Incarto n. 9.2022.181
Lugano 23 febbraio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Mecca
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’aggiornamento della perizia psichiatrica
giudicando sul reclamo del 25 novembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 novembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. I fatti alla base del reclamo sono noti alle parti. Ci si limiterà pertanto a ricordare quanto strettamente necessario per l’evasione della vertenza in oggetto.
B. Da alcuni anni l’Autorità regionale di protezione __________, (in seguito Autorità di protezione) si sta occupando della situazione personale e famigliare di RE 1 (1965), affetto da un’importante dipendenza da alcool, causa di seri danni alla sua salute fisica, tra cui il diabete di tipo II, un’avanzata cirrosi epatica e rischio accresciuto di emorragie (varici esofagee). Quest’ultima condizione è di una gravità tale da esporre l’interessato ad un acuto pericolo di vita in ogni momento (cfr. certificato medico 15 maggio 2022 del Dr. med. __________) e l’abuso etilico va ad aggravare questa patologia. Diversi episodi di intossicazione da alcool hanno poi richiesto ricoveri ospedalieri, così come ripetuti interventi da parte dell’Autorità di protezione.
C. Mediante risoluzione del 16/18 novembre 2020 l’Autorità di protezione, in via supercautelare, ha istituito a favore di RE 1 una curatela di rappresentanza con gestione del reddito e del patrimonio ai sensi degli artt. 394 cpv. 1 e 395 cpv. 1 CC, nominando quale curatore . I compiti del curatore prevedono un sostegno soprattutto in ambito dell’assistenza personale, con l’incarico di: “a) rappresentare l’interessato per l’ammissione in una struttura residenziale/psichiatrica (cfr. dispositivo sul ricovero) e regolare le questioni relative all’abitazione attuale (), eventualmente disdicendo il relativo contratto e sgomberando l’appartamento; b) se del caso, provvedere a una situazione abitativa o a un alloggio adeguati e rappresentare l’interessato in tutti gli atti necessari a questo proposito; c) se del caso, occuparsi dello stato di salute dell’interessato e assicurargli una sufficiente assistenza medica, anche rappresentarlo in tutti i provvedimenti necessari a questo scopo; d) promuovere il suo benessere sociale e rappresentarlo in tutti i provvedimenti necessari a questo scopo; e) rappresentarlo nel disbrigo degli affari amministrativi, in particolare anche nelle relazioni con autorità, uffici, banche, Posta, assicurazioni (sociali), altri istituti e privati; f) rappresentarlo nel disbrigo degli affari finanziari, in particolare amministrare con diligenza il suo reddito e il suo patrimonio.”. Non è stata disposta alcuna limitazione dei diritti civili dell’interessato. La decisione, rimasta incontestata, è cresciuta in giudicato.
D. Nel frattempo le condizioni fisiche aggravate di RE 1 hanno richiesto ripetuti ricoveri ospedalieri, anche prolungati. Le patologie, sia fisiche che psichiche, sono state descritte mediante referto medico del Dr. med. __________ del 17 febbraio 2022. Sentito anche il curatore, che si è espresso mediante scritto 11 marzo 2022 in merito alla situazione del suo assistito, sulla base delle segnalazioni pervenute in data 18 e 22 marzo 2022 dal Dr. med. __________, l’Autorità di protezione ha convocato l’interessato ai fini di sentirlo in merito ad un prospettato inserimento in una casa medicalizzata o in una casa di riposo, così come a riguardo dell’istituzione di una curatela generale ex art. 398 CC.
E. RE 1, sentito davanti all’Autorità di protezione in data 24 marzo 2022, si è fermamente opposto all’adozione di tali misure.
F. Con risoluzione n. 274 del 24 marzo 2022 l’Autorità di protezione ha revocato la curatela di rappresentanza con gestione dei beni a favore dell’interessato (dispositivo n.
