Incarto n. 9.2022.168
Lugano 27 aprile 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda l’istituzione di una misura di protezione in suo favore;
giudicando sul reclamo del 31 ottobre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 settembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. A seguito di alcune segnalazioni, con decisione 20 luglio 2021 l’Autorità regionale di protezione __________ ha ordinato l’espletamento di una perizia medica in forma ambulatoriale presso la clinica __________, al fine di valutare la situazione del signor RE 1 (cfr. quesiti peritali).
B. Il 6 ottobre 2021 la Clinica __________ ha trasmesso la valutazione peritale, dalla quale emerge che RE 1 soffre di un “disturbo psichiatrico maggiore (disturbo delirante) che non gli consente di provvedere ai propri interessi lo condiziona in modo significativo dal punto di vista gestionale e gli causa un’incapacità di discernimento durevole e accentuata”.
C. Dopo aver sentito l’interessato, con decisione 12 ottobre 2021 l’Autorità di protezione ha ordinato il suo ricovero a scopo di assistenza e cura (in applicazione dell’art. 426 CC) presso la Clinica psichiatrica cantonale (CPC) di __________. Contro la stessa RE 1 ha interposto ricorso.
D. Mediante decisione 26 ottobre 2021 (ris. 1429/2021) l’Autorità di protezione ha istituito in favore di RE 1 una curatela generale, nominando quale curatore il signor __________.
E. Nel frattempo, con decisione 4 novembre 2021 l’Autorità di protezione ha revocato con effetto immediato il ricovero a scopo di assistenza a condizione che venisse avviata e mantenuta una presa a carico ambulatoriale regolare tramite __________, in una prima fase, rispettivamente, in un secondo tempo, con supporti adeguati a domicilio una volta revocato il regime __________. Con decisione 5 novembre 2021 la Commissione giuridica in materia di assistenza sociopsichiatrica ha stralciato la procedura.
F. Con decisione 30 maggio 2022 la Camera di protezione, chiamata a decidere sul reclamo inoltrato da RE 1 avverso decisione di istituzione della curatela generale, ha confermato la stessa e invitato l’Autorità di prime cure a procedere senza indugio “agli accertamenti peritali necessari a valutare ulteriormente la situazione e, qualora le nuove risultanze lo renderanno necessario, a modificare la misura di protezione adottando quella che risulterà più rispettosa dei principi di adeguatezza e della proporzionalità” (inc. CDP 9.2021.196).
G. Con risoluzione 19 luglio 2022 l’Autorità di protezione ha ordinato all’SMP una nuova perizia da svolgere in forma ambulatoriale nei confronti di RE 1.
L’8 agosto 2022 la psichiatra dr. med. __________ del Servizio psico-sociale (SPS) ha trasmesso all’Autorità di prime cure la valutazione peritale, dalla quale emerge che “il paziente è affetto da disturbi di personalità mista” e si “raccomanda pertanto il proseguo della presa a carico psicologica e psichiatrica in corso”. La perita ha ritenuto idonea l’istituzione di una misura minore rispetto all’attuale curatela generale, indicando che “potrebbe giovare della presenza di un curatore che lo affianchi e che lo sostenga nel percorso di autonomia ma che non si sostituisca a lui”, suggerendo che lo “affianchi nella gestione amministrativa” e che “possa sostenerlo nell’ambito della salute” ritenendo “importante che prosegua la presa a carico psichiatrica e psicologica per poter gestire le crisi di rabbia e impulsività”.
H. Con osservazioni 2 settembre 2022 RE 1 ha contestato la diagnosi del SPS, indicando che non corrisponderebbe alla valutazione effettuata dalla sua psichiatra (dr. med. __________), che avrebbe diagnosticato una “accentuazione di tratti di personalità” ma non un disturbo di personalità mista. Ha pertanto chiesto la revoca della curatela generale rilevando che non vi sarebbe neppure la necessità di istituire una misura di curatela in alternativa.
I. Mediante decisione 15 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha:
revocato la curatela generale a favore di RE 1 (disp. 1);
istituito in suo favore una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio (art. 394 e 395 CC) (disp. 2: cfr. compiti del curatore);
autorizzato il curatore ad aprire la corrispondenza amministrativa dell’interessato (disp. 3);
nominato quale curatore il signor __________ (disp. 4);
respinto l’istanza di RE 1 volta alla sostituzione del curatore (disp. 7).
