Incarto n. 9.2023.21
Lugano 28 giugno 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Mecca
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 RE 2
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda la privazione del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia e il collocamento della minore
giudicando sul reclamo del 6 febbraio 2023 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 17/27 gennaio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (2008) è figlia di RE 2 e RE 1, genitori coniugati. In seguito alla separazione dei genitori nel 2013, PI 1 è stata affidata alla madre, mentre al padre sono state riservate relazioni personali con la figlia (cfr. decisione 2 luglio 2013 della Pretura di __________).
B. In data 2 luglio 2013 la Pretura di __________ ha istituito a favore di PI 1 una curatela educativa ex art. 308 CC con lo scopo di sorvegliare le relazioni personali con il padre e la frequenza regolare della bambina alla scuola dell’infanzia. Con decisione 8/25 luglio 2013 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha nominato CURA 1 quale curatrice educativa di PI 1.
C. Con rapporti di aggiornamento del 5 e 20 aprile 2021 la curatrice educativa ha informato l’Autorità di protezione di un peggioramento del rendimento scolastico di PI 1, con un numero elevato di insufficienze e l’accumulo di ore di assenza. Dai rapporti della Scuola media di __________ del 25 giugno 2021 e 2 novembre 2021 è emersa una situazione preoccupante in relazione alle ore di assenza accumulate. Analogamente, i rapporti forniti dall’operatrice sociale __________ dell’UAP (2 giugno 2021 e 27 ottobre 2021) hanno evidenziato dei seri problemi della minorenne, la quale rifiuterebbe di recarsi a scuola e di uscire di casa, in parte anche a causa delle tensioni presenti in famiglia.
Di conseguenza, con decisione 2 dicembre 2021, l’Autorità di protezione ha esteso la sfera di compiti affidati alla curatrice educativa chiedendole di: “a) consigliare ed aiutare i genitori nella cura della figlia nella cura della figlia (art. 308 cpv. 1 CC), con il compito affidato al curatore di vigilare sull’accudimento e l’educazione della figlia (vegliando che sia attiva una sufficiente rete terapeutica) e fungere da mediatore tra i genitori e aiutarli a ricostruire una relazione serena e una capacità di dialogo; b) vigilare le relazioni di PI 1 con il padre, con relativa calendarizzazione (art. 308 cpv. 2), intesa, oltre all’organizzazione della frequenza dei diritti di visita, anche alla determinazione del luogo dove questi debbano avvenire”. Ai genitori è stato fatto ordine, impartito sotto comminatoria delle conseguenze previste dall’art. 292 CP, di rispettare l’organizzazione dei diritti di visita come da calendario allestito dalla curatrice educativa. È stato inoltre conferito un mandato al Servizio medico psicologico di __________ (in seguito SMP) per una valutazione psicodiagnostica di PI 1. Il reclamo presentato dalla madre avverso quest’ultima decisione è stato dichiarato irricevibile da parte della scrivente Camera di protezione con sentenza 25 gennaio 2022, mentre il reclamo del padre è stato respinto dalla medesima Camera con sentenza 25 gennaio 2022.
D. Su richiesta della Dr.ssa med. __________ del SMP, la valutazione psicodiagnostica è stata svolta in regime stazionario presso l’Unità di degenza pedopsichiatrica dell’Ospedale __________, tramite un ricovero volontario iniziato in data 23 febbraio 2022 e si è conclusa il 4 aprile 2022.
