Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 31.10.2024 9.2024.2

Incarto n. 9.2024.2

Lugano 31 ottobre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett f n. 7 LOG

assistito dalla cancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda la sanzione disciplinare nell’ambito del mandato di curatore di PI 1

giudicando sul reclamo del 1. gennaio 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 1. dicembre 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. Con decisione 28 marzo 2017 l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha istituito una curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC a favore di PI 1, nominando RE 1 quale curatore. A seguito delle sue dimissioni, l’Autorità ha revocato il suo mandato con decisione 10 luglio 2020 e con effetto a decorrere dal 1. agosto 2020 ha nominato __________. RE 1 è stato invitato a trasmettere appena possibile, al più tardi entro il 31 agosto 2020, il rendiconto e il rapporto morale finali ed è stato liberato dal suo operato, soggetto all’azione di responsabilità conformemente agli artt. 454 ss.CC, con l’approvazione del rapporto finale. L’incarto è poi stato trasferito all’Autorità regionale di protezione __________ con effetto 31 luglio 2020. Quest’ultima autorità ha revocato la misura di protezione il 26 settembre 2022.

B. Con decisione 1. dicembre 2023 l’Autorità di protezione, facendo seguito ad alcuni solleciti, ha inflitto a RE 1 una multa disciplinare di fr. 500.00, con l’obbligo di trasmettere i rendiconti finanziari per gli anni 2019 e 2020 (fino al 31 luglio) e con la comminatoria dell’art. 292 CP.

C. Contro la suddetta decisione è insorto RE 1 con reclamo 1. gennaio 2024, precisando di non essere stato in grado di fornire i rendiconti finanziari richiesti, come pure di svolgere il suo mandato, a causa della mancanza di collaborazione dell’interessato. Egli sostiene di aver tempestivamente avvisato l’Autorità di protezione a questo riguardo, già con scritti del 2018 e 2019.

D. Tramite osservazioni del 23 gennaio 2024 l’Autorità di prima istanza chiede la conferma della propria decisione, precisando di aver sollecitato più volte il reclamante a presentare i rendiconti finanziari, senza ottenere risultato. Essa ricorda i principi relativi allo svolgimento del mandato e alla responsabilit del curatore, ammettendo che egli si era palesato già nel 2018 descrivendo difficoltà di collaborazione con il curatelato, restando tuttavia silente in seguito ai successivi solleciti, rimasti inevasi.

E. Il 4 febbraio 2024 RE 1 in replica ribadisce di aver tempestivamente informato l’Autorità di protezione dell’impossibilità di redigere i rendiconti finanziari, ritenendola quindi responsabile di non essere intervenuta, privandolo di fatto della possibilità di svolgere adeguatamente il suo lavoro.

F. Mediante duplica 20 febbraio 2024 l’Autorità di prima istanza ha riconfermato integralmente le osservazioni, ribadendo di aver sollecitato senza risultato il curatore il 12 agosto 2022, il 12 gennaio 2023 e con raccomandata 11 maggio 2023 con la quale ha avvisato che nei suoi confronti avrebbe avviato una procedura disciplinare. In considerazione dell’avvenuta presentazione da parte del reclamante dei rendiconti 2017 e 2018, l’Autorità di protezione si aspettava l’inoltro dei rendiconti 2019 e 2020, anche incompleti, o almeno che il curatore fornisse le giustificazioni del suo impedimento.

Considerato

in diritto

  1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

  2. Ai sensi dell’art. 410 cpv. 1 CC il curatore tiene la contabilità e la presenta per approvazione all’autorità di protezione degli adulti alle scadenze da essa fissate, ma almeno ogni due anni. Giusta l’art. 411 cpv. 1 CC, ogniqualvolta sia necessario, ma almeno ogni due anni, il curatore rimette all’autorità di protezione degli adulti un rapporto sulla situazione dell’interessato e sull’esercizio della curatela.

L’art. 24 cpv. 1 del Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (ROPMA) prevede che ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, il curatore deve presentare all’autorità regionale di protezione il rapporto morale e/o il rendiconto finanziario; per giustificati motivi l’autorità regionale di protezione può accordare una proroga.

Il curatore adempie i suoi compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni (art. 413 cpv. 1 CC; CommFam, Häfeli, art. 413 CC n. 2).

