico di droga, sottolineando che il fatto di non avere più delinquito in materia di stupefacenti fino alla condanna a 2 anni di detenzione pronunciata nei suoi confronti con sentenza del 6 dicembre 1996 dal Tribunale distrettuale di Unterreheintal Alstätten (act. 129) dimostra l'efficacia educativa dell'esperienza francese. Ciò induce a presumere che una volta scontata la pena irrogatagli nel Canton San Gallo egli non ha più recidivato. Trascurando tale presunzione, la prima Corte sarebbe caduta in arbitrio. Se non che, puramente appellatorio, l'argomento è inammissibile in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Quanto al rimprovero che la prima Corte avrebbe senza valida ragione considerato come fattore aggravante, al momento di commisurare la pena, il carcere scontato in Francia per reati risalenti molto lontano nel tempo, la questione sarà ripresa, dandosene il caso, in appresso (consid. 17).

  3. Riferendosi ai rapporti con il fratello Claudio, il ricorrente rimprovera ai primi giudici di avere arbitrariamente sottovalutato alcuni fatti importanti al momento di stabilire la sua posizione processuale. Egli fa valere che grazie alla sua attività di allenatore e direttore sportivo di una squadra di calcio, come pure di osservatore e ricercatore di nuovi talenti, ____________ aveva molte occasioni per viaggiare all'estero, dove si è sempre destreggiato con le lingue, che il fratello ha beneficiato di 13 congedi dal Penitenziario cantonale durante l'espiazione degli ultimi mesi di detenzione inflittigli dal Tribunale di Bülach, congedi durante i quali egli ha potuto raggiungere Chiasso, fare spedizioni e trattare ordinazioni senza problemi. Il ricorrente assevera altresì che prima dell'intensificarsi dei contatti con il fratello (1994) non esisteva un appartamento come quello locato a Chiasso, accessibile a entrambi, che dal 1994/95 entrambi avevano deciso di ridurre e trasformare le proprie attività professionali per le quali dovevano tenere contatti con l'Italia del nord, che impronte di ____________ sono state rilevate appunto nell'appartamento di Chiasso, che il custode __________ ha confermato di avere visto il fratello a Chiasso, che questi aveva una chiave dell'appartamento e che al riguardo la sentenza impugnata si fonda su motivazioni insufficienti, limitandosi ad affermare che il fratello risulterebbe più credibile di lui. Ciò sarebbe arbitrario, giacché ____________ non è stato creduto quando lo ha accusato di averlo costretto, con il ricatto, a fungere da corriere di droga dal Brasile alla Svizzera nel 1996.

Il mero richiamo alla circostanza che l'accusa rivoltagli dal fratello durante gli interrogatori in Italia non ha avuto seguito (il ricorrente è stato prosciolto dall'imputazione di avere partecipato al trasporto in Svizzera di 1'748 g di cocaina) non basta a dimostrare il preteso arbitrio. Non può dirsi infatti che i primi giudici abbiano errato manifestamente nel credere alle altre dichiarazioni di ____________, in particolare quando accertano che, pur avendo abusato di minori e filmato scene riproducenti atti sessuali con minori, costui non ha commercializzato videocassette in Italia o all'estero. Il proscioglimento dalla citata imputazione non è infatti stato pronunciato perché ____________ avrebbe mentito agli inquirenti italiani, ma perché è venuta a mancare – secondo la Corte di merito – una vera e propria chiamata in correità secondo i criteri posti dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Può invero destare qualche perplessità che da un lato la Corte ritenga credibili i ricatti di cui ____________ sarebbe rimasto vittima e dall'altra scagioni il ricorrente perché l'accusa – rivolta soltanto a pena espiata – non sarebbe stata sufficientemente sostanziata (sentenza, pag. 29–31). Di ciò beneficia tuttavia il ricorrente medesimo, sicché ai primi giudici non può essere rimproverato di non avere riconosciuto al ricorrente la facoltà di avvalersene ulteriormente. Per altro, il ricorrente trascura che il fratello è stato anche giudicato credibile anche per le ragioni indicate nei considerandi 1.3, 4.1.1 e 4.2.3.1 della sentenza impugnata. Con tali motivazioni egli non si confronta.

Il ricorrente soggiunge che il fratello è stato condannato in Italia con il rito del patteggiamento a una pena mite soltanto per i reati ammessi, ovvero per alcuni atti di pedofilia ripresi su videocassette per uso proprio, senza che sia stata verificata la fondatezza delle accuse che il fratello gli ha mosso. Il che sarebbe stato possibile unicamente coinvolgendolo nel procedimento, ossia garantendogli il contraddittorio. Ma ciò non è avvenuto, sicché le accuse rivoltegli in Italia non possono valere nel procedimento penale svizzero. La censura non può essere condivisa, ove soltanto si consideri che ____________ è stato interrogato l'8 febbraio 1999 davanti al GIP del Tribunale di Trapani in presenza anche del difensore del ricorrente, e cioè in contraddittorio (act. 136). Egli considera tale formalità del tutto platonica, dato che a suo giudizio ____________ non avrebbe mai mutato la versione dei fatti data ai fini del patteggiamento. Fondandosi sulle dichiarazioni di lui la Corte di merito non gli avrebbe garantito perciò un equo processo (art. 6 CEDU). Il ricorrente dimentica però di non essersi opposto, né in sede istruttoria né tantomeno al dibattimento (v. il verbale del processo) all'uso delle risultanze processuali italiane, compreso il verbale di rogatoria 8 febbraio 1999 menzionato a pag. 15 della sentenza impugnata. Non avendo sollevato il preteso vizio con tempestività, il ricorrente non può rimediarvi davanti alla Corte di cassazione e di revisione penale (art. 288 cpv. 1 lett. b CPP). Anche su questo punto il ricorso è pertanto inammissibile.