Dalla valutazione del SMP datata 13 aprile 2022 è emerso un quadro psicologico molto fragile, che influirebbe “sul suo sviluppo psico-affettivo e cognitivo, andando a sviluppare un falso sé, così come delle modalità relazionali disfunzionali, indifferenziate e adesive”. I periti hanno proposto la frequenza scolastica presso la Scuola speciale di __________, così come un esternato presso il centro educativo __________, progetto accettato dalla famiglia, ma poco condiviso da PI 1. È stato altresì proposto il mantenimento di una rete di protezione a favore della minore, quale intervento “mirato alla promozione delle abilità adattive e delle autonomie, in particolare quelle riguardanti il vivere quotidiano, nel sostegno dello sviluppo, favorendo e se necessario mediando la relazione con i pari”. Infine, è stato evidenziato che “qualora gli interventi proposti non dovessero essere mantenuti a causa di difficoltà della minore e/o della famiglia di ottemperare agli impegni presi, sarà opportuno valutare la possibilità di frequentare un percorso di scolarizzazione speciale in regime di internato”.
E. Con decisione 18 marzo 2022 l’Autorità di protezione ha designato l’Ufficio dell’aiuto e della protezione (in seguito UAP) quale Ufficio di controllo e di informazione in favore di PI 1, indicando che “il mandato viene esperito mediante colloqui regolari con i genitori e con PI 1 per verificare la situazione personale; gli operatori hanno inoltre diritto di effettuare visite a domicilio, e raccogliere informazioni direttamente presso enti o servizi che si occupano della minore”.
F. Con rapporto di aggiornamento 15 luglio 2022 l’UAP ha comunicato di aver, unitamente ai genitori e alla curatrice educativa, concertato un progetto orientato a un internato presso il centro minorile Associazione __________ (in seguito CEM __________), soluzione che “permetterebbe a PI 1 di riprendere in mano la sua vita, sperimentando un contesto educativo sano e adeguato, che le permetta di riprendere una crescita sana, andando a superare i problemi psicosomatici che manifesta”. Inoltre, “avendo la possibilità di frequentare la scuola interna, questo le permetterebbe di riprendere i ritmi quotidiani adeguati, senza avere le difficoltà di recarsi all’esterno verso la sede scolastica, che in questo momento pare essere un obiettivo troppo grande per lei”.
G. Nel mese di settembre 2022 PI 1 ha iniziato un percorso in internato presso il CEM __________. Dai rapporti della curatrice educativa del 9 novembre 2022 e 1°dicembre 2022, rispettivamente dell’UAP del 2 dicembre 2022, così come dal rapporto di aggiornamento 3 dicembre 2022 del CEM __________, è risultato che una frequentazione regolare non sarebbe stata possibile. PI 1 avrebbe infatti dimostrato di sapersi ben integrare una volta presente presso la struttura, ma sarebbero i momenti del rientro al centro in seguito ai fini settimana trascorsi a casa a far sorgere difficoltà per la ragazza. La curatrice educativa ha quindi chiesto all’Autorità di protezione di valutare la possibilità di ordinare un collocamento di PI 1.
H. Con rapporto 3 dicembre 2022 il CEM __________ ha descritto l’andamento del progetto educativo con PI 1.
I. Con scritto 15 dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha invitato i genitori a pronunciarsi in merito ai suddetti rapporti della rete e del CEM __________, così come sulla segnalata proposta di provvedere al collocamento formale provvisorio di PI 1 presso il CEM in questione. I genitori sono rimasti silenti.
J. Con decisione cautelare 27 gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha privato i genitori del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia, statuendo il collocamento di PI 1 presso il CEM __________ (dispositivo n. 1). Sempre in via cautelare l’Autorità di protezione ha subordinato provvisoriamente le relazioni personali di PI 1 con i genitori al nulla osta dei servizi sociali (UAP), incaricando il medesimo servizio di provvedere al collocamento della minore e autorizzandolo a sospendere i rientri a domicilio di PI 1 per il tempo necessario al miglior inserimento della minore presso la struttura (dispositivo n. 2). All’UAP è quindi stato richiesto la presentazione di un rapporto esaustivo in merito all’inserimento di PI 1 presso il centro.
