Incarto n. 9.2023.2
Lugano 5 ottobre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Mecca
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’assistenza giudiziaria
giudicando sul reclamo del 2 gennaio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 dicembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 2 (2010) e PI 1 (2012) sono figli di __________ RE 1. I genitori sono separati ed è in corso la procedura di divorzio.
B. Con decisione 24 marzo 2022, adottata in sede di udienza, l’Autorità regionale di protezione (in seguito Autorità di protezione) ha istituito una curatela di rappresentanza a favore dei figli e nominato l’avv. __________ quale curatrice. Inoltre, è stato conferito all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (in seguito UAP) un mandato di controllo e informazione ex art. 307 cpv. 3 CC. Le relazioni personali padre-figli sono state provvisoriamente sospese.
C. In sede della predetta udienza RE 1, per il tramite della sua patrocinatrice avv. PR 1, ha chiesto all’Autorità di protezione di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
D. In data 20 maggio 2022 l’Autorità di protezione ha conferito mandato per una valutazione delle capacità genitoriali __________ e RE 1 e del bisogno di affidamento dei minori a terzi.
E. Con decisione cautelare 18 luglio 2022 il Pretore aggiunto del Distretto di __________, diventato competente in seguito all’avvio della procedura di protezione dell’unione coniugale promossa dalla moglie nei confronti del marito, ha istituito una curatela educativa a favore dei minori, affidando all’Autorità di protezione la nomina della persona del curatore o della curatrice. Con decisione 19 luglio 2022 l’Autorità di protezione ha nominato __________ quale curatrice educativa.
F. La patrocinatrice del padre, l’avv. PR 1, ha presentato in data 28 ottobre 2022 all’Autorità di protezione la sua nota professionale inerente il periodo da marzo a ottobre 2022.
G. Con scritto 17 novembre 2022 l’avv. PR 1 ha sollecitato l’evasione dell’istanza di assistenza giudiziaria, allegando ai fini della prova dell’assenza di reddito la lettera di disdetta del contratto di lavoro del 2 marzo 2022 nei confronti di RE 1.
H. Con decisione 21 dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria di RE 1, adducendo gli stessi motivi esposti nella decisione 25 ottobre 2022 relativa alla domanda di assistenza giudiziaria della moglie, ovvero che in presenza della sostanza a disposizione della famiglia, non sarebbe adempiuta la condizione dell’indigenza necessaria per la concessione dell’assistenza giudiziaria.
I. Contro quest’ultima decisione è insorto RE 1 con reclamo 2 gennaio 2023, chiedendo che la decisione venga annullata e riformata nel senso di venir posto a beneficienza dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio nella forma più estesa.
J. Con osservazioni 24 gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha evidenziato che il reclamante avrebbe sottaciuta la presenza di sostanza immobiliare nell’ambito della sua richiesta di assistenza giudiziaria, venendo a conoscenza del fatto unicamente mediante il relativo formulario presentato dalla moglie, ragione per la quale non si potrebbe escludere la presenza di eventuali ulteriori beni patrimoniali all’estero non indicati. L’Autorità di protezione ha ritenuto che il valore dell’immobile sarebbe verosimilmente aumentato e che l’istante non avrebbe dimostrato l’impossibilità di aumentare il mutuo ipotecario. Secondo l’Autorità, l’oggetto immobiliare sarebbe monetizzabile mediante la vendita o la locazione.
K. Con replica 27 febbraio 2023 il reclamante ha contestato il rimprovero dell’Autorità di protezione, sottolineando di essere stato incarcerato e di non aver quindi potuto accedere al relativo formulario municipale. L’oggetto immobiliare di sua proprietà non potrebbe essere locato in quanto verrebbe attualmente abitato da egli stesso, mentre l’aumento del mutuo ipotecario sarebbe escluso in quanto egli sarebbe privo di reddito. Il reclamante ha rilevato di essere stato messo a beneficio dell’assistenza giudiziaria anche dinnanzi il giudice civile.
L. In data 2 marzo 2023 l’Autorità di protezione si è limitata a riconfermarsi nella decisione impugnata e nelle osservazioni.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Le decisioni in materia di assistenza giudiziaria sono impugnabili davanti all’Autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’Autorità concedente [art. 12 Legge sull’assistenza e sul gratuito patrocinio del 15 marzo 2011 (LAG)]. La competenza di questo giudice è pertanto data.
Giusta l’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque: sia sprovvisto dei mezzi necessari (a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (b).
