Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.10.2024 9.2024.1

Incarto n. 9.2024.1

Lugano 24 ottobre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG

assistito dalla cancelliera

Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 RE 2

all’

Autorità regionale di protezione __________,

e a

PI 1 patr. da: PR 1

per quanto riguarda la misura di protezione in favore di PI 1;

giudicando sul reclamo del 2 gennaio 2024 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 19 dicembre 2023 dall'Autorità regionale di __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. Con rapporto medico 1°settembre 2022 il Capo clinica della Clinica __________ (dr. med. __________) ha segnalato all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) la situazione di PI 1 (degente presso la Clinica dall’11 agosto 2022, affetto da Parkinson e con difficoltà cognitive di entità “severa-moderata”), postulando che venga istituita una misura di protezione in suo favore.

B. Con scritto 1° settembre 2022 l’avv. PR 1, in qualità di patrocinatore di PI 1, moglie di PI 1, ha chiesto l’intervento dell’Autorità e la nomina “urgente” di un curatore per il marito.

Con scritto 6 settembre 2022 RE 2 e RE 1, figli di PI 1, hanno chiesto che venga istituita una misura di protezione in favore del padre.

C. Mediante decisione supercautelare 13 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha istituito in favore di PI 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni (art. 394 e 395 CC), limitandolo nell’esercizio dei diritti civili. Quale curatore è stato nominato l’avv. __________.

Il 4 ottobre 2022 l’Autorità di prime cure ha convocato PI 1, la moglie e i figli ad un’udienza di discussione, durante la quale l’interessato ha dichiarato di “essere contento di avere un curatore” e di accettare la nomina dell’avv. __________. Il presidente dell’Autorità ha ribadito che la situazione medica di PI 1 impone una misura, precisando che “si rifarà una rivalutazione a fine anno”.

D. Con decisione 11 ottobre 2022 l’Autorità di protezione ha confermato in via definitiva la decisione supercautelare (disp. 1), l’istituzione in favore di PI 1 di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e privazione dell’accesso ai conti bancari e postali (disp. 2) e la nomina dell’avv. __________ (cfr. compiti disp. 3). Tale decisione è stata confermata da questa Camera (cfr. decisione 23 maggio 2023, inc. 9.2022.174).

E. Con istanza 11 novembre 2022 PI 1 ha chiesto all’Autorità di protezione di nominare la moglie __________ quale sua curatrice, in sostituzione dell’avv. __________, o in via sussidiaria l’avv. PR 1.

Con ulteriore istanza 14 giugno 2023 PI 1 ha chiesto la revoca della curatela, allegando dei pareri del neurologo dr. med. __________.

F. Mediante ordinanza 20 giugno 2023 l’Autorità di protezione ha incaricato il dr. med. __________ di svolgere una valutazione peritale su PI 1 (stato di salute, grado di capacità di intendere e volere, sfere di salute integre).

G. Il 1° settembre 2023 il perito dr. med. __________ trasmesso all’Autorità di protezione la valutazione peritale, dalla quale emerge la capacità di intendere e volere di PI 1 e la necessità di una misura di protezione in suo favore.

Il referto medico è stato trasmesso all’interessato e al curatore. Con osservazioni 6 ottobre, rispettivamente 27 ottobre 2023 hanno presentato le proprie osservazioni. PI 1 ha ribadito la richiesta che la moglie venga nominata sua curatrice.


ha chiesto la revoca della misura istituita in favore del marito o la nomina quale curatrice (scritto 25 settembre 2023).

H. Con decisione 19 dicembre 2023 l’Autorità di protezione, in accoglimento dell’istanza di __________, ha dimesso il curatore avv. __________ e nominato la moglie quale curatrice di rappresentanza di PI 1, in sostituzione del precedente (art. 394 e 395 CC) (compiti cfr. disp. 4).

I. Mediante reclamo 2 gennaio 2024 i figli RE 1 e RE 2, si sono aggravati avverso la decisione, opponendosi alla nomina di __________ e chiedendo che la misura di protezione venga assunta dall’attuale curatore, avv. __________.

L. Con osservazioni 9 gennaio 2024 l’Autorità di prime cure si rimette al prudente giudizio di questa Camera, indicando che le condizioni personali della moglie permettono lo svolgimento dei compiti assegnati.

