Incarto n. 9.2024.104
Lugano 14 febbraio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla cancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda i figli PI 1 e PI 2
giudicando sul reclamo del 24 giugno 2024 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 maggio 2024 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (2016) e PI 2 (2018) sono nati nel matrimonio tra RE 1 e __________. I genitori sono stati privati dell’autorità parentale con decisione cautelare del 28 luglio 2021 dell’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione o Autorità), che ha istituito una tutela ai sensi dell’art. 327a CC a favore dei minori, nominando CURA 1, dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, settore delle tutele e curatele, __________ (di seguito: UAP). In una sentenza del 10 agosto 2022 il Tribunale penale cantonale ha giudicato RE 1 colpevole di ripetuta violazione del dovere di assistenza o educazione verso i figli minorenni, lesioni semplici e vie di fatto reiterate nei loro confronti e ha disposto per un periodo di due anni una norma di condotta ai sensi dell’art. 94 CP con cui ha fatto divieto ai genitori “di contattare, direttamente o tramite terzi, visivamente oralmente o con qualsiasi altro mezzo, i figli minorenni”. Con decisione 22 agosto 2022 la Pretura di __________ ha omologato una convenzione tra i genitori che conferma la privazione dell’autorità parentale e l’affidamento dei minori in famiglia affidataria family, con la sospensione delle relazioni personali con entrambi i genitori. Con sentenza 15 febbraio 2023, la Corte di appello e di revisione penale ha confermato il giudizio del 10 agosto 2022 del Tribunale penale cantonale.
B. Con istanza 9/12 giugno 2023 RE 1 ha chiesto all’Autorità di protezione di ordinare all’Ufficio dell’aiuto e della protezione di fornirle regolarmente – segnatamente almeno ogni tre mesi – fotografie/filmini (aggiornati) dei figli, come pure di informarla regolarmente e dettagliatamente – almeno quattro volte l’anno – in merito allo sviluppo psicofisico dei figli nonché al loro rendimento scolastico.
C. Dopo aver sentito l’UAP, che ha dichiarato di aver fornito regolarmente a RE 1 aggiornamenti e informazioni sui figli, tramite decisione 14 maggio 2024 l’Autorità di protezione ha respinto la richiesta di regolamentare le modalità del dovere di informazione della tutrice, definendo che CURA 1 stabilirà i contenuti, le modalità e la frequenza delle informazioni concernenti lo stato e lo sviluppo dei figli da riferire alla madre (disp. 1). Ha pure respinto la richiesta della madre di ottenere regolarmente fotografie e filmati dei figli (disp. 2), negandole il diritto incondizionato agli schiarimenti e indicandole che potrà richiederli in relazione ai figli unicamente al rappresentante legale (attualmente alla tutrice CURA 1) (disp. 3).
chiedendo che sia accolta la sua richiesta di ottenere regolarmente fotografie
e/o filmati dei figli. Ha inoltre chiesto di essere posta a beneficio
dell’assistenza giudiziaria.
E. In data 4 luglio 2024 CURA 1 ha trasmesso le osservazioni già presentate all’Autorità di protezione in relazione all’istanza, confermando di ritenere che l’invio di fotografie e video dei bambini non rispecchi l’interesse superiore del bene i PI 2 e PI 1 e non permetta di garantirne la tutela, facendo riferimento a un episodio nel quale il padre ha avvicinato i figli, malgrado il divieto.
F. L’Autorità di protezione ha comunicato in data 16 luglio 2024 di confermarsi nella propria decisione e di rinunciare a presentare osservazioni.
G. Con replica 29 luglio 2024 RE 1 ha precisato di non essere coinvolta nella fattispecie riferita a episodi di pedinamenti dei figli da parte del padre, con il quale non ha più contatti. Essa fa poi riferimento alla sua presa di coscienza riguardo alle cause della separazione dai figli, conseguente al percorso terapeutico intrapreso.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
L’art. 275a CC prevede che i genitori senza autorità parentale devono essere informati sugli avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e devono essere sentiti prima di decisioni importanti per lo sviluppo del figlio (cpv. 1). Essi, alla stregua del detentore dell’autorità parentale, possono chiedere ai terzi che partecipano alle cure del figlio, segnatamente ai docenti e ai medici, informazioni sullo stato e sullo sviluppo di costui (cpv. 2). Le disposizioni sui limiti del diritto alle relazioni personali e sulla competenza si applicano per analogia (cpv. 3).
