Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 06.09.2022 9.2022.76

Incarto n. 9.2022.76

Lugano 6 settembre 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

Perucconi-Bernasconi

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. dall’ PR 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

e

CO 2 patr. dall’ PR 2

per quanto riguarda la modifica del regime di affidamento, l’iscrizione alla scuola dell’infanzia e le misure opportune a favore della figlia PI 1

giudicando sul reclamo del 13 maggio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 aprile 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. PI 1 (2017) è nata dalla relazione tra RE 1 e CO 2. I genitori vivono separati da alcuni anni. Su richiesta del padre, l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha disciplinato in via cautelare la custodia dei genitori sulla figlia con decisioni 11 aprile 2019 e 24 aprile 2019, attribuendola in sostanza a CO 2 dal mercoledì sera alla domenica sera e a RE 1 gli altri giorni, ordinando contestualmente controlli del consumo di alcool a carico della madre.

B. Il 6 febbraio 2020 l’Autorità di protezione ha approvato il contratto per l’obbligo di mantenimento di minori e il diritto alle relazioni personali del 21 ottobre 2019. L’esercizio dell’autorità parentale è stato definito congiuntamente e l’affidamento della bambina attribuito alla mamma dal mercoledì sera alla domenica sera e al papà dalla domenica sera al mercoledì sera, mentre nei fine settimana al sabato con una persona di riferimento scelta dai genitori e due domeniche al mese ciascuno per i genitori. Il domicilio della bambina è stato fissato presso la madre.

C. Tramite decisione 15 febbraio 2021, facendo seguito ad una richiesta del padre volta alla modifica della ripartizione della custodia durante l’anno scolastico in corso e ad un’analoga richiesta della madre, l’Autorità di protezione ha suggerito ai genitori di avviare una mediazione volta a “concordare l’eventuale modifica dell’iscrizione presso la Scuola dell’infanzia (…), nonché le eventuali relative modifiche delle della custodia di fatto (e del domicilio), delle relazioni personali e del contributo di mantenimento”. Ha quindi sospeso la relativa procedura sino al 15 maggio 2021.

D. Con decisione 9 giugno 2021 l’Autorità di protezione ha disposto nei confronti di CO 2 esami della concentrazione ematica per il consumo di alcool, con frequenza quindicinale. L’Autorità ha pure indicato che in caso di rilevamento di consumo di alcool la madre non avrebbe potuto di principio detenere la custodia della figlia fino al successivo controllo attestante un risultato compatibile con un lieve consumo di etanolo, non superiore ai tre bicchieri standard per settimana o con un’astinenza. In data 15 giugno 2021, constatato un consumo eccessivo di etanolo nelle 2-3 settimane antecedenti, la custodia di PI 1 alla madre è stata sospesa.

E. Il 19 luglio 2021, l’Autorità di protezione ha emanato una nuova decisione cautelare con la quale ha modificato il regime di affidamento, prevedendo in sostanza un’alternanza paritaria, definendo che i genitori avrebbero iscritto la figlia alla scuola dell’infanzia di __________, per l’anno 2021/2022, con possibilità di cambiamento durante l’anno scolastico, “se del caso verosimilmente dal gennaio 2022”. Ha pure decretato l’istituzione di una curatela “per l’organizzazione della custodia”. Tramite decisione 19 agosto 2021 l’Autorità di protezione ha quindi istituito una curatela educativa a favore della minore, designando __________ quale curatrice.

F. Il 28 settembre 2021 CO 2 ha chiesto di definire una diversa regolamentazione della custodia in ragione di una nuova attività professionale dal 1° ottobre 2021, con un grado di occupazione al 50%, quale assistente di cura e svolta principalmente nei fine settimana e di notte. Essa ha osservato che i turni di lavoro le consentirebbero di accudire la figlia senza quasi mai il bisogno di persone di fiducia, ritenendo tale soluzione auspicabile per il bene della bambina.

