Incarto n. 9.2022.62
Lugano 15 maggio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Perucconi-Bernasconi
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
PI 3 patr. da: PR 1
PI 4
per quanto riguarda l’approvazione del rendiconto finale
giudicando sul reclamo del 25 aprile 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 marzo 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________ (no. 149/2022);
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. Con decisione del 28 agosto 2018 (ris. n. 553/18) l’Autorità regionale di protezione __________ (di seguito: Autorità di protezione) ha istituito una curatela generale (art. 394 CC) a favore di PI 1 (__________1934), nominando quale curatrice la figlia RE 1. Tale misura è stata revocata tramite decisione 16 giugno 2020, con effetto a partire dal 31 maggio 2020. Contestualmente è stata istituita una “curatela di rappresentanza e amministrazione dei beni, senza limitazione dell’esercizio dei diritti civili”, ai sensi degli art. 394 e 395 CC. RE 1 è stata nominata quale curatrice. La stessa, insieme a marito e figlio, hanno vissuto nell’abitazione del padre a partire da settembre 2020, a seguito dell’improvviso decesso, avvenuto in agosto 2020, di un figlio del curatelato (e fratello della curatrice) che sino a quel momento aveva abitato con lui.
B. PI 1 è deceduto il 2021. Il 16 settembre 2021 l’Autorità di protezione ha revocato la misura di protezione e con decisioni del 12 gennaio 2022 ha approvato i rendiconti presentati da RE 1 per gli anni 2018, 2019 e 2020.
C. Tramite decisione del 23 marzo 2022 l’Autorità di protezione ha approvato il rendiconto e il rapporto finale per l’anno 2021 fino al decesso del curatelato. Ha dimesso la curatrice RE 1 dal proprio mandato ai sensi dell’art. 425 cpv. 4 CC e ha posto fr. 400.– a carico degli eredi del defunto PI 1, PI 2, PI 3, PI 4, RE 1 e PI 5.
D. Contro la suddetta decisione è insorta RE 1 con reclamo 25 aprile 2022, chiedendo la riforma esclusivamente del dispositivo 1, nel senso che “tutte le spese presentate sono riconosciute ed i crediti di fr. 41'451.33 e fr. 3'000.– sono cancellati”. Precisa che gli importi da lei indicati nel rendiconto riguardano compiti e mansioni di cura nei confronti del padre, avendo sempre rinunciato al compenso previsto per i curatori, chiarendo che “sarà poi in altra sede che (…) farà, se del caso, valere pretese non contabilizzate in questa sede”. Sostiene che l’Autorità di protezione avrebbe inserito un credito a favore del curatelato di fr. 41'451.33 per spese non riconosciute in 37 mesi di curatela, ciò che corrisponderebbe alla somma di quanto riportato nei precedenti rendiconti e alla pretesa per l’anno 2021. Specifica che la somma richiesta corrisponderebbe a un importo di fr. 1'117.95 mensili, inferiore a quanto avrebbe dovuto sopportare il padre per “badante, infermiere, aiuto domiciliare, giardiniere, ecc”. Rilevando che la decisione “non influenza gli accertamenti e le pretese in ambito del diritto civile. chiede comunque che sia corretta “a scanso di equivoci”. Conclude sostenendo che “chiedere alla curatrice di assumersi un debito nei confronti del curatelato” sarebbe inadeguato e contrario alle norme applicabili.
Il reclamo è stato notificato all’Autorità di protezione e agli eredi di PI 1 per la presentazione di eventuali osservazioni.
E. L’Autorità di protezione ha presentato le osservazioni al reclamo il 14 giugno 2022, chiedendone la reiezione. Precisa di non entrare nel merito di contestazioni relative alle decisioni già cresciute in giudicato riguardanti le precedenti approvazioni di rendiconti, mentre osserva che per il rendiconto per il 2021 ha ridotto puntualmente alcune spese inserite che ha giudicato eccessive. L’Autorità di protezione chiarisce che la curatrice e la sua famiglia vivono nella casa del defunto PI 1, beneficiando di un contributo alla locazione di favore: l’importo contestato di fr. 3'000.– riguarda le pigioni scoperte, da giugno ad agosto 2021. Precisa che un’eventuale indennità da riconoscere a RE 1 per il mandato di curatela non si situerebbe nella somma indicata nel reclamo, pari a fr. 7'200.– annui, mentre per un rimborso per prestazioni di cura ed assistenza la curatrice avrebbe dovuto semmai concordare una remunerazione, definendola in base alle necessità e confrontando i costi con altri prestatori di servizio eventualmente rimborsati dall’assicurazione malattia o altre assicurazioni.
