Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 05.12.2023 9.2023.64

Incarto n. 9.2023.64

Lugano 5 dicembre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f) n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

Decristophoris

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda la sostituzione della curatrice

giudicando sul reclamo del 25 aprile 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 aprile 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. RE 1, nato il 1989, cittadino __________ inizialmente domiciliato a __________, è stato posto al beneficio di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni con decisione dell’8 giugno 2015 dell’Autorità regionale di protezione __________ (ris. no. 369). In occasione dell’udienza dell’8 giugno 2019 è stato altresì privato dell’esercizio dei diritti civili per quanto riguarda l’amministrazione e l’uso dei suoi redditi, della sostanza mobiliare e immobiliare, delle sue entrate e delle sue uscite (art. 394 cpv. 2 in relazione all’art. 395 cpv. 1 e 3 CC). RE 1 è affetto da ritardo evolutivo nel linguaggio e da un ritardo cognitivo congenito. Tale diagnosi ha comportato il riconoscimento di una rendita di invalidità a suo favore.

B. A seguito delle dimissioni del suo precedente curatore, __________, nonché del trasferimento domiciliare di RE 1 a __________ presso la di lui compagna dal 1. luglio 2021, è stata nominata quale nuova curatrice __________ con inizio del suo mandato dal 10 agosto 2021 (ris. no. 367). In considerazione del cambio di domicilio di cui sopra, la curatela è stata assunta dall’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito Autorità regionale di protezione o Autorità).

C. Con scritto datato 2 dicembre 2022 RE 1 ha postulato presso l’Autorità di protezione la revoca della propria curatela in quanto “Quest’anno mi sono sposato e ho una nuova compagna di vita, mia moglie può occuparsi delle faccende amministrative e gestire le mie entrate. Ritengo che la nostra famiglia è pronta a gestire privatamente la nostra vita e i nostri conti bancari”. In occasione dell’udienza 13 dicembre 2022, egli si è tuttavia dichiarato d’accordo a mantenere l’attuale misura, in attesa che la moglie acquisisse le capacità per, eventualmente, assumere in futuro la sua curatela.

D. Mediante successivo scritto 27 dicembre 2022, RE 1 ha chiesto la sostituzione della curatrice poiché “non contento di come svolge i miei interessi. Anche perché non sono mai al corrente dei miei conti da lei richiesti sempre. Anche perché ogni tanto ricevo dei richiami per posta perché lei non arriva affare tutto”. Con osservazioni 3 febbraio 2023 __________ ha precisato di avere un rapporto buono e tranquillo con il curatelato, di essere sempre stata collaborativa, di aver svolto il proprio lavoro in modo professionale e di non aver mai causato penali per asseriti ritardi nel pagamento delle fatture.

E. In occasione dell’udienza 11 aprile 2023 dinanzi all’Autorità di protezione, pur ribadendo di non essere contento del lavoro della sua curatrice, responsabile di non fargli “vedere regolarmente gli estratti conto”, RE 1 ha espresso il suo consenso a continuare ad essere seguito da __________, riconoscendo, da una parte, il grande aiuto fornito da quest’ultima, dall’altra la prospettiva che la moglie potesse nel frattempo imparare dalla curatrice a gestire le sue pratiche finanziarie e amministrative.

F. Ciò nonostante, con ulteriori scritti 11 e 18 aprile 2023, RE 1 ha chiesto nuovamente la sostituzione della propria curatrice. Quest’ultima gli causerebbe disagio e stress inutile, essendoci continue e ripetitive discussioni sulla gestione delle sue “cose private”.

G. Con decisione 24 aprile 2023 (ris. no. 241) l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza presentata da RE 1 volta alla sostituzione di __________ (pto. 1 del dispositivo) confermando pertanto quest’ultima nella sua carica di curatrice (pto. 2 del dispositivo) ed osservando altresì che, visto il buon funzionamento della curatela in essere, fatto riconosciuto dallo stesso RE 1, non si giustifica una sostituzione per la sola esistenza di “discussioni”.

