Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 28.06.2022 9.2022.77

Incarto n. 9.2022.77

Lugano 28 giugno 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 8 LOG

assistito dalla vicecancelliera

Mecca

sedente per statuire sul reclamo presentato in data 16/17 maggio 2022 da

RE 1 patr. dall’avv. PR 1

contro

la decisione 2 maggio 2022 della Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica (LASP) che ha respinto il ricorso interposto da RE 1 il 13 aprile 2022 contro la decisione 24 marzo 2022 dall’Autorità regionale di protezione __________, che aveva mantenuto il suo ricovero a scopo di cura e assistenza;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. Da alcuni anni l’Autorità regionale di protezione __________, (in seguito Autorità di protezione) si sta occupando della situazione personale e famigliare di RE 1 (1965).

B. RE 1 è divorziato dal 2020 ed è padre di due figlie, una maggiorenne e una seconda nata nel 2005 sulla quale esercita l’autorità parentale congiuntamente alla madre ed ex moglie, che ne detiene la custodia.

C. RE 1 è affetto da un’importante dipendenza da alcool, causa di seri danni alla sua salute fisica, tra cui il diabete di tipo II, un’avanzata cirrosi epatica e rischio accresciuto di emorragie (varici esofagee). Quest’ultima condizione è di una gravità tale da esporre l’interessato ad un acuto pericolo di vita in ogni momento (cfr. certificato medico 15 maggio 2022 del Dr. med. __________) e l’abuso etilico va ad aggravare questa condizione. Diversi episodi di intossicazione da alcool hanno poi richiesto ricoveri ospedalieri, così come ripetuti interventi da parte dell’Autorità di protezione.

D. Con decisione 17/22 settembre 2020 l’Autorità di protezione, con particolare riferimento all’abuso etilico, ha ordinato il ricovero di RE 1 a scopo di perizia e di cura e assistenza presso la Clinica __________, conferendo un mandato urgente per l’allestimento di una perizia psichiatrica al Servizio psico-sociale (SPS) di __________. In data 20 ottobre 2020 l’Autorità di protezione ha poi revocato il ricovero di RE 1 presso la Clinica __________, ordinandone il collocamento presso la Clinica __________.

E. Con risoluzione 16/18 novembre 2020 l’Autorità di protezione ha revocato il ricovero a scopo di cura e assistenza presso la Clinica psichiatrica cantonale di __________ a far tempo dal trasferimento dell’interessato presso il Centro __________; avverso questa misura RE 1 ha presentato un reclamo presso questa Camera in data 25/27 novembre 2020, sostenendo di non essere d’accordo con la suddetta decisione, in quanto “l’isolamento individuale (…) porta inevitabilmente a malattie come la solitudine, ecc.”, gravame accolto per quanto riguardava il dispositivo in questione (inc. CDP 9.2020.161).

F. Mediante la predetta risoluzione del 16/18 novembre 2020 l’Autorità di protezione, in via supercautelare, ha inoltre istituito a favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con gestione del reddito e del patrimonio ai sensi degli artt. 394 cpv. 1 e 395 cpv. 1 CC, nominando quale curatore il signor . I compiti del curatore prevedono un sostegno soprattutto in ambito dell’assistenza personale, con il compito di: “a) rappresentare l’interessato per l’ammissione in una struttura residenziale/psichiatrica (cfr. dispositivo sul ricovero) e regolare le questioni relative all’abitazione attuale (), eventualmente disdicendo il relativo contratto e sgomberando l’appartamento; b) se del caso, provvedere a una situazione abitativa o a un alloggio adeguati e rappresentare l’interessato in tutti gli atti necessari a questo proposito; c) se del caso, occuparsi dello stato di salute dell’interessato e assicurargli una sufficiente assistenza medica, anche rappresentarlo in tutti i provvedimenti necessari a questo scopo; d) promuovere il suo benessere sociale e rappresentarlo in tutti i provvedimenti necessari a questo scopo; e) rappresentarlo nel disbrigo degli affari amministrativi, in particolare anche nelle relazioni con autorità, uffici, banche, Posta, assicurazioni (sociali), altri istituti e privati; f) rappresentarlo nel disbrigo degli affari finanziari, in particolare amministrare con diligenza il suo reddito e il suo patrimonio.” La decisione, rimasta incontestata, è cresciuta in giudicato.

G. Nel frattempo e ancora recentemente le condizioni fisiche aggravate di RE 1 hanno richiesto ripetuti ricoveri ospedalieri, anche prolungati. Le patologie, sia fisiche che psichiche, sono state descritte mediante referto medico del Dr. med. __________ del 17 febbraio 2022. Sentito anche il curatore, che si è espresso mediante scritto 11 marzo 2022 in merito alla situazione del suo assistito, sulla base delle segnalazioni pervenute in data 18 e 22 marzo 2022 dal Dr. med. __________, l’Autorità di protezione ha convocato l’interessato ai fini di sentirlo in merito ad un prospettato inserimento in una casa medicalizzata o in una casa di riposo, così come a riguardo dell’istituzione di una curatela generale ex art. 398 CC.

H. RE 1, sentito davanti all’Autorità di protezione in data 24 marzo 2022, si è fermamente opposto all’adozione di tali misure.