J. Con reclamo 31 ottobre 2022 RE 1 si è aggravato avverso i dispositivi 2-7 della decisione 15 settembre 2022, contestando l’idoneità e la proporzionalità della misura di curatela istituita.
K. Mediante osservazioni 17 novembre 2022 l’Autorità di protezione ha chiesto che il reclamo venga respinto e che allo stesso venga revocato l’effetto sospensivo.
Con osservazioni 28 novembre 2022 RE 1 contesta che vi siano i presupposti per istituire una curatela nei suoi confronti.
Il curatore non ha formulato osservazioni.
Con scritto 6 dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha comunicato di non essere intenzionata a formulare alcuna duplica, limitandosi a confermare la propria decisione.
L. Nel frattempo, mediante decisione 1° dicembre 2022 questo Giudice ha accolto la richiesta di revoca dell’effetto sospensivo formulata dall’Autorità di prime cure, “in attesa di una verifica della situazione di diritto da parte di questa Camera”.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Con la decisione 15 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha revocato la curatela generale precedentemente istituita a favore di RE 1 (disp. 1) e ha istituito in suo favore una curatela di rappresentanza con amministrazione del reddito e del patrimonio (art. 394 e 395 CC) (disp. 2). Quale curatore è stato confermato __________ (disp. 4 e 7) al quale sono stati conferiti i seguenti compiti:
a. provvedere alla sua salute e a una sufficiente assistenza medica e rappresentarlo in tutti i provvedimenti necessari a questo scopo;
b. promuovere il suo benessere sociale e rappresentarlo in tutti i provvedimenti necessari a questo scopo;
c. rappresentarlo nel disbrigo degli affari amministrativi, in particolare anche nelle relazioni con le autorità, uffici, banche, Posta; assicurazioni sociali e non, altri istituti privati;
d. rappresentarlo nel disbrigo degli affari finanziari, in particolare amministrare con diligenza il suo reddito e il suo patrimoni.
Ha inoltre indicato che “per quanto attiene i punti c. e d. il curatore dovrà affiancare e coinvolgere il più possibile l’interessato, limitandosi a sostituirsi al medesimo solo quando strettamente necessario”.
Il curatore è stato autorizzato ad aprire la corrispondenza amministrativa dell’interessato (disp. 3).
Preso atto delle risultanze della perizia 9 agosto 2022 dalla quale emerge che l’interessato è affetto da “disturbi di personalità misti” e a “protezione degli interessi” dello stesso l’Autorità di protezione ha ritenuto opportuno istituire la curatela di rappresentanza. Dalla valutazione risulta una “fragilità psichica ancora presente, delle difficoltà dovute all’impulsività, all’aggressività eterodiretta nei momenti di forte rabbia, durante i quali non presenta una completa capacità di discernimento, e alla mancanza di consapevolezza della malattia”.
Quanto alle valutazioni peritali, in sede di osservazioni, l’Autorità di prime cure ha precisato che le stesse indicano “chiaramente la necessità di un supporto” e precisato che “se non supportato a dovere, soprattutto nei momenti di scompenso (possibile ad esempio in caso di mancata assunzione dei farmaci) può rappresentare un pericolo per sé e per gli altri”. Il paziente potrebbe rappresentare un pericolo per terzi se non adeguatamente seguito in ambito psichiatrico-psicologico.
In sede di osservazioni l’Autorità ha ribadito la “mancata consapevolezza di malattia” da parte di RE 1 e indicato che dalla perizia emerge che “in condizioni normali” lo stesso potrebbe essere in grado di gestire autonomamente i propri aspetti amministrativi e burocratici, cosa che tuttavia viene a mancare nei momenti di forte rabbia e impulsività. A mente dell’Autorità, la mancata comprensione di tale aspetto (confermata da entrambe le perizie) “non fa che confermare l’incapacità di riconoscere e ammettere le proprie problematiche”.
