Incarto n. 9.2024.59
Lugano 19 settembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG
assistito dalla cancelliera
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
PI 2 patr. da: PR 2
per quanto riguarda la figlia PI 1;
giudicando sul reclamo del 5 aprile 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 marzo 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (2019) è figlia di RE 1 e di PI 2 (al momento della nascita entrambi i genitori erano minorenni).
B. Mediante decisione 19 giugno 2019 la KEBS di __________ (allora competente) ha istituito in favore di PI 1 una tutela, nominando la nonna materna quale tutrice della minore.
C. Dopo vicissitudini note alle parti, mediante decisione 17 ottobre 2019 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha nominato il signor CURA 1 (UAP) quale tutore di PI 1 e, nel contempo, ha privato RE 1 dell’autorità parentale sulla figlia.
D. Nel frattempo, con decisione 30 ottobre 2019 l’Autorità di protezione ha collocato madre e figlia presso __________, fino al compimento della maggiore età della madre.
E. Con decisione 3 novembre 2020 ha istituito in favore di RE 1 una curatela generale (art. 398 CC), nominando __________ quale curatrice.
F. Mediante decisione 16 luglio 2021 l’Autorità di protezione ha nominato l’avv. __________ quale curatrice di rappresentanza di PI 1.
G. Con decisione 22 settembre 2021 l’Autorità di protezione ha confermato la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora dei genitori sulla figlia PI 1 e disposto il collocamento della minore presso idonea famiglia affidataria family. L’Autorità ha deciso che “le relazioni personali fra PI 1 e i genitori sono da discutere e stabilire nelle modalità e nei tempi più opportuni unitamente alla rete e in funzione della nuova organizzazione di vita in famiglia affidataria della minore”.
H. Mediante decisione 17 febbraio 2022 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza del padre volta ad ottenere l’autorità parentale.
Con decisione 13 ottobre 2022 questa Camera ha parzialmente accolto il reclamo inoltrato da PI 2 avverso la predetta decisione e ritornato l’incarto all’Autorità di prime cure per nuova decisione, da adottare sulla base di più approfondite valutazioni (inc. CDP 9.2022.41).
I. Durante l’udienza di discussione 9 novembre 2022 RE 1 ha chiesto un’estensione dei diritti di visita con la figlia (una giornata alla settimana). Dal verbale emerge che, all’epoca, la minore incontrava la madre per due ore ogni due settimane e il padre una domenica ogni due settimane.
L’Autorità aveva ricordato che dalla perizia sulle capacità genitoriali del 2020 emergeva la necessità di un sostegno terapeutico per entrambi i genitori.
J. Con rapporto 2 febbraio 2023 il tutore CURA 1 (unitamente alla Rete) hanno proposto all’Autorità un “modello alternativo per i diritti di visita materni”, seguendo le indicazioni della perizia sulle capacità genitoriali SMP del 15 settembre 2020.
K. Il 7 febbraio 2023 l’Autorità ha pertanto conferito mandato di rivalutazione delle capacità genitoriali alla Clinica Psiche.
L. Dopo aver trasmesso alle parti la proposta del tutore per osservazioni, l’Autorità di protezione ha nuovamente indetto un incontro di Rete e in quell’occasione concordato una graduale e moderata estensione dell’esercizio dei diritti di visita materni “da svolgersi in modalità accompagnata”.
Durante l’udienza di discussione del 31 maggio 2023 con la Rete di sostegno l’Autorità ha proposto un’estensione del diritto di visita della madre aggiungendo all’attuale assetto un diritto di visita ogni quindici giorni con accompagnamento da parte dell’Associazione __________, per una durata di due ore.
Con scritto 28 giugno 2023 la proposta di estensione è stata sottoposta alla madre per osservazioni.