I. Con risoluzione n. 274 del 24 marzo 2022 l’Autorità di protezione ha revocato la curatela di rappresentanza con gestione dei beni a favore dell’interessato (dispositivo n.

  1. e ha istituito una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC (dispositivo n. 2), mentre è stato confermato __________ quale curatore generale (dispositivo n. 3); l’Autorità di protezione ha inoltre statuito il ricovero dell’interessato a scopo di cura e assistenza presso l’Ospedale __________ fino al 30 marzo 2022 (dispositivo n. 7), e poi a partire da quest’ultima data, è stato ordinato il trasferimento dell’interessato presso l’Istituto __________, sempre ai fini di un ricovero a scopo di cura e assistenza (dispositivo n. 8). La predetta decisione è stata resa immediatamente esecutiva e ad un eventuale reclamo è stato preventivamente tolto l’effetto sospensivo (dispositivo n. 12).

A sostegno del ricovero a scopo di cura e assistenza, oggetto della presente procedura, l’Autorità di protezione ha considerato che RE 1 avrebbe “dimostrato di compromettere i propri interessi dal punto di vista personale-medico e finanziario”, opponendosi alle cure intese ad un miglioramento duraturo della propria situazione. L’accordo preso ai fini di permettere un rientro al proprio domicilio in seguito al precedente ricovero coatto, sarebbe stato solo di facciata visto che l’interessato avrebbe poi interrotto il progetto rifiutando i vari sostegni necessari. Egli soffrirebbe inoltre di problemi di dipendenza e di un disturbo psichiatrico e rifiuterebbe cure adeguate (psichiatriche, della dipendenza, pasti a domicilio e altro), mentre persino durante i vari mesi di degenza presso la Clinica psichiatrica cantonale non sarebbe stato in grado di mantenere l’astinenza. L’Autorità di protezione ha altresì rilevato che dal mese di gennaio 2022 si sono susseguite cadute, vari ricoveri ospedalieri e le condizioni fisiche si sarebbero aggravate imponendo un trattamento in cure intensive. Il tasso di alcolemia pari a 3.17‰ al momento del relativo ricovero ospedaliero dimostrerebbe inoltre la ricaduta nel consumo e nell’abuso di alcool. L’Autorità di protezione ha criticato il fatto che, nonostante le richieste esplicite, non vi sarebbe stata la capacità di trattenersi dal bere alcolici e neppure la disponibilità ad affidarsi a cure adeguate. Per questi motivi ha ritenuto che, ai fini di limitare il danno alla salute sia fisico sia psichico, dovesse ordinare il suo ricovero, affinché da una parte potesse ricevere le cure e i pasti adeguati al suo stato di salute e dall’altra parte venisse contenuto il consumo etilico evitando i conseguenti danni. L’Autorità di protezione ha in particolare evidenziato come l’interessato abbia rifiutato di aderire ai provvedimenti proposti, i quali non sarebbero quindi più sufficienti per tutelarlo, ragione per la quale il ricovero risulterebbe necessario ed adeguato. L’Istituto __________, che dispone di un reparto specifico per pazienti psichiatrici, è stato ritenuto quale struttura idonea per fornire la cura e l’assistenza necessarie nel caso concreto. L’Autorità di protezione ha infine rilevato di aver basato la decisione sui pareri espressi dal Dr. med. __________ del Servizio psico-sociale, __________.

J. Contro quest’ultima decisione è insorto RE 1: da una parte mediante reclamo 25 aprile 2022 alla scrivente Camera di protezione avverso i dispositivi istituenti la curatela generale nei suoi confronti (procedura separata, tutt’ora pendente, inc. CDP 9.2022.61), e dall’altro canto mediante ricorso 4 aprile 2022 alla Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica (in seguito Commissione giuridica LASP) avverso il ricovero a scopo di cura ed assistenza, procedura oggetto del reclamo qui in esame.

K. Mediante quest’ultimo ricorso del 4 aprile 2022 presentato alla Commissione giuridica LASP (Legge sull’assistenza sociopsichiatrica del 2 febbraio 1999), RE 1 ha postulato la sua dimissione dall’Istituto __________, con prescrizione di un adeguato trattamento ambulatoriale. Il ricorrente ha anzitutto rilevato che il ricovero coatto contrasterebbe i principi della sussidiarietà e proporzionalità, in quanto un suo eventuale bisogno di trattamento potrebbe venirgli garantito in forma ambulatoriale. Anche l’idoneità della struttura è stata decisamente contestata. Secondo il ricorrente l’Autorità di protezione avrebbe omesso di ordinare l’espletamento di una perizia, incorrendo così in una violazione del diritto. Il ricorrente ha contestualmente presentato un’istanza di restituzione dell’effetto sospensivo e una domanda di concessione del gratuito patrocinio.