A sostegno dell’istituzione della curatela generale l’Autorità di protezione ha considerato che RE 1 avrebbe “dimostrato di compromettere i propri interessi dal punto di vista personale-medico e finanziario”. L’interessato soffrirebbe di problemi di dipendenza alcoolica e di un disturbo psichiatrico, mentre rifiuterebbe cure adeguate (psichiatriche, della dipendenza, pasti a domicilio e altro). L’Autorità di protezione ha evidenziato che persino durante i vari mesi di degenza presso la Clinica psichiatrica cantonale l’interessato non sarebbe stato in grado di mantenere l’astinenza. L’Autorità di protezione ha altresì rilevato che dal mese di gennaio 2022 si sono susseguite cadute, vari ricoveri ospedalieri, mentre le condizioni fisiche si sarebbero aggravate imponendo un trattamento in cure intensive. Il tasso di alcolemia pari a 3.17‰ al momento del relativo ricovero ospedaliero dimostrerebbe inoltre la ricaduta nel consumo e nell’abuso di alcool. L’Autorità di protezione ha criticato il fatto che, nonostante le richieste esplicite, l’interessato non era stato capace di trattenersi dal bere alcolici e neppure avrebbe dimostrato la disponibilità di affidarsi a cure adeguate. Secondo l’Autorità di prime cure l’interessato necessiterebbe “in modo pronunciato e durevole di protezione, che può essere garantita soltanto con l’istituzione di una curatela generale”. È stato in particolare evidenziato come i provvedimenti fino a quel momento adottati e il margine di manovra lasciato all’interessato non sarebbero stati sufficienti a tutelarlo, ragione per la quale le misure istituite risulterebbero necessarie ed adeguate. L’Autorità di protezione ha infine rilevato di aver basato la decisione sui pareri espressi dal Dr. med. __________ del Servizio psico-sociale, __________.
G. Contro quest’ultima decisione è insorto RE 1 mediante due separati gravami.
Con ricorso 4 aprile 2022 alla Commissione giuridica LASP l’interessato ha contestato il ricovero a scopo di assistenza, gravame poi accolto dalla scrivente Camera mediante sentenza 28 giugno 2022 (inc. CDP 9.2022.77).
Mediante reclamo 25 aprile 2022 all’Autorità di protezione, egli si è invece opposto alla curatela generale istituita nei suoi confronti, gravame anch’esso accolto dalla Camera di protezione con sentenza 29 luglio 2022 (inc. CDP 9.2022.61). Con quest’ultimo giudizio è stato evidenziato come agli atti mancava una perizia psichiatrica atta a fornire informazioni sulle capacità gestionali concrete dell’interessato (sul suo effettivo bisogno d’aiuto e sul motivo per cui la misura di protezione in vigore a suo favore non sarebbe più sufficiente a tutelarlo), motivo per il quale la decisione impugnata è stata annullata e l’incarto retrocesso all’Autorità di prime cure, affinché essa procedesse ai necessari accertamenti peritali prima di pronunciarsi nuovamente sulle misure necessarie.
H. In data 18 agosto 2022 l’Autorità di protezione ha invitato l’interessato a esprimersi in merito alla prospettata adozione di una misura di protezione meno incisiva, indicando che in caso di disaccordo dell’interessato verso una delle tipologie di curatela elencate, l’Autorità di protezione avrebbe dovuto richiedere un accertamento tramite perizia psichiatrica. Con scritto 7 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha sollecitato una presa di posizione, rilevando che le condizioni mediche dell’interessato renderebbero necessari determinati limiti nell’ambito della gestione finanziaria, impartendogli un nuovo termine sino al 16 settembre 2022 per una relativa risposta.
I. In data 19 settembre 2022 il reclamante ha comunicato di rifiutare la proposta avanzata dall’Autorità di protezione in quanto, a suo dire, rappresenterebbe un ulteriore inasprimento della misura di protezione, specificando di opporsi persino alla curatela in essere, in quanto basata su risultanze datate. Il reclamante ha indicato di essere intenzionato a formulare un’istanza di riesame dell’attuale curatela e di aver effettuato i controlli richiesti presso i medici curanti.