Con scritto 19 gennaio 2024 il curatore ha rinunciato a presentare osservazioni al reclamo.

Mediante osservazioni 26 gennaio 2024 __________ ha chiesto la conferma della decisione, lamentando un accanimento nei suoi confronti. Conferma di essersi sempre occupata del marito, sia sul piano amministrativo che personale, nonché della gestione dell’economia domestica. Quanto ai presunti conflitti d’interessi in relazioni alla gestione dei beni immobiliari, indica che vi sarebbe in ogni caso la supervisione dell’Autorità di protezione.

Con osservazioni 26 gennaio 2024 PI 1 ha chiesto che il reclamo dei figli venga respinto.

I reclamanti hanno rinunciato a presentare l’allegato di replica.

Considerato

in diritto

  1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

  2. Con la decisione in esame, l’Autorità di protezione, in accoglimento dell’istanza di PI 1 e della moglie, ha nominato __________ quale curatrice di rappresentanza del marito e dimesso il precedente curatore. La curatrice è stata incaricata di rappresentare, gestire e amministrare le rendite e la sostanza dell’interessato (cfr. disp. 4). L’Autorità ha precisato che benché “tutte le vicende che avevano riguardato l’interessato e i membri della sua famiglia, avevano portato alla conclusione che il curatore doveva essere persona esterna alla cerchia famigliare per poter assicurare un intervento assolutamente privo dell’influenza di interessi personali” in concreto vanno anche tenuti in debita considerazione i desideri dell’interessato, come previsto dall’art. 401 CC. L’Autorità è giunta alla conclusione che dovendo ponderare attentamente le due differenti esigenze, la soluzione migliore è mantenere la misura, affidando l’incarico alla moglie.

  3. Con il proprio gravame i figli contestano la decisione nella misura in cui è prevista la nomina di __________. La nomina della moglie non consente, a loro avviso di tutelare al meglio la situazione del padre. Lamentano che la moglie avrebbe problemi a gestire il marito e non disporrebbe delle necessarie competenze per svolgere il mandato assegnatole (competenze relazionali, metodologiche; rapporto della Clinica __________ del 1° settembre 2022). Vista la conflittualità famigliare, i figli ritengono altresì che la nomina non sarebbe opportuna a garantire un’amministrazione neutrale della sostanza immobiliare data in usufrutto al padre.

  4. Ai sensi dell’art. 374 CC, il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con una persona che diviene incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza ha per legge un diritto di rappresentanza se non sussiste un mandato precauzionale né una corrispondente curatela (cpv. 1). Il diritto di rappresentanza comprende tutti gli atti giuridici abitualmente necessari al mantenimento, l’amministrazione ordinaria del reddito e dei rimanenti beni e, se necessario, il potere di aprire e sbrigare la corrispondenza (cpv. 2, n. 1-3). Per gli atti giuridici inerenti all’amministrazione straordinaria dei beni il coniuge o il partner registrato deve ottenere il consenso dell’autorità di protezione degli adulti (cpv. 3).

L’obiettivo del diritto legale di rappresentanza è quello di garantire che i bisogni fondamentali personali e materiali di una persona incapace di discernimento possano essere soddisfatti senza l’intervento dell’autorità di protezione degli adulti (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6423).

L’applicazione del principio di sussidiarietà implica che l’autorità di protezione istituisca delle misure soltanto se l’aiuto di cui necessita l’interessato non può essere fornito dalla sua famiglia, dalle persone vicine o dai servizi pubblici o privati competenti (Messaggio, FF 2006 6391 pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, 2012, n. 5.11 pag. 138).

Se l’autorità di protezione constata che l’assistenza fornita da questa cerchia di persone non è sufficiente, deve ordinare una misura che rispetti il principio di proporzionalità, ovvero che sia necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC; art. 5 cpv. 2 Cost; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).

  1. Le condizioni per l’istituzione di una curatela sono indicate dall’art. 390 CC.

Giusta l’art. 400 CC l’Autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti, con possibilità in circostanze particolari di nominare più curatori (cpv. 1); la persona nominata deve investirsi della curatela, salvo che motivi gravi vi si oppongano (cpv. 2).