L. Con osservazioni 11 aprile 2022 l’Autorità di protezione si è riconfermata nella decisione impugnata e quindi nell’ordine del ricovero, rilevando che l’interessato avrebbe scarsa critica della propria situazione e che già in passato egli aveva affermato di essere disposto ad accettare aiuti ambulatoriali per poi “sfuggire alle cure per la sua salute e di fatto all’astinenza”. L’Autorità di protezione ha ribadito come il ricorrente non si sarebbe confrontato con la gravità attuale della situazione e avrebbe peraltro fatto riferimento a rapporti superati, poiché datati del 2021. Inutili sarebbero inoltre risultati i tentativi di indurlo a controlli regolari, anche per accertarsi del suo stato di salute e dell’astinenza, non essendovi stata un'adesione concreta e fattiva ad una presa a carico ambulatoriale, ciò che comporta condizioni di salute preoccupanti e che ne mettono in pericolo la vita, come dimostrano i ripetuti e ravvicinati ricoveri avvenuti nel 2022. L’Autorità di protezione ha inoltre ribadito l’idoneità dell’istituto scelto, che sarebbe in grado di sostenere l’interessato per le cure necessarie.

M. Il ricorrente è stato sentito dinnanzi alla Commissione giuridica LASP in data 13 aprile 2022.

N. Con decisione 2 maggio 2022 la Commissione giuridica LASP ha respinto il ricorso di RE 1, concludendo l’impossibilità di dimettere il paziente dalla clinica, ritenuto che “non emerge quanto argomentato dal ricorrente, ossia una sua astinenza da alcool, ma solo di qualche controllo effettuato nel mese di novembre 2021, quando invece al momento del ricovero all’Ospedale __________, nel mese di febbraio ancora presentava alcolemia, in quantità francamente esagerata così da riconfermare la diagnosi di “uso incongruo di etile (doc. G). Pertanto, tenuto conto degli ulteriori disturbi fisici e psichici di cui il paziente soffre, il ricorso deve essere respinto.” La Commissione giuridica LASP ha deciso con riferimento al rapporto peritale 26 aprile 2022 del Dr. med. __________, presa di posizione ordinata dalla stessa Commissione in data 12 aprile 2022 ai fini di valutare il prosieguo del collocamento in corso.

O. RE 1 è insorto contro la predetta decisione presso questa Camera con reclamo 16 maggio 2022, ribadendo la sua richiesta di dimissione dall’Istituto __________ e la prescrizione di un adeguato trattamento ambulatoriale.

Il reclamante ha sostenuto che il ricovero contro la sua volontà contrasterebbe con il principio di sussidiarietà e proporzionalità, in quanto l’unica problematica rilevata “quale causa del ricovero è stata una ricaduta nel consumo di alcool, senza alcuna comorbidità psichiatrica”. Ciò risulterebbe evidente sulla base delle conclusioni a cui è giunto il Dr. med. __________ (cfr. rapporto peritale del 18 febbraio 2022), secondo le quali “l’unica misura consigliata è l’aggancio ad un servizio per le dipendenze, posto come un ricovero avrebbe quale unico beneficio il mantenimento forzato all’astinenza, tanto inutile e assurdo da aver portato la sua stessa dr.ssa a proporre, proprio nell’ambito del ricovero, un consumo moderato e limitato a un bicchiere di vino a pasti. Non è per contro indicata una degenza in ambito psichiatrico.” Secondo il reclamante andrebbe considerato il suo categorico rifiuto, in quanto a livello psicologico, l’esecuzione della misura coatta rischierebbe di arrecargli molti più danni che benefici, ciò che starebbe già avvenendo. L’istituto nel quale soggiorna, ovvero una casa per anziani, non sarebbe peraltro idoneo per una persona di 57 anni di età e non risulterebbe neppure qualificata per trattare le dipendenze (né a livello organizzativo, né a livello del personale). Ne consegue che, una volta dimesso, il rischio di recidiva non muterebbe, ragione per la quale una presa a carico ambulatoriale, misurata, collaborativa e graduale come quella proposta dalla Dr. med. __________, attuale medico curante del paziente, avrebbe ben maggiori chances di risultare attuabile e sostenibile. Una condanna ad un periodo lungo ed indeterminato in una casa di riposo contro la sua volontà, solamente per impedirgli di consumare alcool, sarebbe altresì palesemente sproporzionato e ingiusto, a maggior ragione considerato che egli non metterebbe in pericolo nessuno. Visto che gli viene concesso di consumare un bicchiere di vino ai pasti, su raccomandazione della sua medico curante, sarebbe quindi dimostrato che nemmeno gli esperti medici accetterebbero il fondamentalismo astinenziale imposto dall’Autorità di protezione.

A mente del ricorrente, la censurata violazione del diritto da parte dell’Autorità di prime per non aver basato la decisione su una valida perizia, non sarebbe stata sanata mediante quella successivamente richiesta da parte della Commissione giuridica LASP al Dr. __________.

P. RE 1 è stato sentito dallo scrivente giudice in data 10 giugno 2022 presso l’Istituto dove attualmente è degente. Egli ha confermato il reclamo e quindi la sua opposizione al ricovero in atto, ritenendo di trovarsi in uno stato di salute stabile. A suo parere la struttura non sarebbe adatta alle sue aspettative, poiché si sente “vegetare” e gli viene impedita un’adeguata vita sociale, considerandosi troppo giovane per alloggiare assieme a pazienti affetti da demenza o simili disturbi psichiatrici. Il reclamante ha quindi espresso il desiderio di tornare a condurre una vita autonoma presso la propria abitazione, dove a suo avviso non vi sarebbe alcun pericolo, né per sé, né per gli altri. Rispetto al consumo di alcool, egli è convinto di poterlo limitare, come già avviene anche attualmente all’interno della struttura, mentre non frequenterebbe comunque bar o ristoranti, escludendo altresì di potersi trovare lontano da casa in stato alterato. Egli ha rilevato di sapere a chi rivolgersi in caso di necessità, sia per ragioni mediche acute, sia per un sostegno morale, e di essere pronto ad accogliere aiuti in forma ambulatoriale e di sottoporsi ai relativi controlli, se necessari a tal fine.

