Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 27.10.2022 9.2022.92

Incarto n. 9.2022.92

Lugano 27 ottobre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda la sostituzione della curatrice

giudicando sul reclamo del 7 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 30 maggio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. RE 1 (1966) è a beneficio di una curatela generale dal 9 gennaio 2018, quando l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha trasformato la tutela emanata nel 2008 a seguito dell’interdizione decretata dall’allora Autorità di vigilanza sulle tutele con decisione 1 febbraio 2008. Con la medesima decisione sono stati confermati anche i co-curatori, __________, dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, sezione curatele e tutele, __________, (nominata nel 2015 in sostituzione a causa del pensionamento del precedente curatore, in carica dal 2009) e avv. __________, nominato con decisione 27 luglio 2009.

B. Con scritto 22 ottobre 2021 RE 1 ha informato l’Autorità di protezione del desiderio di trasferirsi in __________. Durante l’udienza indetta il 17 novembre 2021 essa ha confermato tale volontà e chiesto la sostituzione della curatrice __________. L’Autorità di protezione ha quindi verificato la disponibilità di un altro curatore dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, sezione curatele e tutele, ad assumere la carica.

C. RE 1 con scritto 24 gennaio 2022 ha proposto la sostituzione della signora __________ con la signora __________. Essa ha pure postulato “un allentamento progressivo della curatela”, come indicato pure dal dr. Med. __________ in un rapporto 24 dicembre 2021.

Nella primavera del 2022 l’interessata, con l’aiuto della curatrice, ha traslocato in un nuovo alloggio.

D. In occasione dell’udienza tenutasi il 4 maggio 2022 l’Autorità di protezione ha presentato a RE 1 __________, dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, __________, disponibile ad assumere il mandato dal 1 giugno 2022. L’interessata ha rifiutato la designazione di qualsiasi curatore.

E. Con decisione 30 maggio 2022 l’Autorità di protezione ha confermato la curatela generale a favore di RE 1 (disp. 3), revocando il mandato a __________ dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione di __________ con effetto 31 maggio 2022 (disp.

  1. e designando al suo posto __________, del medesimo ufficio, quale sostituto (disp. 2). L’Autorità di protezione ha precisato la privazione del diritto di accedere ai conti bancari e postali e il compito al curatore di mettere a disposizione un conto “spillatico” sul quale verrà versato l’adeguato importo che l’interessata potrà gestire liberamente (disp. 4).

F. Contro la suddetta decisione è insorta RE 1 con reclamo 7 giugno 2022. Essa si oppone alla nomina di __________ dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, designato dall’Autorità di protezione, precisando che non le “piace come persona”. Chiede quindi che sia nominata in sostituzione di __________ la signora __________. Essa lamenta di non poter prelevare denaro dal suo conto, sostenendo di essere in grado di eseguire in autonomia pagamenti e critica l’operato dell’Autorità di protezione, in particolare della segretaria __________, che non le “piace”.

G. Nelle proprie osservazioni 18 luglio 2022, l’Autorità di protezione si rimette al giudizio della Camera di protezione, precisando di aver esaudito con la decisione impugnata il desiderio di RE 1 di sostituire la curatrice __________ ma di essere disposta anche a “ritornare sulle proprie decisioni e mantenere la precedente quale curatrice”. Ritiene invece inidonea la persona proposta dall’interessata, in quanto “non rispetta i criteri di legge”. In relazione alle lamentele sulle possibilità di prelevare, afferma che ci sarebbe stata un’”incomprensione”, in quanto RE 1 “può, come prima, accedere al proprio conto spillatico”.

H. RE 1 ha presentato la propria replica il 29 luglio 2022, ribadendo di desiderare che la signora __________ diventi curatrice e indicando che essa già la “segue nel preparare i pagamenti”. Riafferma di non gradire il signor __________ e sostiene che da quando avrebbe “tolto diversi pagamenti” alla ex curatrice non sarebbero mai arrivati richiami. Infine sostiene che il Presidente e la segretaria dell’Autorità di protezione non conoscerebbero di persona e si sarebbero espressi sulla signora __________ “solo per sentito dire”, ribadendo che essa “le piace molto di più” della precedente curatrice.

I. Alla replica precitata l’Autorità di protezione non ha duplicato e di conseguenza lo scambio di allegati si è concluso.

Considerato

in diritto

  1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

  2. RE 1 chiede nel proprio reclamo di nominare quale curatrice la signora __________, persona di sua fiducia, invece di __________ dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione, designato dall’Autorità di protezione, in quanto afferma che quest’ultimo non le “piace come persona”, così come la segretaria dell’Autorità di protezione, __________. Essa lamenta inoltre di non poter prelevare denaro dal suo conto, desiderando poter svolgere autonomamente i pagamenti.

