Incarto n. 9.2023.130
Lugano 24 aprile 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla cancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda la destituzione del curatore e la nomina di una nuova curatrice
giudicando sul reclamo del 6 ottobre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 6 settembre 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. A favore di RE 1 (1957) è in essere una curatela dal 1994, istituita dal __________ e in seguito assunta dall’Autorità regionale di protezione __________, con decisione 4 febbraio 2014, che ha istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ai sensi degli artt. 394 e 395 CC, designando quale curatrice __________.
B. Tramite decisione 7 luglio 2017 l’incarto è stato assunto dall’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione), che ha confermato il mandato alla curatrice nominata. Su richiesta di RE 1, con successiva decisione 20 agosto 2021, l’Autorità di protezione ha sostituito la curatrice, nominando CURA 2.
C. Il 15 agosto 2023 CURA 2 ha inoltrato all’Autorità di protezione una richiesta di sostituzione. Il 18 agosto 2023 RE 1 ha chiesto all’Autorità di protezione la verifica di alcune operazioni bancarie, in particolare prelevamenti eseguiti dal curatore senza autorizzazione.
D. L’Autorità di protezione ha sentito RE 1 il 30 agosto 2023, che ha riferito di alcune anomalie nella gestione dei suoi beni. Egli ha dato il suo accordo alla sostituzione immediata del curatore con CURA 1.
Il medesimo giorno l’Autorità di protezione ha sentito anche CURA 2, che ha confermato di aver prelevato mensilmente fr. 200.–/300.– per il pagamento delle sue prestazioni.
E. Con decisione 6 settembre 2023 l’Autorità di protezione ha esonerato CURA 2 dal suo mandato di curatore con effetto immediato. Contestualmente ha nominato CURA 1 in sua sostituzione (disp. 2), con i compiti di “rappresentare il signor RE 1 nel disbrigo degli affari amministrativi, in particolare anche nelle relazioni con autorità, uffici, banche, Posta, assicurazioni (sociali), altri istituti e privati (disp. 2.1); rappresentare il signor RE 1 nel disbrigo degli affari finanziari, in particolare amministrare con diligenza il suo reddito e il suo patrimonio (disp. 2.2); amministrare i beni dell’interessato ai sensi del dispositivo no. 2.2 della presente risoluzione (disp. 2.3); proporre l’adeguamento della misura ufficiale alle mutate circostanze, se necessario (disp. 2.4); presentare all’Autorità regionale di protezione i rendiconti finanziari e morali annui entro la fine del mese di febbraio ogni anno (disp. 2.5); a chiedere, se necessario, i consensi previsti all’art. 416 CC (disp. 2.6)”. Alla curatrice è stata riconosciuta un’indennità oraria di fr. 60.– per un massimo di 50 ore annuali e la decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, essendo un eventuale reclamo privato dell’effetto sospensivo.