G. L’Ufficio dell’aiuto e della protezione ha reso il suo rapporto il 12/17 novembre 2021, sottoposto alle parti, che hanno formulato le rispettive osservazioni. Si è quindi tenuta un’udienza dinnanzi all’Autorità di protezione il 17 dicembre 2021.

H. Il 24 gennaio 2022 l’Autorità di protezione, constatando che i controlli eseguiti su CO 2 hanno sempre dimostrato valori compatibili con l’astinenza, ha emanato una decisione con la quale ha ridotto la frequenza degli esami, da svolgere di principio una volta al mese, su chiamata.

I. Con decisione 12 aprile 2022 l’Autorità di protezione ha modificato il regime di custodia di PI 1, affidandola con effetto dal 16 giugno 2022 alla madre (disp.1) , garantendo al padre le più ampie relazioni personali da esercitarsi compatibilmente con il bene della minore, di principio durante il calendario scolastico dal venerdì sera al lunedì mattina almeno due fine settimana al mese, mentre durante le vacanze scolastiche la metà dei giorni con la madre e l’altra metà con il padre (disp.1.1). L’Autorità di protezione ha pure indicato ai genitori di disciplinare puntualmente con la curatrice le relazioni personali (disp. 1.2.) ed ha stabilito che da agosto 2022 la bambina frequenterà la scuola dell’infanzia presso l’istituto scolastico del Comune di __________ (disp. 2). Ha quindi ordinato un sostegno terapeutico per la bambina (disp. 3), raccomandato un percorso di mediazione genitoriale (disp. 4), confermato i controlli del consumo di alcool stabiliti con decisione 24 gennaio 2022 (disp. 5) e conferito all’Ufficio dell’aiuto e della protezione un mandato quale ufficio di controllo e informazione (disp. 6). La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ed a un eventuale reclamo è stato negato l’effetto sospensivo (disp. 8).

J. RE 1 è insorto contro la suddetta decisione con reclamo 13/16 maggio 2022. Egli ha chiesto in via supercautelare la restituzione dell’effetto sospensivo e nel merito la riforma della decisione, in via principale nel senso di affidare la figlia alle sue cure, in via subordinata con una custodia alternata e in via ancor più subordinata di decidere la retrocessione dell’incarto all’Autorità di protezione per una nuova decisione.

K. Con osservazioni 27/31 maggio 2022, l’Autorità di protezione ha precisato di non opporsi alla restituzione dell’effetto sospensivo a condizione che questa Camera avesse deciso nel merito del reclamo prima dell’inizio dell’anno scolastico (indicativamente entro fine luglio 2022).

Nel merito del reclamo, l’Autorità di protezione si è rimessa al giudizio della Camera di protezione, precisando che la decisione ha fatto seguito ad un’attenta ponderazione della situazione, ponendo al centro l’interesse superiore di PI 1, in considerazione delle attuali risorse genitoriali.

L. Il 1° giugno 2022 CO 2 ha presentato le proprie osservazioni alla richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo, chiedendone la reiezione, ritenendo che la decisione impugnata non fosse di pregiudizio agli interessi di PI 1.

M. Con decisione 27 giugno 2022 questa Camera ha respinto la richiesta di restituzione dell’effetto sospensivo al reclamo.

N. Frattanto, il 17 giugno 2022, CO 2 ha presentato le proprie osservazioni al merito del reclamo, opponendosi alle richieste di RE 1 e chiedendo la conferma integrale della decisione impugnata. Essa ha evidenziato di essersi sottoposta ai controlli ordinati, che hanno dimostrato la sua astinenza, ritenendo pertanto attestata la propria adeguatezza relativamente alla custodia di PI 1. Osservando che il regime di custodia alternata sarebbe stato disposto provvisoriamente in attesa delle risultanze dell’istruttoria, ha affermato di poter meglio garantire la stabilità della piccola, anche in relazione con la propria situazione professionale, che le consente di accudire la figlia senza aiuti esterni. RE 1 necessita invece della collaborazione di altre persone, segnatamente della propria madre.

