Incarto n. 9.2023.142
Lugano 11 aprile 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla cancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda le misure di protezione istituite a suo favore
giudicando sul reclamo del 1° novembre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 5 ottobre 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. La situazione di RE 1 (1938) è stata segnalata all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) il 9 gennaio 2023 dal Delegato comunale di __________, dove essa è domiciliata. In particolare egli ha descritto le condizioni dell’anziana, a lui comunicate dal medico curante e dall’assistente sociale del Comune, preoccupati del bisogno di aiuti esterni che non possono esserle forniti da famigliari, tutti residenti in __________. Il Delegato comunale ha riferito di aver già incontrato l’interessata, che si è dichiarata d’accordo con la necessità e l’utilità di una curatela.
B. RE 1 è stata sentita dall’Autorità di protezione il 7 febbraio 2023, unitamente a un candidato curatore. In tale occasione l’Autorità di prime cure ha proposto all’interessata l’istituzione di una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni senza limitazione dell’esercizio dei diritti civili. Essa ha confermato il suo consenso alla nomina di CURA 1.
C. Con decisione 17 febbraio 2023 l’Autorità di protezione ha istituito a favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni senza limitazione dei diritti civili con effetto a decorrere dal 1 marzo 2023, con i compiti di rappresentare l’interessata nel quadro dei propri affari amministrativi, in particolare nel rapporto con le autorità, i servizi amministrativi e sociali, gli istituti bancari e di credito, la posta, le assicurazioni private e sociali e, all’occorrenza, ogni atra istituzione di diritto privato o pubblico e persona privata (disp. 1.1.); vegliare sul suo stato di salute garantendone una sufficiente assistenza medica, potendo avere accesso a tutte le informazioni necessarie per raggiungere tale scopo e se necessario definire e mettere in atto l’eventuale seguito terapeutico necessario (art. 391 cpv. 2 CC), riservate eventuali direttive del paziente (art. 370 CC) e poteri di rappresentanza per legge (art. 374 CC) (disp. 1.2); gestire con la diligenza richiesta il patrimonio e i redditi dell’interessata (art. 408 ss CC) (disp. 1.3); vegliare al benessere sociale e rappresentare l’interessata in tutti gli atti necessari a tal fine (disp. 1.4). RE 1 è stata limitata nei suoi diritti come segue: ai sensi dell’art. 395 cpv. 3 CC è privata dell’accesso al conto che verrà aperto a suo nome dal curatore per la gestione delle sue entrate e uscite, come pure degli eventuali redditi e sostanze e che sarà da lei gestito e amministrato con firma individuale (disp. 2.1); il curatore è stato autorizzato ad aprire la corrispondenza inerente al proprio mandato, ad esclusione di quella che appaia manifestamente di carattere personale (art. 391 cpv. 3 CC) (disp. 2.2) e in conformità dell’art. 395 cpv. 4 CC a RE 1 è stato fatto divieto di disporre del bene immobiliare fondo n. __________ RFD del Comune di __________, per il quale è stata ordinata la relativa menzione di blocco a Registro fondiario (dis. 2.3). Quale curatore è stato nominato CURA 1, a cui è stato riconosciuto un compenso orario di fr. 60.– per un massimo di 50 ore, corrispondenti a fr. 3'000.–.
D. Il 20/21 luglio 2023 il curatore CURA 1 ha formulato all’Autorità di protezione una richiesta di provvedimenti cautelari al fine di tutelare in modo più mirato gli interessi di RE 1, esprimendo preoccupazione sulla sua influenzabilità e fragilità, maggiormente emerse dopo una breve degenza in Clinica __________.
Medesima richiesta è stata formulata il 20/21 luglio 2023 dall’avv. __________, contattato dall’interessata, che ha illustrato la sua preoccupazione e segnalato la sua disponibilità a fornire assistenza al curatore, “a titolo puramente volontario e gratuito”.
E. Dopo aver sentito personalmente RE 1 il 14 settembre 2023 e aver svolto accertamenti medici, con decisione 5 ottobre 2023 l’Autorità di protezione ha parzialmente modificato la misura di protezione con effetto a decorrere dall’1 ottobre 2023, limitando l’esercizio dei diritti civili dell’interessata per quanto riguarda l’amministrazione e l’uso dei suoi redditi, della sua sostanza mobiliare e immobiliare, delle sue entrate e delle sue uscite, come pure nell’ambito della stipulazione di contratti, in particolare quelli di compravendita, mutuo, locazione, donazione, abbonamenti di telefonia, leasing, assicurativi, ecc..