F. Contro la suddetta decisione è insorto RE 1 con reclamo 6/9 ottobre 2023. Egli descrive l’operato del curatore CURA 2, in particolare illustrando quelle che ritiene essere irregolarità e malversazioni, accertate insieme al proprietario della sua abitazione __________, il quale lo avrebbe aiutato a verificare la contabilità. Contesta alcune affermazioni contenute nella decisione impugnata e sostiene di non essere stato posto in condizione di inoltrare reclamo contro l’approvazione del rendiconto 2022, non avendolo ricevuto. Si oppone alla nomina di CURA 1 e ritiene che i punti 2.1., 2.2. e 2.3 del dispositivo della decisione siano imprecisi, chiedendo una definizione e descrizione più chiara delle competenze della curatrice. Sulla scelta di CURA 1 ritiene di non essere stato sentito e di avere il diritto di proporre un curatore. Si oppone all’importo fissato quale onorario, ritenendo fr. 60.– orari una somma troppo elevata in relazione alla semplicità del mandato e a eventuali spese straordinarie connesse con la sostituzione del curatore (per esempio le trasferte della curatrice, alle quali si è offerto di ovviare recandosi al suo domicilio), ritenendo che non dipenderebbero da lui. RE 1 elenca infine le sue richieste, precisamente che sia modificato parzialmente un considerando della decisione impugnata relativamente ai prelevamenti svolti dal curatore destituito (a), che siano annullati i rendiconti 2021 e 2022 e rivalutati (b), che non siano posti a suo carico eventuali costi supplementari riguardanti la rivalutazione dei rendiconti e la sostituzione del curatore (c e d), come pure l’onere relativo all’allestimento della contabilità parziale per il periodo dal 1 gennaio al 6 settembre 2023 (e). Egli pretende il rimborso di un forfait di fr. 1'200.– per i costi da lui sostenuti per “ricostruire la cronologia ed esaminare la contabilità del periodo 2021-2023” (f), che sia annullata la nomina di CURA 2 e che sia nominato un curatore di sua scelta, proponendo __________ (g - i). Postula l’annullamento della “misura ex art. 396” menzionata nella decisione contestata, ipotizzando che potrebbe essere stata menzionata erroneamente (h). Infine chiede che l’indennità oraria di fr. 60.– sia modificata in fr. 40.–, ritenendola più adeguata alla difficoltà della sua situazione (j).
G. L’Autorità di protezione ha presentato le osservazioni al reclamo l’11 ottobre 2023, chiedendone la reiezione e la conferma della decisione impugnata. Essa ritiene che molte delle richieste di RE 1 siano irricevibili, esulando dal contesto della decisione. Precisa di non aver ritenuto necessaria la presenza di un interprete al momento della presentazione della nuova curatrice all’interessato, in quanto egli non avrebbe evidenziato problemi di comprensione. Quanto alle questioni sollevate in relazione all’operato del curatore esonerato, l’Autorità di primo grado ha specificato che verranno semmai trattate dal Ministero pubblico e di conseguenza l’importo indicato nella decisione non sarà corrispondente al danno causato a RE 1, che sarà oggetto di procedure separate, eventualmente anche tramite l’esercizio di un’azione in responsabilità. In merito alle richieste ricevibili, l’Autorità di protezione precisa che l’incontro avvenuto con la curatrice designata e l’interessato è stato organizzato proprio per tutelare quest’ultimo e definire i dettagli del mandato. Respinge quindi le critiche di RE 1, evidenziando come egli, per sua stessa ammissione nel reclamo, non fosse “pronto a proporre un curatore” al momento della nomina di CURA 1, come comprensibile vista l’esigenza di destituire urgentemente CURA 2 (che a suo tempo era stato nominato su richiesta del curatelato stesso). Secondo l’Autorità di prime cure la pretesa di sostituire la nuova curatrice non sarebbe invece giustificata, ritenuto che sarebbe dettata da incomprensioni. Infine, l’onorario fissato sarebbe adeguato e proporzionato, mentre la tariffa minima di fr. 40.– sarebbe riservata a curatori senza nessuna tipologia di competenza particolare, come è stato il caso di CURA 2, scelto dall’interessato.
H. Tramite osservazioni 29 ottobre 2023 CURA 1 ha chiesto di respingere il reclamo, chiarendo che la scelta di nominarla è stata condivisa da RE 1 nell’udienza del 30 agosto 2023 presso l’Autorità di protezione, come pure di essere stata da lui ben accolta in un ulteriore incontro avvenuto l’11 settembre 2023 al domicilio del curatelato, alla presenza pure del proprietario della sua abitazione __________. Ha chiarito che quest’ultimo avrebbe criticato la sua persona e il suo operato, presentando anche un verbale della riunione alla quale non è stato dato seguito. Ha precisato che nei contatti avuti con RE 1 individualmente egli è stato gentile e collaborativo, ritenendolo manipolato da __________.