  3. L’Autorità di protezione ritiene che la richiesta di RE 1 non possa essere accolta, in quanto la persona da lei suggerita per la sostituzione della curatrice in carica non è considerata idonea. L’Autorità di protezione chiarisce tuttavia di essere disposta a rivedere la propria decisione, annullandola e mantenendo quale curatrice __________, precisando inoltre che ci sarebbe stato un malinteso sulla possibilità della curatelata di prelevare dal suo conto bancario, che non sarebbe modificata dalla decisione impugnata rispetto al passato.

  4. Ai sensi dell’art. 400 cpv. 1 CC, l’autorità di protezione nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempiere i compiti previsti, che disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti. Può segnatamente essere nominato un privato, uno specialista impiegato da un servizio sociale privato o pubblico o un curatore professionale. La disposizione rinuncia di proposito a stabilire una gerarchia tra i diversi gruppi di persone che entrano in considerazione per tale funzione e che non possono comunque essere chiaramente delimitati visto che la condizione decisiva per la nomina di una persona è la sua idoneità (Messaggio concernente la modifica del Codice civile svizzero [Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione] del 28 giugno 2006, FF 2006 6391 pag. 6438). Ai sensi dell’art. 402 cpv. 1 CC, in circostanze particolari l’autorità di protezione può conferire la curatela a più persone: in tal caso essa stabilisce se la funzione va esercitata congiuntamente o ne ripartisce i compiti fra i singoli curatori. L’esercizio congiunto di una curatela è disposto soltanto con l’accordo delle persone alle quali essa è conferita. Questo s’impone in quanto l’esercizio in comune di un mandato esige la disponibilità e la capacità di collaborare strettamente (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli., ad art. 402 CC n. 4).

La persona nominata deve essere idonea sia dal profilo personale che delle competenze a svolgere il mandato affidatole. Per idoneità dal profilo personale e delle competenze si intende un’idoneità globale che comprende competenze relazionali, metodologiche, personali e professionali (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 181, n. 6.7 ss). In ogni situazione concreta dovranno, al momento della nomina, essere valutate le competenze personali e professionali del curatore alfine di determinarne l’idoneità nella fattispecie. Il curatore nominato deve inoltre disporre del tempo necessario per svolgere il mandato. Infine, il curatore non deve trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Secondo giurisprudenza, le questioni di conflitto d’interesse per i curatori non possono trovare una risposta globale ma devono essere analizzate in ogni situazione concreta, tenendo conto dell’insieme di tutte le circostanze del caso in rassegna (STF 5A_221/2007 del 28 agosto 2007 consid. 3).

4.1. L’art. 401 CC prevede che quando l’interessato propone quale curatore una persona di sua fiducia, l’autorità di protezione degli adulti vi acconsente se la persona proposta è idonea e disposta a investirsi della curatela (cpv. 1). Se l’interessato non gradisce quale curatore una data persona, per quanto possibile, l’autorità gli dà soddisfazione (cpv. 2).

4.2. Diversamente dalle proposte dell’interessato stesso (art. 401 cpv. 1 CC), ai sensi dell’art. 401 cpv. 2 CC i desideri dei congiunti quanto alla persona del curatore devono essere presi in considerazione unicamente “per quanto possibile”: l’autorità di protezione dispone dunque di un potere di apprezzamento più ampio e può, in particolare, nominare un curatore che giudica più competente di quello suggerito dai famigliari o dalle persone vicine all’interessato (Steinauer/ Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, n. 1174 pag. 552). L’autorità di protezione non è legata alle proposte di tali persone, né tanto meno al rifiuto da loro opposto alla nomina di un determinato curatore, disponendo essa di un ampio margine d’apprezzamento (CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, ad art. 401 CC n. 4-5). Non esiste peraltro neppure il diritto di preferenza dei parenti ai sensi dell’art. 380 vCC (BSK Erwachsenenschutz, Reusser, ad art. 401 CC n. 2; CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, ad art. 401 CC n. 2).

  1. In virtù dell’art. 423 CC l’Autorità di protezione degli adulti dimette il curatore se non è più idoneo ai compiti conferitigli o se sussiste un altro motivo grave. Se il curatore cessa di adempiere le condizioni previste dall’art. 400 cpv. 1 CC per la sua nomina, sussiste un motivo grave che ne causa la dimissione (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391).

L’art. 423 CC permette la dimissione del curatore indipendentemente (e persino contro) la sua volontà. Come per l’art. 445 al. 2 vCC, determinante è la messa in pericolo degli interessi della persona da proteggere e non invece il fatto che ci sia stato o meno un danno. La procedura è regolata dagli art. 443 ss CC, che comprendono anche i provvedimenti cautelari (art. 445 CC) come la sospensione provvisoria del mandatario. I mandatari devono partecipare alla procedura, in particolare nel rispetto del diritto di essere informati e del diritto di essere sentiti (art. 29 Cost., 447 ss CC) (CommFam Protection de l’adulte, Rosch, ad art. 423 CC n. 5.).

