Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 19.12.2023 9.2023.88

Incarto n. 9.2023.88

Lugano 19 dicembre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

Mecca

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda l’approvazione del rendiconto finale fu PI 1

giudicando sul reclamo del 12 luglio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3/11 luglio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. Nel mese di settembre 2022 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) è intervenuta a protezione di PI 1 (1940) a causa di un degrado progressivo del suo stato psicofisico generale.

B. Con decisione supercautelare 17 ottobre 2022 l’Autorità di protezione ha istituito a favore di PI 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio ex art. 394 e 395 CC. Quale curatore è stato nominato RE 1.

C. L’interessato è stato sentito in data 20 ottobre 2022 e mediante decisione 3/4 novembre 2022 l’Autorità di protezione ha confermato la suddetta misura di protezione.

D. PI 1 è deceduto in data 2023.

E. Il 16 maggio 2023 il curatore ha presentato all’Autorità di protezione il rapporto morale e il rendiconto finanziario finale inerente il periodo di gestione dal 01.01.2023 al 06.05.2023.

Il curatore ha altresì presentato la propria nota mercede per complessivi fr. 1’758.53.– (di cui fr. 1'537.– quale onorario per 30.75 ore, fr. 95.30 quale spese e diversi e fr. 125.73 quale IVA al 7,7%).

F. Con decisione 3/11 luglio 2023 l’Autorità di protezione ha approvato il rendiconto finanziario finale (dispositivo n. 1) e il rapporto morale finale (dispositivo n. 2). Al curatore è stato riconosciuto l’onorario preteso di fr. 1'537.50 e il rimborso spese di fr. 95.30 per complessivi fr. 1'632.80 (dispositivo n. 3). La misura di curatela è stata revocata (dispositivo n. 4) e il curatore è stato esonerato dall’incarico (dispositivo n. 5). Sono state indicate le norme applicabili inerenti la responsabilità del Cantone (dispositivo n. 6).

G. Contro quest’ultima decisione è insorto RE 1 mediante reclamo 12 luglio 2023, contestando il mancato riconoscimento dell’IVA. Il reclamante ha fatto valere di essere assoggettato all’IVA in quanto il suo fatturato annuo supererebbe fr. 100'000.– (allegando la copia della conferma dell’assoggettamento all’IVA da parte della Divisione principale IVA del 28 aprile 2023), pretendendo quindi il diritto di fatturarla e ottenere il rimborso. Il curatore ha citato e prodotto diversi estratti dottrinali a sostegno della sua tesi, tra cui le raccomandazioni concernenti le questioni di diritto delle assicurazioni sociali legate alla remunerazione dei curatori emanate dalla COPMA il 6 febbraio 2023 (in seguito raccomandazioni COPMA del 06.02.2023) e il Merkblatt Entschädigung von Fachbeistandspersonen sowie Verfahrensvertretungen rilasciata dalla Kindes-und Erwachsenenschutzbehörde del Distretto di Winterthur e Adelfingen.

H. Con osservazioni 31 luglio 2023 l’Autorità di protezione ha comunicato di aver preso contatto con la Divisione principale IVA di Berna, al fine di “chiarire la situazione e di ottenere maggiori informazioni”, informando del fatto che le raccomandazioni COPMA citate dal curatore a sostegno della sua pretesa sarebbero sconosciute alla medesima autorità federale. L’Autorità di protezione ha quindi citato le disposizioni presenti sul sito della Divisione principale IVA in merito all’assoggettamento IVA del curatore, comunicando di non voler scostarsi da tali “disposizioni ufficiali”, in quanto la situazione giuridica attuale non sarebbe sufficientemente chiara e evidenziando che le raccomandazioni della COPMA del 06.02.2023 sarebbero in contrasto con le disposizioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni in materia di IVA. L’Autorità di protezione ha infine dichiarato di rimettersi al giudizio della scrivente Camera di protezione.

I. Con replica 3 agosto 2023 il curatore si è riconfermato nel reclamo, chiedendo che gli venga riconosciuta l’IVA a partire dal 01.01.2022. Il reclamante ha rammentato che la sua attività sarebbe imponibile all’IVA, specificando che l’Ordinanza concernente l’IVA non menzionerebbe il lavoro del curatore quale attività esente da tale imposta. Per quanto attiene alle disposizioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni citate nelle osservazioni dell’Autorità di protezione, esse farebbero riferimento ad articoli del Codice civile che non tratterebbero l’argomento.

