Incarto n. 9.2022.164
Lugano 14 febbraio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Mecca
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 RE 2 tutti patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda il conferimento di un mandato per una valutazione famigliare e socio-ambientale
giudicando sul reclamo del 14 ottobre 2022 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 12/13 settembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (2011), PI 2 (2007) e PI 3 (2009) sono i figli minorenni di RE 1 e RE 2, genitori coniugati.
B. In data 9 febbraio 2022, presso la scuola elementare di __________, durante una partita di calcio, è avvenuto un alterco fisico, in occasione del quale PI 1 aveva ferito al timpano un suo compagno. Su invito della direttrice dell’istituto scolastico, __________, in data 9 marzo 2022, l’agente __________ del Gruppo visione giovani della Polizia cantonale di __________ si è presentato presso la sede scolastica ai fini di un “colloquio” con PI 1, sua madre, la docente di classe e la direttrice, incontro indetto “al fine di dare un segnale al ragazzo autore dei fatti e per informare la famiglia delle conseguenze in caso di denuncia/querela” e per “responsabilizzare il giovane sul suo modo di agire in questa situazione e sulle misure da attuare per potersi scusare” (verbale d’incontro del 28 marzo 2022).
C. In data 22 aprile 2022, la Magistratura dei minorenni, __________, ha trasmesso per competenza all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) il predetto rapporto informativo 28 marzo 2022 della Polizia cantonale, così come il rapporto 28 marzo 2022 stilato dalla direttrice scolastica, nel quale quest’ultima ha espresso le proprie preoccupazioni per un possibile disagio personale e familiare di PI 1. La Magistratura dei minorenni si è limitata a confermare che non fosse pendente alcun procedimento penale nei confronti dei minori coinvolti nella lite.
D. Su richiesta dell’Autorità di protezione, in data 17 maggio 2022, il direttore della Scuola media __________, ha presentato un rapporto inerente la situazione generale dei fratelli PI 3 e PI 2.
E. In data 8 agosto 2022 i genitori sono stati sentiti dall’Autorità di protezione. Essi hanno preso posizione sui fatti alla base della relativa procedura, mentre l’Autorità di protezione ha comunicato di essere intenzionata a conferire un mandato di valutazione socio-ambientale del nucleo famigliare dei minori e a eventualmente valutare altri sostegni e/o misure di protezione a loro favore. I genitori hanno esternato il loro disaccordo in tal senso, sostenendo che l’episodio relativo a PI 1 sarebbe stato troppo enfatizzato, rilevando che la gravità dei fatti sarebbe stata ridimensionata in occasione dei chiarimenti intervenuti grazie ad un successivo incontro presso la scuola. I genitori si sono quindi riservati di contestare eventuali future misure di protezione.
F. Con scritto 19 agosto 2022 i genitori hanno presentato una presa di posizione dettagliata relativa ai suddetti rapporti, contestando alcune affermazioni e chiedendo all’Autorità di protezione di procedere all’audizione della direttrice scolastica e della docente di classe di PI 1, con lo scopo di aggiornare la situazione a loro dire nel frattempo cambiata, in seguito anche all’ulteriore incontro avvenuto con la direttrice in data 30 marzo 2022.
G. Con decisione 12 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha conferito mandato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione di __________ per effettuare una valutazione del contesto personale e famigliare di PI 1, nonché dei fratelli PI 2 e PI 3, con lo scopo di “definire, anche mediante visite a domicilio, gli eventuali bisogni dei minori ed individuare possibili necessari provvedimenti a favore dei medesimi, e di formulare eventuali proposte di adeguati sostegni o misure di protezione a loro favore, che meglio rispondano alle loro eventuali necessità.”. L’Autorità di protezione ha basato la decisione sulla segnalazione 28 marzo 2022 della direttrice della scuola elementare di __________, e sul rapporto 17 maggio 2022 del direttore della Scuola media di __________, e su quanto emerso durante l’audizione dei genitori. La decisione è stata resa immediatamente esecutiva e un eventuale reclamo è stato privato dell’effetto sospensivo.
