Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 25.09.2024 9.2024.54

Incarto n. 9.2024.54

Lugano 25 settembre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla cancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

e a

PI 2 patr. da: PR 2

per quanto riguarda il figlio PI 1

giudicando sul reclamo del 27 marzo 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 febbraio 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. PI 1 (2013) è figlio di RE 1 e PI 2, separati dal giugno 2022. Dal loro matrimonio è nata anche un’altra figlia, __________ (2012).

Con decisione 24 ottobre 2022 il Pretore Aggiunto della Pretura di __________ ha autorizzato i coniugi a vivere separati, affidando i figli alla madre, regolamentando le relazioni personali con il padre e i contributi di mantenimento.

B. L’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) si occupa di PI 1 a seguito di una segnalazione del 1. febbraio 2023 del Centro Psico-Educativo (di seguito: CPE) di __________, che lo ha preso a carico dal mese di agosto 2021, in urgenza a causa di importanti problemi comportamentali e relazionali segnalati dalla scuola. Il servizio ha comunicato una riduzione della frequenza e un disaccordo dei genitori relativo alla presa a carico del figlio, precisando che in assenza di un intervento di autorità sarebbe stata destinata a interrompersi a pregiudizio del benessere del minore.

C. PI 1 è stato oggetto di una valutazione neuropsicologica dal 27 febbraio al 29 marzo 2023. Con rapporto 6 aprile 2023 il Dott. , Neuropsicologo Responsabile dell’ambulatorio di Neuropsicologia e Logopedia pediatrica dell’ ha diagnosticato al minore un disturbo da deficit di attenzione/iperattività, con iperattività e impulsività predominanti (ADHD) e con associate manifestazioni oppositive-provocatorie (F90.1). Osservando che il bambino sino a quel momento ha beneficiato di interventi non specifici per l’ADHD, ha precisato che si tratta di un disturbo neuroevolutivo che “può trarre un beneficio parziale da interventi psico-educativi e che richiede, nelle situazioni con sintomatologia importante come quella di PI1, un approccio combinato tra terapie farmacologiche e non farmacologiche mirate”. Ha quindi fornito suggerimenti all’indirizzo dei docenti di misure “da intendersi come indicative”.

D. L’Autorità di protezione ha sentito le parti, con uno scambio di osservazioni sul suddetto rapporto. Con scritto 23 agosto 2023 ha quindi riassunto le misure intraprese da entrambi genitori a favore del figlio, ritenendo “al momento evasa ogni richiesta, con archiviazione della pratica senza ulteriori formalità”.

E. Tramite “urgente richiesta di intervento” del 7 dicembre 2023 all’Autorità di protezione PI 2 ha descritto la situazione del figlio e le terapie intraprese, precisando che il padre avrebbe manifestato la sua opposizione alla somministrazione di un farmaco e avrebbe indotto PI 1 a non ingerirlo, a suo dire con la complicità della scuola. Ha quindi chiesto di “ammonire il padre” relativamente ai suoi comportamenti nei confronti dei figli e della moglie (riservandosi di chiedere la revoca dell’autorità parentale di cui è titolare), di inviare copia dello scritto alla Pretura “a titolo di memoria preventiva”, di mantenere quali medici curanti del figlio esclusivamente i dottori __________ e __________ e di diffidare il corpo scolastico e relativo/a rappresentante dall’assumere iniziative.

F. Dopo aver interpellato i medici curanti di PI 1, l’Autorità di protezione ha tenuto un’udienza l’8 febbraio 2024 con entrambi i genitori.

G. Con decisione 22 febbraio 2024 l’Autorità di protezione ha fatto ordine ai genitori ai sensi dell’art. 307 cpv. 1 CC di “volersi attenere alle prescrizioni mediche degli specialisti, in particolare di:

  • attenersi alla posologia farmacologica prescritta dal dr. __________;

  • collaborare nel monitoraggio specialistico indicato dal dr. __________ nel suo rapporto dell’8 febbraio 2024;

  • attenersi alle ulteriori indicazioni di cura medica;

  • mantenere la presa a carico terapeutica attualmente in atto con la dr.ssa __________.”