I. Con osservazioni 30 ottobre 2023 CURA 2 chiede in via principale di giudicare il reclamo ricevibile e in via subordinata che sia respinto nella misura della sua ricevibilità, ritenendolo immotivato. Precisa che non essendo impugnato, il primo dispositivo della decisione riguardante la sua destituzione sarebbe cresciuto in giudicato. Contestando puntualmente tutte le allegazioni di RE 1 che lo riguardano, sostiene di non entrare nel merito delle contestazioni riguardanti la nomina della nuova curatrice, precisando in ogni caso di ritenerle immotivate e di conseguenza irricevibili.
J. RE 1 ha presentato la propria replica il 16/20 novembre 2023. Egli ribadisce la propria posizione, precisando di non ricordare che CURA 1 gli sia stata presentata quale futura curatrice, mentre nell’udienza tenutasi il 30 agosto 2023 si sarebbe discusso della problematica relativa al precedente curatore. Quanto all’incontro a casa sua alla presenza di CURA 1 e di __________ si sarebbe chiarito che quest’ultimo è disposto ad aiutarlo nella gestione della sua economia. Precisa di avere un rapporto di amicizia da oltre 25 anni e che lo aiuterebbe a esercitare i suoi diritti. Sostiene di non poter collaborare con la curatrice, che nel frattempo avrebbe perso completamente la sua fiducia e ribadisce di proporre __________. Quanto al precedente curatore, conferma di voler adire le vie penali.
K. Il 21 novembre 2023 l’Autorità di protezione ha inoltrato la propria duplica. Ribadisce la necessità di aiuto del reclamante per la gestione delle sue pratiche amministrative e dei suoi averi, che sarebbe confermata dagli atti e dai suoi scritti. Confermando le precedenti argomentazioni, ritiene di aver agito in modo corretto e tempestivamente, segnalando la situazione anche al Ministero pubblico.
L. Con scritto 23 novembre 2023 CURA 1 rinvia alle precedenti osservazioni e ribadisce di contestare le critiche di RE 1.
M. CURA 2 ha presentato una duplica il 12 dicembre 2023. Egli conferma la sua posizione e le richieste formulate nelle sue osservazioni, contestando le affermazioni di RE 1 e ritenendo infondate le sue accuse e insinuazioni.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
RE 1 contesta parzialmente la decisione riguardante la revoca del mandato con effetto immediato a CURA 2 e la sua sostituzione con CURA 1. Il reclamante appoggia infatti la destituzione del precedente curatore, impugnando esclusivamente la scelta della nuova curatrice, formulando inoltre numerose richieste che esulano dalla decisione impugnata e sono pertanto irricevibili. In particolare non possono essere oggetto della presente procedura tutte le questioni di competenza penale o civile per eventuali responsabilità per atti o omissioni illeciti, per le quali questo giudice non è competente. Si osserva peraltro che dagli atti risulta essere già pendente un procedimento presso il Ministero pubblico a seguito di una segnalazione formulata dall’Autorità di protezione il 25 ottobre 2023 e che RE 1 ha la possibilità di adire il giudice civile. Sono quindi dichiarate irricevibili le richieste formulate da RE 1 nel suo reclamo che riguardano i rendiconti 2021 e 2022 (le cui decisioni di approvazione sono cresciute in giudicato da tempo). Al proposito si ricorda che sia l’approvazione del conto che l’approvazione del rapporto (o rapporto morale/rendiconto morale) non hanno effetti diretti di diritto materiale e non hanno valore di scarico (décharge) completo del curatore; in particolare, l’approvazione di tali documenti non esclude l’esercizio di un’azione in responsabilità nei confronti di quest’ultimo (STF 5A_274/2018 del 21 settembre 2018, consid. 4.3.1; STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, pag. 213 n. 7.29; Vogel, in: BSK ZGB I, ad art. 415 CC n. 11). Ciò che sarà il caso se RE 1 lo riterrà opportuno.
