5A_404/2016, 5A_724/2015, 5A_729/2013, 5A_835/2008, 5A_843/2013, + 3 weitere
Incarto n. 9.2023.72
Lugano 19 settembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Mecca
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2 patr. da: PR 2
per quanto riguarda la custodia del figlio
giudicando sul reclamo del 25 maggio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 8/11 maggio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (2017) è figlio di RE 1 e CO 2, genitori non coniugati e separati. I genitori esercitano congiuntamente l’autorità parentale, mentre PI 1 è affidato alla madre.
B. Dalla valutazione socio-familiare 7/8 marzo 2019 dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (in seguito UAP) è emersa una difficoltà comunicativa tra i genitori, ragione per cui, con decisione 10 luglio 2019, l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha istituito una curatela educativa ex art. 308 CC a favore di PI 1. In veste di curatrice è stata nominata __________.
C. Vista la mancanza di collaborazione della madre con la rete di protezione attiva in favore del minore, con decisione 16 giugno 2020, l’Autorità di protezione ha designato l’UAP quale ufficio di controllo e di informazione ai sensi dell’art. 307 cpv. 3 CC. Sono stati previsti colloqui regolari con i genitori per verificare la loro situazione personale, mentre gli operatori sono stati autorizzati a effettuare visite a domicilio e a raccogliere informazioni direttamente presso enti o servizi che si occupano del minore. Alla madre è stato impartito l’ordine (con la comminatoria penale ex art. 292 CP) di collaborare con l’UAP e con la rete di protezione e di presentarsi puntualmente alle convocazioni.
D. Con il rapporto di aggiornamento 20 agosto 2021 dell’UAP, presentato nell’ambito del suddetto mandato di controllo e informazione, è stata evidenziata la difficoltà della madre relativa alla gestione autonoma delle questioni amministrative e organizzative inerenti al figlio, nonché la continua irreperibilità della genitrice. È stato rilevato come in occasione dell’incontro avuto con la madre, quest’ultima si fosse mostrata “collaborativa e adeguata nei confronti di PI 1”.
E. In data 22 settembre 2021, il padre ha comunicato che la madre, unitamente al figlio, si sarebbe trasferita in Svizzera __________ (presso la nonna materna) senza averlo interpellato e malgrado l’avvenuta scolarizzazione del minore in Ticino. Il padre ha altresì dichiarato di essere contrario al trasferimento.
F. In data 25 novembre 2021 la curatrice educativa ha presentato le sue dimissioni a causa dell’impossibilità di avere un contatto con la madre.
G. Con decisione 10 dicembre 2021 dell’Autorità di protezione è stato fatto divieto alla madre di modificare il luogo di dimora del figlio da __________, ordine impartito nuovamente con la comminatoria penale ex art. 292 CP.
H. Con istanza 31 gennaio 2022 il padre ha chiesto l’attribuzione in via esclusiva dell’autorità parentale con attribuzione degli accrediti per compiti educativi di PI 1. Sebbene non postulato nel petitum dell’istanza, il padre ha domandato che venisse modificata anche la custodia sul figlio. La madre si è opposta all’istanza.
I. PI 1 è stato sentito da parte del membro permanente dell’Autorità di protezione in data 7 giugno 2022. Il contenuto dell’ascolto del minore è stato riportato ai genitori in occasione dell’incontro 7 luglio 2022.
J. A causa dell’instabilità della situazione abitativa di madre e figlio (cfr. rapporti di aggiornamento dell’UAP del 1° febbraio 2022 e 31 maggio 2022), e in vista del successivo anno scolastico, con decisione cautelare 28 luglio 2022, l’Autorità di protezione ha regolamentato le relazioni personali tra padre e figlio con una frequenza minima di almeno un fine settimana ogni 15 giorni oltre che un pomeriggio intrasettimanale con pernottamento, mentre a far tempo dal 30 agosto 2022 le relazioni personali tra padre e figlio sono state fissate anche “dal lunedì al venerdì nei periodi di frequenza della scuola dell’infanzia in cui la madre non sarà presente in Ticino e ciò sino a diversa decisione”. È stata nominata CURA 1 dell’UAP quale nuova curatrice educativa, alla quale è stato affidato un mansionario di compiti più esteso. Inoltre, è stato conferito alla dott.ssa __________ un mandato per una valutazione psicodiagnostica a favore di PI 1 comprensiva di consulto pedopsichiatrico e di valutazione cognitiva.
