Incarto n. 9.2022.19
Lugano 25 ottobre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’istituzione di una curatela generale
giudicando sul reclamo del 11 febbraio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 gennaio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. RE 1 (1966) è seguita da anni da vari Servizi sul territorio.
B. Con decisione 22 aprile 2014 l’Autorità regionale di protezione __________ (allora competente) aveva istituito in favore di RE 1 una curatela di sostegno (art. 393 CC).
C. Mediante decisione 22 settembre 2015 l’Autorità di protezione __________ ha revocato la curatela di sostegno e istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio (art. 394 e 395 CC) (“a causa della domanda d’aiuto dell’interessata che ha esplicitato difficoltà nel gestirsi a livello amministrativo e finanziario”). Quale curatrice era stata nominata la signora __________ (UAP).
Con decisione 13 febbraio 2018 l’Autorità di protezione __________ ha nominato la signora __________, quale nuova curatrice di RE 1, in sostituzione della precedente.
D. A seguito dell’istanza della curatelata, con decisione 9 agosto 2018 l’Autorità di protezione __________ ha revocato la misura di protezione istituita in suo favore. Nella decisione veniva precisato che la curatrice aveva dichiarato di “non potersi più occupare della signora” e che la misura di curatela istituita poteva essere revocata. Veniva inoltre fatto riferimento al certificato medico dello psichiatra dr. med. __________ dal quale risultava che “RE 1 non presenta attualmente scompensi acuti sul piano psicologico”.
E. Con scritto 19 maggio 2020 l’operatrice del sostegno abitativo di __________ ha confermato la presa a carico di RE 1 dal 2017 (pulizia appartamento e preparazione pasti), segnalando che da fine 2019 la stessa ha avuto una brutta ricaduta nell’uso di sostanze e che a partire da quel momento non è più riuscita a mantenere la collaborazione.
Mediante scritto 19 maggio 2020 l’operatrice sociale di __________ ha inviato l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) a voler valutare l’istituzione di una curatela in favore di RE 1 (situazione abitativa precaria, con scoperti nei confronti del locatore, declino della condizione fisica e psichica). Ha allegato il certificato medico 27 maggio 2020 dello psichiatra dr. med. __________, che ha confermato la necessità di istituire una misura di curatela a scopo protettivo (degrado personale e finanziario, pesante consumo di sostanze stupefacenti, quadro psichiatrico grave, instabilità emotiva).
F. Con scritto 29 giugno 2020 il proprietario dell’appartamento preso in affitto da RE 1 ha segnalato di aver dato la disdetta e chiesto lo sfratto (appartamento distrutto e più di sei mensilità non versate).
G. Con ulteriore sollecito 8 febbraio 2021 i responsabili di __________ hanno ribadito la richiesta di intervento all’Autorità di protezione, lamentando un peggioramento della situazione (scoperti nei confronti della nuova proprietaria di casa, incapacità di gestirsi, disturbo al vicinato, consumo massiccio di cocaina). A comprova della necessità di protezione è stato trasmesso il certificato medico 8 febbraio 2021 dello psichiatra dr. med. __________ (dal quale emerge: quadro clinico peggiorato, con grave aumento della dipendenza e del consumo di cocaina, isolamento sociale, compromissione delle capacità volitive e comportamentali).
Con scritto 25 febbraio 2021 la nuova locatrice di casa ha confermato a RE 1 di essere intenzionata a chiedere lo sfratto per i motivi già segnalati (cfr. ulteriori solleciti e rapporto di esecuzione del 18 marzo 2021).
H. Con rapporto di constatazione 19 agosto 2021 la Polizia Comunale di __________ ha riferito di aver assistito ed essere intervenuta a seguito della “richiesta insistente di denaro ai vicini” da parte di RE 1.
I. Il 23 settembre 2021 l’Autorità di protezione ha convocato RE 1 (assente non giustificata), l’operatrice e il medico psichiatra di __________ ad un’udienza di discussione. Durante l’incontro è emerso che da maggio 2021 RE 1 è stata indirizzata ad una farmacia (per il ritiro del metadone e degli psicofarmaci) a causa del suo comportamento grave e irrispettoso verso gli utenti e i collaboratori __________. Dal verbale emerge che fa uso in maniera pesante di cocaina, che ha una forte dipendenza psicologica e che “allo stadio attuale è in concreto pericolo per sé stessa; il rischio che possa morire è molto alto”.
