Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 16.09.2024 9.2024.74

Incarto n. 9.2024.74-75

Lugano 16 settembre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla cancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

e a

PI 2 patr. da: PR 2

per quanto riguarda le relazioni personali con il figlio.

giudicando sul reclamo del 6 maggio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 aprile 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. PI 1 (2014) è figlio di RE 1 (1974) e PI 2 (1965). La coppia ha altri due figli, maggiorenni.

B. Il nucleo famigliare è seguito dall’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) dal 2017. Con decisione 19 aprile 2019 essa ha conferito mandato di intervento sociale a favore del nucleo famigliare all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (di seguito: UAP) di __________.

C. Il matrimonio dei genitori, contratto il __________ 1999 dinnanzi all’Ufficiale di stato civile di __________ è stato sciolto dal Pretore del Distretto di __________ con sentenza __________ 2023, tramite la quale ha attribuito l’autorità parentale del figlio esclusivamente al padre e lo ha affidato alle sue cure. Le relazioni personali tra madre e figlio sono state sospese e potranno se del caso essere riprese nelle modalità che saranno decise dalla competente autorità. Il Pretore ha quindi disposto la continuazione delle misure già in atto a sostegno delle parti e del minore e non ha fissato contributi alimentari a favore del figlio o fra i coniugi.

D. Con decisione 19 dicembre 2023 l’Autorità di protezione ha ordinato a favore di PI 1 un seguito terapeutico presso il Servizio medico psicologico (di seguito: SMP), __________, controlli evolutivi presso l’Istituto di ricerche di gruppo (di seguito: IRG), __________, l’attivazione del Servizio di accompagnamento educativo (di seguito: SAE), __________ e ha confermato il mandato all’UAP.

E. Tramite risoluzione 3 aprile 2024 (ris. no. 37.2024), dichiarata immediatamente esecutiva, l’Autorità di protezione ha deciso la conferma della sospensione dei diritti di visita tra PI 1 e la madre decretata dal Pretore, sino a nuova decisione successiva all’ascolto del minore e all’istituzione di una curatela per l’esercizio delle relazioni personali, così come alla ricezione di un rapporto UAP e SMP relativi allo stato di salute del minore e alle condizioni necessarie per l’eventuale ripresa delle relazioni personali. L’Autorità di protezione ha pure dato il compito all’UAP di comunicare, spiegare e mediare la decisione al minore.

F. Contro la suddetta decisione è insorta RE 1 con reclamo 6 maggio 2024, chiedendone l’annullamento e il conseguente ripristino delle relazioni personali con il figlio. Subordinatamente ella ha chiesto di poter beneficiare di un diritto di visita sorvegliato presso un punto di incontro definito dall’Autorità e di poter beneficiare di regolari contatti telefonici con il figlio. Ha pure postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. La reclamante sostiene che la perizia sulle capacità genitoriali conclude con l’auspicio di una ripresa delle relazioni personali tra la madre e il figlio. Ritiene che non vi sarebbero pericoli per il minore nella ripresa delle relazioni personali con la madre, se necessario in forma sorvegliata.

G. Con osservazioni 28 maggio 2024 PI 2 chiede preliminarmente che il reclamo sia dichiarato irricevibile. Egli sostiene che la risoluzione impugnata sia di natura cautelare e non finale, limitandosi a disporre la sospensione dei diritti di visita tra PI 1 e la madre “sino a nuova decisione”. Egli precisa che non sono state prelevate tasse e spese di giustizia, essendo l’istruttoria ancora pendente. Il termine di impugnazione di 30 giorni sarebbe quindi stato indicato erroneamente, ciò che ritiene non possa essere invocato dalla reclamante, patrocinata, e di conseguenza il reclamo sarebbe stato inoltrato tardivamente. In via principale chiede in ogni caso che il reclamo sia respinto, in quanto la situazione del minore meriterebbe ulteriori accertamenti e il suo ascolto prima di adottare misure concrete e efficaci che consentano una graduale ripresa delle relazioni con la madre.

