Incarto n. 9.2023.83
Lugano 11 luglio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f) n. 7
assistito dalla vicecancelliera
Decristophoris
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1, patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda la revoca della curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni e dei redditi ex art. 394 e 395 CC a favore di una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC nei confronti di PI 1, rispettivamente la nomina della curatrice CURA 1
giudicando sul reclamo 22 giugno 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 maggio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________ (ris. no. 136/17.05.2023) con contestuale richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo e l’adozione di provvedimenti supercautelari
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1, nato l’1960, domiciliato ad __________ e attualmente residente a __________, ha vissuto presso l’abitazione dei coniugi __________ e RE 1 dapprima a __________, dall’anno 2011 al 2018, e in seguito ad __________ e __________ fino al 28 febbraio 2023. Con rogito no. __________, PI 1 ha designato RE 1 quale sua mandataria ai sensi dell’art. 360 e segg. CC, affinché quest’ultima potesse provvedere ai suoi interessi personali, patrimoniali e a rappresentarlo nelle relazioni giuridiche.
B. Con decisione 17 febbraio 2021 dell’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito Autorità regionale di protezione), a favore di PI 1 è stata istituita una curatela di rappresentanza e di amministrazione dei beni ai sensi degli art. 394 e 395 CC nominando __________ quale curatore (ris. no. 33/17.02.2021).
C. Con risoluzione supercautelare 23 novembre 2022, l’Autorità regionale di protezione non ha approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale relativi all’anno 2021 presentati dal curatore, esonerando pertanto l’incarico di __________ con effetto immediato e nominando una nuova curatrice, CURA 1, a favore di PI 1. Nel contempo, sono stati estesi i compiti nell’ambito della curatela secondo quanto previsto dagli art. 394 e 395 CC. I suddetti provvedimenti supercautelari sono stati confermati con ulteriore decisione di predetta Autorità datata 1. febbraio 2023 (ris. no. 11/01.02.2023).
D. A seguito dell’incarico dell’8 febbraio 2023 conferito al Servizio psico-sociale, __________ di presentare una perizia psichiatrica su PI 1, con decisione supercautelare 22 febbraio 2023, l’Autorità di prime cure ha altresì deciso di limitare il curatelato nell’esercizio dei diritti civili ex art. 394 cpv. 2 CC per quanto riguarda mandati a legali, fiduciarie, ad agenzie immobiliari, ad assicurazioni e ogni altro contratto a titolo oneroso, quali contratti di locazione ecc…, conferendo alla curatrice il potere di rappresentanza in tali ambiti (ris. no. 33/22.02.2023), misure supercautelari poi confermate con ulteriore decisione 22 marzo 2023 (ris. no. 54/22.03.2023). Nel frattempo, in data 12 aprile 2023, l’Autorità regionale di protezione ha autorizzato la curatrice a dare mandato ad un legale, al fine di verificare se l’agire e le eventuali omissioni del precedente curatore, __________, potessero configurare gli estremi di un reato penale (ris. no. 101/12.04.2023).
E. In data 17 maggio 2023 il Servizio psico-sociale, __________ ha inoltrato una perizia psichiatrica, stilata il giorno precedente, dalla quale risulta che “l’analisi della documentazione clinica in nostro possesso, unitamente al confronto con l’attuale valutazione ci confronta con un peggioramento progressivo e ingravescente della disabilità acquisita nel corso degli anni: tale considerazione è indicativa anche a livello prognostico in quanto non vi è possibilità di una restitutio in integrim, bensì ci si può aspettare un graduale, ma ulteriore peggioramento psico-organico. Il peggioramento sarà più aspro, rapido e invalidante se il signor PI 1 non potrà beneficiare di adeguati presidi di cura e assistenza…il signor PI 1 è totalmente anosognosico del quadro clinico di cui è affetto e, a livello comportamentale e funzionale è totalmente dipendente da terzi…la natura della disabilità sovradescritta compromette le capacità cognitive, volitive e comportamentali del peritando…il signor PI 1 è totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, sia da un punto di vista gestionale, sia da un punto di vista personale…a nostro avviso appare lecito proporvi di considerare l’istituzione di una curatela generale”, ricordato come già in data 15 marzo 2023 la dr.ssa __________ aveva certificato un funzionamento cognitivo e psichico compromesso in capo al curatelato che non avrebbe reso possibile la sua audizione in relazione alla rispettiva limitazione dell’esercizio dei diritti civili.
