Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 28.04.2023 9.2023.8

Incarto n. 9.2023.8

Lugano 28 aprile 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f. n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

e a

PI 3 patr. da: PR 2

per quanto riguarda la minore PI 1;

giudicando sul reclamo del 30 dicembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 novembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. PI 1 (2019) è figlia di PI 2 (2001) e di PI 3 (2002). Al momento della nascita entrambi i genitori erano minorenni.

B. Mediante decisione 19 giugno 2019 la __________ (all’ora competente) ha istituito in favore di PI 1, una tutela (art. 298b cpv. 4 CC), nominando la nonna materna __________ quale tutrice della minore (“fino al compimento della maggiore età di PI 2).

C. Dopo vicissitudini note alle parti, mediante decisione 17 ottobre 2019 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha nominato il signor __________ (UAP) quale tutore di PI 1, revocando il mandato di tutrice attribuito alla nonna. Nel contempo ha privato PI 2 dell’autorità parentale sulla figlia PI 1.

D. Nel frattempo, con decisione 30 ottobre 2019 l’Autorità di protezione ha collocato madre e figlia presso __________, fino al compimento della maggiore età della madre.

E. Con decisione 3 novembre 2020 ha istituito in favore di PI 2 una curatela generale (art. 398 CC), nominando la signora __________ quale curatrice generale.

F. Con decisione 16 luglio 2021 l’Autorità di protezione nominato l’avv. __________ quale curatrice di rappresentanza di PI 1.

G. Dopo aver sentito le parti ed esperito le necessarie valutazioni, mediante decisione 22 settembre 2021 l’Autorità di protezione ha confermato la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora dei genitori sulla figlia PI 1 e disposto il collocamento della minore presso idonea famiglia affidataria “family”. L’Autorità di prime cure ha deciso che “le relazioni personali fra PI 1 e i genitori sono da discutere e stabilire nelle modalit e nei tempi più opportuni unitamente alla rete e in funzione della nuova organizzazione di vita in famiglia affidataria della minore”.

H. Mediante decisione 17 febbraio 2022 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza del padre volta ad ottenere l’autorità parentale sulla figlia.

Con decisione 13 ottobre 2022 questa Camera ha parzialmente accolto il reclamo inoltrato da PI 3 avverso la predetta decisione e ritornato l’incarto all’Autorità di prime cure per nuova decisione, da adottare sulla base di più approfondite valutazioni (inc. CDP 9.2022.41).

I. Nel frattempo, con istanza 2 giugno 2022 RE 1, nonno materno di PI 1, ha chiesto di essere nominato quale tutore della nipote e che, di conseguenza, l’attuale tutore __________ venga sollevato dal suo incarico. In via subordinata, postula che la tutela venga attribuita congiuntamente ad entrambi.

L. Con osservazioni 22 giugno 2022 la curatrice di rappresentanza della minore ha espresso la propria contrarietà alle richieste di RE 1.

Anche PI 3 si è opposto all’istanza del nonno di PI 1 (cfr. scritto 1° luglio 2022).

Con osservazioni 1° luglio 2022 PI 2, per il tramite della sua legale, ha dichiarato di essere d’accordo con l’istanza del padre.

M. Il 9 novembre 2022 l’Autorità di protezione ha convocato i genitori, l’operatrice sociale UAP e il tutore al fine di discutere fra le altre cose l’istanza del nonno materno.

N. Con decisione 20 dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha respinto le istanze di RE 1 e confermato __________ quale tutore di PI 1.

O. Con reclamo 30 dicembre 2022 RE 1 si è aggravato avverso la decisione 20 dicembre 2022, ribadendo di poter svolgere il ruolo di tutore congiunto, reputando di essere in grado di prendere delle decisioni in modo oggettivo per il bene della minore.

P. Con osservazioni 18 gennaio 2022 la curatrice di rappresentanza avv. __________ ha chiesto che il reclamo venga respinto.

Mediante osservazioni 1° febbraio 2023 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della propria decisione.

Con osservazioni 3 febbraio 2023 PI 3 ha confermato la propria contrarietà all’istanza di RE 1, lamentando che questi non sarebbe imparziale.

Mediante replica 3 marzo 2023 RE 1 ha confermato la propria richiesta.

Con distinte dupliche, la curatrice di rappresentanza (9 marzo 2023), PI 3 (13 marzo 2023) e l’Autorità di protezione (15 marzo 2023) postulano la reiezione del reclamo riconfermando le conclusioni contenute nelle rispettive osservazioni.

Q. Nel frattempo, con decisione 16 febbraio 2023 l’Autorità di protezione ha nominato __________ (UAP) quale curatrice generale di PI 2 (art. 398 CC) in sostituzione della precedente dimissionaria.

Considerato

in diritto

  1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

  2. Nella decisione impugnata l’Autorità di prime cure ha respinto le richieste di RE 1. Oltre a rilevare che nel reclamo non sono contestate le qualità del tutore in carica, l’Autorità conferma che è nell’interesse della minore mantenere un tutore esterno alla cerchia famigliare. Lo stesso ha dato prova di essere adeguato e di svolgere con competenza e professionalità il mandato attribuitogli, tutelando adeguatamente gli interessi di PI 1.

  3. Nel suo reclamo RE 1 ha ribadito la richiesta di essere nominato tutore della nipote PI 1 e, in via subordinata, “tutore congiunto” con __________. Rileva di essere la persona idonea in qualità di nonno e di essere in grado di prendere “delle decisioni in modo oggettivo per il bene della minore”. Lamenta di non essere mai stato coinvolto dall’Autorità di prime cure, benché al momento della nascita di PI 1 sua figlia fosse ancora minorenne.

