Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.02.2024 9.2023.132

Incarto n. 9.2023.132 9.2023.136

Lugano 13 febbraio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla cancelliera

Decristophoris

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

e a

CO 2, __________

patr. da: PR 2, __________

per quanto riguarda la regolamentazione, rispettivamente l’esercizio, dei diritti di visita fra PI 1 e CO 2;

giudicando sui reclami presentati da RE 1 in data 9 ottobre 2023 con contestuali domande supercautelari e cautelari contro la decisione emessa il 28 settembre 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________ (inc. 9.2023.132) e in data 16 ottobre 2023 avverso la decisione 4 ottobre 2023 dell’Autorità regionale di protezione __________ in materia di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio (inc. 9.2023.136);

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. PI 1, nato il 2016 e con domicilio a __________, è figlio di RE 1 e CO 2. I genitori sono divorziati così come da sentenza 26 luglio 2021 della Pretura del distretto di __________, decisione mediante la quale la custodia del minore è stata affidata alla madre e sono state altresì regolate le relazioni personali con il padre. Già in data 27 maggio 2020 l’allora Autorità regionale di protezione competente aveva istituito una curatela educativa ex art. 308 cpv. 1 CC, al fine di consigliare e di supportare i genitori per la cura del figlio, come pure mediare fra di loro in merito alla regolamentazione dei diritti di visita.

B. Nelle more istruttorie dinanzi all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito solo Autorità di protezione o Autorità) è emersa l’elevata conflittualità e mancanza di collaborazione fra i genitori, i quali hanno avanzato accuse reciproche e inoltrato a più riprese numerose istanze cautelari e supercautelari con oggetto le relazioni personali fra PI 1 e il padre. In particolare, con decisione 29 novembre 2022 (ris. no. 478/29 novembre 2022) l’Autorità di protezione ha riconosciuto un diritto di visita tra padre e figlio di un fine settimana ogni 15 giorni, dalle ore 18:30 del venerdì alle ore 18:30 della domenica, come pure una sera infrasettimanale da concordarsi fra le parti. Parallelamente, con l’accordo di entrambi i genitori, l’autorità parentale è stata attribuita in via esclusiva a RE 1, con l’auspicio che ciò potesse “portare alla diminuzione della conflittualità esistente, agevolando nel contempo, un miglioramento della situazione generale tra i genitori e, di riflesso, di PI 1”.

Successivamente la curatrice educativa nominata, CURA 1 ha predisposto un calendario relativo all’anno 2023 sui diritti di visita fra padre e figlio che è stato approvato dall’Autorità regionale di protezione in data 21 dicembre 2022.

C. A seguito del rapporto del 17 aprile 2023 della Dr. med. __________, Studio __________ – incaricata della presa a carico psicoterapeutica di PI 1 – la quale ha osservato che “(…) appare importante rendere note le rivelazioni del bambino e la sofferenza espressa per immaginare soluzioni di diritti di visita che preservino il rapporto con il padre soprattutto in termini qualitativi e proteggano PI 1 da vissuti di paura (…) questo potrebbe essere raggiunto con diritti di visita regolari solo con il padre (…)” – in data 19 maggio 2023 RE 1, per il tramite della sua patrocinatrice, ha presentato un’istanza supercautelare, cautelare e di merito postulando che le relazioni personali fra CO 2 e il figlio si svolgessero con cadenza settimanale, alternativamente il sabato e la domenica, senza il pernottamento di quest’ultimo e in assenza della moglie del padre o, in via subordinata, un incontro settimanale presso un punto d’incontro in modalità sorvegliata.

D. Con risposta/istanza 24 maggio 2023 CO 2 ha chiesto che i diritti di visita continuassero con l’usuale frequenza ma introducendo il passaggio del bambino tramite il punto d’incontro “affinché una persona neutra si assicuri dello stato psicofisico del minore prima e dopo il diritto di visita”. Egli ha altresì indicato di rinunciare ad esercitare i diritti di visita sin tanto che non fosse stato attivata la modalità richiesta per vedere PI 1. Entrambe le istanze sono state respinte in via supercautelare dall’Autorità regionale di protezione con decisione 25 maggio 2023 (ris. no. 257/25 maggio 2023).

Né è susseguito un ulteriore scambio di allegati scritti fra i genitori attraverso i quali si sono riconfermati nelle loro richieste.

E. Con scritto 16 agosto 2023, CO 2 ha chiesto che venisse “ordinato alla signora RE 1, già in via supercautelare, di rispettare il diritto di visita del padre, così come pure le telefonate sotto la comminatoria dell’art. 292 CP”, ulteriore istanza supercautelare rigettata dall’Autorità mediante risoluzione 17 agosto 2023, adducendo come la scelta di sospendere i diritti di visita fosse stata adottata in via unilaterale dal padre, non da predetta Autorità e che pertanto quest’ultimo potesse esigere nei confronti della madre la ripresa dell’assetto omologato e precedentemente riconosciutogli.

F. In occasione dell’udienza 20 settembre 2023 dinanzi all’Autorità di protezione, i genitori hanno ribadito le reciproche richieste presentate nelle more istruttorie, manifestando il loro accordo a sottoporsi ad un esame delle capacità genitoriali, come pure a intraprendere un percorso di mediazione per appianare la conflittualità e acquisire gli strumenti necessari alla cogenitorialità.

G. Mediante risoluzione 28 settembre 2023 (ris. no. 447/28 settembre 2023) l’Autorità regionale di protezione ha accolto parzialmente in via cautelare l’istanza 19 maggio 2023 di RE 1, ordinando la ripresa dei diritti di visita fra il minore e il padre che “(…) per i primi tre incontri avrà luogo a cadenza settimanale, o il sabato o la domenica, presso il domicilio del padre, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (…) e in seguito facendo capo alla curatrice”. (cfr. n. 1 e 2 del dispositivo), con la precisazione che a partire dal quarto incontro sarebbe tornato “automaticamente in vigore il calendario omologato il 21 dicembre 2022” (cfr. n. 3 del dispositivo). È stata altresì respinta l’istanza 24 maggio 2023 presentata da CO 2 (cfr. n. 4 del dispositivo).

H. Con reclamo 9 ottobre 2023 RE 1 si è aggravata avverso la decisione 28 settembre 2023, postulando in via supercautelare, cautelare e nel merito che le relazioni personali padre – figlio vengano esercitate con un incontro settimanale, alternativamente il sabato o la domenica, senza pernottamento dalle ore 14.00 alle ore 18.00 in assenza della moglie del padre, __________. In via subordinata, la reclamante chiede che i diritti di visita si svolgano con un incontro settimanale presso un punto d’incontro in modalità sorvegliata per la durata di due ore. La madre censura l’assetto deciso dall’Autorità di protezione laddove, nella decisione impugnata, non si sarebbe minimamente confrontata né con il disagio ed il rifiuto espresso dal minore nella relazione con __________, né con il rapporto redatto da parte della Dr. med. __________ (cfr. pag. 9 e 10 del reclamo). Lamenta una violazione del diritto di essere sentito ex art. 29 cpv. 2 Cost. siccome, nonostante la prevista audizione del minore al 5 luglio 2023, il suo ascolto non è stato eseguito (cfr. pag. 9 del reclamo). A sua detta, la decisione sarebbe immotivata e sproporzionata, lesiva del bene del figlio e non terrebbe minimamente in considerazione le esigenze di quest’ultimo. Viceversa, la modalità dei diritti di visita postulata dalla reclamante risulterebbe proporzionata e tutelante del benessere del minore e della regolarità delle relazioni padre e figlio (cfr. reclamo pag. 11). Da ultimo, RE 1 chiede di essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

I. Con osservazioni 25 ottobre 2023, CO 2, per il tramite della sua patrocinatrice, ha chiesto la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata, osservando che le problematiche sollevate dalla reclamante sono già state oggetto di verifica da parte dell’Autorità di prime cure, che il disagio espresso dal minore è “conseguenza delle pressioni fatte su di lui per ottenere quanto desiderato dalla madre” oltre al fatto che PI 1 soffrirebbe di un pesante conflitto di lealtà dovuto all’alta conflittualità fra genitori. Precisa inoltre che durante gli ultimi diritti di visita il bambino si è dimostrato sereno e pacifico, chiedendo di poter vedere la moglie del padre __________ e i suoi fratelli. Egli postula infine di essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Con ulteriore scritto datato 27 ottobre 2023, il padre lamenta che la madre limiterebbe i suoi diritti di visita, negandogli i pernottamenti e proponendogli un tempo orario di permanenza con il figlio irrisorio.