H. Mediante reclamo 14 ottobre 2022, RE 1 e RE 2 hanno chiesto l’annullamento della decisione. I reclamanti hanno censurato l’inadeguatezza e la sproporzionalità della decisione impugnata, facendo valere una “valutazione errata dei presupposti di base”. In particolare essi hanno contestato la versione dei fatti esposti nel rapporto 28 marzo 2022 della direttrice scolastica, sostenendo che la segnalazione non sarebbe affidabile e nemmeno sufficiente per giustificare la misura di protezione adottata. È stato censurato anche il contenuto del rapporto informativo della Polizia cantonale 28 marzo 2022. I reclamanti hanno prodotto le dichiarazioni scritte del direttore delle Scuole medie di __________, e il rapporto 11 ottobre 2022 di __________, allenatore di calcio di PI 1, che, a mente dei reclamanti, contrasterebbero la posizione della direttrice. I genitori hanno ritenuto che i fatti alla base della procedura sarebbero stati “ingigantiti, arrivando a dipingere un quadro assolutamente storto della realtà”, criticando l’Autorità di protezione per aver mancato di esaminare con uno spirito critico la fattispecie. Secondo i reclamanti l’Autorità di protezione avrebbe violato il diritto di essere sentito per quanto attiene all’obbligo di motivazione della decisione. A mente dei reclamanti il chiarimento della situazione famigliare avrebbe potuto avvenire con altre modalità, meno incisive e più mirate e nel rispetto del principio di proporzionalità. In via cautelare i reclamanti hanno postulato il ripristino dell’effetto sospensivo.
I. Con decreto 26 ottobre 2022 la scrivente Camera di protezione ha accolto la domanda di restituzione dell’effetto sospensivo, come richiesto dai reclamanti.
J. Con osservazioni 26 ottobre 2022 l’Autorità di protezione ha sostenuto che la decisione impugnata non decreterebbe una misura di protezione, bensì ordinerebbe un atto istruttorio, evidenziando che, per tale ragione, sarebbe impugnabile unicamente qualora potesse causare agli interessati un danno difficilmente riparabile. L’Autorità di protezione ha rilevato che dalle segnalazioni pervenute, risulterebbe che oltre all’episodio del 9 febbraio 2022, vi sarebbero stati da parte di PI 1 “altri atteggiamenti che risultavano incutere timori nei compagni”. L’Autorità di protezione ha sostenuto che anche nel caso dei fratelli PI 3 e PI 2 si evincerebbero “i constatati problemi in relazione al mancato rispetto delle regole, dei compagni, e di altri allievi della sede scolastica nonché dei docenti”. L’Autorità di protezione ha reputato la situazione “non del tutto chiara”, ragione per cui ha deciso di procedere ai necessari approfondimenti per comprendere meglio la situazione personale, familiare ed educativa del minore PI 1, anche in relazione a quella dei fratelli PI 2 e PI 3, che avrebbero, a livello comportamentale, destato preoccupazioni. L’Autorità di protezione ha pertanto ritenuto che la valutazione socio-ambientale costituirebbe un atto istruttorio non particolarmente incisivo e invasivo, i relativi chiarimenti potendo altresì giovare all’intero nucleo familiare.
K. Con replica 18 novembre 2022 i reclamanti hanno contestato la tesi dell’Autorità di protezione, rilevando che la prova ordinata causerebbe loro un pregiudizio non altrimenti riparabile. Secondo i reclamanti, l’Autorità di protezione sarebbe caduta in una violazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, finanche nell’arbitrio, in quanto la decisione impugnata si baserebbe unicamente sull’asserita necessità di “verificare meglio la situazione”. Il fatto che l’Autorità di protezione non abbia operato alcuni approfondimenti preliminari al fine di chiarire la situazione e abbia adottato direttamente (e di fronte alle obiezioni e spiegazioni fornite dai reclamanti sin dall’inizio della procedura) il provvedimento censurato, esclude di poterlo considerare “non particolarmente incisivo e invasivo”. La valutazione socio-ambientale lederebbe infatti la sfera personale e privata dell’intera famiglia, così come il principio sancito dall’art. 301 CC, che stabilisce che sono i genitori a dirigere le cure e l’educazione dei figli oltre che ad assumere le decisioni necessarie. Secondo i reclamanti, dopo l’esecuzione della valutazione socio-ambientale, non si potrebbe più tornare indietro e cancellare la relativa ingerenza con tutte le sue conseguenze e l’inevitabile influsso sulle dinamiche e sull’equilibrio del nucleo familiare. Dai nuovi rapporti prodotti in sede di reclamo si evincerebbe inoltre che nell’attuale situazione non vi sia alcun pericolo per il bene dei figli. Invocando l’art. 66 cpv. 2 b) LPAmm, i reclamanti hanno chiesto alla scrivente autorità di reclamo di procedere all’annullamento della decisione impugnata e alla conclusione immediata del procedimento, senza retrocedere la causa all’istanza inferiore per ulteriori accertamenti e nuova decisione.