  1. Il ricorrente critica le modalità dell'inchiesta che ha condotto alla sua estradizione dal Lussemburgo, facendo valere tra l'altro valere che il mancato ricorso contro tale provvedimento è da attribuire al patrocinatore d'ufficio lussemburghese e all'impossibilità di farsi assistere da un legale di fiducia, il Giudice dell'istruzione e dell'arresto avendogli negato i mezzi per far fronte ai costi della difesa. Alla recriminazione non fa seguito però alcuna conclusione concreta, né si chiede che la sentenza delle assise sia annullata perché conseguente a una procedura di estradizione illegale. Sia come sia, non risulta che a suo tempo il ricorrente abbia impugnato la decisione del Giudice dell'istruzione e dell'arresto. Tanto meno egli spiega perché l'estradizione non sarebbe conforme al diritto. Il ricorrente contesta anche la legittimità delle risultanze processuali scaturite dall'istruttoria condotta dalle autorità del Lussemburgo e insiste nel rifiutare il contenuto dei relativi verbali, contestando persino di averli sottoscritti, ma la sua censura cade nel vuoto. A prescindere dal fatto invero che egli non si è opposto alla lettura in aula del verbale di polizia citato nel ricorso, risulta che – contrariamente a quanto egli pretende ora nel ricorso – in occasione degli interrogatori del 19 dicembre 1997 e del 1° aprile 1997 il ricorrente ha sostanzialmente confermato le dichiarazioni rilasciate al Giudice istruttore lussemburghese (sentenza, pag. 22). Il ricorrente obietta di essere stato sentito da quel magistrato soltanto per questioni procedurali. L'argomento non è serio. Come si evince dai citati verbali, e in particolare da quello del 19 dicembre 1997, gli interrogatori vertevano infatti sull'oggetto dell'inchiesta e in specie sulle dichiarazioni rilasciate dal prevenuto alla polizia il 18 dicembre 1997 (classificatore, act. 93). Il ricorrente si duole anche che i primi giudici gli hanno attribuito un comportamento reticente e di ostacolo all'accertamento dei fatti, nonostante che – ad esempio – essi lo abbiano prosciolto da uno dei capi di imputazione (infrazione aggravata della legge fedele sugli stupefacenti), e fa carico alla Corte di merito di avere violato la procedura e il diritto sostanziale punendolo per l'esercizio dei suoi legittimi diritti di accusato. Egli non dimostra tuttavia alcun arbitrio, né spiega quali norme di procedura sarebbero state concretamente violate. E inoltre, sia come sia, il suo comportamento processuale non gli ha comportato alcun aggravamento di pena (sentenza, pag. 55).

  2. Al punto 3 del gravame il ricorrente si diffonde sui principi che regolano il processo indiziario, sul precetto in dubio pro reo, sulla pressione che sarebbe stata esercitata sulla Corte di assise dagli organi di stampa e dall'opinione pubblica per la delicatezza del processo e per la visione di cassette nel corso del dibattimento, come pure sulle reazioni che avrebbe suscitato una sentenza di proscioglimento. In assenza di una precisa censura, l'esposto non è tuttavia proponibile e sfugge nondimeno a un esame di merito.

  3. Il ricorrente si duole della condanna per violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti conseguente alle rivelazioni di __________ e di __________, argomentando che tale giudizio si fonda sulle sole accuse dei due e, quindi, su prove insufficienti. Esso risulterebbe pertanto arbitrario.

a) I primi giudici hanno tratto convincimento circa la colpevolezza dell'imputato in primo luogo dalle dichiarazioni che __________ ha rilasciato nei primi mesi del 1998 alle autorità turgoviesi, durante gli interrogatori che hanno fatto seguito alla rogatoria delle autorità lussemburghesi, le quali intendevano approfondire il caso dopo avere trovato il nome di __________ nell'agenda di ____________. Benché interrogato su questioni di pornografia infantile – ha spiegato la prima Corte – __________ ha ammesso spontaneamente di avere consumato cocaina fino all'ottobre del 1997 e di avere conosciuto circa quattro anni prima il ricorrente in un campeggio estivo di St. Margrethen, quando costui alloggiava presso la famiglia di __________. __________ – ha soggiunto la Corte – ha poi indicato nel ricorrente il fornitore della droga e ha descritto in modo circostanziato i contatti e gli incontri con lui, tanto da essere condannato il 29 marzo 1999 dal Tribunale distrettuale di Frauenfeld a 2 anni di detenzione per violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti (act. 159). In seguito __________ ha confermato le accuse anche davanti al Procuratore pubblico ticinese e al ricorrente durante un confronto del 12 aprile 1999, ammettendo di avere acquistato fra il settembre del 1995 e l'ottobre del 1997 circa 392 g di cocaina e di avere funto da intermediario nella vendita di altri 100 g di tale sostanza a __________. Il ricorrente – ha rilevato la Corte di merito – ha quindi trafficato anche dopo la liberazione condizionale del 30 settembre 1997, dopo avere scontato due terzi della pena irrogatagli dal Tribunale distrettuale di Unterrheintal Alstätten il 6 dicembre 1996 (sentenza, pag. 31–37). Per quanto riguarda la vendita di 100 g di cocaina a __________, i primi giudici hanno rilevato che ciò è confermato dallo stesso acquirente, il quale ha chiamato in causa in modo circostanziato e credibile il ricorrente, dicendo che costui gli aveva offerto ulteriori 100 g di cocaina, ma che la cosa non era andata in porto (sentenza, pag. 37–39).

b) il ricorrente assume anzitutto che __________ e __________, benché citati dalla difesa, non si sono presentati al dibattimento, impedendo in tal modo un vero e proprio contraddittorio. Dalla sentenza impugnata risulta però che solo __________ è stato citato al processo, al quale non è comparso giustificando l'assenza per motivi di salute attestati da certificato medico. Ciò premesso, le parti hanno consentito ad acquisire agli atti le dichiarazioni rese da __________ al Magistrato inquirente (sentenza, pag. 39). Così facendo, tuttavia, il ricorrente si è precluso il diritto di contestare l'uso di quelle risultanze istruttorie (art. 288 cpv. 1 lett. b CPP). D'altro canto egli trascura che __________ è stato sentito il 9 aprile 1999 in presenza del suo difensore, ovvero in contraddittorio (act. B1). Anche __________ è stato sentito in contraddittorio il 12 aprile 1999, durante l'istruzione. Il ricorrente obietta che a quel momento egli non disponeva ancora di tutti gli elementi per difendersi efficacemente, ma trascura di non essersi opposto, al dibattimento alla lettura del verbale richiamato nella sentenza impugnata (protocollo del processo, pag. 3). La presunta limitazione dei diritti della difesa è quindi, una volta ancora, tardiva (art. 288 cpv. 1 lett. b CPP).

c) Il ricorrente fa presente che sia __________ sia __________ sono stati sentiti senza delazione di giuramento, poiché perseguiti per violazione della legge federale sugli stupefacenti, e che è stata loro garantita la facoltà di non rispondere, ciò che impone di valutare le loro deposizioni con cautela. Si è già spiegato però che l'apprezzamento delle prove può essere censurato in cassazione solo per arbitrio (sopra, consid. 1). Senza alcun richiamo al divieto dell'arbitrio, l'argomento in questione è pertanto irricevibile. Asserisce il ricorrente che __________ e __________ sono stati tossicodipendenti almeno fino al momento dei fatti, che proprio per questo motivo ____________ si è visto riconoscere lo stato di scemata responsabilità (art. 11 CP) dal Tribunale turgoviese che lo ha condannato a 2 anni di detenzione per violazione della legge federale sugli stupefacenti e che verosimilmente la medesima attenuante è stata riconosciuta anche a ____________, sempre che sia stato condannato anch'egli per i reati in questione. Nemmeno al proposito il ricorrente dimostra però un qualsivoglia arbitrio nell'apprezzamento delle deposizioni, onde l'inconsistenza delle critiche.