Con scritto 20 giugno 2022 l’Avv. PR 2 ha inoltre chiesto di estendere anche alla procedura dinnanzi alla Camera di protezione l’ammissione della concessione dell’assistenza giudiziaria concessa in prima sede.

O. La curatrice non ha presentato osservazioni.

P. RE 1 ha inoltrato la propria replica il 6 luglio 2022, confermando le richieste formulate nel reclamo. Egli ha ribadito che la decisione impugnata non considererebbe prioritariamente l’interesse della figlia, proteggendo invece maggiormente dei bisogni della madre. A suo avviso l’Autorità di protezione non avrebbe sufficientemente tenuto conto delle conclusioni dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione e avrebbe modificato un assetto in vigore da anni sulla base di considerazioni ipotetiche e senza dimostrazione concreta che il cambiamento di sede scolastica sarebbe di giovamento alla bambina.

Q. Alla replica non hanno fatto seguito dupliche nel termine assegnato.

Considerato

in diritto

  1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

  2. Con la decisione impugnata l’Autorità di protezione ha modificato il regime di custodia di PI 1, affidandola alla madre per le cure e l’educazione, disponendo di conseguenza un cambiamento della sede scolastica e stabilendo la sua iscrizione presso l’istituto scolastico del Comune di __________.

L’Autorità di prime cure ha rilevato che l’assetto provvisoriamente deciso di custodia alternata tra i genitori e di frequentazione della scuola dell’infanzia di __________ si era reso necessario durante la fase di verifica della situazione della madre, relativamente al suo consumo di alcool. Constatato che le capacità genitoriali di RE 1 e CO 2 sono risultate equivalenti, l’Autorità di prima istanza non ha ritenuto necessario esperire ulteriori indagini, mentre le risultanze dei controlli sulla madre ne hanno attestato l’astinenza. L’Autorità di primo grado ha quindi valutato le due ipotesi di affidamento della bambina, alla madre e al padre, giungendo alla conclusione che la prima soluzione è più favorevole a PI 1, tenuto conto della situazione concreta. In particolare, preso atto della sospensione della mediazione tra i genitori, volta anche ad accordarsi sulla frequentazione scolastica, l’Autorità di protezione ha considerato determinante la situazione professionale dei genitori, che differisce nel senso che la madre lavora a tempo parziale e con orari che le consentono un accudimento senza aiuti esterni, mentre il padre necessita della collaborazione di sua madre. Tenuto conto della distanza tra i genitori, di circa 15 km, l’Autorità di prime cure ha evidenziato che la frequentazione da parte di PI 1 della scuola presso il domicilio della madre (e suo) non pregiudica le relazioni personali tra la bambina e RE 1, mentre il contrario porrebbe difficoltà, ritenuto che CO 2 non dispone della licenza di condurre. In definitiva, l’Autorità di protezione ha confrontato le situazioni specifiche dei due genitori, decidendo un assetto che ha ritenuto garantire alla minore una maggior stabilità.

  1. Con il proprio reclamo RE 1 ha postulato la riforma della decisione, in via principale nel senso di affidare la figlia alle sue cure, in via subordinata con una custodia alternata e in via ancor più subordinata chiedendo la retrocessione dell’incarto all’Autorità di protezione per una nuova decisione. A mente del reclamante la decisione sarebbe scarsamente motivata e la modifica dell’assetto della custodia andrebbe a favore esclusivamente della madre, senza tenere conto del bene della figlia. Egli ritiene che gli accertamenti sulla madre non sarebbero sufficienti, in considerazione delle sue difficoltà personali, ponendo pure in discussione i turni di lavoro da essa indicati e asserendo di poter garantire alla figlia maggior stabilità. Sostiene inoltre che il cambiamento di sede scolastica andrebbe a scapito della figlia, ben inserita nella scuola frequentata.