J. In data 8 agosto 2023 l’Autorità di protezione ha dichiarato di rinunciare a duplicare, richiamando quanto esposto in sede di osservazioni e rimettendosi al giudizio della Camera di protezione.

Considerato

in diritto

  1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

  2. Ai sensi dell'art. 400 cpv. 1 CC, l'autorità di protezione nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, che disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti.

Mentre la legge menziona esplicitamente solo i curatori professionali (art. 404 cpv. 1 frase 2 CC, art. 421 cifra 3 CC, art. 424 frase 2 CC e art. 425 cpv. 1 frase 2 CC), di fatto esistono tre categorie di curatori: si distingue tra i curatori privati senza specifiche qualifiche professionali (“Privatbeistand”) e quelli con specifiche qualifiche professionali (“Fachbeistand”) e i curatori professionali (“Berufsbeistand”) (Reusser, BSK Erwachsenenschutz, art. 400 CC n. 14 e segg.). Per legge, non c'è una distinzione sostanziale o gerarchica tra queste categorie di curatori. Tutte le regole concernenti il rapporto con la persona bisognosa valgono indistintamente per i curatori privati che per quelli professionali. Per quanto riguarda la gestione della curatela (artt. 405-414 CC) i curatori privati e quelli professionali hanno gli stessi diritti e obblighi e sono soggetti allo stesso dovere di diligenza e discrezione (art. 413 CC). In particolare, le disposizioni sulla responsabilità (art. 454 e segg. CC), che prevedono la responsabilità primaria dello Stato, si applicano sia alla nomina dei curatori professionali che a quella dei titolari di mandati privati. Inoltre, tutti i curatori sono parimenti sottoposti alla sorveglianza e alle istruzioni dell'autorità di protezione (STF 9C_669/2019 del 7 aprile 2020, consid. 4.1.; Mauchle Mathias, Das Rechtsverhältnis zwischen dem Beistand und der Erwachsenenschutzbehörde, 2019, pag. 287-308).

  1. Come per i compiti e le competenze, anche la retribuzione è regolata in modo uniforme per tutte le categorie di curatori. Giusta l'art. 404 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell’interessato. Nel caso di un curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1). L’autorità di protezione stabilisce l’importo del compenso, tenendo conto in particolare dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore (cpv. 2). I Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione e disciplinano il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato (cpv. 3).

Ai sensi dell'art. 49 LPMA i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo. In base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le loro prestazioni a un compenso fissato dall’autorità di nomina, nonché al rimborso delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4).

  1. Nella concreta fattispecie, il curatore reclamante non contesta l’ammontare della mercede e del rimborso spese approvati dall’Autorità di protezione con la decisione impugnata. Egli si oppone unicamente al mancato riconoscimento dell’IVA (per fr. 125.73), facendo valere che la sua attività di curatore sarebbe soggetta a tale imposta, siccome il suo fatturato annuo supererebbe fr. 100'000.–. Il reclamante rileva che l’attività del curatore non viene menzionata nell’OIVA quale attività esente dall’imposta, contestando le disposizioni dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (MWST-Branchen-Infos 19 Gemeinwesen) citate dall’Autorità di protezione.

4.1. L’IVA riscossa dalla Confederazione ha lo scopo di tassare i consumi finali non professionali in Svizzera (art. 1 cpv. 1 della Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto: LIVA). Essa comprende, tra l’altro, un’imposta sulle prestazioni che i contribuenti effettuano a titolo oneroso sul territorio svizzero (art. 1 cpv. 2 lett. a LIVA), nella misura in cui le prestazioni non siano escluse (art. 21 cpv. 2 LIVA) o esenti dall’imposta (art. 23 cpv. 2 LIVA).