d) Secondo la sentenza impugnata, inoltre, ____________ è apparso al processo riabilitato fisicamente, socialmente e professionalmente, tant'è che non consuma più droga da un anno e mezzo (sentenza, pag. 32 e 36). Non si è quindi arbitrario ritenere che al momento di chiamare in causa il ricorrente egli fosse in possesso delle sue facoltà mentali. È vero che egli ha riferito di fatti risalenti all'epoca in cui le sue condizioni psicofisiche risentivano verosimilmente del consumo di cocaina, ma ciò non basta – né basta la presumibile tossicodipendenza di ____________ – per intravedere estremi di arbitrio nella sentenza impugnata. La Corte di merito ha del resto evocato altri elementi suscettibili di confortare le chiamate di correo, come il fatto che in quel periodo il ricorrente vendeva droga a Urs Walt, il fatto che gli inquirenti hanno accertato versamenti per fr. 23'500.– e movimenti bancari effettuati a Frauenfeld l'11-12 e il 28-29 settembre 1995 sul conto BPS/CS di Chiasso spiegabili solo con un'attività più redditizia di quella pretesa dal ricorrente, il fatto che siano state rinvenute nell'appartamento di Chiasso due bilance elettroniche recanti tracce di cocaina e sacchetti minigrip, oltre il fatto che lo stesso ricorrente aveva ammesso davanti agli inquirenti del Lussemburgo di avere dato ad ____________ "come amico" un po' di cocaina (sentenza, pag. 37 e 40). Senza incorrere in arbitrio, i primi giudici hanno inoltre considerato a favore dell'attendibilità della chiamata in correità la circostanza che ____________ ha confessato reati per i quali non era nemmeno indagato (sentenza, pag. 32 e 36) e ha saputo indicare in modo puntuale e preciso la qualità della droga venduta prima e dopo l'arresto del ricorrente (sentenza, pag. 37).

e) Prosegue il ricorrente asseverando che sia ____________ sia ____________ hanno beneficiato di riduzioni di pena per avere collaborato immediatamente con la giustizia dando il nome del fornitore e che, sapendo di essere interrogati su rogatoria per reati legati al mondo della pedofilia, essi avevano interesse a liberarsi da tale procedimento, incolpando il ricorrente di traffico di droga. Si tratta però di argomenti del tutto appellatori, inammissibili in un ricorso per cassazione fondato sul divieto d'arbitrio. Il ricorrente fa altresì valere che la convergenza delle dichiarazioni rilasciate da ____________ e ____________ non può costituire elemento decisivo, poiché essi hanno potuto concordare le loro versioni quando si sono incontrati il 29 febbraio 1998 in un esercizio pubblico, incontro cui hanno accennato essi medesimi nell'ambito degli interrogatori relativi alla rogatoria commissionata dal Granducato del Lussemburgo (act. 18). Il richiamo a quegli interrogatori – che comunque non hanno la portata pretesa nel ricorso – non basta però a dimostrare che la Corte di assise abbia errato manifestamente nel considerare nondimeno attendibili le contestate chiamate di correo, segnatamente alla luce dei riscontri illustrati nella sentenza impugnata valutati nel loro complesso.

f) Il ricorrente asserisce inoltre che quanto rinvenuto nell'appartamento di Chiasso (due bilance elettroniche, sacchetti minigrip, scatole di cioccolata) non prova un suo coinvolgimento nel traffico preteso da ____________ e da ____________, potendo solo indiziare l'importazione e il trasporto di droga in scatole di cioccolata, per i quali è già stato condannato a 2 anni di detenzione il 6 dicembre 1996 dal Tribunale distrettuale di Unterrheintal Alstätten. Su questo punto il ricorso sfiora la temerarietà, né durante l'istruttoria né durante il dibattimento il ricorrente avendo attribuito tali rinvenimenti all'attività delittuosa precedente, ma addirittura agli stessi inquirenti (sentenza, pag. 40). L' accusa è per certi versi da mettere in relazione al fatto che egli aveva dichiarato che la bilancia di marca Tanita (sulla quale sono state trovate tracce di cocaina) era stata acquistata poco prima del suo arresto in Lussemburgo e che i sacchetti minigrip erano stati prelevati dal carcere di Lenzburg. Tali fatti sono però successivi alla carcerazione per i fatti giudicati con sentenza del 6 dicembre 1996. Comunque che sia, il richiamo ai citati oggetti costituisce soltanto un indizio del coinvolgimento del ricorrente in affari di droga. Considerando tale circostanza accanto alle altre – in particolare alla chiamata in correità di ____________ e di ____________ – i giudici di merito non hanno affatto abusato del loro potere di apprezzamento. Secondo il ricorrente la Corte di assise avrebbe in ogni modo violato il principio ne bis in idem nella misura in cui ha collegato gli oggetti ritrovati nell'appartamento di Chiasso alle imputazioni figuranti ai punti 1.2.1, 1.2.2., 1.2.3 e 1.2.4 dell'atto di accusa, antecedenti la sua condanna nel Canton San Gallo. La tesi è inconsistente. Il reato per il quale il ricorrente è stato condannato con sentenza del 6 dicembre 1996 riguardava la vendita di 100 g di cocaina a __________ (sentenza, pag. 13); la condanna da parte della Corte di assise si riferisce per contro alla cocaina venduta a ____________ e ____________. Di nuovo il ricorso è pertanto destinato all'insuccesso.

g) Il ricorrente sostiene che il grado di purezza delle droga che gli si imputa di avere trafficato non può essere considerato superiore al 50%, e ciò anche nell'ipotesi in cui la droga venduta tra il 1995 e il 1996 fosse, come dice ____________, di buona qualità. Nella commisurazione della pena ciò andava considerato. L'argomento riguarda, appunto, la commisurazione della pena. Sarà quindi trattato più avanti (consid. 17).

h) Al punto 6 del ricorso il ricorrente si diffonde sulle singole imputazioni, facendo valere che nel verbale di interrogatorio del 12 aprile 1999 (act. B2) ____________ ha ammesso di avere acquistato tra settembre del 1995 e marzo del 1996 al massimo 120 g di cocaina, cioè 20 g al mese. Fondandosi sul rapporto interno della polizia cantonale turgoviese del 2 aprile 1998 la prima corte ha arbitrariamente accertato invece acquisti per 382 g. Il ricorrente trascura però che proprio durante quell'interrogatorio ____________ ha confermato i quantitativi indicati nel rapporto di polizia (sentenza, pag. 35). Mal si comprende quindi perché la prima Corte sarebbe trascesa in arbitrio. Il ricorrente espone in seguito i motivi che farebbero apparire arbitrari anche gli accertamenti relativi al suo ulteriore coinvolgimento nel traffico di droga. Ancora una volta tuttavia egli si avvale di argomentazioni spiccatamente appellatorie, nel senso ch'egli si limita a contrapporre la propria versione dei fatti al giudizio impugnato, come se si trovasse davanti a un'autorità di ricorso con pieno potere cognitivo anche nella valutazione delle prove. Formulato come atto di appello, al proposito il gravame va pertanto dichiarato inammissibile.