H. Tramite osservazioni 14 giugno 2024 l’Autorità di protezione precisa di ritenere non scontato comprendere le censure mosse dalla reclamante nei confronti della decisione impugnata, le sue doglianze riguardando la sentenza di divorzio, la perizia sulle capacità genitoriali svolta dalla Pretura nel 2022 e la perizia svolta dalla Clinica psichiatrica cantonale il 21 dicembre 2023. L’Autorità di primo grado sostiene quindi che il reclamo sarebbe “di difficile ricevibilità”, difettando di confrontarsi con la decisione contestata. Nella misura della sua ricevibilità l’Autorità di protezione ne chiede la reiezione, descrivendo la situazione della famiglia e del minore. Da una perizia svolta nel dicembre 2023 risulterebbe che non sono ancora adempiuti i requisiti per un riavvicinamento tra RE 1 e il figlio, mentre malgrado le sia stato richiesto, ella non avrebbe dimostrato il contrario. Non apparendo elementi nuovi tali da giustificare che le misure di protezione per il figlio siano adattate ai sensi dell’art. 313 CC e in assenza di un accompagnamento regolare della madre e di una prognosi positiva, l’Autorità di prime cure ritiene quindi fondati i motivi per confermare la decisione. Essa conclude di considerare fondamentale che il riavvicinamento con la madre avvenga soltanto in presenza di condizioni atte a proteggere il benessere del minore.

I. In replica RE 1 chiarisce di ritenere che la decisione impugnata non sia di natura cautelare, non limitandosi a sospendere le relazioni personali ma essendo stata emanata dopo l’istruttoria e avendo confermato le misure disposte in precedenza. Nel merito ribadisce la richiesta di un graduale riavvicinamento con il figlio, considerando che le risultanze della perizia sulle capacità genitoriali non siano attuali e che vi sarebbero già nuove condizioni giustificanti la ripresa delle relazioni personali. RE 1 asserisce che il figlio attualmente non si opporrebbe più alle visite, mentre la decisione impugnata non rispetterebbe il principio di proporzionalità e dell’esigenza di ottimizzare a intervalli regolari le misure a favore dei figli. A suo dire “dalle ultime risultanze da parte della rete a cui era agganciato PI 1, UAP, SAE, SMP è assolutamente lapalissiano come le circostanze siano mutate, addirittura da richiedere una revoca delle misure con la mera introduzione di un curatore educativo”. La perizia sulla madre dimostrerebbe che ella sia più stabile rispetto al passato e che il suo dolore deriverebbe dalla lontananza dal figlio. La decisione dell’Autorità di protezione sarebbe pertanto stata emanata “senza effettuare accertamenti approfonditi e un’istruttoria minuziosa”.

J. Con duplica 15 luglio 2024 PI 2 conferma le proprie osservazioni al reclamo e ritiene corretto l’agire dell’Autorità di protezione che ha chiarito di attendere la dimostrazione da parte della madre di aggiornamenti tali da dimostrare il raggiungimento delle condizioni necessarie per un riavvicinamento duraturo al figlio, in particolare un accompagnamento e una presa a carico psicologica. In tal senso anche il padre ritiene che la decisione impugnata sia ben motivata e esente da critiche, proteggendo il minore ed evitando di esporlo a rischi di gravi pregiudizi come quelli già sofferti.

K. L’Autorità di protezione ha presentato la duplica il 23 luglio 2024, nella quale conferma integralmente le osservazioni e precisa che la decisione impugnata non è di natura cautelare, non essendo essa emanata nell’urgenza o in attesa di una decisione di merito. L’Autorità di protezione osserva che le relazioni personali tra madre e figlio sono sospese da più di 4 anni e nega che la “sospensione” sia “per essenza provvisoria” e da decidere in via cautelare. Ribadisce pertanto che i fatti emersi dagli atti e descritti da RE 1 non permettono di esprimersi in relazione a un cambiamento duraturo e significativo e una prognosi favorevole sull’evoluzione futura delle circostanze determinanti tale da giustificare ai sensi dell’art. 313 CC un ripristino delle relazioni personali. L’Autorità di prima sede chiede quindi di respingere il reclamo nel limite della sua ricevibilità.