In definitiva, di tutte le critiche contenute nel reclamo sono ricevibili soltanto quelle riguardanti la nomina della nuova curatrice. Si precisa inoltre che il contenuto dei considerandi della decisione non è impugnabile, in particolare a riguardo delle spiegazioni relative ai motivi per destituire il curatore e al presunto danno da lui causato, la cui valutazione, come detto, non compete alle Autorità di protezione.
La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 cosi. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, in. 5A_843/2013, cosi. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
La persona nominata deve essere idonea sia dal profilo personale che delle competenze a svolgere il mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale e delle competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali, metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss). In ogni situazione concreta dovranno, al momento della nomina, essere valutate le competenze personali e professionali del curatore alfine di determinarne l’idoneità nella fattispecie. Il curatore nominato deve inoltre disporre del tempo necessario per svolgere il mandato. Infine, il curatore non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Secondo giurisprudenza, le questioni di conflitto d’interesse per i curatori non possono trovare una risposta globale ma devono essere analizzate in ogni situazione concreta, tenendo conto dell’insieme di tutte le circostanze del caso in rassegna (STF 5A_221/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3).
4.1. L’art. 401 CC prevede che quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l’autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1). Se l’interessato non gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile, l’autorità gli dà soddisfazione (cpv. 2).
4.2. Diversamente dalle proposte dell’interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi dell’art. 401 cpv. 2 CC i desideri dei congiunti quanto alla persona del curatore devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto possibile”: l’autorità di protezione dispone dunque di un potere di apprezzamento più ampio e può, in particolare, nominare un curatore che giudica più competente di quello suggerito dai famigliari o dalle persone vicine all’interessato (Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, n. 1174 pag. 552). L’autorità di protezione non è legata alle proposte di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, ad art. 401 CC n. 4-5). Non esiste peraltro neppure il diritto di preferenza dei parenti ai sensi dell’art. 380 vCC (BSK Erwachsenenschutz, Reusser, ad art. 401 CC n. 2; CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, ad art. 401 CC n. 2).
L’art. 423 CC permette la dimissione del curatore indipendentemente (e persino contro) la sua volontà. Come per l’art. 445 al. 2 vCC, determinante è la messa in pericolo degli interessi della persona da proteggere e non invece il fatto che ci sia stato o meno un danno. La procedura è regolata dagli art. 443 ss CC, che comprendono anche i provvedimenti cautelari (art. 445 CC) come la sospensione provvisoria del mandatario. I mandatari devono partecipare alla procedura, in particolare nel rispetto del diritto di essere informati e del diritto di essere sentiti (art. 29 Cost., 447 ss CC) (CommFam Protection de l’adulte, Rosch, ad art. 423 CC n. 5.).
Il mandatario può essere dimesso se non è più idoneo ai compiti conferitigli o se sussiste un altro motivo grave. Predominante è l’interesse della persona da proteggere.
In particolare vanno prese in considerazioni le motivazioni legate alla fiducia verso l’amministrazione e la funzione pubblica, come ad esempio il dovere di fedeltà e lealtà nelle relazioni di servizio di diritto pubblico (insolvenza, abuso delle sue attribuzioni o commissione di un’azione che dimostra che l’interessato è indegno della fiducia in lui riposta, cfr. art. 445 vCC). Questi motivi valgono indipendentemente dalla questione relativa all’attitudine del mandatario di esercitare il mandato.
Anche qualora l’atto commesso dal curatore non abbia forzatamente un impatto sulla gestione del mandato, va in ogni caso esaminato se il comportamento dello stesso possa danneggiare la funzione pubblica e la reputazione della persona da proteggere in misura tale da rendere non più opportuno il mantenimento del mandato (CommFam Protection de l’adulte, Rosch, ad art. 423 CC, N. 8).
