Incarto n. 9.2023.109
Lugano 9 ottobre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla segretaria
Scheurich
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda la sostituzione del curatore educativo;
giudicando sul reclamo del 4 agosto 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 luglio 2023 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1, nata il 2012, e PI 2, nato il 2018, entrambi domiciliati a __________, sono figli di RE 1 e PI 3.
B. Con perizia 7 giugno 2019 la psicologa __________, su mandato dell’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione), ha consigliato l’istituzione di una curatela educativa professionale ai sensi dell’art. 308 CC a favore dei minori, “che possa effettuare un controllo educativo e delle dinamiche familiari, e nella quale il curatore può fungere da mediatore che favorisce la lettura delle situazioni e la comunicazione dei bisogni tra i coniugi”.
C. RE 1 e PI 3 vivono separati dal 2020. L’Autorità parentale è esercitata congiuntamente, mentre la custodia dei figli è stata affidata alla madre.
D. Con decisione 17 settembre 2021 il Pretore aggiunto della Pretura del distretto di __________ ha istituito una curatela educativa ai sensi dell’art. 308 CC in favore di PI 1.
E. Con decisione 2 novembre 2021 l’Autorità di protezione ha nominato quale curatore educativo CURA 1, domiciliato a __________, con il compito di mediare tra i genitori nello scambio delle informazioni relative ai figli e di redigere un calendario dei diritti di vista a favore del padre, secondo le indicazioni predisposte dalla Pretura.
F. Con istanza 15/16 febbraio 2023 RE 1 ha chiesto la sostituzione del curatore educativo “a causa di un’insanabile mancanza di fiducia nei suoi confronti”. L’approccio del curatore sarebbe inadeguato e non risponderebbe alle concrete necessità dei figli e dei genitori. Sarebbe quindi necessario predisporre l’intervento di un curatore con una formazione in psicologia e conoscenze di mediazione.
G. Con osservazioni 7 aprile 2023 CURA 1 ha risposto alle critiche dell’istante, rilevando come “l’asserita mancanza di fiducia da parte della madre sia legata alle sue richieste di imporre/obbligare il padre a fare tutto quanto in ordine alla volontà della stessa, in considerazione del fatto che solo lei svolgerebbe un lavoro impegnativo, solo lei si occuperebbe dei problemi si salute di PI 2 e solo lei sarebbe in grado di occuparsi del figlio ciò che, dal punto di vista oggettivo, non corrisponde alla situazione fattuale”.
H. Con osservazioni 26/27 aprile 2023 PI 3 ha contestato integralmente i contenuti dell’istanza di sostituzione del curatore, chiedendo il suo respingimento. Anche secondo il padre le asserite incomprensioni non possono che essere ricondotte alla mancanza di collaborazione della madre.
I. Con decisione 10 luglio 2023 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza 15/16 febbraio 2023 tesa alla sostituzione di CURA 1 quale curatore educativo. La madre si è limitata a sollevare generiche lamentele che non possono essere qualificate di inadempienze atte a giustificare la sostituzione del curatore. Sulla base degli atti è possibile ritenere che all’origine dell’asserita insanabile mancanza di fiducia maturata da RE 1 nei confronti del curatore non vi siano suoi comportamenti inadeguati bensì la difficoltà della madre a collaborare con il curatore per il bene dei figli.
J. Con reclamo 4 agosto 2023 RE 1 è insorta contro la suddetta decisione chiedendo il suo annullamento e la nomina da parte dell’Autorità di protezione di un nuovo curatore educativo in favore dei figli, che disponga di competenze specifiche in materia di mediazione.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, consid. 3d).
Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 consid. 2.1.2).
Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6° ed., 2019, nota 1764 pag. 492; sentenza del Tribunale federale 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1). Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
3.1. La reclamante rimprovera al curatore di non aver adempiuto al suo compito, ovvero di mediare tra i genitori nello scambio delle informazioni relative ai figli e di redigere un calendario dei diritti di vista a favore del padre. Inoltre, la sua nomina presupponeva un intervento di mediazione atto a migliorare i rapporti genitoriali nell’esclusivo bene dei figli. Tuttavia, su stessa ammissione del curatore, la relazione tra i genitori sarebbe invece in progressivo peggioramento, ciò che potrebbe avere delle ripercussioni negative sull’equilibrio psico-fisico ed emotivo dei minori e di conseguenza metterne in pericolo gli interessi. A mente della reclamante, queste critiche dimostrerebbero “una lacuna professionale o un’incapacità gestionale” da parte di CURA 1 e sarebbero pertanto atte a giustificare una destituzione del medesimo quale curatore educativo a norma dell’art. 423 CC.