Considerato

in diritto

  1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

  2. La reclamante chiede l’annullamento della decisione con la quale l’Autorità di protezione ha deciso la conferma della sospensione dei diritti di visita con il figlio PI 1 (decretata dal Pretore nella sentenza di divorzio) sino a nuova decisione successiva all’ascolto del minore e all’istituzione di una curatela per l’esercizio delle relazioni personali, così come alla ricezione di un rapporto UAP e SMP relativi allo stato di salute del minore e alle condizioni necessarie per l’eventuale ripresa delle relazioni personali. RE 1 ritiene che tale decisione non avrebbe fatto seguito a un sufficiente accertamento dei fatti e sarebbe inadeguata in quanto le risultanze peritali dimostrerebbero che è auspicabile la ripresa delle relazioni personali tra lei e il figlio, mentre l’Autorità di protezione non avrebbe giustificato il pericolo rappresentato dagli incontri, eventualmente sorvegliati. A suo dire la decisione non sarebbe quindi adeguatamente motivata.

Il padre PI 2 si oppone al reclamo, considerandolo innanzitutto intempestivo, in quanto ritiene che la decisione impugnata sia di natura cautelare e pertanto impugnabile nel termine di dieci giorni, malgrado l’indicazione di trenta giorni, che egli ritiene erronea. In ogni caso chiede la reiezione del reclamo, giudicando la decisione ben motivata e adeguata a proteggere il figlio.

L’Autorità di protezione chiede la conferma della propria risoluzione, che precisa si tratterebbe di una decisone di merito e non cautelare, avendo essa fatto seguito a una completa istruttoria. Essa chiarisce di aver dato modo alla madre, invano, di dimostrare un cambiamento duraturo e significativo e una prognosi favorevole sull’evoluzione futura delle circostanze. Non ravvisando quindi elementi determinanti tali da giustificare un ripristino delle relazioni personali ai sensi dell’art. 313 CC, rammenta tuttavia che rimane invariato l’obiettivo di riavvicinamento di madre e figlio, che dovrà far seguito a un cambiamento di circostanze dimostrato.

  1. Nel caso in esame va innanzitutto analizzata la tempestività del gravame in oggetto, come richiesto da PI 2.

3.1. Giusta l’art. 445 CC l’autorità di protezione degli adulti prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento, oppure d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento; può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione degli adulti (cpv. 1). In caso di particolare urgenza, l’autorità di protezione può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni; in seguito prende una nuova decisione (cpv. 2). Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione (cpv. 3).

La nozione di provvedimento cautelare comprende, come nel diritto previgente (art. 386 cpv. 1 vCC), tutte le misure necessarie alla protezione della persona in questione, in particolare in ambito di assistenza personale, di gestione del patrimonio o di rappresentanza verso i terzi. Il provvedimento cautelare, deve essere preso per la durata della procedura, deve essere necessario (per la durata del procedimento) e appropriato (art. 389 cpv. 2 CC). Ulteriori condizioni sono l’urgenza della misura e la prognosi favorevole del procedimento principale (cfr. Auer/Marti, Balser Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 445 CC n. 6 segg; Steck, CommFam, Protection de l’adulte, n. 7 pag. 848).

3.2. Dagli atti emerge che a seguito della sentenza di divorzio del __________ 2023 l’Autorità di protezione si è occupata della valutazione di un’eventuale riattivazione delle relazioni personali tra madre e figlio. Tenuto conto della perizia sulle capacità genitoriali della madre, dei rapporti 26 luglio 2023 dell’UAP, 8 settembre 2023 del SMP, 6 ottobre 2023 dell’UAP, l’Autorità di primo grado ha convocato un’udienza svoltasi il 23 ottobre 2023 alla presenza degli operatori dell’UAP, del SMP e del padre.