  1. Il ricorrente insorge anche contro la condanna per pornografia infantile conseguente al materiale rinvenuto nell'appartamento di Chiasso e al sequestro della lettera e delle videocassette in occasione del suo arresto nel Lussemburgo il 18 dicembre 1997. Egli ribadisce anzitutto di avere sempre sostenuto e dichiarato di avere autorizzato il fratello ____________a occupare il citato appartamento; fa poi valere che il materiale illecito ritrovato è stato importato dall'Italia e dall'estero per opera del fratello, noto pedofilo, il quale si è procurato anche le apparecchiature tecniche e quant'altro. Egli avrebbe tollerato il deposito del materiale, ma sarebbe rimasto estraneo alle altre attività figuranti nell'atto di accusa. Inoltre l'impostazione dell'atto di accusa e il metodo seguito dagli inquirenti insieme con la stessa Corte di assise sarebbe stato inteso a colpevolizzarlo sotto ogni punto di vista, facendo sì che gli oggetti rinvenuti nell'appartamento apparissero d'acchito come corpo e prova di reato, indipendentemente dalla loro provenienza e dall'uso possibile. In sintesi – lamenta l'imputato – tutto l'atto di accusa è costruito attorno al sequestro della videocassetta nel Lussemburgo, unico elemento sul quale non è possibile fondare però un traffico internazionale di materiale pedopornografico. Ora, le considerazioni del ricorrente si esauriscono in generiche doglianze appellatorie, improponibili in un ricorso per cassazione fondato sul divieto dell'arbitrio. Basti rilevare che egli non indica nemmeno quale singolo accertamento contenuto nella sentenza impugnata risulterebbe insostenibile o manifestamente contrario alle risultanze istruttorie. Ciò non permette di ravvisare alcun possibile titolo di cassazione.

  2. Riferendosi all'accusa di avere importato il materiale sequestrato a Chiasso il ricorrente allega che esso non può essere interamente definito pornografico in senso giuridico. Egli non spiega però quale degli oggetti sequestrati non adempirebbe i requisiti dell'art. 197 CP. Confondendo il ricorso per cassazione con un atto di appello egli torna poi sugli elementi che coinvolgerebbero il fratello e che lo scagionerebbero dal relativo capo di accusa, ravvisato a suo dire arbitrariamente dalla Corte di assise. Il fatto è che, invece di confrontarsi partitamente con le motivazioni – e non sono poche – contenute nella sentenza impugnata (consid. 4.2.3.1) e anziché illustrare perché queste sarebbero manifestamente insostenibili se non singolarmente, quanto meno nel loro intero, egli si limita a narrare la fattispecie dal suo punto di vista, a richiamare atti istruttori e singole risultanze processuali suscettibili a suo giudizio di inquadrare la fattispecie altrimenti e di fornire un altro quadro d'insieme rispetto a quello accertato dalla Corte di assise. Ciò non basta tuttavia per inficiare quanto i primi giudici hanno constatato valutando diversamente le prove raccolte.

Esaminando il consid. 4.2.3.1 non è comunque riscontrabile arbitrio negli accertamenti ivi contenuti, fondati sulle ammissioni del ricorrente davanti alle autorità del Lussemburgo, sulle dichiarazioni del fratello ________nel corso degli interrogatori in Italia (apparse alla Corte di assise credibili), sui numerosi riscontri che attestano i legami del ricorrente con la Polonia (da cui proviene parte del materiale pedopornografico), su due pacchi indirizzati a ____________ sequestrati presso l'ufficio postale di Chiasso, nel quale sono state trovate equivoche riviste di naturismo e disegni di bambini o bambine nudi, sulla ricevuta del corriere incaricato di una spedizione a , Varsavia, con mittente " c/__________", sul nastro verde di una macchina per scrivere rinvenuta a Chiasso (che reca il testo di una lettera probabilmente inviata al citato ), sull'annotazione nell'agenda sequestrata al ricorrente dell'indirizzo di un certo "" a Varsavia e sul sequestro di una busta spedita a un signor ____________ dalla Germania, sulla quale figura la scritta "nuovi cataloghi 97 per x Ls e Bs (FKK e soft)". Ora, Ls sta per Lolitas e Bs per Boys (sentenza, pag 22 e 48), mentre la sigla FKK identifica – apparentemente – un'associazione di naturismo.

  1. Il ricorrente assevera che le apparecchiature ritrovate a Chiasso (televisori, videoregistratori, adattatori, titolatrici ecc), acquistate indistintamente da lui e dal fratello, non sono mezzi tecnici atti a riprodurre o fabbricare solo materiale pornografico. Ricorda inoltre che il fratello ____________ha eseguito copie di cassette, a dimostrazione che sa utilizzare perfettamente gli strumenti necessari alla duplicazione di filmini, e che lo stesso fratello ha ammesso di avere una propria apparecchiatura in Italia, onde la possibilità che ne potesse avere una anche a Chiasso. Sempre a parere del ricorrente, sul nastro verde della già citata macchina per scrivere si ritrova un passaggio contenente istruzioni per l'uso degli apparecchi, possibile dunque anche da parte del fratello Claudio, il quale non ha escluso di averle utilizzate. Come operatore turistico, del resto, il ricorrente sottolinea di avere senz'altro potuto adoperare i mezzi tecnici per fini leciti. Una volta di più tuttavia il ricorrente non si confronta con i motivi che hanno spinto la prima Corte a rimproverargli di avere riprodotto e fabbricato videocassette raffiguranti atti sessuali tra e con fanciulli (consid. 4.2.3.3), ma insiste nel voler rendere verosimile un scenario diverso dipartendosi da una personale valutazione delle prove. Ciò non è sufficiente per sostanziare una violazione del divieto dell'arbitrio.

  2. Per quanto riguarda l'accusa di avere tenuto in deposito materiale pedopornografico il ricorrente asserisce che anche in proposito le dichiarazioni del fratello non possono essere ritenute disinteressate né spontanee. Con la sua argomentazione appellatoria egli disconosce però che i primi giudici non si sono fondati soltanto sulle accuse di , ma anche sul fatto che in fin dei conti il materiale incriminato si trovava nell'appartamento da egli locato, sul fatto che a tergo di un poster di carattere pedofilo trovato nell'abitazione si trova il timbro "" e sul fatto che davanti alle autorità del Lussemburgo egli aveva ammesso la predilezione del fratello per i maschietti (mentre egli preferiva le bambine). Ora, il materiale rinvenuto nell'appartamento di Chiasso coinvolge piuttosto bambine (consid. 4.5). Inoltre, sempre secondo la Corte, la documentazione pedopornografica è in diverse lingue, tra cui il tedesco e il francese, che il fratello ____________non conosce (consid. 4.2.3.3). Con tali argomentazioni il ricorrente, ancora una volta, non si confronta.