J. Con scritto 25 ottobre 2023 l’Autorità di protezione ha rinunciato a presentare osservazioni, rimettendosi al giudizio di questa Corte, mentre, con missiva 31 ottobre 2023, la curatrice CURA 1 ha sottolineato nuovamente le difficoltà dei genitori a trovare un’intesa sulle relazioni personali padre e figlio, ribadendo l’inefficacia della curatela educativa.

K. Mediante lettera 27 dicembre 2023, il padre si è personalmente rivolto all’Autorità di protezione, rimarcando le varie problematiche riscontrate nell’esercitare i diritti di visita con PI 1, così come il rispettivo poco tempo trascorso assieme al figlio, chiedendo infine di “avere chiare indicazioni sullo svolgimento e la regolarità dei DDV e che le stesse vengano trasmesse alla sig.ra RE 1 in modo che possa finalmente comprendere il modo giusto di agire nel rispetto del rapporto padre – figlio”.

L. Con replica e osservazioni 4 gennaio 2023 (recte 4 gennaio 2024), RE 1 si è riconfermata nelle proprie domande di causa 9 ottobre 2023, sottolineando l’utilità del ruolo della curatrice nell’elaborazione dei calendari mensili delle visite. Ella aggiunge di non contrastare e/o impedire le relazioni personali tra il figlio e il padre ma di formulare le proposte per le visite sulla base delle attività e delle esigenze di PI 1 così come degli impegni lavorativi. A questo proposito precisa altresì che “il calendario approvato a dicembre 2022 – per lungo tempo non attuato per volontà del padre – attualmente non è neppure attuabile. Ciò in primis perché disciplinava le relazioni solo fine a dicembre 2023 e tra l’altro anche perché impraticabile per lo stesso padre, poiché egli sostiene essere incompatibile con i suoi impegni lavorativi a turni. Come già avveniva in passato, pertanto, con l’intervento della curatrice nominata precisamente a tale scopo, i genitori predispongono mensilmente un calendario degli incontri”. Contesta inoltre di esercitare delle pressioni di qualsivoglia natura su PI 1, rilevando che le istanze rivolte alla modifica dei diritti di visita fra padre e figlio – con particolare riferimento al timore e al disagio alla presenza della moglie del padre e richiesta di poterlo vedere in sua assenza – oltre ad essere motivate sono state inoltrate esclusivamente a seguito del malessere manifestato dal minore e da quanto lui spontaneamente riferito, affermazioni che sarebbero state riconfermate anche dalla rete.

M. Con scritto 8 gennaio 2024, la curatrice educativa ha aggiunto che “i genitori in questi mesi hanno concordato alcune date in cui effettuare le visite”.

N. Con duplica e replica spontanea datate 24 gennaio 2024, il padre ha contestato nuovamente le allegazioni della reclamante in merito all’esercizio delle relazioni personali con il figlio, precisando di godere di pochi incontri con quest’ultimo, durante i quali era a volte presente anche __________, “senza alcuna esternazioni di disagio o irrequietezza del piccolo”. Ribadisce che le tematiche sollevate da PI 1 sono state ingigantite dalla madre, la quale ad oggi concede diritti di visita con il figlio estremamente limitativi, escludendo i week end e le vacanze scolastiche. Chiede pertanto di respingere le richieste supercautelari e cautelari presentate da RE 1 e di ripristinare dei diritti di visita padre e figlio adeguati.

Considerato

in diritto

I. Reclamo di cui all’inc. 9.2023.132

  1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

  2. Nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha stabilito in via cautelare l’assetto dei diritti di visita di CO 2 con il figlio PI 1 dopo aver constatato le divergenti proposte di relazioni personali contenute negli scritti dei genitori. L’Autorità di prime cure ha ritenuto che il minore non corresse alcun pericolo durante l’esercizio dei diritti di visita con il padre, precisando che il rapporto medico redatto dalla Dr. med. __________ non sarebbe esaustivo, in quanto “si è limitata a riportare i racconti del minore, senza collocarli temporanealmente e senza ritenere di doversi confrontare con entrambi i genitori e la curatrice” e che da tale resoconto “non sono emerse problematiche particolari per quanto attiene i diritti di visita”. Ripristinando la ripresa graduale dei diritti di visita con CO 2 – inizialmente presso il suo domicilio con cadenza settimanale il sabato o la domenica per la durata di 4 ore e in seguito facendo capo alla curatrice educativa – l’Autorità di protezione non ha pertanto ritenuto di dover attivare il passaggio presso il punto d’incontro, respingendo altresì la richiesta formulata dalla reclamante volta a impedire la presenza della consorte del padre durante gli incontri con il figlio.

  3. Nel suo reclamo RE 1 si oppone all’assetto provvisoriamente stabilito dall’Autorità di protezione poiché lo ritiene lesivo del bene del minore, non tenendo il medesimo in considerazione le esigenze di quest’ultimo, approfondite ed attestate dalla sua terapeuta nel proprio referto medico e del tutto trascurate dall’Autorità. L’insorgente censura l’operato dell’Autorità di primo grado, la quale, prima di adottare la decisione in oggetto, non ha proceduto con l’audizione di PI 1 non si sarebbe confrontata “con il disagio ed il rifiuto espresso dal minore nella relazione con la moglie del padre, a più riprese confermato da tutta la rete”, e nemmeno si sarebbe attivata a richiedere ulteriori verifiche in merito a quanto evidenziato dal Dr. med. __________ in violazione al suo dovere di chiarire i fatti e prendere in considerazione tutti gli elementi importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. Richiamato quanto precede, ella chiede in via cautelare, super cautelare e nel merito, un diritto di visita pomeridiano dalle ore 14:00 alle ore 18:00 senza pernottamento e in assenza di __________ in modo da rendere “sin da subito attuabile e adeguato per il bene del bambino lo svolgimento delle relazioni con il padre, permettendogli di affrontare serenamente anche le sue preoccupazioni e paure e a limitare lo stress rispetto ai timori di abbandono che le volontarie interruzioni delle relazioni da parte del padre alimentano” (cfr. reclamo a pag. 11); o, in via subordinata, lo svolgimento delle relazioni personali fra padre e figlio presso un punto d’incontro in modalità sorvegliata per la durata di due ore.

  4. Nei susseguenti allegati scritti, i genitori hanno ribadito le proprie ragioni, riconfermandosi nelle rispettive motivazioni e richieste relative all’assetto dei diritti di visita fra PI 1 e CO 2.

  5. Ai sensi dell’art. 445 cpv. 1 CC – applicabile per analogia anche ai minorenni secondo l’art. 314 cpv. 1 CC – l’Autorità di protezione può prendere, ad istanza di una persona che partecipa al procedimento o d’ufficio, tutti i provvedimenti cautelari necessari per la durata del procedimento. In caso di particolare urgenza, giusta l’art. 445 cpv. 2 CC l’autorità di protezione degli adulti può immediatamente prendere provvedimenti cautelari senza sentire le persone che partecipano al procedimento; nel contempo dà loro l’opportunità di presentare osservazioni e, in seguito, prende una nuova decisione.