Considerato

in diritto

  1. Ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 8 LOG la Camera di protezione giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni della Commissione giuridica istituita dalla Legge sull’assistenza sociopsichiatrica (LASP) del 2 febbraio
  2. In virtù del principio della lex posterior, la competenza ricorsuale contro le decisioni della Commissione giuridica LASP va dunque determinata sulla base di tale norma, introdotta dal Parlamento cantonale con effetto dal 1° gennaio 2013, nonostante la mancata abrogazione dell’art. 50 cpv. 3 LASP, che prevede ancora il rimedio del ricorso e la competenza del Tribunale cantonale amministrativo.

Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dalle norme federali (in particolare, dall’art. 450e CC) occorre riferirsi alle disposizioni della LASP, benché allo stadio attuale esse non siano ancora state adattate al più recente assetto giuridico e istituzionale e, in via sussidiaria, alla legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario, come pure alla legge di procedura per le cause amministrative (LPAmm) e, in via ancor più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

  1. Ai sensi dell’art. 426 CC, una persona che soffre di una turba psichica o di una disabilità mentale o versa in un grave stato di abbandono può essere ricoverata in un istituto idoneo se le cure o l’assistenza necessarie non possono esserle prestate altrimenti (cpv. 1). L’onere che sopportano i congiunti e i terzi e la loro protezione devono essere considerati (cpv. 2). L’interessato è dimesso non appena le condizioni per il ricovero non siano più adempiute (cpv. 3). L’interessato o una persona a lui vicina può chiedere la dimissione in ogni tempo; la decisione su questa richiesta è presa senza indugio (cpv. 4).

2.1. A norma dell’art. 428 CC l’Autorità di protezione è competente per ordinare il ricovero e la dimissione (cpv. 2); in singoli casi può delegare all’istituto la competenza in materia di dimissione (cpv. 2).

2.2. L’art. 426 CC richiede che siano soddisfatte le tre condizioni cumulative, vale a dire una causa di collocamento (disturbo mentale, deficit mentale o stato di grave abbandono), un bisogno di assistenza o trattamento che non può essere fornito altrimenti e l'esistenza di un istituto appropriato permettente di soddisfare le esigenze di assistenza della persona collocata o di garantirgli le cure necessarie (Meier, Droit de la protection de l'adulte, Ginevra/Zurigo/Basilea 2016, n. 1189). Pertanto, il collocamento a scopo di assistenza può essere deciso solo se, data una delle cause esaustivamente menzionate nell'articolo 426 CC, la persona ha bisogno di assistenza personale, ovvero la sua situazione richiede assistenza e gli è garantita la protezione in senso stretto (DTF 134 III 289 consid. 4; Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physique et protection de l'Adulte, 2014, n. 1365, p. 596). Considerata la gravità della misura adottata la decisione deve essere presa sulla base della perizia di uno specialista (art. 450e cpv. 3 CC) (STF 2C_451/2020, consid. 8.2.1 del 9 giugno 2021, destinata a pubblicazione).

La dottrina e la giurisprudenza del Tribunale federale specificano che il concetto di “turba psichica” comprende tutte le patologie mentali riconosciute in psichiatria, vale a dire psicosi e psicopatie che hanno cause fisiche o meno, demenze, nonché dipendenze, in particolare alcolismo, tossicomania o farmacodipendenza (cfr. STF 5A_374/2018 del 25.06.2018, consid. 4.2.1; 5A_717/ 2015 del 13.10.2015, consid. 4.1; 5A_497/2014 del 08.7.2014, consid. 4.1; Meier, op.cit., n. 1192; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, 2012, n. 10.6, p. 245).

In virtù del principio di proporzionalità, è inoltre necessario che la protezione non possa essere garantita se non con una misura di collocamento, vale a dire che altre misure, come l'aiuto del suo entourage, l’assistenza sociale o le cure ambulatoriali siano o sembrino inefficaci. Il collocamento deve infatti essere considerato come ultima ratio ed è pertanto necessario esaminare tutte le misure alternative meno lesive della posizione giuridica dell'interessato (Meier, op. cit., n. 1199; COPMA, op. cit., N. 10.7, p. 245 s.). Tenuto conto del principio di proporzionalità, una delle condizioni legali per il collocamento è quindi che l'assistenza o le cure necessarie non possano essere fornite altrimenti. In particolare ciò può verificarsi quando la persona interessata non abbia coscienza della sua malattia e della necessità di ricovero (DTF 140 III 101 consid. 6.2.3 e riferimenti; STF 5A_634 / 2016 del 21.09.2016, consid. 3.1) o che il suo benessere necessiti di un trattamento in istituto, che può avere successo solo se sia assicurato senza interruzioni (STF 5A_652/2016 del 15 dicembre 2016, consid. 2.2). Il perito specialista nel suo rapporto deve indicare se, in base al bisogno di protezione dell’interessato, il collocamento o il mantenimento in istituto è indispensabile, o se l’assistenza o il trattamento necessario potrebbero essere forniti ambulatorialmente; il rapporto peritale indicherà anche se la persona interessata sembra, in modo credibile, prendere coscienza della sua malattia e della necessità delle cure (STF 2C_451/2020, consid. 8.2.1 del 9 giugno 2021, destinata a pubblicazione).

