Incarto n. 9.2023.33
Lugano 15 settembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2 patr. da: PR 2
per quanto riguarda i diritti di visita con il figlio PI 1;
giudicando sul reclamo del 24 febbraio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 gennaio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (2009) è figlio di CO 2 e RE 1.
B. Nel febbraio 2015 PI 1 è stato portato dal padre in __________, suo paese di provenienza, senza l’accordo della madre. Per tali fatti RE 1 è stato dichiarato colpevole di sottrazione di minore e condannato ad una pena detentiva di 16 mesi sospesa (cfr. decisione 26 agosto 2020 della Corte delle assise correzionali di __________).
C. Con sentenza 15 settembre 2015 il Pretore di __________ ha pronunciato il divorzio tra CO 2 e RE 1, ha affidato il figlio PI 1 alla madre con esercizio esclusivo dell’autorità parentale e ha rifiutato al padre ogni diritto di visita.
D. Nel gennaio 2016 RE 1 ha fatto spontaneamente rientro in Svizzera, riportando PI 1 dalla madre. Con risoluzione 25 febbraio 2016 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha istituito una curatela educativa in favore di PI 1.
E. Il 5 luglio 2016 l’Autorità di protezione ha ripristinato le relazioni personali padre-figlio in forma sorvegliata presso lo Studio __________, a cadenza settimanale per la durata di un’ora e mezzo. Con decisione 30 marzo 2017 l’Autorità di prime cure ha respinto la richiesta del padre volta ad ottenere un diritto di visita in forma libera.
F. Con decisione 19 giugno 2017 l’Autorità di protezione cure ha disposto una perizia psichiatrica sul padre.
G. A seguito dell’istanza di RE 1, con decreto cautelare 15 marzo 2018 il Pretore ha stabilito il diritto di visita paterno in un incontro settimanale di un’ora e mezzo in forma sorvegliata presso __________.
H. Il 28 agosto 2019 è stata rilasciata dal dr. med. __________ la perizia psichiatrica di RE 1.
I. Con decisione 7 febbraio 2020 il Pretore ha sospeso il diritto di visita tra RE 1 ed il figlio PI 1 così come la possibilità di contatti telefonici. Ha in particolare disposto che “una ripresa dei medesimi potrà essere rivalutata dalla competente Autorità regionale di protezione a condizione che RE 1 apporti la prova di aver cominciato con esiti positivi un percorso di presa a carico psicoterapica” (disp. 1.2).
Tale decisione è stata confermata dalla prima Camera civile del Tribunale d’appello (cfr. decisione 4 gennaio 2021 inc. 11.2020.19/20) e dal Tribunale federale (cfr. sentenza 22 febbraio 2021 II Corte di diritto civile, che hanno respinto i gravami inoltrati da RE 1 avverso tale decisione.
L. Nel frattempo, con decreto cautelare del 5 dicembre 2019 il Pretore ha vietato a RE 1 di divulgare e pubblicare, tramite massmedia di ogni genere e natura, la vicenda famigliare.
M. Con istanza 20 maggio 2021 RE 1 ha chiesto all’Autorità di protezione una presa di posizione e un intervento al fine di costruire un rapporto famigliare.
N. Il 10 settembre 2021 la membro permanente dell’Autorità di protezione ha provveduto all’ascolto del minore, il quale ha ribadito la sua ferma volontà di non aver avere niente a che fare col padre, confermando di non volerlo né vedere né sentire.
Il 20 settembre 2021 l’Autorità di protezione ha convocato le parti ad un’udienza al fine di discutere l’istanza di RE 1. Questi comunica di essere stato seguito dallo psichiatra dr. med. __________ da febbraio 2020 ad aprile 2021, dichiarando che la presa a carico sarebbe stata conclusa su iniziativa del medico.
O. Con scritto 27 ottobre 2021 lo psichiatra dr. med. __________ ha confermato di aver avuto dieci colloqui con RE 1 nel 2020 e nel 2021 diverse conversazioni telefoniche (l’ultima il 26 ottobre 2021).
