Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 12.05.2023 9.2022.93

Incarto n. 9.2022.93

Lugano 12 maggio 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda l’istituzione di una misura di protezione in suo favore

giudicando sul reclamo dell’8 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 maggio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. L’8 aprile 2022 il delegato dell’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) si è recato presso il domicilio della signora RE 1 (1936) al fine di discutere della segnalazione di un conoscente. Al termine dell’incontro l’interessata si è dichiarata d’accorto con l’istituzione di una misura di protezione in suo favore, informando di non avere nessuna persona da proporre come suo curatore.

B. Il 14 aprile 2022 l’Autorità di protezione ha indetto una visita al domicilio di RE 1, durante la quale le è stata presentata l’avv. __________, quale curatrice di rappresentanza.

C. Mediante decisione 13 maggio 2022 l’Autorità di protezione ha istituito in favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni (art. 394 e 395 CC), privandola dell’accesso a tutti i suoi conti bancari e postali. Quale curatrice è stata nominata l’avv. __________.

D. Con reclamo 8 giugno 2022 RE 1 ha comunicato di non essere d’accordo con la decisione che istituiva una misura di curatela, chiedendo che venga “tenuto conto del mandato precauzionale allegato” (del 9 marzo 2022) ed esigendo che “si discuta la questione con il figlio __________”.

E. Con osservazioni 1°luglio 2022 l’Autorità di protezione ha dichiarato di non essere a conoscenza dell’esistenza di un mandato precauzionale e che in sede d’udienza RE 1 aveva dichiarato di non averne redatto alcuno. Conferma di non aver preso contatto con il figlio, in quanto l’interessata aveva dichiarato di avere avuto delle problematiche con lo stesso. L’Autorità ha pertanto informato che avrebbe proceduto a esperire tutti gli accertamenti necessari, postulando che nel frattempo la decisione venisse comunque confermata, posto che non è stata contestata la misura in quanto tale.

Con scritto 13 luglio 2022 l’Autorità di prime cure ha riferito che è in corso la valutazione per la convalida del mandato precauzionale.

Con scritto 11 luglio 2022 RE 1 ha confermato di non essere in grado di svolgere determinati atti ma di essere in grado di decidere da chi desidera essere rappresentata.

Mediante duplica 25 luglio 2022 l’Autorità di protezione ha confermato che sono in corso accertamenti.

Che il 29 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha convocato RE 1 e il figlio __________ ad un’udienza di discussione, durante la quale l’Autorità ha precisato che devono essere fatti degli accertamenti sul mandato precauzionale al fine di essere convalidato (in relazione alla capacità di discernimento dell’interessata al momento della confezione del mandato). Madre e figlio hanno confermato l’intenzione di attivare il mandato precauzionale.

L’Autorità ha nuovamente convocato le parti ad un’udienza il 30 gennaio 2023, al termine della quale RE 1 ha dichiarato che “rifletterà e comunicherà” se intende accettare o meno il mandato precauzionale.

Considerato

in diritto

  1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

  2. Con la decisione in esame l’Autorità di protezione ha istituito in favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, nominando quale curatrice l’avv. __________.

  3. Con il proprio gravame RE 1 contesta la decisione nella misura in cui è prevista la nomina dell’avv. __________, chiedendo che venga tenuto conto del mandato precauzionale 9 marzo 2022 e che in sostanza venga nominato quale suo curatore il figlio __________.

  4. Le condizioni per l’istituzione di una misura di curatela sono indicate all’art. 390 CC.

Giusta l’art. 400 CC l’Autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti, con possibilità in circostanze particolari di nominare più curatori (cpv. 1); la persona nominata deve investirsi della curatela, salvo che motivi gravi vi si oppongano (cpv. 2).

La persona nominata deve essere idonea sia dal profilo personale che delle competenze a svolgere il mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale e delle competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali, metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss; CommFam Protection de l’adulte, HÄFELI, N. 10 ad art. 400 CC). In ogni situazione concreta dovranno, al momento della nomina, essere valutate le competenze personali e professionali del curatore alfine di determinarne l’idoneità nella fattispecie. Il curatore nominato deve inoltre disporre del tempo necessario per svolgere il mandato. Infine, il curatore non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi (STF 5A_221/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3).

4.1. L’art. 401 CC prevede che quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l’Autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1). Se l’interessato non gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile, l’Autorità gli dà soddisfazione (cpv. 2).

La considerazione dei desideri dell’interessato consente di rispettare il suo diritto all’autodeterminazione. Questo diritto di proposta è limitato dall’eventuale non idoneità della persona proposta o dalla sua non disponibilità a investirsi dell’ufficio (Messaggio concernente la modifica del CCS del 28 giugno 2006, FF 2006 6391, art. 401 pag. 6439).

La questione a sapere se su questo tema occorre sentire l’interessato oralmente o se una presa di posizione scritta può essere sufficiente deve essere esaminata alla base delle circostanze del caso concreto. La giurisprudenza ammette che una violazione dell’art. 401 CC possa essere sanata in seconda istanza, dinnanzi ad un’autorità che dispone di un pieno potere di cognizione, che si estende anche al controllo dell’opportunità (art. 450a cpv. 1 cifra 3 CC; STF del 3 dicembre 2013, inc. 5A_540/2013 consid. 3.1.1, non pubblicato in DTF 140 III 1; in relazione al previgente art. 381 vCC, v. STF del 17 gennaio 2003, inc. 5P.394/2002 consid. 3.1.2).

  1. L’art. 446 CC definisce i principi procedurali applicabili nell’ambito della protezione degli adulti. Ai sensi della norma, l’Autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’Autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).

La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’Autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).

  1. Nella fattispecie, come già rilevato, contestata è unicamente la scelta del curatore operata dall’Autorità di protezione (disp. 2) e non già la misura in quanto tale (disp. 1). Non è infatti messa in discussione l’istituzione di una misura di protezione in suo favore.

RE 1 si limita a chiedere che, al posto dell’avv. __________, quale suo curatore venga nominato il figlio __________, così come da lei previsto nel mandato precauzionale agli atti (cfr. 9 marzo 2022) che ha trasmesso.

L’esame della validità formale del mandato precauzionale non è invece oggetto della presente.

6.1. Come risulta dagli atti, contrariamente a quanto auspicato da RE 1 in sede di reclamo, e indipendentemente dalla validità formale e dai contenuti del mandato precauzionale, concretamente __________ non ha mai espressamente dichiarato di assumere il mandato. Benché abbia inizialmente dato la propria disponibilità a impegnarsi nel ruolo di curatore della madre (cfr. udienza 29 settembre 2022 e 30 gennaio 2023), dichiarando di volerci riflettere e di “prendere in considerazione la questione”, ma di fatto non ha poi dato alcun seguito, benché più volte sollecitato dall’Autorità di prime cure.

Ritenuto che né l’interessata, né l’Autorità di prime cure hanno potuto confermare la reale disponibilità del figlio, la decisione impugnata resiste alle generiche critiche di RE 1 e va pertanto confermata. E’ pertanto a giusta ragione che l’Autorità di protezione ha confermato la nomina dell’avv. __________ quale suo curatrice di rappresentanza, la cui idoneità non è messa in discussione dalla reclamante.

  1. Il reclamo, nella misura della sua ricevibilità, va di conseguenza respinto.

Tasse e spese di giustizia seguirebbero la soccombenza. Nel caso in esame si giustifica tuttavia eccezionalmente di prescindere dal loro prelievo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Il reclamo è respinto.

  2. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia. Non si assegnano ripetibili.

  3. Notificazione:

Comunicazione:

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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