Incarto n. 9.2023.7 9.2023.17
Lugano 26 ottobre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 e 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 RE 2 RE 3 RE 4
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’istituzione di una curatela e il conferimento di un mandato peritale;
giudicando sui reclami dell’11 gennaio 2023 presentato da RE 1, RE 3 e RE 2 e 30 gennaio 2023 presentato da RE 1, RE 3, RE 2 e RE 4 contro le decisioni emesse il 19 dicembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. RE 1 (1932) vive con il figlio RE 3 a __________. La loro situazione è stata segnalata il 21 luglio 2022 all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) dall’operatrice sociale del Comune di __________, in relazione in particolare ad una procedura di sfratto, conclusasi in quel periodo. Il servizio sociale ha descritto un contesto problematico, sia dal punto di vista personale che economico, informando che il Comune aveva messo a disposizione di RE 1 e RE 3 un appartamento, nell’emergenza e temporaneamente.
B. Dopo aver sentito gli interessati il 26 settembre 2022 e aver chiarito la situazione debitoria, l’Autorità di protezione ha svolto un’ulteriore udienza il 14 novembre 2022, alla presenza anche della figlia RE 3.
L’Autorità di prima istanza ha quindi nuovamente citato RE 1 e RE 3 ad un incontro tenutosi il 19 dicembre 2022, al fine di illustrare l’esigenza di una misura di protezione, al quale essi non hanno partecipato. A RE 3 è quindi stato assegnato un termine fino al 13 gennaio 2023 per esprimersi. Durante l’udienza l’Autorità di protezione ha quindi deciso in via cautelare l’istituzione di una curatela di rappresentanza con gestione del reddito e del patrimonio, il blocco dell’accesso ai conti bancari ad eccezione di un conto “per il cosiddetto spillatico”, ed ha nominato il signor __________, persona conosciuta alle parti, quale curatore. Nel merito, l’Autorità ha conferito un mandato al Servizio psico-sociale di __________ per l’esecuzione di una perizia psichiatrica “per determinare le misure di protezione eventualmente necessarie, e se siano necessari limiti specifici, precisando l’eventuale influenzabilità dell’interessata rispetto al figlio e la sua capacità di giudizio in merito alla gestione finanziaria e alla sua situazione debitoria”. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
C. Contro la decisione cautelare sono insorti RE 1, RE 3 e sua nipote RE 2 con reclamo 11 gennaio 2023. Essi si oppongono all’istituzione di una curatela con la nomina di __________, proponendo invece quale curatrice RE 4, figlia dell’interessata, che sarebbe disposta ad assumere il mandato gratuitamente e in tempi più brevi.
D. __________ ha presentato le osservazioni al reclamo il 20 gennaio 2023. Egli precisa di essere stato proposto quale candidato curatore proprio da RE 3. Riferisce di essersi già attivato per le “operazioni iniziali di curatela” e di aver trovato collaborazione da parte sia di RE 1 che del figlio.
E. RE 1, RE 3 e RE 2 sono insorti anche contro la decisione di conferimento del mandato peritale, con reclamo 30/31 gennaio 2023. Essi chiedono di attendere, per il suo svolgimento, la decisione di questa Camera relativa alla procedura per l’annullamento dell’istituzione della curatela. Con scritto 30 gennaio/2 febbraio 2023 anche la figlia RE 4 ha chiarito di ritenere opportuno attendere l’esito della prima procedura, anziché procedere immediatamente con l’esecuzione della perizia psichiatrica.
F. Con osservazioni 2 febbraio 2023 al reclamo 11 gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha confermato l’esigenza di una misura di protezione a favore di RE 1, ammettendo di dover considerare “supercautelare” la decisione di istituzione della curatela, “in difetto di un’intimazione ineccepibile” e in attesa di riconvocare l’interessata. L’Autorità ha pure specificato che avrebbe verificato l’idoneità della figlia RE 4 ad essere nominata curatrice.
G. Con osservazioni 9 febbraio 2023 al reclamo del 30 gennaio 2023, l’Autorità di protezione ne chiede la reiezione nella misura in cui è ricevibile, ritenendo necessaria l’esecuzione di una perizia per valutare l’esigenza di una misura di protezione, precisando che i certificati medici prodotti non sarebbero sufficienti per determinarsi. Specificando che il conferimento del mandato ha carattere incidentale, chiarisce che è impugnabile esclusivamente ove arrechi all’interessata un danno non altrimenti riparabile, ciò che l’Autorità di primo grado contesta.
H. Il 26 marzo 2023 RE 4 ha preso posizione alle osservazioni dell’Autorità di protezione, sostenendo di essere in attesa di essere nominata curatrice della madre e di ritenere che la perizia psichiatrica ordinata potrebbe arrecarle un danno, mentre le informazioni mediche potrebbero essere assunte anche presso il suo medico curante, per garantirle maggior serenità.