Al contrario, CO 2 ritiene che la soluzione adottata dall’Autorità di protezione risponda al bisogno di stabilità della figlia, tenuto conto di tutti gli elementi concreti ed in particolare che la sua situazione le consente di occuparsene direttamente e senza aiuti esterni, in un contesto che non pregiudica gli interessi di PI 1, alla quale anche il cambiamento di sede scolastica porterà giovamento.

  1. In generale, la regola di base per l'attribuzione dei diritti genitoriali è il bene del bambino, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano. Tra i criteri essenziali da considerare vi sono le relazioni personali tra genitori e figli, le rispettive capacità educative dei genitori, la loro capacità di occuparsi personalmente del bambino, di accudirlo e di promuovere i contatti con l'altro genitore; deve essere scelta la soluzione che, alla luce dei fatti del caso, sia in grado di fornire al bambino la stabilità delle relazioni necessaria per un armonioso sviluppo affettivo, psicologico, morale e intellettuale. Nel caso di genitori di pari capacità nell'educazione e nella cura del bambino, è importante il criterio della stabilità delle relazioni, secondo il quale è essenziale evitare inutili cambiamenti nell'ambiente locale e sociale dei bambini che potrebbero disturbare il loro sviluppo armonioso (DTF 5A_46/2015 del 26.05.2015, consid. 4.4.2.; DTF 114 II 200, par. 5a).

4.1. Giusta l’art. 296 cpv. 1 CC l’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio. Il capoverso 2 sancisce come regola l’autorità parentale congiunta, indipendentemente dallo stato civile dei genitori (Messaggio concernente una modifica del CC, Autorità parentale, del 16 novembre 2011, FF pag. 8040). L’autorità parentale congiunta può essere istituita con una dichiarazione comune dei genitori (art. 298a CC) o con una decisione dell’Autorità di protezione o del giudice (art. 298b CC; COPMA, raccomandazioni del 13 giugno 2014, n. 3 segg.).

Secondo l’art. 301 CC i genitori, in considerazione del bene del figlio, ne dirigono le cure e l’educazione e, riservata la sua capacità, prendono le decisioni necessarie. L’art. 302 CC (educazione) dispone altresì che i genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale.

4.2. Il diritto di determinare il luogo di dimora dei figli è una componente dell’autorità parentale che è stabilita di principio congiuntamente ai genitori, fatta riserva per gli accordi intervenuti tra le parti o per il disciplinamento disposto dal giudice o dall’autorità di protezione a norma degli artt. 298a e 298b CC (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed., 2019, N. 1110 pag. 731 e N.1116 pag. 736-737). Conformemente all’art. 298d CC, ad istanza di un genitore, del figlio o d’ufficio, l’autorità di protezione dei minori modifica l’attribuzione dell’autorità parentale se fatti nuovi importanti lo esigono per tutelare il bene del figlio (cpv. 1); può anche limitarsi a disciplinare la custodia, le relazioni personali o la partecipazione di ciascun genitore alla cura del figlio (cpv. 2). Ciò è in particolare il caso della tolta della custodia quale misura di protezione fondata sull’art. 310 CC (Meier/Stettler, op. cit., N. 1110 e N 2615 pag. 731-732, N. 1116 e N. 2637 pag. 736-738).

4.3. Ai sensi dell’art. 301a cpv. 1 CC, l’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. Diversamente dal diritto previgente, secondo cui il diritto di determinare il luogo di residenza del figlio era incluso nel diritto di custodia (cfr. DTF 136 III 353), tale diritto rientra oggi nelle prerogative dell’autorità parentale.

Il concetto generico di “custodia” si esaurisce oramai nella sola “custodia di fatto”, ovvero la gestione quotidiana del figlio e l’esercizio dei doveri legati alla sua cura e alla sua educazione (DTF 142 III 17 consid. 3.2.2).