H. Avverso la suddetta decisione è insorto davanti questa Camera RE 1 con reclamo 25 aprile 2023. L’insorgente postula la sostituzione della curatrice, sostenendo di non essere contento del suo lavoro. Lamenta di avere speso tanti soldi che non avrebbe voluto spendere, ragione per la quale vorrebbe che i suoi conti fossero gestiti diversamente. Aggiunge da ultimo che __________ non è stata in grado di rispondere subito alle sue domande, dovendo prima “chiedere agli uffici le risposte alle mie domande”.

I. Nelle proprie osservazioni 27 aprile 2023, l’Autorità di protezione si è riconfermata con il contenuto della risoluzione 24 aprile 2023, ricordando le problematiche evolutive e cognitive diagnosticate al reclamante. Precisa che RE 1 non lamenta nulla in particolare se non uno scontento generale per la sua situazione finanziaria, ciò che non giustifica una sostituzione della curatrice, visto anche come, durante l’udienza dell’11 aprile 2023, egli ha riconosciuto la bontà del lavoro svolto da __________.

Con presa di posizione 28 aprile 2023 la curatrice si è dichiarata felice di proseguire il suo mandato e di aiutare l’insorgente. Ribadisce di aver svolto il proprio lavoro con attenzione e di avere un ottimo rapporto con il curatelato, al punto da averlo persino aiutato a scrivere il reclamo qui in oggetto. Precisa altresì di non aver mai dovuto pagare more per ritardi o disattenzioni a lei riconducibili, di aver assistito anche la moglie di RE 1 nelle sue pratiche, come pure contattato gli uffici preposti qualora non fosse a conoscenza delle informazioni richieste dal curatelato. Conclude osservando che RE 1 “è molto arrabbiato con l’autorità di protezione per non aver accolto la sua richiesta di revoca della misura di protezione e in seguito di far fare da curatrice la moglie, e da quel momento ha richiesto cambio di curatore perché non si è sentito supportato da me”.

L. Alle osservazioni precitate RE 1 non ha replicato e di conseguenza lo scambio di allegati si è concluso.

Considerato

in diritto

  1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

  2. Giusta l’art. 400 cpv. 1 CC, l’Autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti. In circostanze particolari possono essere nominati più curatori.

  3. Ai sensi dell’art. 423 cpv. 1 CC l’autorità di protezione degli adulti dimette il curatore se non è più idoneo ai compiti conferitigli (n. 1) o se sussiste un altro motivo grave (n. 2).

Se il curatore cessa di adempiere le condizioni previste dall’art. 400 cpv. 1 CC per la sua nomina, sussiste un motivo grave che ne causa la dimissione (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6449).

3.1. La norma permette la dimissione del curatore indipendentemente (e persino contro) la sua volontà: materialmente, più che di una dimissione, si tratta di una revoca o di una destituzione (Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, N. 1147). Determinante non è la colpa del curatore o l’insorgenza di un danno, bensì la messa in pericolo (astratta) degli interessi della persona da proteggere (STF 5A_391/2016 del 4 ottobre 2016, consid. 5.2.1; sentenza CDP del 1° settembre 2020, inc. 9.2020.22, consid. 2.3; Vogel, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 421-424 CC n. 22; Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 421-425 CC n. 7; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 1147 nota 191; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n. 1267). I criteri per valutare se il curatore sia ancora idoneo ai compiti conferitigli sono gli stessi da prendere in considerazione al momento della nomina (Langenegger, in: Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art. 421-425 CC n. 7). Non tutte le inadempienze nell’espletamento del mandato giustificano tuttavia la dimissione del curatore: la messa in pericolo degli interessi della persona da proteggere deve infatti raggiungere un certo grado di gravità (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, n. 8.9 pag. 229).

