Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 05.10.2023 9.2022.170

Incarto n. 9.2022.170

Lugano 5 ottobre 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 L OG

assistito dalla vicecancelliera

Mecca

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

per quanto riguarda l’assistenza giudiziaria

giudicando sul reclamo del 4 novembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 ottobre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. PI 2 (2010) e PI 1 (2012) sono figli di RE 1 e __________. I genitori sono separati ed è in corso la procedura di divorzio.

B. Con decisione 24 marzo 2022, adottata in sede di udienza, l’Autorità regionale di protezione (in seguito Autorità di protezione) ha istituito una curatela di rappresentanza a favore dei figli e nominato l’avv. CURA 1 quale curatrice. Inoltre, è stato conferito all’Ufficio dell’aiuto e della protezione (in seguito UAP) un mandato di controllo e informazione ex art. 307 cpv. 3 CC. Le relazioni personali padre-figli sono state provvisoriamente sospese.

C. In data 24 marzo 2022 RE 1, per il tramite del suo patrocinatore avv. PR 1, ha presentato all’Autorità di protezione l’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio con i relativi documenti attestanti la sua situazione economica.

D. In data 20 maggio 2022 l’Autorità di protezione ha conferito un mandato per una valutazione delle capacità genitoriali di RE 1 e __________ e del bisogno di affidamento dei minori a terzi.

E. Con decisione cautelare 18 luglio 2022 il Pretore aggiunto del Distretto di __________, diventato competente in seguito all’avvio della procedura di protezione dell’unione coniugale promossa dalla moglie nei confronti del marito, ha istituito una curatela educativa a favore dei minori, affidando all’Autorità di protezione la nomina della persona del curatore o della curatrice. Con decisione 19 luglio 2022 l’Autorità di protezione ha nominato CURA 2 quale curatrice educativa.

F. In data 25 luglio 2022 l’avv. PR 1 ha presentato all’Autorità di protezione la sua nota professionale per le prestazioni svolte nel periodo da marzo a luglio 2022.

G. Con decisione 25 ottobre 2022 l’Autorità di protezione ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria di RE 1 ponendola al beneficio della dispensa dal pagamento di spese e tasse di giustizia e del gratuito patrocinio (dispositivo n. 1). È stata ordinata una partecipazione ai costi legali e di procedura con il versamento allo Stato di rate mensili di CHF 100.– (dispositivo n. 2), mentre l’istante è stata resa attenta degli obblighi ex art. 6 Legge sull’assistenza giudiziaria e sul gratuito patrocinio (dispositivo n. 4). L’Autorità di protezione ha considerato che la sostanza posseduta dalla famiglia (segnatamente l’immobile acquistato dal marito in __________ nel 2016 per un valore di Euro 180'000.–, gli averi di circa Euro 14'000.– depositati e intestati alla moglie presso un istituto bancario __________ e quelli presso un conto della __________ di CHF 11'000.– a nome del marito) sarebbe motivo per porre a carico dell’istante una partecipazione ai costi legali e procedurali mediante un versamento allo Stato di rate mensili di CHF 100.–. L’Autorità di protezione ha ritenuto che, malgrado i coniugi avessero scelto il regime della separazione dei beni, sussista il dovere di assistenza tra parenti.

H. Contro quest’ultima decisione è insorta RE 1 mediante reclamo 4 novembre 2022. In ordine, la reclamante ha eccepito la mancanza dell’indicazione dei rimedi di diritto, mentre nel merito ha chiesto la riforma della decisione impugnata nel senso di accogliere integralmente la sua istanza di gratuito patrocinio, ovvero senza l’obbligo di partecipazione ai costi legali e procedurali. In via subordinata ha postulato l'annullamento della decisione impugnata con rinvio degli atti all’Autorità di prime cure per nuovo giudizio. La reclamante ha inoltre chiesto che il gratuito patrocinio le sia conferito anche per la presente procedura di reclamo.