L’Autorità di protezione ha pure invitato “il dr. med. __________ e il dr. med. __________ (che leggono in copia) a voler mantenere uno stretto monitoraggio del percorso farmacologico informando puntualmente entrambi i genitori in merito alla necessità di cura del figlio” e “la psicoterapeuta dott.ssa __________ (che legge in copia) a voler lavorare sull’aspetto del messaggio negativo veicolato al minore circa la tossicità del medicamento che è chiamato ad assumere”.

L’ordine ai genitori è stato impartito con la comminatoria dell’art. 292 CP.

H. Contro la suddetta decisione è insorto RE 1 con reclamo 27 marzo 2024. Egli, riconoscendo “la professionalità e la competenza del dottor __________” evidenzia una mancanza di fiducia nei suoi confronti “a causa della mal gestione dell’informazione” e postula quindi l’annullamento della decisione dell’Autorità di protezione che ritiene violi il “suo diritto previsto dall’art. 301 cpv. 1 CC e dall’art. 275a CC”. A questa Camera chiede che sia “indicato un nuovo specialista per la posologia farmacologica di PI 1”.

I. Tramite scritto 30 aprile 2024 ai genitori, l’Autorità di protezione, constatato il mancato rapporto di fiducia di RE 1 nei confronti del Dr. med. __________ e la necessità riferita dalla Dr.ssa med. __________ di essere “affiancata da una figura professionale di riferimento (…) che prescriva il farmaco e dia indicazioni”, ha segnalato il Dr. med. __________ o in Dr. med. __________ quali possibili sostituti, assegnando un termine di dieci giorni alle parti per esprimersi e poter dare formale riscontro alla pediatra curante di PI 1.

Con osservazioni 7 maggio 2024 PI 2 ha specificato all’Autorità di protezione di ritenere che la figura da affiancare alla pediatra Dr.ssa med. __________ può essere unicamente il Dr. med. __________ fino all’evasione della procedura di reclamo dinnanzi a questa Camera, a prescindere dall’effetto sospensivo conferito al reclamo. Essa respinge inoltre la proposta delle “due figure professionali indicate (entrambi di __________) in quanto il loro intervento allo stato delle cose, con ogni probabilità, genererebbe ulteriori attriti, rispettivamente uno stallo nella prosecuzione della terapia (…) a danno del minore”. PI 2 ha infine invitato l’Autorità di protezione a “sospendere ogni decisione in merito”, ritenendo che sarebbe finalizzata unicamente “ad appagare i desideri/capricci del padre”.

Con scritto 10 maggio 2024 all’Autorità di protezione il padre ha segnalato di aver tentato di ottenere appuntamento con il Dr. med. __________, insieme a PI 2 e PI 1, dapprima organizzato e inseguito cancellato dalla madre. Egli ha quindi chiesto all’Autorità di prima sede di prendere posizione e di autorizzare il medico in questione a fissare un appuntamento per il figlio.

J. L’Autorità di protezione ha presentato le osservazioni al reclamo il 14 maggio 2024, rimettendosi al giudizio di questa Camera e precisando che la terapia sarebbe definita e condivisa dai genitori mentre il padre si opporrebbe esclusivamente alla figura del medico Dr. med. __________. A tal proposito precisa di ritenere a favore del minore “mantenere la presa a carico pediatrica dalla Dr.ssa med. __________, mantenere la psicoterapia dalla Dr.ssa __________ e il monitoraggio dal Dr. med. __________ tenuto anche conto che il Dr. med. __________ ha sede a __________ ed è quindi oggettivamente fuori comprensorio per svolgere il dovuto monitoraggio a sostegno della Dr. Med. __________”.