J. Su richiesta dell’Autorità di prime cure con rapporto medico 12 ottobre 2021 lo psichiatra dr. med. __________ ha confermato i contenuti del verbale d’udienza e dichiarato di avere avuto l’ultimo colloquio con RE 1 a marzo 2021, confermando la necessità che venga presa al più presto una misura di alta protezione nei suoi confronti.
K. Nel frattempo l’appartamento di RE 1 è stato liberato.
L. Con decisione supercautelare 24 novembre 2021 l’Autorità di protezione ha istituito in favore di RE 1 una curatela generale (art. 398 CC), nominato il signor __________ quale curatore e convocato l’interessata ad un’udienza di discussione.
Durante l’udienza di discussione del 22 dicembre 2021 è stata consegnata la decisione supercautelare a RE 1, la quale ha dichiarato di non accettare la decisione e di essere intenzionata a ricorrere. Pur ammettendo di aver fatto uso di sostanze stupefacenti, ha dichiarato che attualmente assume solo metadone e altri farmaci. Ammette che la sua situazione è peggiorata a seguito della morte del padre.
M. Con decisione 12 gennaio 2022 l’Autorità di protezione ha confermato la supercautelare 24 novembre 2021, istituito in favore di RE 1 una curatela generale e nominato quale curatore __________. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
L’Autorità ha sostenuto che l’interessata “versa in un evidente stato di difficoltà” (trascorsi di dipendenza, verosimile attuale dipendenza da sostanze psicotrope e marcata sofferenza psichica, stile di vita di completa trascuratezza) che impone l’istituzione di una misura che la protegga in modo completo e globale.
N. Contro la suddetta decisione è insorta RE 1 con reclamo 11 febbraio 2022, contestando le motivazioni contenute nella stessa e lamentando la carenza di perizie o di certificati medici da parte dell’Autorità di prime cure.
O. Con osservazioni 4 aprile 2022 l’Autorità di prime cure ha confermato i contenuti della decisione, ribadendo che RE 1 versa da tempo in uno stato di abbandono, dovuto alla tossicodipendenza che la espone ad un rischio per la sua integrità personale. L’Autorità di prime cure ribadisce di aver fondato la propria decisione sulle risultanze dei certificati medici agli atti (in particolare lo psichiatra di __________), dai quali emerge uno stato di debolezza e abbandono e una durevole incapacità di discernimento, che rendono necessario intervenire per proteggerla.
Con osservazioni 31 marzo 2022 il curatore __________ dichiara di non poter esprime un giudizio sulla necessità di mantenere la misura o di modificarla, in quanto non gli è chiaro se lo stile di vita di RE 1 sia una sua scelta o una conseguenza di problematiche psichiatriche o di tossicodipendenza. A suo parere RE 1 è capace di intendere e volere e non mette in pericolo sé stessa né gli altri. Suggerisce che venga esperita una perizia psichiatrica, al fine di comprendere se l’interessata abbia la necessità di avere un sostegno e nel caso affermativo, di che tipo. Riferisce di averle trovato un alloggio a seguito dello sfratto e che RE 1 ha avuto nei suoi confronti un atteggiamento collaborativo.
RE 1 non ha replicato.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Con la decisione 12 gennaio 2022 l’Autorità di prime cure ha istituito in favore di RE 1 una curatela generale, nominando quale curatore __________. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
L’Autorità ha motivato la necessità della misura di protezione con riferimento all’“evidente stato di difficoltà” in cui versa l’interessata (trascorsi di dipendenza, verosimile attuale dipendenza da sostanze psicotrope e marcata sofferenza psichica, stile di vita di completa trascuratezza), confermando la necessità di istituire una misura che la protegga in modo completo e globale.
Con il proprio reclamo RE 1 si è opposta alla misura di curatela generale, contestando la necessità di una simile misura e lamentando che l’Autorità non avrebbe esperito alcuna valutazione peritale a comprova della asserita incapacità di discernimento. Nega di assumere sostanze psicotrope, e afferma di essere unicamente in cura metadonica. Rileva di essere in grado di provvedere alle proprie incombenze amministrative, contestando di vivere in uno stato di degrado.
L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’Autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC).
4.1. Cause della curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC N. 7 e 25).
Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).
4.2. Ai sensi dell’art. 398 cpv. 1 CC se una persona ha un particolare bisogno d’aiuto, segnatamente a causa di durevole incapacità di discernimento, è istituita una curatela generale. La curatela generale comprende tutto quanto concerne la cura della persona e degli interessi patrimoniali e le relazioni giuridiche (cpv. 2). L’interessato è privato per legge dell’esercizio dei diritti civili (cpv. 3).
