Incarto n. 9.2024.49/50/66
Lugano 3 settembre 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla cancelliera
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2 patr. da: PR 2
per quanto riguarda il figlio PI 1;
giudicando sul reclamo del 14 marzo 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 marzo 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (2014) è figlio di RE 1 e di CO 2.
I genitori sono divorziati e detengono l’autorità parentale congiunta sul figlio, affidato alla madre.
Il giudice civile ha regolamentato le relazioni personali padre-figlio (un pomeriggio alla settimana oltre a due fine settimana al mese; cfr. decisione 14 agosto 2018 il Pretore di __________).
B. Con decisione 24 febbraio/6 marzo 2020 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha ordinato una mediazione per i genitori.
C. Con istanza 8 maggio 2020 RE 1 ha chiesto l’attivazione del Punto d’incontro (PI) per il passaggio del figlio durante l’esercizio dei diritti di visita padre-figlio.
Mediante ulteriore istanza supercautelare 27 maggio 2020 RE 1 ha postulato la sospensione dei diritti di visita paterni fintanto finché non verrà attivato il Punto d’incontro.
D. Con decreto 4 giugno 2020 l’Autorità di prime cure ha respinto l’istanza supercautelare e convocato le parti ad un’udienza.
Durante l’udienza 22 giugno 2020 l’Autorità di protezione ha confermato l’assetto delle relazioni personali previsto in sede di divorzio. Ai genitori è stato vietato di avere contatti diretti l’uno con l’altro.
E. Mediante decisione 19 ottobre/6 novembre 2020 l’Autorità di protezione ha:
sospeso la mediazione con effetto immediato (disp. 1);
stabilito che sulla richiesta di istituire una curatela educativa si deciderà in seguito (disp. 2);
respinto l’istanza della madre di ordinare il passaggio della custodia attraverso il Punto d’incontro (disp. 3);
fatto fermo divieto ai genitori – sotto comminatoria della sanzione penale dell’art. 292 CP in caso di disobbedienza – di avere contatti diretti di persona, anche a distanza e di entrare in colloquio e di proferire qualsiasi parola o gesto e ordinato di limitarsi unicamente, a turno, a far scendere il figlio dall’auto ed accoglierlo nella propria (disp. 4).
Chiamata a decidere su reclamo di RE 1, questa Camera ha parzialmente accolto il gravame e annullato i disp. 3 e 4 della precedente decisione. L’incarto è stato ritornato all’Autorità di prime cure “perché riesamini la fattispecie e prenda, se del caso le misure, che ritiene necessarie affinché lo svolgimento delle relazioni personali possa avvenire nell’interesse prioritario del bene del minore”, valutando la necessità di istituire la figura del curatore educativo e/o la necessità dello scambio presso il Punto d’incontro (cfr. decisione 18 marzo 2021 inc. CDP 9.2020.157).
F. Con decisione cautelare 28 giugno 2021 l’Autorità di protezione ha ordinato che le relazioni personali padre-figlio avvengano attraverso il PI, prevedendo che la valutazione sull’andamento di tale misura d’accompagnamento sarebbe stata effettuata all’udienza fissata al 15 novembre 2021.
Durante l’udienza, il presidente dell’Autorità di prime cure ha ricordato che “l’ordine per il PI esiste e non va modificato” (cfr. verbale 15 novembre 2021).
G. Con istanza 21 febbraio 2021 la madre ha chiesto la sospensione dei diritti di visita finché il padre non avesse ottemperato a quanto disposto dall’Autorità. Con scritto 13 aprile 2022 ha nuovamente sollecitato la richiesta di sospensione.
H. Mediante decisione cautelare 22 aprile 2022 l’Autorità di protezione ha istituito in favore di PI 1 una curatela educativa, nominando CURA 1 con il compito “di procedere all’ascolto del minore, incontrare genitori e figlio, presentare un rapporto di ascolto del minore e di sostegno e mediazione tra i due genitori” (decisione confermata da questo Giudice con decisione 16 marzo 2023, inc. 9.2022.71).