F. Alla luce di quanto precede, con risoluzione 17 maggio 2023 (ris. no. 136/17.5.2023), l’Autorità regionale di protezione ha dunque revocato la curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni istituita il 17 febbraio 2021 a favore di PI 1, ordinando una curatela generale – per effetto della quale l’interessato è stato privato dell’esercizio dei diritti civili – (cfr. punti 1 e 2), nominando nel contempo quale curatrice CURA 1 (cfr. punto 2) e denegando ad un eventuale reclamo l’effetto sospensivo ai sensi dell’art. 450 CC (cfr. punto 10).
G. Con scritto 6 giugno 2023, RE 1, per il tramite del suo legale, ha inoltrato all’Autorità di protezione il mandato precauzionale sottoscritto in qualità di mandataria in data 6 marzo 2017, chiedendo la sua accettazione ai sensi dell’art. 363 CC. Per contro, con missiva 21 giugno 2023, l’Autorità di prime cure si è riconfermata nella propria decisione 1. febbraio 2023 – relativa alla revoca del mandato di curatore a favore di __________ – richiamandone il contenuto.
H. Con reclamo 22 giugno 2023 RE 1 è insorta contro la decisione 17 maggio 2023 (ris. no. 136/17.5.2023), postulando in via preliminare e supercautelare la concessione dell’effetto sospensivo, nonché la convalida da parte dell’Autorità regionale di protezione del mandato precauzionale a suo favore ai sensi dell’art 363 CC. Nel merito, la reclamante chiede, oltre alla conferma del mandato precauzionale, l’annullamento della curatela generale istituita nei confronti di PI 1 e la sua reintegrazione nell’esercizio dei diritti civili. L’impugnativa non è stata oggetto di intimazione.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Nel suo memoriale la reclamante contesta sostanzialmente la curatela generale istituita nei confronti di PI 1 e le decisioni di seguito adottate dalla curatrice CURA 1 e meglio che “per ordine della curatrice amministrativa a partire dalla fine di febbraio 2023 al curatelato è stato impedito di continuare a vivere presso i coniugi __________; da quel momento, sempre per disposizioni date arbitrariamente dalla signora CURA 1 alle badanti ingaggiate per occuparsi del signor PI 1, la reclamante non ha mai potuto nemmeno rendergli una visita degna di questo nome” e ciò soprattutto in forza del mandato precauzionale a suo favore, segnatamente della sua mancata convalida/accettazione da parte dell’Autorità regionale di protezione. In questo senso, non essendo RE 1 parte coinvolta in nessuno dei procedimenti pendenti dinanzi all’Autorità di prime cure, occorre anzitutto chinarsi sulla legittimazione a interporre reclamo avverso le misure adottate con risoluzione no. 136/17.5.2023.
Nel diritto di protezione, la legittimazione al reclamo è disciplinata all’art. 450 cpv. 2 CC ed è conferita alle persone che partecipano al procedimento (n. 1), alle persone vicine all’interessato (n. 2) e alle persone che hanno un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica della decisione impugnata (n. 3). Vanno considerate parti alla procedura in primo luogo la persona interessata, nel caso di una persona minorenne i genitori e, a dipendenza della materia, anche il curatore. In ogni caso, sono considerate parti anche tutte le altre persone che hanno di fatto (tatsächlich) partecipato al procedimento di prima istanza presso l’Autorità di protezione o alle quali è stata almeno notificata una sua decisione (SCHMID, Erwachsenenschutz Kommentar, 2010, ad art. 419 CC n. 2 e ad art. 450 CC n. 20-21; STECK, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 450 CC n. 29-30; STECK, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 450 CC n. 22; sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2). Per quanto attiene alla nozione di persone vicine all'interessato ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC, ciò che potrebbe trovare riscontro nella fattispecie, secondo la giurisprudenza possono essere considerate tali non solo i parenti stretti e le persone conviventi (per i quali sussiste una sorta di praesumtio hominis), ma addirittura istituzioni quali una banca, a condizione che agiscano nell'interesse della persona bisognosa (STF 5A_668/2016 del 27 ottobre 2016, consid. 2.1.1 e rinvii). La dottrina ritiene che possono essere qualificate come persone vicine all'interessato anche il medico, l’assistente sociale, l’educatore e i servizi di protezione della gioventù, ma sempre a condizione che facciano valere una lesione degli interessi dell’interessato (cfr. MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6a ed. 2019, n. 1807; MEIER/DE LUZE, Le recours des proches au Tribunal fédéral en matière de protection de l’adulte – une Prozessstandschaft?, in: Fankhauser/Widmer Lüchinger/Klingler/Seiler, Das Zivil-recht und seine Durchsetzung, Festschrift für Professor Sutter-Somm, 2016, pag. 850, 852, 853 e nota 28; sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2).