In sede di replica ha negato di perdere la capacità di discernimento quando alterato, confermato di essere in grado di gestirsi autonomamente e ribadito di essere intenzionato a proseguire la presa a carico e di avere totale adesione alla terapia.
Tali diritti sono ora ancorati nel titolo II° della LPAmm, entrata in vigore il 1° marzo 2014 (art. 34 e seg. LPAmm).
4.1. Nella fattispecie, RE 1 è stato sentito dall’Autorità di protezione in due occasioni. Durante le due udienze è stata discussa la sua situazione e la necessità di istituire in suo favore una misura di protezione (udienza 20 luglio 2021: l’Autorità ha ordinato una prima valutazione peritale e udienza 27 ottobre 2021: è stato presentato il curatore e decisa l’istituzione di una curatela generale).
In seguito, come risulta dagli atti questo Giudice con decisione 30 maggio 2022, chiamato a decidere sul reclamo inoltrato da RE 1 avverso decisione d’istituzione della curatela generale, ha confermato la stessa e invitato l’Autorità di prime cure a voler esperire i necessari accertamenti peritali e qualora le nuove risultanze lo renderanno necessario a modificare la misura di protezione.
L’Autorità di protezione ha pertanto ordinato una nuova valutazione peritale, che è stata debitamente trasmessa a RE 1 per osservazioni (cfr. perizia SPS 8 agosto 2022; osservazioni RE 1 2 settembre 2022).
La decisione in esame che ha disposto la revoca della curatela generale e l’istituzione di una misura meno incisiva (curatela di rappresentanza art. 394 CC) è stata emanata dopo aver preso atto delle risultanze della nuova valutazione peritale e aver ponderato nuovamente la situazione.
L’Autorità ha deciso dopo aver preso atto delle osservazioni di RE 1 in relazione alla perizia del SPS. Come a giusto titolo rilevato dall’Autorità di prime cure, benché non sia stato convocato nuovamente prima di emanare la decisione in esame, l’interessato ha avuto modo di esprimersi ampiamente e a più riprese sulla fattispecie.
4.2. In ogni caso, va ricordato che, una violazione del diritto d'essere sentito commessa da un'autorità inferiore può – eccezionalmente e in determinate situazioni – essere sanata dall'autorità di ricorso o reputarsi sanata qualora l'interessato possa far valere le sue argomentazioni davanti a un'autorità di ricorso munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2; STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, 2014, n. 1117 pag. 498; AUER/MARTI, BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 447 CC no. 37). Una riparazione entra in considerazione solo se la persona interessata non subisce un pregiudizio dalla concessione successiva del diritto di essere sentito, rispettivamente dalla sanatoria (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3). La sanatoria rimane l’eccezione segnatamente in presenza di gravi violazioni (DTF 116 V 182 consid. 3c con rinvii). La giurisprudenza ammette una possibilità di sanatoria anche nei casi in cui la violazione è grave, nei casi in cui il rinvio costituirebbe una formalità inutile e implicherebbe solo un prolungamento della procedura (DTF 132 V 837 consid. 5.1; STF 5A_805/2009 del 26 febbraio 2010, consid. 3.3; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide Pratique, n. 1.198 pag. 78).
Nel suo reclamo RE 1 censura una violazione del diritto di essere sentito per non essere stato convocato nuovamente dall’autorità di prime cure. Egli si limita ad affermare che avrebbe potuto esprimersi personalmente, spiegando la sua volontà di continuare la presa a carico e dimostrare la capacità di provvedere a sé stesso.
Nella fattispecie il reclamante ha potuto esprimersi nel suo memoriale di reclamo e di replica sulla situazione e sulla valutazione peritale del SPS che ha condotto alla decisione impugnata. Va peraltro precisato che RE 1 è stato sentito in ben due occasioni dall’Autorità di protezione sempre in relazione all’istituzione di una misura di protezione in suo favore. Già a quel momento egli si era dichiarato contrario a qualsiasi misura di protezione e aveva ribadito l’intenzione di continuare la presa a carico.
In concreto il rinvio degli atti in prima istanza costituirebbe una formalità inutile, che rischierebbe soltanto di prolungare la procedura. Si può pertanto considerare sanato in questa sede l’eventuale violazione del diritto di RE 1 di essere sentito, entrando nel merito delle sue considerazioni.