I. Mediante rapporti 16 e 26 maggio 2022 la curatrice educativa ha evidenziato una forte conflittualità genitoriale, l’opposizione del padre a far capo al PI e riferito che il minore non vorrebbe più recarsi dal padre a causa delle percosse e dei maltrattamenti subiti.
J. Con decisione supercautelare 13/17 giugno 2022 l’Autorità di protezione ha immediatamente sospeso le relazioni personali padre-figlio e fatto obbligo al padre di iniziare un percorso psicoterapeutico sulle modalità educative, affettive e relazionali con il figlio. L’Autorità ha indicato che “la prudenza impone che le relazioni siano interrotte” e ha convocato le parti ad un’udienza.
K. Mediante decisione 30 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha conferito mandato al dr. med. __________ di svolgere una valutazione psicoaffettiva e diagnostica di PI 1.
L. Con decisione 8 marzo 2023 l’Autorità di protezione ha decretato in via cautelare la mediazione genitoriale, dando mandato al Consultorio famigliare (ACF), facendo obbligo ai genitori di prendere contatto con la struttura.
M. Il 30 marzo 2023 il dr. med. __________ ha trasmesso la valutazione, dalla quale è emerso che il minore non presenta alcuna diagnosi psicopatologica e ha proposto di continuare il percorso di tipo educativo della genitorialità con la curatrice. I diritti di visita “solo col padre” non sono, a mente del perito, ancora indicati e ha proposto che venga eseguita una nuova rivalutazione fra 6 e 12 mesi dell’evoluzione del percorso educativo con la curatrice.
N. L’8 maggio 2023 l’Autorità di protezione ha convocato le parti ad un’udienza di discussione. L’Autorità ha accolto la domanda dei genitori di avere delucidazioni in merito alla valutazione peritale e dato incarico alla curatrice di predisporre un programma di attuazione del punto 2 delle conclusioni del referto peritale (che consigliava un “percorso di tipo educativo sulla genitorialità”).
O. Con scritto 5 luglio 2023 la curatrice educativa ha aggiornato l’Autorità sulla situazione. In particolare ha riferito che il minore “esprime di non voler vedere il papà ed è sfuggente se si cerca di capire il perché, ribadendo che in passato lo ha ferito e fatto del male”. La curatrice ritiene che PI 1 avrebbe bisogno di un supporto di tipo terapeutico prima di incontrare il papà e informa di aver preso contatto con la psicoterapeuta __________ a tal scopo.
P. Con decisione 30 ottobre 2023 l’Autorità di protezione ha decretato l’immediata ripresa delle relazioni tra padre e figlio in forma sorvegliata e accompagnata, presso lo studio della pedagogista __________ (tre incontri entro il 31 dicembre 2023, dopodiché dovrà consegnare un rapporto dettagliato di valutazione sull’andamento; disp. 1 e 2). L’Autorità ha previsto che una nuova decisione sarà emessa in seguito (disp. 7).
Q. Con osservazioni 19 dicembre 2023 la psicologa __________ ha fornito un resoconto positivo dei primi tre incontri padre-figlio.
Con ulteriore scritto 16 gennaio 2024 __________ ha aggiornato sul seguito degli incontri padre-figlio, riferendo che dal quarto incontro il minore ha manifestato contrarietà.
R. Il 21 gennaio 2024 la curatrice ha trasmesso il proprio rapporto, riportando quanto riferito da __________ in relazione agli incontri padre-figlio.
Con ulteriore rapporto 4 febbraio 2024 la curatrice ha aggiornato sulla situazione, sugli incontri di Rete.
S. Durante l’udienza del 4 marzo 2024 l’Autorità di protezione deciso, in via cautelare, che:
PI 1 dovrà vedere il padre una volta ogni 15 giorni, giorno e orario da definirsi d’intesa con i due genitori e la sorvegliante, che continuerà con i diritti di visita (disp. 1);
__________ è incaricata della sorveglianza delle relazioni padre-figlio avrà la facoltà di video o audio registrare gli incontri (disp. 2);
è fatto obbligo ai genitori di sottoporsi a mediazione (disp. 3).