La norma comprende tre diritti distinti ma strettamente connessi tra di loro: un diritto spontaneo all’informazione, un diritto di essere sentiti prima di decisioni importanti e un diritto ad assumere informazioni presso terzi (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1079, p. 706, con riferimenti).
L'art. 275a CC cv. 1 CC prevede per i genitori che non esercitano l'autorità parentale il diritto di essere informati spontaneamente (e senza preventiva richiesta) di eventi particolari che si verificano nella vita del figlio e di essere sentiti prima di decisioni importanti per il loro sviluppo. La dottrina enumera quali tappe importanti dello sviluppo del figlio camminare, parlare, malattie o incidenti di una certa gravità, promozioni o ripetizioni scolastiche, risultati di esami professionali o scolastici, eventi religiosi (battesimo, comunione o cresima, bar mitsvah, ecc), competizioni sportive e artistiche importanti, infrazioni penali, reati penali o il collocamento in una famiglia affidataria o istituto, convivenza con un nuovo compagno/a del genitore affidatario, fuga, eredità o importante vincita, ecc.. Le decisioni importanti per lo sviluppo del figlio riguardano in particolare atti medici e assimilati (dieta alimentare specifica, alle questioni scolastiche (scelta della scuola, promozione condizionale o ripetizione, cambio di orientamento), religiosi o professionali (scelta dell’impiego), progetti di cambiamento di domicilio (in particolare all’estero, cfr. art. 301a CC), scelta di attività (per esempio perché sono particolarmente pericolose o costose o quando rappresentano un momento particolarmente importante nella vita del figlio: competizioni artistiche o sportive di alto livello, ecc), acquisizione di una nazionalità straniera, richiesta di cambiamento di nome (Meier/Stettler, op. cit. n. 1080, p. 706, con riferimenti; Commentaire romand, CC I, 2a ed., 2023, n. 8 ad art. 275a).
Al genitore detentore dell’autorità parentale incombe l’obbligo di informazione, ma anche al tutore qualora il minore è posto a beneficio di una tutela, rispettivamente il curatore se il genitore detentore del diritto non rispetta il suo dovere (Meier/Stettler, op. cit. n. 1080, p. 707, con riferimenti)
L'obbligo del genitore detentore dell'autorità parentale di informare l'altro genitore secondo l'art. 275a cpv. 1 CC non è imperativo. Esso non esiste allorquando il genitore privo dell'autorità parentale non si preoccupa del benessere del figlio, in particolare se non esercita o esercita poco il suo diritto di visita. A seconda delle circostanze, e segnatamente in caso di conflitto grave e persistente tra i genitori, è inoltre possibile che tale obbligo non possa essere imposto al genitore titolare dell'autorità parentale. In virtù dell'art. 275a cpv. 2 CC al genitore senza autorità parentale resta però riservato il diritto di informarsi direttamente presso i terzi che partecipano alle cure del figlio e di ricevere da essi gli schiarimenti dovuti al genitore titolare dell'autorità parentale (DTF 140 III 343 consid. 2.1 e citazioni, TF 5A_638 del 28 novembre 2017 consid. 5.1).
I diritti della personalità del minore prevalgono sui diritti di cui all'art. 275a cpv. 1 CC. È necessario rispettare il suo diritto all’autonomia e alla protezione della sua sfera privata (Meier/Stettler, op. cit. n. 1084, p. 709, con riferimenti).
Ai sensi dell'art. 275a cpv. 3 CC, il bene del minore può esigere, secondo le circostanze, che il diritto del genitore sia limitato o soppresso. Il rinvio espresso della legge alle norme che disciplinano l’esercizio del diritto alle relazioni personali permette di analizzare tutti i mezzi attuabili quando l’esercizio del diritto all’informazione comprometta gli interessi del minore o impedisca al detentore dell’autorità parentale di esercitare serenamente il suo ruolo (Commentaire romand, CC I, 2° ed., 2023, n. 15 ad art. 275a, in relazione con l’art. 274).