K. Tramite osservazioni 29 maggio 2024 PI 2 contesta il contenuto del reclamo, ritenendolo temerario, pretestuoso e contrario agli interessi del figlio. Essa chiede che sia respinto in quanto carente di motivazione relativamente alla figura del Dr. med. __________. La madre precisa di ritenere il reclamo infondato quanto all’asserita violazione degli art. 301 cpv. 1 CC e 275a CC e sostiene che l’Autorità di protezione non sarebbe un organo di risoluzione delle controversie tra i genitori, che dovrebbero piuttosto rivolgersi a un servizio di consulenza genitoriale. PI 2 considera il reclamo superato dagli eventi in quanto il padre concorderebbe nella prosecuzione della cura secondo il protocollo concordato con il Dr. med. __________. A suo avviso non vi sarebbe inoltre interesse alla nomina di un nuovo specialista, in quanto sarebbe stato confermato da “tutti gli specialisti autorevoli del Cantone” che la cura in essere sarebbe quella corretta. Ritiene infine inaccettabile l’atteggiamento del padre e si riserva di agire eventualmente in relazione all’attribuzione dell’autorità parentale.

L. RE 1 ha presentato la replica il 12 luglio 2024, ribadendo le richieste formulate nel reclamo. Relativamente alle osservazioni di PI 2 egli contesta di agire con tendenze ostruzionistiche e asserisce che la moglie non sarebbe disposta a affrontare un dialogo nell’interesse dei figli. Conferma di ritenere data la violazione degli artt. 301 cpv. 1 CC e 275a CC, in quanto non è stato informato della cura farmacologica assunta da PI 1 con un farmaco qualificato come stupefacente e contesta pertanto le modalità che hanno portato “alla nomina” del Dr. med. __________. Egli precisa di aver sollevato preoccupazioni sulla somministrazione del Medikinet e chiede nuovamente che il figlio sia preso a carico da un altro specialista, che confermi l’effettiva efficacia del farmaco determinandosi eventualmente sulla posologia.

Evidenziando che la moglie percepisce mensilmente un assegno di fr. 10'500.– contesta la pretesa avanzata di fr. 2'500.– di ripetibili.

In relazione alle osservazioni dell’Autorità di protezione, RE 1 si riconferma totalmente nel reclamo.

M. Il 31 luglio 2024 PI 2 ha presentato la duplica, ribadendo il contenuto delle osservazioni. Essa contesta le asserzioni del padre relative alla mancata informazione sulle cure prescritte al figlio. Precisa che non vi sarebbe alcuna decisione di nomina del Dr. Med. __________ che possa essere oggetto di reclamo. Contesta nuovamente una violazione degli art. 301 cpv. 1 CC e 275a CC, ritenendo che la richiesta di indicare un altro specialista che prenda a carico PI 1 sia ingiustificata e superata dagli eventi. A suo avviso il padre non avrebbe sostanziato adeguatamente le ragioni che giustificherebbero un cambiamento dello specialista nell’interesse del minore.

N. L’Autorità di protezione ha inoltrato la duplica il 31 luglio 2024, con la quale conferma la decisione impugnata e le precedenti osservazioni. Chiarisce che durante l’estate l’assunzione del farmaco è stata sospesa non essendoci la frequenza scolastica e che il 20 agosto 2024 si terrà un incontro organizzato dal Dr. Med. __________ per definire la ripresa del farmaco. L’Autorità di prima sede precisa infine di affidarsi agli specialisti in materia medica, mentre per la scelta del medico rinvia agli scritti trasmessi alle parti e agli atti.

O. Tramite scritto 2 settembre 2024 all’Autorità di protezione, PI 2 si è lamentata dell’assenza del Dr. med. __________ all’incontro del 20 agosto 2024, che avrebbe dovuto partecipare in videochiamata. Essa ritiene che la presenza del medico sia stata ostacolata dal Dr. med. __________ e dal reclamante. In conclusione riferisce che quest’ultimo avrebbe “cambiato opinione” sul farmaco che dovrebbe essere prescritto dal Dr. med. __________.

