Incarto n. 9.2022.83
Lugano 19 settembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Dell'Oro
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2 patr. da: PR 2
per quanto riguarda la custodia e le relazioni personali con la figlia
PI 1
giudicando sul reclamo presentato il 23 maggio 2022 da RE 1 contro la decisione emessa il 21 aprile 2022 (ris. n. 704/2022 del 29 marzo 2022) dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1, nata il 2020, è figlia di RE 1 e CO 2. I genitori non sono coniugati ed esercitano congiuntamente l'autorità parentale.
B. Con scritto 26 aprile 2021 l’Ufficio dell’aiuto e della protezione, Settore famiglie e minorenni, di __________ (di seguito: UAP) ha segnalato la situazione della minore all’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione).
L’UAP esprimeva preoccupazione con riferimento alla salute psichica di RE 1, già seguita dal Servizio psico-sociale di __________ (di seguito: SPS) e oggetto di ricovero coatto, postulando un intervento urgente dell’Autorità di protezione. In particolare, l’UAP chiedeva di decretare il collocamento diurno della figlia PI 1 presso l’asilo nido __________ (presso cui era già previsto un inserimento, nel frattempo osteggiato dalla madre) e di valutare l’affidamento temporaneo esclusivo della minore al padre CO 2, almeno fino allo stabilizzarsi delle condizioni di salute della madre.
C. In data 11 maggio 2021 CO 2 ha presentato all’Autorità di protezione una richiesta cautelare urgente, chiedendo che la figlia non fosse portata all’estero senza il suo consenso. Il padre manifestava questa preoccupazione a fronte delle dichiarazioni della compagna RE 1 – sempre ricoverata presso la Clinica psichiatrica cantonale di __________ – che minacciava di portare a __________ la figlia PI 1 non appena dimessa. RE 1 è stata dimessa il 18 maggio 2022 dalla Clinica.
D. In data 31 maggio 2021 i genitori di PI 1 sono stati sentiti in sede di udienza e hanno confermato di aver posto fine alla loro convivenza. Con decisione cautelare del giorno seguente (ris. n. 1451/2021 del 1° giugno 2021) l’Autorità di protezione ha affidato la minore al padre CO 2, prevedendo che i genitori si accordino in merito alle sue relazioni personali con la madre RE 1 a dipendenza dell’evoluzione delle condizioni di salute di quest’ultima.
E. Dopo aver istruito la fattispecie mediante richiesta di certificati medici e di rapporti all’UAP e all’SPS e dopo aver sentito le parti nel corso dell’udienza tenutasi il 24 marzo 2022, con decisione 21 aprile 2022 (ris. n. 704/2022 del 29 marzo 2022) l’Autorità di protezione ha affidato PI 1 per cura ed educazione al padre CO 2 ed ha regolato le relazioni personali minime della minore con la madre RE 1, prevedendo tre incontri settimanali, di cui due con pernottamento. I diritti di visita sono stati assortiti da tre condizioni: per la famiglia, il mantenimento della presa a carico presso l'UAP, per la madre, il mantenimento della presa a carico presso l’SPS e il mantenimento di un buon compenso psicopatologico, la presenza regolare ai controlli e l'assunzione regolare della terapia. Eventuali deroghe concordate dai genitori dovranno tenere conto delle esigenze della figlia, legate ad esempio all'età, allo stato di salute o motivi analoghi.
F. Con reclamo 23 maggio 2022 RE 1 ha impugnato la predetta decisione, chiedendone la riforma. La reclamante postula l’ottenimento della custodia condivisa della figlia PI 1, da esercitarsi in forma alternata con il padre e soggetta alle condizioni già dettate dall’Autorità di protezione per le relazioni personali (mantenimento della presa a carico familiare presso l'UAP, mantenimento della presa a carico della madre presso l’SPS e mantenimento di un buon compenso psicopatologico della madre).
In via subordinata, l’insorgente postula un ampliamento dei diritti di visita con la figlia, con tre diritti di visita settimanali di cui due con pernottamento (dal martedì dopo scuola fino al mercoledì mattina, il giovedì dopo scuola fino alle 20:00, dal venerdì dopo scuola fino al sabato alle 20:00). RE 1 postula inoltre che l’incarto venga retrocesso all’Autorità di protezione affinché vengano effettuati ulteriori accertamenti (in particolare una perizia sulle capacità genitoriali della madre) ed emanata una nuova decisione in relazione alla custodia di PI 1.