T. Con scritto 20 marzo 2024 la curatrice __________ ha riferito di aver preso contatto con i genitori, a seguito della decisione dell’Autorità. La madre non ha acconsentito a fissare il diritto di visita informando di aver inoltrato ricorso avverso la decisione dell’Autorità di prime cure.
U. Mediante reclamo 14 marzo 2024 RE 1 ha avversato i dispositivi 1 e 2 della decisione presa in sede d’udienza, chiedendo che i contatti fra padre e figlio vengano sospesi, ritenuto che il figlio avrebbe manifestato contrarietà ad incontrare il padre.
V. Con osservazioni 8 aprile 2024 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della decisione impugnata, indicando che la stessa si baserebbe sulle risultanze della perizia agli atti e dei rapporti della curatrice e della pedagogista responsabile della sorveglianza dei diritti di visita. L’Autorità conferma che il minore soffre di un forte conflitto di lealtà e che dagli atti non emerge un comportamento inadeguato del padre.
Con osservazioni 23 aprile 2024 il padre riferisce di aver provato negli anni a trovare un dialogo con RE 1 ma purtroppo ogni tentativo è risultato vano e l’attitudine materna esclude un riavvicinamento con il figlio. Per questa ragione è pronto a rinunciare a diritti di visita, “poiché questa soluzione fa soffrire meno PI 1 e gli conferisce maggiore serenità”. Il padre chiede solo di poter portare di tanto in tanto a scuola una merenda al figlio o passare ogni tanto per un saluto, senza doversi sentire al posto sbagliato. Il padre si rimette al prudente giudizio di questa Camera.
Mediante replica 10 maggio 2024 la madre nega di essere oppositiva, prende atto della rinuncia del padre e si oppone alla richiesta dello stesso di poter passare “di tanto in tanto” per un saluto a scuola dal figlio. Il 16 maggio 2024 la madre ha trasmesso uno scritto del pediatra dr. med. __________, il quale ritiene che non dovrebbe essere imposto al minore di vedere il padre.
Con duplica 16 maggio 2024 il padre ha negato di aver mai picchiato il figlio e ha informato di essersi recato presso la scuola elementare del figlio per un incontro fissato dalla Rete con i genitori (13 maggio). La madre non si è presentata, dimostrando disinteresse. Ha ribadito che d’ora in avanti non sarà più “proattivo” come lo è stato in passato, sperando che la “passività” darà serenità al figlio. Ha infine dichiarato che “ci sarà sempre per il figlio”.
L’Autorità di protezione ha rinunciato a presentare l’allegato di duplica.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione (BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273 CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.). Per il bene del figlio le relazioni personali di un minorenne con il genitore privo di custodia parentale vanno commisurate – come si è appena detto – anche allo sviluppo psicofisico del figlio stesso e all'evolversi delle sue esigenze.
Il diritto di visita va organizzato in base a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che presuppone un'analisi attuale e in prospettiva futura della situazione. Si deve altresì tener conto delle difficoltà organizzative di entrambi i genitori, evitando soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed., Ginevra-Losanna 2014, n. 766).
2.1. Giusta l’art. 274 cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi.
La norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, op. cit, n. 778 segg.; CR CC I, Leuba, art. 274 ch. 1 segg. 1720). La messa in pericolo può derivare dalla natura dei contatti stabiliti tra il titolare del diritto ed il figlio (sospetto di abusi o maltrattamenti, tossicodipendenza, alcolismo, disturbi psichici) o da una relazione perturbata dei genitori, esasperata dalle visite; nel caso in cui i rapporti tra il titolare del diritto e il figlio sono buoni, il conflitto tra i genitori non deve in ogni caso condurre ad una restrizione importante o duratura delle relazioni personali.
