Incarto n. 9.2023.70
Lugano 2 novembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla segretaria
Scheurich
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda la sostituzione del curatore limitatamente ai compiti amministrativi e di rappresentanza;
giudicando sul reclamo del 12 maggio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 aprile 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. RE 1 è nata il 1986 ed è domiciliata a __________.
B. Con decisione 20 marzo 2014 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione) ha istituito in favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con gestione del reddito e del patrimonio giusta gli art. 394 e 395 CC. In qualità di curatore è stato nominato __________.
C. Con decisione 10 febbraio 2020 l’Autorità di protezione ha nominato __________ quale sostituto di __________ nel ruolo di curatore di RE 1.
D. Con scritto 27 dicembre 2022 RE 1 è stata convocata per un incontro in data 11 gennaio 2023 presso l’Autorità di protezione per procedere alla sostituzione del curatore. Infatti, __________ non avrebbe gestito in maniera idonea i mandati a lui affidati relativamente a curatele con amministrazione del reddito e del patrimonio. La fiducia in lui riposta per svolgere questi delicati compiti sarebbe pertanto venuta a mancare. L’interessata non si è presentata, giustificando la sua assenza.
E. Con scritto 9/10 gennaio 2023 RE 1 ha comunicato di non essere d’accordo con la sostituzione del curatore. A suo dire, __________ sarebbe in grado di assolvere tutte le incombenze amministrative e rappresenterebbe un enorme sostegno personale e un punto di riferimento al quale l’interessata può rivolgersi per qualsiasi necessità.
F. Con certificato medico 11 gennaio 2023 il Dr. med. __________ ha espresso le sue perplessità sul progetto di cambiamento del curatore amministrativo. Inoltre, egli ha potuto verificare che __________ sarebbe diventato un punto di riferimento costante e disponibile nel percorso di vita di RE 1 favorendo anche la buona evoluzione della componente psichiatrica.
G. Con scritto 3 aprile 2023 RE 1 è stata nuovamente convocata per un incontro in data 13 aprile 2023 presso l’Autorità di protezione. Quest’ultima ha indicato l’intenzione di suddividere i compiti previsti dalla curatela tra due curatori. L’interessata non ha presenziato a causa di non meglio precisati motivi personali.
H. Con decisione 25 aprile 2023 l’Autorità di protezione, in applicazione degli art. 394 e 395 CC in relazione con l’art. 402 CC, ha nominato __________ e __________ quali curatori di RE 1. Al primo sono stati attribuiti i compiti di: a) provvedere a una situazione abitativa o a un alloggio adeguati e rappresentare RE 1 in tutti gli atti necessari a questo proposito; b) provvedere alla sua salute e a una sufficiente assistenza medica e rappresentarla in tutti provvedimenti necessari a questo scopo; c) promuovere il suo benessere sociale e rappresentarla tutti provvedimenti necessari a questo scopo. Alla seconda sono stati attribuiti i compiti di: a) rappresentare RE 1 nel disbrigo degli affari amministrativi, in particolare anche nelle relazioni con autorità, uffici, banche, Posta, assicurazioni sociali e non, altri istituti e privati; b) rappresentare RE 1 nel disbrigo degli affari finanziari, in particolare amministrare con diligenza il suo reddito e il suo patrimonio. __________ è stato quindi sostituito limitatamente ai compiti amministrativi e di rappresentanza giusta l’art. 423 CC.
I. Con reclamo 12 maggio 2023 RE 1 ha impugnato la suddetta decisione chiedendo la conferma di __________ quale suo unico curatore. A suo dire, il curatore “si è sempre comportato in maniera chiara e trasparente” ed “è sempre stato presente e leale”.
J. Con osservazioni 13 giugno 2023 l’Autorità di protezione ha ribadito la genesi e le motivazioni alla base della soluzione di compromesso adottata mediante la decisione impugnata, la quale permette alla curatelata di continuare a far riferimento a __________ per quanto attiene agli aspetti della curatela che non hanno connotazione finanziaria.
K. Con osservazioni 13 giugno 2023 __________ è intervenuto criticando l’operato dell’Autorità di protezione ritenendolo pregiudizievole per la stabilità psico-fisica della curatelata.
L. Con replica 30 giugno 2023 RE 1 ha ribadito la sua soddisfazione riguardo l’agire di __________ nel ruolo di curatore.
M. Con scritto 5 luglio 2023 l’Autorità di protezione si è limitata a riconfermare la decisione impugnata e il contenuto delle osservazioni 13 giugno 2023.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 e 9 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 cosi. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, in. 5A_843/2013, cosi. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
3.1. Ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC l’Autorità di protezione nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, che disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti. In circostanze particolari possono essere nominati più curatori. Può segnatamente essere nominato un privato, uno specialista impiegato da un servizio sociale privato o pubblico o un curatore professionale. La disposizione rinuncia di proposito a stabilire una gerarchia tra i diversi gruppi di persone che entrano in considerazione per l’ufficio e che non possono comunque essere chiaramente delimitati visto che la condizione decisiva per la nomina di una persona è la sua idoneità (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero, Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione, del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6438).
La persona nominata dovrà essere in misura di identificare e valutare il bisogno di aiuto della persona interessata, di prestare, lei stessa o tramite terzi specializzati, l’aiuto adeguato, con l’obbiettivo di preservare e sviluppare l’autonomia del curatelato, e di gestire le risorse personali e materiali di quest’ultimo, rappresentandolo quando necessario e previsto dal mandato (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2022, N 941; BSK ZGB I-Reusser, art. 400 N 11 s.).
In ogni situazione concreta dovranno, al momento della nomina, essere valutate le competenze personali e professionali del curatore alfine di determinarne l’idoneità nella fattispecie. Il curatore nominato deve inoltre disporre del tempo necessario per svolgere il mandato. Infine, il curatore non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi (STF 5A_221/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3).