La reclamante ha inoltre postulato il conferimento dell’effetto sospensivo e di essere posta a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
G. Nelle sue osservazioni datate 14 giugno 2022 l’Autorità di protezione si è opposta al reclamo, chiedendone la reiezione integrale e la conferma della decisione impugnata. Anche CO 2, con osservazioni di pari data, ha postulato il respingimento del gravame.
H. Con due separati memoriali di replica, entrambi datati 6 luglio 2022, RE 1 si è riconfermata nelle proprie richieste di giudizio, contestando le argomentazioni dell’Autorità di protezione e di CO 2.
I. Con scritto 21 luglio 2022 l’Autorità di protezione ha comunicato di rinunciare alla presentazione di una duplica, riconfermandosi nella decisione impugnata. Nella sua duplica 22 luglio 2022 CO 2 ha ribadito le proprie argomentazioni a sostegno della decisione impugnata così come la sua richiesta di reiezione del reclamo.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
RE 1 chiede in via preliminare la concessione dell’effetto sospensivo al reclamo.
Ai sensi dell’art. 450c CC il reclamo ha effetto sospensivo, salvo che l’autorità di protezione degli adulti o l’autorità giudiziaria di reclamo disponga altrimenti. Nel caso concreto, l’effetto sospensivo non è stato levato né dall’Autorità di protezione nel giudizio impugnato, né successivamente da questo giudice. La richiesta della reclamante si rivela dunque priva di oggetto.
3.1. Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha ricordato che i genitori, terminata la loro convivenza, non hanno raggiunto alcun accordo in merito alla custodia di PI 1 e ha considerato che la possibilità di attribuire la custodia (esclusiva o congiunta) della minore a RE 1 doveva essere valutata alla luce delle condizioni di salute di quest’ultima. A seguito del ricovero coatto presso la Clinica psichiatrica cantonale, a RE 1 è stato diagnosticato un “disturbo affettivo bipolare, episodio maniacale con sintomi psicotici in atto (ICD-10: F31.2)” e un “consumo di THC e craving per la sostanza (ICD-10: F12.2)” (pag. 4-5). L’autorità di prime cure ha osservato che la diagnosi ricevuta e la relativa presa a carico “è relativamente recente”, e che “non è ad oggi dimostrato che la terapia attuale possa garantire una stabilità psichica a medio-lungo termine” (sentenza impugnata, pag. 5). Vista la giovane età di PI 1 e il relativo bisogno di accudimento, l’Autorità di protezione ha considerato che se “le condizioni di salute psichica della madre RE 1 subissero un peggioramento”, ciò andrebbe “inevitabilmente ad incidere negativamente sulle capacità educative e di accudimento della genitrice” e esporrebbe la minore “ad un potenziale e concreto rischio” (decisione impugnata, pag. 5). Secondo l’autorità di prime cure, “sebbene ad oggi il buon compenso psicopatologico della madre RE 1 non comprometta direttamente le sue capacità genitoriali, occorre ritenere prematuro un affidamento della figlia alla madre (sia esclusivo, sia congiunto)”, considerato inoltre che “non sono state evidenziate criticità rispetto alla capacità del padre CO 2 ad occuparsi adeguatamente della figlia PI 1”, che già viveva con lui prima della separazione dei genitori (decisione impugnata, pag. 5). Nella decisione impugnata è stato inoltre rimarcato che il padre ha sinora garantito “l'organizzazione delle relazioni personali di PI 1 con la madre”, “adattandole compatibilmente allo stato di salute di quest'ultima” (pag. 5).
L’Autorità di protezione ha dunque deciso l’affidamento di PI 1 per cura ed educazione al padre CO 2.