  3. Il ricorrente dissente altresì dalla condanna per propaganda, offerta e messa in circolazione di materiale pornografico “duro”. Assevera che essa si fonda sulla videocassetta spedita a J.-M.____________ in Lussemburgo nel dicembre del 1997, sul nastro verde della macchina per scrivere trovata a Chiasso e sulla sua agenda, troppo poco per sostanziare l'accusa.

a) Il ricorrente trascura i veri motivi che hanno spinto la Corte di assise a ritenerlo colpevole anche di tale reato. Nella sentenza impugnata si richiama anzitutto una lettera in francese spedita nell'ottobre del 1997 dal ricorrente (“____________”) a , nella quale egli comunicava l'indirizzo cui inviare materiale sur Ls ou Bs e scriveva che "in Brasile si può fare ancora molto, sia per Ls che per Bs", concludendo nel senso che quand j'ai quelque chose je te l'envoie avec plaisir. Inoltre i primi giudici hanno rilevato che il ricorrente aveva dichiarato agli inquirenti lussemburghesi di avere inviato a una videocassetta registrata dal fratello con bambini di 13-14 anni e che il fratello – interrogato per rogatoria – aveva ammesso di avere conosciuto per telefono, precisando che costui trattava videocassette pornografiche con il fratello Italo. La Corte ha anche evocato la ricevuta del corriere EMS delle PTT relativa alla spedizione di documenti inviata a __________, Varsavia, dove figura come mittente ____________ c/o ____________, Frauenfeld, con timbro postale di Lugano 1. Ha pure fatto riferimento all'agenda (contrassegnata con le iniziali IN, ossia ____________) sequestrata al ricorrente e ai numerosi nomi e indirizzi con accanto le sigle Ls e Bs, alla circostanza che in Lussemburgo egli aveva indicato fra i suoi potenziali clienti persone che erano più interessate ai ragazzi e alle ragazze e gli ha rimproverato di aver tentato di far credere che nell'agenda vi erano anche annotazioni del fratello (sentenza, consid. 4.2.3.5).

b) Il ricorrente fa notare che l'autorità inquirente ha ordinato in extremis una perizia calligrafica limitatamente ad alcuni documenti, peraltro non compromettenti (act. 141), limitando il raffronto da un foglio trovato in suo possesso in Lussemburgo ad altri sei rinvenuti nell'appartamento di Chiasso. Trattasi però– egli soggiunge – di documenti riferiti a elenchi di oggetti che non dimostrano alcuna messa in circolazione, offerta o propaganda di materiale pornografico. Se non che, il considerando 4.2.3.5 della sentenza impugnata, riferito alla contesta imputazione, nemmeno menziona ciò. In realtà il ricorrente si confonde verosimilmente con la precedente imputazione riferita alla fabbricazione di ulteriori videocassette (sentenza, pag. 46).

c) Per quel che è del testo risultante dalla lettura del nastro verde della macchina per scrivere rinvenuta a Chiasso, il ricorrente obietta che con tale macchina è stata scritta non solo la lettera spedita il 27 ottobre 1997 a ____________ (sentenza, pag. 47), ma anche quella inviata a __________ in Polonia, alla quale si riferisce la ricevuta del corriere EMS delle PTT (sentenza, pag. 44). Con ciò egli non sostanzia però alcun arbitrio. Egli si duole bensì che l'accusa gli ha attributo tutti i testi per il semplice fatto che essi sono scritti in varie lingue, mentre il fratello ____________ha dichiarato di conoscere solo l'italiano, lo spagnolo e un po' il francese, circostanza tuttavia non verificata minimamente. Eppure – egli soggiunge – ____________ aveva un'agenda ricca di nomi di tutto il mondo, sicché doveva sapersi destreggiarsi con le lingue. Anche al riguardo il ricorrente non apporta elementi suscettibili di dimostrare arbitrio. Anzi, confondendo ancora una volta il ricorso per cassazione per un atto di appello egli si diffonde ulteriormente sulla scarsa rilevanza della prova costituita dalla lettura del nastro verde della macchina per scrivere, sulla mancanza di prove attestanti che la lettera del 27 ottobre 1997 sia stata firmata e spedita da lui da Chiasso il 27 ottobre 1997 e che la videocassetta sequestrata nel dicembre del 1997 sia stata spedita separatamente dalla citata lettera. La natura appellatoria degli argomenti sollevati è nondimeno evidente. Si volesse come che sia entrare nel merito delle censure, il ricorso si rivela sfiorare la temerarietà, ove soltanto si rammentino le compromettenti ammissioni del ricorrente di fronte agli inquirenti del Lussemburgo (sentenza, pag. 22) e gli infruttuosi tentativi di ritrattazione posti in atto dall'accusato (sentenza, consid. 2.2.2). Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata resiste pertanto alla critica.

  1. Il ricorrente fa carico alla Corte di assise di avere violato l'art. 197 n. 3 CP per avere trascurato che il legislatore non ha inteso reprimere l'acquisto e il possesso di pornografia “dura” per consumo personale. Avendo egli tutt'al più tollerato che il materiale illecito del fratello ____________fosse importato e depositato, eventualmente acquistato per uso personale, la condanna per pornografia inflittagli dai primi giudici offenderebbe perciò il diritto federale. Ora, l'art. 197 n. 3 CP punisce con la detenzione o con la multa chiunque fabbrica, importa, tiene in deposito, mette in circolazione, propaganda, espone, offre, mostra, lascia o rende accessibili oggetti o rappresentazioni di carattere pornografico vertenti su atti sessuali con fanciulli, animali, escrementi umani o atti violenti. Il ricorrente non contesta – a ragione – che buona parte del materiale sequestrato a Chiasso contiene pornografia nell'accezione della citata norma. Chiede tuttavia di essere prosciolto dall'imputazione perché il materiale incriminato era destinato a uso personale del fratello. E l'acquisto o il possesso di pornografia “dura” per uso personale non ricadrebbe sotto l'art. 197 n. 3 CP (DTF 124 IV 106 consid. 3b).

L'assunto è infondato. Giovi ricordare che – contrariamente all'opinione del ricorrente – la fabbricazione e l'importazione di pornografia dura sono punibili anche se l'agente non ha agito con l'intenzione di diffonderla, ma solo per consumo personale (DTF 124 IV 106 consid. 3a). Per di più il ricorrente dimentica che – secondo gli accertamenti dei primi giudici – il materiale pornografico sequestrato era destinato alla diffusione (sentenza, pag. 52). Giustamente la prima Corte ha ravvisato, quindi, anche un deposito di pornografia “dura” nel senso dell'art. 197 n. 3 CP. Diversa sarebbe stata la fattispecie qualora il ricorrente si fosse limitato a detenere immagini pedopornografiche senza la volontà di diffonderle (DTF 124 IV 106 consid. 3c/bb; cfr. anche Jenny in: Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Besonderer Teil, vol. 4, n. 23 ad art. 197). Così come stanno le cose, la sentenza impugnata non presta il fianco alla critica.