La terza condizione posta dall’art. 426 CC è l’esistenza di un istituto idoneo che permetta di soddisfare il bisogno di assistenza della persona interessata e di fornire il trattamento necessario (cfr. Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, 2011, n. 666, p. 302; Steinauer/Fountoulakis, op. cit., nn. 1358 ss, pp. 594 ss). Il perito specialista deve indicare nel suo referto se esiste un istituto appropriato e, nell’affermativa, per quale motivo l’istituto proposto entra effettivamente in considerazione (STF 2C_451/2020, consid. 8.2.1 del 9 giugno 2021, destinata a pubblicazione). In relazione alla nozione di “istituto idoneo” il Tribunale federale ha avuto modo di indicare che deve trattarsi di un’istituzione in grado di soddisfare i bisogni essenziali con le risorse organizzative e umane di cui dispone per l’esigenza di cure dell’interessato (cfr. DTF 114 II 213, consid. 7; 112 II 486 consid. 4c; STF 5A_500/2014 dell’8 luglio 2014 consid. 4; 5A_257/2015 del 23 aprile 2015 consid. 3; 2C_451/2020, consid. 8.2.1 del 9 giugno 2021); “idoneo” non significa tuttavia “ideale” o “ottimale” (Meier, Droit de protection de l’adulte, Ginevra/Zurigo/Basilea 2016, n. 1203, con riferimenti ivi citati).

2.3. In virtù dell’art. 431 CC, al più tardi sei mesi dopo l’inizio del ricovero, l’Autorità di protezione accerta se le condizioni dello stesso sono ancora adempiute e se l’istituto è ancora idoneo (cpv. 1). Nel corso dei sei mesi seguenti effettua una seconda verifica. In seguito procede alla verifica quando sia necessario, ma almeno una volta all’anno (cpv. 2).

  1. Nel caso in questione è accertato che RE 1 soffra di diverse patologie fisiche che necessitano una stretta sorveglianza e cura medica, nonché di terapie farmacologiche regolari. Inoltre, l’interessato è affetto da un’importante dipendenza da alcool, la quale rappresenta una fonte di alto rischio per l’aggravamento acuto della sua già precaria condizione fisica, a punto tale da mettere in pericolo la sua vita (cfr. rapporti 17 e 24 febbraio 2022 del Dr. med. __________; rapporto 26 aprile 2022 del Dr. med. __________; rapporto 15 maggio 2022 del Dr. med. __________). L’interessato ha già subito diversi ricoveri coatti (anche di durata prolungata), tutti dovuti alla sua dipendenza da alcool e sempre in concomitanza con degli stati di intossicazione etilica acuta, di cui i più recenti presso la Clinica psichiatrica cantonale di __________ dal 20 ottobre 2020 al 2 giugno 2021 e quello tutt’ora in atto già dal mese di gennaio 2022, prima presso l’Ospedale __________ e poi dal 30 marzo 2022 presso l’Istituto __________. È l’insieme di queste circostanze, segnatamente la ricaduta dell’interessato nell’abuso etilico e il fallimento della presa a carico da parte del servizio terapeutico ambulatoriale che ha portato l’Autorità di protezione a statuire in data 24 marzo 2022 il ricovero a scopo di cura e assistenza oggetto del reclamo qui in esame. L’Autorità di protezione ha ritenuto che l’interessato avrebbe dimostrato di compromettere i propri interessi e la propria salute, rifiutando le cure e i sostegni precedentemente offerti e ricadendo così in un ulteriore eccessivo consumo di alcool. L’Autorità di protezione ha considerato che i provvedimenti finora adottati e il margine di manovra lasciato all’interessato non sarebbero stati sufficienti a tutelarlo, ritenendo che un nuovo ricovero coatto fosse quindi necessario e adeguato. L’istituto __________, in quanto dispone anche di un reparto specifico per pazienti psichiatrici, è stato quindi reputato idoneo rispetto ai bisogni del paziente.