J. Alla luce della predetta presa di posizione dell’interessato, con missiva 26 settembre 2022 indirizzata al curatore (e notificata in copia per conoscenza al legale dell’interessato), l’Autorità di protezione ha comunicato che avrebbe proceduto a chiedere un aggiornamento peritale.
K. Con decisione cautelare 3 novembre 2022 l’Autorità di protezione ha confermato la decisione supercautelare del 16 novembre 2020 mediante la quale era stata istituita una curatela di rappresentanza con gestione del reddito e del patrimonio ai sensi dell’art. 394 cpv. 1 e 395 cpv. 1 CC (dispositivo n. 1.1.), confermando __________ quale curatore (dispositivo n. 1.2.). Inoltre, l’Autorità di protezione ha privato l’interessato dell’esercizio dei diritti civili per quanto riguarda: “a. azioni legali/procedure giudiziarie; b. contratti di locazione; c. contratti di credito; d. gestione finanziaria di entrate ed uscite (ad eccezione dello “spillatico”); e. rappresentanza e gestione di prestazioni sociali; f. attivazione-disdetta di servizi assistenziali; g. contratti di telecomunicazione” (dispositivo n. 2). Mediante la stessa decisione l’Autorità di protezione ha incaricato il Servizio psico-sociale di __________ (in seguito SPS) di allestire un aggiornamento della perizia psichiatrica sull’interessato (dispositivo n. 8). I dispositivi n. 1 e 2 della predetta decisione sono stati dichiarati immediatamente esecutivi e a un eventuale reclamo è stato revocato l’effetto sospensivo (dispositivo n. 7).
L. Mediante reclamo 18 novembre 2022 RE 1 si è aggravato avverso i dispositivi n. 1-7 della suddetta decisione dell’Autorità di protezione, chiedendo innanzitutto che al reclamo venga rispristinato l’effetto sospensivo. In via principale il reclamante ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e, di conseguenza, l’annullamento anche della decisione supercautelare del 16 novembre 2020. In via sussidiaria, il reclamante ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e quindi della decisione supercautelare del 16 novembre 2020 e che l’incarto venga ritornato all’Autorità di prime cure poiché proceda a ulteriori accertamenti. Il reclamante ha infine chiesto l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio. Il gravame è oggetto di procedura separata (inc. CDP 9.2022.176), tutt’ora pendente.
M. Con reclamo 25 novembre 2022, oggetto d’esame nella presente procedura (inc. CDP 9.2022.181), l’interessato ha contestato anche i dispositivi n. 8-15 della medesima decisione, segnatamente l’incarico conferito al SPS per l’allestimento di un aggiornamento della perizia psichiatrica sull’interessato, chiedendone in via principale l’annullamento, così come l’ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.
In sostanza il reclamante ha obiettato che il tenore del mandato conferito al SPS sarebbe lacunoso, non avendo l’Autorità di protezione precisato quale perizia sarebbe da “aggiornare”. È stata contestata la necessità della perizia, la quale, a mente del reclamante, sarebbe superflua e inutile, ritenute le sue asserite capacità di provvedere ai propri bisogni e interessi. Il reclamante ha inoltre fatto valere una violazione del diritto di essere sentito, sostenendo di non aver potuto esprimersi in merito alla prospettata perizia, nonché ai relativi quesiti posti al perito. A dire del reclamante il SPS non sarebbe idoneo ai fini dell’esecuzione della perizia, in quanto egli necessiterebbe un professionista con una buona conoscenza della lingua __________.