K. Contro quest’ultima decisione sono insorti i genitori RE 1 e RE 2 con reclamo 6 febbraio 2023, chiedendo di “bloccare” i dispositivi n. 1 e 2 e pretendendo un incontro con l’Autorità di protezione per parlare della situazione e ai fini di trovare una nuova soluzione scolastica per PI 1. I genitori hanno sostenuto che la minore non potrebbe mai trovarsi bene in un posto come il CEM, dove fingerebbe, poiché non potrebbe essere sé stessa, e dove perderebbe la vita sociale costruita così come le sue attività di tempo libero. Il problema di PI 1 sarebbe stata la scuola regolare, in quanto non più in grado di gestire le sue paure di non riuscire, mentre nel frattempo la minore avrebbe capito di voler studiare e di non voler perdere le sue libertà. I genitori hanno quindi chiesto che PI 1 potesse cominciare a frequentare la scuola media pubblica con una classe ridotta, eventualmente una scuola privata, auspicando che PI 1 venisse ascoltata, sostenendo che non vi sarebbe un buon rapporto tra la minore e la curatrice educativa.
L. Con osservazioni 10 febbraio 2023 la curatrice educativa ha riassunto i passi intrapresi a favore di PI 1, sottolineando di aver sempre informato i genitori su ogni possibilità e tipologia di intervento. Sarebbe stata osservata una buona risposta da parte di PI 1 all’interno del CEM __________, risultando ella collaborativa e disponibile seppur nei pochi giorni di prova. L’organizzazione di incontri con i genitori e la figlia sarebbe invece stata difficile, dovendo essere spesso annullati all’ultimo momento per un’asserita mancata disponibilità da parte della ragazza. La curatrice ha espresso la sua comprensione per le difficoltà manifestate dalla minore e contestualmente dalla famiglia, evidenziando di ritenere necessario un pronto intervento per inserire PI 1 in un contesto neutro, ai fini di aiutarla a superare le resistenze ormai persistenti da lungo tempo e tutti gli aspetti disfunzionali che le impedirebbero il regolare svolgimento della vita scolastica.
M. Con osservazioni 16 febbraio 2023 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione impugnata rinviando alle motivazioni ivi contenute.
N. Con replica 3 marzo 2023 i genitori hanno criticato il fatto che PI 1 non fosse stata sufficientemente ascoltata e che nessuno l’abbia ancora capita. La minore avrebbe speranze di poter studiare e ottenere il diploma delle scuole medie, ambizione alla quale presso il CEM __________ non si darebbe importanza. PI 1 avrebbe perso già troppo tempo e ora avrebbe “voglia di ricominciare a essere normale avendo una coscienza dei suoi errori e rimediare e dimostrare che è pronta e che vuole integrarsi nella scuola”. I genitori hanno inoltre chiesto una maggiore presenza della curatrice educativa per conoscere meglio la ragazza. A loro dire, presso il CEM __________ la figlia avrebbe finto di stare bene, ma psicologicamente sarebbe stata peggio di prima, siccome non avrebbe potuto studiare come desiderato, sentendosi così inutile. I genitori hanno pertanto ribadito la richiesta di iscrizione di PI 1 alla scuola speciale del __________ in una classe ridotta, senza più un appoggio di un CEM e potendo così rimanere domiciliata presso la madre.
O. Con duplica 16 marzo 2023 la curatrice educativa ha evidenziato la difficoltà riscontrata nell’avvicinarsi alla minore e nell’organizzare degli incontri unitamente ai genitori, riassumendo i più recenti interventi intrapresi, sia per la scolarizzazione, sia per un percorso psicoterapeutico della minore.
P. In data 28 marzo 2023 l’Autorità di protezione si è nuovamente riconfermata nella decisione impugnata, dichiarando di rinunciare a duplicare. Sono stati trasmessi degli scritti recenti dei genitori e il verbale di udienza del 23 marzo 2023. È stato inoltre rilevato che PI 1 non avrebbe ancora ripreso la frequenza scolastica.