3.2. Nel suo reclamo, RE 1 critica il ragionamento che ha condotto l’Autorità di protezione ad affidare PI 1 in via esclusiva al padre, giudicandolo (almeno in parte) contradditorio. A suo modo di vedere, “se davvero vi fosse un potenziale e concreto pericolo per PI 1 in relazione allo stato di salute psichica della madre, mal si comprende per quale ragione autorizzare la medesima madre ad occuparsi della figlia 3 volte a settimana, con 2 pernottamenti” (reclamo, pag. 4). Secondo la reclamante, la possibilità del padre di “captare eventuali segni di scompenso psichico della madre” potrebbe essere data anche “con una custodia alternata, per esempio dal lunedì al mercoledì pomeriggio presso un genitore e poi fino a venerdì dall'altro genitore, con il fine settimana in alternanza presso l'uno o l'altro genitore”, considerato anche il monitoraggio garantito dalle tre condizioni supplementari imposte dall’Autorità di protezione (per la famiglia, il mantenimento della presa a carico presso l'UAP, per la madre, il mantenimento della presa a carico presso l’SPS e il mantenimento di un buon compenso psicopatologico, la presenza regolare ai controlli e l'assunzione regolare della terapia; reclamo, pag. 4).
In ogni caso, la reclamante contesta che il «potenziale e concreto pericolo» evocato dall’Autorità di protezione per PI 1 sia stato dimostrato o reso verosimile (reclamo, pag. 4). I referti medici agli atti non dimostrano infatti che la sintomatologia della madre – se ancora attuale – abbia delle conseguenze sulle sue capacità genitoriali della madre (reclamo, pag. 5). Secondo la reclamante, agli atti non vi sarebbe nessun elemento che permetta di concludere che lei possa mettere in pericolo la vita o l’incolumità di PI 1, in particolare “i "classici segnali", normalmente presenti in casi in cui si giustifica una limitazione delle relazioni personali”, ovvero “comportamenti inadeguati”, “precedenti penali (contrariamente per quel che concerne invece il padre)”, “episodi di messa in pericolo (anche solo potenziale)”, “segni di trascuratezza, di negligenza, di svogliatezza, di difficoltà educative e di sviluppo della bambina” (reclamo, pag. 5).
Per l’insorgente, vi sarebbero al contrario “molteplici segnali positivi e incoraggianti” riguardanti lo sviluppo di PI 1 (spazi abitativi adeguati offerti dai genitori, frequentazione regolare dell’asilo nido, crescita e competenze adeguate all’età) e lo stato di salute della madre, che non desterebbe preoccupazioni (buono stato di salute generale, buon compenso psicopatologico e aderenza alle cure; reclamo, pag. 6).
Contrariamente a quanto indicato dall’SPS, che aveva invitato l’Autorità di protezione ad effettuare una perizia delle capacità genitoriali della madre, questa non ha ritenuto di dover procedere in tal senso, “dando invece per scontato che il passato scompenso psichico della reclamante, sfociato in un'ospedalizzazione nell'aprile 2021, comportasse automaticamente un'incapacità nel prendere cura in maniera adeguata della figlia” (reclamo, pag. 6-7). Per la reclamante, la decisione dell’Autorità di protezione non risulta giustificata e deve essere riformata, concedendo ai genitori una custodia alternata della minore (reclamo, pag. 7).
3.3. Giusta l’art. 298d CC, ad istanza di un genitore, del figlio o d’ufficio, l’autorità di protezione dei minori modifica l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio (cpv. 1); può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio (cpv. 2). Lo scioglimento di una precedente convivenza costituisce un cambiamento sostanziale di circostanze (Schwenzer/ Cottier, in: BSK ZGB I, 6a ed. 2018, ad art. 298d CC n. 2).
L'autorità parentale congiunta, ormai la regola a prescindere dallo stato civile dei genitori (art. 296 cpv. 2, 298a cpv. 1, 298b cpv. 2 e 298d cpv. 1 CC; DTF 142 III 56 consid. 3; 142 III 1 consid. 3.3), non implica necessariamente una custodia alternata (DTF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.2; STF 5A_740/2020 del 19 maggio 2021, consid. 3.1). Il giudice deve esaminare nondimeno se quest'ultima sia possibile e compatibile con il bene del minore, principio fondamentale per l'attribuzione di diritti parentali, rispetto ai quali gli interessi personali dei genitori passano in secondo piano (DTF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.2; STF 5A_740/2020 del 19 maggio 2021, consid. 3.1).
Se giunge alla conclusione che una custodia alternata non è nell'interesse del figlio, deve determinare a quale dei due genitori affidare il minore, tenendo conto in particolare delle loro capacità educative, delle loro possibilità di occuparsene di persona, delle loro capacità di favorire i contatti tra il figlio e l'altro genitore, della stabilità dei rapporti (familiari e logistici) e, a seconda della sua età, del desiderio del figlio (DTF 142 III 622 consid. 3.2.4; 142 III 616 consid. 4.4; più di recente: STF 5A_740/2020 del 19 maggio 2021 consid. 3.1 con rinvii; analogamente: RtiD II-2020 pag. 840 consid. 3c).