5.1. L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, nonché il Messaggio, pag. 6465-6466).

5.2. Tale principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (decisioni del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3 e 5C.58/2004 del 14 giugno 2004, consid. 2.1.2) ed impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possano essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale e sollecitare rapporti di propria iniziativa (FamKomm Erwachsenenschutz, STECK, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

5.3. Nel suo esame, sempre ed unicamente volto al bene del minore interessato), trattandosi di una procedura sfociante in una misura provvisionale, l’autorità può limitarsi ad un esame sommario dei fatti. Un esame approfondito delle circostanze non è possibile proprio a causa dell’urgenza con la quale l’autorità è chiamata ad intervenire in pendenza della causa. Per l’adozione di un provvedimento cautelare è sufficiente che la situazione di pericolo venga resa verosimile, senza che quest’ultima debba essere comprovata (BSK Erw.Schutz, AUER/MARTI, ad art. 445 CC n. 27 e segg). I presupposti per l’emanazione di una decisione cautelare sono: la prognosi favorevole del procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza della misura e la sua proporzionalità (cfr. art. 389 cpv. 2 CC: la misura deve essere necessaria e idonea; BSK Erw.Schutz, AUER/MARTI, ad art. 445 CC n. 6 e segg; sentenza CDP del 21 maggio 2014, inc. 9.2013.218, consid. 5.2). ll reclamante può pertanto invocare unicamente il fatto che la misura non sarebbe necessaria e che essa sarebbe illecita o sproporzionata (COPMA – Guide pratique Protection de d’adulte, N1.187 pag. 75).

  1. In concreto il contestato assetto sulle relazioni personali fra PI 1 e CO 2 è stato reso dall’Autorità di prime cure quale provvedimento cautelare con lo scopo di garantire al bambino, già durante la procedura (tutt’ora) in corso, di frequentare in modo regolare e continuo il padre. Tutto ciò prescindendo dall’ascolto del minore, nonostante la sua audizione fosse stata prevista da parte dell’Autorità di protezione e ritenuta “necessaria, come prevede la procedura, e va fatta prima di emanare la nostra decisione a seguito dello scambio di allegati” (cfr. email Autorità di protezione 3 luglio 2023). Occorre pertanto anzitutto esaminare se il provvedimento provvisorio sia rispettoso dei requisiti di validità di una decisione cautelare ai sensi dell’art. 445 CC, ovvero se sussistano la prognosi favorevole del procedimento principale (il cosiddetto fumus boni iuris), l’urgenza, rispettivamente la necessità della misura e la sua proporzionalità.

6.1. Come già indicato nei precedenti considerandi introduttivi, nella fattispecie i genitori hanno presentato a più riprese diverse istanze cautelari e supercautelari volte a regolamentare i diritti di visita padre e figlio, richieste puntualmente respinte dall’Autorità di protezione e che sono sfociate nel calendario relativo all’anno 2023 omologato in data 21 dicembre 2022. Dall’incartamento dell’Autorità di prime cure è emerso che PI 1 avrebbe manifestato disagio e malessere a seguito delle relazioni personali con il padre alla presenza anche della di lui compagna, così come attestato dalla sua terapeuta Dr. med. __________ “(…) La __________ mi fa male (…) il papà non c’era e le dice di non farlo, io voglio vedere solo lui (…) se avessi una bacchetta magica cosa desidereresti? –Vedere il papà senza __________” (cfr. rapporto Studio __________ 17 aprile 2023) e confermato da parte della curatrice educativa del minore con scritto 12 maggio 2023 “(…) Durante il colloquio con me PI 1 ha detto di voler bene al padre e di essere felice di incontrarlo ma che è difficile (…) Personalmente sono molto contenta che PI 1 sia seguito da una specialista e mi chiedo se non sia il caso di sostenerlo maggiormente facendo capo ad un Punto di incontro che possa permettergli di vedere il padre liberandolo dalla preoccupazione di ciò che potrebbe accadere a casa” e in occasione dell’udienza 20 settembre 2023: “(…) “La curatrice educativa conferma che PI 1 le ha detto di non voler vedere la moglie del papà”. Circostanze che hanno spinto la qui insorgente in data 19 maggio 2023 a presentare nuovamente un’istanza supercautelare volta alla modifica dell’assetto dei diritti di visita, richiesta respinta dall’Autorità di protezione stante la parallela domanda di CO 2 di rinunciare ad esercitarli fintanto che non fosse stato attivato il passaggio tramite il punto d’incontro. È utile sottolineare che nel periodo intercorso fra la risoluzione supercautelare appena citata (ris. no. 257 / 25 maggio 2023) e la decisione qui avversata (quindi circa quattro mesi), al padre non è stato impedito di vedere il figlio, se non per sua decisione unilaterale “(…) A fronte di quanto sopra, l’assetto delle relazioni personali, ad oggi, è rimasto invariato e, di conseguenza, le stesse sono garantite. Se ad oggi il suo mandante non vede il figlio, non è per decisione della scrivente ma per una sua libera scelta (…) (cfr. email Autorità di protezione 2 agosto 2023). Visto tutto quanto precede e premesso che a CO 2 non è mai stato fatto ordine di Autorità di interrompere le relazioni personali con il figlio e che le richieste presentate in tale senso dalla reclamante (fra cui l’ultima supercautelare datata 18 agosto 2023) sono state rigettate, questa Camera non condivide e non ravvede nel caso di specie le condizioni prescritte dalla dottrina e dalla giurisprudenza pocanzi sopracitate per l’emanazione di una decisione di natura cautelare così come da risoluzione impugnata 28 settembre 2023 (ris. no. 447 / 28 settembre 2023) e ciò anche sulla base dei seguenti motivi.

6.2. Mediante calendario approvato in data 21 dicembre 2022 da parte dell’Autorità di protezione sono stati regolamentati per l’anno 2023, oltre che i periodi di vacanza con i rispettivi genitori, i diritti di visita fra PI 1 e il padre con cadenza – quasi regolarmente – quindicinale presso il domicilio di quest’ultimo dal venerdì dalle ore 18:30 alla domenica alle ore 18:30. Con la sua decisione cautelare 28 settembre 2023 (ris. no. 447/28 settembre 2023), salvo per i primi tre incontri – di natura più restrittiva rispetto a quelli precedentemente esercitati –, nel proprio dispositivo l’Autorità di prime cure si è limitata a stabilire e confermare che “(…) è ordinata la ripresa dei diritti di visita (…)” e che “(…) tornerà automaticamente in vigore il calendario omologato 21 dicembre 2022 (…)”, assetto che tuttavia, al quel momento, non era stato modificato ed era ancora in vigore (così come del resto più volte ricordato ai genitori, cfr. email Autorità di protezione 2 agosto 2023 e risoluzione 17 agosto 2023: “(…) in effetti la sospensione dei diritti di visita tra il minore e il padre era stata decisa unilaterale dal qui istante, ad oggi, nessuna decisione d’autorità, che vincoli le parti, è stata emanata a riguardo (…) si rammenta alle parti che ad oggi vi è un calendario dei diritti di visita cui attenersi (…)”), dacché, in particolare, la decisione di astenersi dall’esercitare gli incontri con PI 1 era stata adottata autonomamente da CO 2. L’Autorità di protezione ha pertanto utilizzato lo strumento della decisione cautelare – che si ricorda deve avere carattere di urgenza – dirimendo su una questione di diritto (relazioni personali padre e figlio) già così in essere. Eventualmente e qualora necessario vista l’alta conflittualità fra i genitori, in attesa di una decisione di merito e dell’espletamento degli atti istruttori, l’Autorità di prime cure si sarebbe potuta limitare a ricordare ad entrambi (come del resto già fatto) la modalità dei diritti di visita concordata e a richiamare alla loro attenzione la funzione della curatrice educativa, nominata a tale scopo proprio con il compito di assisterli nelle relazioni personali con il figlio, fra cui, per l’appunto, la mediazione per la ripresa graduale degli incontri con CO 2.