Sulla scorta dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC e dagli atti emergono indicazioni chiare sulla vicinanza esistente tra il curatelato e RE 1, sul loro rapporto di amicizia e sulle relazioni intrattenute, sia per quanto concerne il passato – ricordato che l’interessato ha convissuto per 12 anni presso l’abitazione dei coniugi __________ i quali si sono occupati personalmente di lui – che per l’attuale situazione. Occorre pertanto verificare che la persona vicina con il suo agire persegue gli interessi della persona bisognosa di protezione. Con il suo memoriale, come già riassunto nei precedenti considerandi, la reclamante censura la curatela generale di PI 1 chiedendo nel contempo la convalida del mandato precauzionale in modo da poterne gestire la persona, gli interessi patrimoniali e rappresentarlo nelle relazioni giuridiche. Tali richieste, nella situazione attuale, cozzano con il bene e la salvaguardia degli interessi del curatelato, non solo in considerazione del suo stato psico/fisico, rispettivamente degli esiti della perizia psichiatrica ad opera del Servizio psico-sociale, __________ secondo cui “il peggioramento sarà più aspro, rapido e invalidante se il signor PI 1 non potrà beneficiare di adeguati presidi di cura e assistenza…a nostro avviso appare lecito proporvi di considerare l’istituzione di una curatela generale” ma soprattutto ritenuto come, a mente di chi scrive, non si può nascondere, e neppure può essere escluso, un interesse alla gestione finanziaria dei beni di PI 1 da parte della reclamante e di suo marito. __________, coniuge della reclamante, è stato infatti esonerato dal proprio incarico di curatore ex art. 394 e 395 CC, in quanto l’Autorità di protezione non ha approvato il rendiconto finanziario e il rapporto morale a causa di numerose ed ingenti posizioni debitorie non pertinenti in capo al curatelato, di prelevamenti effettuati dal curatore, nonché di bonifici bancari dal conto di PI 1 al conto personale del curatore, e meglio con le seguenti motivazioni riassuntive: “la gestione finanziaria del curatelato ha posto in evidenza gravi lacune, tant’è che l’ARP non è in grado di stilare il rendiconto finanziario 2021. Inoltre PI 1 vive con i coniugi __________;… che, aldilà del desiderio espresso dal curatelato circa la nomina di RE 1, secondo l’ARP è indispensabile designare una persona estranea al nucleo familiare, che assicuri indipendenza, imparzialità e trasparenza, a protezione degli interessi di PI 1..” (ris. no. 11/01.01.2023). È pertanto da confermare la valutazione dell’Autorità di prime cure, secondo la quale tale imparzialità deve essere mantenuta e garantita per l’interesse del curatelato e che l’approvazione del mandato precauzionale in parola a favore della reclamante – previa sempre dimostrazione della sua validità giuridica – comporterebbe per forza di cose un coinvolgimento diretto di __________ in merito alla gestione finanziaria dei suoi beni. A titolo abbondanziale va infatti sottolineato a che ai sensi della dottrina e giurisprudenza già indicate nei precedenti considerandi, non vi è legittimazione al reclamo in qualità di persona vicina nel caso in cui quest’ultima abbia un conflitto d’interessi con l’interessato in relazione all’oggetto della decisione. Checché ne dica la reclamante, questo giudice ritiene dunque che, oltre a non salvaguardare gli interessi della persona bisognosa di protezione, la riforma dei provvedimenti come richiesta nel petitum potrebbe anche costituire un conflitto di interessi fra il curatelato e i coniugi __________.