Dall’entrata in vigore della revisione del diritto sull’autorità parentale, il 1° luglio 2014, tale nozione è stata sostituita dal termine, più preciso, di “diritto di determinare il luogo di dimora del figlio” (droit de déterminer le lieu de résidence, Aufenthaltsbestimmungsrechts; cfr. titolo marginale dell’art. 310 CC; Meier/Stettler, Droit de filiation, 6ª ed., n. 1291 pag. 847).

Il diritto di custodia comprende il diritto di determinare il luogo di dimora e le modalità relative alla cura del figlio e appartiene ai genitori (eventualmente al tutore del minore), essendo una componente dell’autorità parentale (DTF 128 III 9 consid. 4a; BSK ZGB I, Breitschmid, ad art. 310 CC n. 1; CR CC I, Meier, ad art. 310 CC n. 1).

4.4. L’Autorità parentale congiunta, che è ormai la regola (art. 296 cpv. 2 CC), non implica necessariamente una custodia alternata.

Contestualmente alla decisione sull’autorità parentale, l’autorità di protezione disciplina anche le altre questioni litigiose: per decidere sulla custodia, sulle relazioni personali o la partecipazione alla cura, l’autorità tiene conto del diritto del figlio a intrattenere regolari relazioni personali con entrambi i genitori (art. 298b cpv. 3 e 3bis CC). In caso di esercizio congiunto dell’autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori o del figlio, l’autorità di protezione dei minori valuta se, per il bene del figlio, sia opportuno disporre la custodia alternata (art. 298b cpv. 3ter CC).

4.5. Chiamato a statuire in proposito, tuttavia, il giudice deve, esaminare se una custodia alternata sia possibile e compatibile con il bene del minore, (art. 298 cpv. 2ter CC), principio fondamentale per l’attribuzione dei diritti parentali, al quale gli interessi dei genitori devono cedere il passo (STF 5A_147/2019 n. 2.1). Indipendentemente dal fatto che i genitori siano d’accordo sull’attribuzione della custodia alternata, al giudice incombe verificare, alla luce della situazione di fatto attuale e previgente, se una custodia alternata appaia effettivamente idonea a preservare il bene del minore. Gli interessi dei genitori devono passare in secondo piano (STF 142 III 612 consid. 4.2; STF 131 III 209, consid. 5; Plädoyer, Das Magazin für Recht und Politik, 2018/6 75).

4.6. Se una custodia alternata sia o meno un’opzione e se è compatibile con il bene del figlio dipende dalle circostanze specifiche del caso. Ciò significa che il giudice deve statuire sulla base di fatti accertati – attuali e del passato – e fare una prognosi se l’assetto di una custodia alternata corrisponda al bene del minore (STF 142 III 612 consid. 4.2.). Fra i criteri da esaminare sono da citare le capacità educative dei genitori, che devono essere date per entrambi, e l’esistenza di una buona capacità e volontà comunicativa, essenziale viste le misure d’organizzazione e lo scambio regolare di informazioni che un tale metodo di custodia richiede (cfr. STF 25 marzo 2020 n. 5A_147/2019 n. 2.1). Vanno altresì considerati il desiderio del figlio e la situazione previgente. Fatta riserva per le capacità educative dei due genitori, evidentemente imprescindibili per l’instaurazione della custodia alternata, tutti gli altri criteri sono indipendenti. I criteri della stabilità e della possibilità di un genitore di occuparsi personalmente di un figlio avranno un ruolo preminente in caso di lattanti e figli in bassa età. La capacità di collaborazione dei genitori sarà di contro più importante quando il figlio frequenta la scuola o quando la distanza fra i luoghi di residenza dei genitori esige un’organizzazione più complessa.