M. Con scritto 21 agosto 2023 RE 1 ha chiesto che “l’attuale diritto di visita libero quindicinale venga mantenuto” e che “venga introdotto un diritto di visita quindicinale il mercoledì presso l’Associazione __________ della durata di 4 ore” e che la chiamata si svolga settimanalmente la domenica, lunedì o martedì. La madre chiede che il diritto di visita “non sia di sole 2 ore bensì di 4 ore, dalle 12.00 alle 17.00”.
Il 28 agosto 2023, l’Autorità di prime cure ha informato il padre di aver proposto alla madre un nuovo assetto di relazioni personali madre-figlia.
N. Con scritto 11 settembre 2023 il tutore CURA 1 ha ribadito i contenuti della sua proposta (cfr. scritto 27 aprile 2023), in sostanza un’estensione delle relazioni personali da due a cinque ore ogni quindici giorni con accompagnamento, inteso come sostegno alla madre e non già sorveglianza.
Il tutore ritiene che la proposta dell’Autorità di prevedere gli incontri ogni settimana e l’accompagnamento ogni quindici giorni non sia giustificato e suggerisce (in attesa dell’esito della nuova valutazione già ordinata) che venga aumentata la durata e non la frequenza dei diritti di visita (dalle 12.00 alle 17.00 ogni due settimane e in forma accompagnata).
Il padre, dal canto suo, si è opposto alla richiesta di ampliamento formulata dalla madre.
O. Mediante decisione 4 marzo 2024 l’Autorità di protezione ha pertanto stabilito:
un nuovo assetto delle relazioni personali madre-figlia: il mercoledì, a cadenza quindicinale, dalle 12.00 alle 17.00, con passaggio presso l’UAP e “accompagnamento dell’Associazione __________”, dalle 14.00 alle 17.00” e i mercoledì in cui non si svolgono i diritti di visita è prevista una videochiamata;
tali diritti di visita potranno essere rivalutati e soggetti a successiva modifica a fronte dell’andamento riportato al termine dei primi tre mesi e meglio entro il 1° giugno 2024;
la decisone è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
P. Mediante reclamo 5 aprile 2024 RE 1 si è aggravata avverso la decisione chiedendo il ripristino dell’effetto sospensivo e postulando che venga stabilito un diritto di visita settimanale in forma libera: il sabato dalle 10.00 alle 18.00, o in via subordinata il mercoledì dalle 12.00 alle 20.00.
Q. Con osservazioni 17 aprile 2024 la curatrice di rappresentanza della minore avv. __________ ha chiesto che il reclamo venga respinto, negando che vi sia stata una violazione del diritto di essere sentito. Anche la curatrice concorda che non sarebbe sensato stabilire un diritto di visita alternativamente una settimana in forma libera e una “con accompagnamento”, come prospettato dalla madre.
Con osservazioni 29 aprile 2024 l’Autorità di prime cure ha chiesto la conferma della decisione impugnata, rilevando che l’evidente mancanza di collaborazione della reclamante ha contribuito a rendere difficoltoso il lavoro della Rete.
Con osservazioni 30 aprile 2024 il tutore CURA 1 postula la conferma della decisione, ribadendo che la soluzione proposta è stata concordata con la Rete e più volte discussa con la reclamante. La decisione proposta avrebbe permesso di offrire un’estensione della durata degli incontri e un accompagnamento volto a sostenere madre e figlia durante il percorso di crescita relazionale.
Con osservazioni 30 aprile 2024 il padre della minore chiede la reiezione del gravame.
Con replica 21 maggio 2024 RE 1 conferma i contenuti del proprio gravame, contestando una messa in pericolo della figlia nell’esercizio di diritti di visita liberi con la madre e opponendosi alla proposta di accompagnamento contenuta nella decisione.
Mediante duplica 29 maggio 2024 la curatrice avv. __________ conferma le proprie osservazioni al reclamo.
Con duplica 5 giugno 2024 l’Autorità di prime cure conferma la propria decisione lamentando che il gravame non fa che dilazionare i tempi e rendere più difficile l’attuazione del progetto di estensione graduale dei diritti di visita, costruito con la reclamante.
