Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 12.08.2024 9.2024.43

Incarto n. 9.2024.43

Lugano 12 agosto 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla cancelliera

Mecca

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda la curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio

giudicando sul reclamo del 8 marzo 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 8 febbraio 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. Con segnalazione 2 settembre 2021 il Delegato comunale di __________, ha informato l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) dell’asserita precaria situazione abitativa di RE 1 (1969).

B. Sono susseguiti diversi interventi da parte dell’Autorità di protezione ai fini dell’accertamento della situazione personale e patrimoniale dell’interessata e volti alla valutazione del suo stato di bisogno e di protezione (tra cui e in particolare un sopralluogo presso la sua abitazione, la raccolta di certificati medici e di estratti dal Registro delle esecuzioni e dal Registro fondiario).

C. RE 1 è stata sentita più volte dall’Autorità di protezione, e più recentemente in data 12 ottobre 2023.

D. Mediante decisione 23 dicembre 2021 l’Autorità di protezione ha conferito al Servizio psico-sociale di __________ un mandato per l’espletazione di una valutazione psichiatrica nei confronti dell’interessata. La perizia è stata conclusa e presentata in data 21 novembre 2022. Su invito dell’Autorità di protezione (e in seguito a numerosi solleciti), con scritto 24 luglio 2023, il Servizio psico-sociale ha delucidato alcuni aspetti della perizia.

E. L’interessata ha preso posizione su quest’ultimo completamento peritale con scritto 17 agosto 2023 (stilato dall’allora patrocinatore avv. __________) e con scritto personale della stessa data, contestando sia il referto peritale che il relativo aggiornamento e sottolineando di essere in grado di badare a sé stessa e di curare i propri affari e quindi di non necessitare alcuna forma di assistenza o protezione.

F. In occasione dell’udienza del 12 ottobre 2023 dinnanzi all’Autorità di protezione all’interessata è stato presentato __________, persona proposta quale curatore. L’interessata ha contestato di aver bisogno di una misura di protezione, producendo un mandato precauzionale redatto il 20 agosto 2023 e proponendo in via subordinata quali curatori i candidati ivi indicati.

G. In data 1°dicembre 2023 l’Autorità di protezione ha invitato l’interessata a presentare della documentazione attestante l’idoneità dei candidati proposti quali curatori. L’interessata non ha dato seguito alla domanda.

H. Con scritto 19 gennaio 2024 l’interessata ha comunicato all’Autorità di protezione di aver trasferito il proprio domicilio a __________ (Cantone __________). Quale motivo del trasferimento l’interessata ha indicato lo sfratto ordinato da parte dei suoi fratelli.

I. Con risoluzione n. 98 del 8 febbraio 2024 l’Autorità di protezione ha istituito a favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con gestione del reddito e del patrimonio ai sensi dell’art. 394 e 395 CC, nominando quale curatore __________. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e ad un eventuale reclamo è stato revocato l’effetto sospensivo.

J. Contro quest’ultima decisione è insorta RE 1 mediante reclamo 8 marzo 2024, chiedendo, in ordine, che la decisione impugnata venga dichiarata nulla per incompetenza territoriale e la restituzione dell’effetto sospensivo, e nel merito l’annullamento della decisione impugnata. La reclamante ha negato di aver bisogno di protezione, facendo valere di essere capace di badare a sé stessa, contestando gli elementi alla base della decisione impugnata.

K. Con osservazioni 21 marzo 2023 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione impugnata, invocando il principio della perpetuatio fori ai fini di giustificare la sua competenza territoriale e rilevando la fondatezza delle cause della curatela, la quale secondo l’Autorità di protezione andrebbe confermata così come la sua esecuzione immediata.