K. Nell’autunno 2022 madre e figlio hanno soggiornato per una breve durata presso l’abitazione del padre al fine di poter garantire al bambino una frequentazione regolare presso la scuola dell’infanzia. La convivenza si è interrotta prima delle vacanze natalizie e la madre, unitamente al figlio, è tornata a vivere presso la nonna materna a __________, asserendo di non riuscire a trovare un impiego o una soluzione abitativa in Ticino.
L. In data 28 aprile 2023 la curatrice educativa ha chiesto all’Autorità di protezione di poter affiancare la madre nella gestione delle pratiche inerenti le prestazioni assistenziali, sostegno senza il quale il minore non potrebbe mai trovare una stabilità abitativa. L’Autorità di protezione ha comunicato in data 11 maggio 2023 di non entrare in merito alla richiesta, essendo la madre patrocinata e quindi capace di avvalersi autonomamente dei servizi territoriali per un sostegno amministrativo.
M. Con rapporto di aggiornamento 25 aprile 2023 dell’UAP è stata ulteriormente evidenziata la precaria situazione personale della madre, la quale si troverebbe “in balìa degli eventi e dimostra, nei fatti, di non possedere gli strumenti e le risorse necessarie per gestire i diversi aspetti della sua vita senza provocare delle ripercussioni anche sul figlio PI 1”. Il mandato di valutazione conferito con decisione 28 luglio 2022 non avrebbe ancora potuto essere eseguito a causa dell’ulteriore irraggiungibilità della madre. In merito alla prospettata possibilità di un affidamento del minore al padre, l’UAP ha evidenziato come il bambino non avrebbe mai vissuto con il genitore e neppure avrebbe potuto, negli ultimi due anni, intrattenere dei diritti di visita regolari e costanti, ragione per la quale, secondo l’UAP, prima di un accudimento completo del figlio al padre, sarebbe necessario valutarne l’idoneità e provvedere a un riavvicinamento graduale. L’UAP ha inoltre ritenuto doveroso che venisse espletata una perizia sulle capacità genitoriali di entrambi i genitori ai fini di valutare quale luogo di vita risponde meglio ai bisogni di PI 1.
N. Con scritto 4 maggio 2023 il padre ha dichiarato di poter garantire, entro 30 giorni, il trasferimento del figlio presso il proprio domicilio, chiedendo che il medesimo avvenga mediante ordine esecutivo.
O. Con scritto 4 maggio 2023 la madre si è opposta a un affidamento del figlio al padre il quale, a suo dire, a fine dicembre 2022 avrebbe messo alla porta madre e figlio, rilevando come da allora il padre si sarebbe disinteressato alla vita del figlio, non avendo più alcun contatto con il bambino da oltre 5 mesi (nemmeno per il compleanno del figlio). La madre ha ribadito che un affidamento al padre sarebbe contrario agli interessi del minore e promesso di fargli frequentare la scuola dell’infanzia a partire dalla settimana successiva.
P. Con decisione cautelare 11 maggio 2023 l’Autorità di protezione ha affidato PI 1 al padre a far tempo dal 5 giugno 2023, stabilendo che “i genitori garantiranno adeguate relazioni personali tra il figlio e la madre, ricordato che l’organizzazione e calendarizzazione dei diritti di visita competono alla curatrice educativa” (dispositivo n. 1). Alla madre è stato fatto ordine di dar seguito al provvedimento cautelare, ordine impartito con la comminatoria penale ex art. 292 CP (dispositivo n. 2). La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva e a un eventuale reclamo è stato denegato l’effetto sospensivo (dispositivo n. 5).