Con scritto 7 giugno 2024 il padre rinuncia a presentare l’allegato di duplica.
R. Nel frattempo con decisione 30 aprile 2024 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo presentata dalla madre in sede di reclamo.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Nel caso in esame, l’Autorità di protezione ha fissato un nuovo assetto delle relazioni personali madre-figlia, il mercoledì dalle 12.00 alle 17.00 (ogni quindici giorni), con passaggio presso l’UAP e “accompagnamento dell’Associazione __________” dalle 14.00 alle 17.00”. I mercoledì in cui non si svolgono i diritti di visita ha previsto una videochiamata. L’Autorità ha, in sostanza, ha esteso i diritti di visita della madre, che in precedenza erano previsti il mercoledì pomeriggio, ogni due settimane, dalle 15.30 alle 17.30 (in modalità libera).
Nella propria decisione l’Autorità ha osservato che il modello di ampliamento dei diritti di visita “alternativo” è stato proposto dalla Rete, seguendo le indicazioni contenute nella perizia sulle capacità genitoriali del 2020 agli atti. Dopo aver sentito le parti e discusso con la Rete, l’Autorità ha modificato l’ampliamento che aveva inizialmente proposto. Ha indicato di ritenere opportuno procedere ad una proporzionata estensione dell’esercizio del diritto di visita prevedendo un accompagnamento. In sede d’osservazione ha previsto che la contestazione quanto all’accompagnamento “proposto, spiegato e condiviso”, sarebbe pretestuosa. La madre non avrebbe peraltro mostrato una seria intenzione ad un’estensione delle relazioni personali, dando prova di non essere pronta ad esercitare diritti di visita più lunghi e regolari. L’Autorità ha precisato altresì che qualora la nuova perizia fosse favorevole vi sarebbe la possibilità di un’estensione nelle modalità e nei tempi indicati. Lamenta che il reclamo non risulta sufficientemente motivato.
Ha infine rilevato che “rimangono riservate eventuali ulteriori misure da adottare, se e per quanto necessario, a protezione della minore come pure una futura rivalutazione delle relazioni personali, compatibilmente con il prioritario bene della minore”.
Con il suo reclamo RE 1 avversa la decisione, postulando un diritto di visita settimanale in forma libera, il sabato dalle 10.00 alle 18.00, o in via subordinata il mercoledì dalle 12.00 alle 20.00. La reclamante oltre lamentare la violazione del diritto di essere sentito, ritenuto che “la decisione non corrisponde a quanto le era stato prospettato a cui aveva dato il suo assenso”, riferisce che la decisione si baserebbe su un accertamento inesatto dei fatti, ossia una perizia lacunosa e generica. Critica la scelta “di un accompagnamento” per i diritti di visita con la figlia presso la __________.
Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione comporta, di principio, l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito (DTF 137 I 195 consid. 2.2; STF del 29 novembre 2013, inc. 5A_699/2013 consid. 2.2). La giurisprudenza ha dedotto dall'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101) il diritto dell'interessato di esprimersi prima che una decisione che lo concerne sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 136 I 265 consid. 3.2; DTF 135 I 279 consid. 2.3; DTF 133 I 270 consid. 3.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_299/2013 del 6 giugno 2013, consid. 5.1 non pubblicato in DTF 139 III 257) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; STF 5A_863/2019 del 5 novembre 2019, consid. 5.2). Ogni presa di posizione o nuovo documento versato agli atti deve essere comunicato alle parti per permettere loro di decidere se vogliono o meno far uso della loro facoltà di determinarsi (fra i tanti: DTF 138 I 484 consid. 2.1; STF 5A_44/2017 del 15 marzo 2017, consid. 4).
Tali diritti sono ora ancorati nel titolo II° della LPAmm, entrata in vigore il 1° marzo 2014 (art. 34 e seg. LPAmm).