Il diritto di visita usuale può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi su circostanze concrete, che minaccia il bene del figlio. Il rifiuto o la revoca del diritto alle relazioni personali ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC necessita di indizi concreti dell'esistenza di una minaccia per il bene del figlio. Il pericolo astratto di un cattivo influsso sui figli non è sufficiente per giustificare un diritto di visita accompagnato. Se è preteso che le visite in genere, rispettivamente le visite senza accompagnamento presso il genitore titolare del diritto di visita, nocciono al figlio, l’allestimento di una perizia sulla questione del diritto di visita del genitore titolare che non ha la custodia parentale si rivela, di regola, indispensabile. In questo caso, in virtù della massima ufficiale, non è necessario che le parti abbiano inoltrato una richiesta in tal senso (DTF 122 III 404, sentenza del TF 5A_377/2009 in FamPra.ch 2010 pag. 209).
Tale rifiuto o revoca può entrare in considerazione se il bene del minore lo esige imperativamente e se è impossibile trovare una regolamentazione delle relazioni personali che ne salvaguardi gli interessi: la norma ha per scopo di proteggere il minore e non di punire il genitore (DTF 5A_398/2009 del 6 agosto 2009, cons. 2.1).
Secondo la giurisprudenza il rifiuto o la revoca necessita di indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio (DTF 131 III 209, cons. 5; 5P.131/2006 del 25 agosto 2006, cons. 3; Epiney-Colombo, Le relazioni personali, 2006, pag. 7), ossia che lo sviluppo fisico, psichico e morale del figlio sia minacciato dalla presenza, anche solo limitata, del genitore beneficiario. Tra gli “altri gravi motivi” rientrano negligenze, violenze fisiche o psichiche (DTF 122 III 407, cons. 3b), in particolare abusi sessuali sul minore. La revoca delle relazioni personali è pur sempre l’ultima ratio (DTF 5A_716/2010 del 23 febbraio 2011, cons. 4; 122 III 404 cons. 3b pag. 407) e sulla base del principio di proporzionalità occorre valutare se le temute conseguenze possano essere sufficientemente limitate con la presenza di una terza persona (diritto di visita sorvegliato; DTF 5A_92/2009 del 22 aprile 2009).
La presenza di una terza persona è una delle modalità previste per il diritto di visita, nei casi in cui il minore è sotto pressione, ha dei timori, vi è il sospetto di abusi o di violenza su di lui, di influenze negative di un genitore verso l’altro, oppure sussiste il pericolo di rapimento, o ancora il genitore beneficiario ha problemi di dipendenza o malattie psichiche (Bally, Die Anordnung des begleiteten Besuchsrechts aus der Sicht der Vormundschaftsbehörde, in RDT 2008 pag. 3, p.to 2.2.1; DTF 5A_377/2009 del 3 settembre 2009, cons. 5.2).
Di regola un diritto di visita sorvegliato è una soluzione transitoria, limitata nel tempo (Wirz in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, ad art. 274 CC no. 22). L’istituzione di una curatela educativa risulta utile per vigilare sull'esercizio del diritto di visita (art. 308 cpv. 2 CC), per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare sull'evoluzione delle relazioni personali fra padre e figli e per proporre gli opportuni adattamenti (FamPra 2/2001 pag. 390).
2.2. In virtù dell’art. 274 cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore (o intralci il compito dell’educatore). Infatti, il dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e violazioni gravi di questo dovere possono condurre l’autorità sia a limitare che a sopprimere il diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare l’attribuzione dell’autorità parentale dell’altro (Meier/Stettler, op. cit., 5ª ed., n. 774).
Il dovere di lealtà è reciproco: anche il genitore che detiene la custodia dovrà evitare di influenzare negativamente il figlio e incoraggiare un’attitudine positiva verso l’altro genitore, non solo in relazione ai diritti di visita, ma in modo generale (evitando giudizi di valore). Gravi e ripetute violazioni di questi doveri potrebbero costituire un motivo di modifica dei diritti parentali, anche nel caso in cui l’autorità parentale fosse divenuta la regola; il genitore detentore della custodia non presenterebbe infatti più le garanzie minime richieste in termini di capacità educativa (Meier/Stettler, op. cit., n. 775).
2.3. Tra le condizioni particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri – sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC – vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del passaporto al fine di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori di seguire una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il gioco) durante i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005, cons. 2.2); la presenza di un terzo durante gli stessi; una curatela di sorveglianza ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC; lo svolgimento degli incontri in un luogo neutro o in un luogo protetto specifico (Meier/Stettler, op. cit., n. 793).