Al contrario, l’Autorità di protezione avrebbe stabilito, senza basarsi su elementi oggettivi né perlomeno specificando su quali elementi si stesse basando per maturare tale conclusione, che all’origine dell’asserita insanabile mancanza di fiducia maturata da RE 1 nei confronti del curatore non vi siano suoi comportamenti inadeguati bensì la difficoltà della madre a collaborare con il curatore per il bene dei figli.
3.2. Giusta gli art. 400 ss CC, che trovano applicazione per analogia in ambito della protezione dei minori (STF 5A_869/2015 del 18 marzo 2016 consid. 2.2.1), la designazione del curatore è di competenza dell’Autorità di protezione. Ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC l’Autorità di protezione nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, che disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti. In circostanze particolari possono essere nominati più curatori. Può segnatamente essere nominato un privato, uno specialista impiegato da un servizio sociale privato o pubblico o un curatore professionale. La disposizione rinuncia di proposito a stabilire una gerarchia tra i diversi gruppi di persone che entrano in considerazione per l’ufficio e che non possono comunque essere chiaramente delimitati visto che la condizione decisiva per la nomina di una persona è la sua idoneità (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero, Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione, del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6438).
3.3. Il criterio dell’idoneità si valuta sia dal profilo personale che da quello delle competenze necessarie a svolgere il mandato affidato. Come tali le competenze vengono valutate in modo generale ma anche in relazione al mandato in questione (CommFam, Protection de l’adulte, Häfeli, art. 400 CC N. 10). Per idoneità dal profilo personale e delle competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali, metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, N. 6.7-6.11). Le competenze professionali del curatore devono, in particolare, permettergli di cogliere i molteplici aspetti della problematica a cui è confrontato il beneficiario della misura. Non sono dunque un mero accumulo di conoscenze quanto la capacità cognitiva che permetta al curatore di effettuare l’analisi pertinente e la critica delle situazioni, di approfondire e valutare i risultati di tale analisi. Tramite le proprie competenze metodologiche, il curatore è atto a trovare soluzioni concrete nella situazione specifica. La competenza sociale richiesta al curatore gli permette di lavorare in modo professionale, mettendo in campo competenze relazionali e capacità di gestire, mantenere e sviluppare relazioni professionali. Infine, le competenze personali del curatore che devono essere valutate consistono segnatamente nella capacità di investirsi pienamente, nei limiti della propria attività professionale, a favore del beneficiario della misura (CommFam Protecton de l’adulte, Häfeli, art. 400 CC N. 12ss).
3.4. Ai sensi dell’art. 423 CC, l’Autorità di protezione dimette il curatore se non è più idoneo ai compiti conferitigli (n. 1) o se sussiste un altro motivo grave (n. 2).
Se il curatore cessa di adempiere le condizioni previste all’art. 400 cpv. 1 CC per la sua nomina, sussiste un motivo grave che ne causa la dimissione (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero, Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione, del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6449).
La norma permette la dimissione del curatore indipendentemente (e persino contro) la sua volontà: materialmente, più che una dimissione, si tratta di una revoca o di una destituzione (Meier, Droit de la protection de l’adulte,2016, N. 1147). Determinante non è la colpa del curatore o l’insorgenza di un danno, bensì la messa in pericolo astratta degli interessi della persona da proteggere (STF 5A_391/2016 del 4 ottobre 2016 consid. 5.2.1; sentenza CDP del 1° settembre 2020, inc. 9.2020.22, consid. 2.3 ; Vogel, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 421-424 CC n. 22 ; Langenegger, in : Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art 421-425 CC N. 7; Meier, Droit de la protection de l’adulte, 2016, N. 1147 nota 191; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, N. 1267). I criteri per valutare se il curatore sia ancora idoneo ai compiti conferitigli sono gli stessi da prendere in considerazione al momento della nomina (Langenegger, in : Erwachsenenschutzrecht, 2a ed. 2015, ad art 421-425 CC N. 7). Non tutte le inadempienze nell’espletamento del mandato giustificano tuttavia la dimissione del curatore: la messa in pericolo degli interessi della persona da proteggere deve infatti raggiungere un certo grado di gravità (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, N. 8.9-8.10).