A parte le capacità educative dei genitori, tutti gli altri criteri sono interdipendenti e la loro importanza dipende dalle circostanze del caso. La stabilità e la possibilità per un genitore di occuparsi personalmente del figlio svolgono un ruolo preminente in caso di bambini piccoli o in età di scuola elementare, mentre per un adolescente può essere importante l'appartenenza a una cerchia sociale. La capacità di collaborazione dei genitori è di rilievo quando il figlio frequenta la scuola o quando la distanza fra i luoghi di residenza dei genitori esige un'organizzazione più complessa (DTF 142 III 617 consid. 3.2.3 con rinvii, 612 consid. 4.3 con rinvii; più di recente: STF 5A_722/2020 del 13 luglio 2021 consid. 3.1.3). Ciò vale soprattutto in caso di custodia alternata. Ma anche qualora il giudice attribuisca la custodia a un solo genitore si applicano essenzialmente i medesimi criteri, ai quali si aggiunge la capacità dell'uno e dell'altro di favorire i vicendevoli contatti con il figlio (DTF 142 III 617 consid. 3.2.4, 612 consid. 4.4; STF 5A_991/2019 del 24 febbraio 2021 consid. 5.1.2).
L’art. 446 CC, applicabile per analogia anche alla protezione dei minori in virtù del rinvio di cui all’art. 314 cpv. 1 CC (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6488), definisce i principi procedurali applicabili.
Ai sensi del disposto legale, l’autorità di protezione esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Essa raccoglie le informazioni occorrenti e assume le prove necessarie; può incaricare degli accertamenti una persona o un servizio idonei e, se necessario, ordina che uno specialista effettui una perizia (cpv. 2). L’autorità di protezione non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
3.4. Nel caso concreto, le argomentazioni della reclamante devono essere accolte. La decisione dell’Autorità di protezione difetta di un accertamento centrale, non rispondendo alla questione di sapere in che misura RE 1 disponga della necessaria capacità educativa per occuparsi della figlia PI 1.
Se è vero che l’Autorità di protezione non ha esplicitamente rimesso in discussione la capacità educativa della reclamante in ragione del suo stato di salute – tant’è che non ha valutato una levata del suo diritto di determinare il luogo di dimora della figlia e non ha rimesso in discussione l’esercizio in forma libera e con pernottamento dei diritti di visita – va sottolineato che nel decidere la custodia della bambina l’Autorità di protezione ha giudicato “prematuro” un affidamento alla madre (che fosse esclusivo o congiunto), in ragione di un possibile eventuale peggioramento delle sue condizioni di salute psichica e dell’impossibilità di garantire “una stabilità psichica a medio-lungo termine” (decisione impugnata, pag. 5), negandole di fatto una capacità educativa durevole nel tempo a causa del possibile deteriorarsi del suo stato di salute.
Tali conclusioni non risultano fondate su un accertamento specialistico valido. Non è infatti dato di sapere in che misura la malattia psichica diagnosticata alla madre, che risulterebbe essere ben trattata da più di un anno, abbia oggi un impatto sulla capacità della madre di accudire PI 1 e che prospettive future ci siano. Anche il paventato possibile peggioramento delle condizioni di salute della madre non deriva dalle emergenze probatorie dell’incarto, quanto piuttosto dalle (pur legittime) preoccupazioni dell’autorità di prime cure e del padre di PI 1.
Al di là dei significativi problemi di salute avuti in passato dalla madre, non vi sono tuttavia agli atti degli accertamenti medici che invitino ad una particolare prudenza per il futuro: al contrario, i rapporti dell’SPS riferiscono di una situazione di buon compenso psicopatologico e di adesione alla presa a carico (scritto 18 novembre 2021), il medico di famiglia ha attestato una buona salute generale (scritto 7 luglio 2021 del dr. med. __________) e l’SPS ha certificato un miglioramento dello stato psichico tale da conferirle nuovamente l’abilità al lavoro (benché in precedenza, il 16 dicembre 2021, l’SPS medesimo avesse presentato per lei una domanda di invalidità, cfr. lettera 24 marzo 2022 dell’UAP).