Qualora la persona vicina non agisca nell’interesse dell’interessato, deve essere trattata come se fosse un terzo ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC e deve dunque fondare la sua legittimazione su un interesse giuridico proprio, specialmente protetto (MEIER/DE LUZE, op. cit., pag. 852; sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2). Ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 3 CC sono legittimati ad agire anche i terzi, purché abbiano un interesse giuridico che deve essere tutelato dal diritto di protezione o che abbia un legame diretto con la misura di protezione; un semplice interesse di fatto non basta (Messaggio del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6471; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, n. 1808; MEIER/DE LUZE, op. cit., pag. 851 e 853). Essi sono quindi legittimati ad agire soltanto se fanno valere una violazione dei propri diritti; non lo sono invece se pretendono di difendere gli interessi della persona in causa non essendo in realtà a lei vicini (Messaggio, pag. 6471; sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.118, consid. 2.2). L’interesse giuridico fatto valere deve inoltre essere personale: i terzi sono legittimati a presentare reclamo soltanto se fanno valere una violazione dei propri diritti. Non lo sono, invece, se pretendono di difendere gli interessi della persona in causa, a meno che non rientrino nella categoria, già descritta, delle persone vicine ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 n. 2 CC. Per contro, una persona con un legame di vicinanza con l’interessato ma che non agisce nell’interesse di quest’ultimo deve essere trattata come se fosse un terzo e deve dunque giustificare la propria legittimazione al reclamo con un interesse giuridico personale, specialmente protetto. Un simile interesse può essere di natura economica o ideale: non è per contro sufficiente un interesse di mero fatto, di natura pecuniaria, come neppure una semplice aspettativa senza portata giuridica propria (CDP del 14 maggio 2020, inc. 9.2019.194, consid. 3.3, in RtiD I-2021 n. 10c, pag. 641).
Benché RE 1 non lo evochi espressamente, ci si può dunque chiedere se una legittimazione ad agire in qualità di terza persona possa essere data in concreto. Va anzitutto rilevato che in questa sede la reclamante non ha motivato in alcun modo la sua legittimazione attiva ai sensi dell’art. 450 cpv. 2 CC. Essa non allega un interesse giuridico tutelato dal diritto di protezione o che abbia un legame diretto con la misura di protezione istituita a favore di PI 1 se non quello di aggrapparsi ad un mandato precauzionale datato 6 marzo 2017 e la cui validità – tenendo conto della situazione psico/fisica del curatelato nonché del regime di convivenza assieme ai coniugi __________ al momento della stesura dell’atto notarile – risulta tutt’altro che scontata. In questi ultimi sei anni, la reclamante non ha mai presentato, segnatamente richiesto all’Autorità di protezione – o almeno dagli atti non traspare alcuna azione in questa ottica se non l’inoltro dell’atto notarile unicamente in data 6 giugno 2023 – la convalida del rogito istituito a suo favore. Nel caso concreto, mal si comprende dunque se, e in caso di risposta affermativa, quali, sarebbero gli interessi giuridici propri degni di protezione ascritti a RE 1. Aggiungasi che i diritti e/o le pretese finanziare, amministrative e di rappresentanza descritti nel mandato precauzionale da essa più volte richiamato nell’atto ricorsuale, non sono di natura personale ma finalizzati all’interesse e alla tutela del curatelato.
In conclusione, nel presente procedimento di protezione, seppure RE 1 può essere identificata come persona vicina all’interessato, non si ravvisano elementi che permettano di considerare che la medesima agisca in difesa degli interessi di PI 1. RE 1 non può neppure essere legittimata ad agire in qualità di terza persona in quanto non si ravvedono nel caso concreto interessi giuridici personali degni di protezione tutelati dalle norme del diritto di protezione. La sua impugnativa non può pertanto che essere respinta per difetto di legittimazione a reclamare (cfr. Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2017, ad art. 66 CPC, n. 21 e rif.).
In via abbondanziale, anche nell’ipotesi in cui si volesse confermare la legittimazione attiva della reclamante, le sue censure nel merito sarebbero da respingere. Infatti, allo stadio attuale della procedura dinanzi all’Autorità regionale di protezione, questa Camera non può che condividere i provvedimenti e le misure adottate da predetta Autorità a tutela di PI 1 e ciò già solo in forza delle numerose incongruenze riscontrate nei rendiconti finanziari ad opera dell’ex curatore, nonché marito della reclamante, rimaste prive di qualsiasi giustificazione, tanto da indurre l’Autorità a conferire mandato ad un legale affinché appuri la realizzazione di una fattispecie penale. Come menzionato nei precedenti considerandi, l’istanza in merito al riconoscimento del mandato precauzionale in capo a RE 1 – atto giuridico la cui validità appare più che dubbia alla luce dei rapporti interpersonali del curatelato con la reclamante e delle sue condizioni fisiche/mentali – coinvolgerebbe in modo diretto __________, soprattutto per quanto riguarda gli interessi giuridici e patrimoniali del curatelato, andando dunque ad inficiare, se non a rendere nullo, l’agire adottato fino ad oggi dall’Autorità di prime cure per la salvaguardia dei suoi interessi personali e finanziari; a maggior ragione alla luce del reclamo di __________ in merito a tale aspetto pendente davanti a questo Giudice.