3.1. Il concetto di mancanza dei mezzi necessari è la risultante dell’interrelazione tra risorse e oneri e, di principio, è priva dei mezzi necessari la parte che non è in grado di finanziare le spese del processo senza intaccare i cespiti necessari per la copertura degli oneri necessari per il mantenimento suo e della sua famiglia. Per determinare l’indigenza – requisito posto alla base della concessione del gratuito patrocinio – va considerato l’insieme della situazione finanziaria del richiedente al momento in cui la relativa domanda è stata presentata (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art. 117, p. 582 e seg.).
3.2. I cespiti da considerare riguardano sia il reddito che il patrimonio mobiliare e immobiliare. Il reddito determinante è quello netto; per quanto riguarda invece il patrimonio, sono compresi averi di qualsiasi natura e provenienza, mobili o immobili, sempre che siano effettivi, realizzabili e il loro consumo possa essere preteso dal richiedente (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art. 117, p. 583 e seg.).
3.3. Per quanto concerne la determinazione degli oneri del richiedente, occorre partire dal minimo vitale previsto dalla Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF) e dalle relative direttive per determinarlo. Va tuttavia evitato ogni schematismo al riguardo, favorendo piuttosto le circostanze individuali di ogni singolo caso concreto, tenendo conto che nel fabbisogno minimo rientra quanto necessario per condurre una vita modesta e dignitosa (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art. 117, p. 586).
3.4. Occorre infine fare il confronto tra le risorse e gli oneri. Posto che il dato decisivo è il costo prevedibile del processo e del patrocinio, di principio il saldo mensile disponibile deve permettere di coprire ratealmente le spese giudiziarie (spese processuali e ripetibili) nel periodo di un anno, per processi non particolarmente dispendiosi, e nel corso di due anni, per gli altri. In sintesi, decisivo è il quesito a sapere se la parte richiedente è in grado, utilizzando la sua disponibilità mensile, di coprire le spese giudiziarie in un intervallo prevedibile. Nel solco di questa flessibilità, si ammette che anche in presenza di determinate eccedenze può essere dato il requisito dell’indigenza, in particolare se il reddito è di poco superiore a quanto necessario per garantire il mantenimento di base (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art. 117, p. 588, DTF 8C_310/2016 del 7.12.2016 consid. 5.2.).
3.5. Nella tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF), il minimo esistenziale per una persona che vive da sola è stabilito in fr. 1'200.–. Se il debitore è domiciliato o dimora all’estero e il costo della vita nel paese di domicilio o dimora è più basso rispetto a quello in Svizzera, l’importo di base mensile va ridotto proporzionalmente. Per quanto attiene ai frontalieri, ovvero domiciliati o dimoranti nella fascia di confine tra Svizzera e __________, l’importo di base mensile dev’essere ridotto del 20%. Tale riduzione viene adeguata in funzione degli eventuali cambiamenti del costo della vita nel paese di riferimento rispetto alla Svizzera (https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/).
È solo in seguito all’emanazione della decisione impugnata che, in data 23 dicembre 2022, l’istante ha inoltrato all’Autorità di protezione copia della lettera 6 dicembre 2022 indirizzata al giudice del divorzio con la quale ha comunicato di essere proprietario dell’immobile situato a __________. Unicamente in sede di reclamo sono stati presentati ulteriori documenti, segnatamente la copia del contratto di compravendita dell’immobile sito in , il relativo contratto di mutuo, un estratto conto della banca __________ datato 29 novembre 2022 e due certificazioni () relative al reddito ricevuto da lavoro dipendente nel 2020. Agli atti non risulta nessun documento attestante le entrate percepite e la sostanza detenuta dall’interessato durante il periodo in cui era domiciliato a __________, ovvero dal mese di aprile 2021 a febbraio 2023. Non solo manca il certificato municipale, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla legale, avrebbe potuto essere raccolto e prodotto dalla patrocinatrice in nome e per conto dell’interessato, ma ogni altra indicazione relativa alla sua situazione patrimoniale in generale, nonché al suo fabbisogno. Palese quindi l’impossibilità dell’Autorità di protezione di accertarsi della situazione economica dell’istante e pertanto di ammetterlo al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Alla luce di quanto precede, per quanto attiene alla procedura davanti all’Autorità di prime cure, non essendo stato comprovato lo stato di indigenza del richiedente, è a giusto titolo che l’Autorità di protezione abbia (sebbene non per gli stessi motivi) respinto la domanda di assistenza giudiziaria di RE 1. Il reclamo è infondato e va quindi respinto.
Il reclamante non ha formulato una relativa domanda di assistenza giudiziaria dinnanzi alla scrivente Camera di protezione. Ritenute nondimeno le concrete circostanze, si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo è respinto.
Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.
Notificazione:
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.