4.1. Le critiche sollevate dalla reclamante circa un’asserita violazione del diritto di essere sentito da parte dell’Autorità di prime cure sono manifestamente infondate e inconsistenti, avendo quest’ultima convocato le parti e l’interessata ad un’udienza di discussione (cfr. 9 novembre 2022) e avendole trasmesso la proposta del tutore CURA 1 del 2 febbraio 2023. L’interessata ha avuto la possibilità di formulare le proprie osservazioni al riguardo prima che venisse emessa la decisione ora in esame (cfr. scritto 21 agosto 2023).
In simili circostanze, la censura risulta infondata.
Nel caso in cui i genitori non riescano a mettersi d’accordo in merito allo svolgimento delle relazioni personali o nel caso in cui vi sia esigenza di tutelare gli interessi del minore, appartiene all’Autorità di protezione la competenza di fissare durata e modalità delle relazioni personali (Meier/Stettler, op. cit., n. 977).
Il diritto di visita va organizzato in base a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che presuppone un'analisi attuale e in prospettiva futura della situazione. Si deve altresì tener conto delle difficoltà organizzative di entrambi i genitori, evitando soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler, op. cit., n. 986).
5.1. Prima di immaginare un’eventuale limitazione del diritto alle relazioni personali, conviene attirare l’attenzione del padre e dalla madre sui loro rispettivi doveri. L’Autorità di protezione può fornire loro indicazioni e istruzioni, conformemente all’art. 307 cpv. 1 e 3 CC; questa competenza gli appartiene anche se il diritto è stato fissato dal giudice civile. L’art 273 cpv 2 CC gli attribuisce espressamente la missione di ricordare ai genitori, ai genitori affidatari, o al figlio i loro doveri e di dare loro istruzioni quando l’esercizio del diritto o la sua mancanza sia pregiudizievole per il figlio, o che altri motivi lo esigono.
Tra le condizioni particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri – sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC – vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del passaporto al fine di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori di seguire una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il gioco) durante i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005, cons. 2.2); la presenza di un terzo durante gli stessi; lo svolgimento degli incontri in un luogo neutro o in un luogo protetto specifico; il passaggio del minore da un genitore all’altro in presenza di un terzo o in un luogo neutro, per esempio un Punto d’incontro (Meier/Stettler, op. cit., n. 1018-1019).
Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Stock, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag. 492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
Come risulta dagli atti l’ultima regolamentazione prevedeva che madre e figlia si incontrassero, ogni due settimane, il mercoledì pomeriggio (per due ore).
A seguito della richiesta della madre, formulata in sede d’udienza (9 novembre 2022) l’Autorità di protezione ha consultato la Rete di sostegno (il curatore educativo e il tutore della madre) e ha innanzitutto ricordato che dalla perizia sulle capacità genitoriali agli atti del 2020 emergeva la necessità di un sostegno terapeutico per entrambi i genitori. Visto il tempo trascorso, con scritto 7 febbraio 2023 l’Autorità ha conferito mandato di rivalutazione delle capacità genitoriali alla Clinica Psiche.
Durante l’udienza di discussione del 31 maggio 2023, l’Autorità ha inizialmente suggerito la possibilità di un’estensione del diritto di visita della madre aggiungendo all’attuale assetto, un accompagnamento da parte dell’Associazione __________, per una durata di due ore. Con scritto 28 giugno 2023 la proposta di estensione è stata sottoposta alla madre per osservazioni (diritti di visita liberi di 2 ore con passaggio presso l’UAP la “settimana 1”; e diritti di visita di 2 ore accompagnati presso l’Associazione __________ la “settimana 2”).
Con scritto 21 agosto 2023 RE 1 ha formulato le proprie osservazioni al riguardo, e ha chiesto che “l’attuale diritto di visita libero quindicinale venga mantenuto” e che “venga introdotto un diritto di visita quindicinale il mercoledì presso l’Associazione __________ della durata di 4 ore”.