P. Con decisione 14 dicembre 2021 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza 20 maggio 2021 di RE 1.
Tale decisione è stata confermata da questa Camera mediante decisione 25 febbraio 2022 (inc. CDP 9.2022.3), che ha dichiarato irricevibile il reclamo di RE 1, non avendo versato l’anticipo richiesto per la procedura di reclamo (cfr. sentenza 30 marzo 2022 II Corte di diritto civile del TF).
Q. Mediante istanza 4 maggio 2022 RE 1 ha riformulato la richiesta di riavvicinamento del figlio, chiedendo all’Autorità di protezione la concessione di diritti di visita. Ha precisato che “pur riconoscendo i limiti e la necessità di monitorare incontri, telefonate e modalità di svolgimento degli appuntamenti, più voci si sono sollevate in coro per permettere che padre e figlio avessero una nuova chance”.
Mediante osservazioni 17 agosto 2022 RE 1 lamenta che sono cinque anni che non vede il figlio.
Con osservazioni 16 settembre 2022 CO 2 si è opposta alle richieste del padre, indicando che mancano i presupposti per un riesame della situazione.
R. Con decisione 24 gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza 4 maggio 2022 di RE 1, rilevando come lo stesso non abbia intrapreso alcun percorso terapeutico e neppure accetterebbe l’avvio di una presa a carico terapeutica. In sostanza non sarebbero quindi adempiute le condizioni poste nella decisione Pretorile per la ripresa del diritto di visita ed inoltre la situazione del padre sarebbe rimasta invariata.
S. Con reclamo 24 febbraio 2023 RE 1 è insorto contro quest’ultima decisione chiedendo l’annullamento e, in via principale, il ripristino delle relazioni personali in forma libera, in via subordinata, il ripristino in forma sorvegliata e, in via ulteriormente subordinata, che PI 1 venga caldamente invitato, ogni 3 mesi, a riprendere i contatti con il padre e che il padre venga autorizzato ad intrattenere contatti telefonici con il figlio. Il reclamante precisa di essersi sottoposto a numerose sedute di terapia, ribadendo che il dr. med. __________ non ritiene vi siano motivi tali da giustificare la sospensione dell’esercizio dei diritti di visita. La decisione non rispetterebbe il principio di proporzionalità. Una decisione di sospensione dei diritti di visita deve essere continuamente riesaminata alfine di verificare la validità temporale, evitando che la sospensione duri troppo a lungo. Ribadisce che l’esercizio del diritto di visita non rappresenta un pericolo per il benessere del figlio. Il reclamante rimarca l’importanza per il minore che venga evitato un allontanamento irrimediabile genitore-figlio. Egli desidera infine versare un contributo alimentare al figlio.
T. Con scritto 15 marzo 2023 l’Autorità di protezione ha informato di astenersi dal formulare osservazioni al reclamo, rimettendosi al giudizio della Camera di protezione.
Con osservazioni 27 marzo 2023 CO 2 postula la reiezione del gravame, opponendosi alle richieste di ripristino dei diritti di visita. Pur ammettendo che la decisione di sospensione andrebbe riesaminata, indica che il padre non ha intrapreso il percorso previsto dal Pretore.
Mediante replica 24 aprile 2023 RE 1 ha confermato i contenuti del proprio gravame.
Con duplica 17 maggio 2023 CO 2 si riconferma nelle proprie osservazioni.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Presupposto per l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione (BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273 CC n. 7). Il diritto alle relazioni personali con entrambi i genitori è essenziale non solo di per sé, ma anche per il ruolo decisivo che può svolgere nel processo di identificazione. Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.). Per il bene del figlio le relazioni personali di un minorenne con il genitore privo di custodia parentale vanno commisurate – come si è appena detto – anche allo sviluppo psicofisico del figlio stesso e all'evolversi delle sue esigenze.
Il diritto di visita va organizzato in base a criteri oggettivi e in modo durevole, ciò che presuppone un'analisi attuale e in prospettiva futura della situazione. Si deve altresì tener conto delle difficoltà organizzative di entrambi i genitori, evitando soluzioni troppo complicate (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed., Ginevra-Losanna 2014, n. 766).