2.4. Le relazioni personali sono nell’interesse del minore. Il loro esercizio non è soggetto al consenso del medesimo. Tuttavia, nella regolamentazione dei diritti di visita occorre dare priorità ai desideri e alle opinioni del minore. Finché il bambino rifiuta seriamente di incontrare l'altro genitore, non è possibile stabilire contatti compatibili con l'interesse del bambino (BSK – ZGB I, Schwenzer ad art. 274 CC n. 13; FamPra.ch 2002, 609 e segg.; BGE 126 III 219, 221 e segg; FamPra.ch 2007, 713 ss; FamPra.ch 2006, 751). Dal momento in cui il minore è capace di discernimento, il suo rifiuto chiaro e formulato liberamente deve essere preso in considerazione nell’ambito della fissazione dei diritti di visita, di un’eventuale limitazione o soppressione del diritto ai sensi dell’art. 274 CC. Anche l'opinione espressa da un bambino più piccolo non può ovviamente essere ignorata, ma deve essere interpretata con attenzione. Più il bambino cresce, più la sua volontà ("Kindeswille") prevale su una valutazione esterna del suo bene ("Kindeswohl"). Non tenerne conto equivarrebbe a violare i diritti della sua personalità. Tuttavia, la giurisprudenza tempera questo approccio, sottolineando che la mancanza di relazioni personali può avere effetti negativi sulla personalità del minore in termini di sviluppo, in particolare perché gli viene impedito di affrontare il conflitto di lealtà con cui si confronta e di cercare di risolverlo. Il bambino non si rende necessariamente conto delle conseguenze psicologiche che una rottura del rapporto può causare, o degli effetti che essa potrà avere una volta maggiorenne (un difetto di questo tipo potrebbe, ad esempio, essere il motivo per rifiutare un contributo di mantenimento). In ogni singolo caso occorre tenere conto di diversi fattori. Nel valutare l’importanza che deve essere data all'opinione del minore, la sua età e la sua capacità di formare una volontà autonoma, che generalmente si verifica intorno ai 12 anni, così come la coerenza della sua opinione, sono centrali. Qualora il minore adotta un atteggiamento difensivo nei confronti del genitore non affidatario, è necessario determinare le motivazioni del minore e se l'esercizio del diritto di visita sia davvero suscettibile di ledere i suoi interessi. È unanimemente riconosciuto che il rapporto del minore con entrambi i genitori è essenziale e può svolgere un ruolo decisivo nel processo di ricerca della propria identità. Resta tuttavia il fatto, che se un bambino capace di discernimento rifiuta categoricamente e ripetutamente, sulla base delle proprie esperienze, di avere contatti con uno dei suoi genitori, il contatto deve essere rifiutato per il bene del bambino; di fronte a una forte opposizione, il contatto forzato è incompatibile con lo scopo del contatto e con i diritti della personalità del bambino (Meier/Stettler, op. cit., n. 970 e 971).
2.5. Tuttavia, non si può privare completamente un genitore del diritto di visita senza che il giudice abbia esaminato se una tale soluzione estrema non possa essere evitata con una regolamentazione adeguata alle circostanze del caso, se necessario con l'introduzione di un diritto di visita sorvegliato. In effetti, le ripercussioni indirette di una sospensione anche temporanea o provvisoria del diritto di visita possono risultare in contrasto con l'obiettivo di protezione; c'è il rischio che i figli o il loro entourage interpretino la misura come una forma di punizione in grado di accentuare l'immagine sfavorevole erroneamente fattasi del genitore interessato. Il rischio di sminuire l'immagine dell’altro genitore deve quindi essere preso in considerazione anche nella valutazione dei vari elementi che costituiscono il benessere del bambino. L'esame di una tale questione richiede una perizia (FamPra.ch 2022, pag. 609; DTF 122 111 404 consid. 4).
Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
Con decisione 14 agosto 2018 il Pretore ha stabilito che il figlio avrebbe visto il padre un fine settimana ogni due e un pomeriggio alla settimana.