Q. I genitori sono stati sentiti in data 23 marzo 2023. Il padre ha riferito dell’avvenuta iscrizione di PI 1 presso le Scuole speciali di __________ a partire dal 27 marzo 2023, ritenuta l’asserita volontà della ragazza di ottenere la licenza di scuola media. I genitori sono stati resi attenti sul loro obbligo genitoriale a garantire la corretta e regolare scolarizzazione della figlia e che se il predetto percorso scolastico non dovesse funzionare, si renderebbe necessario un nuovo collocamento. I genitori hanno confermato che “qualora PI 1 non riuscirà a riprendere la scuola già nei prossimi giorni e come da programma, comunicheranno il loro accordo all’inserimento di PI 1 presso il CEM __________”.
R. Con rapporto 27 aprile 2023 indirizzato all’Autorità di protezione, la curatrice educativa ha informato che in data 27 marzo 2023 PI 1 avrebbe ripreso a frequentare la scuola, ma che già nel mese di aprile 2023 avrebbe iniziato nuovamente a mancare a scuola per motivi non meglio precisati. I diversi medici contattati dalla curatrice hanno confermato che non vi sono diagnosi specifiche atte a giustificare un’impossibilità di frequentare la scuola, riservandosi di svolgere degli esami per valutare un’eventuale dislessia o in disturbo simile. La madre non avrebbe dato seguito alle richieste di informazione da parte della scuola inerente le assenze.
S. Con missiva 27 aprile 2023 l’Autorità di protezione ha convocato PI 1 all’audizione prevista per il giorno 11 maggio 2023, appuntamento al quale la minore non si è presentata a causa dell’asserita “dimenticanza” da parte della madre. In data 6 giugno 2023 l’Autorità di protezione ha fissato l’audizione per il 22 giugno 2023.
T. In data 5 maggio 2023 la direzione delle Scuole speciali di __________ ha avvisato che sarebbe caduta la disponibilità alla collaborazione, in quanto la scuola non disporrebbe “dell’autorità per determinare condizioni di scolarizzazione e rispetto delle stesse”, esprimendo allo stesso tempo preoccupazione per la ragazza che non frequenterebbe più la scuola da diversi anni e ciò “non per impedimenti propri ma per un contesto molto avverso che la sta segnando molto”. È stato rilevato come la scuola avrebbe ritenuto di poter lavorare in classe con la ragazza solo a condizione che non ci fossero state delle interferenze genitoriali. La madre non sarebbe trasparente nelle comunicazioni, mentre il padre non avrebbe dato un segnale di collaborazione.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Giusta l'art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l'autorità di protezione ordina le misure opportune per la protezione del figlio.
L'art. 310 cpv. 1 CC (privazione del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio) prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità di protezione dei minori deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui egli si trova, e ricoverarlo convenientemente.
2.1. Il pericolo giustificante il ritiro del diritto di determinare il luogo di dimora del figlio deve risiedere nel fatto che quest’ultimo non sia così protetto o sostenuto nell'ambiente dei genitori o del genitore come richiederebbe il suo sviluppo fisico, intellettuale e morale. Le cause del pericolo sono irrilevanti: esse possono risiedere nelle predisposizioni o in un comportamento inadeguato del figlio, dei genitori o di altre persone della cerchia familiare. Nemmeno il fatto che i genitori siano colpevoli della messa in pericolo ha importanza: la misura non è una sanzione nei confronti dei genitori ma persegue quale unico scopo la tutela del bene del minore. Le circostanze al momento del ritiro sono determinanti: occorre essere restrittivi nel loro apprezzamento, un ritiro essendo concepibile soltanto se altre misure non hanno avuto successo o appaiano di primo acchito insufficienti. La privazione del diritto di determinare il luogo di dimora è pertanto ammissibile soltanto se il figlio non possa essere sottratto al pericolo attraverso altre misure previste agli art. 307 e 308 CC (STF 5A_562/2019 del 9 ottobre 2019, consid. 2.1; STF 5A_724/2015 del 2 giugno 2016 consid. 6.3 non pubblicato in DTF 142 I 188; Sentenza CDP del 21 febbraio 2020, inc. 9.2019.158, consid. 3.3 e rif.).