I. Con replica 30 marzo 2023 RE 1 e RE 3 hanno ribadito di ritenere necessario garantire serenità all’anziana interessata e di considerare i provvedimenti emanati contrari al suo bene.
J. Il 27 aprile 2023 l’Autorità di protezione ha indicato di aver esaminato le allegazioni di tutte le parti e di ritenere preoccupanti le prese di posizione discordanti dei figli di RE 1. Secondo l’Autorità di prime cure essa necessita di un sostegno e pertanto di una verifica delle sue condizioni al fine di valutare quale sia la misura di protezione più adeguata, visti i certificati prodotti, insufficienti. Per quanto riguarda la perizia chiede quindi la reiezione del reclamo nella misura in cui è ricevibile, considerando che la sua esecuzione non porterebbe pregiudizio all’interessata. Precisa infine che la curatela è stata istituita in via supercautelare e che sarà emanata quindi una nuova decisione, dopo aver sentito RE 1.
K. Un’udienza è avvenuta presso l’Autorità di protezione l’8 maggio 2023, alla presenza di RE 1 e della figlia RE 4, accompagnata da un avvocato. Quest’ultima ha confermato la sua disponibilità ad assumere il mandato di curatrice. In particolare in relazione con l’adeguatezza della nomina, paragonata alla scelta di una persona estranea alla famiglia, RE 4 ha precisato il suo accordo ad assumere la misura con il compito di consegnare regolarmente i rendiconti finanziari annuali. Nel frattempo __________ ha rassegnato le dimissioni e di conseguenza l’Autorità di protezione ha deciso seduta stante la conferma della misura di protezione in via cautelare, la revoca del mandato al curatore e la nomina di RE 4 a far tempo dal 15 maggio 2023. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva. L’Autorità di prima istanza ha inoltre confermato l’esigenza di esperire la perizia per stabilire nel merito la misura più idonea. RE 1 ha rifiutato di sottoscrivere il verbale.
L. Con scritto 10 luglio 2023 RE 4 ha precisato a questa Camera di aver assunto il mandato di curatrice e di essersi subito attivata, trovando un appartamento consono per la madre e stabilendo un piano di pagamento dei debiti. Ribadisce di non comprendere il beneficio che porterebbe la perizia sulla madre, mentre la ritiene solo un motivo di disturbo, vista la sua età.
Considerato
in diritto
I reclami, avendo il medesimo fondamento di fatto, sono stati oggetto di un’istruttoria congiunta e vengono evasi con una sola decisione (art. 76 LPAmm).
Con la risoluzione impugnata l’Autorità di protezione ha istituito a favore di RE 1 in via supercautelare una curatela di rappresentanza con gestione del reddito e del patrimonio, nominando il signor __________ quale curatore e ha conferito mandato al Servizio psico-sociale di __________ per l’esecuzione di una perizia psichiatrica.
Nel primo reclamo, presentato il 10 gennaio 2023, RE 1, il figlio RE 3 e la nipote RE 2 si oppongono all’istituzione della curatela, proponendo quale curatrice RE 4, figlia dell’interessata, disposta ad assumere il mandato gratuitamente, permettendo alla madre un risparmio (inc. no. 9.2023.7). Nel secondo reclamo, presentato il 30 gennaio 2023, i medesimi reclamanti, oltre alla figlia RE 4, chiedono l’annullamento del mandato peritale (inc. no. 2023.17), ritenendo che non sarebbe opportuno svolgerlo, in attesa di una decisione di questa Camera in relazione alla prima procedura.
Pendenti i procedimenti di reclamo, l’Autorità di protezione ha ammesso che effettivamente la prima decisione, emanata senza che l’interessata abbia partecipato all’incontro indetto per discuterla, aveva carattere supercautelare. Di conseguenza, durante un’ulteriore udienza avvenuta l’8 maggio 2023 per sanare il vizio, l’Autorità di protezione ha confermato in via cautelare la misura (disp. 1), revocando il mandato al curatore precedente (disp. 2) e nominando RE 4 a far tempo dal 15 maggio 2023 (disp. 4). La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva (disp. 13). Nella medesima occasione, l’Autorità di prima istanza ha inoltre confermato l’esigenza di esperire la perizia per stabilire nel merito la misura più idonea. RE 1 ha rifiutato di sottoscrivere il verbale.