Possono in particolare essere presi in considerazioni i motivi esplicitamente evocati nel diritto previgente, ovvero quando il curatore si rende colpevole di una grave negligenza o di un abuso delle sue attribuzioni o commette un’azione tale da dimostrarlo indegno della fiducia in lui riposta od è diventato insolvente (cfr. art. 445 vCC; cfr. Vogel, in: BSK ZGB I, ad art. 421-424 CC n. 24; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, n. 8.10 pag. 229). Si tratta di motivazioni legate alla fiducia verso l’amministrazione e la funzione pubblica, come ad esempio il dovere di fedeltà e lealtà nelle relazioni di servizio di diritto pubblico: questi motivi valgono indipendentemente dalla questione relativa all’attitudine del mandatario di esercitare il mandato in questione (sentenza CDP dell’11 gennaio 2022, inc. 9.2021.112, consid. 6.1).
Anche qualora l’atto commesso dal curatore non abbia forzatamente un impatto sulla gestione del mandato, va in ogni caso esaminato se il comportamento dello stesso possa danneggiare la funzione pubblica e la reputazione della persona da proteggere in misura tale da rendere non più opportuno il mantenimento del mandato (Rosch, CommFam Protection de l’adulte, ad art. 423 CC, N. 8).
3.5. Le critiche espresse dalla reclamante avverso lo svolgimento del mandato da parte del curatore non sono certamente atte a giustificare una destituzione del medesimo a norma dell’art. 423 CC. I singoli episodi evocati dalla reclamante non sono di una rilevanza tale da dimostrare una lacuna professionale o un’incapacità gestionale da parte di CURA 1. Inoltre, dall’incarto non emergono né inadempienze nell’espletamento dell’incarico né concrete messe in pericolo degli interessi delle persone da proteggere, cioè i minori, tali da giustificare una destituzione del curatore. La mancata mediazione e il conseguente peggioramento del rapporto tra i genitori non possono certamente essere imputati ad un’incapacità professionale del curatore, ma piuttosto ad una conflittualità molto intensa tra il padre e la madre. Pertanto, appare plausibile che sia la mancanza di collaborazione della madre con il curatore ad esacerbare la conflittualità genitoriale e a rendere vani i tentativi di mediazione.
3.6. Stante così le cose non si intravvedono motivi per dimettere CURA 1 dal ruolo di curatore educativo dei minori, lo stesso risultando del tutto idoneo all’espletamento delle sue funzioni. La reclamante va invitata a collaborare con il curatore, e ciò nel prioritario interessa dei figli. Il reclamo va pertanto respinto e la decisione impugnata confermata.
4.1. La giurisprudenza definisce come prive di probabilità di successo le cause dove questa probabilità è notevolmente più ridotta rispetto ai rischi di sconfitta, tanto da non potersi definire serie. Decisivo è il quesito a sapere se una parte, che ha i mezzi finanziari necessari, si determinerebbe ad intraprendere quella causa in base ad una valutazione di ragionevolezza. Difatti, se una parte decide di desistere dal processare, qualora dovesse finanziare lei stessa i costi del processo, non deve poter presentare causa per il solo fatto che quel processo non le costa nulla (DTF 139 III 475, consid. 2; 138 III 217, consid. 2.2.4; 133 III 614, consid. 5; Trezzini, Commentario pratico CPC, vol. 1, p. 589, N 38).
4.2. Nella fattispecie, per i motivi di cui sopra, la reclamante non oppone alcun argomento sostanziale avverso la decisione di primo grado, di modo che la sua iniziativa processuale risulta immediatamente infondata. La richiesta di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio della reclamante va pertanto respinta.
4.3. A titolo abbondanziale va rilevato che anche se la domanda della reclamante non fosse apparsa priva di ogni probabilità di successo, essa sarebbe comunque da respingere poiché RE 1 non versa in una situazione di indigenza disponendo di una sostanza di oltre fr. 120'000.–.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo è respinto.
Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 100.–
fr. 500.–
sono posti a carico di RE
Non si assegnano ripetibili.
La richiesta di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.
Notificazione:
Comunicazione:
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.