Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 24.01.2023 9.2022.87

Incarto n. 9.2022.87

Lugano 24 gennaio 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di protezione del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Bozzini, presidente, Grisanti e Stefani

vicecancelliera

Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa promossa con istanza marzo 2022 da

RE 1

contro

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda la sostituzione del curatore

giudicando ora sul reclamo per denegata giustizia presentato da RE 1 il 31

giugno 2022 nei confronti dell’Autorità regionale di protezione __________

esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. Con decisione 20 agosto 2002 l’allora Commissione tutoria regionale __________ ha istituito in favore di RE 1 (14 maggio 1965) una tutela volontaria ai sensi dell’art. 372 vCC. Negli anni si sono succeduti vari tutori.

Mediante decisione 12 novembre 2015 l’Autorità regionale di protezione __________ ha confermato la curatela generale (art. 398 CC) cui RE 1 è stato automaticamente sottoposto per legge a partire dal 1° gennaio 2013. Attuale curatore generale è __________ (cfr. decisione 8 maggio 2018 dell’Autorità regionale di protezione __________, in seguito Autorità di protezione, subentrata alla precedente Autorità).

B. Dal 25 novembre 2021 RE 1 è in regime di ricovero volontario presso la Clinica psichiatrica cantonale (CPC) di __________.

C. Con scritto pervenuto all’Autorità di protezione il 1° marzo 2022 RE 1 ha chiesto la sostituzione del curatore __________, lamentando che questi non gli avrebbe sottoposto i resoconti finanziari per visione, che lo intralcerebbe nei suoi progetti, non gli farebbe mai visita e gli avrebbe sottratto del denaro.

D. Nei mesi successivi alla richiesta di RE 1, vi è stato un considerevole scambio di corrispondenza tra l’Autorità di protezione, la CPC e il curatore, in relazione alla situazione dell’interessato e alla possibilità di trovare una struttura idonea che lo potesse accogliere (cfr. scritti 6 aprile e 9 maggio 2022 CPC all’indirizzo dell’ARP con richiesta di sostituzione del curatore e di elaborazione di un progetto di vita fuori dalla Clinica).

E. Con scritto 17 marzo 2022 l’Autorità ha comunicato che la sostituzione del curatore non è “attualmente in discussione” e che tale questione entrerà in considerazione “il giorno in cui il signor RE 1 avrà formalmente trasferito il suo domicilio” a __________.

F. Con reclamo per denegata giustizia 31 giugno 2022 RE 1 lamenta che malgrado diversi solleciti, suoi e della CPC (l’ultimo del 6 aprile 2022), “tendenti a sollecitare una decisione formale dell’ARP e una sollecitazione nei confronti del mio curatore”, non ha mai avuto un riscontro formale. RE 1 si duole che da troppo tempo aspetta un riscontro che tenga conto del suo diritto di poter vivere serenamente e non in una clinica psichiatrica.

G. Con osservazioni 22 giugno 2022 l’Autorità di protezione nega di aver trattato il caso di RE 1 in modo insufficiente, avendo già comunicato alle parti che la sostituzione del curatore non poteva essere presa in considerazione e ribadendo che la soluzione più adeguata fosse rappresentata dal collocamento in una struttura protetta. Ha informato che, malgrado i notevoli sforzi messi in atto dal curatore, non è ancora stato possibile concretizzare alcuna soluzione in questo senso.

L’Autorità ha altresì precisato che, a causa delle difficoltà psichiatriche e comportamentali e del grosso disagio sociopersonale e sociale in cui versa RE 1, un reinserimento sul territorio è sempre risultato molto difficoltoso. Negli anni è infatti stato ricoverato numerose volte e qualsiasi tentativo di reinserimento sociale è fallito (cfr. resoconto dei vari collocamenti e dei tanti ricoveri a scopo d’assistenza).

In relazione alla sostituzione del curatore, l’Autorità ha precisato che “gli enormi sforzi messi in atto dal curatore per trovare una sistemazione abitativa adeguata sono risultati vani a causa del comportamento e dei precedenti del curatelato” e che l’ARP stessa ha appoggiato l’operato del curatore e l’ha sostenuto nella ricerca di adeguate strutture che potessero accoglierlo. L’Autorità precisa che il curatore ha chiesto nuovamente al __________, “unica struttura effettivamente adatta alle esigenze del reclamante”, lamentando però che tale possibilità sarebbe stata osteggiata dalla stessa CPC.

H. Nel frattempo, con scritto 25 luglio 2022, la CPC si è rivolta direttamente a questa Camera indicando che RE 1 ha bisogno di essere dimesso per poter essere preso a carico dai servizi territoriali e che la Clinica non può essere pensata come un luogo abitativo, chiedendo una presa di posizione in merito alla situazione.