L. __________ non ha presentato osservazioni al reclamo.

M. Con decreto 28 marzo 2024 lo scrivente giudice ha accolto la domanda di restituzione dell’effetto sospensivo.

N. Con replica 29 maggio 2024 la reclamante ha criticato l’invocazione da parte dell’Autorità di protezione del principio della perpetuatio fori, poiché non sarebbe applicabile alla fattispecie in questione (in quanto al momento del cambiamento del domicilio della ricorrente non era ancora stata adottata alcuna misura di protezione). La reclamante ha nuovamente contestato la versione dei fatti illustrata dall’Autorità di protezione così come il contenuto della perizia, rilevando che nel frattempo la situazione abitativa ed ereditaria sarebbe stata risolta, mentre il suo rifiuto del sostegno sociale sarebbe stato “legato ai meccanismi della relativa legge, legati alla proprietà immobiliare e non certo a comportamenti inadeguati della reclamante”.

O. Con duplica 17 giugno 2024 l’Autorità di protezione ha rilevato che la procedura iniziata da un’autorità di protezione vada conclusa dalla medesima, anche in caso di un cambiamento di domicilio, proprio per evitare il “forum shopping”. Secondo l’Autorità di protezione l’interessata non sarebbe stata capace di chiedere gli aiuti necessari e idonei, nonché di collaborare a una risoluzione delle sue pendenze, affinché i suoi interessi fossero maggiormente salvaguardati, richiamando le risposte peritali che confermerebbero la causa e la necessità di rappresentanza, così come di cure per il disturbo schizoide.

Considerato

in diritto

  1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

I. Competenza territoriale

  1. La competenza territoriale va esaminata d’ufficio e si basa sulla situazione presente al momento dell'avvio del procedimento (art. 444 cpv. 1 CC; DTF 135 III 49 consid. 4.2; DTF 126 III 415 consid. 2c). Il procedimento si considera avviato quando, per la prima volta, viene reso noto che l’autorità di protezione responsabile dell’istruttoria sta esaminando una misura di protezione (Fassbind, OFK art. 442 n. 1; Geiser, BSK vCC 373 n. 10). La litispendenza comporta che la competenza dell'autorità rimane in vigore nonostante il cambiamento successivo delle circostanze, ad esempio con il trasferimento del domicilio delle parti (Vogel, CHK – Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Personen- und Familienrecht Art. 1–456 ZGB, art. 442 CC, n. 1510 e segg.; DTF 5A_703/2009 e 101 II 11 consid. 2a; Hegnauer, Kindesrecht, n. 27.61). Questo principio è esplicitamente codificato dall’art. 442 cpv. 1 CC e si applica in linea di principio nei procedimenti di protezione dei minori e degli adulti (Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Familienrecht, N 1630).

Giusta l’art. 442 cpv. 1 CC è competente l’autorità di protezione del domicilio dell’interessato. In caso di cambiamento di domicilio quando una procedura è in corso, la competenza permane quindi fino alla sua conclusione (perpetuatio fori; art. 442 cpv. 1 seconda frase CC). Negli altri casi, se una persona sottoposta a misura trasferisce il suo domicilio, l’autorità del nuovo luogo di domicilio si investe senza indugio della misura, salvo che gravi motivi non vi si oppongono (art. 442 cpv. 5 CC). La legge non prevede un termine per il trasferimento della misura di protezione all’autorità di protezione del nuovo domicilio ed è possibile attendere qualche settimana o mese, il tempo necessario che la situazione della persona interessata si stabilisca (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, pag. 35 n. 1.108). Il trasferimento della competenza non interviene quindi per solo effetto della legge; sono infatti necessarie delle decisioni delle due autorità in questione. In ogni caso, nell'interesse della continuità della protezione, sono controindicati tentativi affrettati di trasferimento di competenza se le intenzioni della persona interessata non risultano chiare (cfr. Vogel, op. cit. n. 1514; Affolter, BSK ZGB 406 n. 12; Häfeli, Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, Rz 798). Non di meno, l’autorità del nuovo domicilio è competente per pronunciare, estendere o revocare una misura. L’autorità che gestisce la misura può invece, senza attendere la ripresa della misura da parte dell’altra, emanare decisioni che riguardano l’esecuzione della misura iniziale e che non hanno influsso sulla situazione giuridica della persona interessata (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, pag. 35 n. 1.107 e pag. 40 n. 1. 123; DTF 5C.200/2002 del 16 ottobre 2002). In particolare, l’autorità del vecchio domicilio perde, anche prima del trasferimento, la competenza territoriale per inasprire la misura (BSK Erw.Schutz-Vogel, art. 442 N 22; STF 126 III 415 consid. 2b.bb).