Cause della curatela, ai sensi dell’art. 390 CC, possono dunque essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1; Sentenza CDP del 31 marzo 2017, inc. 9.2017.118 consid. 4.1-4.3; CommFam Protection de l’adulte, Meier, ad art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de la protection de l’adulte, Neuchâtel 2012, n. 26-27, pag. 106-107).
Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio del 28 giugno 2006, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138).
Per quanto riguarda l’ampia nozione di analogo stato di debolezza, la dottrina sottolinea come essa vada interpretata restrittivamente (CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, Ginevra 2011, n. 386, pag. 184; Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, n. 36, pag. 110-111). Secondo gli esempi citati dal Messaggio del Consiglio federale, tale nozione consente di proteggere, ad esempio, le persone anziane affette da deficienze analoghe a quelle delle persone afflitte da una disabilità mentale o da una turba psichica; compresi sono anche i casi estremi di inesperienza o di cattiva gestione, nonché rari casi di disabilità fisiche, per esempio i casi di paralisi grave o quelli di persone nel contempo cieche e sorde (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391 e segg.; vedi in particolare pag. 6432; v. anche BSK Erw.Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 13; Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 390 CC n. 6; CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 17).
L’esistenza di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: occorre inoltre che l’interessato non sia in grado di provvedere ai propri affari né di designare rappresentanti che possano farlo (Messaggio, pag. 6432). Lo stato di debolezza (causa della curatela) deve dunque avere come conseguenza un bisogno di protezione e di assistenza dell’interessato (presupposto “sociale” della curatela) (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 1; BSK Erw.Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 17; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 405, pag. 193; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.10 pag. 138; Sentenza CDP del 12 ottobre 2018, inc. 9.2018.108, consid. 4.1). L’incapacità è una nozione relativa, da interpretare in funzione del genere di affari che l’interessato è chiamato a gestire; la loro importanza non è determinante in sé per l’istituzione di una curatela, ma avrà un ruolo nella scelta del tipo di curatela e nel determinare le sfere di compiti affidate al curatore (CommFam. Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 20).
5.1. In generale, le condizioni previste all’art. 390 CC devono essere adempiute per l’istituzione di qualsiasi tipo di curatela; secondo la dottrina, è ad ogni modo innegabile che il tipo di curatela che si intende adottare influenzerà “a ritroso” l’esame delle condizioni, l’Autorità potendosi mostrare meno esigente nel verificare l’adempimento delle condizioni nel caso in cui scelga una curatela di sostegno, rispetto ad esempio ad una curatela generale (cfr. Meier, Les nouvelles curatelles, op. cit., n. 23, pag. 105; v. anche Meier/Lukic, op. cit., n. 403, pag. 192; cfr. sentenza CDP dell’11 marzo 2014, inc. 9.2013.175).
Giusta l’art. 391 cpv. 1 CC l’Autorità di protezione definisce le sfere di compiti della curatela secondo i bisogni dell’interessato. Le sfere di compiti riguardano la cura della persona, gli interessi patrimoniali o le relazioni giuridiche (cpv. 2).
5.2. Conformemente al principio della sussidiarietà, le misure ufficiali vanno ordinate soltanto se l’assistenza alla persona bisognosa d’aiuto non può essere adeguatamente garantita altrimenti (art. 389 cpv. 1 n. 1 CC; Messaggio, pag. 6432; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Ogni misura ufficiale deve inoltre essere necessaria e idonea (art. 389 cpv. 2 CC), in ossequio del principio della proporzionalità (art. 5 cpv. 2 Cost.; COPMA, Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique, n. 5.11 pag. 138). Infine, l’autorità deve prendere in considerazione l’onere che sopportano i congiunti e i terzi, e la loro protezione, anche se tale aspetto non può giustificare, da solo, l’istituzione di una curatela (390 cpv. 2 CC; Messaggio, pag. 6432; BSK Erw. Schutz, Henkel, ad art. 390 CC n. 27; CommFam, Meier, ad art. 390 CC n. 27; COPMA, op. cit., 5.12 pag. 138).