4.7. Se giunge alla conclusione che una custodia alternata non è nell’interesse del minore, il giudice attribuisce la custodia a uno dei genitori, prendendo in considerazione essenzialmente i medesimi criteri, ai quali va aggiunto l’esame della capacità di ognuno di loro di favorire i contatti del figlio con l’altro genitore. Pertanto i criteri da esaminare per l’attribuzione della custodia restano essenzialmente quelli definiti dalla giurisprudenza, quali le capacità educative dei genitori, le relazioni personali fra genitori e figlio, l’attitudine dei genitori a prendersi cura dei figli personalmente e ad occuparsene. Dovrà essere scelta la soluzione che meglio potrà assicurare al minore la stabilità delle relazioni necessarie ad uno sviluppo armonioso dal punto di vista affettivo, psichico, morale e intellettuale. Nel caso di capacità educative e di cura equivalenti fra i genitori dovrà essere privilegiata la “stabilità delle relazioni” (evitare cambiamenti inutili). Pure importante è l’attitudine a favorire i contatti fra il figlio e l’altro genitore (Meier/Stettler, op. cit., n. 1155 segg. pag. 764).

4.8. Come traspare già dalla terminologia utilizzata, con la custodia alternata il padre e la madre prendono a carico il figlio per dei periodi pressoché uguali. Per poter parlare di una custodia alternata, il tempo globale della presa a carico dovrebbe comunque essere almeno di 1/3, finanche il 40% del tempo per ciascun genitore (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ª ed., n. 1158 segg. pag. 768). È vero che il valore simbolico della denominazione non deve essere trascurato, sempreché si tratti di un diritto di visita molto esteso messo a confronto con una custodia alternata di pari ripartizione della presa a carico (Meier/Stettler, op. cit., n. 1158 segg. pag. 768 con riferimento alla sentenza 3B 17 46 del 28.06.2018 del Kantonsgericht Luzern, Plädoyer, op. cit. 76). L’attribuzione della custodia alternata non dà diritto ai genitori di poter modificare autonomamente l’estensione delle loro quote di accudimento. Essa non deve quindi dare spazio ai genitori di regolamentare la ripartizione della presa a carico del figlio a loro piacimento (ZKE 2021 pag. 191; STF 5A_139/2020 del 26.11.2020), anche perché eventuali modifiche delle quote accuditive devono essere avallate dall’Autorità di protezione ai sensi dell’art. 298d cpv. 1 e 2 CC.

  1. Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; DTF 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; DTF 128 III 411 consid. 3.2.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2021, inc. 9.2020.168, consid. 4). Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; STF 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 consid. 2.1.2) ed impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore; l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove (DTF 128 III 411 consid. 3.1; STF 5A_874/2016 del 26 aprile 2017 consid. 4.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2021, inc. 9.2020.168, consid. 4).

Il principio inquisitorio illimitato non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (STF 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3). In linea di principio una parte ha diritto all'assunzione delle prove offerte, ma l'autorità può rinunciare a esperire mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe con ogni verosimiglianza elementi di rilievo (apprezzamento anticipato delle prove: DTF 146 III 80 consid. 5.2.2 con rif.; STF 5A_793/2020 del 24 febbraio 2021, consid. 4.1).

  1. Nel caso in esame, CO 2 e RE 1, genitori non coniugati, sono entrambi detentori dell’autorità parentale. Essi hanno sempre esercitato la custodia in modo paritario, in particolare secondo il contratto di mantenimento del 21 ottobre 2019, che ha stabilito l’affidamento della bambina alla mamma dal mercoledì sera alla domenica sera e al papà dalla domenica sera al mercoledì sera. Il domicilio della bambina è stato fissato presso la madre. Al momento dell’iscrizione alla scuola dell’infanzia di PI 1 i genitori hanno chiesto l’autorizzazione alla frequentazione di un istituto scolastico diverso da quello del Comune di domicilio e la bambina ha quindi iniziato la scuola dell’infanzia a __________ nel settembre 2020. Già in ottobre del 2020 la madre ha segnalato all’Autorità di protezione di non essere d’accordo con tale assetto, a suo dire deciso dal padre, chiedendo di poter iscrivere la bambina nell’istituto scolastico di __________ già da gennaio 2021. I genitori hanno discusso per mesi al fine di trovare una soluzione concordata, avviando a tale scopo pure una mediazione.