I. Con osservazioni 23 dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha sollevato dubbi rispetto alla legittimazione del reclamo invocando l’art. 121 CPC e specificando che la domanda di assistenza giudiziaria era stata accolta. L’Autorità di protezione ha sottolineato la presenza di sostanza della famiglia (ritenendo che anche nel regime matrimoniale di separazione dei beni sussiste l’obbligo di assistenza tra coniugi) e che la sostanza immobiliare del marito potrebbe essere considerata quale risorsa per coprire in parte il fabbisogno della moglie e dei due figli. È stato rilevato come mancherebbero documenti attestanti la situazione ipotecaria dell’immobile e che permettono di verificare se il bene immobiliare possa servire quale fonte di reddito supplementare per la famiglia. Il fatto che il padre sia incarcerato non sarebbe un impedimento per procedere alla monetizzazione del bene.

J. Con replica 12 gennaio 2023 la madre si è riconfermata nel gravame, sottolineando le sue limitate capacità finanziarie e l’impossibilità attuale del marito di partecipare alle spese famigliari. La reclamante ha specificato che non vi sarebbe alcun modo di monetizzare né la proprietà immobiliare del marito, né la sua quota di comproprietà sul bene immobile situato in __________. È stata ribadita la sua domanda di assistenza giudiziaria per la presente procedura di reclamo, mentre le ripetibili sono state quantificate in fr. 2'500.–.

K. Con duplica 30 gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha considerato che non sarebbe stato esplicitato il valore reale dell’immobile appartenente alla reclamante, mentre la tesi secondo cui l’appartamento di proprietà del padre non potrebbe essere locato in quanto utilizzato in occasione dei diritti di visita tra i figli e i nonni paterni (non ancora regolamentati da parte della Pretura) e in vista di un’eventuale futura espulsione del padre, sarebbe pretestuoso.

L. Con replica spontanea 6 febbraio 2023 alla duplica dell’Autorità di protezione, la reclamante ha aggiornato l’Autorità sul fatto che il cascinale di cui è comproprietaria è locato, e che dopo la sua scarcerazione, il padre è tornato a abitare nell’appartamento di sua proprietà, dove la madre è stata invitata a non più recarsi (cfr. verbale di udienza 31 gennaio 2023 della Pretura di __________). Non vi sarebbero alcune possibilità per la madre di ricavare degli elementi di reddito supplementari in favore dei figli.

Considerato

in diritto

  1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

  2. Le decisioni in materia di assistenza giudiziaria sono impugnabili davanti all’Autorità competente a decidere nel merito i ricorsi contro le decisioni dell’Autorità concedente [art. 12 Legge sull’assistenza e sul gratuito patrocinio del 15 marzo 2011 (LAG)]. La competenza di questo giudice è pertanto data.

  3. Il diritto di essere sentito delle parti (art. 53 cpv. 1 CPC) gode della garanzia costituzionale formale (art. 29 cpv. 2 Cost.), e la sua violazione comporta di principio l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo del gravame (DTF 137 I 195 consid. 2.2). Il diritto di essere sentito comprende anche l'obbligo per il giudice di motivare la sua decisione (Oberhammer/Weber, Kurzkommentar, ZPO, 3a ed., 2021, n. 9 ad art. 53; Chabloz, Petit commentaire CPC, 2020, n. 14 ad art. 53; Haldy, Commentaire Romand, CPC, 23 ed., 2019, n. 14 ad art. 53; Gehri, Basler Kommentar, ZPO, 3ª ed., 2017, n. 25 ad art. 53; Hurni, Berner Kommentar, ZPO, vol. I, 2012, n. 60 segg. ad art. 53) che, giusta l'art. 238 lett. g CPC, può ritenersi sufficiente quando vengono menzionate, almeno brevemente, le ragioni – sia fattuali che giuridiche – che hanno indotto il giudice a decidere in un senso piuttosto che in un altro, ponendo l'interessato nella condizione di rendersi conto della portata del giudizio e delle eventuali possibilità d'impugnazione (Trezzini, Commentario pratico al CPC, Il ed., 2017, n. 40 seg. ad art. 238 [versione e-book al 1° febbraio 2020/22 marzo 2021, n. 44 seg. ad art. 238]). La giurisdizione di ricorso deve poi essere posta in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 129 1 236 consid. 3.2, 126 | 102 consid. 2b).