2.1. Giusta l’art. 274 cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi.
La norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, op. cit, n. 778 segg.; CR CC I, Leuba, art. 274 ch. 1 segg. 1720). La messa in pericolo può derivare dalla natura dei contatti stabiliti tra il titolare del diritto ed il figlio (sospetto di abusi o maltrattamenti, tossicodipendenza, alcolismo, disturbi psichici) o da una relazione perturbata dei genitori, esasperata dalle visite; nel caso in cui i rapporti tra il titolare del diritto e il figlio sono buoni, il conflitto tra i genitori non deve in ogni caso condurre ad una restrizione importante o duratura delle relazioni personali.
Il diritto di visita usuale può essere limitato solo quando si deve ritenere, fondandosi su circostanze concrete, che minaccia il bene del figlio. Il rifiuto o la revoca del diritto alle relazioni personali ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC necessita di indizi concreti dell'esistenza di una minaccia per il bene del figlio. Il pericolo astratto di un cattivo influsso sui figli non è sufficiente per giustificare un diritto di visita accompagnato. Se è preteso che le visite in genere, rispettivamente le visite senza accompagnamento presso il genitore titolare del diritto di visita, nocciono al figlio, l’allestimento di una perizia sulla questione del diritto di visita del genitore titolare che non ha la custodia parentale si rivela, di regola, indispensabile. In questo caso, in virtù della massima ufficiale, non è necessario che le parti abbiano inoltrato una richiesta in tal senso (DTF 122 III 404, sentenza del TF 5A_377/2009 in FamPra.ch 2010 pag. 209).
Tale rifiuto o revoca può entrare in considerazione se il bene del minore lo esige imperativamente e se è impossibile trovare una regolamentazione delle relazioni personali che ne salvaguardi gli interessi: la norma ha per scopo di proteggere il minore e non di punire il genitore (DTF 5A_398/2009 del 6 agosto 2009, cons. 2.1).
Secondo la giurisprudenza il rifiuto o la revoca necessita di indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio (DTF 131 III 209, cons. 5; 5P.131/2006 del 25 agosto 2006, cons. 3; Epiney-Colombo, Le relazioni personali, 2006, pag. 7), ossia che lo sviluppo fisico, psichico e morale del figlio sia minacciato dalla presenza, anche solo limitata, del genitore beneficiario. Tra gli “altri gravi motivi” rientrano negligenze, violenze fisiche o psichiche (DTF 122 III 407, cons. 3b), in particolare abusi sessuali sul minore. La revoca delle relazioni personali è pur sempre l’ultima ratio (DTF 5A_716/2010 del 23 febbraio 2011, cons. 4; 122 III 404 cons. 3b pag. 407) e sulla base del principio di proporzionalità occorre valutare se le temute conseguenze possano essere sufficientemente limitate con la presenza di una terza persona (diritto di visita sorvegliato; DTF 5A_92/2009 del 22 aprile 2009).
La presenza di una terza persona è una delle modalità previste per il diritto di visita, nei casi in cui il minore è sotto pressione, ha dei timori, vi è il sospetto di abusi o di violenza su di lui, di influenze negative di un genitore verso l’altro, oppure sussiste il pericolo di rapimento, o ancora il genitore beneficiario ha problemi di dipendenza o malattie psichiche (Bally, Die Anordnung des begleiteten Besuchsrechts aus der Sicht der Vormundschaftsbehörde, in RDT 2008 pag. 3, p.to 2.2.1; DTF 5A_377/2009 del 3 settembre 2009, cons. 5.2).
Di regola un diritto di visita sorvegliato è una soluzione transitoria, limitata nel tempo (Wirz in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, ad art. 274 CC no. 22). L’istituzione di una curatela educativa risulta utile per vigilare sull'esercizio del diritto di visita (art. 308 cpv. 2 CC), per stabilirne i giorni e gli orari, per vegliare sull'evoluzione delle relazioni personali fra padre e figli e per proporre gli opportuni adattamenti (FamPra 2/2001 pag. 390).
2.2. In virtù dell’art. 274 cpv. 1 CC padre e madre devono astenersi da tutto ciò che alteri i rapporti del figlio con l’altro genitore (o intralci il compito dell’educatore). Infatti, il dovere di lealtà è posto a carico di entrambi i genitori e violazioni gravi di questo dovere possono condurre l’autorità sia a limitare che a sopprimere il diritto alle relazioni personali del genitore non affidatario sia a modificare l’attribuzione dell’autorità parentale dell’altro (Meier/Stettler, op. cit., 5ª ed., n. 774).