5.3. Ai sensi dell'art. 394 CC, se la persona bisognosa di aiuto non può provvedere a determinati affari e deve pertanto essere rappresentata, è istituita una curatela di rappresentanza (cpv. 1); l'Autorità di protezione può limitare di conseguenza l'esercizio dei diritti civili dell'interessato (cpv. 2); anche se non sono posti limiti al suo esercizio dei diritti civili, l'interessato è obbligato dagli atti del curatore (cpv. 3). In virtù dell'art. 395 cpv. 1 CC, se istituisce una curatela di rappresentanza per l'amministrazione dei beni, l'Autorità di protezione designa i beni che devono essere amministrati dal curatore; può porre sotto amministrazione del curatore determinati elementi del reddito o del patrimonio, l'intero reddito o l'intero patrimonio o l'insieme di reddito e patrimonio.
La norma sancisce il principio inquisitorio illimitato, secondo il quale l’autorità è perfettamente libera nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove: secondo consolidata giurisprudenza, in base a tale principio l’Autorità può assumere e ricercare delle prove – secondo il suo apprezzamento – anche secondo delle modalità inabituali e procurarsi d’ufficio dei rapporti allestiti da terzi (v. DTF 128 III 413 consid. 3.2.1; v. anche STF del 13 gennaio 2014, inc. 5A_843/2013, consid. 4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466).
La valutazione peritale agli atti, dalla quale emerge che RE 1 è affetto da “disturbi di personalità mista (ICD 10:F61.0)” (valutazione SMP 8 agosto 2022) non è avversata dal reclamante, che neppure si esprime al riguardo.
Il reclamante, sottolineando che “uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura”, contesta la decisione nella misura in cui indicherebbe un bisogno di protezione per “gestire le proprie finanze” come pure per una “presa a carico psichiatrica e psicologica”.
7.1. La prima censura, che contesta un “bisogno in ambito finanziario” appare fondata.
Al riguardo nella decisione impugnata l’Autorità di protezione osserva di “ritenere opportuno istituire una curatela di rappresentanza e amministrazione del reddito e del patrimonio”, limitandosi a precisare di aver conferito al curatore il compito di affiancare RE 1 nell’ambito amministrativo “nei momenti in cui l’equilibrio dell’interessato è dato, coinvolgendolo il più possibile”, mentre nei momenti in cui la sua capacità di discernimento non è data dovrà sostituirsi al curatelato.
Come a giusto titolo lamentato dal reclamante la perizia conferma che “non presenta debiti” e “appare in grado di provvedere ai propri interessi finanziari e compiti amministrativi” ed emerge “una buona gestione delle entrate economiche”.
Dall’incarto non vi è traccia di accertamenti specifici da parte dell’Autorità di prime cure sulla situazione economica complessiva di RE 1. Unicamente si sa che percepisce una rendita AI.
Neppure in sede di osservazioni l’Autorità di protezione ha precisato quale fosse il bisogno di protezione e assistenza (presupposto “sociale” della curatela) che giustifichi l’adozione dei dispositivi n. 2c. e 2d. della decisione impugnata. La circostanza secondo cui “nei momenti di forte rabbia e impulsività”, non presentando una capacità di discernimento, egli “non sarebbe in grado di gestire autonomamente i propri aspetti amministrativi e burocratici” non è in alcun modo stata documentata né specificata dall’Autorità di prime cure.
Per questo motivo tali dispositivi vanno annullati.
Come indicato dal reclamante, limitatamente alla questione della “gestione amministrativa” (disp. 2c e 2d.) la decisione non è appare giustificata né proporzionata e va pertanto annullata. Non è infatti sufficiente la considerazione della perita secondo cui a RE 1 “potrebbe giovare” della presenza di un curatore che lo affianchi e lo sostenga nel percorso di autonomia e neppure che “sarebbe utile” che possa “affiancarlo nella gestione amministrativa”.
7.2. Quanto alla necessità di un “sostegno medico” e di una “presa a carico psichiatrica e psicologica”, pure contestati dal reclamante, va rilevato quanto segue.