Una curatela generale può essere istituita soltanto in presenza di un bisogno di aiuto particolarmente pronunciato, segnatamente a causa di una durevole incapacità di discernimento (cpv. 1): è soprattutto il caso delle persone affette da gravi disabilità psichiche. La durevole incapacità di discernimento è tuttavia citata a titolo di esempio per sottolineare come la curatela generale possa essere ordinata soltanto come ultima ratio. Questa misura non va applicata sistematicamente nemmeno ai disabili mentali; ciò non è infatti né necessario né ragionevole dacché anche queste persone devono beneficiare di una protezione adeguata ai loro bisogni specifici (Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6437). In altre parole, lo stato della persona deve impedirle totalmente di assumere (lei stessa) la salvaguardia dei suoi interessi (CommFam Protection del l’adulte, Meier, ad art. 398 CC N. 6).
La curatela di portata generale dovrebbe dunque essere riservata prima di tutto ai casi nei quali (cumulativamente): i) la persona soffre di un’incapacità durevole di discernimento; ii) il bisogno d’assistenza personale e patrimoniale è generale; iii) esiste un largo bisogno di rappresentanza nei confronti dei terzi e iv) la persona rischia di agire contro il suo interesse o è esposta a essere sfruttata da terzi negli intervalli di lucidità che non possono essere esclusi (CommFam Protection del l’adulte, Meier, ad art. 398 CC N. 10). Questa misura potrebbe inoltre essere pronunciata in caso di situazione estremamente evolutiva. Un adattamento a posteriori, dopo una misura meno incisiva, potrebbe risultare tardivo.
4.3. Per l’istituzione di una curatela generale è necessario che venga eseguita una perizia psichiatrica (da parte di un esperto esterno se l’autorità non dispone delle conoscenze e competenze necessarie) a motivo dell’impatto che essa comporta sulla limitazione dell’esercizio dei diritti civili (Meier, Droit de protection de l’adulte, Losanna 2016, n. 208, pag. 104; DTF 140 III 97 consid. 4; confermata in STF 5A_798/2015 del 9 agosto 2016, consid. 4).
Una perizia psichiatrica esterna o il ricorso a competenze di un membro dell’autorità in questo ambito sono quindi sistematicamente necessarie (art. 446 cpv. 2 CC). Il rapporto si pronuncerà sullo stato di salute della persona interessata, sulla sua capacità cognitiva, sulla sua capacità volitiva, sugli effetti sociali del suo stato di salute (bisogno di assistenza, di natura personale, per le questioni della vita quotidiana, per la gestione del suo patrimonio) sulla sua capacità di comprendere la sua malattia e di volersi curare (Meier, Droit de protection de l’adulte, Losanna 2016, n. 892, pag. 430, con riferimenti).
La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
Da maggio 2020 sono nuovamente giunte richieste d’intervento, sempre da parte di __________ (che aveva continuato a seguire l’interessata) che segnalavano una “brutta ricaduta nell’uso di sostanze”, una mancata collaborazione, una situazione abitativa precaria, con scoperti nei confronti del locatore e un declino della condizione fisica e psichica (cfr. scritti 19 maggio, 29 giugno 2020, 8 febbraio 2021). All’Autorità di protezione sono poi giunte lamentele e richieste d’intervento in relazione alla situazione abitativa di RE 1 (degrado, mancato pagamento dell’affitto e disturbo al vicinato) (cfr. scritti 25 febbraio, 18 marzo 2021 e ulteriori scritti email).
Con certificati medici 27 maggio 2020 e 8 febbraio 2021 lo psichiatra dr. med. __________, ha segnalato che lo stato psico-fisico della paziente si è deteriorato e che “presenta un’importante compromissione delle capacità volitive e comportamentali, non essendo in grado di farsi un giudizio adeguato della propria situazione e di agire a protezione di tutti i suoi interessi personali, medici, amministrativi e finanziari”.
È solo a settembre 2021 che l’Autorità di protezione ha finalmente convocato RE 1 ad un’udienza di discussione. Dal verbale emerge che la signora (assente ingiustificata), non era più seguita direttamente da __________, ma faceva capo ad una farmacia (per il ritiro della cura metadonica e degli psicofarmaci) a causa del suo comportamento irrispettoso. Durante l’udienza del 23 settembre lo psichiatra di dr. med. __________ ha dichiarato che RE 1 fa uso di cocaina, che ha una forte dipendenza psicologica e che “è un pericolo per sé stessa, il rischio che possa morire è alto”.