L’art. 18 LIVA descrive l’oggetto dell’IVA: sono soggette all’IVA le prestazioni effettuate dietro controprestazione (cpv. 1). In mancanza di prestazione non sono da considerare quale controprestazioni, tra l’altro, i pagamenti ricevuti per attività sovrane (cpv. 2 lett. l). Giusta l’art. 3 lett. g LIVA un’attività sovrana è definita quale attività di una collettività pubblica, oppure di una persona o di un’organizzazione designata da una collettività pubblica, che non è di natura imprenditoriale, segnatamente non è commerciale e non è in concorrenza con le attività di offerenti privati, anche se per la stessa sono riscossi emolumenti, contributi o altre tasse. Se sussiste un’attività sovrana ai sensi dell’art. 3 lett. g LIVA, gli onorari, i contributi o altri pagamenti ricevuti per questa non possono essere qualificati come controprestazioni (art. 18 cpv. 2 lett. l LIVA). Secondo la prassi amministrativa, un servizio è considerato non imprenditoriale e quindi sovrano se può essere fatto valere nei confronti di terzi, anche contro la loro volontà, con una decisione che soddisfa i criteri dell’art. 5 della Legge federale sulla procedura amministrativa. Ciò corrisponde alla giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui l’azione sovrana è generalmente caratterizzata dall’esistenza di un rapporto di subordinazione e dall’applicazione di una norma di diritto pubblico che può essere fatta valere nei confronti del cittadino. Tuttavia, l’emanazione di una decisione non è un requisito essenziale per l’assunzione di un atto sovrano, ad esempio, sono considerate attività sovrane anche l’emissione di estratti del registro di commercio, il rilascio di estratti di registri ufficiali nel contesto di informazioni individuali o il rilascio di protocolli (in caso di incidenti, furto, etc.) da parte della polizia alle parti interessate o ai loro assicuratori (sentenza del Kantonsgericht Luzern, 2. Abteilung, del 5 giugno 2020).

4.2. Alla stessa conclusione giunge anche l’Amministrazione federale delle contribuzioni alla cifra 1.2. delle Info IVA concernenti i settori 19. Inoltre, per quanto attiene allo specifico settore delle curatele, l’Amministrazione federale delle contribuzioni ha stabilito che “La mercede alla quale il tutore, assistente o curatore eletto ha diritto (art. 416 segg. CC) in cambio delle sue prestazioni di cura al tutelato o al curatelato non soggiace all’imposta (art. 3 lett. g LIVA)” (https://www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/pages/sectorInfos/cipherDisplay.xhtml?publicationId=1004706&componentId=1017144). La disposizione legale citata nella predetta pubblicazione deriva ancora dal vecchio Codice civile ed è stata abrogata con l’entrata in vigore in data 01.01.2013 del nuovo diritto di protezione. L’art. 416 vCC (“Il tutore ha diritto ad una mercede a carico del tutelato, l’importo della quale viene fissato dall’autorità tutoria per ogni periodo amministrativo, e commisurato alle cure occasionate dall’amministrazione ed alle rendite della sostanza”) corrisponde all’attuale art. 404 CC (citato al consid. 3 sopra).

  1. In concreto, è in virtù della decisione 4 novembre 2022 dell’Autorità di protezione che RE 1 è stato nominato curatore di rappresentanza ai sensi dell’art. 394 e 395 CC di PI
  2. Egli è stato incaricato nella sua qualità di curatore privato (peraltro senza una determinata qualifica professionale). L’attività svolta dal curatore sulla base del relativo mandato conferitogli dall’Autorità di protezione, e pertanto quale persona designata da un ente amministrativo pubblico, non è quindi di natura imprenditoriale, segnatamente non commerciale e non in concorrenza con le attività di offerenti privati (art. 3 lett. g LIVA). Il curatore, agendo sulla base di un incarico ufficiale, disponeva di facoltà sovrane nei confronti del curatelato (difatti, quale curatore di rappresentanza ex art. 394 CC era autorizzato ad agire anche senza l’accordo dell’interessato e, trattasi di una misura ufficiale, l’interessato non poteva rinunciare alla rappresentanza di propria iniziativa). In questo senso va affermato un rapporto di subordinazione tra il curatore e il curatelato, che va a sua volta considerata un’attività sovrana. Tenuto conto della chiara posizione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni in merito alla natura dell’incarico dei curatori (privati o professionali che siano), e vista l’analoga giurisprudenza della scrivente Camera di protezione (sentenza del 12 maggio 2015 inc. n. 9.2014.133; sentenza del 8 febbraio 2013 inc. n. 9.2013.61, sentenza 8 aprile 2022 inc. n. 9.2021.175), nonché quella sopracitata del Kantonsgericht Luzern, non si evincono nella fattispecie elementi o motivi per scostarsi da questi principi consolidati.