2.2. La misura di protezione dell'art. 310 cpv. 1 CC consiste dunque nel togliere ai genitori il diritto di determinare il luogo di residenza e le modalità di cura del figlio, e a collocare in modo adeguato il minorenne presso terzi o un istituto (Meier/Stettler, Droit de filiation, Losanna-Ginevra 2019, n. 1291-1292 pag. 847). Nel caso i genitori vengano privati di tale diritto, la sua titolarità passa all’Autorità di protezione, che decidendone il collocamento, determina quindi il luogo di dimora del minore (DTF 128 III 9, consid. 4a; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 6; Meier, CR CC I, 2010, ad art. 310 n. 7; Sentenza ICCA del 30 dicembre 2008, inc. 11.2008.28, consid. 9d). Tale collocamento deve essere, secondo la norma, “conveniente” (approprié; angemessen): esso deve dunque corrispondente alla personalità e ai bisogni del minore (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, n. 27.41 pag. 215; Breitschmid, BSK ZGB I, ad art. 310 CC n. 9; Sentenza CDP del 30 luglio 2014, inc. 9.2014.76, consid. 5). I criteri da prendere in considerazione sono in particolare l’età del bambino, la sua personalità, i suoi bisogni educativi o, più in generale, i bisogni relativi alla sua presa a carico, la stabilità e la continuità del suo ambiente di vita, l’opinione dei genitori, e le relazioni di prossimità del bambino (v. più diffusamente, Meier, CR CC I, 2010, ad art. 310 n. 22; v. anche Sentenza ICCA del 30 dicembre 2008, inc. 11.2008.28, consid. 5). Decidendo il collocamento del minore, l’Autorità di protezione non trasferisce il diritto di custodia – di cui rimane titolare – ma unicamente la custodia di fatto del minore (faktische Obhut, garde de fait); tale nozione comprende la cura quotidiana del figlio e l’esercizio dei diritti e dei doveri legati a tali cure e all’educazione quotidiana (cfr. DTF 128 III 9 consid. 4a e il commento di Stettler, Garde de fait et droit de garde, in ZVW 2002, pag. 236 e seg.; Vez, CR CC I, 2010, ad art. 300 n. 1).
Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare la durata e la frequenza degli incontri si annoverano ad esempio l'età del figlio, lo stato di salute di quest'ultimo e del genitore titolare del diritto alle relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer in: RDT 1998 pag. 174 e Berner Kommentar, ad art. 273 CC note 65 segg.). Per il bene del figlio le relazioni personali di un minorenne con il genitore privo di custodia parentale vanno commisurate – come si è appena detto – anche allo sviluppo psicofisico del figlio stesso e all'evolversi delle sue esigenze (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5ª ed., Ginevra-Losanna 2014, n. 766).
3.1. Giusta l’art. 274 cpv. 2 CC il diritto alle relazioni personali può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi.
La norma menziona quattro situazioni nelle quali deve essere considerato il rifiuto, la soppressione o la limitazione tramite decisione dell’Autorità: il primo caso (messa in pericolo dello sviluppo e dunque del bene del minore) è compreso, in modo implicito, negli altri tre casi enumerati. Le quattro situazioni sono in sostanza il fatto che: le relazioni personali compromettono lo sviluppo del minore; il beneficiario del diritto viola i suoi doveri o non si cura seriamente del minore; sussistono altri “gravi motivi” (Meier/Stettler, op. cit, n. 778 segg.; CR CC I, Leuba, art. 274 cpv. 1 segg. 1720). La messa in pericolo può derivare dalla natura dei contatti stabiliti tra il titolare del diritto ed il figlio (sospetto di abusi o maltrattamenti, tossicodipendenza, alcolismo, disturbi psichici) o da una relazione perturbata dei genitori, esasperata dalle visite; nel caso in cui i rapporti tra il titolare del diritto e il figlio sono buoni, il conflitto tra i genitori non deve in ogni caso condurre ad una restrizione importante o duratura delle relazioni personali. Il rifiuto o revoca può entrare in considerazione se il bene del minore lo esige imperativamente e se è impossibile trovare una regolamentazione delle relazioni personali che ne salvaguardi gli interessi: la norma ha per scopo di proteggere il minore e non di punire il genitore (DTF 5A_398/2009 del 6 agosto 2009, cons. 2.1).