Con scritto 3 agosto 2022 l’Autorità di prime cure ha informato che il curatore avrebbe nel frattempo trovato una struttura disposta ad accogliere RE 1.

Con scritto 11 novembre 2022 il curatore ha trasmesso alla CPC un dettagliato resoconto di tutte le azioni che ha intrapreso a tutela di RE 1. In sintesi ha indicato “numerosi tentativi intrapresi per trovare una soluzione esterna, ma considerato l’ambiente di assistenza e cura richiesto e con esigenze di attività terapeutiche diversificate per tipologia ed intensità e di un accompagnamento specialistico continuo, nessuna delle possibilità ricercate hanno dato un esito positivo”.

Con ulteriore scritto email 19 gennaio 2023 la CPC ha informato che RE 1 sarebbe nel frattempo stato dimesso dalla Clinica e trasferito presso la Struttura abitativa di __________. L’assistente sociale CPC auspica che il curatore di RE 1 venga sostituito con un curatore professionista.

Considerato

in diritto

  1. Ai sensi dell’art. 450a cpv. 2 CC il diniego di giustizia e il ritardo ingiustificato delle Autorità di protezione sono assimilati a delle decisioni e possono essere oggetto di reclamo. Il reclamo per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo (art. 450b cpv. 3 CC) alla Camera di protezione (art. 48 lett. f n. 2 LOG).

Il diniego di giustizia consiste nel rifiuto dell'Autorità di occuparsi di un procedimento; vi è invece ritardata giustizia quando l'Autorità procrastina in modo inabituale e senza giustificazioni legittime la trattazione di un caso che rientra nelle sue attribuzioni (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6472; Steck, Basler Kommentar Erwachsenenschutz, Basilea 2012, ad art. 450a CC, n. 21; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 450a CC, n. 6; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, n. 131 pag. 60-61; STF 5A_721/2015 del 20 novembre 2015, consid. 3.2).

L’Autorità commette una ritardata giustizia – e viola dunque il precetto costituzionale della celerità sancito all’art. 29 cpv. 1 Cost. – quando non prende una decisione che le incombe in un termine previsto dalla legge o in un termine che la natura del procedimento e tutte le altre circostanze del caso fanno apparire ragionevole. Sapere se la durata di un procedimento ecceda quella “ragionevole” dipende dalle circostanze concrete, e meglio dal tipo di procedura, dalla complessità del caso, dal comportamento dell’autorità e dell’interessato (DTF 135 I 265 consid. 4.4; 130 I 312 consid. 5.1 e 5.2; STF 5A_609/2018 del 13 agosto 2018 consid. 2; sentenza CDP del 1° ottobre 2014, inc. 9.2014.70, consid. 1; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, Ginevra, Zurigo, Basilea 2011, nota 121 pag. 61; DTF 135 I 277 consid. 4.4, pag. 5).

  1. Nel suo reclamo 2022 RE 1 lamenta che malgrado diversi interventi “tendenti a sollecitare una decisione formale dell’ARP e una sollecitazione” (nei confronti del curatore), non ha mai avuto un riscontro formale. Il reclamante precisa che da troppo tempo aspetta un riscontro che tenga conto del suo diritto di poter vivere serenamente e non in una clinica psichiatrica.

Con osservazioni 22 giugno 2022 l’Autorità di prima istanza ha dal canto suo precisato di aver già comunicato a più riprese che la sostituzione del curatore non poteva essere presa in considerazione e che l’unica soluzione adeguata al caso sarebbe stata una struttura protetta. L’Autorità ha sottolineato che il curatore non era ancora riuscito a trovare una struttura idonea alle esigenze di RE 1 disposta ad accoglierlo. Ritenute le difficoltà psichiatriche e comportamentali e il grosso disagio sociale e personale, un reinserimento nel territorio risultava pertanto difficoltoso. I vari tentativi e gli enormi sforzi messi in atto dal curatore per trovare una soluzione abitativa adeguata erano appunto risultati vani. L’Autorità di prime cure ha altresì ribadito che il curatore aveva chiesto disponibilità al __________, ritenuta l’unica struttura effettivamente adatta alle esigenze del reclamante, ma che tale possibilità sarebbe stata “osteggiata dalla stessa CPC”.

  1. Dall’esame degli atti non emerge concretamente che siano adempiute le condizioni per confermare un ritardo o diniego di giustizia.