F. PI 3, figlia del defunto PI 1, ha presentato le proprie osservazioni il 21 giugno 2022, chiedendo di respingere integralmente il reclamo nella misura della sua ricevibilità e contestando puntualmente tutti gli argomenti della reclamante e i calcoli da lei esposti. Essa sostiene che soltanto la decisione 23 marzo 2022 sarebbe impugnabile, mentre le approvazioni dei precedenti rendiconti avvenute tramite decisioni del 12 gennaio 2022 sono cresciute in giudicato. A suo avviso l’impugnazione de dispositivo 1. della decisione è impraticabile, ritenuto che le spese a cui fa riferimento la reclamante emergono dal dispositivo stesso. Le argomentazioni di RE 1 esulerebbero quindi dalla competenza della Camera di protezione, riferendosi a questioni non pertinenti e a periodi che non possono essere messi in discussione.
G. Il 18 luglio 2022 RE 1 ha formulato a questa Camera un’istanza di sospensione della procedura ai sensi dell’art. 24 LPamm, avendo appreso che l’incarto completo dell’Autorità di protezione sarebbe stato inviato al Ministero Pubblico e ritenendo necessario fare luce sull’inchiesta penale in corso, della quale non era a conoscenza.
L’istanza è stata notificata all’Autorità di protezione e agli eredi di PI 1 per la presentazione di eventuali osservazioni.
H. Con osservazioni 21 luglio 2022 l’Autorità di protezione ha chiesto di respingere l’istanza di sospensione della procedura, considerandola autonoma dall’esito del procedimento penale (del quale non conosce i dettagli).
I. Nel frattempo, con ordinanza 29 luglio 2022 questo giudice ha sospeso, su ulteriore richiesta di RE 1, il termine assegnatole per produrre la replica, essendo pendente quello per le osservazioni all’istanza di sospensione della procedura.
J. Il 2 agosto 2022 PI 3 ha chiesto di respingere l’istanza di sospensione della procedura, non ritenendo dati i presupposti per il suo accoglimento.
K. Il procedimento è stato riattivato il 23 agosto 2022, con l’assegnazione a RE 1 di un termine di 15 giorni per la presentazione della replica. Il 31 agosto 2022, sostenendo la necessità di un’ulteriore proroga per poter visionare l’incarto penale, la reclamante ha postulato che questo giudice chiedesse motu proprio al Ministero pubblico l’accesso all’incarto penale. Il 7 settembre 2022 questo giudice ha quindi sospeso la procedura.
L. Con scritto 8 novembre 2022 l’Autorità di protezione ha informato di essere tornata in possesso dell’intero incarto, poi trasmesso a questa Camera. Di conseguenza è stato riattivato il termine per la presentazione della replica e il 29 novembre 2022 il patrocinatore di RE 1 ha comunicato di non rappresentarla più.
Il procedimento penale si è concluso con un decreto di abbandono del 12 dicembre 2022.
M. Dopo che il termine è stato assegnato direttamente a RE 1, essa ha presentato la propria replica il 15 dicembre 2022, illustrando nuovamente la situazione del padre e ribadendo le richieste formulate nel reclamo.
N. L’Autorità di protezione con duplica 22 dicembre 2022 ha riconfermato quanto precedentemente osservato e chiesto la conferma di tutte le proprie decisioni, in particolare che il reclamo sia respinto relativamente alla decisione 23 marzo 2022 e dichiarato irricevibile per quanto riguarda le decisioni del 12 gennaio 2022.
O. Il 23 dicembre 2022 anche PI 4, figlio del defunto curatelato, ha presentato le sue osservazioni al reclamo, fornendo spiegazioni sulla storia della famiglia e precisando che da anni non poteva incontrare il padre da solo a causa dei cattivi rapporti con la sorella RE 1.
P. PI 3 ha inoltrato la sua duplica il 4 gennaio 2023, confermando la richiesta di reiezione del reclamo, ritenendolo ingiustificato e asserendo che la reclamante non si sarebbe confrontata con il memoriale di replica, a suo avviso con informazioni non corrette. Precisa che è pendente in Pretura un’azione di contestazione del testamento.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Con la decisione impugnata l’Autorità di protezione ha approvato il rendiconto finanziario finale per il periodo dal 01.01.2021 al 09.09.2021 (disp. 1), ha approvato il rapporto morale per lo stesso periodo (disp. 2), ha liberato la curatrice dal mandato ai sensi dell’art. 425 cpv. 4 CC (disp. 3) ricordando che l’operato di quest’ultima e dell’autorità di protezione è soggetto all’azione di responsabilità ai sensi degli art. 454 ss. CC (disp. 4) e ponendo a carico degli eredi del defunto curatelato fr. 400.– di tasse e spese per la decisione (disp. 5).