P. Con scritto 9 settembre 2024 al Dr. med. __________ e al Dr. med. __________ e trasmesso in copia a questa Camera, l’Autorità di protezione ha inviato alle parti una comunicazione del Dr. med. __________ con il quale afferma che il collegamento online previsto per l’incontro del 20 agosto 2024 è stato annullato all’ultimo momento, come pure una comunicazione del Dr. med. __________ a conferma della presenza puntuale dei genitori al medesimo appuntamento. Ha inoltre trasmesso la lettera di PI 2 citata in precedenza, chiedendo a tutte le parti coinvolte di esprimersi in merito all’annullamento della partecipazione del Dr. med. __________ e in relazione alle indicazioni sulla terapia farmacologica e sul previsto coinvolgimento della Dr.ssa med. __________.

Considerato

in diritto

  1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

  2. Nel caso in esame, l’Autorità di protezione ha risposto a un’istanza tramite la quale PI 2 ha chiesto l’intervento urgente nei confronti del padre, che avrebbe manifestato la sua opposizione all’assunzione da parte del figlio di un farmaco per un disturbo ADHD e lo avrebbe indotto a non ingerirlo.

Dopo aver interpellato i medici curanti di PI 1 e aver sentito entrambi i genitori, l’Autorità di protezione, accertata l’esigenza di una cura a favore del bambino, ha deciso le necessarie misure a sua protezione ai sensi dell’art. 307 CC. In particolare l’Autorità di prima istanza ha quindi ordinato a RE 1 e PI 2 di “volersi attenere alle prescrizioni mediche degli specialisti, in particolare di:

  • attenersi alla posologia farmacologica prescritta dal dr. __________;

  • collaborare nel monitoraggio specialistico indicato dal dr. __________ nel suo rapporto dell’8 febbraio 2024;

  • attenersi alle ulteriori indicazioni di cura medica;

  • mantenere la presa a carico terapeutica attualmente in atto con la dr.ssa __________.”

L’Autorità di protezione ha inoltre invitato “il dr. med. __________ e il dr. med. __________ (che leggono in copia) a voler mantenere uno stretto monitoraggio del percorso farmacologico informando puntualmente entrambi i genitori in merito alla necessità di cura del figlio” e “la psicoterapeuta dott.ssa __________ (che legge in copia) a voler lavorare sull’aspetto del messaggio negativo veicolato al minore circa la tossicità del medicamento che è chiamato ad assumere”.

L’ordine ai genitori è stato impartito con la comminatoria dell’art. 292 CP.

RE 1 si oppone esclusivamente a quello che ritiene essere (contrariamente all’avviso della madre) l’attribuzione di un mandato al Dr. med. __________, chiedendo a questa Camera di indicare un altro specialista in sua vece. Il reclamante giustifica la sua richiesta asserendo che il medico avrebbe perso la sua fiducia dopo aver prescritto un farmaco al figlio (qualificato come stupefacente) senza fornirgli le sufficienti informazioni. Sostiene quindi una violazione degli art. 301 cpv. 1 CC e 275a CC.

In corso di procedura, l’Autorità di prima istanza ha proposto ai genitori di sostituire il Dr. med. __________ con il Dr. med. __________ o con il Dott. __________. Proposta rifiutata dalla madre, che ha chiesto sia mantenuta la figura del Dr. med. __________.

L’Autorità di protezione ha evidenziato che la cura del figlio appare definita e condivisa dai genitori e che i medici sono concordi nell’affermare che se il minore assume il farmaco prescritto sta bene e la situazione è sotto controllo, senza che siano stati rilevati effetti secondari collaterali non tollerati da PI 1. Essa ha pure chiarito di ritenere necessario “contenere le pretestuose contestazioni dei genitori e mantenere quanto indicato dai medici”.