A titolo abbondanziale si rileva inoltre che la risoluzione qui impugnata nemmeno risulta urgente e necessaria laddove, oltre a non aver ristrutturato le relazioni padre e figlio, l’Autorità di prime cure non si è curata, ad esempio, di prevedere e/o già stabilire dei diritti di visita nel periodo successivo alla scadenza prossima del calendario. Differente e giustificato sarebbe stato il caso in cui, mediante un provvedimento cautelare, l’Autorità avesse inasprito l’esercizio delle relazioni personali in attesa della già prevista audizione del minore (accertamento che non è avvenuto e di cui meglio si dirà in seguito) e delle verifiche che, in considerazione del principio inquisitorio illimitato e del bene del minore, è tenuta ad espletare.

  1. La reclamante prosegue nel suo gravame chiedendo l’annullamento della decisione impugnata, invocando una violazione del diritto di essere sentito di PI 1 ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 Cost., siccome l’audizione del minore fissata al 5 luglio 2023 non è stata eseguita e nemmeno più riagendata (cfr. reclamo a pag. 9).

7.1. Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.) è un diritto di ordine formale la cui violazione implica l’annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito del reclamo (DTF 137 I 195 consid. 2.2; DTF 5A_540/2013 del 3 dicembre 2013 consid. 3.1.1; sentenza CDP del 13 giugno 2013, inc. 9.2013.160; sentenza CDP del 30 settembre 2016, inc. 9.2016.110). Il diritto di essere sentito implica varie facoltà, segnatamente quella di esprimersi sugli elementi essenziali prima che una decisione sia presa, di fornire prove sui fatti suscettibili di influire sul procedimento, di consultare gli atti di causa, di partecipare all’assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi in merito (DTF 133 I 270 consid. 3.1; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1; DTF 132 V 368 consid. 3.1 con rinvii) ma non garantisce di per sé stesso il diritto di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1). Tali diritti sono ancorati anche nel titolo II° della LPAmm (art. 34 ss LPAmm). Eccezionalmente, una violazione del diritto d’essere sentito commessa da un’Autorità inferiore può, in determinate situazioni, essere sanata dall’Autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora l’interessato possa far valere le sue argomentazioni davanti a un’Autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). La sanatoria rimane l’eccezione segnatamente in presenza di gravi violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con rinvii). Una riparazione entra inoltre in considerazione solo se la persona interessata non subisce un pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3).

7.2. In materia di protezione dei minori e degli adulti, il diritto di essere sentito va oltre le prerogative che derivano dalla norma costituzionale suddetta: l’art. 447 cpv. 1 CC garantendo infatti alla persona interessata il diritto di essere sentito personalmente e oralmente dall’Autorità di protezione che decide la misura (Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 447 CC n. 13). Eccezioni al suddetto principio sono ammissibili se l’audizione appare sproporzionata a motivo delle circostanze, a protezione di prevalenti interessi pubblici o privati o di un’istruttoria in corso o se ciò risulta inopportuno dal profilo medico (art. 23 cpv. 3 a 4 LPMA; Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6466; Auer/Marti, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 447 CC n. 26 e seg.; sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 4).

7.3. Nel caso in esame, come meglio sarà chiarito nel seguito, il diritto del figlio ad essere sentito in un procedimento che lo vede coinvolto, emana dall’art. 314 a CC, che ne prescrive l’ascolto (Meier/Stettler, Droit de filiation, 6ͣ ed, Losanna-Ginevra 2019, n. 1041 pag. 682; sul dovere dell’autorità di sentire il figlio nelle controversie relative ai diritti di visita, v. anche sentenza CEDU nella causa Sahin e Sommerfeld c. Germania dell’8 luglio 2003, menzionata alla nota 2447, pag. 681 dell’opera citata).

Di principio il figlio deve essere sentito personalmente e in maniera adeguata dall’Autorità di protezione dei minori o da un terzo incaricato, eccetto che la sua età o altri gravi motivi vi si oppongano (art. 314a CC). Tale disposto traspone nell’ambito del diritto della protezione quanto previsto dall’art. 298 cpv. 1 CPC nelle procedure del diritto di famiglia.

La norma prevede che, di principio, l’audizione del minore sia effettuata dall’autorità stessa. Tuttavia, in particolare in caso di alta conflittualità famigliare o di dissensi concernenti i figli, l’audizione può essere delegata ad uno specialista (DTF 133 III 553 consid. 4, STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015 consid. 3.1. e rif.).

L’opinione del figlio sulle relazioni personali deve essere tenuta in considerazione nella misura del possibile. Tuttavia il parere del minorenne non è di per sé decisivo e occorre valutare in ogni singolo caso i motivi per i quali il figlio presenta un atteggiamento di difesa verso un genitore e se l’esercizio del diritto di visita rischia di incidere negativamente sul suo bene (FamPra.ch 2003, pag. 603; DTF 127 III 298).

7.4. Il punto di vista del ragazzo risulta viepiù importante nella misura in cui – a motivo dell’età e del suo sviluppo – il suo desiderio appaia come una decisione consolidata e sia l'espressione di una stretta relazione affettiva con il genitore (DTF 127 III 298, cons. 4a). Il bene del minore non si determina unicamente in funzione del suo punto di vista soggettivo secondo il suo benessere momentaneo, bensì anche in maniera oggettiva in considerazione del suo sviluppo futuro (FamPra.ch 2009 p. 513; DTF 5A 341/2008 del 23 dicembre 2008; SJ 2016 I p. 133, 136). Quale peso occorra prestare al parere del minore dipende dalla sua età e dalla sua capacità di prendere una decisione autonoma – che interviene in genere verso i 12 anni compiuti – così come la costanza del suo parere. Qualora il figlio adotti un atteggiamento negativo nei confronti del genitore non detentore della custodia, occorre statuire sui relativi motivi del minore e sul fatto a sapere se l’esercizio del diritto di visita rischi realmente di pregiudicare i suoi interessi. L’Autorità di protezione deve apprezzare equamente l’insieme delle circostanze e adottare le misure che più appaiono opportune perché meglio salvaguardano il bene del minore. (DTF 130 III 585 c. 2.2.2; 127 III 2952 c. 4).

7.5. L’audizione non presuppone che il minore abbia la capacità di discernimento ai sensi dell’art. 16 CC (DTF 131 III 553 consid. 1.2.3; STF 5A_354/2015 del 3 agosto 2015, consid. 3.1; v. anche sentenza CDP 31 maggio 2017, inc. 9.2016.146, consid. 4.2).

Secondo le linee guida stabilite dalla giurisprudenza del Tribunale federale i bambini sono sentiti dopo il sesto anno di età (DTF 133 III 553 consid. 3; 131 III 553 consid. 1.2.3; STF 5A_53/2017 del 23 marzo 2017, consid. 4.1; 5A_354/2015 del 3 agosto 2015 consid. 3.1).

7.6. Per quanto attiene all’età, come sviluppato al considerando precedente, in base alla giurisprudenza del Tribunale federale possono essere sentiti personalmente i bambini di più di sei anni, o eventualmente anche prima, se le circostanze lo giustificano. Appartiene invece al potere di apprezzamento dell’autorità giudicante valutare quali altri gravi motivi giustifichino di rinunciare all’audizione del minore; la giurisprudenza menziona il rifiuto del figlio di essere sentito (benché occorra accertarsi che tale comportamento non sia indotto da uno dei genitori), il timore che il minore sia poi vittima di rappresaglie da parte dell’uno o dell’altro genitore oppure il fatto che egli sia stato già sentito da un perito pochi mesi prima (sicché una nuova audizione sarebbe da lui avvertita come vessatoria), l’esistenza di un ritardo psichico del minore, una sua assenza durevole all’estero o la particolare urgenza del provvedimento (DTF 131 III 553, consid. 1.3.1 e rif.). Non è invece considerato un grave motivo, il fatto di voler evitare una sofferenza al minore, ad esempio in presenza di un conflitto di lealtà: per rinunciare all’audizione occorre invece che il conflitto di lealtà sia particolarmente grave o che l’audizione rischi di compromettere la salute psichica o fisica del minore (DTF 131 III 553, consid. 1.3.3).