  4. Giusta l’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque: sia sprovvisto dei mezzi necessari (a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (b).

4.1. Il concetto di mancanza dei mezzi necessari è la risultante dell’interrelazione tra risorse e oneri e, di principio, è priva dei mezzi necessari la parte che non è in grado di finanziare le spese del processo senza intaccare i cespiti necessari per la copertura degli oneri necessari per il mantenimento suo e della sua famiglia. Per determinare l’indigenza – requisito posto alla base della concessione del gratuito patrocinio – va considerato l’insieme della situazione finanziaria del richiedente al momento in cui la relativa domanda è stata presentata (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art. 117, p. 582 e seg.).

4.2. I cespiti da considerare riguardano sia il reddito che il patrimonio mobiliare e immobiliare. Il reddito determinante è quello netto; per quanto riguarda invece il patrimonio, sono compresi averi di qualsiasi natura e provenienza, mobili o immobili, sempre che siano effettivi, realizzabili e il loro consumo possa essere preteso dal richiedente (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art. 117, p. 583 e seg.).

4.3. Per quanto concerne la determinazione degli oneri del richiedente, occorre partire dal minimo vitale previsto dalla Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF) e dalle relative direttive per determinarlo. Va tuttavia evitato ogni schematismo al riguardo, favorendo piuttosto le circostanze individuali di ogni singolo caso concreto, tenendo conto che nel fabbisogno minimo rientra quanto necessario per condurre una vita modesta e dignitosa (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art. 117, p. 586).

4.4. Occorre infine fare il confronto tra le risorse e gli oneri. Posto che il dato decisivo è il costo prevedibile del processo e del patrocinio, di principio il saldo mensile disponibile deve permettere di coprire ratealmente le spese giudiziarie (spese processuali e ripetibili) nel periodo di un anno, per processi non particolarmente dispendiosi, e nel corso di due anni, per gli altri. In sintesi, decisivo è il quesito a sapere se la parte richiedente è in grado, utilizzando la sua disponibilità mensile, di coprire le spese giudiziarie in un intervallo prevedibile. Nel solco di questa flessibilità, si ammette che anche in presenza di determinate eccedenze può essere dato il requisito dell’indigenza, in particolare se il reddito è di poco superiore a quanto necessario per garantire il mantenimento di base (Commentario pratico al CPC, Francesco Trezzini, art. 117, p. 588, DTF 8C_310/2016 del 7.12.2016 consid. 5.2.).

4.5. Nella tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF), il minimo esistenziale per una persona che vive da sola è stabilito in fr. 1'200.–. Se il debitore è domiciliato o dimora all’estero e il costo della vita nel paese di domicilio o dimora è più basso rispetto a quello in Svizzera, l’importo di base mensile va ridotto proporzionalmente. Per quanto attiene ai frontalieri, ovvero domiciliati o dimoranti nella fascia di confine tra Svizzera e Italia, l’importo di base mensile dev’essere ridotto del 20%. Tale riduzione viene adeguata in funzione degli eventuali cambiamenti del costo della vita nel paese di riferimento rispetto alla Svizzera (https://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia-civile/tabella-dei-minimi-desistenza/).