  1. Giusta l’art. 307 cpv. 1 CC se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio.

Nell’esecuzione di questa incombenza, l’autorità di protezione gode di un ampio potere d’apprezzamento quanto al modo di procedere (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed., Losanna 2019, N. 1689, pag. 1101).

L’Autorità di protezione può segnatamente ammonire i genitori, gli affilianti o il figlio, impartire loro istruzioni per la cura, l’educazione o l’istruzione e designare una persona o un ufficio idoneo che abbia diritto di controllo e informazione (art. 307 cpv. 3 CC).

Le misure previste dagli art. 307 segg. CC hanno lo scopo di proteggere il bambino da possibili minacce al suo sviluppo fisico, psichico o morale (CR CC I, Meier, art. 307 N. 5; Hegnauer/Breitschmid, Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 206 n. 27.14). Esse sono volte dunque al bene del minorenne e non dipendono da un'eventuale colpa dei genitori, né costituiscono una sanzione nei loro confronti. L’eventuale colpa del padre o della madre non configura una condizione di messa in atto della misura (CR CC I, Meier, N. 28 ad Intro. art. 307–315b; Breitschmid in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, 6ͣ ed., Basilea 2018, N. 4 ad art. 307 CC). L’applicazione delle misure di protezione è retta dal principio di proporzionalità che si traduce nella legge in una gradualità degli interventi, che va dalla misura più leggera quella più incisiva (Meier/Stettler, op. cit., N. 1681 pag. 1095).

Nel dettaglio l’art. 307 cpv. 3 prevede una lista non esaustiva delle misure che l’Autorità può ordinare a protezione del minore.

Affinché rispetti il principio della proporzionalità la misura deve essere necessaria e sufficiente ad assicurare la protezione del minore. L’Autorità potrà in primo luogo ammonire i genitori ai loro doveri, dare loro consigli in ambito di cura, educazione e formazione del minore (ad esempio: pareri medici, frequentazioni a corsi di cura, partecipazioni a corsi per genitori). L’Autorità potrà anche consigliare i genitori ed orientarli verso i Servizi competenti o ancora impartire loro istruzioni.

L’art. 307 CC funge pure da base legale per il disciplinamento di misure d’indagine, volte a determinare l’eventuale messa in pericolo del bene del minore e la necessità di adottare misure più incisive (esami medici ambulatoriali, osservazioni di durata limitata presso un Istituto, perizie psichiche dei genitori in caso di sospetti di abusi).

L’Autorità potrà infine designare una persona (ad esempio assistente sociale, psicologo) o un ufficio idoneo (servizi per la protezione dei minori) che abbia facoltà di controllo e d’informazione (CR CC I, Meier, art. 307 CC, N. 11–15 pag. 1879 e segg.).

Benché tali misure (di controllo e informazione) si trovino in basso alla scala delle misure di protezione, anche in tal caso l’Autorità dovrà applicare il principio di proporzionalità.

Tra le misure immaginabili si può prevedere anche l’obbligo di accompagnare il minore dal medico per sottoporlo a esami, di accompagnarlo periodicamente da un pediatra designato, di collocarlo momentaneamente in una clinica o, brevemente, in un Istituto per una perizia, di obbligarlo a seguire un corso di recupero scolastico, di presentarlo al servizio psicologico scolastico, di accettare un intervento esterno di natura sistemica, che permetta la sua permanenza al domicilio piuttosto che il suo collocamento, di proteggerlo contro lo sfruttamento commerciale di cui è vittima, di mantenere dei rapporti regolari con i responsabili della formazione professionale, di proibire la modifica del suo luogo di residenza, o ancora di adottare delle modalità di pubblicazione delle fotografie del minore su internet rispettose del suo bene (Meier/Stettler, op. cit., N. 1692 pag. 1102-1103).

  1. Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d).

Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, MAZAN/STECK, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag. 492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, art. 446 CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).