  2. Va innanzitutto esaminata la censura formale sollevata dal reclamante, secondo la quale il ricovero ordinato non fosse sostenuto da una perizia di uno specialista, come esige l’art. 450e cpv. 3 CC. Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha indicato che le sue “conclusioni poggiano pure sui pareri espressi dal dr. __________, Servizio psico-sociale __________” senza però meglio specificare di quale referto si tratti, ciò che dal profilo delle chiare esigenze probatorie prescritte risulta insufficiente. Ciononostante, dagli atti si evince che l’Autorità di protezione ha debitamente raccolto e infine anche basato la decisione impugnata su ulteriori valutazioni psichiatriche del tutto valide ai sensi della menzionata normativa legale. Difatti, con scritto 17 marzo 2022 si è rivolta al Dr. med. __________ e al Dr. med. __________ del Servizio psico-sociale di __________, chiedendo a questi specialisti in psichiatria di pronunciarsi in merito alla necessità del prospettato ricovero in una casa medicalizzata, ovvero in una casa di riposo. Nella stessa missiva l’Autorità di protezione ha espressamente indicato di aver già preso atto della valutazione psichiatrica precedentemente stilata dallo stesso Dr. med. __________ durante la degenza ospedaliera presso l’Ospedale __________ (ovvero del referto del 18 febbraio 2022 allestito ai fini della rivalutazione di un ricovero del paziente presso la Clinica psichiatrica cantonale). Inoltre, mediante rapporto 24 febbraio 2022 indirizzato all’Autorità di protezione, il Servizio psico-sociale, e per esso il Dr. med. __________, si è nuovamente espresso in relazione ai problemi di dipendenza alcoolica dell’interessato, con riferimento specifico al ricovero a scopo di cure e assistenza in atto. Lo stesso specialista ha rilasciato un ulteriore rapporto medico in data 24 marzo

  3. Pertanto, di fronte alla citata documentazione, risulta che l’Autorità di protezione abbia proceduto in ossequio dell’art. 450e cpv. 3 CC, disponendo di accertamenti psichiatrici necessari che, sebbene non formalmente qualificati quali perizie, rappresentano delle sufficienti valutazioni specialistiche nel senso prescritto dalla norma. La relativa censura sollevata dal reclamante va pertanto respinta.

  4. Ora, per quanto attiene al merito, occorre valutare se la situazione in cui versa RE 1 è tale da richiedere un ricovero a scopo di cura e assistenza nei termini stabiliti dall’Autorità di protezione mediante la decisione impugnata, rispettivamente se nel caso concreto sono adempiute le condizioni poste dall’art. 426 CC per l’imposizione di una tale misura.

5.1. Dalla documentazione medica agli atti emerge palesemente che RE 1 soffre di dipendenza alcoolica con conseguenti danni alla sua salute fisica, condizione che ha richiesto già diversi ricoveri coatti ospedalieri così come numerosi interventi e misure di protezione a suo favore, tra le quali infine il ricovero a scopo di cura e assistenza contestato. Il bisogno di assistenza e di sostegno è acclarato e nemmeno il reclamante lo nega. Tuttavia, essendo il ricovero stato ordinato a tempo indeterminato, va esaminata la misura sotto il profilo della proporzionalità, a maggior ragione alla luce della chiara prognosi formulata dal Dr. med. __________ nei summenzionati rapporti del 17 e 24 febbraio 2022. Difatti, mediante valutazione psichiatrica 17 febbraio 2022 lo specialista ha concluso che “l’esame psichico sembra esente da rilevanti anomalie del pensiero, delle sensopercezioni, dell’umore delle emozioni. Il problema principale sembra essere rappresentato dalla dipendenza da alcool, essendovi quantomeno una giustificazione e minimimazzione del potus. Essendo il paziente ricoverato da 5 settimane, egli risulta al momento astinente da alcool e quindi anche disintossicato. Persiste un rischio di recidiva di abuso etilico, con possibili conseguenze di tipo medico. Ciononostante, non risulta indicato proseguire la degenza in ambito psichiatrico, dal momento che l’unico tipo di beneficio atteso sarebbe il mantenimento forzato dell’astinenza. La reclusione non rappresenta una soluzione sostenibile a lungo termine e al momento della dimissione il rischio di recidiva sarebbe ugualmente presente. Sussiste insomma un rischio per la salute del paziente che non può essere eliminato neanche con lungodegenze in ambiente psichiatrico. Dal momento che il paziente si dice favorevole a una presa a carico ambulatoriale, suggerisco di contattare il Servizio __________ per riformulare una presa a carico. In caso di impossibilità per motivi logistici o altre controindicazioni, anche il nostro Servizio può farsi carico del paziente con una presa a carico multidisciplinare per organizzare una rete terapeutica (…). Nel caso in questione non si rileva peraltro una patologia psichiatrica in comorbidità e dunque l’aggancio ad un servizio per le dipendenze risulta certamente la miglior opzione di cura in ambito ambulatoriale o residenziale.” La stessa conclusione è poi riportata nel rapporto medico 24 febbraio 2022 del Servizio psico-sociale di __________, redatto dallo stesso Dr. med. __________. In modo apparentemente contraddittorio, con riferimento peraltro alla situazione contingente legata all’urgenza della misura, lo stesso specialista, mediante certificato 24 marzo 2022, si è peraltro espresso favorevolmente all’inserimento dell’interessato in una casa medicalizzata o casa di riposo, con riferimento al parere nel frattempo giunto da parte del curatore __________ in data 11 marzo 2022, il quale ha riportato informazioni comunque già ben note al curante. Come menzionato sopra, nella decisione impugnata, l’Autorità di protezione ha omesso di fare riferimento specifico ai referti medici a disposizione, limitandosi ad indicare genericamente che le sue conclusioni poggiano sui pareri del Dr. med. __________. Così facendo l’Autorità di prime cure non ha adeguatamente fatto fronte all’onere di motivare per quale motivo abbia ritenuto di potersi scostare dai due pareri medici secondo i quali un ricovero dell’interessato non risultava una soluzione sostenibile a lungo termine.