3.2. Possono in particolare essere presi in considerazioni i motivi esplicitamente evocati nel diritto previgente, ovvero quando il curatore si rende colpevole di una grave negligenza o di un abuso delle sue attribuzioni o commette un’azione tale da dimostrarlo indegno della fiducia in lui riposta od è diventato insolvente (cfr. art. 445 vCC; cfr. Vogel, in: BSK ZGB I, ad art. 421-424 CC n. 24; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, n. 8.10 pag. 229). Si tratta di motivazioni legate alla fiducia verso l’amministrazione e la funzione pubblica, come ad esempio il dovere di fedeltà e lealtà nelle relazioni di servizio di diritto pubblico: questi motivi valgono indipendentemente dalla questione relativa all’attitudine del mandatario di esercitare il mandato in questione (sentenza CDP dell’11 gennaio 2022, inc. 9.2021.112, consid. 6.1).

Anche qualora l’atto commesso dal curatore non abbia forzatamente un impatto sulla gestione del mandato, va in ogni caso esaminato se il comportamento dello stesso possa danneggiare la funzione pubblica e la reputazione della persona da proteggere in misura tale da rendere non più opportuno il mantenimento del mandato (Rosch, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 423 CC, N. 8).

  1. In concreto, oggetto di impugnazione è la mancata sostituzione della curatrice, soggetta a critiche da parte di RE 1. A prescindere degli scarsi, se non inesistenti, argomenti del reclamante (“non sono contento del suo lavoro”, “ho speso tanti soldi che non volevo spendere”, “non ha saputo darmi delle risposte immediate”) evocati sia nel corso della procedura dinanzi all’Autorità di prime cure che nel proprio atto ricorsuale – la cui ricevibilità potrebbe anche essere posta in discussione per insufficienza di motivazione – alla luce dei principi appena esposti occorre ritenere che tali non sono affatto sufficienti per tentare di giustificare la revoca del mandato conferito a __________. Dall’incarto non emergono infatti né inadempienze nell’espletamento dell’incarico né concrete messe in pericolo degli interessi della persona da proteggere, tali da giustificare una sua destituzione. Al contrario, risulta che la curatrice sia sempre venuta incontro ai desideri del reclamante, cercando di accontentarlo nelle sue richieste personali e finanziarie, adoperandosi per rimuovere la multa nei suoi confronti da parte dell’Ufficio della migrazione, provvedendo, ad esempio, a richiedere l’assegno grandi invalidi a suo favore e supportando altresì la di lui consorte nella gestione delle pratiche amministrative ed economiche. Ciò anche nell’ottica che in futuro, quest’ultima, possa essere qualificata come idonea ad assumere il ruolo di curatrice del marito.

  2. Condividendo le conclusioni dell’Autorità di protezione, occorre inoltre evidenziare che semplici discussioni in merito alla gestione delle pratiche amministrative sono da ritenersi usuali nell’ambito di una misura di curatela, non essendo la persona oggetto della misura in grado di provvedervi in modo adeguato in autonomia, di modo che la sua opinione può senz’altro essere in contrasto con la figura del curatore, chiamato ad amministrarne i beni in modo corretto e previa decisione ragionata. Inoltre, dalla documentazione agli atti, emerge che in passato RE 1 ha presentato più volte richieste volte alla revoca della misura stessa come pure alla sostituzione della curatrice, per poi, dopo riflessione e in occasione dell’udienze con l’Autorità di protezione, ritirare le domande e chiedere di mantenere lo status quo, riconoscendo sia il suo bisogno di aiuto – nonostante la presenza della moglie – che il buon operato della curatrice. Non emerge dunque alcun motivo che permetta di giustificare una rimozione di __________.

  3. Visto quanto precede, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo va respinto e la decisione impugnata integralmente confermata. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza ma viste le circostanze si prescinde da loro prelevamento.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Il reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.

  2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

  3. Notificazione:

Comunicazione:

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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