Da quel momento, la madre ha postulato varie volte la sospensione delle relazioni padre-figlio e richiesto che venissero svolte in forma sorvegliata. La mediazione ordinata ai genitori, non è stata concretizzata.
L’Autorità di protezione, con decisione 28 giugno 2021 ha ordinato relazioni personali sorvegliate presso il Punto d’incontro, prevedendo una valutazione sull’andamento delle stesse.
Ritenuto che malgrado la decisione le relazioni personali non venivano effettuate, l’Autorità ha istituito una curatela educativa.
Alla luce di quanto emerso dai rapporti della curatrice (cfr. 16 e 26 maggio 2022) l’Autorità di protezione ha inizialmente sospeso “per prudenza” le relazioni personali e fatto obbligo al padre di iniziare un percorso terapeutico sulle modalità educative, affettive e relazionali.
Ha altresì ordinato una valutazione psico-affettiva (cfr. 30 marzo 2023, dr. med. __________) dalla quale è emerso che il minore non presenta alcuna diagnosi psicopatologica, tranne un disturbo dell’adattamento di tipo ansioso in seguito alla discordia fra i genitori. Il perito ha proposto di continuare il percorso di tipo educativo della genitorialità con la curatrice “che sta dando frutti positivi nella riapertura di un canale di comunicazione fra il figlio e il padre”. Ha rilevato che quando le condizioni lo permetteranno a seconda della valutazione della curatrice sarà opportuno organizzare in modo protetto in luogo neutro in presenza della curatrice un incontro tra PI 1 e suo padre, per poi progressivamente continuare tale percorso. I diritti di visita solo col padre non sono, a mente del perito, ancora indicati “poiché PI 1 deve poter avere il tempo necessario per ritrovare progressivamente il legame con suo padre ed è tale esigenza che è prioritaria e deve guidare il modo, la frequenza e la tempistica con i quali tali incontri dovranno essere organizzati”. Ha infine proposto che venga eseguita una nuova rivalutazione fra 6 e 12 mesi dell’evoluzione del percorso educativo con la curatrice.
Il 30 ottobre 2023 a seguito delle risultanze della perizia l’Autorità di protezione ha ordinato l’immediata ripresa delle relazioni personali padre-figlio, disponendo tre incontri in forma sorvegliata alla presenza della pedagogista __________, disponendo che la stessa dovrà presentare un rapporto dettagliato di valutazione sull’andamento delle stesse.
Come stabilito dall’Autorità, la responsabile del PI ha aggiornato l’Autorità e riferito una “buona interazione padre-figlio, da cui si evince l’esistenza di un legame solido tra loro, fatto di sguardi, intese e affettività, nonostante le iniziali resistenze manifestate da PI 1 all’incontro preliminare”.
Con ulteriore scritto __________ ha comunicato che dal quarto incontro il figlio ha manifestato contrarietà al fatto di dover incontrare il padre. Alla luce di quanto osservato dai due incontri successivi, la psicologa ha osservato che “PI 1 soffre di un conflitto di lealtà inconscio verso i due genitori, osservando la netta contrapposizione fra i primi tre incontri e i successivi due, con conseguente frattura a livello comportamentale nei confronti del padre” (cfr. scritto 16 gennaio 2024).
Mediante rapporto 4 febbraio 2024 la curatrice ha, a sua volta, indicato all’Autorità di ritenere “indispensabile comprendere i fattori che hanno portato il minore a cambiare completamente il suo atteggiamento nei confronti del papà e a non voler continuare i diritti di visita per evitare che questa nuova rottura continui nel tempo”.
Durante l’udienza di discussione del 4 marzo 2024 la madre ha dichiarato di aver favorito gli incontri padre-figlio, ma che sarebbe il figlio a rifiutare gli incontri “e a farsi venire il mal di pancia”. Il padre, dal canto suo, ha chiesto che il figlio non venga coinvolto nei litigi fra i genitori. L’Autorità al termine dell’incontro ha decretato che il minore dovrà vedere il padre in forma sorvegliata una volta ogni due settimane (giorno e orario da definire d’intesa fra i genitori e la responsabile della sorveglianza). __________ è stata incaricata della sorveglianza e durante gli incontri padre-figlio e di tenere a disposizione dell’Autorità le registrazioni degli incontri.