5.2. Il reclamante, sebbene soffra di un’importante dipendenza dall’alcool, con conseguenti gravi danni alla salute fisica, non risulta affetto da altre patologie psichiatriche o debolezze mentali, tali da limitarne la capacità di discernimento in relazione alla sua condizione fisica e alle conseguenze di tali abusi etilici. Il Dr. med. __________, con certificato 15 maggio 2022, ha peraltro attestato che l’interessato è consapevole della gravità delle sue condizioni di salute e delle possibili complicazioni, dagli esiti potenzialmente fatali (con particolare riferimento al rischio di emorragie improvvise). Lo stesso accertamento è stato fatto dalla curante Dr. med. __________ mediante certificato medico 11 maggio 2022, nel quale ha specificato che “Il signor RE 1 è ben cosciente di questo rischio elevato”. Questa consapevolezza è emersa anche durante la sua audizione davanti allo scrivente giudice in data 10 giugno 2022. Il fatto che egli fosse affetto anche da un disturbo depressivo, rispettivamente che egli abbia in passato esternato delle idee suicidali, appaiono a detta degli specialisti, in particolare dall’attuale curante, Dr. med. __________ (cfr. certificato medico 11 maggio 2022: “A livello psichico soffre molto del fatto di non poter decidere sulla sua vita. Vorrebbe poter incontrare le sue figlie liberamente e poter andare a camminare col cane. Esprime in modo molto chiaro che vorrebbe indietro la sua vita. Non dimostra, in questo senso, una tendenza alla suicidalità”), quali condizioni legate principalmente alle conseguenze dei ricoveri coatti ordinati e al fatto che l’interessato sia sempre stato e rimanga fermamente contrario ad una qualsiasi forma di internamento. Proprio per tale ragione era infatti stato revocato il ricovero presso la Clinica psichiatrica cantonale di __________ nella primavera 2021, i medici curanti avendolo reputato oramai “antiterapeutico” (cfr. decisione 31 maggio 2021 dell’Autorità di protezione, nella quale viene citato il rapporto 16 marzo 2021 della Clinica psichiatrica cantonale). L’assenza di un’ideazione anticonservativa e una relativazione dello stato depressivo dell’interessato sono state altresì attestate in data 30 marzo 2022 da parte del Servizio psico-sociale di __________, chiamato a pronunciarsi a tal riguardo prima del trasferimento del paziente presso l’Istituto __________. In occasione dell’audizione dinnanzi allo scrivente giudice, RE 1 ha ribadito di sentirsi troppo giovane, all’età di 57 anni, per soggiornare in una casa di riposo insieme a pazienti anziani con problemi di demenza o altri disturbi psichiatrici. Egli ha quindi riferito di sentirsi “vegetare” siccome privato da ogni possibilità di avere una vita sociale e di riprendere le sue abitudini domestiche e familiari. Interrogato sui motivi del rifiuto a sottoporsi ai controlli etilometrici richiesti dall’Istituto in occasione dei rientri dalle regolari passeggiate all’esterno della struttura, egli ha dichiarato di sentirsi contrariato e infastidito da questo regime di continui controlli e di non capirne il senso, non vedendo alcuna prospettiva futura. Per contro, in vista di una sua eventuale dimissione, con un concreto progetto al di fuori della struttura, egli si è dichiarato disposto a sottoporsi a tali controlli (cfr. verbale di audizione 10 giugno 2022).

Alla luce delle circostanze accertate, avendo l’interessato ben compreso la gravità della sua situazione per quanto concerne il rischio che eventuali futuri abusi etilici comporterebbero alla sua salute, nonché alla luce della chiara prognosi formulata dal Dr. med. __________ in data 17 e 24 febbraio 2022 (secondo cui sussiste un rischio per la salute del paziente che non può essere eliminato neanche con lungodegenza in ambiente psichiatrico, mentre al momento della dimissione il rischio della recidiva sarebbe ugualmente presente) si deve concludere che un mantenimento del ricovero a scopo di cura e assistenza a tempo indeterminato, ovvero a lungo termine, risulta effettivamente sproporzionato.

In un primo momento, date le gravi condizioni psicofisiche in cui versava l’interessato, un ricovero ospedaliero ai fini di stabilizzare e disintossicare l’interessato risultava senz’altro necessario. Alla luce dell’evolversi della situazione, attestata dai referti medici agli atti, se ne deve ora concludere che il mantenimento di un regime chiuso a tempo indeterminato è senz’altro sproporzionato e ingiustificato e non può quindi trovare conferma. Su questo punto il ricorso va pertanto accolto.

5.3. Va peraltro rilevato come il ricorrente, una volta dimesso dall’istituto, non potrà ritrovarsi sprovvisto di adeguata protezione e di un concreto piano terapeutico ambulatoriale a suo favore. È indubbio che sussista un bisogno permanente di assistenza e cure, che andranno garantite con l’adozione di appropriate misure da parte dell’Autorità di protezione.