Il dovere di lealtà è reciproco: anche il genitore che detiene la custodia dovrà evitare di influenzare negativamente il figlio e incoraggiare un’attitudine positiva verso l’altro genitore, non solo in relazione ai diritti di visita, ma in modo generale (evitando giudizi di valore). Gravi e ripetute violazioni di questi doveri potrebbero costituire un motivo di modifica dei diritti parentali, anche nel caso in cui l’autorità parentale fosse divenuta la regola; il genitore detentore della custodia non presenterebbe infatti più le garanzie minime richieste in termini di capacità educativa (Meier/Stettler, op. cit., n. 775).
2.3. Tra le condizioni particolari che possono essere fissate per lo svolgimento degli incontri – sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC – vi sono: il divieto di lasciare la Svizzera col figlio; il deposito del passaporto al fine di evitare il rischio di sequestro; l’obbligo per i genitori di seguire una mediazione familiare; una terapia (eventualmente tramite il gioco) durante i diritti di visita (DTF 5P.263/2005 del 27 settembre 2005, cons. 2.2); la presenza di un terzo durante gli stessi; una curatela di sorveglianza ai sensi dell’art. 308 cpv. 2 CC; lo svolgimento degli incontri in un luogo neutro o in un luogo protetto specifico (Meier/Stettler, op. cit., n. 793).
2.4. Le relazioni personali sono nell’interesse del minore. Il loro esercizio non è soggetto al consenso del medesimo. Tuttavia, nella regolamentazione dei diritti di visita occorre dare priorità ai desideri e alle opinioni del minore. Finché il bambino rifiuta seriamente di incontrare l'altro genitore, non è possibile stabilire contatti compatibili con l'interesse del bambino (BSK – ZGB I, Schwenzer ad art. 274 CC n. 13; FamPra.ch 2002, 609 e segg.; BGE 126 III 219, 221 e segg; FamPra.ch 2007, 713 ss; FamPra.ch 2006, 751). Dal momento in cui il minore è capace di discernimento, il suo rifiuto chiaro e formulato liberamente deve essere preso in considerazione nell’ambito della fissazione dei diritti di visita, di un’eventuale limitazione o soppressione del diritto ai sensi dell’art. 274 CC. Anche l'opinione espressa da un bambino più piccolo non può ovviamente essere ignorata, ma deve essere interpretata con attenzione. Più il bambino cresce, più la sua volontà ("Kindeswille") prevale su una valutazione esterna del suo bene ("Kindeswohl"). Non tenerne conto equivarrebbe a violare i diritti della sua personalità. Tuttavia, la giurisprudenza tempera questo approccio, sottolineando che la mancanza di relazioni personali può avere effetti negativi sulla personalità del minore in termini di sviluppo, in particolare perché gli viene impedito di affrontare il conflitto di lealtà con cui si confronta e di cercare di risolverlo. Il bambino non si rende necessariamente conto delle conseguenze psicologiche che una rottura del rapporto può causare, o degli effetti che essa potrà avere una volta maggiorenne (un difetto di questo tipo potrebbe, ad esempio, essere il motivo per rifiutare un contributo di mantenimento). In ogni singolo caso occorre tenere conto di diversi fattori. Nel valutare l’importanza che deve essere data all'opinione del minore, la sua età e la sua capacità di formare una volontà autonoma, che generalmente si verifica intorno ai 12 anni, così come la coerenza della sua opinione, sono centrali. Qualora il minore adotta un atteggiamento difensivo nei confronti del genitore non affidatario, è necessario determinare le motivazioni del minore e se l'esercizio del diritto di visita sia davvero suscettibile di ledere i suoi interessi. È unanimemente riconosciuto che il rapporto del minore con entrambi i genitori è essenziale e può svolgere un ruolo decisivo nel processo di ricerca della propria identità. Resta tuttavia il fatto, che se un bambino capace di discernimento rifiuta categoricamente e ripetutamente, sulla base delle proprie esperienze, di avere contatti con uno dei suoi genitori, il contatto deve essere rifiutato per il bene del bambino; di fronte a una forte opposizione, il contatto forzato è incompatibile con lo scopo del contatto e con i diritti della personalità del bambino (Meier/Stettler, op. cit., n. 970 e 971).