La nozione di provvedimento cautelare comprende, come nel diritto previgente (art. 386 cpv. 1 vCC), tutte le misure necessarie alla protezione della persona in questione, in particolare in ambito di assistenza personale, di gestione del patrimonio o di rappresentanza verso i terzi. Il provvedimento cautelare, deve essere preso per la durata della procedura, deve essere necessario (per la durata del procedimento) e appropriato (art. 389 cpv. 2 CC). Ulteriori condizioni sono l’urgenza della misura e la prognosi favorevole del procedimento principale (cfr. Auer/Marti, Balser Kommentar Erwachsenenschutz, ad art. 445 CC n. 6 segg; Steck, CommFam, Protection de l’adulte, n. 7 pag. 848).
4.1. In concreto, la contestazione di cui al primo reclamo presentato riguarda la decisione di istituzione della curatela e di nomina di __________, che in corso di procedura l’Autorità di protezione ha ammesso di aver emanato in via supercautelare. Occorre quindi precisare che il Tribunale federale ha sancito l'irricevibilità dei reclami avverso le decisioni adottate inaudita parte (supercautelari) anche in materia di protezione dei minori e degli adulti (DTF 140 III 289). Peraltro, la richiesta formulata dai reclamanti di nominare RE 4 è poi stata accolta con la decisione cautelare dell’8 maggio 2023 che non è stata impugnata, ciò che di fatto rende privo d’oggetto, nella misura della sua ricevibilità, il primo reclamo (inc. no. 9.2023.7).
5.1. Giusta l’art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAmm questo genere di risoluzione è impugnabile unicamente nella misura in cui arreca all'interessato un pregiudizio irreparabile, ovvero un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno neppure con una decisione finale favorevole (DTF 134 III 426 consid. 1.3.1; 133 III 629 consid. 2.3.1; RtiD I-2005 pag. 783; sentenza CDP del 29 ottobre 2014, inc. 9.2014.175, consid. 4).
Le decisioni incidentali possono pure essere impugnate a titolo indipendente se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura defatigante e dispendiosa (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm). L’applicazione di tale norma presuppone quindi che l'autorità di ricorso, giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza inferiore per ulteriori accertamenti e nuova decisione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 40; sentenza CDP del 13 ottobre 2015, inc. 9.2015.170).
5.2. L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
Va ricordato che il principio della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le parti e i terzi da una collaborazione attiva alla procedura (fra i tanti: DTF 128 III 411 consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015, consid. 3.2.2; sentenza CDP del 13 agosto 2017, inc 9.2017.66, consid. 4.6); conformemente all’art. 448 cpv. 1 CC, se necessario, l’Autorità di protezione ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo di collaborare.
5.3. La decisione che conferisce mandato per l’esecuzione di una perizia psichiatrica ai sensi dell’art. 446 cpv. 2 CC è una decisione incidentale ordinatoria e come tale è pertanto impugnabile alle condizioni restrittive menzionate al considerando 5.1.
In concreto, nel secondo gravame (inc. no. 9.2023.17) i reclamanti non invocano un danno non altrimenti riparabile derivante dallo svolgimento della valutazione peritale, tesa a stabilire l’esigenza di una misura di protezione e alla scelta del provvedimento più adeguato a protezione degli interessi di RE 1. Il mandato conferito al Servizio psico-sociale di __________ precisa infatti che la perizia dovrà “determinare le misure di protezione eventualmente necessarie, e se siano necessari limiti specifici, precisando l’eventuale influenzabilità dell’interessata rispetto al figlio e la sua capacità di giudizio in merito alla gestione finanziaria e alla sua situazione debitoria”. In tal senso non è credibile, e nemmeno i reclamanti hanno dimostrato il contrario, che l’esame da parte di persone qualificate possa arrecare un qualsivoglia danno o disagio a RE 1. A dimostrazione del contrario non è stato prodotto alcun documento o certificato, nemmeno atto a consentire all’Autorità di primo grado di decidere con cognizione della situazione concreta. In tal senso neanche la scrivente Camera di protezione potrebbe procedere all’annullamento della decisione impugnata concludendo il procedimento mediante il presente giudizio (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm).
Quand’anche il reclamo potesse essere considerato ricevibile, sarebbe comunque da respingere in quanto infondato, risultando a giusto titolo che l’Autorità di protezione esiga una verifica specifica della situazione, indispensabile per confermare o revocare la misura di protezione istituita in via cautelare, la cui necessità non appare nemmeno contestata dai reclamanti. Infatti, malgrado le indicazioni fornite dalla curatrice sul miglioramento della situazione locativa ed economica, ancora non sono date risposte alla domanda specifica formulata al Servizio psico-sociale, in particolare in relazione alle capacità di giudizio e influenzabilità di RE 1.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Per quanto non divenuto privo d’oggetto, il reclamo di cui alla procedura no. 9.2023.7 è irricevibile.
Il reclamo di cui alla procedura no. 9.2023.17 è irricevibile.
Non si prelevano tasse e spese di giustizia.
Notificazione:
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.