F. Contro la suddetta decisione RE 1 è insorta con reclamo 1/3 novembre 2023. Essa chiede la revoca dell’estensione della curatela, ritenendo che la misura di protezione precedentemente istituita senza limitazione dell’esercizio dei diritti civili sia adeguata e sufficiente. Allega un certificato medico del Dr. med. __________ e della Neuropsicologa __________ dell’Ospedale __________, Clinica __________.
G. L’Autorità di protezione con osservazioni 23 novembre 2023 ha chiesto l’integrale reiezione del reclamo. Essa chiarisce di aver emanato la decisione contestata in risposta a un’istanza di CURA 1, in relazione con le fragilità e l’influenzabilità di RE 1, per tutelarne gli interessi. In particolare i medici curanti hanno riscontrato difficoltà che giustificherebbero un sostegno più mirato e una maggior protezione. L’assenza di aiuti da parte di famigliari e la presenza di terze persone che “cercano di occuparsi anche degli interessi finanziari” motiverebbe l’esigenza di tutelare maggiormente RE 1. L’Autorità di protezione ritiene pertanto che la soluzione adottata sia necessaria e adeguata, conforme ai principi di proporzionalità e sussidiarietà.
H. Tramite osservazioni 27 novembre 2023 CURA 1 conferma la sua preoccupazione relativamente alla situazione della curatelata, facendo riferimento al parere dei medici curanti e alla segnalazione dell’Avv. __________.
I. RE 1 ha presentato la replica l’11 dicembre 2023. Essa ribadisce la richiesta di annullare la decisione impugnata, ritenendo ingiustificata la misura emanata il 5 ottobre 2023 e considerando i compiti precedentemente attribuiti al curatore già sufficienti alla protezione dei suoi interessi. Chiarisce di aver redatto un mandato precauzionale il 6 agosto 2023 in forma olografa in lingua __________ che ha consegnato all’Autorità di protezione e con il quale ha pure chiesto di affiancare il curatore con una persona di sua fiducia, __________, marito di __________, che già la aiuta in varie incombenze di tipo pratico. RE 1 postula in particolare che egli la segua prevalentemente per le questioni di salute e vigilando sul rispetto della sua volontà di poter rimanere nella propria abitazione il più a lungo possibile.
J. Con duplica 19 dicembre 2023 l’Autorità di protezione ha ribadito le motivazioni alla base della decisione emanata, della quale ha chiesto conferma. Asserisce nuovamente che dai certificati medici RE 1 risulta “capace di intendere e volere” ma pure che i disturbi neurocognitivi di cui soffre ne determinano “una certa fragilità e possibile influenzabilità”. Confermando quindi la necessità e l’obbligo di provvedere alla protezione gli interessi economici e personali della reclamante, l’Autorità di primo grado ribadisce la conformità della misura contestata ai principi di proporzionalità e sussidiarietà. Essa osserva infine che nel frattempo CURA 1 sta gestendo gli interessi di RE 1, ipotizzando che possa essersi creato con lei un rapporto di collaborazione e fiducia. Quanto al mandato precauzionale, precisa che lo stesso, prodotto dall’interessata in udienza il 6 agosto 2023, comprende l’assegnazione anche di compiti amministrativi e finanziari e che può essere convalidato esclusivamente in caso di un’accertata incapacità di discernimento totale, ciò che non è il caso concretamente.