  1. Il messaggio alla Legge cantonale sull’assistenza giudiziaria e sul gratuito patrocinio (LAG) evoca in effetti la facoltà per l'autorità di concedere in parte il gratuito patrocinio esigendo nel contempo che la parte beneficiaria contribuisca ai costi legali, e questo nell'intento di responsabilizzarla senza metterla in eccessive difficoltà finanziarie (Messaggio n. 6407, pag. 2). In particolare, e con esplicito richiamo del messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2006 concernente il codice di diritto processuale civile svizzero (FF 2006 6593, 6674), vi si menziona a titolo di esempio il “versamento di una franchigia" posta a carico dell'interessato limitatamente all'importo che questi si può assumere, mentre l'eccedenza è assunta dallo Stato (Messaggio n. 6407, pag. 2; Messaggio n. 06.062 del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale svizzero, in: FF 2006 6593, 6674). Si prospetta poi un sistema di partecipazione ai costi legali che "consiste nel domandare al richiedente il versamento di un contributo ricorrente per la durata della procedura, per un tempo determinato o fino alla rifusione totale dell'importo anticipato", applicabile anche nella procedura civile (Messaggio n. 6407, pag. 2 e 3). Sia come sia, lo strumento deve essere in ogni caso attuabile per rapporto alla fattispecie specifica. Questo significa che l'autorità concedente non può ovviamente prescindere da un confronto con la situazione finanziaria della parte beneficiaria (cfr. art. 117 lett. a CPC e 2 LAG), sicché deve anzitutto stabilire se vi è margine per esigere una partecipazione ai costi legali, in caso affermativo quantificare tale margine e infine indicare termini e modalità del contributo cosi richiestole. E di ciò deve dar ragione la decisione di gratuito patrocinio.

  2. Nel caso concreto l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza di assistenza giudiziaria, riconoscendo solo parzialmente l’adempimento delle condizioni di cui all’art. 117 CPC, nella misura in cui ha confermato il presupposto del buon fondamento della domanda (art. 117 lett. b CPC), attestando tuttavia uno stato di indigenza solo limitatamente al reddito e non alla sostanza. È di fronte alla presenza di attivi patrimoniali, quali i due conti bancari intestati alla richiedente e l’immobile di proprietà del marito, che l’Autorità di protezione ha statuito che “L’istante parteciperà ai costi legali e di procedura con il versamento allo Stato di rate mensili di CHF 100.–.”, senza tuttavia meglio specificare per quale durata o fino a quale importo la partecipazione sia dovuta. Di conseguenza, non avendo l’Autorità di protezione spiegato i criteri adottati e neppure esposto il calcolo che ha portato a quantificare la partecipazione ai costi legali e procedurali, omettendo anche di indicare termini e modalità del contributo richiesto, manca una sufficiente motivazione al riguardo. Non vi è quindi modo per la scrivente Camera di stabilire se la decisione impugnata sia frutto di un accertamento manifestamente errato dei fatti, come sostiene la reclamante. Il reclamo merita pertanto accoglimento, nel senso che la decisione viene annullata e l’incarto è rinviato all’Autorità di prime cure, affinché stabilisca nuovamente sulla questione e emetta una nuova decisione debitamente motivata.

  3. Gli oneri giudiziari seguirebbero il principio della soccombenza, ma non possono essere addossati all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).

L’Autorità di protezione, quale unica antagonista della parte che ha avuto successo (RtiD II–2011 n. 14c pag. 692 consid. 3; sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126, consid. 7; sentenza ICCA del 19 dicembre 2011, inc. 11.2008.156, consid. 5b), deve per contro essere condannata al versamento di ripetibili.

Di conseguenza, visto l'esito del reclamo e la rifusione di ripetibili la domanda di assistenza giudiziaria di RE 1deve essere considerata priva d'oggetto (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33, consid. 6).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Il reclamo 4 novembre 2022 di RE 1 è accolto.

1.1. Di conseguenza la decisione 25 ottobre 2022 dell’Autorità regionale di protezione __________ è annullata. L’incarto viene rinviato all’Autorità di prima sede affinché statuisca nuovamente sull’istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio presentata il 24 marzo 2022 da RE 1.

  1. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia. L’Autorità di protezione rifonderà a RE 1 fr. 1’000.– di ripetibili.

  2. La domanda di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio di RE 1 è priva d’oggetto.

  3. Notificazione:

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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