N. Con osservazioni 7 dicembre 2022 (in merito a entrambe le procedure di reclamo in corso), l’Autorità di protezione ha rilevato che l’interessato ha mancato di dare seguito allo scritto 26 settembre 2022 e di produrre i documenti attestanti quanto da lui nel frattempo intrapreso, mancando così di collaborare. L’Autorità di protezione ha contestato il fatto che l’interessato abbia chiesto di essere sentito, evidenziando come la possibilità di una perizia psichiatrica fosse già stata evocata, ragione per cui l’interessato avrebbe potuto e dovuto proporre eventuali quesiti specifici in prima istanza. Secondo l’Autorità di protezione, trattandosi di una decisione incidentale, il reclamo sarebbe comunque irricevibile, siccome il reclamante non avrebbe sostanziato in che modo la decisione impugnata gli creerebbe un danno non altrimenti riparabile. Il SPS sarebbe un servizio idoneo, in quanto al suo interno vi sono persone che parlano __________; in caso contrario gli psichiatri farebbero capo a degli interpreti, mentre i quesiti peritali sarebbero, a dire dell’Autorità di protezione, formulati in modo sufficientemente ampio da lasciare margine di risposta in base alle risultanze concrete. L’Autorità di protezione ha infine chiesto all’interessato di fornire un test del CDT effettuato entro il 16 dicembre 2022, con il quale si sarebbe potuto “comprendere se vi sia ancora un consumo di alcool preoccupante o meno e determinarsi con maggior cognizione di causa”. L’Autorità di protezione ha previsto di presentare copia delle osservazioni al Servizio incaricato del mandato peritale.
O. Con missiva 12 dicembre 2022 il reclamante ha contestato l’impartizione del suddetto termine per l’esecuzione del test CDT e del conferimento del mandato peritale al SPS, sottolineando l’effetto sospensivo del reclamo e chiedendo pertanto la sospensione di ogni iniziativa da parte di quest’ultimo servizio. Con scritto 14 dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha pertanto comunicato al SPS l’annullamento del relativo appuntamento contestato.
P. Mediante osservazioni 15 dicembre 2022 il curatore ha ricordato che per l’accertamento delle capacità dell’interessato occorrerebbe una perizia psichiatrica, facendo riferimento alla sentenza 29 luglio 2022 della scrivente Camera. Per quanto concerne la preoccupazione del reclamante circa la lingua da utilizzare durante la perizia psichiatrica, il curatore ha ritenuto che ciò fosse un semplice “fattore logistico” rimediabile. Il curatore si è quindi dichiarato d’accordo con l’esecuzione di una perizia psichiatrica, che potrebbe a suo dire chiarire l’attuale situazione dell’interessato.
Q. Con duplica 12 gennaio 2023 il reclamante ha preso posizione puntuale, sia sulle osservazioni dell’Autorità di protezione, sia su quelle del curatore, riconfermandosi nel reclamo. Egli ha contestato di essere stato invitato a esprimersi sulle prospettate misure, nella misura in cui lo scritto menzionato dell’Autorità di protezione era indirizzato unicamente al curatore e non includeva alcuna domanda o ordine nei confronti dell’interessato (o del suo legale). Il reclamante ha sottolineato il suo impegno nel riacquistare la propria autonomia, sostenendo di non aver mai mancato di collaborare con l’Autorità di protezione, elencando lo scambio di corrispondenza avvenuto e allegando i relativi scritti. Il reclamante ha censurato l’eccezione sollevata dall’Autorità di protezione in merito alla ricevibilità del reclamo in quanto decisione incidentale, rilevando che poco importerebbe se la medesima fosse “cautelare o di merito”, trattandosi di una misura a protezione dell’adulto e non di una procedura civilistica retta dalla massima dispositiva. Nel rispetto del diritto di essere sentito, il reclamante sostiene che avrebbe dovuto poter prendere posizione sui quesiti peritali stabiliti.
R. Con duplica 27 gennaio 2023, relativa ad entrambe le procedure di reclamo in corso, il curatore ha contestato il rimprovero di non dimostrare empatia verso l’interessato, difendendo altresì la sua posizione per quanto attiene ai pagamenti specifici criticati da parte del curatelato.