Se il minore è stato già sentito, secondo l’Alta Corte occorre prescindere da nuove audizioni in caso di conflitto di lealtà particolarmente grave, nei casi in cui si può presumere che non emergeranno nuovi elementi utili, e nei casi in cui l’auspicata utilità di tale ascolto non sia proporzionata con la sofferenza provocata al minore dall’ulteriore audizione (DTF 133 III 553, consid. 4).

7.7. Nel caso in esame, dagli atti emerge una situazione di importante conflitto tra i genitori e un disagio del minore giudicato dai vari servizi che operano da anni a sua protezione.

Criticata dalla madre è innanzitutto l’assenza di audizione di PI 1 in relazione al malessere e alla agitazione espresse dal figlio prima e a seguito degli incontri con il padre alla presenza della moglie __________, circostanza che avrebbe condotto la reclamante alla richiesta di inasprire le relazioni personali in tale modalità. In questo frangente, nella propria decisione, l’Autorità di protezione non ha addotto alcuna giustificazione a favore della scelta di non sentire il minore se non indicare che “è stato previsto l’ascolto del minore, da parte del Membro permanente dell’ARP, per il 5 luglio 2023”.

7.8. Ai sensi dell’art. 314a cpv. 1 CC l’Autorità di protezione può rinunciare all’audizione del minore qualora la sua età o un grave motivo vi si opponga. Come riassunto nei precedenti considerandi, PI 1 ha manifestato nei confronti di terze figure di sua fiducia estranee al contesto della madre (quali la Dr. med. __________, la Dr. med. __________ e la curatrice educativa CURA 1) il proprio disagio alla partecipazione di __________ durante i diritti di visita. Il minore ha ormai compiuto 7 anni e nel corso delle more istruttorie era già stato sentito dal membro permanente dell’Autorità di protezione in data 28 settembre 2022 a fronte dell’asserito pizzicotto ricevuto dalla moglie del padre. Ora, nonostante dall’ultima audizione di PI 1 sia trascorso più di un anno – periodo durante il quale quest’ultimo ha comunque nuovamente ribadito il desiderio di vedere solo il padre “(…) però senza __________ (la moglie del padre) perché lo tratta male” (cfr. scritti curatrice educativa 12 maggio 2023 e 24 agosto 2023) l’Autorità di protezione ha emanato la decisione qui impugnata confermando il previgente calendario dei diritti di visita senza prima procedere all’audizione del minore in merito a tale assetto e/o quanto meno premurarsi di verificarne sia la fondatezza delle dichiarazioni che quella giuridica, in particolare, l’esistenza di una concreta messa in pericolo del benessere del figlio derivante dall’esercizio dei diritti di visita. Se da una parte corrisponde al vero che l’ascolto del minore è stato rimandato per degli impedimenti ascritti alla reclamante, dall’altra, a mente di questo Giudice, nel contesto delle relazioni personali con i genitori e della salvaguardia del bene del bambino, l’Autorità di protezione non poteva prescindere dal suo ascolto prima della decisione qui avversata, la quale, come visto, non risultava necessaria e nemmeno aveva carattere di urgenza. Nel caso specifico – seppur la ratio legis della norma (art. 445 cpv. 1 CC) non lo presuma – lo strumento del provvedimento cautelare non può pertanto giustificare il negato ascolto del minore. A maggior ragione laddove mediante la stessa risoluzione – al contrario di quanto sarebbe chiamata a fare in un esame sommario delle circostanze concrete – l’Autorità di protezione pare già prendere posizione nel merito di alcuni aspetti rilevanti per la definizione delle modalità dei diritti di visita, non ritenendo esaustivo e motivo di preoccupazione il rapporto redatto dalla terapeuta del minore ed escludendo a priori – senza pertanto riservarsi la facoltà di postulare aggiornamenti in merito e/o attendere gli esiti degli ulteriori accertamenti istruttori – un ipotetico pericolo per il benessere di PI 1 durante l’esercizio dei diritti di visita con il padre. Tutto quanto ciò ancor prima dell’ascolto del figlio e di verificare quanto avrebbe potuto riferire a distanza di un anno con l’evolversi della situazione. L’Autorità di prima istanza non ha inoltre minimamente chiarito i motivi per cui non ha atteso l’audizione del minore o le gravi ragioni che si opporrebbero al suo ascolto. Nemmeno potrebbe essere evocata quale giustificazione la sua irrilevanza ai fini del giudizio, ricordato come la stessa Autorità di protezione aveva temporeggiato nell’emanazione di una decisione sulla modalità delle relazioni personali, ritenendo l’audizione di PI 1 “necessaria, come prevede la procedura, e va fatta prima di emanare la nostra decisione a seguito dello scambio di allegati” (cfr. email Autorità di protezione 3 luglio 2023). Si osserva peraltro che il minore ha una curatrice educativa ed è seguito da un’ampia rete: non sembrano quindi mancare i presupposti e le possibilità affinché il suo ascolto e la sua posizione rispetto alle relazioni personali con il padre – anche, ad esempio, attraverso un riaggiornamento da parte della sua terapeuta Dr. med. __________, figura professionale che PI 1 già conosce e gode della sua fiducia – possa avvenire in modo competente e adeguato alla sua situazione, nel rispetto del suo benessere, prioritario.

Premettendo che qui in discussione non è in alcun modo la condotta dei genitori e/o della compagna del padre – su cui, in particolare, non si ha alcuna riserva e/o dubbio – occorre nondimeno sottolineare che rientra nelle incombenze dell’Autorità di prime cure accertare le ragioni alla base dei timori di PI 1 e cercare di porvi rimedio, richiamando i genitori alla collaborazione e a un lavoro sulla cogenitorialità, e, soprattutto, strutturando un assetto delle relazioni personali con CO 2 che collimi in modo progressivo a quanto riferirà il minore, all’evolversi delle sue esigenze, al suo bene e che lo faccia sentire protetto e a suo agio nel contesto paterno.

Viceversa, a mente di questo giudice, in assenza dell’ascolto di PI 1 e soprassedendo, a torto, sulle valutazioni della sua rete di sostegno, si correrebbe il rischio di adottare, anche se provvisoriamente, una decisione sulle modalità dei diritti di visita non in linea con il bene prioritario del bambino, con il rischio di dover poi modificare nuovamente assetto, andando pertanto ad incidere negativamente sulla linearità e costanza di cui ora PI 1 ha bisogno nelle relazioni personali con CO 2.

7.9. In definitiva l’Autorità di protezione, nella valutazione delle istanze dei genitori in merito alle relazioni personali con il figlio – in particolare alla richiesta della madre – ha indebitamente omesso di sentire quest’ultimo. Alla luce di quanto appena esposto, l’audizione del minore andava invece eseguita, non opponendosi gravi motivi ed essendo necessaria per accertare la reale posizione di PI 1 rispetto ai suoi desideri e alla relazione con il padre. Di conseguenza – seppur in parte divenuta priva di oggetto in quanto superata dagli eventi, stante la giunta a termine al 31.12.2023 del calendario omologato sui diritti di visita – questo giudice ritiene necessario rinviare gli atti all’Autorità di primo grado affinché proceda all’ascolto di PI 1 e decida nuovamente, anche a titolo provvisorio, non potendo invece, per le medesime motivazioni di cui sopra, accogliere la richiesta supercautelare e cautelare di RE 1 di esprimersi già ora su una restrizione dei diritti di visita padre e figlio.