L’art. 275a cpv. 3 CC prevede che le disposizioni limitanti le relazioni personali e riguardanti la competenza in materia siano applicabili per analogia. Ciò che vale sia nei confronti dell’altro genitore che nei confronti di terzi. La soppressione delle relazioni personali ai sensi dell’art. 274 CC non implica tuttavia automaticamente la soppressione del diritto all’informazione (e viceversa): le due misure sono in tale ambito indipendenti una dall’altra. Analogamente, la privazione del diritto alla consultazione e all’informazione da parte dell’altro genitore non deve necessariamente comportare la limitazione del diritto a informarsi presso terzi (Meier/Stettler, op. cit., n. 1085, p. 710, con riferimenti). L’esistenza di giusti motivi ai sensi dell’art. 274 CC è ammessa di regola quando il genitore è incarcerato per un delitto commesso nei confronti del minore o dell’altro genitore (STF 5A_638/2014, consid. 5.1.).
Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, op. cit. nota 1764 pag. 492; STF 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC, N. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
Dagli atti risulta che la madre ha sempre ottenuto regolari informazioni sui suoi figli da parte di CURA 1, nel rispetto dei suoi diritti. La tutrice ha chiarito che gli aggiornamenti avvengono mediante incontri e telefonate regolari in relazione alla situazione dei figli “nei diversi ambiti di vita (salute, scuola, socialità, affido, ecc)”. Essa ha ritenuto “doveroso precisare che durante i momenti con la madre, le domande inerenti i minori erano poche e ridotte in quanto prevaleva il suo bisogno di dichiararsi innocente in merito a quanto giudicato dal Tribunale penale cantonale e quindi dell’ingiusto trattamento a lei riservato, maggiori quindi erano le richieste e le pretese di poter riavere i suoi figli, di non aver fatto male ai bambini, rivolgendo la colpa al padre dell’accaduto, di voler sapere il loro luogo di vita e di aiutarla a non lasciare la Svizzera” (cfr. osservazioni 11 agosto 2023). Sulla richiesta della madre di ricevere fotografie e filmati, la tutrice ritiene non siano nell’interesse superiore dei minori che “non chiedono alcuna informazione in merito ai genitori biologici”, chiarendo che “in un caso in cui è stato necessario contestualizzare il perdurare dell’affido di protezione, rievocando le figure genitoriali, la reazione dei bambini è stata di paura e difesa, sia verbale che fisica, in particolar modo PI 2 ha espresso la sua contrarietà e rifiuto alla tematica genitoriale”. CURA 1 ha pure chiarito che i bambini non hanno mai chiesto di ottenere fotografie dei genitori o condividere con loro fotografie o filmati che li riguardano, ritenendo, a giusta ragione, che ciò renda sufficientemente chiara l’espressione dei minori “al punto da diventare prioritaria rispetto ai bisogni espressi dalla madre”. Anche nel presente procedimento, la tutrice ribadisce di ritenere la richiesta contraria all’interesse dei minori, facendo riferimento a un episodio avvenuto nel mese di ottobre 2022 quando il padre, disattendendo il relativo divieto, ha avvicinato i bambini e si è reso necessario l’intervento della polizia.
Come correttamente evidenziato anche dall’Autorità di protezione nella decisione impugnata, l’ottenimento di immagini fotografiche o video non appare necessario ai fini del diritto all’informazione della madre e secondo quanto riportato dalla tutrice dei minori non corrisponde nemmeno a un loro bisogno. Nelle circostanze descritte, anche questa Camera ritiene quindi non siano dati presupposti per giustificare la richiesta della reclamante, peraltro supportata da argomentazioni generiche e che non dimostrano l’interesse dei figli alla trasmissione di loro immagini audiovisive. L’esigenza di tutelare il benessere dei minori, prioritario a quello della madre, giustifica pertanto la conferma della decisione impugnata e la reiezione del gravame. Ciò che tuttavia, lo si rammenta abbondanzialmente, non esclude un’evoluzione futura della situazione, naturalmente soggetta a uno sviluppo conseguente a quello dei minori.
Visto quanto precede, il reclamo va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.
Nel suo reclamo RE 1 postula la concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Essendo nel caso concreto adempiute le predette condizioni, l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio della reclamante può essere accolta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo è respinto.
La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di RE 1 è accolta.
Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
Notificazione:
Comunicazione:
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.