S. Con duplica 31 gennaio 2023 l’Autorità di protezione si è riconfermata nei suoi precedenti allegati, evidenziando che il reclamante non avrebbe presentato il test sul valore del CDT (il quale avrebbe permesso in modo molto chiaro di riconoscere un eventuale consumo importante oppure no), e ribadendo che solo in sede di reclamo il reclamante avrebbe prodotto i documenti, causando ulteriori costi e dispendio di tempo. Per il resto, l’Autorità di prime cure ha indicato di rimettersi al giudizio dello scrivente Camera di protezione.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Per costante giurisprudenza le decisioni di procedura o d’istruzione sono decisioni incidentali, che statuiscono su questioni formali o materiali e rappresentano una tappa nel corso della procedura, senza mettere fine alla medesima. Vanno distinte dalle decisioni parziali, che statuiscono, in maniera finale, su una o più parti di una domanda, ma rinviano all’esame di uno o altri argomenti ad un’ulteriore decisione (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; Copma Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n. 1.158).
Per costante giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove – tra le quali vanno annoverate le perizie socio-ambientali, sulle capacità genitoriali e sulle modalità delle parti di relazionarsi – sono decisioni incidentali, poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; Copma, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n. 1.158).
2.1. Giusta l’art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAmm questo genere di risoluzione è impugnabile unicamente nella misura in cui arreca all'interessato un pregiudizio irreparabile, ovvero un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno neppure con una decisione finale favorevole (DTF 134 III 426 consid. 1.3.1; 133 III 629 consid. 2.3.1; RtiD I-2005 pag. 783; sentenza CDP del 29 ottobre 2014, inc. 9.2014.175, consid. 4).
Le decisioni incidentali possono pure essere impugnate a titolo indipendente se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura defatigante e dispendiosa (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm). L’applicazione di tale norma presuppone quindi che l'autorità di ricorso, giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza inferiore per ulteriori accertamenti e nuova decisione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 40; sentenza CDP del 13 ottobre 2015, inc. 9.2015.170).
La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
Va ricordato che il principio della massima inquisitoria non dispensa tuttavia le parti e i terzi da una collaborazione attiva alla procedura (fra i tanti: DTF 128 III 411 consid. 3.2.1; STF 5A_360/2015 del 13 agosto 2015, consid. 3.2.2; sentenza CDP del 13 agosto 2017, inc 9.2017.66, consid. 4.6); conformemente all’art. 448 cpv. 1 CC, se necessario, l’Autorità di protezione ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo di collaborare.
4.1. Alla luce delle circostanze del caso di specie, ci si dovrebbe anzitutto chiedere quale danno non altrimenti riparabile possa arrecare a RE 1 il fatto di doversi sottoporre ad un’ulteriore valutazione peritale relativa a una situazione già oggetto di numerosi accertamenti di varia natura. Il reclamante neppure si è espresso a tal riguardo, né in sede di reclamo, né di replica, limitandosi a contestare la necessità e la proporzionalità della perizia psichiatrica e a invocare una violazione del diritto di essere sentito. La perizia psichiatrica è finalizzata a stabilire in che modo l’interessato risulta (o meno) bisognoso di assistenza, e quindi, relativamente al caso concreto, serve ad accertare se siano ancora date le condizioni per il mantenimento dell’attuale curatela a suo favore o se piuttosto risulti necessaria una misura più incisiva. Nella decisione impugnata è stato chiaramente evidenziato che la perizia psichiatrica è stata disposta ai fini “di approfondire/aggiornare la fattispecie concreta” e per accertare dal profilo psichiatrico la necessità delle limitazioni dei diritti civili in questione. I quesiti peritali sono chiari e formulati in modo tale da poter appurare in che misura l’interessato è effettivamente in grado di provvedere ai propri interessi o in che modo la sua dipendenza da alcool (o eventuali altre difficoltà) potrebbe diminuire le sue capacità in ambito personale e gestionale. Diversamente da quanto criticato dal reclamante, tali quesiti peritali sono completi e potrebbero fungere quale base di un mandato peritale indipendente, ragione per la quale sono sicuramente sufficienti quali domande complementari per un aggiornamento delle valutazioni psichiatriche già agli atti, ovvero quella del 13 ottobre 2020 del SPS e la più recente del 18 febbraio 2022 del Dr. med. __________. Ritenuto che il reclamante fa valere di essere perfettamente in grado di provvedere ai propri interessi (dimostrando anche mediante i più recenti certificati medici prodotti in sede di reclamo di essere riuscito nel frattempo a migliorare la propria situazione personale), dovrebbe essere nel suo interesse voler comprovare di sapersi gestire autonomamente e di non necessitare più di una misura di protezione, così come postulato.