  1. Va altresì evidenziato che, nel caso in disamina, neppure il presupposto dell’adeguata motivazione della decisione si avvera, risultando la risoluzione impugnata carente, senza minimamente soffermarsi sulle circostanze di fatto e di diritto che conducono alla necessità e all’urgenza di una decisione cautelare, all’inosservanza dell’audizione del minore, alla reputata irrilevanza delle conclusioni della Dr. med. __________ e alla conseguente conferma dei diritti di visita previgenti. L’obbligo di motivazione – che rappresenta anch’esso una componente del diritto di essere sentito delle parti (cfr. il già richiamato art. 29 cpv. 2 Cost.) – implica che il destinatario della sentenza possa capire per quale motivo il giudice abbia deciso in un senso piuttosto che in un altro e che l'autorità di ricorso sia in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 136 I 236 consid. 5.2). Nella decisione avversata, la motivazione è a dir poco succinta e si esaurisce nel menzionare in maniera telegrafica i fatti e il rapporto medico, senza tuttavia addentrarsi negli esiti, bensì limitandosi a osservare che il medico riporta i racconti del minore senza collocarli temporalmente (ciò che non corrisponde al vero) e senza confrontarsi con la curatrice e i genitori, concludendo che “una tale verifica avrebbe permesso di avere un quadro più completo ed oggettivo della situazione”. Già in merito a questo ultimo aspetto sollevato, occorre richiamare ad un maggior rigore l’Autorità di protezione, ricordandole che l’apprezzamento delle circostanze di fatto per definire il diritto alle relazioni personali – ovvero, la determinazione della loro portata giuridica – è una questione di diritto (STF 5A_238/2020 del 28 luglio 2020, consid. 3.1; STF 5A_422/2015 del 10 febbraio 2016, consid. 4.2 non pubblicato in DTF 142 III 193) e come tale deve essere vagliata dall’autorità giudicante, che non può abdicare al suo ruolo omettendo, qualora lo ritenga utile per una decisione conforme al bene del minore, di richiedere e/o effettuare lei stessa le verifiche necessarie. Le argomentazioni risultano altresì carenti, laddove l’Autorità assevera che le dichiarazioni del minore sugli incontri con il padre alla presenza della moglie sarebbero state smentite da parte della sua rete di sostegno, ciò che tuttavia risulta non corrispondere al vero se già solo si considerano le osservazioni a riguardo da parte della curatrice educativa. Non vi è inoltre alcun riferimento alle norme applicabili, ai principi giuridici pertinenti (fatta eccezione per il riferimento all’art. 445 CC nel titolo della pronuncia), all’urgenza, alla prognosi favorevole del procedimento principale, nonché alla adeguatezza della decisione cautelare rispetto al fine prospettato. L’Autorità di protezione deve dunque essere richiamata ad un accresciuto rigore nel sostanziare la decisione adottata, tanto più se giunge ad escludere un rischio per il benessere del minore senza procedere al suo ascolto e basandosi su circostanze fattuali incomplete e in parte inesatte.

Ne consegue che anche in merito a questo punto, la censura della reclamante merita accoglimento.

  1. Da ultimo, per quanto concerne le domande supercautelari, cautelari e nel merito contenute nel gravame miranti, in via principale, all’esercizio dei diritti di visita fra PI 1 e CO 2 con “un incontro settimanale alternativamente il sabato o la domenica, senza pernottamento, dalle 14.00 alle 18.00 (…) in assenza della moglie del padre __________ (…) o, in via subordinata, presso un Punto d’incontro in modalità sorvegliata per la durata di due ore” e benché, come del resto già indicato, tale richiesta appare in parte divenuta priva di oggetto siccome superata degli eventi, questa Camera non ravvede le condizioni per un inasprimento delle relazioni personali padre e figlio secondo la modalità richiesta dalla madre.

9.1. Giusta l'art. 273 cpv. 1 CC i genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Il diritto alle relazioni personali è considerato come un diritto della personalità del figlio, e va definito prioritariamente secondo il bene di quest’ultimo, alla luce delle circostanze concrete (DTF 131 III 209 consid. 5; DTF 130 III 585; STF 5A_238/2020 del 28 luglio 2020, consid. 3.1). L’interazione di un minorenne con entrambi i genitori è oggigiorno unanimemente ritenuta un fattore essenziale per lo sviluppo psichico e per il processo di ricerca d'identità (DTF 130 III 590 consid. 2.2.2 con rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).

9.2. Il diritto alle relazioni personali non è assoluto. Ai sensi dell’art. 274 cpv. 2 CC esso può essere negato o revocato se pregiudica il bene del figlio, se i genitori se ne sono avvalsi in violazione dei loro doveri o non si sono curati seriamente del figlio, ovvero per altri gravi motivi. Una limitazione delle relazioni personali deve rispondere in ogni modo al principio della proporzionalità; una soppressione dei medesimi entra in linea di conto solo come ultima ratio, qualora agli effetti negativi di un diritto di visita per il minore non possa ovviarsi altrimenti (DTF 122 III 407 consid. 3b, DTF 120 II 229 consid. 3b/aa; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2; STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).

9.3. Una delle modalità particolari cui è immaginabile sottoporre l’esercizio delle relazioni personali, sulla base di un’applicazione combinata degli art. 273 cpv. 2 e 274 cpv. 2 CC, è l’organizzazione degli incontri in un luogo protetto specifico, quale un punto di incontro o un altro luogo analogo, con o senza curatela di sorveglianza ex art. 308 cpv. 2 CC (STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed., Ginevra-Losanna 2019, n. 1014 e 1018). Il diritto di visita accompagnato, in presenza di una o più persone terze, può essere ordinato nel caso in cui vi siano indizi concreti di messa in pericolo del bene del figlio. Il bene del figlio è pregiudicato qualora il comportamento del genitore non affidatario metta a repentaglio – o concorra a mettere a repentaglio – lo sviluppo fisico, psichico o morale del minorenne (DTF 122 III 407 consid. 3b; STF 5A_53/2017 del 23 marzo 2017, consid. 5.1). Non è invece sufficiente un rischio astratto di subire una cattiva influenza da parte del genitore non affidatario (STF 5A_184/2017 del 9 giugno 2017, consid. 4.1 e rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2). Una restrizione durevole non si giustifica per i soli conflitti che oppongono i genitori, tanto meno se i rapporti del genitore non affidatario con il figlio sono buoni (DTF 131 III 211 consid. 4; STF 5A_295/2017 del 9 novembre 2017, consid. 4.2.4). Il diritto di visita sorvegliato costituisce una restrizione importante del diritto alle relazioni personali ed è dunque di principio una soluzione provvisoria, che può essere ordinata solo per un periodo limitato (STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2; Wirz, in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, ad art. 274 CC n. 22; sentenza CDP del 16 dicembre 2013, inc. 9.2013.248 consid. 5), che occorre ammettere facendo prova di un certo riserbo (STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_401/2014 del 18 agosto 2014, consid. 3.2.2; STF 5A_699/2007 del 26 febbraio 2008, consid. 2.1; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2). Vanno tuttavia riservati i casi in cui fin dall'inizio risulta chiaro che le relazioni personali non potranno aver luogo senza accompagnamento (STF 5A_568/2017 del 21 novembre 2017, consid. 5.1; STF 5A_699/2017 del 24 ottobre 2017, consid. 5.1; STF 5A_728/2015 del 25 agosto 2016, consid. 2.2 e rif.; STF 5A_618/2017 del 2 febbraio 2018, consid. 4.2).