2.1. Nel caso concreto, l’Autorità di protezione ha iniziato a occuparsi della situazione personale e patrimoniale di RE 1 già nel 2021. Sono conseguiti diversi atti e provvedimenti formali ai fini dell’accertamento dello stato di bisogno dell’interessata (tra cui le audizioni dell’interessata, l’espletazione della perizia psichiatrica da parte del Servizio psico-sociale di __________ e il richiamo di diversi certificati medici e estratti amministrativi). Nel mese di dicembre 2023 l’Autorità di protezione ha poi concluso gli ultimi passi istruttori, invitando l’interessata a volersi pronunciare in merito alle misure di protezione proposte e lasciando alla medesima un ampio margine per collaborare ai fini di personalizzare al meglio la prevista misura di protezione e la nomina del relativo curatore (cfr. scritti dell’Autorità di protezione del 4 agosto 2023, 1° dicembre 2023, 21 dicembre 2023; verbale di udienza 12 ottobre 2023). La procedura si trovava pertanto in uno stadio avanzato (e praticamente a termine) al momento del trasferimento di domicilio dell’interessata. È quindi in virtù della sopraccitata giurisprudenza e dottrina relativa all’art. 442 CC che, vista la chiara litispendenza e le circostanze concrete, che l’Autorità di protezione era indubbiamente competente per concludere la procedura con l’istituzione della misura curatelare nei confronti dell’interessata. A maggior ragione ciò vale, considerato il motivo adotto dall’interessata per il suo trasferimento a __________, ovvero lo sfratto. In quel frangente non si poteva nemmeno presumere che il cambiamento di domicilio fosse avvenuto per una vera e propria scelta ponderata ai fini di un trasferimento definitivo del suo centro degli interessi al nuovo luogo. Non vi erano neppure gli estremi per esigere una trasmissione immediata o urgente della competenza all’autorità di protezione del nuovo domicilio. L’eccezione sollevata dalla reclamante circa l’incompetenza territoriale dell’Autorità di protezione risulta pertanto infondata e va respinta. Spetterà poi all’Autorità di protezione informare le autorità del nuovo domicilio della situazione di RE 1 e chiedere l’assunzione della misura di protezione.

II. Nel merito

  1. L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).

3.1. Cause della curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berna 2013, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).

Per quanto riguarda l’ampia nozione di "analogo stato di debolezza”, la dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe come quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica. Compresi sono anche i casi estremi di inesperienza, riluttanza, cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde. Questa nozione permette quindi di fornire assistenza anche nei casi in cui lo stato di debolezza non può essere chiaramente sussunto sotto il termine "disabilità mentale" o “turba psichica”, ma impedisca comunque alla persona interessata di occuparsi adeguatamente dei propri affari. (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v. anche Henkel, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 13 e 14; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 17; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1).

3.2. L’esistenza di uno “stato di debolezza” non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; Henkel, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 20; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1).

3.3. Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).

  1. Ai sensi dell’art. 399 cpv. 2 CC, appena non vi sia più motivo di mantenerla, l’Autorità di protezione degli adulti revoca la curatela su domanda dell’interessato, di una persona a lui vicina o d’ufficio. L’art. 414 CC prevede che il curatore informa senza indugio l’Autorità di protezione degli adulti sulle circostanze che richiedono una modifica della misura o consentono la revoca della curatela.

  2. L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466). Va ricordato che il principio della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le parti e i terzi da una collaborazione attiva alla procedura (fra i tanti: DTF 128 III 411 consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015, consid. 3.2.2; sentenza CDP del 13 agosto 2017, inc 9.2017.66, consid. 4.6); conformemente all’art. 448 cpv. 1 CC, se necessario, l’Autorità di protezione ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo di collaborare.