Secondo l’art. 11 dell’Ordinanza sull'amministrazione di beni nell'ambito di una curatela o di una tutela (OABCT) il curatore o il tutore deve documentare accuratamente ed esaurientemente tutte le decisioni inerenti all'amministrazione dei beni.

2.1. In virtù dell’art. 415 CC, per quanto riguarda l’esame dei rapporti e dei conti periodici, l’autorità di protezione verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv. 3).

L’Autorità di protezione esamina se i conti (o rendiconti finanziari) sono formalmente esatti, ma anche se l’amministrazione è appropriata e conforme alle disposizioni legali (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, 2012, pag. 213 n. 7.29). La contabilità deve dunque essere formalmente corretta, ovvero completa e veritiera, ma il controllo dell’autorità di protezione deve anche portare sull’adeguatezza e la legalità dell’amministrazione da parte del curatore (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, pag. 6444; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, 2010, ad art. 415 CC n. 4 e 9; ad art. 425 CC n. 13; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 608 pag. 272 e n. 654 pag. 293; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, 2015, ad art. 415 CC n. 1).

Dal profilo materiale, l’Autorità di protezione deve in particolare valutare se le pretese esigibili sono state liquidate in tempo, se delle pretese ingiustificate sono state respinte (ad es. spese di incasso, v. art. 27 cpv. 2 LEF) e se le prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali e tutte le deduzioni possibili in ambito fiscale sono state fatte valere tempestivamente (Vogel, in: BSK ZGB I, 6 ed. 2018, ad art. 415 CC n. 7; Biberost, in: CommFam, Protection de l’adulte, 2013, ad art.415 CC n. 4).

Sia l’approvazione del conto che l’approvazione del rapporto (o rapporto morale/rendiconto morale) non hanno effetti diretti di diritto materiale e non hanno valore di scarico (décharge) completo del curatore; in particolare, l’approvazione di tali documenti non esclude l’esercizio di un’azione in responsabilità nei confronti di quest’ultimo (STF 5A_274/2018 del 21 settembre 2018, consid. 4.3.1; STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, pag. 213 n. 7.29; Vogel, in: BSK ZGB I, ad art. 415 CC n. 11).

Occorre tuttavia tenere in considerazione che l’approvazione del conto gli conferisce un’accresciuta forza probante e dunque una presunzione di correttezza, non solo dal profilo formale (STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, 2015, ad art. 415 CC n. 4).

2.2. Giusta l’art. 425 CC alla fine del suo ufficio il curatore rimette all’Autorità di protezione degli adulti un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale. Ai sensi dell’art. 425 cpv. 2 CC l’Autorità di protezione degli adulti esamina e approva il rapporto e il conto finale come fa con i rapporti e i conti periodici.

Il curatore adempie i suoi compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni (art. 413 cpv. 1 CC; CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, n. 2 ad art. 413 CC).

Contrariamente ai conti e ai rapporti periodici, il conto (o rendiconto finanziario) e il rapporto (o rapporto morale/rendiconto morale) finale hanno uno scopo meramente informativo, e non di controllo dell’esercizio della curatela. Come sancito dalla giurisprudenza, essi devono dunque essere approvati se adempiono al loro dovere di informazione quanto all’attività svolta. L’Autorità di protezione non deve pronunciarsi su eventuali carenze del curatore, in quanto sia l’approvazione del conto finale che l’approvazione del rapporto finale non hanno effetti diretti di diritto materiale e non hanno valore di scarico (décharge) completo del curatore; in particolare, l’approvazione di tali documenti non esclude l’esercizio di un’azione in responsabilità nei confronti di quest’ultimo (STF 5A_274/2018 del 21 settembre 2018, consid. 4.3.1; STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3).

  1. Ai sensi dell’art. 51 cpv. 1 LPMA l’Autorità di protezione esercita la competenza disciplinare nei confronti dei curatori. Al suo secondo capoverso il medesimo disposto prevede che per le sanzioni e il procedimento si applicano per analogia le disposizioni della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 e della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile

Ai sensi dell’art. 32 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD) le trasgressioni ai doveri di servizio sono punite con le seguenti sanzioni disciplinari: ammonimento; multa sino a fr. 3'000.–; riduzione dello stipendio fino ad un massimo del 10% durante un anno al massimo; sospensione dell’impiego con privazione totale o parziale dello stipendio fino a 8 mesi.