K. Il 15 gennaio 2024 questa Camera ha dichiarato concluso lo scambio di allegati.
Il 6 marzo 2024 RE 1 ha trasmesso uno scritto della Dr.ssa __________, indicando di averlo inviato anche all’Autorità di prima sede. Lo stesso non è stato intimato, non fornendo elementi rilevanti per la presente procedura ed essendo già in possesso dell’Autorità di prima istanza.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Con la decisione impugnata l’Autorità di protezione ha esteso il mandato precedentemente attribuito al curatore CURA 1, limitando RE 1 nell’esercizio dei diritti civili “per quanto riguarda l’amministrazione e l’uso dei suoi redditi, della sua sostanza mobiliare e immobiliare, delle sue entrate e delle sue uscite, come pure nell’ambito della stipulazione di contratti, in particolare quelli di compravendita, mutuo, locazione, donazione, abbonamenti di telefonia, leasing, assicurativi, ecc.”. In particolare l’Autorità di primo grado ha rilevato che il curatore e l’avv. __________, con richieste separate datate 20/21 luglio 2023 hanno segnalato il bisogno di una protezione più mirata degli interessi della curatelata, in considerazione della sua vulnerabilità. Sentito il parere dei medici curanti dell’interessata, l’Autorità di protezione ha ridefinito le sfere di compiti della curatela, adeguandole ai bisogni dell’interessata, giudicando necessario tutelarla meglio anche in ragione dell’assenza di famigliari, in quanto tutti residenti all’estero.
RE 1 si è opposta alla decisione, chiedendone l’annullamento in quanto ritiene sufficiente la misura di curatela istituita senza limitazione dell’esercizio dei diritti civili. In particolare in replica ha menzionato un mandato precauzionale, che costituirebbe la sua espressione della volontà di affidare anche compiti amministrativi a __________, marito della signora che attualmente la aiuta in varie incombenze di tipo pratico. A mente della reclamante la sua capacità di discernimento non è compromessa e non vi sarebbero elementi agli atti tali da far temere disposizioni finanziarie lesive dei suoi interessi. Essa desidera quindi “affiancare all’attuale curatore una persona di sua fiducia, il signor __________, marito della signora __________, con il compito di seguirla prevalentemente per le questioni di salute (pto 1.3. della risoluzione 619) e di vigilare sul rispetto della sua volontà, più volte espressa, di poter rimanere nella propria abitazione il più a lungo possibile”.
L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
Cause della curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2017, inc. 9.2017.118 consid. 4.1-4.3; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).
Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).
Per quanto riguarda l’ampia nozione di analogo stato di debolezza, la dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v. anche BSK Erw.Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 17).
L’esistenza di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; BSK Erw.Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam. Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 20).
4.1. In generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle condizioni, l’Autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una curatela di sostegno, rispetto ad esempio ad una curatela generale (cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op. cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, op. cit., n. 403, pag. 192; cfr. sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc. 9.2013.175).
Giusta l’art. 391 cpv. 1 CC l’Autorità di protezione definisce le sfere di compiti della curatela secondo i bisogni dell’interessato. Le sfere di compiti riguardano la cura della persona, gli interessi patrimoniali o le relazioni giuridiche (cpv. 2).
4.2. Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine, l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432; BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 27; CommFam, Meier, ad art. 390 CC n. 27; COPMA, op. cit., 5.12 pag. 138).
4.3. Ai sensi dell'art. 394 CC, se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una curatela di rappresentanza (cpv. 1); l'Autorità di protezione può limitare di conseguenza l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (cpv. 2); anche se non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è obbligato dagli atti del curatore (cpv. 3). In virtù dell'art. 395 cpv. 1 CC, se istituisce una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni, l'Autorità di protezione designa i beni che devono essere amministrati dal curatore; può porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del reddito o del patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di reddito e patrimonio.
La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
Concretamente, occorre anzitutto rilevare che il reclamo non appare adeguatamente motivato, essendosi la reclamante limitata a chiedere la revoca della decisione sostenendo che “la decisione della curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni, SENZA LIMITAZIONE dell’esercizio dei (…) diritti civili (…) sia adeguatamente e ampiamente sufficiente” e allegando un certificato medico del 14 aprile 2023. Essa non si confronta quindi adeguatamente con i motivi addotti dall’Autorità di protezione per giustificare l’adeguamento della misura, e meglio una condizione di fragilità e influenzabilità, osservate e segnalate dal curatore, dall’Avv. __________ ma anche chiarite attraverso rapporti medici. In particolare il Dr. med. __________, in un rapporto del 25 luglio 2023 ha rimarcato una vulnerabilità della sua (ex) paziente, preoccupato della possibilità che alcune persone vicine avrebbero potuto approfittare delle sue debolezze. Da un suo primo certificato medico redatto il 16 gennaio 2023 risulta che a quel momento era “conservato l’orientamento tempo-spaziale e la capacità di discernimento”, mentre successivamente, con rapporto 22 marzo 2023 all’Autorità di protezione ha segnalato che ella risultava “capace di intendere e di volere, come confermato anche dal geriatra ma con un carattere debole e facilmente influenzabile”. Il medico sosteneva quindi che RE 1 “con l’aiuto improvviso del suo vicino di casa” stava “prendendo delle decisioni completamente lontane dal suo pensiero” di pochi giorni prima, e concludeva indicando di essere “molto preoccupato per il futuro della cara paziente”. Da un ulteriore rapporto del 25 luglio 2023 del Dr. Med. __________, risulta che la reclamante soffre di un “disturbo neurocognitivo minore alzheimeriana-DD con componente depressiva di origine mista (vascolare e alzheimeriana)” e che “è affetta da un decadimento cognitivo importante e una grave instabilità dell’equilibrio di origine multifattoriale invalidante. Considerando il quadro clinico generale la paziente potrebbe ritrovarsi in circostanze famigliari che le farebbero stipulare contratti o atti che non tutelino i suoi rispettivi interessi”.