Considerato come RE 1 abbia in passato tentato a quattro riprese il suicidio (verbale di udienza 31 maggio 2021, pag. 2), ritenuta la sintomatologia depressiva importante connessa con l’aver appreso di essere incinta (rapporto 7 giugno 2021 dell’SPS, pag. 1) e la necessità di predisporre un inserimento diurno della minore all’asilo nido ancora durante la convivenza con l’ex compagno (scritto 26 aprile 2021 dell’UAP), visto inoltre il periodo di “incapacità e impossibilità nell’esercitare il suo ruolo genitoriale” che ha fatto seguito al ricovero per un disturbo affettivo bipolare (rapporto 7 giugno 2021 dell’SPS, pag. 2), risulta necessario disciplinare l’affidamento della minore a seguito della separazione dei genitori su accertamenti specialistici che definiscano in maniera più circostanziata possibile le capacità educative della madre (come era anche stato suggerito dall’SPS con scritto del 23 agosto 2021).
Alle condizioni attuali non è infatti possibile pronunciarsi in maniera compiuta sull’affidamento di PI 1, in particolar modo comprendere se il suo affidamento ad entrambi i genitori possa essere nell’interesse della minore.
Un accertamento preciso delle circostanze si rivela necessario anche per poter disporre di un punto fermo che permetta di valutare eventuali richieste di modifiche future. In particolare, se non dovessero essere dati i presupposti per una custodia condivisa, è importante che resti aperta la possibilità in futuro di dimostrare un’evoluzione positiva della salute psichica materna e l’avvenuta stabilizzazione della sua malattia, ciò che risulterebbe impossibile a fronte del mancato accertamento, nella decisione impugnata, della situazione di partenza al momento della cessazione della convivenza fra i genitori. In assenza di indicazioni specialistiche, non è infatti dato di sapere se e/o quando la situazione di salute psichica della madre potrà essere considerata sufficientemente stabile da garantire un’adeguata capacità genitoriale e da permetterle una presa a carico costante e regolare della figlia.
Per questi motivi, nella fattispecie si giustifica dunque di annullare la decisione impugnata e di rinviare l’incarto all’autorità di prime cure, affinché ordini con sollecitudine una perizia sulle capacità genitoriali di RE 1. L’approfondimento dovrà attestare la diagnosi di malattia psichica, definire in che misura questa impatta sulle capacità educative attuali della madre e dare delle indicazioni quanto alle possibili evoluzioni future dello stato di salute con riferimento alle sue capacità di occuparsi adeguatamente di PI 1. Lo specialista dovrà altresì pronunciarsi sugli eventuali rischi per la minore in caso di accudimento da parte della madre nell’eventualità di un’interruzione della presa a carico specialistica o farmacologica.
L’annullamento della decisione impugnata implica il mantenimento della situazione già in essere nel corso dell’istruttoria del procedimento e dunque il mantenimento della custodia esclusiva al padre come da decreto cautelare del 1° giugno 2021, con l’assetto dei diritti di visita successivamente concordato dai genitori e meglio tre diritti di visita settimanali di cui due con pernottamento (dal martedì dopo scuola fino al mercoledì mattina, il giovedì dopo scuola fino alle 20:00, dal venerdì dopo scuola fino al sabato alle 20:00). Nell’attesa del referto peritale e se necessario in ragione dell’evolversi della situazione, l’Autorità di protezione potrà senz’altro intervenire tempestivamente in via cautelare per adeguare nel modo più opportuno la disciplina delle relazioni personali di PI 1 con la madre.
Visto l'esito del reclamo e la rifusione di ripetibili, la domanda di assistenza giudiziaria e di ammissione al gratuito patrocinio presentata da RE 1 deve di conseguenza essere considerata priva d'oggetto (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 15 aprile 2021, inc. 9.2020.171, consid. 8).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, la decisione emessa il 21 aprile 2022 (ris. n. 704/2022 del 29 marzo 2022) dall'Autorità regionale di protezione __________, è annullata e l’incarto le è ritornato affinché statuisca nuovamente dopo aver disposto, senza indugio, una perizia sulle capacità genitoriali di RE 1.
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 150.–
fr. 550.–
sono posti a carico di CO 2, che rifonderà a RE 1 fr. 1'400.– a titolo di ripetibili.
L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio, divenuta priva d’oggetto, è stralciata dai ruoli.
Notificazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.