L. Con duplica 5 dicembre 2022 l’Autorità di protezione ha evidenziato che la decisione impugnata sarebbe conforme al principio inquisitorio illimitato. È stato altresì precisato che vi sarebbero diversi elementi destanti preoccupazione e che la verifica della situazione avrebbe potuto avvenire opportunamente mediante l’esperimento di una valutazione socio-ambientale da parte dell’UAP. L’Autorità di protezione ha concluso che, a protezione dei minori interessati, non sarebbe possibile rinunciare ad un approfondimento come quello ordinato, rilevando tuttavia che l’esito delle indagini sarebbe aperto. L’Autorità di protezione si è quindi riconfermata nella decisione impugnata.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Per costante giurisprudenza le decisioni di procedura o d’istruzione sono decisioni incidentali, che statuiscono su questioni formali o materiali e rappresentano una tappa nel corso della procedura, senza mettere fine alla medesima. Vanno distinte dalle decisioni parziali, che statuiscono, in maniera finale, su una o più parti di una domanda, ma rinviano all’esame di uno o altri argomenti ad un’ulteriore decisione (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n. 1.158).
Per costante giurisprudenza le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove – tra le quali vanno annoverate le perizie socio-ambientali, sulle capacità genitoriali e sulle modalità delle parti di relazionarsi – sono decisioni incidentali, poiché non mettono fine alla procedura (DTF 5P.350/2004 del 10 maggio 2005, cons. 2.1; Copma, Guide pratique Protection de l’adulte, pag. 63 n. 1.158).
2.1. Giusta l’art. 66 cpv. 2 lett. a) LPAmm questo genere di risoluzione è impugnabile unicamente nella misura in cui arreca all'interessato un pregiudizio irreparabile, ovvero un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno neppure con una decisione finale favorevole (DTF 134 III 426 consid. 1.3.1; 133 III 629 consid. 2.3.1; RtiD I-2005 pag. 783; sentenza CDP del 29 ottobre 2014, inc. 9.2014.175, consid. 4).
Le decisioni incidentali possono pure essere impugnate a titolo indipendente se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una procedura defatigante e dispendiosa (art. 66 cpv. 2 lett. b LPAmm). L’applicazione di tale norma presuppone quindi che l'autorità di ricorso, giudicando in modo diverso dall'istanza inferiore, possa concludere immediatamente il procedimento senza dover retrocedere la causa all'istanza inferiore per ulteriori accertamenti e nuova decisione (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato 23 maggio 2012 [n. 6645] sulla revisione totale della legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966, pag. 40; sentenza CDP del 13 ottobre 2015, inc. 9.2015.170).
3.1. Come la procedura di adozione di misure di protezione, anche il relativo procedimento probatorio è parimenti soggetto ai principi di proporzionalità, sussidiarietà, complementarietà e legalità previsti dagli artt. 5 e 36 della Costituzione federale e dall’art. 307 CC. Di conseguenza, anche le decisioni istruttorie devono pertanto: servire l'interesse superiore del minore; essere idonei e necessari per ottenere le informazioni necessarie sul bisogno di protezione del minore; evitare di imporre alle persone interessate più oneri di quanto beneficio ne trarrebbero; coinvolgere terzi nell’istruttoria solo nella misura in cui la situazione non può essere adeguatamente chiarita con la persona interessata stessa o sulla base di dati tangibili; essere limitati alle sfere di vita che sono oggetto dell’intervento; avvenire unicamente mediante metodi istruttori legali (KOKES-Praxisanleitung Kindesschutz, N. 3.21, pag. 86).