A questo proposito occorre ricordare che lo scopo principale del vigente diritto di protezione consiste nel garantire il benessere della persona beneficiante di una misura: la protezione degli adulti deve trovare un equilibrio tra libertà e assistenza, visto che il diritto dell’essere umano all’autodeterminazione è e rimane l’espressione fondamentale della sua dignità. Occorre quindi cercare costantemente l’equilibrio tra bisogno di assistenza e salvaguardia della libertà (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6431). Di conseguenza, sempreché l’interessato rimanga consapevole delle sue scelte, segnatamente sia cosciente del fatto che un abuso di alcool potrebbe mettere in pericolo la sua vita (ciò che ha dimostrato di aver compreso, cfr. certificato medico del Dr. __________), e a condizione che le sue scelte non pregiudichino gli interessi di terzi, è nel rispetto del diritto fondamentale all’autodeterminazione che bisogna lasciare a RE 1 la scelta se condurre uno stile di vita più favorevole al suo stato psico-fisico, rispettivamente se riprendere consumi eccessivi di alcool che ne pregiudicano la salute.

È accertato e peraltro incontestato che l’interessato necessiti di assistenza medica e infermieristica continua e regolare, così come anche nel limite del possibile di un sostegno psichiatrico: aiuti che gli devono essere garantiti anche al di fuori della struttura in cui attualmente è degente e quindi attraverso un progetto ambulatoriale presso il domicilio. Questi sostegni ambulatoriali sono strettamente necessari anche al fine di garantire all’interessato una conduzione di vita dignitosa, nella misura in cui sono atte ad evitare che egli possa cadere in uno stato di abbandono, e ciò indipendentemente dalle scelte che vorrà intraprendere rispetto al consumo di sostanze alcoliche.

Va quindi rilevato come, in assenza di un tale progetto ambulatoriale, risulti al momento improponibile l’immediata dimissione del paziente. Egli non sarebbe sin da ora in grado di tutelare autonomamente la propria persona e lo stesso ricorrente ha infatti postulato una dimissione dall’istituto solo dopo la prescrizione di un adeguato trattamento ambulatoriale (cfr. petitum del gravame qui in esame).

5.4. Infine, occorre rilevare che il progetto di astinenza totale, come quello prospettato dall’Autorità di protezione mediante il ricovero impugnato, non ha comunque funzionato, né in regime protetto presso la Clinica psichiatrica cantonale, né durante l’attuale ricovero presso l’Istituto __________. L’interessato è comunque in qualche modo riuscito a procurarsi delle bevande alcoliche, anche all’interno delle strutture d’accoglienza e durante delle assenze provvisorie. Non va peraltro trascurato il fatto che, presso l’attuale struttura di accoglienza e previo avviso favorevole medico curante, al paziente è persino stato concesso di consumare un bicchiere di vino al pasto. Tale approccio, meno intransigente e totalitario, ha portato ad una migliore collaborazione e accettazione delle misure in corso. Ai fini di una buona riuscita e di una migliore adesione dell’interessato al piano di trattamento ambulatoriale, sarà quindi necessario prestare attenzione al giusto equilibrio tra i desideri espressi dell’interessato rispetto ad una conduzione di vita autonoma presso il proprio domicilio e la riconosciuta necessità di sorveglianza ed assistenza medica per la tutela del suo benessere psicofisico.

  1. Tutto considerato, il ricovero a scopo di cura e assistenza nei termini stabiliti mediante la decisione impugnata risulta eccessivo rispetto alle condizioni in cui versa attualmente il destinatario della misura coatta, eccessiva siccome in contrasto con il suo diritto all’autodeterminazione, trattandosi di una persona capace di discernimento e perfettamente consapevole dei rischi degli abusi etilici per il suo stato di salute generale. Il reclamo è fondato e va pertanto accolto. Di conseguenza, conformemente a quanto richiesto dal reclamante stesso e così come accertato mediante il presente giudizio, una dimissione dall’istituto potrà avvenire non appena sarà definito e messo in atto un concreto piano di trattamento ambulatoriale e di supporto personale.

L’Autorità di protezione è quindi tenuta, entro il 29 luglio 2022, ad attuare, insieme al curatore, quale rappresentante terapeutico dell’interessato, un tale progetto, il quale dovrà essere sottoposto all’interessato, che a sua volta è tenuto a collaborare, nell’intento di realizzare una soluzione più conforme alle sue esigenze di protezione.

  1. Alla luce di quanto precede, le censure del reclamante sono giustificate e meritano l’accoglimento. Il ricovero a scopo di cura e assistenza ordinato mediante la decisione 24 marzo 2022 dell’Autorità di protezione va revocato a partire dalla data di messa in atto del piano di trattamento ambulatoriale che l’Autorità di protezione è tenuta ad allestire ed attuare entro il 29 luglio 2022.

  2. Con l’emanazione della presente sentenza di merito, l’istanza di ripristino dell’effetto sospensivo è divenuta priva d’oggetto.

  3. Gli oneri giudiziari per il presente giudizio seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le circostanze, si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero per altro essere caricate all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

  4. RE 1 ha postulato di essere messo a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Risultando ossequiate quest’ultime condizioni, la domanda può essere accolta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Il reclamo è accolto.

1.1. Gli atti sono ritornati all’Autorità regionale di protezione __________ perché proceda ai sensi dei considerandi.

  1. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.

  2. La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di RE 1 è accolta.

  3. Notificazione:

Comunicazione:

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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