5.1. Non si nega che eventuali attività di consulenza e di rappresentanza indipendenti svolte da RE 1 possano essere considerate imprenditoriali e come tali essere soggette all’IVA. Tuttavia, l'attività sovrana esercitata in qualità di curatore incaricato dall’Autorità di protezione, in virtù di una decisione amministrativa come quella del 4 novembre 2022, non può essere qualificata quale attività imprenditoriale (art. 18 cpv. 2 lett. l LIVA). L’indennità che il curatore riceve per lo svolgimento di tale attività sovrana non rientra nell’ambito di applicazione dell’IVA. È quindi a giusto titolo che l’Autorità di protezione ha ritenuto che a RE 1 non poteva essere riconosciuto il rimborso dell’IVA per le prestazioni fornite nella funzione di curatore di PI 1. Il reclamo va pertanto respinto.

5.2. In questo senso va osservato che, non essendo quest’ultima prestazione assoggettata all’IVA, il curatore non ha diritto di fatturarla, ma d’altro canto non sarà nemmeno tenuto a versarla e di conseguenza egli non subirà nessun pregiudizio economico dall’applicazione dei suddetti principi.

  1. Va ad ogni modo riconosciuto a RE 1 di aver documentato scrupolosamente la sua pretesa, producendo copia della sua iscrizione nel registro dei contribuenti IVA del 28 aprile 2023 e citando diverse pubblicazioni ritenute rilevanti in merito all’assoggettamento dei curatori all’IVA, tra cui le raccomandazioni COPMA del 06.02.2023. Ciononostante, le disposizioni indicate dal reclamante non sono applicabili alla sua pretesa retributiva quale curatore di PI 1.

In particolare, nelle raccomandazioni COPMA del 06.02.2023, avente per oggetto il diritto delle assicurazioni sociali nell’ambito della remunerazione dei curatori privati e professionali, è indicato che “Les curateurs spécialisés remettent à l'APEA une note d'honoraires pour leurs frais, qui fait office de demande d'indemnisation. Dans la mesure où le curateur spécialisé fait également valoir la TVA sur la note d'honoraires, celle-ci doit être acquittée en sus. Il n'appartient toutefois pas à l'APEA de vérifier si le curateur spécialisé est assujetti à la TVA ou non”, rispettivamente in lingua tedesca: “Fachbeistandspersonen reichen der KESB für ihre Aufwendungen eine Honorarnote ein, die als Entschädigungsantrag gilt. Sofern die Fachbeistandsperson mit der Honorarnote auch die MWST geltend macht, ist diese zusätzlich zu entrichten. Es ist jedoch nicht Aufgabe der KESB, zu prüfen, ob die Fachbeistandsperson MWST-pflichtig ist oder nicht». A prescindere dal fatto che quest’ultimo passaggio tratta la retribuzione di curatori con specifiche qualifiche professionali (Fachbeistandsperson), funzione la quale RE 1 non ha rivestito nella curatela a favore di PI 1 (essendo egli stato nominato quale curatore privato senza una determinata qualifica professionale), la medesima regolamentazione non potrebbe in ogni caso trovare applicazione. Dalle raccomandazioni COPMA del 06.02.2023 non si evince peraltro il motivo per cui si giustificherebbe di assoggettare all’IVA la remunerazione dei curatori con qualifiche professionali, a differenza di quella degli altri curatori. Ma soprattutto a fronte alla sopracitata giurisprudenza della scrivente Camera di protezione, nonché delle chiare disposizioni emanate dall’Amministrazione federale delle contribuzioni in materia di curatele, al curatore non può servire l’invocazione di opinioni dottrinali contradditorie e neppure di una regolamentazione extra-cantonale (Merkblatt della Kindes-und Erwachsenenschutzbehörde del Distretto di Winterthur e Adelfingen citato dal reclamante). Anche per questo motivo il suo gravame va respinto.

  1. Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico di RE 1.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Il reclamo è respinto.

  2. Gli oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico di RE 1.

  1. Notificazione:

Comunicazione:

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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