In particolare, per quanto attiene la richiesta della reclamante alla reintegrazione dell’esercizio dei diritti civili del curatelato, contrariamente da quanto preteso da quest’ultima, questa Camera reputa corretta e proporzionale all’attuale situazione in cui versa PI 1 la curatela generale istituita a suo favore. Ai sensi dell’art. 398 cpv. 1 CC se una persona ha un particolare bisogno d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento, è istituita una curatela generale. La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche (cpv. 2). L’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (cpv. 3). Una curatela generale può essere istituita soltanto in presenza di un bisogno di aiuto particolarmente pronunciato, segnatamente a causa di una durevole incapacità di discernimento (cpv. 1): è soprattutto il caso delle persone affette da gravi disabilità psichiche. La durevole incapacità di discernimento è tuttavia citata a titolo di esempio per sottolineare come la curatela generale possa essere ordinata soltanto come ultima ratio. Questa misura non va applicata sistematicamente nemmeno ai disabili mentali; ciò non è infatti né necessario né ragionevole dacché anche queste persone devono beneficiare di una protezione adeguata ai loro bisogni specifici (Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6437). In altre parole, lo stato della persona deve impedirle totalmente di assumere (lei stessa) la salvaguardia dei suoi interessi (CommFam Protection del l’adulte, Meier, ad art. 398 CC N. 6). La curatela di portata generale dovrebbe dunque essere riservata prima di tutto ai casi nei quali (cumulativamente): i) la persona soffre di un’incapacità durevole di discernimento; ii) il bisogno d’assistenza personale e patrimoniale è generale; iii) esiste un largo bisogno di rappresentanza nei confronti dei terzi e iv) la persona rischia di agire contro il suo interesse o è esposta a essere sfruttata da terzi negli intervalli di lucidità che non possono essere esclusi (CommFam Protection del l’adulte, Meier, ad art. 398 CC N. 10). Questa misura potrebbe inoltre essere pronunciata in caso di situazione estremamente evolutiva.
Nel caso che qui ci occupa, le disabilità di cui è affetto PI 1 da diversi anni, che lo rendono incapace di discernimento – sia per quanto concerne la sua sfera personale che quella amministrativa – lo pongono in uno stato di debolezza che lo rende bisognoso di protezione e di assistenza, come chiaramente confermato dagli esiti della perizia psichiatrica secondo cui, riprendendone alcune considerazioni, “è totalmente incapace di provvedere ai propri interessi sia da un punto di vista gestionale, sia da un punto personale”. Viste altresì le lacune dei rendiconti finanziari presentati dal precedente curatore, tutt’ora oggetto di chiarimenti da parte dell’autorità preposte, sommate al durevole e progressivo tracollo psico/organico del curatelato, l’unica misura che entra in considerazione è pertanto la curatela generale ad opera di una terza persona in qualità di curatrice, in modo da poter tutelare PI 1 in modo imparziale e disinteressato. Condizioni queste imprescindibili che non sarebbero in alcun modo adempiute con la nomina della reclamante. È sicché a giusto titolo che l’Autorità di protezione ha istituito una curatela generale a favore di PI 1 unica misura che risulta in grado di tutelarne adeguatamente gli interessi. Di conseguenza, anche se RE 1 fosse attivamente legittimata a interporre reclamo, le sue richieste di giudizio sarebbero da respingere e le misure ordinate dall’Autorità di protezione con ris. no. 136/17.5.2023 sono pertanto confermate.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Nella misura della sua ricevibilità, il reclamo è respinto.
Gli oneri del reclamo, già anticipati, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 500.–
b) spese fr. 100.–
fr. 600.–
sono posti a carico di RE 1.
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.