Nella decisione in esame l’Autorità di protezione ha ritenuto necessario “garantire un sostegno all’interessato nel mantenimento di una presa a carico psichiatrica e psicologica – imprescindibile viste le fragilità riscontrate”, assegnando al curatore il compito di occuparsi del suo benessere sociale e degli aspetti della salute, rappresentandolo in tutti i provvedimenti necessari a tale scopo (consid. 2a: “provvedere alla sua salute e a una sufficiente assistenza medica”; 2 b: “promuovere il suo benessere sociale”).
In sede d’osservazione ha inoltre specificato che dalla perizia del SPS emerge che RE 1 “non ha completa consapevolezza della sua malattia” (disturbo di personalità misto). A mente dell’Autorità non avendo “criticità della malattia” la volontà espressa dal reclamante, di dar seguito alla terapia, potrebbe pertanto venire a mancare in ogni momento. Tale diagnosi risultava peraltro anche dal rapporto di dimissioni della CPC del 7 dicembre 2021 (“disturbi di personalità misti”).
La perita del SPS ha al riguardo rilevato che “potrebbe rappresentare un pericolo per terzi se non adeguatamente seguito in ambito psichiatrico-psichico. Il paziente presenta impulsività, aggressività eterodiretta nei momenti di forte rabbia”, indicando che è necessario che si sottoponga regolarmente ad una presa a carico psichiatrico-psicologica e se “necessario l’assunzione di una terapia che possa aiutarlo nella gestione dell’impulsività e aggressività”.
In concreto la necessità di una presa a carico psichiatrica e psicologica, risulta con ogni evidenza dagli atti (cfr. rapporto di dimissione CPC). Dal 2014 l’interessato percepisce una rendita AI al 78% “per motivi psichiatrici”. Lo stesso è da anni seguito dall’SMP, dalla psichiatra dr. med. __________ e dalla psicologa __________.
La necessità di una presa a carico è ammessa dall’interessato stesso, che conferma di voler proseguire la presa a carico e di avere una “piena adesione alla terapia”.
L’Autorità di protezione ha evidenziato che la mancata consapevolezza della malattia era già stata rilevata dalla precedente perizia agli atti.
Va peraltro indicato che dalla perizia emerge che “il paziente si rende conto di aver bisogno di aiuto, ma spesso imputa a terzi la colpa della propria condizione sociale e disagio, pertanto terze persone potrebbero diventar bersaglio di suoi acting-out aggressivi e ciò potrebbe metterli in pericolo”.
La perita e l’Autorità di protezione hanno ritenuto importante che il curatore possa sostenere RE 1 nell’ambito della sua “salute”, poiché è essenziale che prosegua la presa a carico psichiatrica e psicologica per poter gestire la rabbia e impulsività. L’Autorità ha indicato che l’aggressività dell’interessato è riscontrabile negli atti e non può essere sottovalutata.
Vista l’esistenza di uno stato di debolezza e la necessità di una presa a carico psichiatrica e psicologica, nonché la certificata mancata consapevolezza di tale fragilità, l’Autorità ha rilevato che RE 1 abbisogna di una persona che lo sostenga e provveda alla sua salute e a una sufficiente assistenza medica e che promuova il suo benessere sociale e lo rappresenti in tutti i provvedimenti necessari a questo scopo. Neppure risulta che il reclamante abbia designato qualcuno che lo possa assistere in tal senso. Dagli atti emerge che egli non ha contatti con i propri famigliari e congiunti.
Come a giusto titolo rilevato dall’Autorità di prime cure gli scritti della psichiatra dr. med. __________ (27 ottobre 2022) e della psicologa __________ (27 ottobre 2022), entrambe specialiste “di parte” sembrano contestare la decisione nella misura in cui impone un sostengo in ambito di gestione amministrativa. Tali scritti confermano però l’importanza di una presa a carico.
La premura dell’Autorità di protezione che ha previsto tale misura, ritenuta l’assenza di relazioni personali famigliari o di una rete che lo sostenga nei momenti di bisogno o di crisi va confermata. Ritenuta la comprovata mancata consapevolezza della situazione, il rischio che la presa a carico possa essere interrotta non può in concreto essere esclusa.
In simili circostanza, la decisione dell’autorità di istituire una curatela di rappresentanza (art. 394 CC) per provvedere “alla sua salute e a una sufficiente assistenza medica” (2 a.) e a “promuovere il suo benessere sociale” (2 b.) resiste alle critiche del reclamante e va confermata.