  1. In virtù dell’art. 446 CC, l’autorità di protezione – così come la scrivente Camera di protezione quale autorità di reclamo – esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Nel suo apprezzamento, l'Autorità non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

  2. Nel caso concreto, RE 1 è insorto contro la decisione dell’Autorità di protezione censurando la sanzione inflitta nei suoi confronti e sostenendo che la mancata presentazione dei rendiconti sarebbe causata dall’assenza di collaborazione da parte del curatelato, circostanza di cui egli avrebbe avvisato l’Autorità di protezione quando era ancora in carica. L’ex curatore non chiarisce in alcun modo la sua mancata reazione ai successivi solleciti da parte dell’Autorità e il suo silenzio di fronte alle richieste presentate, che sono alla base della misura disciplinare decisa. In tal senso, il reclamo, giustificato solo genericamente e con argomenti che non si confrontano con quelli dell’Autorità di prima istanza, si rivela irricevibile in quanto manifestamente immotivato.

Tuttavia, in virtù dei principi sopra esposti, questa Camera non può esimersi dal rilevare che la LORD si applica a funzionari, impiegati, agenti del Corpo di polizia e operai al servizio dello Stato, delle sue aziende e dei suoi istituti, ai direttori e ai vicedirettori delle scuole cantonali e ai docenti delle scuole cantonali e comunali, ma non è applicabile agli ex dipendenti che non vengono specificati dalle disposizioni menzionate (decisione CDP del 25 agosto 2016, inc. n. 9.2016.89). Le sanzioni disciplinari fissate dalla LORD hanno infatti senso finché si protrae il rapporto di lavoro, non invece se la persona soggetta al procedimento disciplinare non è già più alle dipendenze dello Stato. Ciò è conforme ai principi sviluppati da consolidata giurisprudenza secondo i quali le sanzioni disciplinari possono essere inflitte fintanto che la persona da sanzionare detiene la funzione per la quale è sottoposta a speciale vigilanza; quando tale funzione cessa, viene infatti meno un sufficiente interesse pubblico a dare luogo ad un procedimento disciplinare, il cui scopo primario è quello di richiamare ai propri doveri l’interessato (scopo correttivo) (RDAT II-1995 n. 12 pag. 34 consid. 4.1).

Analogo ragionamento va pertanto applicato alla procedura che ci occupa, in cui il curatore non è già più in carica dal 31 luglio 2020. Malgrado gli si possa certamente rimproverare di aver disatteso i suoi obblighi, non solo omettendo di presentare i rendiconti, ma pure per non aver chiesto l’eventuale intervento dell’Autorità di protezione presso il curatelato qualora fosse stato necessario, va rilevato come un procedimento disciplinare, promosso oltre tre anni dopo la sua sostituzione con un altro curatore, non appare più attuabile. Peraltro, qualora ne sussistessero gli estremi, l’Autorità avrebbe eventualmente la possibilità di avviare un’azione civile, ai sensi degli art. 454 e ss. CC o un’azione penale.

In definitiva, la decisione impugnata va quindi parzialmente annullata nel suo primo dispositivo e di conseguenza il reclamo è da accogliere parzialmente, sebbene per ragioni differenti da quelle esposte dal reclamante. Egli resta comunque obbligato a presentare i rendiconti e rapporti richiesti, la cui stesura è indipendente concretamente dalla collaborazione dell’ex curatelato. Si rammenta al proposito che l’Autorità di protezione dispone della facoltà di esercitare un’azione in responsabilità nei confronti di RE 1, invitato quindi a procedere sollecitamente nei suoi incombenti.

  1. Per le ragioni sopra esposte, per quanto ricevibile, il reclamo va accolto relativamente al dispositivo 1 della decisione impugnata, che per il resto è invece confermata (in particolare per l’ordine di presentare i rendiconti finanziari di cui al dispositivo 2).

All’Autorità di protezione, benché parzialmente soccombente, non vengono addebitate tasse e spese procedurali (art. 47 cpv. 1 LPamm), mentre si giustifica di porle a carico di RE 1, ridotte in ragione della sua parziale soccombenza e il cui mancato adempimento dei relativi obblighi è alla base della presente vertenza.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Il reclamo è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è annullato. Per il resto la decisione è confermata.

  2. Gli oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico di RE 1.

  1. Notificazione:

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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