RE 1 chiede che la decisione impugnata sia riformata con la modifica di valori riportati nel rendiconto, affinché siano riconosciute tutte le spese da lei presentate pari a fr. 41'451.33 e relative alla cura e assistenza del padre curatelato e all’acquisto di beni per lui, oltre che sia cancellato l’importo di fr. 3'000.– a suo dire riguardante un “contributo di vitto e alloggio”.
PI 3 e PI 4, eredi di PI 1 e rispettivamente sorella e fratello della reclamante, hanno chiesto a questa Camera di respingere il reclamo.
Ai sensi dell’art. 415 CC, per quanto riguarda l’esame dei rapporti e dei conti periodici, l’autorità di protezione verifica la contabilità, approvandola o rifiutandola; se necessario ne chiede la rettifica (cpv. 1). Essa esamina il rapporto e, se necessario, chiede che sia completato (cpv. 2). Se del caso, adotta misure adeguate per salvaguardare gli interessi dell’interessato (cpv. 3).
In virtù dell’art. 425 CC alla fine del suo ufficio il curatore rimette all’Autorità di protezione degli adulti un rapporto finale e, se del caso, consegna il conto finale. Ai sensi dell’art. 425 cpv. 2 CC l’Autorità di protezione degli adulti esamina e approva il rapporto e il conto finale come fa con i rapporti e i conti periodici.
Il curatore adempie i suoi compiti con la stessa diligenza cui è tenuto il mandatario secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni (art. 413 cpv. 1 CC; CommFam Protection de l’adulte, Häfeli, n. 2 ad art. 413 CC).
Contrariamente ai conti e ai rapporti periodici, il conto (o rendiconto finanziario) e il rapporto (o rapporto morale/rendiconto morale) finale hanno uno scopo meramente informativo, e non di controllo dell’esercizio della curatela. Come sancito dalla giurisprudenza, essi devono dunque essere approvati se adempiono al loro dovere di informazione quanto all’attività svolta. L’Autorità di protezione non deve pronunciarsi su eventuali carenze del curatore, in quanto sia l’approvazione del conto finale che l’approvazione del rapporto finale non hanno effetti diretti di diritto materiale e non hanno valore di scarico (décharge) completo del curatore; in particolare, l’approvazione di tali documenti non esclude l’esercizio di un’azione in responsabilità nei confronti di quest’ultimo (STF 5A_274/2018 del 21 settembre 2018, consid. 4.3.1; STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3).
In virtù dell’art. 446 CC, l’autorità di protezione – così come la scrivente Camera di protezione quale autorità di reclamo – esamina d’ufficio i fatti (cpv. 1). Nel suo apprezzamento, l'Autorità non è vincolata dalle conclusioni delle persone che partecipano al procedimento (cpv. 3) e applica d’ufficio il diritto (cpv. 4).
Nel caso in esame, trattandosi di un rendiconto finale, il documento riveste uno scopo meramente informativo. Contrariamente ai conti e rapporti periodici, esso non costituisce quindi più uno strumento di gestione della curatela (cfr. Meier, Droit de la protection del l’adulte, 2016, n. 1161 pag. 562) e nella misura in cui adempie alla sua funzione, non spetta all’Autorità di protezione – né, su reclamo, a questo giudice – pronunciarsi su eventuali carenze o negligenze della curatrice. Si rammenta infatti che l’approvazione del rendiconto finale non comporta lo scarico della curatrice e non pregiudica un’eventuale azione in responsabilità di cui agli art. 454-455 CC.
6.1. La contestazione riguarda spese relative all’assistenza quotidiana del curatelato e per coprire il suo fabbisogno, che la curatrice ha esposto e che l’Autorità di protezione non ha riconosciuto quale credito nei suoi confronti, precisando puntualmente quali costi ha ridotto e chiarendo che la revisione ha potuto essere effettuata esclusivamente in relazione a importi giustificati dai documenti. La reclamante pone in discussione anche la base di calcolo e quindi gli importi inseriti nei rendiconti precedenti, approvati con separate decisioni del 12 gennaio 2022. Come giustamente sostenuto dall’Autorità di primo grado e da PI 3 nelle osservazioni al reclamo, esse sono regolarmente cresciute in giudicato e di conseguenza, per quanto riferito a tali aspetti, il reclamo è irricevibile.
6.2. Quanto al riconoscimento delle spese esposte dalla curatrice, l’Autorità di protezione ha accolto alcune richieste formulate per vitto e alloggio, spese di trasporto, di manutenzione della casa e del giardino, sigarette e tabacchi, applicando principi già usati negli anni precedenti e secondo quanto giudicato necessario per PI 1. Per il periodo di contabilità ha quindi ammesso entrate di fr. 44'616.25 e uscite per fr. 35'640.90, con un utile d’esercizio di fr. 8'975.35.