La persona nominata deve essere idonea sia dal profilo personale che delle competenze a svolgere il mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale e delle competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali, metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss; CommFam Protection de l’adulte, HÄFELI, N. 10 ad art. 400 CC). In ogni situazione concreta dovranno, al momento della nomina, essere valutate le competenze personali e professionali del curatore alfine di determinarne l’idoneità nella fattispecie. Il curatore nominato deve inoltre disporre del tempo necessario per svolgere il mandato. Infine, il curatore non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi (STF 5A_221/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3).

5.1. L’art. 401 CC prevede che quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l’Autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1). Se l’interessato non gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile, l’Autorità gli dà soddisfazione (cpv. 2).

La considerazione dei desideri dell’interessato consente di rispettare il suo diritto all’autodeterminazione. Questo diritto di proposta è limitato dall’eventuale non idoneità della persona proposta o dalla sua non disponibilità a investirsi dell’ufficio (Messaggio concernente la modifica del CCS del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, art. 401 pag. 6439).

5.2. Diversamente dalle proposte dell’interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi dell’art. 401 cpv. 2 CC i desideri dei famigliari o di altre persone vicine all’interessato devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto possibile” e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui l’interessato stesso non vuole o non può pronunciarsi rispettivamente se la persona proposta non possiede le competenze necessarie (COMPA, Guide pratique Protection de l’adulte, loc. cit.; CommFam Protection de l’adulte, HÄFELI, art. 401 CC n. 2). L’Autorità di protezione dispone dunque di un potere di apprezzamento più ampio e può, in particolare, nominare un curatore che giudica più competente di quello suggerito dai famigliari o dalle persone vicine all’interessato (STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, n. 1174 pag. 552). L’autorità di protezione non è legata alle proposte di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam, op. cit., ad art. 401 CC n. 4-5). Non esiste peraltro neppure il diritto di preferenza dei parenti ai sensi dell’art. 380 vCC (REUSSER, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 401 CC n. 2; CommFam, op. cit., ad art. 401 CC n. 2).

  1. L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv.
  1. e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

  1. Come risulta dalla precedente decisione di questa Camera del 23 maggio 2023 (cfr. inc. CDP 9.2022.174) a seguito del ricovero presso di PI 1 presso la Clinica __________, l’Autorità di protezione aveva istituito in via supercautelare una curatela di rappresentanza in suo favore (decisione 13 settembre 2023). Ritenuto che in sede d’udienza (4 ottobre
  1. nessuno si era proposto per essere nominato curatore, l’Autorità di prime cure aveva incaricato una persona esterna alla famiglia, indicando che la situazione sarebbe stata “rivalutata” (cfr. decisione cautelare 11 ottobre 2022).

Tale risoluzione era stata confermata da questo Giudice. Nella decisione veniva precisato che “a quel momento” PI 1 non aveva “speso parola alcuna riguardo alla persona del curatore (avv. __________)” e nemmeno messo in discussione l’idoneità dello stesso, limitandosi a chiedere, “per la prima volta in questa sede, che venga nominata la moglie”. La decisione cautelare, che aveva ritenuto “a quel momento e nell’urgenza” opportuno nominare una persona esterna alla famiglia, era pertanto stata confermata da questo Giudice.

7.1. È solo in un secondo momento, a seguito della richiesta esplicita di PI 1, che l’Autorità di protezione si è nuovamente chinata sulla questione, in particolare ordinando una perizia che facesse luce sullo stato di salute e sulle sfere di autonomia di PI 1.

Come emerge dalla stessa, il perito dr. med. __________ ha osservato che “il signor PI 1 è sicuramente migliorato sul piano generale e neurologico rispetto ad un anno fa e le sue condizioni di salute sono piuttosto stabili”, “i deficit cognitivi rimangono presenti e sono di entità moderata, principalmente a livello mnesico e esecutivo attendivo”. Il perito conferma “quindi l’assoluta necessità di una misura di curatela amministrativa e di rappresentanza. Tuttavia se la capacità di intendere e di volere del paziente è compromessa per le situazioni più complesse e articolate, la capacità di intendere e di volere del paziente è mantenuta per questioni più semplici. Se da una parte la necessità di una misura di curatela è confermata, il signor PI 1 al momento attuale, ha la capacità di decidere chi dovrebbe essere il suo curatore comprendendone l’importanza, argomentandola e comprendendo anche le conseguenze”.