6.1. Il 28 settembre 2021 CO 2 ha chiesto di modificare la regolamentazione della custodia in ragione di una nuova attività professionale dal 1° ottobre 2021, con un grado di occupazione al 50%, quale assistente di cura e svolta principalmente nei fine settimana e di notte. Nel frattempo si è svolta la valutazione socio-ambientale da parte dell’Ufficio dell’aiuto e della protezione (di seguito: UAP), dal cui rapporto del 12 novembre 2021 è emerso che “spesso le affermazioni di un genitore sono state (reciprocamente) contestate dall’altro genitore”, e che la “fotografia della situazione pertanto consegna all’ARP gli elementi raccolti” senza “avere gli strumenti per verificarne la veridicità”. L’accudimento della bambina è risultato adeguato da parte di entrambi i genitori, le dinamiche relazionali sono state considerate positive tra la bambina e i genitori, ragione per la quale l’Autorità di prima istanza non ha ritenuto necessarie ulteriori indagini sulla capacità genitoriale. L’UAP ha formulato una proposta di affidamento della bambina ai genitori con una “modalità di custodia flessibile che privilegia la presenza del padre durante l’anno scolastico e della madre durante le vacanze, nonché l’accudimento diretto da parte dei due genitori, evitando il più possibile di far capo a parenti e baby sitter” (rapporto, pag. 11). Ha inoltre proposto il mantenimento della sede scolastica a __________.

L’Autorità di protezione ha ritenuto opportuno discostarsi dai suggerimenti dell’UAP, valutando che la grave conflittualità tra i genitori non favorisce un contesto in cui la custodia alternata possa risultare la scelta appropriata. Anche RE 1 sostiene nel proprio reclamo che la capacità di collaborazione dei genitori è un fattore di rilievo nella scelta di tale assetto. Aspetto che risulta tuttavia essere soltanto uno degli elementi che hanno condotto alla decisione contestata, motivata in particolare dal fatto oggettivo che egli dovrebbe far capo a terze persone per l’accudimento della bambina.

Ritenuto che anche secondo questo giudice la custodia alternata non può essere considerata una soluzione favorevole al bene della bambina, vista la situazione attuale di importante conflittualità e di completa assenza di capacità dei genitori di discutere costruttivamente (cfr. rapporto UAP, pag. 10), l’Autorità di prima sede ha correttamente eseguito una valutazione delle rispettive situazioni dei genitori. La soluzione decisa di affidamento alla madre nei giorni infrasettimanali permette l’accudimento diretto di PI 1, suggerito pure dall’UAP, che nel rapporto citato (pag. 11) ha consigliato una “presenza limitata di persone terze”, indicando peraltro al padre di “garantire l’accudimento diretto rinunciando quindi, quando necessario, alle varie attività collaterali di cui si occupa e assumendo sufficiente personale in macelleria”. In simili condizioni, non essendo dati elementi per dubitare delle capacità della madre e della sua situazione professionale (cfr. piani di lavoro da ottobre 2021 a aprile 2022, trasmessi i 1 aprile 2022), la soluzione adottata dall’Autorità di prime cure garantisce regolarità alla minore e tiene conto dei suoi bisogni di “stabilità e ore sufficienti di sonno” (cfr. rapporto UAP, pag. 11), riducendo le trasferte da __________ a __________.