Q. Contro la predetta decisione è insorta la madre mediante reclamo 25 maggio 2023, chiedendo in via preliminare la restituzione dell’effetto sospensivo e, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata. La reclamante ha ritenuto che un trasferimento del figlio dal padre (che non vede e neppure sente da cinque mesi e che quindi non avrebbe esperienza con il bambino) possa creare a quest’ultimo un profondo trauma psicologico, ciò che dovrebbe essere, a suo dire, preponderante nell’ambito della decisione cautelare, così come nel giudizio sulla concessione dell’effetto sospensivo al reclamo. La messa in pericolo del benessere del figlio nell’attuale situazione accuditiva presso la madre non sarebbe comprovata da alcuna documentazione o da alcun rapporto della curatrice educativa e non vi sarebbe alcun indizio circa una carenza di capacità genitoriale della madre. L’Autorità di protezione non avrebbe considerato quanto espresso dal minore durante il suo ascolto, da cui non emergerebbe la necessaria serenità del figlio di fronte all’ipotesi di vivere con il padre, mentre con la misura impugnata la madre verrebbe ingiustamente punita per essere partita dal Ticino per il solo motivo di non disporre di un luogo dove alloggiare. La madre ha in fine chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
R. Con scritto 31 maggio 2023 la curatrice educativa ha osservato di non avere nulla da aggiungere rispetto a quanto già presente nel dossier dell’Autorità di protezione.
S. Con osservazioni 2 giugno 2023 l’Autorità di protezione ha chiesto che la domanda di restituzione dell’effetto sospensivo venga respinta, riconfermandosi nella decisione impugnata. Secondo l’Autorità di protezione, la madre non sarebbe garante dei bisogni primari di PI 1, sia dal punto di vista materiale, sia rispetto a una condizione di domicilio stabile e per quanto attiene a una frequenza scolastica regolare. Non sarebbe noto come la madre provveda al proprio sostentamento e a quello del figlio e quale sia il suo effettivo domicilio. L’affidamento al padre sarebbe quindi indispensabile in quanto PI 1 richiede “stabilità rispetto al domicilio, a garanzia inoltre di una frequenza scolastica”. Secondo l’Autorità di protezione il provvedimento cautelare risulterebbe conforme rispetto a una prognosi relativa all’esito del procedimento principale, considerato che nel caso in cui persistesse la condizione di attuale incertezza nelle condizioni della madre (in particolare rispetto alla situazione abitativa e all’assenza di un permesso di soggiorno valido), appare verosimile la necessità di confermare l’affidamento del minore al padre. Il provvedimento rispecchierebbe quindi i requisiti dell’urgenza e della proporzionalità.
T. Con osservazioni 5 giugno 2023 il padre ha dichiarato di non opporsi, di principio, alla concessione dell’effetto sospensivo, ma non di poter accettare che il figlio non venga regolarmente scolarizzato per il prossimo anno scolastico. Il padre ha pertanto chiesto alla scrivente Camera di adottare la decisione sull’effetto sospensivo solo dopo aver preso conoscenza di tutti gli atti presenti nell’incarto dell’Autorità di protezione, concludendo di rimettersi al relativo giudizio di codesto giudice. Il padre ha infine chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
U. Con decreto 9 giugno 2023 la scrivente Camera di protezione ha accolto la domanda di restituzione dell’effetto sospensivo presentata dalla reclamante.
V. Con osservazioni 20 giugno 2023 l’Autorità di protezione si è nuovamente riconfermata nella decisione impugnata, evidenziando che il luogo di dimora di madre e figlio sarebbe tutt’ora ignoto, essendo la madre rimasta silente anche in seguito alle relative richieste di informazione inviatele. La promessa fatta dalla madre inerente la ripresa della frequentazione scolastica non è stata mantenuta nei termini stabiliti e il permesso di soggiorno della madre sarebbe nel frattempo scaduto. Inoltre, sarebbe ancora in corso l’espletazione della valutazione psicodiagnostica del minore, così come un “possibile” mandato di perizia delle capacità genitoriali.
W. Con osservazioni 10 luglio 2023 il padre ha chiesto la conferma della decisione impugnata. Egli ha sottolineato l’asserita incapacità della madre di far fronte ai propri obblighi verso le istituzioni e verso il figlio, in particolare il mancato rispetto delle decisioni delle autorità e la sistematica interruzione della permanenza in Ticino, ciò che impedisce al figlio una regolare frequenza scolastica. Il padre ha chiesto di essere messo a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
X. La madre non ha presentato una replica. Con scritto 23 agosto 2023 il padre ha sollecitato l’evasione del reclamo.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
L'art. 445 CC prevede che l’Autorità di protezione prende, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento. Può in particolare ordinare a titolo cautelare una misura di protezione (cpv. 1) e in caso di particolare urgenza, l’Autorità di protezione può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento. Nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni, emanando in seguito una nuova decisione (cpv. 2). Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione (cpv. 3).