Dal momento in cui, nella concreta fattispecie, l’esecuzione di una valutazione famigliare e socio-ambientale risulta eccessiva e sproporzionata ai fini dell’accertamento della situazione del minore in questione, la scrivente Camera di protezione non può che procedere all’annullamento della decisione impugnata e quindi a concludere il relativo procedimento mediante il presente giudizio in virtù dell’art. 66 cpv. 2 lett. b) LPAmm. La domanda a sapere se la decisione impugnata possa inoltre provocare ai reclamanti un pregiudizio irreparabile ai sensi dell’art. 66 cpv. 2 lett. 1) LPAmm può quindi rimanere aperta.
4.1. Come giustamente obiettato dai reclamanti, la decisione impugnata viola il principio della proporzionalità.
L’Autorità di protezione ha basato la decisione impugnata sui seguenti atti: il rapporto 28 marzo 2022 di __________, direttrice delle scuole elementari di __________; il rapporto informativo 28 marzo 2022 del Gruppo visione giovani della Polizia cantonale; il rapporto 17 maggio 2022 di __________, direttore delle Scuole medie di __________, con i relativi allegati, e sul verbale di audizione dei genitori dell’8 agosto 2022. Dalla documentazione si apprende quindi che tutti i tre fratelli, PI 1, PI 3 e PI 2, hanno già dovuto essere rimproverati e ammoniti da parte del corpo scolastico, rispettivamente PI 1 anche da parte della polizia per quanto concerne l’alterco alla base della presente procedura. Si tratta di tre ragazzi adolescenti con dei caratteri forti e delle abitudini relazionali e comunicative molto dirette, spesso anche sopra le righe e senza filtri. Tuttavia, nonostante gli eventi inopportuni e spiacevoli nei quali i minori, soprattutto PI 1 in data 9 febbraio 2022, sono stati coinvolti, non risulta che i ragazzi abbiano dei seri disagi personali riconducibili ad una situazione famigliare inadeguata. Anzi, da tutti i documenti agli atti emerge chiaramente che i genitori sono presenti nell’educazione dei figli, collaboranti e che si dimostrano conseguenti e fermi nell’affrontare le vicende loro segnalate. In ognuno dei rapporti della Scuola media di __________ inerenti gli episodi disciplinari in questione, viene esplicitamente indicato che il comportamento dei minori sia migliorato una volta coinvolta e intervenuta la famiglia. Il fatto che l’agente di polizia __________, nel suo rapporto 28 marzo 2022, abbia sostenuto che “le reazioni della madre a colloquio denotano una certa fragilità a livello educativo, in particolare nella relazione con il giovano ragazzo (…)”, non può certo costituire un elemento sufficiente e determinante per dubitare sulle capacità genitoriali della madre, ciò soprattutto di fronte alle altre indicazioni contenute nello stesso rapporto circa il suo agire nei confronti del figlio. L’atteggiamento della genitrice risulta invece responsabile e consono alle circostanze, sia per quanto attiene alla disapprovazione rispetto ai fatti in questione, sia per quanto concerne il sostegno emotivo nei confronti del figlio durante l’incontro con le forze dell’ordine, che per il minore, di soli 12 anni, certo non doveva essere facile. Anche dal verbale di audizione dell’8 agosto 2022, così come dallo scritto 19 agosto 2022 con il quale sono state richieste all’Autorità di protezione l’assunzione di ulteriori prove, emerge un approccio di base aperto e collaborante da parte dei genitori nei confronti dell’autorità.
4.2. Un ulteriore elemento di giudizio rispetto alla situazione di pericolo sospettata da parte dell’Autorità di protezione viene poi fornito dai documenti prodotti dai reclamanti contestualmente al loro gravame. Infatti, dal più recente rapporto 11 ottobre 2022 del direttore della Scuola media di __________, risulta che la situazione di PI 1 sia generalmente positiva, e sebbene il minore mantenga un atteggiamento “un po’ critico e provocatorio”, egli è stato persino votato, dai compagni stessi, come rappresentante di classe nel Consiglio dei rappresentanti. Per quanto attiene al fratello PI 3, è stato indicato come anche esso manifesta la sua personalità forte e sicura senza filtri verbali e che chiacchiera e disturba in classe, ma che i docenti avrebbero notato “l’esercizio di un maggior autocontrollo”. Inoltre, relativamente a PI 1, con rapporto 11 ottobre 2022, si è espresso anche __________, il suo allenatore di calcio da 4 anni, confermando un comportamento del ragazzo corretto e positivo nel rispetto delle regole e dei compagni.