Nelle osservazioni al reclamo l’Autorità di primo grado ha precisato di ritenere ingiustificate o eccessive alcune spese (per esempio per i pasti al fast food, gli “snacks” e i caffè, compresi quelli acquistati con il riferimento di carburante, i costi per benzina e diesel, alcune spese per tabacchi e sigarette). Anche PI 3 censura l’approvazione di alcune spese indicate, ritenendole ingiustificate e ragionevolmente non considerabili come a favore del padre (solo a titolo di esempio l’acquisto di sigarette durante una degenza di 15 giorni in ospedale per una polmonite, cfr. duplica, pag. 5).
Anche secondo questo giudice, le argomentazioni della reclamante non appaiono concretamente pertinenti e il reclamo su tale aspetto va respinto: l’approvazione del rendiconto finale da parte dell’Autorità di protezione riguarda la contabilità che essa è tenuta a verificare sulla base di relativi giustificativi, ciò che ha svolto nella fattispecie, valutando i costi conformemente alla situazione del curatelato e sulla base di calcoli già elaborati negli anni precedenti e mai contestati. In tal senso non appare pertanto censurabile.
6.3. RE 1 sostiene che l’Autorità di primo grado avrebbe inoltre dovuto riconoscere i costi enunciati per la cura e l’assistenza al padre, ritenuto che il suo operato avrebbe permesso di risparmiare rispetto all’onere che avrebbe dovuto sopportare per badante, aiuti domiciliari, giardiniere. Per quanto concerne una “remunerazione” per il “lavoro” svolto a favore del padre, l’Autorità di protezione ha giustamente considerato che non può essere riconosciuta, in quanto essa avrebbe dovuto semmai essere concordata in precedenza, secondo il bisogno dell’interessato.
Ciò che peraltro ricorda correttamente anche la reclamante stessa affermando che gli “interventi” che chiede siano riconosciuti “esulano dalla normale funzione del curatore (…) e devono essere adeguatamente apprezzati”. Essa specifica inoltre, altrettanto correttamente, che “sarà poi in altra sede, che la stessa farà, se del caso, valere pretese non contabilizzate in questa sede, nei confronti di terzi” (cfr. reclamo, pag. 4). Anche PI 3 considera, a giusta ragione, che le critiche di RE 1 riguardino attività estranee a quelle svolte in qualità di curatrice e che il giudizio su eventuali controversie esula quindi dalle competenze dell’Autorità di protezione (cfr. osservazioni 21 giugno 2022, pag. 3).
In definitiva, la legge non conferisce alle autorità di protezione la facoltà di pronunciarsi in relazione a dissidi relativi a pretese, debiti o crediti tra il curatore e il curatelato o altre questioni di natura civile che esulano dalle loro competenze. Come chiarito precedentemente, l’approvazione del rendiconto finale, per quanto giustificato, appare invece corretta e conforme alle normative applicabili.
6.4. Relativamente all’importo di fr. 3'000.– inserito nel rendiconto finale e contestato da RE 1, l’Autorità di protezione ha specificato che riguarda un “contributo alla locazione” visto che la curatrice e la sua famiglia abitavano presso l’abitazione del padre, traendone “benefici in termini di vitto e alloggio”. L’importo è stato concordato in fr. 1'000.– mensili in un contratto di locazione agli atti, redatto su formulario ufficiale Catef e sottoscritto il 4 settembre 2020 da PI 1 e dalla curatrice. L’Autorità di protezione osserva che da giugno ad agosto 2021 “non vi sono stati più accrediti per tale titolo da parte della reclamante” (cfr. osservazioni 14 giugno 2022 dell’Autorità di protezione, pag. 5). La sorella PI 3 ritiene che tale importo sia “troppo basso” e specifica che farà “valere la pretesa di indennizzo nelle sedi opportune”. A ben vedere, l’accordo tra PI 1 e la curatrice avrebbe dovuto essere approvato dall’Autorità di protezione ai sensi dell’art. 416 cpv. 3 CC, ciò che dagli atti non risulta essere avvenuto, se non indirettamente in uno scritto del 22 settembre 2021 in cui l’autorità di prime cure ha “preso atto del contratto di locazione (…)” chiedendo un “chiarimento sulla situazione abitativa”, come pure “un aggiornamento sulle condizioni generali del signor PI 1”. In ogni caso, alla luce di quanto indicato nei precedenti considerandi, la contabilizzazione dell’importo nel rendiconto finale (che lo si ricorda, non ha una portata costitutiva) resiste alle critiche della reclamante, trattandosi di una somma debitamente documentata, riferita a un credito ricorrente mensilmente sorto e onorato dalla curatrice sulla base dell’accordo, con l’unica eccezione dei tre mesi finali.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
Gli oneri del reclamo, già anticipati, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico di RE 1, che rifonderà a PI 3 fr. 800.– a titolo di ripetibili.
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.