In concreto, il bisogno di protezione è stato confermato dalla valutazione peritale, che attesta che PI 1 è capace di intendere e di volere a tal riguardo, ed in particolare ha la capacità proporre una persona di sua fiducia o un suo eventuale curatore.

I reclamanti dichiarano di “prenderne atto”, limitandosi ad auspicare che le considerazioni contenute nel rapporto medico della Clinica __________ del 1° settembre 2022 vengano tenute in considerazione.

Ora, al riguardo si osserva che il rapporto a cui si riferiscono i reclamanti non è una perizia ordinata dall’Autorità bensì un certificato medico, redatto al momento del ricovero di PI 1, che richiedeva in modo generico l’istituzione di una misura di protezione.

Il medico riferiva dalle informazioni in “suo” possesso che l’assistenza al domicilio era insufficiente, che la moglie “non sembrava in grado di fornire tutta l’assistenza necessaria” e che “l’aspra conflittualità” fra la moglie e figli di PI 1 rende impossibile qualunque accordo tra le parti. Con ogni evidenza tale generico certificato, che neppure si esprime sulla facoltà di intendere e volere dell’interessato, non confuta i contenuti della dettagliata valutazione peritale su cui si basa l’Autorità di protezione.

7.2. Nel caso in esame, l’Autorità di protezione, dopo attenta ponderazione della situazione ed aver valutato se fosse sufficiente il diritto di rappresentanza legale fissato dall’art. 374 CC, è giunta alla conclusione che “la soluzione migliore” fosse mantenere la misura di protezione nella forma della curatela di rappresentanza e di affidare l’incarico alla moglie.

L’Autorità, fondandosi sulle conclusioni della valutazione peritale 1° settembre 2023 del dr. med. __________ ha confermato che l’interessato, benché presenti marcati deficit cognitivi sia in grado di proporre, ai sensi dell’art. 401 CC, una persona di fiducia quale suo curatore. Seguendo il desiderio di PI 1, l’Autorità ha pertanto nominato quale curatrice la moglie.

L’Autorità ha precisato che in quanto curatrice la moglie dovrà tutelare gli interessi dell’interessato entro i confini non solo dei doveri coniugali, ma anche dell’obbligo di diligenza e di riservatezza previsti per i curatori dell’art. 413 CC, nonché dover chiedere le autorizzazioni previste dall’art. 416 CC.

In sede di replica ha altresì confermato che le condizioni personali della moglie nominata curatrice permettano lo svolgimento dei compiti assegnati.

I reclamanti non si confrontano con tale motivazione, limitandosi a lamentare genericamente che __________ non avrebbe le qualità di curatrice e non dispone delle necessarie competenze relazionali, metodologiche e personali.

Quanto al potenziale conflitto di interesse in relazione all’amministrazione delle spese di gestione degli immobili di proprietà dati in usufrutto al padre, si osserva che tale contestazione, è inconsistente, nella misura in cui l’Autorità di protezione ha deciso di mantenere la curatela.

7.3. A titolo abbondanziale va osservato che la decisione non è stata avversata da PI 1 e neppure dalla moglie __________, che hanno acconsentito al mantenimento della misura di protezione, rinunciando a pretendere la revoca della stessa (sulla base dell’art. 374 CC, che dispone che il coniuge che vive in comunione domestica o che assicura personalmente un’assistenza regolare alla persona divenuta incapace di discernimento beneficia di un diritto di rappresentanza ex lege, a tutela dei bisogni quotidiani di quest’ultimo, senza che occorra nominargli un curatore).

  1. La decisione dell’Autorità di protezione appare dunque rispettosa della situazione concreta dell’interessato e proporzionata.

Nel caso in cui le circostanze di fatto dovessero mutare, e se gli interessi di PI 1 non apparissero più salvaguardati in maniera ottimale dall’assetto attuale, l’Autorità di protezione potrà senz’altro intervenire.

La decisione impugnata va pertanto confermata e il reclamo di conseguenza respinto.

Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e vanno posti a carico dei reclamanti, in solido, che rifonderanno a PI 1 congrue ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Il reclamo è respinto.

  2. Gli oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 300.–

b) spese fr. 100.–

fr. 400.–

sono posti a carico di RE 1 e RE 2, in solido, che rifonderanno a PI 1 fr. 600.– a titolo di ripetibili.

  1. Notificazione:

Comunicazione:

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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