La madre è stata sentita il 4 dicembre 2023 e in tale occasione la discussione ha avuto per oggetto le misure di protezione a favore del figlio e l’eventuale ripristino dei diritti di visita. RE 1 ha comunicato di aver avviato un percorso terapeutico con frequenza mensile con il dr. Med. __________ e ha accettato un ricovero a scopo di perizia. A conclusione dell’udienza l’interessata ha acconsentito allo svincolo dal segreto professionale del dr. Med. __________ nei confronti dell’Autorità di protezione “per ogni informazione utile per l’esecuzione a breve del ricovero a scopo di cura o assistenza”.

La Clinica __________ ha reso il proprio rapporto il 21 dicembre 2023, che è stato discusso con RE 1 durante una successiva udienza avvenuta il 2 gennaio 2024 dinnanzi all’Autorità di protezione. In tale occasione, in relazione alla ripesa delle relazioni personali è stata ribadita “l’importanza di costruire un percorso solido”, e l’Autorità ha chiarito “che quando ci saranno le condizioni, che verranno confermate dal terapeuta e anche dal curante del figlio, sarà possibile ripristinare le relazioni personali”. Durante l’incontro è stato posto l’accento anche sull’esigenza di un percorso terapeutico individuale per RE 1. La decisione del 3 aprile 2024 ha quindi concretamente confermato la sospensione delle relazioni personali decisa dal Pretore, ritenendo che non fossero dati elementi per una sua modifica, in considerazione dell’assenza dei presupposti indicati, quali il raggiungimento di un compenso psichico e una stabilità da parte della madre, come pure l’adeguata preparazione del minore. Risulta quindi che la decisione dell’Autorità di protezione, contrariamente a quanto sostenuto da PI 2 configura una decisione di merito, che ha fatto seguito a una completa istruttoria e si basa sulle risultanze di valutazioni su RE 1 e sul figlio. Non emergono peraltro elementi concreti che possano caratterizzare la decisione quale cautelare, essendo emanata in assenza di presupposti d’urgenza e con il coinvolgimento concreto di tutte le parti coinvolte. Come precisato anche in sede d’osservazioni al reclamo, si evidenzia peraltro l’esigenza di una rivalutazione periodica della situazione, anche in relazione con la giovane età del figlio. In tal senso, visto il costante monitoraggio della situazione (in essere da anni da parte di una importante rete a favore del minore), nemmeno la precisazione nel dispositivo della decisione contestata relativa all’esigenza dell’Autorità di determinarsi nuovamente e dopo ulteriori accertamenti su “un’eventuale” ripresa delle relazioni personali può far presupporre il carattere cautelare. Di conseguenza il reclamo, presentato nel termine di trenta giorni, è tempestivo e ricevibile in ordine.

  1. Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP 7 agosto 2018, inc. 9.2018.42; DTF 127 III 295 consid. 4a).

4.1. Giusta l’art. 274 cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi.

La norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6° ed., 2019, n. 1102 segg.; CR CC I, Leuba, art. 274 ch. 1 segg. 1720).

La messa in pericolo può derivare dalla natura dei contatti stabiliti tra il titolare del diritto e il figlio (sospetto di abusi o maltrattamenti, tossicodipendenza, alcolismo, disturbi psichici) o da una relazione perturbata dei genitori, esasperata dalle visite; nel caso in cui i rapporti tra il titolare del diritto e il figlio siano buoni, il conflitto tra i genitori non deve in ogni caso condurre ad una restrizione importante o duratura delle relazioni personali.

Il diritto di visita usuale può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi su circostanze concrete, che minaccia il bene del figlio. Il rifiuto o la revoca del diritto alle prestazioni personali ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC necessita di indizi concreti dell'esistenza di una minaccia per il bene del figlio. Il pericolo astratto di un cattivo influsso sui figli non è sufficiente per giustificare un diritto di visita accompagnato. Se è preteso che le visite in genere, rispettivamente le visite senza accompagnamento presso il genitore titolare del diritto di visita, nocciono al figlio, l’allestimento di una perizia sulla questione del diritto di visita del genitore titolare che non ha la custodia parentale si rivela, di regola, indispensabile. In questo caso, in virtù della massima ufficiale, non è necessario che le parti abbiano inoltrato una richiesta in tal senso (DTF 122 III 404, sentenza del TF 5A_377/2009 in FamPra.ch 2010 pag. 209).