Con il proprio gravame la madre si è opposta alla decisione, chiedendo che i contatti fra padre e figlio vengano sospesi, considerato che il figlio avrebbe “manifestato un’avversione tale da provocargli un malessere fisico”. La madre sostiene che il pediatra di PI 1, dr. med. __________ avrebbe dichiarato che vi sono oggettive controindicazioni a far proseguire forzatamente gli incontri padre-figlio. Dello stesso avviso sarebbe anche la dr. med. __________, collega di studio del pediatra, che segue da anni il minore. La madre ha postulato il conferimento dell’effetto sospensivo al reclamo.
Il conflitto di lealtà di cui soffre PI 1 appare in modo chiaro anche dalla valutazione sullo stato psico-emotivo del minore allestita dallo psichiatra dr. med. __________. Il perito riferisce che PI 1 “è molto fedele nella sua visione con quella della madre e conseguentemente è aderente alla visione della madre rispetto alla frequentazione con il padre, dicendo che non vorrebbe più incontrarlo e che lui non farebbe parte della sua famiglia”. Indica che tale “lealtà viene vissuta in modo infantile senza definire con chiarezza episodi specifici tra lui e il padre”. In conclusione oltre a non aver riscontrato alcuna diagnosi psicopatologica, tranne ansia dovuta alla “discordia fra i genitori” il perito ha proposto che venga previsto che la curatrice prosegua il percorso educativo della genitorialità per entrambi i genitori. Ha inoltre indicato che “quanto le condizioni permetteranno a seconda della valutazione della curatrice è opportuno organizzare in modo protetto in un luogo neutro” in presenza della curatrice un incontro tra figlio e padre. Il perito ha ricordato che le relazioni personali genitori figli sono un diritto del figlio e non del padre, suggerendo che PI 1 deve potere avere il tempo necessario per ritrovare progressivamente il legame con suo padre. Ha infine proposto che venga eseguita una nuova rivalutazione tra 6 mesi ed in seguito fra 12 mesi dell’evoluzione e dei risultati raggiunti durante il percorso educativo con la curatrice (cfr. valutazione 30 marzo 2023 agli atti).
Gli atti mostrano che i primi tre incontri padre-figlio, dopo la sospensione, si sono svolti positivamente (cfr. scritto 19 dicembre 2023). In seguito __________ ha riportato che dal quarto incontro PI 1 ha manifestato contrarietà, dichiarando di non voler vedere il padre.
Al riguardo la curatrice __________ ha riferito che PI 1 non ha saputo dare spiegazioni al perché “ad un tratto, non abbia più voluto incontrare il papà e passare del tempo con lui”. La curatrice, per evitare che questa nuova rottura continui nel tempo, ritiene pertanto indispensabile comprendere i fattori che hanno portato il minore a cambiare completamente il suo atteggiamento nei confronti del padre e a non voler proseguire i diritti di visita.
Come debitamente osservato dall’Autorità, dalla curatrice e dal perito le relazioni personali con il padre sono nell’interesse del minore. Pur riconoscendo che sono state riscontrate difficoltà nello svolgimento degli ultimi incontri, non ci si può esimere dal rilevare che, come ritenuto dalla giurisprudenza, la mancanza di relazioni personali può avere effetti negativi sulla personalità del minore in termini di sviluppo. In concreto, senza sminuire l’attuale situazione e la sofferenza, va riconosciuto che il figlio non ha avuto contatti con il padre per tanto tempo e dalla ripresa degli stessi sono stati organizzati solo pochi incontri peraltro in forma strettamente sorvegliata.
Con il proprio gravame RE 1 ribadisce che il figlio non vuole incontrare il padre, sostenendo che il pediatra del minore si sarebbe dichiarato contrario alla soluzione ordinata dall’Autorità che rischierebbe di compromettere la salute del minore.