Secondo la giurisprudenza il rifiuto o la revoca necessita di indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio (DTF 131 III 209, cons. 5; 5P.131/2006 del 25 agosto 2006, cons. 3; Epiney-Colombo, Le relazioni personali, 2006, pag. 7), ossia che lo sviluppo fisico, psichico e morale del figlio sia minacciato dalla presenza, anche solo limitata, del genitore beneficiario. Tra gli “altri gravi motivi” rientrano negligenze, violenze fisiche o psichiche (DTF 122 III 407, cons. 3b), in particolare abusi sessuali sul minore. La revoca delle relazioni personali è pur sempre l’ultima ratio (DTF 5A_716/2010 del 23 febbraio 2011, cons. 4; 122 III 404 cons. 3b pag. 407) e sulla base del principio di proporzionalità occorre valutare se le temute conseguenze possano essere sufficientemente limitate con la presenza di una terza persona (diritto di visita sorvegliato; DTF 5A_92/2009 del 22 aprile 2009).
Le decisioni in materia di provvedimenti cautelari possono essere impugnate con reclamo entro dieci giorni dalla loro comunicazione (cpv. 3).
I presupposti per l’emanazione di una decisione cautelare sono: la prognosi favorevole del procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza della misura e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere necessaria e idonea; BSK Erw.Schutz, Auer/Marti, ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.2; Steck, CommFam Protection de l’adulte, n. 7 pag. 848).
ll reclamante può pertanto invocare unicamente il fatto che la misura non sarebbe necessaria e che essa sarebbe illecita o sproporzionata (COPMA – Guide pratique Protection de d’adulte, N1.187 pag. 75).
4.1. Nel suo esame (sempre e unicamente volto al bene del minore interessato), trattandosi di una procedura sfociante in una misura provvisionale, l’autorità può limitarsi ad un esame sommario dei fatti. Un esame approfondito delle circostanze non è possibile proprio a causa dell’urgenza con la quale l’autorità è chiamata ad intervenire in pendenza della causa. Per l’adozione di un provvedimento cautelare è sufficiente che la situazione di pericolo venga resa verosimile, senza che quest’ultima debba essere comprovata (BSK Erw.Schutz, Auer/Marti, ad art. 445 CC n. 27 e segg).
Occorre pertanto esaminare se i provvedimenti provvisori siano rispettosi dei requisiti di validità di una decisione cautelare ai sensi dell’art. 445 CC, ovvero se sussistano la prognosi favorevole del procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza, rispettivamente la necessità della misura e la sua proporzionalità.