Tale rifiuto o revoca può entrare in considerazione se il bene del minore lo esige imperativamente e se è impossibile trovare una regolamentazione delle relazioni personali che ne salvaguardi gli interessi: la norma ha per scopo di proteggere il minore e non di punire il genitore (DTF 5A_398/2009 del 6 agosto 2009, cons. 2.1).

Secondo la giurisprudenza il rifiuto o la revoca necessita di indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio (DTF 131 III 209, cons. 5; 5P.131/2006 del 25 agosto 2006, cons. 3), ossia che lo sviluppo fisico, psichico e morale del figlio sia minacciato dalla presenza, anche solo limitata, del genitore beneficiario. Tra gli “altri gravi motivi” rientrano negligenze, violenze fisiche o psichiche (DTF 122 III 407, cons. 3b), in particolare abusi sessuali sul minore. La revoca delle relazioni personali è pur sempre l’ultima ratio (DTF 5A_716/2010 del 23 febbraio 2011, cons. 4; 122 III 404 cons. 3b pag. 407) e sulla base del principio di proporzionalità occorre valutare se le temute conseguenze possano essere sufficientemente limitate con la presenza di una terza persona (diritto di visita sorvegliato; DTF 5A_92/2009 del 22 aprile 2009).

  1. Ai sensi dell’art. 313 cpv. 1 CC, in caso di modificazione delle circostanze le misure prese per proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione. La norma concretizza il principio di proporzionalità, che impone all’autorità di protezione di adattare le misure adottate quando le medesime si rivelano non (più) adeguate in ragione dell’evoluzione della situazione (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019, consid. 3.3.2.1). Se una misura, nella sua forma attuale, si rivela non più necessaria, deve infatti essere annullata o sostituita da una misura meno severa (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_736/2014 del 8 gennaio 2015 consid. 3.4.3). Una modifica delle misure di protezione adottate in favore di un minore esige tuttavia un cambiamento duraturo e significativo nelle circostanze che sono state all'origine della loro pronuncia, l'importanza del nuovo fatto deve essere valutata secondo i principi di stabilità e continuità della presa a carico del minore. Una modifica implica peraltro, in una certa misura, una prognosi sull’evoluzione futura delle circostanze determinanti; prognosi che dipende in larga misura dal comportamento precedente delle persone interessate. Le misure di protezione dei minori mirano a migliorare la situazione e devono pertanto essere "ottimizzate" a intervalli regolari, fino a quando gli effetti da loro prodotti non le rendano inutili (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_715/2011 del 31 gennaio 2012 consid. 2 e cit.; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.4 e rif.).

  2. Nel suo apprezzamento, l'autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d).

Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).

Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

  1. Nel caso in esame, la reclamante contesta all’Autorità di protezione di non aver motivato sufficientemente la propria decisione di mantenere la sospensione delle relazioni personali tra lei e il figlio decisa dal Pretore, ritenendo che dalla documentazione agli atti emergerebbe un miglioramento della propria situazione tale da giustificare una ripresa degli incontri, almeno in forma sorvegliata. Essa cita la decisione di divorzio, ritenendo di aver dato seguito alle indicazioni del Pretore, essendosi sottoposta alla perizia e collaborando con l’Autorità per favorire un riavvicinamento con il figlio, con il quale, citando il rapporto di colloquio congiunto, ritiene di essere “perfettamente in grado di relazionarsi”. A suo dire l’Autorità di protezione non avrebbe appurato le sue condizioni psichiche, che sostiene non sarebbero tali da causare un pericolo al figlio. Le critica pertanto di non aver chiesto un rapporto medico specialistico, in particolare al dr. Med. __________, del quale produce un certificato 12 aprile 2024 attestante un disturbo di personalità e una sofferenza per non poter vedere il figlio ma dal quale risulterebbe “capace di relazionarsi con i figli” (facendo riferimento al suo rapporto con la figlia maggiore).