Le preoccupazioni espresse dai vari osservatori sono state a giusta ragione condivise dall’Autorità di protezione che ha emanato la misura contestata anche in considerazione dell’assenza di relazioni personali famigliari. In tal senso, la limitazione dell’esercizio dei diritti civili come indicato nella decisione impugnata resiste pertanto alle critiche di RE 1, la cui vulnerabilità è dimostrata dalle attestazioni mediche ma anche dalle osservazioni del curatore. Si rammenta al proposito che la curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ha per scopo di proteggere le persone che non sono capaci di gestire da sole i loro beni senza nuocere ai loro interessi (cfr. STF dell’11 luglio 2022, 5A_126/2022, consid. 6.1.). L’Autorità di protezione ha la competenza e il compito di istituire le misure di protezione necessarie, come pure di limitare puntualmente l’esercizio dei diritti civili e di adeguare i provvedimenti anche in relazione alle informazioni ricevute dal curatore (COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, Zurigo/San Gallo 2012, n. 5.95. pag. 175). In tal senso nulla si può quindi rimproverare all’Autorità di prime cure, che ha correttamente svolto le necessarie verifiche, valutando tutti i rischi connessi con le condizioni e la situazione dell’interessata. Peraltro, ai sensi dell’art. 394 cpv. 3 CC, anche se non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è obbligato dagli atti del curatore, nell’ambito dei compiti a lui attribuiti (CommFam, Protection de l’adulte, Meier, ad art. 394, CC N. 15, con riferimenti).
RE 1 non ha saputo peraltro dimostrare che la misura in essere sia sufficiente a proteggerla concretamente, insistendo sulla sua capacità di discernimento (che non è posta in discussione dall’Autorità di prime cure e dagli operatori e specialisti che hanno osservato la sua situazione) ma senza confrontarsi con le cause che hanno giustificato l’adozione della decisione impugnata. Alla luce degli elementi agli atti, la scelta di una protezione più mirata risulta pertanto proporzionata e va confermata, a esclusivo interesse e favore della reclamante. Va peraltro evidenziato che il curatore è tenuto al rispetto delle volontà e dei bisogni di RE 1 e di conseguenza appare pure ingiustificata la sua richiesta (formulata in sede di replica) di affiancare al curatore __________ prevalentemente in relazione a questioni di salute e vigilando sul rispetto della sua volontà di poter rimanere nella propria abitazione il più a lungo possibile. Nessun elemento agli atti e nemmeno gli argomenti della reclamante permettono infatti di motivare l’asserita necessità di assegnare un simile compito, peraltro già di competenza del curatore (tenuto, come detto, al rispetto dei desideri e delle esigenze della curatelata). D’altro canto, il sostegno già fornito a RE 1 dai coniugi __________ non è oggetto di critiche o posto in discussione, ciò che ha ricordato anche l’Autorità di primo grado che in sede di duplica ha evidenziato di non intendere negare il legame di collaborazione e amicizia. Come richiesto dall’interessata, __________ è addirittura stato sentito durante l’udienza del 14 settembre 2023.
Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e vanno poste a carico della reclamante.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo è respinto.
Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 150.–
fr. 500.–
sono posti a carico di RE 1.
Comunicazione:
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.