Il curatore CURA 1 (11 settembre 2023) pur acconsentendo di principio all’ampliamento delle relazioni personali, ha ribadito la sua iniziale indicazione ossia un aumento da due a cinque ore ogni quindici giorni “con accompagnamento”. Come già indicato nel precedente scritto del 27 aprile 2023, il curatore ha precisato che “l’accompagnamento” va inteso come sostegno alla madre e non già come sorveglianza. Ha inoltre riferito che la proposta dell’Autorità di prevedere incontri settimanali di due ore e l’accompagnamento ogni quindici giorni non pare giustificato nel caso in esame. Nell’attesa dell’esito della nuova valutazione, ha suggerito che venga aumentata la durata e non la frequenza dei diritti di visita (dalle 12.00 alle 17.00 ogni due settimane e in forma accompagnata).
Con ulteriore scritto 26 febbraio 2024 il curatore CURA 1 ha infine suggerito, dopo aver incontrato le operatrici dell’associazione __________, un ampliamento delle relazioni personali, dalle 12.00 alle 17.00 ogni quindici giorni, con accompagnamento del servizio __________ dalle 14.00 alle 17.00.
Tale regolamentazione era stata presa a seguito delle risultanze della valutazione sulle capacità genitoriali della madre.
Di fatto l’Autorità di protezione, con la decisione in esame e in attesa delle risultanze di una rivalutazione, ha accolto la richiesta della madre di aumentare le relazioni personali con la figlia. In effetti con la decisione impugnata l’Autorità ha previsto che oltre le due ore già in essere avrebbe accordato altre tre ore, da svolgere presso l’Associazione __________.
Come a giusto titolo osservato anche dalla curatrice di rappresentanza avv. __________, dalla valutazione sulle capacità genitoriali agli atti (2020) viste le fragilità e le difficoltà emerse, era stato suggerito che RE 1 potesse essere sostenuta nel suo ruolo di madre. La valutazione suggeriva diritti di visita supportati da figure educative di riferimento, necessariamente extra-famigliari (cfr. perizia pag. 18).
Al riguardo va altresì rilevato che RE 1 con osservazioni scritto 21 agosto 2023, ossia prima dell’emanazione della decisione, aveva di fatto acconsentito ad un “accompagnamento” durante le relazioni personali con la figlia, proponendo a sua volta che venisse “introdotto un diritto di visita quindicinale il mercoledì presso l’Associazione __________ della durata di 4 ore”.
Con la decisione in esame l’Autorità ha pertanto disposto un graduale aumento delle già esistenti relazioni personali, prevedendo un supporto alla madre da parte dell’Associazione __________. Come già spiegato anche all’interessata tale formulazione non è intesa come un diritto di visita sorvegliato, bensì come un accompagnamento per la madre, permettendole di stare più tempo da sola con la figlia, senza interferenze esterne.
Tale regolamentazione, graduale e proporzionata, suggerita e debitamente discussa con la Rete, è stata ordinata in attesa della rivalutazione sulle capacità genitoriali della madre.
Tutto quanto considerato e senza che sia necessario dilungarsi ulteriormente, la decisione, sufficientemente motivata e proporzionata, presa nell’interesse della minore, resiste pertanto alle generiche critiche della reclamante.
8.1. A titolo abbondanziale si rileva che le critiche della madre circa la valutazione sulle capacità genitoriali del 2020, ritenuta lacunosa, cadono nel vuoto siccome infondate. Si rileva al riguardo, che le considerazioni di questo Giudice contenute nella decisione 13 ottobre 2022 (inc. CDP 9.2022.41) non riguardavano la valutazione sulle capacità genitoriali della madre, bensì quella del padre.
Non si assegnano ripetibili in quanto non richieste.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo è respinto.
Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.
Notificazione:
Comunicazione:
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.