  4. L’Autorità di protezione nomina un tutore al minorenne che non è sotto autorità parentale (art. 327a CC). Giusta l’art. 327c cpv. 2 CC sono applicabili per analogia le disposizioni sulla protezione degli adulti (art. 405 segg. CC).

Giusta l’art. 400 CC l’autorità di protezione degli adulti nomina qua-le curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti.

La persona nominata deve essere idonea sia dal profilo personale che delle competenze a svolgere il mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale e delle competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali, metodologiche, per-sonali e professionali (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss; CommFam Protection de l’adulte, HÄFELI, N. 10 ad art. 400 CC). In ogni situazione concreta dovranno, al momento della nomina, essere valutate le competenze personali e professionali del curatore alfine di determinarne l’idoneità nella fattispecie. Infine, il curatore non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Secondo giurisprudenza, le questioni di conflitto d’interesse per i curatori non possono trovare una risposta globale ma devono essere analizzate in ogni situazione concreta, tenendo conto dell’insieme di tutte le circostanze del caso in rassegna (STF 5A_221/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3).

Diversamente dalle proposte dell’interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi dell’art. 401 cpv. 2 CC i desideri dei famigliari o di altre persone vicine all’interessato devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto possibile” e assumono un’importanza maggiore solo nei casi in cui l’interessato stesso non vuole o non può pronunciarsi rispettivamente se la persona proposta non possiede le competenze necessarie (COMPA, Guide pratique Protection de l’adulte, loc. cit.; CommFam, op. cit., 401 CC n. 2): l’Autorità di protezione dispone dunque di un potere di apprezzamento più ampio e può, in particolare, nominare un curatore che giudica più competente di quello suggerito dai famigliari o dalle persone vicine all’interessato (STEINAUER/ FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, n. 1174 pag. 552). L’autorità di protezione non è legata alle proposte di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam, op. cit., ad art. 401 CC n. 4-5). Non esiste peraltro neppure il diritto di preferenza dei parenti ai sensi dell’art. 380 vCC (REUSSER, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 401 CC n. 2; CommFam, op. cit., ad art. 401 CC n. 2).

  1. Nel caso in esame, come evidenziato dall’Autorità di prime cure, il reclamo sarebbe anzitutto da considerare irricevibile siccome non sufficientemente motivato. RE 1, che postula di essere nominato tutore o “tutore congiunto” della nipote, non si confronta con le motivazioni alla base della decisione impugnata, ma si limita a rilevare di essere una persona affidabile e onesta, di essersi sempre occupato della famiglia e di sua nipote e che, in qualità di nonno, ritiene di poter svolgere tale ruolo in modo “trasparente”. In sostanza, egli ribadisce genericamente le richieste contenute nella propria istanza.

5.1. In concreto la decisione di nomina del tutore, peraltro cresciuta in giudicato, non è oggetto della presente vertenza. Il reclamante neppure contesta l’idoneità del tutore __________.

5.2. La decisione dell’Autorità di protezione che respinge l’istanza di RE 1 chiedente di essere nominato quale tutore o tutore congiunto di PI 1, resiste alle generiche critiche del reclamante e va, in ogni caso, confermata.

La necessità che il tutore nominato sia una persona estranea alla cerchia famigliare, così come deciso dall’Autorità di protezione, appare in concreto nell’interesse della minore.

La situazione in esame è piuttosto delicata. La minore è ora collocata presso una famiglia affidataria “family” e vede regolarmente entrambi i genitori e le rispettive famiglie. Le fragilità genitoriali e le tensioni famigliari emergono con ogni evidenza dagli atti.

Tale circostanza, come pure la necessità di nominare un tutore “neutro” e “super partes” è confermata da più parti.

La curatrice di rappresentanza ricorda come già in passato era stata nominata tutrice una persona della famiglia, ovvero la nonna materna, che poi era stata sostituita in quanto “la scelta non aveva avuto esito positivo” (cfr. osservazioni 22 giugno 2022).

Anche il padre PI 3 ha sollevato la questione della “parzialità” del reclamante, indicando che sminuirebbe costantemente il ruolo del tutore.

In sede d’udienza (cfr. verbale 9 novembre 2022) il tutore __________ ha ricordato che “le conclusioni della perizia sulle capacità genitoriali si esprimevano in merito alla necessità di un tutore esterno alle famiglie biologiche”.

Questo Giudice aveva peraltro già confermato la scelta di un tutore esterno alla famiglia considerandola “la soluzione più idonea a garantire al meglio gli interessi di PI 1” (cfr. sentenza CDP 9.2019.211 del 30 giugno 2020).

5.3. In concreto non sono neppure adempiute le condizioni per un adattamento della misura, non essendo in presenza di una “nuova situazione” ai sensi dell’art. 313 CC (modifica delle circostanze).

5.4. Tutto quanto considerato il reclamo, nella misura della sua ricevibilità, va respinto siccome infondato.

  1. RE 1 ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).

Ritenuto la rifusione di adeguate ripetibili, che questo giudice quantifica in fr. 1'000.–, la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da PI 3 diviene priva d’oggetto (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33 consid. 6; sentenza CDP del 20 novembre 2017, inc. 9.2017.166 consid. 5, sentenza CDP del 19 febbraio 2019, inc. 9.2018.195, consid. 6).

Le spese dell’attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm) e vanno poste a carico del reclamante.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Il reclamo è respinto.

  2. Gli oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 100.–

fr. 300.–

sono posti a carico di RE 1, che rifonderà a PI 3 fr. 1'000. – a titolo di ripetibili.

  1. Notificazione:

Comunicazione:

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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