Va innanzitutto relativizzata l’opinione espressa dal pediatra che non dispone di tutti gli elementi necessari per pronunciarsi con cognizione e rilasciare un referto in merito. Dagli atti emerge che PI 1 fatica ad incontrare il padre ma non è in grado di motivare la sua posizione (cfr. scritto curatrice agli atti). Tale rifiuto, benché apparentemente categorico, non può essere considerato chiaro e univoco. Si ricorda infatti che i primi tre incontri dopo la sospensione si erano svolti con modi dichiarati positivi dagli esperti. I veri motivi di tale disagio esigono quindi di essere chiariti. È importante che PI 1, come peraltro già evidenziato dallo stesso perito, possa essere seguito da uno psicoterapeuta, scelto dall’Autorità che possa assisterlo nella ripresa del percorso di contatto con il padre (cfr. punto 5 valutazione peritale).
5.1. Seguendo quanto proposto, l’Autorità ha previsto un incontro ogni due settimane “da definire” d’intesa fra i genitori e la sorvegliante. L’Autorità ha altresì disposto che __________ venga incaricata della sorveglianza e dell’accompagnamento del minore, con facoltà di video o audio registrare gli incontri padre-figlio (a disposizione dell’Autorità).
La dettagliata valutazione agli atti suggeriva infatti che il minore potesse “avere la possibilità di incontrare il padre”, pur riconoscendo che allo stesso dovesse essere dato il tempo necessario per ritrovare progressivamente il legame. Il perito ha suggerito che questo dovrà avvenire sotto la sorveglianza di uno specialista incaricato di accompagnare il minore in questo percorso graduale e progressivo di riavvicinamento al padre.
In sede d’osservazioni al reclamo l’Autorità di prime cure ha precisato che la decisione di proseguire gli incontri è stata presa per “alleggerire” agli occhi del minore la responsabilità di entrambi i genitori.
Nel caso in esame, pur riconoscendo il forte conflitto di lealtà del minore e il disagio dello stesso, l’Autorità ha correttamente ritenuto importante ordinare la ripresa di contatti, seppur minimi, al fine di permettere di ritrovare il legame di PI 1 con il padre. La modalità suggerita dall’Autorità, concretizzando quanto proposto dal perito, è indubbiamente un modo graduale di ripresa dei contatti che tutela adeguatamente il bene del minore. Il perito aveva infatti consigliato che il minore potesse aver il tempo di ritrovare progressivamente il legame con suo padre e indicato come tale esigenza fosse prioritaria e dovesse guidare “il modo, la frequenza e la tempistica con i quali gli incontri dovranno essere organizzati”.
La decisione, nella misura in cui ordina una ripresa delle relazioni nella forma prevista, ossia sorvegliati e “da discutere fra i genitori e __________”, nell’interesse prioritario del minore, resiste alle critiche della reclamante. La mediazione famigliare, ordinata in sede di decisione, aiuterà i genitori a relazionarsi e a meglio affrontare e sostenere il figlio in questo delicato momento.
In concreto, non risulta dagli atti un’evidente messa in pericolo del bene del minore tale da giustificare un’ulteriore sospensione delle relazioni personali del figlio con il padre.
Con ogni evidenza, la decisione presa in via cautelare potrà in ogni momento essere adeguata e modificata nel caso in cui l’Autorità dovesse ritenerlo necessario, nell’interesse prioritario del bene del minore.
A titolo abbondanziale si rileva che la richiesta di sospensione della decisione, formulata dalla reclamante, è priva di senso ritenuto che la decisione in esame non è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall’Autorità (art. 388 cpv. 1 e 446 cpv. 3 e 4 CC).
Giusta l’art. 13 LAG ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). La reclamante non documenta la propria richiesta di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria, e neppure fornisce documentazione atta a comprovare la sua situazione economica, che nemmeno è desumibile dall’incarto dell’Autorità di protezione. In simili circostanze l’istanza è da respingere.
La richiesta formulata da CO 2 va invece accolta, essendo adempiute le condizioni.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo, nella misura della sua ricevibilità, è respinto.
Non si prelevano spese e tasse di giustizia.
L’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.
L’istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio di CO 2 è accolta.
Notificazione:
Comunicazione:
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.