3.2. Ai sensi dell’art. 402 cpv. 1 CC, in circostanze particolari l’autorità di protezione può conferire la curatela a più persone: in tal caso essa stabilisce se la funzione va esercitata congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i singoli curatori. L’esercizio congiunto di una curatela è disposto soltanto con l’accordo delle persone alle quali essa è conferita (art. 402 cpv. 2 CC). Questo s’impone in quanto l’esercizio in comune di un mandato esige la disponibilità e la capacità di collaborare strettamente (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, ad art. 402 CC n. 4).
3.3. Giusta l’art. 423 CC, l’Autorità di protezione dimette il curatore se non è più idoneo ai compiti conferitigli (n. 1) o se sussiste un altro motivo grave (n. 2).
Se il curatore cessa di adempiere le condizioni previste all’art. 400 cpv. 1 CC per la sua nomina, sussiste un motivo grave che ne causa la dimissione (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero, Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione, del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6449). Altri motivi gravi ai sensi dell’art. 423 cpv.1 n. 2 CC possono consistere in delle negligenze gravi e ripetute, in degli abusi nell’esercizio delle funzioni di curatore o nella rottura insormontabile del rapporto di fiducia (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, N 1267).
La norma permette la dimissione del curatore indipendentemente (e persino contro) la sua volontà: materialmente, più che una dimissione, si tratta di una revoca o di una destituzione (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2022, N. 1147). Determinante non è la colpa del curatore o l’insorgenza di un danno, bensì la messa in pericolo astratta degli interessi della persona da proteggere (STF 5A_391/2016 del 4 ottobre 2016 consid. 5.2.1; sentenza CDP del 1° settembre 2020, inc. 9.2020.22, consid. 2.3; Vogel, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 421-424 CC n. 22; Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art 421-425 CC N. 7; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2022, N. 1147 nota 191; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, N. 1267). L’autorità di protezione ingaggia la propria responsabilità ex art. 454 CC se non destituisce il curatore quando ha conoscenza delle inadempienze ricomperatigli e le condizioni dell’art. 423 CC sono riunite (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2022, N. 1147).
I criteri per valutare se il curatore sia ancora idoneo ai compiti conferitigli sono gli stessi da prendere in considerazione al momento della nomina (Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art 421-425 CC N. 7).
Non tutte le inadempienze nell’espletamento del mandato giustificano tuttavia la dimissione del curatore: la messa in pericolo degli interessi della persona da proteggere deve infatti raggiungere un certo grado di gravità (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, N. 8.9-8.10). Possono in particolare essere presi in considerazioni i motivi esplicitamente evocati nel diritto previgente, ovvero quando il curatore si rende colpevole di una grave negligenza o di un abuso delle sue attribuzioni, commette un’azione tale da dimostrarlo indegno della fiducia in lui riposta od è diventato insolvente (cfr. art. 445 vCC; cfr. Vogel, in: BSK ZGB I, ad art. 421-424 CC n. 24; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, n. 8.10 pag. 229). Si tratta di motivazioni legate alla fiducia verso l’amministrazione e la funzione pubblica, come ad esempio il dovere di fedeltà e lealtà nelle relazioni di servizio di diritto pubblico: questi motivi valgono indipendentemente dalla questione relativa all’attitudine del mandatario di esercitare il mandato in questione (sentenza CDP dell’11 gennaio 2022, inc. 9.2021.112, consid. 6.1).
Anche qualora l’atto commesso dal curatore non abbia forzatamente un impatto sulla gestione del mandato, va in ogni caso esaminato se il comportamento dello stesso possa danneggiare la funzione pubblica e la reputazione della persona da proteggere in misura tale da rendere non più opportuno il mantenimento del mandato (Rosch, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 423 CC, N. 8).
3.4. Nella fattispecie in esame, la suddivisione della curatela decisa dall’Autorità di protezione appare una soluzione necessaria e ragionevole. Le diverse criticità attestate nello svolgimento delle pratiche di sua competenza hanno dimostrato l’inidoneità di __________ ad adempiere ai compiti relativi agli aspetti amministrativi e finanziari del mandato curatelare in favore di RE 1. Ne discende che la fiducia in lui risposta dall’Ente pubblico per espletare questi delicati compiti è insormontabilmente venuta a mancare. Tuttavia, preso atto dell’inopportunità di una completa destituzione del curatore, certificata dal medico psichiatra della reclamante, l’Autorità di protezione ha prestato attenzione a questo aspetto e ha optato per un compromesso assegnando i compiti legati alla rappresentanza e all’amministrazione del patrimonio della curatelata a __________ e lasciando a __________ le mansioni relative al benessere sociale a alla salute della reclamante.
Ad ogni modo, la reclamante non adduce alcun mezzo probatorio rilevante per dimostrare l’erroneità del giudizio dell’Autorità di protezione sul venir meno dell’idoneità di __________ a svolgere il ruolo di curatore amministrativo, ma si limita a ribadire genericamente la sua soddisfazione riguardo l’espletamento del mandato curatelare in suo favore. Inoltre, contrariamente a quanto allegato dal curatore nelle sue osservazioni, non sembra plausibile che la stabilità psico-fisica di RE 1 possa essere pregiudicata dalla suddivisione della curatela pronunciata nella decisione litigiosa, proprio perché tale soluzione permette all’interessata di continuare a fare riferimento a __________ per quanto attiene agli aspetti della curatela che non hanno connotazione finanziaria. Il gravame della reclamante va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo è respinto.
Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 80.–
b) spese fr. 20.–
fr. 100.–
sono posti a carico RE 1. Non si assegnano ripetibili.
Comunicazione:
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.