A seguito della richiesta di RE 1 (1° marzo 2022) l’Autorità di prime cure, ha infatti proceduto correttamente e senza ritardo nei suoi incombenti: ha sentito il curatore e intrattenuto regolari contatti con la Clinica psichiatrica cantonale dove era ricoverato, al fine di formalizzare un progetto volto a trovare una sistemazione adeguata alle esigenze del reclamante.

Come risulta chiaramente dal dettagliato incarto agli atti, dopo essere stato collocato volontariamente presso la struttura __________, nel giugno 2021 RE 1 è stato dimesso, assecondando le sue innumerevoli richieste di autonomia. Questo malgrado il curatore fosse contrario, in quanto preoccupato per il bene di RE 1. Dagli atti risulta chiaramente che, malgrado l’aiuto del curatore e della Rete, tale tentativo è risultato fallimentare. A novembre 2021 il progetto abitativo presso un appartamento a __________ è pure fallito, con rilevanti e onerose conseguenze. Tale circostanza risulta con ogni evidenza dagli atti e non può essere messa in discussione.

Lo scritto 11 novembre 2022 del curatore, che elenca nel dettaglio le azioni intraprese dallo stesso curatore nella ricerca di un collocamento idoneo, comprova la circostanza.

È dunque infondata la critica secondo cui il curatore o l’Autorità di protezione non volessero assecondare il desiderio d’autonomia del reclamante. Neppure può essere messo in discussione che il curatore si sia attivato per trovare una struttura idonea pronta ad accogliere RE 1 (cfr. lista richieste elencate nello scritto: __________).

Il curatore si è pure attivato per trovare una sistemazione esterna per RE 1 che rispondesse alle sue esigenze. Questa Camera può pertanto condividere quanto valutato dall’Autorità di protezione relativamente alla sostituzione del curatore, ritenuto che la questione appariva direttamente connessa con un progetto più ampio e pertanto prematura.

Il reclamante, peraltro, non giustifica né documenta l’asserita inattività dell’Autorità di protezione, limitandosi a lamentarsi dell’assenza di una decisione sulla sua istanza, senza tuttavia confrontarsi concretamente con la situazione.

  1. A titolo abbondanziale, questa Camera non può esimersi dall’osservare che dalla corrispondenza intercorsa tra la Clinica psichiatrica cantonale e l’Autorità di prime cure risultava una certa confusione tra compiti e responsabilità delle diverse istituzioni: entrambe sembravano in attesa della realizzazione di un progetto a favore del curatelato. Da ciò risultava una situazione di “stallo”: a mente della CPC l’interessato appariva dimissibile dalla Clinica, ma concretamente ciò sembrava non poter avvenire finché non fossero state stabilite le condizioni abitative e organizzative. Da un lato la Clinica riteneva che il curatelato potesse ritornare a vivere in un proprio appartamento, mentre dall’altro l’Autorità di protezione indicava di non essere ancora riuscita a concretizzare un progetto abitativo in una Struttura idonea.

Ora, alla luce della recente dimissione di RE 1 dalla CPC, non ci può esimere dal rilevare che le circostanze sono nel frattempo notevolmente mutate (cfr. email 19 gennaio 2023).

L’Autorità di protezione sarà pertanto tenuta a valutare quali misure appaiono necessarie a tutela del curatelato. Ritenuta la presenza della misura di curatela generale, le decisioni circa le soluzioni relative all’organizzazione della vita dell’interessato al di fuori della Clinica non spettano infatti a quest’ultima, ma sono di competenza dell’Autorità di protezione.

In definitiva, nelle circostanze descritte l’Autorità di protezione va pertanto invitata a farsi da subito parte attiva nel compito che a lei compete di dirigere e coordinare la Rete e i relativi Servizi, perché venga concretizzato l’auspicato progetto a favore del curatelato (di organizzazione della sua vita al di fuori dalla Clinica CPC), emettendo celermente le decisioni che le competono. L’Autorità di prime cure è inoltre tenuta a valutare la richiesta di sostituzione del curatore generale alla luce delle nuove circostanze e della dichiarazione della stessa Autorità secondo cui un’eventuale sostituzione sarebbe entrata “in considerazione il giorno in cui il signor RE 1 avrà formalmente trasferito il suo domicilio” (cfr. scritto email 17 marzo 2022 agli atti).

  1. Visto quanto precede, il reclamo, nella misura in cui non è irricevibile per carente motivazione, va respinto. L’incarto è ritornato all’Autorità di protezione perché proceda senza indugio ad emettere le decisioni che le competono.

Gli oneri del presente giudizio seguirebbero la soccombenza, tuttavia, in considerazione di tutte le circostanze ed eccezionalmente, si prescinde dal loro prelievo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Il reclamo è respinto.

  2. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.

  3. Notificazione:

Comunicazione:

Per la Camera di protezione del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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