Visto l’esito del giudizio, può comunque rimanere indecisa la questione relativa al rischio che la perizia psichiatrica possa provocare un pregiudizio irreparabile, ovvero un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno neppure con una decisione finale favorevole, ovvero all’adempimento della condizione di cui all’art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAmm e alla conseguente ammissibilità del reclamo.
4.2. Ulteriore ostacolo alla ricevibilità del reclamo appare altresì l’impossibilità da parte della scrivente Camera di protezione di procedere all’annullamento della decisione impugnata concludendo il procedimento mediante il presente giudizio (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm).
Come emerge dai numerosi documenti medici agli atti, così come si è potuto verificare in occasione delle precedenti procedure di reclamo dinnanzi alla scrivente Camera di protezione, è un dato di fatto innegabile che l’interessato si è trovato in una situazione psicofisica molto precaria, la quale è stata causata e poi sicuramente aggravata dai suoi importanti problemi di dipendenza alcolica. Tali circostanze hanno quindi provocato una riduzione delle capacità gestionali dell’interessato, per cui in data 16 novembre 2020 era stata istituita la curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni, misura che allora risultava senz’altro necessaria e adeguata, peraltro rimasta incontestata e quindi cresciuta in giudicato. Ritenuto che il reclamante stesso aveva criticato, e critica tutt’ora, la concludenza della documentazione medica alla base dei provvedimenti adottati, così come alla luce delle precise istruzioni impartite all’Autorità di prime cure con la sentenza 29 luglio 2022 della scrivente Camera di protezione (inc. 9.2022.61), è a giusto titolo che l’Autorità di protezione abbia optato per una verifica approfondita della situazione psichica dell’interessato mediante una specifica perizia. A maggior ragione visto anche l’asserito miglioramento delle condizioni generali del reclamante.
Infine, le critiche sollevate dal reclamante circa un’asserita violazione del diritto di essere sentito da parte dell’Autorità di prime cure sono manifestamente inconsistenti e ingiustificate, avendo quest’ultima permesso all’interessato, a più riprese, di esprimersi in merito ai provvedimenti e ai passi istruttori prospettati (cfr. lettere 13 e 19 luglio 2022 dell’Autorità di protezione all’interessato; scritto 18 agosto 2022 e 7 settembre 2022 dell’Autorità di protezione all’interessato; scritto 26 settembre 2022 dell’Autorità di protezione al curatore, inviato in copia per conoscenza al reclamante). Di conseguenza, il reclamo è da respingere.
Ai sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).
Essendo la richiesta di annullare i dispositivi n. 8-15 della decisione 3 novembre 2022 dell’Autorità di protezione palesemente priva di probabilità di successo, per quanto concerne l’oggetto trattato in questa decisione, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio va respinta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo avverso i dispositivi n. 8 – 15 della decisione 3 novembre 2022 dell’Autorità regionale di protezione __________ è respinto nella misura in cui è ricevibile.
La domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio di RE 1 è respinta.
Non si prelevano tasse e spese di giustizia.
Notificazione:
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.