2.5. Tuttavia, non si può privare completamente un genitore del diritto di visita senza che il giudice abbia esaminato se una tale soluzione estrema non possa essere evitata con una regolamentazione adeguata alle circostanze del caso, se necessario con l'introduzione di un diritto di visita sorvegliato. In effetti, le ripercussioni indirette di una sospensione anche temporanea o provvisoria del diritto di visita possono risultare in contrasto con l'obiettivo di protezione; c'è il rischio che i figli o il loro entourage interpretino la misura come una forma di punizione in grado di accentuare l'immagine sfavorevole erroneamente fattasi del genitore interessato. Il rischio di sminuire l'immagine dell’altro genitore deve quindi essere preso in considerazione anche nella valutazione dei vari elementi che costituiscono il benessere del bambino. L'esame di una tale questione richiede una perizia (FamPra.ch 2022, pag. 609; DTF 122 111 404 consid. 4).
2.6. Ai sensi dell’art. 313 cpv. 1 CC, in caso di modificazione delle circostanze le misure prese per proteggere il figlio sono adattate alla nuova situazione. La norma concretizza il principio di proporzionalità, che impone all’autorità di protezione di adattare le misure adottate quando le medesime si rivelano non (più) adeguate in ragione dell’evoluzione della situazione (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019, consid. 3.3.2.1). Se una misura, nella sua forma attuale, si rivela non più necessaria, deve infatti essere annullata o sostituita da una misura meno severa (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_736/2014 del 8 gennaio 2015 consid. 3.4.3). Una modifica delle misure di protezione adottate in favore di un minore esige tuttavia un cambiamento duraturo e significativo nelle circostanze che sono state all'origine della loro pronuncia, l'importanza del nuovo fatto deve essere valutata secondo i principi di stabilità e continuità della presa a carico del minore. Una modifica implica peraltro, in una certa misura, una prognosi sull’evoluzione futura delle circostanze determinanti; prognosi che dipende in larga misura dal comportamento precedente delle persone interessate. Le misure di protezione dei minori mirano a migliorare la situazione e devono pertanto essere "ottimizzate" a intervalli regolari, fino a quando gli effetti da loro prodotti non le rendano inutili (STF 5A_981/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.3.2.1; STF 5A_715/2011 del 31 gennaio 2012 consid. 2 e cit.; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.4 e rif.).
Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).
Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
Come già rilevato, tale decisione è stata confermata dalla prima Camera Civile del TA che, con sentenza 4 gennaio 2021 (confermata dal TF, cfr. agli atti) ha rilevato che il padre non si era confrontato con le motivazioni alla base della decisione Pretorile. Il Pretore aveva in particolare ricordato che, l’8 maggio 2021, PI 1 aveva espresso il desiderio di non vedere più il padre, “poiché gli infonderebbe un grande disagio per la situazione venutasi a creare” e che vi era la necessità di una preventiva presa di coscienza da parte del padre (“il quale deve rendersi conto di quale sia il bene del figlio e ciò può essere raggiunto solo mediante un percorso terapeutico”).
Nell’istanza in esame 4 maggio 2022 con la quale veniva postulato il ripristino delle relazioni personali, RE 1 non ha fatto alcun riferimento alla decisione del Pretore e neppure ha asserito di aver intrapreso una presa a carico psicoterapica.
Con l’ulteriore presa di posizione 17 agosto 2022 lo stesso ha comunicato di essere stato seguito dallo psichiatra dr. med. __________ dal 2014 e che durante il 2020 avrebbe “realizzato dieci colloqui e nel 2021 diverse conversazioni telefoniche”.
Tale circostanza è stata confermata dallo stesso psichiatra dr. med. __________ (cfr. scritto 27 ottobre 2021), che al riguardo ha precisato di “non aver osservato segni o sintomi di una patologia psichiatrica” e neppure “che vi sia un vero e proprio disturbo caratteriale”, confermando che il paziente è molto sofferente per la situazione. Il medico ha concluso che “in questa costellazione, l’ipotesi che un trattamento psicoterapeutico/psicoeducativo possa risolvere la matassa è destinata a rimanere tale. Il quadro personologico semplice e rigido con scarsa capacità adattiva è resistente a una qualsiasi tecnica psicoterapeutica”. Egli ha inoltre indicato che il fatto che da tempo il padre non abbia contatti con il figlio incide negativamente sulla motivazione a continuare un trattamento.