  1. Le richieste della reclamante riguardo all’esercizio dei diritti di visita in assenza della moglie del padre e/o in modalità sorvegliata non possono essere qui accolte. Se da una parte, come appurato, corrisponde al vero che l’Autorità di protezione non ha proceduto all’ascolto del figlio e a verificare se sussistevano circostanze concrete lesive del benessere del minore durante le relazioni personali con CO 2, dall’altra, sulla base degli elementi riversati agli atti, una decisione così incisiva delle relazioni padre e figlio, anche se in via provvisoria e per un periodo limitato, appare prematura a questo stadio della procedura, risulterebbe sproporzionata rispetto al fine prospettato (il bene prioritario di PI 1, il quale desidera continuare a vedere il padre) e non trova alcun fondamento giuridico in concreto. Tutto quanto ciò, premesso che l’Autorità di protezione è chiamata a disporre in tempi celeri gli ulteriori passi istruttori – che si invita ad espletare quanto prima possibile – (quali, prima di tutto, l’audizione del minore e, se del caso, l’aggiornamento da parte della Dr. med. __________ sul percorso terapeutico di PI 1 e sulla mediazione/supporto intrapreso dai genitori, la valutazione sulle capacità genitoriali e tutto quanto altro riterrà necessario per giungere a un giudizio conforme al bene del minore) occorre nel frattempo preservare il diritto alla continuità delle relazioni personali fra CO 2 e il figlio, facendo sì che quest’ultimo risenta il meno possibile della conflittualità esistente fra i genitori.

Orbene, come emerso, la validità del previgente assetto dei diritti di visita concordato dai genitori è giunta a scadenza a fine 2023. Dagli atti si evince che nel frattempo RE 1 e CO 2, sulla base delle esigenze e degli impegni propri e del minore, predispongono mensilmente i diritti di visita coadiuvati, all’occorrenza, dalla curatrice educativa CURA 1. In particolare, si ricorda che il padre ha cominciato un’attività lavorativa a turni e che pertanto non risulta possibile definire un calendario a lungo termine (cfr. duplica 24 gennaio 2024). Viste dunque le attuali circostanze, questa Camera condivide e appoggia la modalità delle relazioni personali strutturata dai genitori (di mese in mese), ritenendo tuttavia imprescindibile – riservati accordi di incontri più ampi da loro autonomamente fissati – garantire un assetto minimo dei diritti di visita fra PI 1 e CO 2 nella misura di almeno un incontro settimanale della durata di 4 ore; ciò, soprattutto, nell’ottica di assicurare al bambino una routine e una linearità negli incontri con il padre.

Da ultimo e a titolo abbondanziale, si rileva che ad oggi ciò che di sicuro nuoce al minore è l’esposizione alla conflittualità fra i genitori, che vengono pertanto invitati a mettere da parte le loro rispettive riserve nei confronti uno dell’altro per il bene prioritario del figlio. Già solo dagli scambi di messaggi di posta elettronica agli atti si evince il continuo polemizzare da parte di CO 2, il mettere in dubbio l’operato della curatrice educativa e la veridicità degli impegni scolastici ed extrascolastici di PI 1, attività volute dal minore e che di certo non possono essere sospese e/o limitate perché così richiesto dal padre (cfr. replica spontanea 24 gennaio 2024). Dall’altra parte, anche RE 1 è tenuta a non ostacolare in alcun modo i diritti di visita fra padre e figlio, a garantire l’assetto minimo delle relazioni personali qui stabilito e a favorirne, quanto più possibile, altre, rammentatole che ciò corrisponde al desiderio di PI 1. Per queste ragioni, la curatrice educativa CURA 1 appare tutt’altro che superflua, ma al contrario figura neutrale con cui i genitori sono chiamati a cooperare nell’agendazione dei diritti di visita e che, qualora necessario, potrà occuparsi del passaggio del minore fra padre e madre per scongiurare che PI 1 assista all’eventuale conflittualità scatenata dai loro incontri.

  1. Visto tutto quanto precede, il reclamo dev'essere parzialmente accolto per motivi in parte diversi da quelli indicati nel gravame, con conseguente annullamento, seppure ormai ampiamente superata dagli eventi, della decisione impugnata e retrocessione dell'incarto all'Autorità di prima sede perché proceda come sopra indicato con l’ascolto di PI

  2. Gli oneri processuali seguono la soccombenza. In considerazione del parziale accoglimento del reclamo, tali oneri dovrebbero essere ripartiti tra le parti risultate soccombenti, nella fattispecie la reclamante e l’Autorità di protezione. Ciononostante, l’accoglimento della censura riguardante l’audizione del minore equivale a un’integrale soccombenza dell’Autorità di protezione. Tuttavia, ai sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm non possono essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico, ragion per cui si prescinde in concreto dal prelievo di tali oneri.

Quanto alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692, sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126). Non vi sono motivi per scostarsi, oggi, da tali principi consolidati. Nel caso concreto, considerata la particolarità della situazione che ha portato alla soccombenza dell’Autorità di protezione e che nei propri memoriali CO 2 si è determinato manifestamente in merito all’audizione del minore opponendosi, senza successo, al reclamo, si giustifica una ripartizione di ripetibili ridotte (visto il parziale accoglimento del reclamo e la reiezione delle domande supercautelari e cautelari), quantificate in fr. 1’000.–, in ragione di metà ciascuno tra CO 2 e l’Autorità di protezione.

  1. Sia RE 1 che CO 2 hanno postulato di essere ammessi al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Alla luce della documentazione agli atti attestante la situazione finanziaria di entrambi e richiamando in particolare le motivazioni già annoverate dall’Autorità di prime cure nelle proprie decisioni di diniego all’ammissione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio datate 4 ottobre 2023 (ris. no. 449 e 450/ 4 ottobre 2023) qui condivise da questa Camera, le domande di cui sopra non possono trovare accoglimento per manifesto difetto dei presupposti dell'art. 117 lett. a CPC, il che rende superfluo l'esame della seconda condizione (probabilità di successo: art. 117 lett. b CPC, evidenziato altresì come la maggior parte delle allegazioni contenute nei memoriali presentati dei genitori altro non sono che accuse personali reciproche, assolutamente superflue e non pertinenti all’oggetto della decisione).

13.1. Per quanto riguarda in particolare RE 1 – premesso che la sua domanda in questa sede diviene in parte priva d’oggetto a seguito della rifusione di ripetibili quantificate da questo giudice in fr. 1'000. – (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33 consid. 6; sentenza CDP del 20 no-vembre 2017, inc. 9.2017.166 consid. 5, sentenza CDP del 19 feb-braio 2019, inc. 9.2018.195, consid. 6) – della sua attuale situazione finanziaria si dirà meglio nel prosieguo della decisione, dacché la valutazione del suo stato di indigenza ad opera dell’Autorità di prime cure è stato pure oggetto di contestazione dinanzi a questa Camera.

II. Reclamo di cui all’inc. 9.2023.136

  1. Con scritto 16 ottobre 2023 RE 1 ha successivamente impugnato anche la decisione 4 ottobre 2023 dell’Autorità di protezione (ris n. 450/4.10.2023), mediante la quale è stata respinta la sua richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio. Nel proprio gravame la reclamante rileva che il calcolo dell’eccedenza disponibile adottato dall’Autorità di prime cure non è corretto, siccome il “fabbisogno familiare complessivo è stato sottratto dai redditi complessivi” e che “tale metodo di calcolo non si applica invece fra concubini dove, non essendovi alcun obbligo di reciproco mantenimento, non sussiste neppure alcuna pretesa esigibile di un cofinanziamento dei debiti e dei costi di procedura”. Conclude, attestando un reddito personale mensile pari a fr. 1'890. – a fronte di un fabbisogno di fr. 2'580.75 (senza considerare aggiuntive assicurazioni, spese mediche e di trasporto). Postula pertanto l’annullamento della decisione aggravata e l’accoglimento dell’istanza di gratuito patrocinio.