  1. Il ricorrente chiede l'esenzione da ogni pena per pornografia, dicendo di avere avuto fondati motivi per credere che ____________ facesse uso proprio del materiale sequestrato e di avere mantenuto tale convinzione fino al momento dell'arresto, versando in un errore sui fatti (art. 19 CP). Già si è visto però che i primi giudici non sono caduti in arbitrio rimproverando al ricorrente – e non al fratello – di avere importato, tenuto in deposito, messo in circolazione, propagandato e offerto pornografia “dura” giusta l'art. 197 n. 3 CP. Fondato su fatti diversi da quelli accertati in modo vincolante sentenza impugnata, il gravame non può essere oggetto di ulteriore disamina.

  2. Il ricorrente si vale anche dell'errore in diritto ai sensi dell'art. 20 CP. Fa valere che la normativa italiana, come pure quella europea e internazionale che reprimono i reati connessi alla pedofilia sono di recente promulgazione e comunque posteriori all'attività per la quale è stato condannato, sicché per un profano non era affatto evidente sapere con certezza quale attività fosse vietata dalla legge e da quando, tanto più che le predette normative reprimono il reato di pornografia “dura” più severamente che, ad esempio, nel Lussemburgo, da dove era partita la commissione rogatoria. E al riguardo i primi giudici non si sono nemmeno pronunciati. Ora, dal verbale del dibattimento risulta che il difensore ha effettivamente invocato, tra l'altro, l'errore in diritto per quanto riguarda l'accusa di pornografia, e in particolare il deposito di materiale pornografico. L'argomentazione non è quindi nuova. Se non che, avesse realmente confidato sull'impunità delle azioni descritte nell'atto di accusa, non si vede perché il ricorrente avrebbe tentato di attribuire ogni responsabilità al fratello. Già a prima vista la conclamata buona fede appare quindi dubbia. Oltre a ciò, il ricorrente non dà alcun elemento che permetta di scorgere l'errore e pretende in sostanza di essere creduto sulla parola. Ciò non permette ancora di applicare l'art. 20 CP.

  3. Il ricorrente ritiene inoltre che i primi giudici siano trascesi in arbitrio dando per acquisito che egli abbia agito per lucro giusta l'art. 197 n. 4 CP, non sussistendo in realtà il benché minimo commercio di materiale pornografico dietro retribuzione. Egli trascura tuttavia che – come ha correttamente rilevato la Corte di assise – dalla diffusione di pedopornografia l'autore non deve necessariamente trarre guadagno; la sola intenzione basta (Jenny, op. cit. n. 17 ad art. 197 CP con rinvii di giurisprudenza). E in concreto i primi giudici hanno accertato che l'attività incriminata denota desiderio di arricchimento e sete di guadagno (sentenza, pag. 52). Certo, il ricorrente censura di arbitrio tale accertamento, ma a torto. Visto il gran numero di videocassette sequestrate, come pure gli apparecchi tecnici idonei alla duplicazione, la Corte poteva dedurre senza arbitrio che il ricorrente mirasse a fare commercio del materiale. Né altrimenti si spiegherebbe la consistente spesa profusa nelle apparecchiature. Ancora una volta il ricorso è destinato pertanto all'insuccesso.

  4. Il ricorrente si duole anche della pena irrogatagli, definendola sproporzionata, e rimprovera ai primi giudici di non avere indicato l'entità della pena aggiuntiva a quella di 2 anni inflittagli dal Tribunale distrettuale di Unterrheintal Alstätten, essendosi essi limitati a rilevare che per la violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti si giustificava una pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione. Anche la pena restante (18 mesi di detenzione) per il reato di pornografia e per i reati minori – egli soggiunge – è carente di motivazione, né consente di stabilire il peso attribuito a ogni infrazione. Infine il ricorrente lamenta che la Corte di merito ha conferito soverchia importanza alla recidiva specifica in materia di stupefacenti.

a) Il giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne, intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato ottenuto, assenza di scrupoli, modo d'esecuzione del reato, entità del pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito, ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti, il pentimento e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1, 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità di trattamento con casi analoghi hanno invece una portata relativa ( DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g).

b) Quando per uno o più atti un delinquente incorre in più pene privative delle libertà personale, il giudice lo condanna alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, ma senza oltrepassare nell'aumento la metà della pena massima comminata (art. 68 n. 1 cpv. 1 CP). A tal fine occorre dipartirsi dal reato con la pena edittale più elevata (Trechsel, Kurzkommentar zum StGB, 2ª edizione, n. 12 ad art. 68; DTF 116 IV 304, 93 IV 10; CCRP, sentenza del 28 aprile 1998 in re P. e coimputati, consid. 22c). Se si deve giudicare di un reato punito con pena privativa della libertà personale che il colpevole ha commesso prima di essere stato condannato a una pena privativa delle libertà personale per altro fatto, inoltre, il giudice determina la pena in modo che il colpevole non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero compresi in un unico giudizio (art. 68 n. 2 CP). Nella fattispecie il reato con comminatoria più elevata è quello di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti, che prevede pene fino a una massimo di 20 anni (art. 19 Lstup). Occorre dipartirsi perciò da tale fattispecie.

c) Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia. Egli deve indicare nondimeno quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o in percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare l'applicazione della legge (Queloz, Commentaire de la jurisprudence du Tribunal féderal en matière di fixation et de motivation de la peine, in: RPS 116/1998 pag. 136 segg.). Sapere se la pena risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152 consid. 2a con richiami).

d) Nel caso in esame la Corte di assise ha rilevato anzitutto, commisurando la pena, che l'attività delittuosa dell'imputato si è protratta a lungo, sia per quanto attiene alle vendite di cocaina (dal settembre 1995 al giugno 1996 e dal settembre al dicembre 1997) sia per quanto concerne i reati di pornografia, sia per quel che è degli illeciti minori compiuti prima e dopo la sentenza emanata il 6 dicembre 1996 dal Tribunale distrettuale di Unterrhein Alstätten. Occorre dunque pronunciare – essa ha soggiunto – una pena parzialmente aggiuntiva a quella di 2 anni di detenzione inflitta da quel tribunale. Ciò posto, i primi giudici hanno considerato di sicura e particolare gravità l'attività delittuosa. Essi hanno rilevato la non indifferente quantità di cocaina messa in circolazione, prima dell'arresto del 1° giugno 1996 e anche dopo la liberazione condizionale conseguente alla condanna del 6 dicembre 1996, concludendo nel senso che l'imputato risultava un vero trafficante animato solo da fini di lucro (sentenza, pag. 54). Sempre secondo la Corte, per l'imputato la professione di guida turistica costituiva soltanto un paravento per loschi traffici di droga e di materiale pornografico a carattere pedofilo, gestito dall'appartamento di Chiasso. Inquietante è apparso altresì che a delinquere pesantemente sia stato un uomo sessantenne, nonostante l'esperienza carceraria in Francia. Richiamata la recidiva specifica sul traffico di stupefacenti, la Corte ha inoltre considerato grave che l'accusato abbia delinquito anche in altri campi, segnatamente in quello della pornografia "dura", dimostrando bassezza, povertà di principi morale e una mentalità fuori del comune. L'accusato – ha proseguito la Corte – ha approfittato delle debolezze altrui, tossicodipendenti e persone con devianze sessuali (sentenza, pag. 54), non ha per nulla collaborato, anzi ha ritrattato senza valida giustificazione anche le poche ammissioni fatte davanti alle autorità del Lussemburgo, dimostrando mancanza di consapevolezza e di ravvedimento (sentenza, pag. 55). Al ricorrente essa non ha riconosciuto alcuna attenuante particolare.