  1. Nel caso concreto, RE 1 detiene insieme a PI 2 l’autorità parentale e sostiene di non essere stato informato dalla madre prima dell’inizio di una cura farmacologica e nemmeno sulla scelta del medico specialista che lo ha prescritto, Dr. med. __________, del quale pertanto avrebbe perso la fiducia. Egli fa riferimento all’art. 301 cpv. 1 CC, che sancisce che i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie.

Sostiene pure una violazione dell’art. 275a CC secondo cui i genitori senza autorità parentale devono essere informati sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo del figlio. Essi, alla stregua del detentore dell’autorità parentale, possono chiedere ai terzi che partecipano alle cure del figlio, segnatamente ai docenti e ai medici, informazioni sullo stato e sullo sviluppo di costui. Le disposizioni sui limiti del diritto alle relazioni personali e sulla competenza si applicano per analogia.

Le censure del padre relative all’applicazione delle suddette norme non appaiono pertinenti, non riguardando concretamente il contenuto della decisione impugnata, che ordina le misure opportune a proteggere il bene del figlio in una situazione in cui i genitori in conflitto non si dimostrano in grado di accordarsi.

La conferma del percorso medico e farmacologico già definito e in essere risulta giustificato dall’esigenza di proteggere gli interessi del minore, in virtù del parere espresso dagli specialisti che si occupano di lui da tempo. Va peraltro rilevato che dagli atti emerge la volontà di entrambi i genitori di salvaguardare il benessere e la salute del figlio, anche attraverso le terapie più adeguate. In tal senso appare del tutto appropriato l’intervento dell’Autorità di protezione, nell’interesse esclusivo di PI 1, in considerazione delle difficoltà di comunicazione e collaborazione dei genitori, non ascrivibili agli specialisti che si stanno occupando del bambino.

In conclusione, per quanto possa essere considerato ricevibile, il reclamo (che concretamente non si confronta con la risoluzione impugnata) va respinto, difettando palesemente di fondate motivazioni a favore della sostituzione del Dr. med. __________, specialista le cui qualifiche nemmeno sono poste in discussione. La decisione impugnata va di conseguenza confermata integralmente, in quanto misura di protezione a favore esclusivamente dell’interesse del minore. Non rientra invece nelle competenze delle Autorità di protezione dirimere controversie tra i coniugi in situazioni di conflitto, sebbene tra le misure di protezione a favore del figlio si annoveri anche la possibilità di ordinare o suggerire una mediazione o una terapia famigliare.

  1. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 47 LPAmm) e devono quindi essere posti a carico del reclamante.

PI 2 ha protestato tasse e spese e chiesto che RE 1 sia astretto a corrisponderle un’indennità per ripetibili di fr. 2'500.–. Il reclamante, in sede di replica, contesta tale richiesta sostenendo che la moglie “percepisce un importante assegno di CHF. 10'500.–, motivo per cui non è possibile che (…) non riesca a retribuire il proprio avvocato, eventualmente anche rateizzando il pagamento”. Ai sensi dell’art. 49 cpv. 1 LPAmm le autorità di ricorso condannano la parte soccombente al pagamento di un’indennità alla controparte per le spese necessarie causate dalla controversia e le parti possono presentare una nota delle loro spese. Non essendo dati validi motivi per discostarsi da tale principio, la richiesta di PI 2 va accolta e RE 1 condannato al versamento di ripetibili. In assenza di una relativa nota professionale dettagliata e in considerazione delle motivazioni del presente giudizio, questo Giudice quantifica quale adeguata un’indennità di fr. 1'500.–.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Il reclamo, nella misura della sua ricevibilità, è respinto.

  2. Gli oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr. 50.–

fr. 400.–

sono posti a carico di RE 1 che rifonderà a PI 2 fr. 1’500.– a titolo di ripetibili.

  1. Notificazione:

Comunicazione:

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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