  2. Con scritto 25 ottobre 2023, l’Autorità di protezione non ha presentando osservazioni rimettendosi al giudizio di questa Camera.

  3. Ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 della Legge sull’assistenza e sul gratuito patrocinio del 15 marzo 2011 (LAG), le decisioni in materia di assistenza giudiziaria e di patrocinio d’ufficio sono impugnabili davanti all’autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’autorità concedente. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 LOG].

La competenza di questo giudice è pertanto data.

16.1. In merito alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, ai sensi dell’art. 450f CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, al diritto cantonale – in particolare, in questo ambito, alla già citata LAG e al suo regolamento di applicazione – e in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. in particolare gli art. 117 e segg. CPC in materia di assistenza giudiziaria e patrocinio d’ufficio, cui peraltro anche l’art. 13 LAG rinvia).

16.2. Ai sensi dell’art. 2 LAG, l’assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

16.3. Secondo il già menzionato art. 117 CPC (applicabile in tema di protezione giusta il rinvio dell’art. 13 LAG), ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (letto. a) qualora la sua domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Le due condizioni sono cumulative.

Il beneficiario avrà diritto al gratuito patrocinio se nell’esporre la sua situazione di reddito e di sostanza ai sensi dell'art. 119 cpv. 2 CPC rende verosimile la sua impossibilità a sostenere il procedimento giudiziario (spese legali e di procedura) senza intaccare il suo fabbisogno minimo e quello della famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.1; Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Trezzini, IIa ed., Vol. 1, art. 117 CPC n. 14; Rüegg, in: BSK ZPO, 2010, ad art. 117 n. 7).

16.4. I cespiti da considerare riguardano sia il reddito che il patrimonio mobiliare e immobiliare, sempre che – per quest’ultimo – sia monetizzato o facilmente realizzabile. Per quanto riguarda il patrimonio, sono compresi gli averi di qualsiasi natura e provenienza, mobili o immobili, sempre che siano effettivi, realizzabili e il loro consumo possa essere preteso dal richiedente. La logica giurisprudenziale è volta alla presunzione che il richiedente proprietario d’immobili è in grado d’ipotecarli, cosicché incombe a costui l’onere di dimostrare che non è invece il caso, rispettivamente che non ha potuto ottenere un aumento del mutuo ipotecario rispetto a quello esistente (Commentario pratico al CPC, op. cit., art. 117 CPC n. 18-23).

16.5. Giusta l’art. 119 cpv. 2 CPC l’istante deve esporre la sua situazione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di prova che intende proporre. In ambito di gratuito patrocinio è applicabile il principio inquisitorio limitato. In virtù dell’interesse pubblico il giudice deve accertare d’ufficio i fatti. Questo principio non libera la parte richiedente dall’onere di rendere perfettamente trasparente la sua situazione finanziaria, illustrandola e comprovandola, anche (e soprattutto) se la stessa è complessa.

16.6. In applicazione dell’art. 97 CPC il tribunale è tenuto ad informare sul gratuito patrocinio soltanto la parte non patrocinata da un avvocato, invitandola a completare le sue argomentazioni e le sue prove. Per quanto riguarda invece la parte patrocinata da un avvocato, il giudice non è obbligato, in applicazione dell’art. 97 a fissare un termine suppletorio per migliorare l’istanza incompleta o poco chiara (Commentario pratico al CPC, op. cit., art. 119 CPC n. 15-19).

  1. Orbene le censure sollevate dalla reclamante in merito alla quantificazione del suo minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF) non possono trovare accoglimento in questa sede. Occorre infatti evidenziare che il computo globale dei redditi dei concubini per dirimere il presupposto dell’indigenza di uno dei conviventi è già stato oggetto di sentenze dell’Alta Corte (cfr. STF 2P.242/2003 del 12 gennaio 2004, consid. 2.3 e, più recentemente, DTF 142 III 36, consid. 2.3; v. anche Trezzini, Commentario al CPC, ad art. 117 CPC, pag. 460 e rif.), la quale ha stabilito che l’esistenza della comunione domestica può essere presa in considerazione per la valutazione dell'indigenza del concubino che conduce il processo e, in particolare, che un rapporto di convivenza da cui sono nati dei figli va sostanzialmente trattato alla stregua di un rapporto di famiglia di coniugi dal punto di vista della determinazione del fabbisogno. In altre parole – basandosi per analogia al principio della determinazione del minimo esistenziale secondo le norme della LEF – qualora il debitore escusso viva in concubinato e abbia con il convivente un figlio in comune egli viene allora equiparato, ai fini della determinazione del suo minimo vitale, al debitore coniugato (DTF 130 III 767, 106 III 17 consid. 3/d; sentenza della CEF 15.2017.43 del 27 luglio 2017 consid. 3.1 con rinvii). Come visto, RE 1 convive da tempo con il suo nuovo compagno, __________, dal quale ha avuto una seconda figlia nata il 2022. Con riferimento ai concetti dottrinali e giurisprudenziali sopra menzionati, è quindi a giusto titolo che l’Autorità di protezione ha tenuto altresì conto del reddito del suo convivente nella valutazione globale della situazione finanziaria della reclamante, deducendone l’assenza di una situazione di indigenza a suo carico.

Del resto, la reclamante nemmeno ha specificato in cosa consistano le spese aggiuntive indicate nel suo memoriale quali “assicurazioni, spese di trasporto, spese mediche non coperte, non considerate”.

Applicandosi alla fattispecie il principio inquisitorio limitato ed essendo patrocinata da un legale, non spetta a questo giudice verificare nel dettaglio l’effettiva situazione finanziaria della reclamante, in particolare in relazione alle spese aggiuntive sostenute, in assenza di adeguate spiegazioni.

In simili circostanze, la documentazione prodotta da RE 1 congiunta alle precisazioni relative al reddito e alle spese a suo carico (come il reddito di __________ pari a fr. 4'432.70 e il canone di locazione per fr. 1'890.–) non permette di giungere a diversa conclusione se non quella di ribadire una sua sufficiente eccedenza mensile per il pagamento, se del caso anche in forma rateizzata, delle spese legali sostenute nel procedimento di prime cure.

  1. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e andrebbero posti a carico di RE 1. Tuttavia, visto in particolare il tema trattato, si prescinde da loro prelevamento.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Nella misura della sua ricevibilità, il reclamo di cui all’inc. 9.2023.132 è parzialmente accolto.

§ Di conseguenza

1.1. La decisione cautelare 28 settembre 2023 (ris. no. 447/28 settembre 2023) dell'Autorità regionale di protezione __________ è annullata.

1.2. Gli atti sono ritornati alla medesima Autorità affinché proceda come indicato nei considerandi, in particolare all’audizione di PI 1.

1.3. Nel corso delle more istruttorie e fino a nuova decisione da parte dell’Autorità regionale di protezione __________, riservati più ampi diritti di visita concordati autonomamente dai genitori, è stabilito un assetto minimo delle relazioni personali fra CO 2 e PI 1 nella misura di un incontro settimanale della durata di 4 ore.

1.4. Le domande supercautelari e cautelari presentate da RE 1 sono respinte.

  1. Per quanto non divenuta priva di oggetto, la domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.

  2. La domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio presentata da CO 2 è respinta.

  3. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.

L’Autorità regionale di protezione __________ e CO 2 sono condannati a versare ognuno fr. 500.– (per un totale di fr. 1’000.–) a RE 1 a titolo di ripetibili ridotte.

  1. Il reclamo di cui all’inc. 9.2023.136 è respinto.

  2. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.

  3. Notificazione:

Comunicazione (invio in omissis solo per quanto di loro competenza):

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_007
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_007, 9.2023.132
Entscheidungsdatum
13.02.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026