5.1. La decisione cautelare di privare i genitori __________ del diritto di determinare il luogo di dimora della figlia PI 1 e di collocare quest’ultima presso il CEM __________ è motivata da una situazione di forte malessere della minore, alla quale i genitori non sarebbero riusciti a rimediare autonomamente, nonostante i provvedimenti di protezione già in atto a favore della figlia. L’Autorità di protezione ha evidenziato come “PI 1 vive in una situazione ormai cronica di sofferenza psico-affettiva all’interno di un contesto familiare fortemente disfunzionale, che la porta a non ingaggiarsi nei giochi della vita: sintomi somatici multipli, grave assenteismo scolastico, gravissimo ritiro sociale, impossibilità di svolgere qualunque attività propria della sua età”, citando il relativo scritto 28 dicembre 2021 della Dr.ssa med. __________ del SMP. Questa situazione di disagio personale di PI 1 perdura ormai da diversi anni, durante i quali la rete di protezione allestita a favore della minore si è attività in vari modi e direzioni al fine di trovare delle soluzioni di integrazione sociale e di scolarizzazione meglio adatte ai suoi bisogni (in particolare mediante dei sostegni educativi nell’ambito della scolarizzazione regolare, percorsi di esternato, un collocamento volontario presso il CEM __________ e infine una scolarizzazione speciale). Sino ad oggi nessuno dei progetti educativi valutati e adoperati hanno portato a un miglioramento della situazione e dello stato psichico della minore, che si trova tutt’ora in uno stato di “stallo” generale, senza alcun piano o obiettivo concreto per quanto attiene alla sua situazione futura, né a livello personale, né di formazione. Il più recente tentativo di scolarizzazione presso le Scuole speciali di __________, fallito dopo poche settimane (e ritenuto quanto segnalato a tal riguardo da parte della direttrice scolastica e dalla curatrice educativa), è l’ulteriore prova della necessità di adottare urgentemente delle concrete misure di protezione a favore di PI 1. Difatti, è diventata evidente l’impossibilità dei genitori di gestire la situazione psicoemotiva e psicosomatica della figlia senza un intervento specialistico esterno regolare e continuo. La collaborazione iniziale dei genitori con la rete e con i vari corpi scolastici è purtroppo venuta a meno, così da non poter più garantire una sufficiente protezione degli interessi della figlia, che vanno oltre ai bisogni puramente medici, contemplati i vari ambiti della vita, ossia anche quello sociale e di formazione scolastica. Nelle concrete circostanze personali della minore, un suo collocamento presso il CEM __________ (struttura presso la quale viene garantita una sorveglianza personale e sociale, così come una scolarizzazione interna), previa necessaria privazione del diritto dei genitori di determinare il luogo di dimora della figlia, risulta pertanto una misura assolutamente adeguata e, attualmente, necessaria. Difatti, appare indispensabile che PI 1, ancora prima di affrontare seriamente un nuovo percorso di scolarizzazione, ritrovi un ambiente che le garantisca stabilità e sicurezza, aiutandola innanzitutto a far fronte alle questioni di quotidianità generale e a interrompere le sue attitudini di isolamento sociale. Acquisita una nuova sicurezza personale e ambientale, per PI 1 potrà poi diventare una priorità la frequentazione scolastica. Difatti, dal rapporto 3 dicembre 2022 del CEM __________ si evince che, durante i momenti di presenza, PI 1 non ha mai riportato agli operatori degli stati di malessere fisico e nemmeno essi hanno notato dei sintomi di disturbi importanti. La ragazza si sarebbe messa adeguatamente in relazione con l’educatrice, alla quale avrebbe saputo anche esprimere i suoi desideri, bisogni e sentimenti. Anche nei lavori di gruppo PI 1 si sarebbe integrata abbastanza bene e saputo relazionarsi con i pari. Viste le numerose assenze, gli operatori hanno rilevato come fosse ancora presto per riferire sulle dinamiche della ragazza con i famigliari. Per garantire una stabilizzazione di PI 1, secondo gli operatori, sarebbe fondamentale la sua presenza in struttura. I rientri dopo i fine settimane trascorsi a casa sarebbero infatti diventati sempre più difficili, mentre gli obiettivi di collocamento potrebbero essere perseguiti soltanto con una presenza regolare e stabile presso la struttura. Gli operatori hanno inoltre auspicato un percorso psicoterapeutico regolare per acquisire un distanziamento nella relazione con i genitori. Simili osservazioni sono state formulate anche dall’UAP nel rapporto 2 dicembre 2022, con il quale è stato richiesto un “collocamento di autorità”.