2.1. I presupposti per l’emanazione di una decisione cautelare sono: la prognosi favorevole del procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza della misura e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere necessaria e idonea; BSK Erw.Schutz, Auer/Marti, ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.2). Il reclamante può pertanto invocare unicamente il fatto che la misura non sarebbe necessaria e che essa sarebbe illecita o sproporzionata (COPMA – Guide pratique Protection de d’adulte, N1.187 pag. 75).
Nel suo esame, trattandosi di una procedura sfociante in una misura provvisionale, l’autorità può limitarsi ad una verifica sommaria dei fatti. Un esame approfondito delle circostanze non è possibile proprio a causa dell’urgenza con la quale l’autorità è chiamata ad intervenire in pendenza della causa. Per l’adozione di un provvedimento cautelare è sufficiente che la situazione di pericolo venga resa verosimile, senza che quest’ultima debba essere comprovata (BSK Erw.Schutz, Auer/Marti, ad art. 445 CC n. 27 e segg).
3.1. Ai sensi dell'art. 310 cpv. 1 CC, quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l'Autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente. Nell'accezione di “pericolo” rientra tutto quanto è suscettibile di pregiudicare lo sviluppo fisico, intellettuale e morale del figlio sotto l'autorità parentale dei genitori (BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 3; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, n. 27.36 pag. 214; Meier/Stettler, Droit de filiation, 6ͣ ed., Losanna 2019, n. 1742 pag. 1133-1134; STF del 1° luglio 2002, inc. 5C.117/2002, consid. 3.1).
3.2. Le cause della messa in pericolo sono ininfluenti (circostanze oggettive, colpa del minore, dei genitori o dell’entourage familiare): la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del minore (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_875/2013 del 10 aprile 2014 consid. 3.1; STF 5A_729/2013 dell’11 dicembre 2013 consid. 4.1; STF 5A_835/2008 del 12 febbraio 2009 consid. 4.1. e rif.; Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 3; Meier/Stettler, op. cit, n. 1742 pag. 1133-1134).
3.3. L'Autorità di protezione revoca la custodia “quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo” (art. 310 cpv. 1 CC): le decisioni di privazione devono infatti rispettare i principi di sussidiarietà e proporzionalità (Meier, in: CR CC I, ad art. 310 CC n. 2). La revoca della custodia è infatti una misura nettamente più incisiva di quelle previste agli articoli 307 e 308 CC e può essere ammessa unicamente quando gli altri provvedimenti sono falliti o appaiono di primo acchito insufficienti (STF 5A_993/2016 del 19 giugno 2017 consid. 4.2.2; STF 5A_404/2016 del 10 novembre 2016 consid. 3; STF 5A_724/2015 del 2 giugno 2016 consid. 6.3 non pubblicato in DTF 142 I 88).
Le misure che permettono la conservazione della vita nel nucleo famigliare (“communauté familiale”) devono di conseguenza rimanere prioritarie (Meier, in: CR CC I, ad art. 310 CC n. 14). Considerata la gravità della misura, ma anche il rischio che una revoca inappropriata farebbe correre al minore, la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio deve di principio essere preceduta da un rapporto o una perizia di un professionista (osservazione in ambulatorio, affidamento in prova di breve durata, esame effettuato da un gruppo interdisciplinare specializzato in protezione dei minori; Meier, in: CR CC I, ad art. 310 n. 16).
3.4. Qualora il collocamento del minore non risulti più confacente alla personalità e ai bisogni del minore, l’Autorità di protezione dovrà modificare la sua decisione in applicazione dell’art. 313 cpv. 1 CC, secondo cui la modifica delle circostanze comporta l’adattamento delle misure di protezione alla nuova situazione (Breitschmid, in: BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 9; Meier, in: CR CC I, ad art. 310 CC n. 22).