Dal canto suo, l’Autorità di protezione asserisce che la reclamante non si confronta con le motivazioni della decisione impugnata, emanata dopo aver svolto un’istruttoria che ha permesso di identificare le misure opportune a favore del minore, e meglio la conferma del mandato di controllo e informazione all’ UAP, il conferimento di un mandato di sostegno del SAE, e l’ordine di una presa a carico terapeutica di PI 1 da parte del SMP. L’Autorità ha inoltre incontrato separatamente i genitori e predisposto una perizia sulla madre, svolta durante una degenza in Clinica psichiatrica nel dicembre 2023.Tale verifica ha confermato lo stato ancora fragile della reclamante, rilevando l’esigenza di un supporto psicologico costante e a lungo termine ed eventualmente una psicofarmacoterapia. Il perito ha inoltre evidenziato la situazione personale di RE 1, in particolare in relazione alla convivenza che dura da anni, caratterizzata da sostanziale isolamento e da una posizione acritica nei confronti del partner, che secondo quanto indicato dalla reclamante stessa consumerebbe 1-2 bottiglie di vino rosso al giorno. Dagli atti si evince peraltro almeno un episodio di violenza domestica. Il perito non ha potuto esaustivamente rispondere alla domanda relativa alla capacità di RE 1 di anteporre i bisogni di PI 1 (in primis la sua sicurezza fisica, emotiva ed affettiva) ai suoi bisogni (e/o a quelli del partner). In conclusione emerge che ella “non accetta le valutazioni fatte su di lei non riuscendo ad internalizzarle e riconoscerle. Le vede infatti come ostili e motivo di rivendicazione arrivando a porsi in uno stato di vittima. Inoltre emerge una paura che queste indicazioni siano minanti il proprio io e anche il proprio rapporto con il signor __________. Nonostante comprenda che tali indicazioni potrebbero essere la via per riprendere le relazioni personali con PI 1, non è in grado di accoglierle poiché inaccettabili per sé. Nel deriva una sorta di rassegnazione e una sensazione di ineluttabilità circa gli eventi dove riferisce ‘tanto non mi permetteranno mai di vedere mio figlio’. Tale frase viene anche usata per giustificare il proprio non aderire alle proposte e indicazioni date dalle diverse autorità nel corso degli anni” (cfr. perizia 21 dicembre 2023 del Dr. med. __________, Medico Caposervizio CPC e del Dr. med. __________, Medico assistente CPC, pag. 7).

Come correttamente rilevato dall’Autorità di protezione, difettando un comprovato compenso psichico solido e duraturo della madre e in assenza di una modifica sostanziale delle condizioni che hanno determinato la sospensione delle relazioni personali, nemmeno secondo questo giudice appaiono date le premesse per giustificare il loro ripristino ai sensi dell’art. 313 CC, sebbene auspicabile alle condizioni già citate e a tutela del bene de minore. Di conseguenza, la decisione impugnata merita conferma, tenuto conto delle valutazioni e dalla ponderazione degli interessi svolte e degli elementi a disposizione dell’Autorità al momento dell’emanazione della decisione. Non si può peraltro esimersi dall’evidenziare che nemmeno con il successivo certificato medico del Dr. med __________ RE 1 ha potuto dimostrare il contrario, mentre il ripristino delle relazioni personali, auspicate dall’Autorità di prime cure e su cui essa si determinerà ancora, avverrà quando saranno garantite le condizioni necessarie a tutelare gli interessi del figlio.

  1. Nel suo reclamo RE 1 postula la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Essendo nel caso concreto adempiute le predette condizioni, l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio della reclamante merita accoglimento.

  1. Gli oneri processuali per il presente giudizio seguirebbero il principio della soccombenza ma viste le concrete circostanze si prescinde eccezionalmente dal loro prelievo. RE 1 è tuttavia tenuta a rifondere a PI 2 congrue ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Il reclamo è respinto.

  2. La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di RE 1 è accolta.

  3. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. RE 1 rifonderà a PI 2 fr. 800.– a titolo di ripetibili.

  4. Notificazione:

Comunicazione

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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25.03.2026