Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 23.05.2023 9.2023.47

Incarto n. 9.2023.47

Lugano 23 maggio 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 9 LOG

assistito dalla vicecancelliera

Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. dall’avv. __________,

all’

Autorità regionale di protezione __________,

e a

PI 4 patr. dall’ PR 2

per quanto riguarda le relazioni personali con la nipote PI 1;

giudicando sul reclamo del 13 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 febbraio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

A. PI 1 (2019) è figlia di PI 2 (2001) e di PI 3 (2002).

Al momento della nascita entrambi i genitori erano minorenni.

B. Mediante decisione 19 giugno 2019 la __________ (allora competente) ha istituito in favore di PI 1 una tutela (art. 298b cpv. 4 CC), nominando la nonna materna __________ quale tutrice della minore (“fino al compimento della maggiore età di PI 2).

C. Dopo vicissitudini note alle parti, mediante decisione 17 ottobre 2019 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha nominato il signor __________ (UAP) quale tutore di PI 1, revocando il mandato di tutrice attribuito alla nonna. Nel contempo ha privato PI 2 dell’autorità parentale sulla figlia PI 1.

D. Nel frattempo, con decisione 30 ottobre 2019 l’Autorità di protezione ha collocato madre e figlia presso __________, fino al compimento della maggiore età della madre.

E. Con decisione 3 novembre 2020 ha istituito in favore di PI 2 una curatela generale (art. 398 CC), nominando __________ quale curatrice.

F. Con decisione 16 luglio 2021 l’Autorità di protezione ha nominato l’avv. __________ quale curatrice di rappresentanza di PI 1.

G. Dopo aver sentito le parti ed esperito le necessarie valutazioni, mediante decisione 22 settembre 2021 l’Autorità di protezione ha confermato la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora dei genitori sulla figlia PI 1 e disposto il collocamento della minore presso idonea famiglia affidataria family. L’Autorità di prime cure ha deciso che “le relazioni personali fra PI 1 e i genitori sono da discutere e stabilire nelle modalità e nei tempi più opportuni unitamente alla rete e in funzione della nuova organizzazione di vita in famiglia affidataria della minore”.

H. Mediante decisione 17 febbraio 2022 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza del padre volta ad ottenere l’autorità parentale sulla figlia.

Con decisione 13 ottobre 2022 questa Camera ha parzialmente accolto il reclamo inoltrato da PI 3 avverso la predetta decisione e ritornato l’incarto all’Autorità di prime cure per nuova decisione, da adottare sulla base di più approfondite valutazioni (inc. CDP 9.2022.41).

I. Nel frattempo, con istanza 28 novembre 2022 i nonni materni RE 1 e PI 2 hanno chiesto di poter portare in vacanza a __________ la nipote PI 1 (dal 29 luglio al 15 agosto 2023, con la madre PI 3), auspicando che la vacanza in famiglia possa diventare per PI 1 una “routine”.

Con osservazioni 16 dicembre 2022 PI 4 si è opposto alla richiesta dei coniugi RE 1, rilevando che i genitori di PI 1 hanno diritti di visita limitati con la figlia (la madre due ore e lui un giorno ogni due settimane) e negando che i nonni materni possano avere particolari diritti al riguardo.

Con scritto 22 dicembre 2022 il tutore __________ e l’operatrice sociale dell’UAP __________ reputano che la richiesta dei nonni “appare fuori luogo, soprattutto se si considera la sproporzione rispetto alle relazioni personali con i genitori”.

Pure la curatrice di rappresentanza avv.__________ si è opposta considerando la richiesta dei nonni “sproporzionata” (3 giugno 2023).

Con ulteriore scritto 24 gennaio 2023 RE 1 e PI 2 hanno sollecitato l’evasione della richiesta.

J. Mediante decisione 16 febbraio 2023 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza di RE 1 e PI 2, ritenendola “sproporzionata e non rientrante nel prioritario interesse e bene della minore”.

K. Con reclamo 13 marzo 2023 RE 1 si è aggravata avverso la decisione, ribadendo la pretesa di poter portare la nipote in vacanza, considerando nonni una “risorsa ed una ricchezza per i nipoti”.

L. Con osservazioni 22 marzo 2023 la curatrice di rappresentanza della minore ha chiesto che il reclamo venga respinto.

Mediante osservazioni 29 marzo 2023 l’Autorità di protezione ha chiesto la conferma della propria decisione, ritenendo il reclamo inammissibile per carente motivazione.

Con osservazioni 6 aprile 2023 PI 4 ha confermato la propria contrarietà all’istanza di RE 1, ribadendo che la richiesta è sproporzionata e contraria al bene della figlia.

M. Mediante replica 19 maggio 2023 RE 1 ha confermato la propria pretesa, contestando che vi sia conflittualità tra lei e la figlia, ribadendo l’importanza per PI 1 di “avere la presenza dei nonni nella propria vita”.