Di conseguenza, le uniche contestazioni che possono essere oggetto della presente procedura riguardano di fatto la designazione della nuova curatrice e i compiti attribuitile, il suo onorario e la competenza di assumere informazioni necessarie per l’adempimento dei suo compiti (punti 2, 4 e 5 del dispositivo della decisione impugnata).
6.1. Innanzitutto RE 1 dichiara di non essere stato al corrente che durante l’udienza del 30 agosto 2023 gli sarebbe stata presentata la candidata nuova curatrice e di conseguenza non era “pronto a proporre un curatore” di sua scelta. Egli riferisce di non aver capito quanto discusso nell’incontro e dopo aver letto il verbale di aver quindi chiesto (con uno scritto 7 settembre 2023) di indire urgentemente un ulteriore incontro, che tuttavia non è mai avvenuto in quanto era già stata emanata la decisione di nomina, da lui ricevuta l’8 settembre 2024. In tali circostanze, non si può quindi rimproverare all’Autorità di prima istanza di non aver tenuto conto dell’espressione del reclamante che, come risulta dal verbale dell’udienza, è stato adeguatamente sentito e informato di tutto il procedimento e dei dettagli del mandato. Nessun elemento agli atti può dare adito a dubbi sulla comprensione della procedura da parte di RE 1.
6.2. RE 1 sostiene di aver avuto esperienze negative con i precedenti curatori, tali da giustificare ora la sua esigenza di essere sostenuto da qualcuno di sua fiducia e che appoggi il suo desiderio di rendersi progressivamente indipendente. A suo avviso ciò non sarebbe possibile con CURA 1, che invece nelle proprie osservazioni afferma di aver avuto con il curatelato individualmente dei contatti positivi, mentre lo ritiene manipolato da __________, amico e proprietario della sua abitazione, che invece sarebbe critico nei confronti della curatrice e della misura di protezione.
A mente di questo giudice, la decisione impugnata resiste alle generiche critiche del reclamante che non si esprime sull’idoneità della curatrice designata, chiedendo peraltro per la prima volta in questa sede di valutare una persona di sua scelta (__________). La curatrice è attiva ormai da diversi mesi (essendo nominata con decisione immediatamente esecutiva e senza che il reclamante abbia chiesto la restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo) e questa Camera non ha nel frattempo ricevuto indicazioni critiche in merito al buon svolgimento del mandato, ciò che lascia supporre una conferma anche della collaborazione da parte del reclamante. In ogni caso, sebbene dagli atti non risulta alcuna disattenzione da parte dell’Autorità di prima sede alle richieste del reclamante (come dimostrato anche dalla nomina del precedente curatore, scelto e proposto dallo stesso), qualora si rivelasse necessario o opportuno sarà possibile in ogni tempo svolgere una nuova valutazione dei desideri dell’interessato, in considerazione dell’evoluzione della situazione.
6.3. Giusta l'art. 404 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell’interessato. In caso di curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1); l’autorità di protezione degli adulti stabilisce l’importo del compenso. A tal fine tiene conto in particolare dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore (cpv. 2); i Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione e disciplinano il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato.
Ai sensi dell'art. 49 LPMA i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo. In base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le loro prestazioni a un compenso fissato dall’autorità di nomina, nonché al rimborso delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4).
In virtù dell'art. 17 ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 3); il curatore è tenuto ad informare tempestivamente l’autorità di protezione qualora l’impegno superi il tempo lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).