La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
Alla luce di questa chiara presa di posizione dei professionisti dell’UAP, in assenza di una valutazione specialistica inerente il rapporto tra padre e figlio e in merito alle capacità genitoriali soprattutto del padre, un’attribuzione della custodia esclusiva a quest’ultimo appare effettivamente una misura sproporzionata, sebbene presa a titolo cautelare. Infatti, come considerato nel rapporto dell’UAP 25 aprile 2023, l’Autorità di protezione ha omesso di adeguatamente considerare il lungo tempo durante il quale il padre non ha più visto il figlio e il fatto che è da diversi anni che i diritti di visita padre-figlio non sono stati esercitati regolarmente. Inoltre, non è nemmeno stato appurato in che misura e con quali modalità il padre (che lavora a tempo pieno) potrà effettivamente garantire l’accudimento esclusivo del figlio. Togliere il bambino (di soli 6 anni) dalla custodia materna, l’unica figura genitoriale che conosce bene, e imporre un suo trasferimento al padre, senza alcun riavvicinamento graduale con il genitore (come consigliato dall’UAP), appare un procedere alquanto estremo e non privo di rischio per il benessere del bambino, a maggior ragione trattandosi di una misura provvisionale. Occorre pertanto ponderare i rischi concreti ai quali è ora esposto PI 1 presso la madre e gli eventuali disagi e traumi che un suo trasferimento immediato e senza ulteriori misure di sostegno presso il domicilio del padre potrebbe causargli. Malgrado le evidenti difficoltà della madre, una modifica della custodia nei termini imposti dalla decisione impugnata, ossia un trasferimento esclusivo del minore presso il padre, risulta quindi sproporzionata proprio di fronte alle possibili conseguenze emotive negative per il bambino. Inoltre, visti i lunghi tempi d’intervento dell’Autorità di protezione nella raccolta degli accertamenti peritali necessari per concludere quale sia il luogo di vita più confacente al bene di PI 1, risulta mancante anche il presupposto dell’urgenza della misura. Infatti, è soltanto in seguito all’emanazione della decisione impugnata che l’Autorità di protezione ha poi esteso il mandato conferito alla perita dott.ssa. __________ (sebbene non formalmente e senza una relativa decisione) anche a una valutazione sulle capacità genitoriali (cfr. lettera 21 giugno 2023). Ancora in sede di duplica 20 giugno 2023 l’Autorità di protezione ha indicato che l’espletamento della perizia sulle capacità genitoriali resta ancora incerto (si cita: “possibile” mandato). Agli atti manca peraltro una conferma della perita sull’accettazione di un tale incarico.
Ritenuto che PI 1 non si è presentato presso la scuola elementare della __________ all’inizio dell’anno scolastico 2023/2024 (al quale era stato iscritto) e di fronte all’atteggiamento tutt’ora poco collaborativo della madre, è evidente che la situazione non è nemmeno migliorata procedura pendente, ciò a ulteriore dimostrazione delle difficoltà genitoriali della madre. Ritenute le considerazioni di cui al punto 5 e la necessità di appurare lo stato della relazione padre-figlio e procedere ad un riavvicinamento, l’Autorità di protezione viene invitata a adottare, al più presto, le relative misure.
Visto quanto precede, non essendo adempiute le condizioni per giustificare la misura cautelare contestata in quanto mancano i presupposti dell’urgenza e della proporzionalità, il reclamo va accolto e la decisione impugnata annullata.
Gli oneri giudiziari per il presente giudizio seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le concrete circostanze, si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero per altro essere caricate all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Quanto alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (sentenza ICCA del 24 agosto 2011, inc. 11.2011.60, consid. 4; sentenza ICCA del 19 aprile 2011, inc. 11.2009.188, consid. 3, pubblicata in: RtiD II–2011 n. 14c pag. 692). Nella concreta fattispecie, __________ ha fiancheggiato l’Autorità di protezione nella proposta di respingere il reclamo, ma la sua richiesta iniziale risultava senz’altro giustificata alla luce dell’oggettivo bisogno di protezione del figlio. L’accoglimento del reclamo è quindi principalmente da imputare alla decisione adottata in via cautelare dall’Autorità di protezione senza necessari approfondimenti e pertanto in modo prematuro e inadeguato. Per equità non si giustifica pertanto di condannare il padre resistente alla rifusione di ripetibili.
Essendo adempiute le suddette condizioni, le loro domande di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio vanno accolte con l’esenzione dalle spese processuali, mentre lo Stato provvederà alla retribuzione dei rispettivi patrocinatori.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.1. Di conseguenza, la decisione cautelare 11 maggio 2023 dell’Autorità regionale di protezione __________ è annullata.
Non si prelevano né spese né tasse di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di RE 1 è accolta.
La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di CO 2 è accolta.
Notificazione:
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.