N. Nel frattempo, con decisione 16 febbraio 2023 l’Autorità di protezione ha nominato __________ (UAP) quale curatrice generale di PI 2 (art. 398 CC) in sostituzione della precedente dimissionaria.

O. Visto l’esito del giudizio risulta superfluo attendere l’inoltro delle eventuali dupliche.

Considerato

in diritto

  1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

  2. Nella decisione impugnata l’Autorità di prime cure ha respinto la richiesta di RE 1, di poter portare la nipote in vacanza all’estero durante l’estate, in quanto sproporzionata e non rientrante nell’interesse prioritario di PI 1.

  3. Nel suo reclamo RE 1 ribadisce l’importanza che PI 1 mantenga dei rapporti con i nonni, oltre che con i genitori, auspicando che possa trascorrere una vacanza all’estero con loro.

  4. Secondo l’art. 274a CCS in “circostanze straordinarie” il diritto alle relazioni personali può essere accordato anche ad altre persone, segnatamente ai parenti, in quanto ciò serva al bene del figlio. “Circostanze straordinarie” sono – tra l’altro – cambiamenti famigliari che non permettono più a tali parenti di mantenere un rapporto instauratosi con il minorenne, come per esempio in caso di scioglimento della comunione domestica dei famigliari (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6. ed., pag. 631; HEGNAUER in: Berner Kommentar, edizione 1991, n. 19 ad art. 274a CC).

Diversamente dalle relazioni personali tra genitore e figlio, infatti, le relazioni tra i terzi e il figlio devono orientarsi esclusivamente al bene di quest’ultimo; l’interesse dei terzi che desiderano intrattenere relazioni personali con il minorenne importa poco (HEGNAUER in: Berner Kommentar, op. cit., n. 15 ad art. 274a CC; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2004.116 del 26 marzo 2007, consid. 5). In concreto solo l'interesse del figlio è determinante, non quello della persona con la quale costui può o deve intrattenere delle relazioni personali (FamPra.ch 1/2004, pag. 159). Il diritto di visita dei terzi deve pertanto servire positivamente al bene del minore, segnatamente deve contribuire concretamente al suo benessere. Non è sufficiente che la relazione non gli causi un pregiudizio. Il diritto alle relazioni personali sarà di principio giudicato nell’interesse del minore qualora il medesimo (capace di discernimento rispetto a tale questione) esprime chiaramente il bisogno di restare in contatto con la persona in questione, la quale gli procura o rafforza un sentimento di protezione, ciò tuttavia a condizione che non vi siano da temere degli effetti pregiudizievoli (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6. Edizione, pag. 631).

  1. Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2). Esso impone all’Autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando le prove finanche in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

  2. Nel caso in esame, come rilevato dall’Autorità di protezione e confermato dalla curatrice di rappresentanza, la richiesta della nonna materna è da respingere siccome sproporzionata e non nell’interesse prioritario del bene di PI 1.

La piccola, che ha appena quattro anni, è collocata presso una famiglia family da luglio 2021. Da allora PI 1 vede la madre e il padre ogni due settimane per poche ore. L’Autorità e la Rete stanno valutando l’estensione di tali diritti di visita. Per il momento non sono invece stati previsti diritti di visita con i nonni.

In simili circostanze è pertanto a giusta ragione che l’Autorità abbia respinto l’istanza dei nonni materni di poter portare in vacanza la nipote. Una vacanza all’estero di ben 18 giorni con i nonni e la madre, con la quale non ha più trascorso che alcune ore consecutive con scadenza bisettimanale non appare con evidenza, al momento attuale, nell’interesse della minore.

La circostanza secondo cui la reclamante e la figlia non abbiano una situazione conflittuale, seppur apprezzabile e indubbiamente positiva per tutte le parti, non muta in ogni caso l’esito della presente vertenza.

In concreto, viste le circostanze e indipendentemente dalla situazione famigliare, la decisione dell’Autorità di prime cure resiste alle generiche critiche della reclamante, che neppure si confronta con le motivazioni contenute nella decisione.

Nella misura della sua ricevibilità, il reclamo va di conseguenza respinto.

  1. RE 1 ha chiesto di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).

Ritenuto la rifusione di adeguate ripetibili, che questo giudice quantifica in fr. 1'000.–, la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da PI 3 diviene priva d’oggetto (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33 consid. 6; sentenza CDP del 20 novembre 2017, inc. 9.2017.166 consid. 5, sentenza CDP del 19 febbraio 2019, inc. 9.2018.195, consid. 6).

Le spese dell’attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 47 e 49 LPAmm) e vanno poste a carico della reclamante.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Il reclamo, nella misura della sua ricevibilità, è respinto.

  2. Gli oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 350.–

b) spese fr. 50.–

fr. 400.–

sono posti a carico di RE 1, che rifonderà a PI 4 fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.

  1. L’istanza di ammissione a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata da PI 4 è respinta.

  2. Notificazione:

Comunicazione:

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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