  1. In concreto, le varie segnalazioni da parte del Comune, il rapporto d’ispezione della verifica dello stato dell’immobile abitato dall’interessata attestante l’inabitabilità secondo la Legge sanitaria del 22 dicembre 2021, la perizia del Servizio psico-sociale 21 novembre 2022, nonché le difficoltà d’amministrazione patrimoniale dell’interessata, dimostrano una situazione personale e di gestione amministrativa piuttosto precaria. La presenza di un’accertata turba psichica (disturbo schizotipico) e la conseguente assenza totale di coscienza di malattia dell’interessata, la rendono, come valutato dal Servizio psico-sociale con perizia 21 novembre 2022, parzialmente incapace di provvedere ai propri interessi dal punto di vista personale e gestionale (cfr. perizia, punto D conclusioni). Secondo i periti il disturbo psichico “ha un andamento cronico”, mentre l’assenza di una critica di malattia comprometterebbe “le capacità di controllo”, motivo per cui gli specialisti hanno concluso la necessità di una misura curatelare (generale) a favore della peritanda, che “fornisca maggiore protezione anche dal punto di vista della salute”. Sebbene dalla perizia risulti anche uno stato di isolamento sociale dell’interessata, dagli ulteriori documenti agli atti emerge invece che essa parteciperebbe alla vita sociale sia a livello lavorativo che culturale e di tempo libero (cfr. dichiarazioni allegati alle osservazioni alla perizia 31 gennaio 2023 dell’interessata). Ciononostante, con il complemento di perizia del 24 luglio 2023, i periti del Servizio psico-sociale hanno confermato la necessità della peritanda di beneficiare di un sostegno sia dal punto di vista medico-psicologico che dal punto di vista curatelare. La situazione debitoria (sebbene nel frattempo risolta) in cui l’interessata si è trovata in seguito alla divisione ereditaria della successione del padre defunto, la successiva messa all’asta della sua casa, così come il più recente sfratto che avrebbe subito la reclamante, dimostrano comunque anche una sua evidente difficoltà nell’affrontare e nel gestirsi a livello amministrativo. La necessità di istituire una misura di protezione nei termini stabiliti con la decisione contestata è pertanto condivisa dalla scrivente Camera di protezione. Difatti, la causa della curatela (ossia la turba psichica con il conseguente stato di debolezza dell’interessata, per il quale necessita di assistenza, sia a livello personale che amministrativo) è data, e la misura risulta necessaria, nonché adeguata e proporzionale.

6.1. Risulta dunque che l’interessata è affetta da un insieme di difficoltà psichiche, le quali la rendono parzialmente incapace di provvedere ai propri interessi: non risulta in grado di prendersi sufficiente cura della propria persona e della propria abitazione (negando anche la sua psicopatologia per la quale non sembra essere in terapia), né di gestire le sue questioni amministrative. Oltre alle sue criticità personali, l’interessata è anche chiamata a confrontarsi con i rapporti famigliari assai conflittuali, per i quali avrebbe anche subito il recente sfratto dall’abitazione. Tutte queste difficoltà, oltre alla resistenza e mancata collaborazione dell’interessata con le autorità, sono chiari elementi a comprova del suo bisogno di assistenza nella forma di una curatela di rappresentanza e di amministrazione dei beni. Vista anche la sua ferma riluttanza a farsi aiutare, si è dimostrata inabile di designare una persona che potrebbe assisterla, essendo rimasta silente rispetto alla proposta dell’Autorità di protezione di valutare l’idoneità dei candidati proposti. È pertanto necessario che RE 1 venga affiancata da un curatore per salvaguardare i suoi interessi personali e patrimoniali. Il reclamo deve quindi essere respinto e la decisione impugnata confermata.

  1. Gli oneri giudiziari seguono il principio della soccombenza e vanno pertanto messi a carico della reclamante.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Il reclamo, nella misura della sua ricevibilità, è respinto.

  2. Gli oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr. 50.–

fr. 400.–

sono posti a carico di RE 1.

  1. Notificazione:

Comunicazione:

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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