Nella fissazione della pena la Corte di assise ha ritenuto che solo il traffico di cocaina, così come accertato e commesso da un recidivo, tenuto conto dei massimi e dei minimi edittali, potrebbe giustificare di per sé una pena di almeno due anni e mezzo di reclusione. Aggiungendo in applicazione dell'art. 68 n. 1 CP i reati di pornografia e quelli minori (peraltro ritenuti influenti), la cui pena è stata valutata attorno ai 18 mesi di reclusione, la prima Corte ha stabilito la pena complessiva in 4 anni di reclusione, a valere come sanzione parzialmente aggiuntiva a quella di 2 anni di detenzione inflitta con sentenza del 6 dicembre 1996 dal Tribunale distrettuale di Unterrheintal Alstätten (sentenza, pag. 55 e 56).

e) Come si è accennato, il ricorrente si duole che la prima Corte non ha indicato in quale misura la pena inflitta per violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti (2 anni e 6 mesi di reclusione) si riferisca all'attività messa in atto prima dell'arresto del 1° giugno 1996 (che ha comportato la nota condanna a 2 anni di detenzione), rispettivamente al traffico di droga perpetrato dall'ottobre del 1997 (per il quale può entrare in considerazione la recidiva). Ora, di regola, il giudice non è tenuto a precisare in termini matematici o percentuali il peso attribuito ai vari elementi considerati nella commisurazione della pena (sopra, consid. c). In alcuni casi, però, la giurisprudenza esige che il giudice indichi in termini chiari l'incidenza conferita a un fattore rilevante. Ravvisata – per esempio – una violazione del principio di celerità, il giudice è tenuto a spiegare in che modo e in che misura egli ha tenuto conto di ciò, specificando la pena che egli avrebbe inflitto senza la citata attenuante (DTF 117 IV 129). Identico principio vale anche nel caso in cui sia stata condotta un'inchiesta mascherata (DTF 118 IV 115 consid. 2). Rigore nella commisurazione della pena si impone altresì in caso di concorso retrospettivo, ove occorre prima fissare chiaramente la pena (teorica) addizionale dipendente dal reato o dai reati commessi prima dell'originaria condanna, e poi determinare l'aumento della pena per tenere conto dei reati commessi in seguito (DTF 118 IV 121 consid. 2c). Il giudice deve procedere analogamente qualora consideri più grave il reato successivo alla prima condanna: quantificata la pena per tale illecito, egli ne determinerà l'aumento per tenere conto del reato commesso in precedenza (118 IV 121 con riferimento a DTF 116 IV 17 consid. 2b). Solo in tal modo l'autorità di ricorso potrà determinarsi sulla corretta applicazione dell'art. 68 n. 2 CP (CCRP, sentenza dell11 settembre 1996 in re A., consid. 2b/bb).

f) In concreto la prima Corte si è limitata a fissare la durata complessiva della pena determinata in base all'art. 68 n. 1 cpv. 1 e 2 CP, senza precisare in che misura la sanzione si riferisca all'applicazione dell'art. 68 n. 2 CP e ai reati che il soggetto ha commesso prima della sentenza 6 dicembre 1996. Tanto meno essa ha stabilito se i reati più gravi siano stati commessi prima o dopo tale condanna. Nella prima ipotesi essa avrebbe dovuto stabilire anzitutto la pena (addizionale) per tali reati e aggiungere in seguito la pena per le nuove infrazioni. Nella seconda, per contro, la pena che ne scaturiva sarebbe servita come base per la determinazione della pena complessiva e avrebbe dovuto essere cumulata con quella per i reati anteriori (DTF 116 IV 17). Né la Corte ha spiegato se la pena di 2 anni e 6 mesi fissata per la violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti (sentenza, pag. 55 in fondo) si riferisse (solo) al quantitativo di cocaina spacciato dopo la condanna del 6 dicembre 1996, segnatamente dopo la liberazione condizionale del 30 settembre 1997 – come potrebbe sembrare dal riferimento alla recidiva (sentenza, loc. cit.) – o anche al traffico messo in atto prima della citata condanna. Ne segue che i primi giudici non hanno rispettato i requisiti di motivazione della pena in caso di concorso reale retrospettivo e simultaneo (DTF 118 IV 121 consid. 2c). Rimane da verificare se la Corte di cassazione e di revisione penale sia in grado di integrare essa medesima la motivazione o se debba rinviare la sentenza impugnata ai primi giudici perché sanino il difetto (art. 296 cpv. 2 CPP).

g) Il reato più grave commesso dal ricorrente è quello di violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti, punibile con una pena fino a 20 anni di reclusione (art. 19 LStup). L'imputato è infatti stato ritenuto colpevole (oltre che di pornografia, punibile con la detenzione fino a tre anni, e di altri reati minori) di un traffico di 482 g di cocaina con un profitto illecito di almeno fr. 30'0000.–. Tale attività criminosa è durata però dal 1995 al 1997; fino al suo primo arresto, e quindi fino alla sentenza 6 dicembre 1996 del Tribunale distrettuale di Unterrheintal Alstätten, il ricorrente ha venduto, rispettivamente trattato complessivamente 270 g di cocaina (punti 1.2.1.,1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 dell'atto di accusa); successivamente egli ha trafficato altri 212 g di tale sostanza (punti 1.2.6, 1.2.7,1.2.8 dell'atto di accusa). Se dal profilo prettamente oggettivo più gravi sembrerebbero essere le infrazioni commesse prima della citata sentenza (spaccio di un maggior quantitativo di cocaina di migliore qualità; v. sentenza, pag. 37; v. anche sentenza 6 dicembre 1996 del Tribunale distrettuale di Unterrheintal Alstätten, act. 129, pag. 43 e 44), dal profilo soggettivo la posizione del ricorrente risulta sicuramente più compromessa per la successiva attività. Pur avendo spacciato o tentato di spacciare quantità minori di droga di qualità verosimilmente inferiore (sentenza, pag. 37), egli ha delinquito come recidivo specifico (art. 67 CP) e per di più durante la liberazione condizionale conseguente alla condanna a 2 anni di detenzione per reati analoghi. Più grave appare quindi il reato compiuto in quel periodo.