Il mandatario può essere dimesso se non è più idoneo ai compiti conferitigli o se sussiste un altro motivo grave. Predominante è l’interesse della persona da proteggere.

In particolare vanno prese in considerazioni le motivazioni legate alla fiducia verso l’amministrazione e la funzione pubblica, come ad esempio il dovere di fedeltà e lealtà nelle relazioni di servizio di diritto pubblico (insolvenza, abuso delle sue attribuzioni o commissione di un’azione che dimostra che l’interessato è indegno della fiducia in lui riposta, cfr. art. 445 vCC). Questi motivi valgono indipendentemente dalla questione relativa all’attitudine del mandatario di esercitare il mandato.

Anche qualora l’atto commesso dal curatore non abbia forzatamente un impatto sulla gestione del mandato, va in ogni caso esaminato se il comportamento dello stesso possa danneggiare la funzione pubblica e la reputazione della persona da proteggere in misura tale da rendere non più opportuno il mantenimento del mandato (CommFam Protection de l’adulte, Rosch, ad art. 423 CC, N. 8).

  1. In concreto, oggetto di impugnazione è la sostituzione della curatrice __________ con __________, entrambi occupati presso l’Ufficio dell’aiuto e della protezione ed entrambi soggetti a critiche da parte di RE 1, che chiede invece la nomina di una conoscente, giudicata inidonea alla carica dall’Autorità di protezione. La reclamante non ha replicato a quanto indicato dall’Autorità di protezione circa la disponibilità ad annullare la sostituzione oggetto della decisione (tornando alla situazione precedente) ribadendo soltanto che il curatore designato “non le piace”.

Gli scarsi argomenti della reclamante, la cui ricevibilità del reclamo potrebbe anche essere posta in discussione per insufficienza di motivazione, non possono essere condivisi da questo giudice.

6.1. Preso atto delle spiegazioni dell’Autorità di primo grado e ricordato che nella scelta del curatore essa non è vincolata dalle preferenze dell’interessata e dispone di un potere di apprezzamento ampio, l’annullamento della decisione impugnata non può essere ritenuta nell’interesse di RE 1, fermo restando che l’Autorità di prime cure ha comunque manifestato la disponibilità ad eventualmente rinominare la precedente curatrice, se sarà preferita dall’interessata. Si evidenzia infatti che la scelta del curatore e il controllo del suo operato spetta esclusivamente all’Autorità di protezione, che può tenere conto i desideri del curatelato a condizione che questi non siano contrari ai suoi interessi. In concreto, l’Autorità di prime cure ha stabilito l’inidoneità della persona che RE 1 avrebbe preferito in carica quale curatrice, confermando un operatore dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione e precisando di sostituire la precedente curatrice esclusivamente per andare incontro alle esigenze dell’interessata. Si è anche mostrata disponibile a rinominarla, nel caso quest’ultima la preferisse al nuovo designato. Procedura che non si presta a critiche e va quindi confermata da questo giudice.

6.2. Quanto invece alla contestazione della reclamante relativa alla sua possibilità di prelevare denaro, occorre rilevare che al dispositivo 4 della decisione impugnata l’Autorità di protezione ha definito che “l’interessata è privata del diritto di accedere ai conti bancari o postali” evidenziando che “il curatore mette a disposizione un conto “spillatico” sul quale verrà versato l’adeguato importo che l’interessata potrà gestire liberamente”. Nelle proprie osservazioni al reclamo, ha poi precisato che RE 1 avrebbe mal compreso la decisione, in quanto essa “può, come prima, accedere al proprio conto spillatico”. In effetti, nella decisione 9 gennaio 2018 di istituzione della curatela generale (mai contestata dall’interessata) era indicato chiaramente al dispositivo 1.1. che “la curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona, degli interessi patrimoniali e delle relazioni giuridiche” e al dispositivo 1.2. che “l’interessata è conseguentemente privata dell’esercizio dei diritti civili”. In altri termini, nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha quindi confermato la privazione dell’accesso ai conti bancari o postali già disposta in forma generica nella decisione di istituzione della curatela generale, precisando che viene messo a disposizione un “conto spillatico” al quale RE 1 può accedere liberamente, come avviene d’abitudine in questo tipo di mandato. Di conseguenza, anche in questo caso, la lamentela della reclamante va respinta per quanto ricevibile, in quanto il dispositivo 4 della decisione impugnata non ha sostanzialmente modificato una situazione già definita in una decisione da tempo regolarmente cresciuta in giudicato.

  1. Visto quanto precede, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo va respinto e la decisione impugnata integralmente confermata. Gli oneri processuali seguono la soccombenza.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Il reclamo, per quanto ricevibile, è respinto.

  2. Gli oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico di RE 1.

  1. Notificazione:

Comunicazione:

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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