Con rapporto medico 12 ottobre 2021 lo stesso psichiatra ha confermato i contenuti del verbale d’udienza, dichiarando che da marzo non ha più avuto contatti con la paziente e che “ritiene necessaria e non procrastinabile una misura di alta protezione nei confronti della paziente”.
Nel frattempo RE 1 è stata sfrattata per la seconda volta dalla propria abitazione.
È dunque con decisione supercautelare 24 novembre 2021, consegnata a mano in sede d’udienza 22 dicembre 2021, che l’Autorità di protezione ha istituito una curatela generale nei confronti di RE 1 e presentato il curatore nominato. Come emerge dal verbale d’udienza, l’Autorità di prime cure ha precisato all’interessata i contenuti e le motivazioni alla base della decisione. Da parte sua RE 1, pur ammettendo di aver fatto uso in passato di sostanze, ha dichiarato che al momento assume metadone e altri medicamenti e si oppone alla curatela generale.
L’Autorità, con decisione 12 gennaio 2022, ha in sostanza confermato l’assetto supercautelare e l’istituzione di una curatela generale in favore di RE 1. Tale decisione è ora oggetto di reclamo.
Tale circostanza emerge con ogni evidenza dagli atti. RE 1 è in cura metadonica e assume psicofarmaci, è stata seguita per anni da __________, è stata sfrattata a due riprese a causa della situazione di estrema precarietà nella quale viveva (cfr. documentazione fotografica agli atti) oltre che per morosità. RE 1 presenta altresì un’importante situazione debitoria (totale delle esecuzioni fr. 22'292.– e attestati carenza beni per un totale di fr. 94'449.25) (cfr. incarto).
In simili circostanze è a giusta ragione che l’Autorità di protezione ha deciso di intervenire a protezione di RE 1.
La decisione non può però essere tutelata nella misura in cui istituisce la misura più severa prevista dal codice civile. Agli atti non vi sono infatti documenti sufficienti a comprovare le condizioni psichiche di RE 1. La scelta operata dall’Autorità di prime cure, che non ha proceduto ad ulteriori accertamenti peritali necessari per valutare dettagliatamente la situazione, non può pertanto essere condivisa.
Di conseguenza il reclamo va accolto e gli atti ritornati all’Autorità di protezione affinché proceda senza indugio ad emanare la misura di protezione più idonea a tutelare gli interessi di RE 1, in attesa di eventuali nuove risultanze che permettano di adottare provvedimenti più rispettosi del principio di adeguatezza e di proporzionalità (CommFam, op. cit., Meier, art. 399 CC n. 17).
7.1. Si rileva come lo stesso curatore nominato, oltre che ad aver dichiarato che a suo avviso RE 1 è capace di intendere e di volere e non presenta un pericolo per sé stessa né per gli altri, ha auspicato che venga esperita una perizia psichiatrica al fine di comprendere se vi è “la necessità di avere un sostegno” e definire quale tipo (cfr. osservazioni 31 marzo 2022).
7.2. Va ricordato che a seguito della presente decisione la procedura si ritrova “rimandata” allo stadio in cui si trovava prima dell’emanazione della decisione annullata, vale a dire quello in cui la misura supercautelare era ancora in vigore. L’annullamento della decisione fa infatti “rinascere” la misura supercautelare (cfr. DTF 139 III 86 consid. 1.1.1). L’Autorità di protezione va di conseguenza invitata ad emettere celermente, dopo aver debitamente esperito gli accertamenti del caso, una nuova decisione. L’Autorità dovrà quindi definire quale tipo di misura di protezione sia necessaria per il bene di RE 1 e chiarire puntualmente le sfere d’intervento che sono necessarie al suo benessere. Va ricordato all’Autorità di prima sede che – non disponendo al suo interno delle conoscenze e competenze necessarie – l’istituzione di una curatela generale necessita comunque di una perizia psichiatrica da parte di un perito esterno.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza, la decisione 12 gennaio 2022 (ris. 12) dell’Autorità regionale di protezione __________ è annullata. L’incarto è retrocesso all’Autorità di protezione affinché proceda, senza indugio, ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tasse e spese di giustizia.
Notificazione:
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.