In simili circostanze e ritenuto quanto emerge dagli atti, è pertanto a giusta ragione che l’Autorità di prime cura, con decisione 24 gennaio 2023, abbia respinto l’istanza di RE 1. A quel momento non era infatti stato in alcun modo dimostrato che le condizioni poste dalla decisione del Pretore per un ripristino o un riesame della situazione fossero adempiute. Dagli atti non emerge infatti che RE 1 abbia apportato la prova di aver cominciato con esiti positivi un percorso di presa a carico psicoterapica. Egli neppure lo pretendeva al momento dell’istanza. Il fatto di aver realizzato dieci colloqui con lo psichiatra non dimostra infatti che egli abbia cominciato con esiti positivi un percorso di presa a carico psicoterapica. Neppure lo psichiatra lo dichiara. Come correttamente osservato dall’Autorità di prime cure non vi erano i presupposti per una revisione ai sensi dell’art. 313 CC della decisione precedentemente emanata dal Pretore.
La decisione dell’Autorità di prime cure, resiste alle generiche critiche del reclamante e va pertanto confermata.
Con la presa di posizione 17 agosto 2022 RE 1, oltre a ribadire l’importanza per il figlio di una ripresa delle relazioni personali con il padre, ha precisato che “indipendentemente dagli avvenimenti del passato, un ripristino delle relazioni personali con il padre è pienamente nell’interesse di PI 1”, lamentando che sono cinque anni che non vede il figlio. Osserva che un’eventuale decisione di sospensione dovrebbe essere continuamente riesaminata, precisando che la ripresa dell’esercizio dei diritti di visita non rappresenta al momento alcun pericolo per il figlio e per il suo benessere psicologico. RE 1 indica che anche a mente del perito non vi sarebbero ostacoli. Propone di iniziare con diritti di visita sorvegliati a scadenza bisettimanale e in via subordinata chiede “contatti di promemoria”, auspicando che il figlio venga invitato a cadenza regolare ad incontrare il padre, evitando un allontanamento irrimediabile. Postula infine che vengano concessi contatti telefonici.
Come debitamente osservato dal padre e rilevato nei precedenti considerandi, le relazioni personali genitore-figlio sono nell’interesse del minore. Come rilevato, vista l’età di PI 1 (ormai quattordicenne), la sua opinione deve essere presa in considerazione e la sua volontà può prevalere su una valutazione esterna del suo bene.
Come risulta dagli atti, PI 1 era già stato ascoltato l’8 maggio 2019 e di nuovo il 10 settembre 2021 (quanto aveva dodici anni). In entrambe le occasioni aveva dichiarato espressamente di non voler né vedere né sentire il padre. Nell’ultimo incontro aveva inoltre aggiunto “che non c’è nulla che il padre possa fare per fargli cambiare idea”.
In concreto, a settembre 2021 PI 1 aveva con ogni evidenza espresso una forte opposizione e il contatto forzato era stato pertanto rifiutato.
Tuttavia non ci si può esimere dal rilevare che, come ritenuto dalla giurisprudenza, la mancanza di relazioni personali può avere effetti negativi sulla personalità del minore in termini di sviluppo.
In concreto, senza sminuire la gravità degli avvenimenti passati, va riconosciuto che sono ormai cinque anni che padre e figlio non hanno più alcun tipo di contatto e sono trascorsi due anni dall’ultimo ascolto del minore. Lo stesso minore ha inoltre dichiarato (cfr. verbale 10 settembre 2021) di non essere più seguito da alcuno psicologo.
In simili circostanze l’incarto va ritornato all’Autorità di prime cure perché assunti elementi di giudizio sulla situazione attuale, valuti se in concreto la soluzione estrema attuale, sia ancora nell’interesse del bene prioritario del minore.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
L’incarto è retrocesso all’Autorità regionale di protezione __________ con l’invito a procedere ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.
RE 1 rifonderà a CO 2 fr. 1’000.– a titolo di ripetibili.
Notificazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.