Ciò posto, parrebbe doversi determinare prima la pena (base) per lo spaccio di cocaina successivo alla sentenza del 6 dicembre 1996 e fissare poi l'aumento della medesima tenendo conto di quella – teoricamente addizionale – riguardante il traffico di droga anteriore. Non bisogna dimenticare però che il ricorrente è stato ritenuto colpevole anche di pornografia, reato cominciato nel 1994 e protrattosi fino all'arresto nel Lussemburgo (dicembre 1997). La sentenza impugnata non accerta partitamente i periodi in cui l'accusato ha importato, tenuto in deposito, propagandato, offerto il materiale pornografico sequestrato. Come detto, essa si limita a constatare che tale attività ha avuto inizio dal 1994. Ora, il sequestro del materiale e delle apparecchiature destinate alla riproduzione di videocassette è avvenuto nel 1998, dopo cioè la condanna del dicembre del 1996. Certo, gli oggetti si trovavano a Chiasso da tempo, ma ciò non toglie che gli illeciti più qualificanti, destinati alla diffusione e alla messa in circolazione di pornografia "dura" siano stati commessi (anche) dopo la citata condanna. Nella prospettiva degli art. 68 n. 1 cpv. 1 e 68 n. 2 CP non è quindi fuori luogo considerare più gravi i reati di pornografia commessi dopo la sentenza del 6 dicembre 1996, o tutt'al più attribuire la medesima portata sia ai reati commessi prima, sia quelli commessi dopo. Se ne conclude che il ricorrente ha compiuto i reati più gravi (violazione aggravata delle legge federale sugli stupefacenti e pornografia) dopo la predetta condanna. Poco o nulla incidono invece, nella ponderazione, la ripetuta violazione del bando (compiuta ad ogni modo nel 1997), la falsità in certificati (compiuta a partire dal 1994) e la ripetuta infrazione alla LDDS (compiuta tra il 1994 e il 1997).

h) Per la sola violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti successiva al 6 dicembre 1996 (traffico di 212 g di cocaina per scopo di lucro) il ricorrente – recidivo specifico – avrebbe senz'altro potuto aspettarsi, nell'ipotesi a lui più favorevole (ossia tenendo conto anche della qualità meno buona della droga rispetto al passato: DTF 122 IV 301 consid. 2c) una pena non inferiore ai 2 anni e 4 mesi (28 mesi) di reclusione. Basti ricordare che per avere trattato complessivamente 200 g di cocaina pura al 50%, ovvero 100 g di prodotto puro (l'imputato aveva addirittura quantificato il grado di purezza tra il 70 e l'80%) egli era stato condannato il 6 dicembre 1996 a 2 anni di detenzione (act. 129, pag. 43 e 44). Per la parte più consistente e rilevante del reato di pornografia e per i reati di ripetuta violazione del bando, come pure per falsità in certificati e ripetuta infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, nella misura in cui essi sono stati perpetrati dopo la citata sentenza, un aumento di pena di circa 10 mesi giusta l'art. 68 cpv. 1 CP sarebbe rientrato nel legittimo potere di apprezzamento dei giudici del merito. Donde una pena di circa 38 mesi (28 mesi circa più 10 mesi circa). Per giungere alla pena complessiva stabilita dai primi giudici (4 anni di reclusione) rimangono all'incirca 10 mesi di reclusione. Considerati i reati compiuti prima del 6 dicembre 1996, in particolare la violazione aggravata della legge federale sugli stupefacenti (vendita di ulteriori 270 g di cocaina di buona qualità: sentenza, pag. 55) e – in misura minore – quelli di pornografia, falsità in certificati e infrazione alla legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri, compiuti per l'appunto prima del 6 dicembre 1996, una pena addizionale di 10 mesi circa a quella di 2 anni di detenzione stabilita dal Tribunale distrettuale di Unterheintal Alstätten (e pertanto a quella di 38 mesi circa di reclusione fissata ex art. 68 n. 1 cpv. 1 CP) non avrebbe sicuramente ecceduto il potere discrezionale della prima Corte. Non vi è dunque motivo perché la Corte di cassazione e di revisione penale rinvii la causa in prima sede.

  1. Il ricorrente chiede la restituzione della somma di denaro e degli averi bancari sequestrati, facendo valere che non vi è prova che tali valori costituiscano il prodotto del guadagno illecito derivante dal traffico di droga e dalla messa in circolazione di pornografico. Egli trascura però che il provvedimento in questione è stato ordinato a norma dell'art. 59 n. 2 cpv. 3 CP in garanzia del risarcimento compensatorio dovuto allo Stato per l'indebito profitto di fr. 15'000.– conseguito nel traffico di droga (sentenza, pag. 57 e 58). La sua motivazione cade dunque nel vuoto. Infine il ricorrente chiede che si prescinda dal confiscare taluni oggetti (televisori, videoregistratori, videocamere, telefonini) che non hanno attinenza con i reati commessi. Già si è visto però che le apparecchiature tecniche sequestrate sono state usate, rispettivamente erano destinate a produrre e duplicare cassette di pornografia infantile (sentenza, consid. 4.2.3.3; v. anche pag. 57). La confisca di questi oggetti va pertanto esente da critiche. Per quanto riguarda il telefonino, la sentenza impugnata si limita a rilevare che anch'esso è servito per delinquere e potrebbe essere usato ancora a tale scopo (sentenza, pag. 57). La laconicità di simile motivazione può invero destare interrogativi, ma il ricorrente non spiega perché tale accertamento sarebbe manifestamente insostenibile (con particolare riferimento ai reati di droga). Anche su questo punto la sentenza impugnata sfugge pertanto alla critica.

  2. Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 9 cpv. 1 e 15 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi,

visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1'500.–

b) spese fr. 100.–

fr. 1'600.–

sono posti a carico del ricorrente.

  1. Intimazione a:

– ____________, c/o Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

– avv. __________;

– Procuratore pubblico avv. __________;

– Corte delle assise criminali di Mendrisio;

– Comando della polizia cantonale, 6501 Bellinzona;

– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;

– Dipartimento delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807 Taverne;

– Ufficio giuridico della circolazione, 6528 Camorino;

– Dipartimento delle opere sociali, 6501 Bellinzona;

– Ufficio cantonale degli stranieri, 6501 Bellinzona;

– Direzione del Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;

– Ministero pubblico della confederazione, 3003 Berna;

– Ufficio centrale svizzero di polizia, Sezione stupefacenti, 3003 Berna.

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il presidente Il segretario

N.B.: L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAP_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAP_001, 17.1999.53
Entscheidungsdatum
25.11.1999
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026