Nemmeno appaiono confermate le preoccupazioni del reclamante relative al consumo di alcool da parte di CO 2, viste le risultanze dei controlli eseguiti, che hanno dimostrato la sua astensione dal consumo di alcolici da luglio 2021 a maggio 2022 (cfr. esami ematochimici 15.06.2021, 25.06.2021, 8.07.2021, 06.08.2021, 17.08.2021, 02.09.2021, 14.09.2021, 24.09.2021, 28.09.2021, 12.10.2021, 22.10.2021, 04.11.2021, 19.11.2021, 03.12.2021, 16.12.2021, 31.12.2021,13.01.2022, 01.02.200, 23.02.2022, 18.03.2022,13.04.2022, 12.05.2022, dai quali risulta l’astinenza nelle 2-3 settimane precedenti il prelievo, fatta eccezione per i primi due, di cui si è già detto in precedenza). In tal senso, le critiche di RE 1 all’Autorità di protezione di “condiscendenza nei confronti della madre”, “di continua e indebita critica nei confronti del padre” e di “errata valutazione del sostrato fattuale” non trovano obiettivamente conferma. Relativamente alle conclusioni dell’UAP, anche secondo questo giudice non spettava agli specialisti incaricati della valutazione socio-ambientale formulare proposte di decisione per le quali peraltro gli operatori stessi si sono dichiarati incompetenti (cfr. rapporto, pag. 2 “abbiamo spiegato ai genitori che la nostra valutazione propone un assetto della modalità di custodia che noi riteniamo maggiormente rispondente ali attuali bisogni di PI 1, che l’ARP ne prenderà atto ma ha la facoltà di decidere anche altro”). Inoltre, l’UAP ha pure ricordato che le affermazioni dei genitori, spesso contestate dall’altro, non hanno potuto essere verificate, ciò che determina una visione parziale della situazione, diversamente da quella dell’Autorità di prima istanza, la cui decisione sulla custodia della minore, tenuto conto di tutte le motivazioni e in considerazione degli elementi agli atti, va pertanto confermata.

6.2. L’iscrizione di PI 1 presso l’istituto scolastico di __________ (peraltro sede ordinaria in ragione del domicilio della minore) è una conseguenza diretta della decisione relativa alla custodia. In ragione di quanto precede, la decisione è quindi da confermare anche in merito a tale aspetto, ritenuto che un cambiamento di sede scolastica, in considerazione di tutti gli elementi concreti (età della bambina, situazione personale e famigliare, distanza tra le sedi e tra i genitori) non appare oggettivamente pregiudizievole per PI 1 ed ha il pregio di permetterle di frequentare la scuola più vicina. In particolare si rileva che dal rapporto dell’UAP emerge che il pediatra di PI 1 “ha inviato un rapporto in cui conferma lo stato di buona salute” della bambina (pag. 5) e che essa “si relaziona facilmente” (pag. 6), mentre dagli atti non emergono problematiche particolari, se non le conseguenze della situazione conflittuale tra i genitori e una stanchezza che richiede ritmi regolari. Come già visto in precedenza, si ribadisce che la soluzione adottata tiene conto di tali bisogni e va quindi confermata, le critiche sollevate dal reclamante risultando invece prive di fondamento.

  1. CO 2, posteriormente alla presentazione delle proprie osservazioni, ha chiesto che “la concessione dell’assistenza giudiziaria e l’ammissione al gratuito patrocinio venga estesa anche alla presente procedura”.

Ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Nel caso concreto, per i motivi che seguono la richiesta va dichiarata priva d’oggetto, osservato peraltro che l’indigenza della richiedente, non manifesta, non è stata documentata dinnanzi a questa Camera.

  1. Visto quanto precede, il reclamo è respinto e la decisione impugnata integralmente confermata. Gli oneri del procedimento seguono la soccombenza e di conseguenza sono integralmente posti a carico di RE 1. Egli verserà alla resistente CO 2 fr. 800.- a titolo di ripetibili, ciò che rende priva d’oggetto la domanda di quest’ultima di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33 consid. 6; sentenza CDP del 20 novembre 2017, inc. 9.2017.166 consid. 5, sentenza CDP del 19 febbraio 2019, inc. 9.2018.195, consid. 6) che deve dunque essere oggetto di stralcio.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Il reclamo è respinto.

  2. Gli oneri del reclamo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 500.–

b) spese fr. 100.–

fr. 600.–

sono posti a carico di RE 1, tenuto a rifondere a CO 2 fr. 800.– a titolo di ripetibili.

  1. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio presentata da CO 2 è stralciata dai ruoli.

  2. Notificazione:

Comunicazione:

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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