5.2. Dagli atti risulta chiaramente come la rete di protezione abbia sempre ampiamente coinvolto PI 1 e i suoi genitori nelle scelte e nelle decisioni educative adottate, anche in relazione al progetto educativo presso il CEM __________. Difatti, l’iniziale progetto educativo volontario è stato definito e concordato unitamente ai genitori (cfr. rapporto 15 luglio 2022 dell’UAP). L’esecuzione del progetto educativo è stato successivamente ostacolato dalle difficoltà della ragazza in concomitanza con il rientro al centro dopo i giorni trascorsi a domicilio, essendo comparse varie problematiche di asserita (ma non meglio comprovata) malattia fisica di PI 1. Nel relativo periodo la curatrice educativa e l’UAP hanno osservato che il contatto con i genitori è diventato sempre più difficoltoso e le motivazioni da parte della madre in merito alle assenze della figlia sono apparse poco trasparenti.
Sulla base degli elementi di cui l’Autorità di protezione disponeva al momento dell’emanazione della decisione impugnata si può quindi concludere che vi era senz’altro un valido motivo per decidere un collocamento provvisorio nei termini stabiliti, potendosi quindi ritenere data la prognosi favorevole dell’esito della causa. Ciò vale a maggior ragione ritenuto il fatto che inizialmente erano i genitori stessi ad appoggiare il collocamento della figlia presso il CEM __________, così che si è potuto procedere al collocamento volontario nel mese di settembre 2022. Va inoltre rilevato come a tutt’oggi tale soluzione non viene osteggiata in modo categorico: in occasione della più recente audizione del 23 marzo 2023 dei genitori davanti all’Autorità di protezione, essi hanno confermato che “qualora PI 1 non riuscirà a riprendere la scuola già nei prossimi giorni e come da programma, comunicheranno il loro accordo all’inserimento di PI 1 presso il CEM __________” (cfr. verbale d’audizione). Visto il fallimento del progetto educativo recentemente scelto dai genitori, al fine di evitare che la situazione di ritiro sociale e di isolamento di PI 1 pregiudichi ulteriormente il suo benessere e i suoi interessi, è pertanto necessario, nonché urgente, che si proceda a un collocamento della minore. Per poter raggiungere una stabilità e garantire la continuità educativa all’interno del CEM __________, appare evidente che le relazioni personali con i genitori debbano effettivamente essere regolamentate da parte degli operatori in base all’andamento del collocamento e allo sviluppo dello stato psicoemotivo di PI 1. Questa esigenza costituisce senz’altro un motivo per il quale si giustifica una limitazione delle relazioni personali ex art. 274 CC, a maggior ragione in quanto costituisce una misura cautelare. Trattandosi appunto di una decisione cautelare, con il preciso scopo di inserire già la minore in un contesto abitativo ed educativo stabile (nel quale potrà riattivarsi nella quotidianità e confrontarsi con i suoi pari) permettendo nel contempo di sorvegliarne lo sviluppo della situazione psicoaffettiva, e in attesa di un ascolto della minore da parte dell’Autorità di protezione, le censure dei reclamanti incentrate sull’esigenza di un reinserimento puramente scolastico sono premature e infondate.
5.3. Per gli stessi motivi, essendo necessario l’espletamento di ulteriori atti istruttori (in particolare l’ascolto della minore), il collocamento provvisorio e la regolamentazione delle relazioni personali tra la minore e i genitori da parte dell’UAP, così come previsti dalla decisione impugnata, ossequiano il principio dell’idoneità, ovvero dell’adeguatezza della misura, così come della proporzionalità siccome le misure in atto e i tentativi autonomi dei genitori sin qui adottati non hanno portato ad alcun miglioramento della situazione.
Alla luce di quanto precede, risultando le misure cautelari impugnate necessarie, idonee e urgenti, a fronte di una prognosi favorevole del procedimento principale, il gravame deve essere respinto.
Tasse e spese seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dei reclamanti in ragione di metà ciascuno.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico di RE 1 e RE 2, in ragione di metà ciascuno.
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.