Nel caso concreto, anche le critiche relative all’indennizzo della curatrice non meritano tutela, avendo l’Autorità di protezione ampio potere di apprezzamento nella valutazione della complessità del mandato e dell’equità della remunerazione e situandosi nella media l’indennità fissata di fr. 60.– l’ora per un massimo di 50 ore annuali (e di conseguenza per un totale massimo di fr. 3'000.–). Nemmeno può essere condivisa l’opinione di RE 1 che ritiene tale remunerazione del 50% più elevata rispetto a quella del precedente curatore. Va infatti precisato che dagli atti (v. verbale 30 agosto 2023 dell’udienza davanti all’Autorità di protezione) risulta che CURA 2 avesse “rinunciato” a chiedere un onorario, prelevando di sua iniziativa fr. 200.–/300.– al mese, ciò che corrisponde concretamente a fr. 2'400.–/3'600.– annui. Nel reclamo l’interessato chiarisce anche di aver pensato che il precedente curatore non percepisse alcuna remunerazione, ma di aver ricevuto una fattura di fr. 3'667.85 che lo aveva “stupito molto”, facendo pure riferimento a un ulteriore fattura di fr. 7'200.–.
RE 1 lamenta una modifica della misura di protezione, in quanto la curatela a suo favore è “sempre stata ex artt. 394 e 395”, mentre nella decisione impugnata risulta essere ex artt. 394 e 396. Nei propri allegati l’Autorità di protezione non precisa se si tratti di un errore di scrittura, come ipotizzato anche dal reclamante. Nemmeno nella decisione impugnata vi è traccia di un eventuale cambiamento della misura e il tenore del dispositivo appare preciso (“nell’ambito della curatela istituita a favore del signor RE 1 (curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni ex artt. 394 e 396 CC) il signor CURA 2 è esonerato dall’incarico di curatore con effetto dalla data odierna”). A questo giudice appare pertanto plausibile che si tratti di una svista, essendo definita chiaramente la misura e non essendo mai menzionata la curatela di cooperazione di cui all’art. 396 CC. Il riferimento alla “curatela istituita” può inoltre chiarire ogni dubbio del curatelato sul fatto che non si tratta di una misura nuova.
Tra le critiche esposte dal reclamante, che tuttavia non riprende nell’enumerazione delle richieste a questa Camera (pag. 9 e 10 del reclamo), vi è la “vaghezza dei punti 2.1., 2.2. e 2.3 della decisione”, che a suo dire non garantirebbero sicurezza nella relazione tra la curatrice e l’interessato, non essendo sufficientemente dettagliati. Nemmeno a tali lamentele di RE 1 si può aderire, apparendo del tutto ingiustificate. L’Autorità di protezione è tenuta ad adottare le misure idonee a garantire l’assistenza e la protezione della persona bisognosa di aiuto (art. 388 cpv. 1 CC), nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità (art. 389 cpv. 2 CC) e definendo ai sensi dell’art. 391 CC le sfere di compiti della curatela secondo i bisogni dell’interessato, che possono riguardare “la cura della persona, quella degli interessi patrimoniali o le relazioni giuridiche” (cpv. 2). Tale norma esprime uno dei principi fondamentali della protezione dell’adulto, ovvero che l’obiettivo della misura deve essere stabilito concretamente per ogni provvedimento e che i compiti assegnati al curatore vengono pertanto definiti per ogni interessato in maniera puntuale in base ai suoi bisogni. Nel caso specifico nulla può essere rimproverato all’Autorità di primo grado, che secondo questo giudice ha definito correttamente e con chiarezza i compiti della curatrice.
Visto quanto precede, nella misura della sua ricevibilità il reclamo è respinto e la decisione impugnata confermata. Gli oneri processuali seguono la soccombenza e devono dunque essere posti a carico del reclamante.
CURA 2 ha chiesto l’assegnazione di ripetibili, che si giustifica di concedere ridotte, avendo egli presentato osservazioni a contestazioni che di fatto, come da lui stesso ammesso, non sono ricevibili e neppure concernono la sua destituzione. Su tale oggetto, che sarebbe l’unico che avrebbe potuto interessarlo, la decisione non è infatti impugnata e di conseguenza, non è questa la sede dove presentare gli argomenti che ha proposto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.
Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico di RE 1, che verserà fr. 300.– a CURA 2 a titolo di ripetibili.
Comunicazione:
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.