La decisione risulta pertanto necessaria e proporzionata, e va confermata limitatamente ai dispositivi 2a e 2b.
A titolo abbondanziale va indicato che in concreto una misura di “amministrazione di sostegno” (art. 393 CC) non può essere presa in considerazione vista la mancata adesione dell’interessato (“con il suo consenso”).
In realtà dagli atti emerge unicamente che il reclamante non ha accettato la figura del curatore. Tale circostanza è confermata dallo stesso curatore (“una scarsa collaborazione da parte del curatelato”).
Agli atti non figurano elementi a comprova della mancata idoneità del curatore.
L’Autorità ha in particolare precisato che le critiche circa il mancato pagamento di alcune pigioni da parte del curatore “hanno origine nella mancata collaborazione del reclamante, che non ha voluto comunicare il nominativo del proprietario dell’abitazione in cui viveva”. Tale circostanza è stata confermata dallo stesso curatore (cfr. scritto 31 maggio 2022), che ha riconosciuto di aver pagato tardivamente le pigioni in questione, riferendo di aver prontamente preso contatto con l’amministrazione dello stabile e di aver risolto la questione dopo aver ricevuto il sollecito di pagamento.
Il curatore si è giustificato indicando di aver più volte chiesto al curatelato il contratto di locazione e il nominativo dell’amministrazione dello stabile, per poter dar seguito al pagamento delle pigioni.
In simili circostanze, pur censurando simili situazioni, la decisione nella misura in cui respinge la richiesta di sostituzione del curatore resiste alle critiche del reclamante.
Le generiche critiche di mancata collaborazione non infatti sono sufficienti a giustificare la sostituzione del curatore.
Tutto quanto considerato il reclamo va parzialmente accolto, la decisione impugnata va confermata limitatamente ai dispositivi 1, 2a, 2b, 4, 5, 6. I dispositivi 2d, 2e, 3 e 8 (spese di prima sede) vanno invece annullati.
Gli oneri seguirebbero il principio di soccombenza e andrebbero dunque posti a carico dell’Autorità di protezione. Tuttavia, ai sensi dell’art. 46 cpv. 6 LPAmm, non possono essere addossate spese processuali agli enti pubblici e agli organismi incaricati di compiti di diritto pubblico, ragion per cui si prescinde in concreto dal prelievo di tali oneri.
L’Autorità di protezione, unica soccombente e unica antagonista (RtiD-2011 n. 14c pag. 692, sentenza CDP del 23 giugno 2017, inc. 9.2016.126), deve per contro essere condannata al versamento di adeguate ripetibili al reclamante, che ha impugnato il provvedimento mediante l’assistenza di un patrocinatore.
Ai sensi dell’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo; ha diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti. In virtù dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).
Nel suo reclamo RE 1 ha postulato di essere posta a beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. In ragione della sua situazione economica e del parziale accoglimento del reclamo, la domanda avrebbe meritato accoglimento ma è resa priva d’oggetto dalla condanna della controparte al versamento di ripetibili.
Ritenuto la rifusione di adeguate ripetibili, la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata da RE 1 diviene infatti priva d’oggetto a seguito della rifusione di ripetibili che questo giudice quantifica in fr. 2'000.– (cfr. STF 2C_182/2012 del 18 luglio 2012, consid. 6.3; STF 5A_389/2009 del 7 agosto 2009, consid. 7; sentenza CDP del 10 maggio 2017, inc. 9.2017.33 consid. 6; sentenza CDP del 20 novembre 2017, inc. 9.2017.166 consid. 5, sentenza CDP del 19 febbraio 2019, inc. 9.2018.195, consid. 6).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Di conseguenza, la decisione 15 settembre 2022 dell’Autorità regionale di protezione __________ (ris. 1405) è riformata come segue:
confermato;
a. confermato;
b. confermato;
c. annullato;
d. annullato;
annullato;
confermato;
confermato;
confermato;
confermato;
annullato.
L’Autorità regionale di protezione __________ è tenuta a versare a RE 1 fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.
L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio presentata da RE 1 è priva d’oggetto.
Notificazione:
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.