4.3. Alla luce di quanto precede, avendo l’atteggiamento dei figli __________ già dato adito ad alcuni interventi educativi e disciplinari maggiori, emerge un contesto che sicuramente merita attenzione, ma che di certo non risulta di una gravità tale da dover concludere che il bene dei ragazzi sia in pericolo a causa di un’inadeguata situazione famigliare.
Come già detto, emerge piuttosto la realtà di tre ragazzi in età adolescenziale, tutti forti di carattere con delle abitudini relazionali senza filtri, per le quali devono venire (più spesso) rimproverati e contenuti, sia dal corpo scolastico che dai propri genitori. Si tratta però sempre di caratteristiche e attitudini presenti in numerosi giovani e di circostanze per le quali i regolari interventi educativi e disciplinari, sia genitoriali che scolastici, dovrebbero risultare sufficienti ai fini di tutelare il loro sviluppo. In tale contesto occorre evidenziare come la verifica da parte dell’Autorità di protezione deve tenere conto del fatto che non tutti i deficit sono motivo di intervento, ma che alcuni rischi e lacune possono essere compensati da fattori protettivi o altre risorse (KOKES-Praxisanleitung Kindesschutz, N. 3.65, pag. 106).
Gli episodi singolari per i quali PI 3 e PI 2 sono stati ammoniti dalla direzione scolastica risalgono inoltre al mese di dicembre 2020, ovvero a più di due anni fa. Come risulta dagli atti, da allora il loro comportamento risulta migliorato (cfr. rapporto 11 ottobre 2022 della direzione della Scuola media). All’evento litigioso che ha coinvolto PI 1 risulta essere stata data la giusta importanza e dagli atti si evince che il minore ha indubbiamente capito la gravità dell’accaduto in seguito a tutti i provvedimenti intrapresi, sia a livello famigliare, che da parte della scuola e della polizia. Va evidenziato anche che la famiglia della vittima dell’alterco in questione non ha ritenuto di sporgere querela.
Ne consegue, alla luce delle circostanze descritte, che il bene di PI 1 e dei fratelli maggiori non risulta minacciato a punto tale di dover richiedere una valutazione socio-ambientale estesa a tutti i membri della famiglia. Nel rispetto del principio della proporzionalità e della sussidiarietà (applicabili anche durante la fase istruttoria e quindi alla scelta dei mezzi di prova), l’Autorità di protezione avrebbe dovuto meglio ponderare le circostanze e filtrare le informazioni meno recenti e nel frattempo superate, e poi casomai procedere con degli accertamenti legati in primis a PI 1 (ad esempio con un eventuale ascolto del minore stesso da parte dell’Autorità di protezione o da un terzo specialista) ai fini di determinare l’esistenza o meno di eventuali disagi personali del minore. Solo una volta accertati eventuali malesseri potenzialmente legati alla famiglia si poteva giustificare di intervenire anche nella sfera della medesima.
Di fronte alle circostanze concrete della fattispecie in esame, la prova ordinata mediante la decisione impugnata, ossia la valutazione famigliare e socio-ambientale, risulta decisamente sproporzionata. La scrivente Camera di protezione non può che accogliere il gravame e annullare la decisione impugnata.
Gli oneri giudiziari per il presente giudizio seguirebbero il principio della soccombenza, ma viste le circostanze, si rinuncia all’addebito di tasse e spese processuali, che non potrebbero per altro essere caricate all’Autorità di protezione (art. 47 cpv. 6 LPAmm).
Quanto alle ripetibili, già in passato la giurisprudenza aveva sancito che le Autorità di protezione risultate soccombenti possono essere tenute alla rifusione di ripetibili a reclamanti vittoriosi ove abbiano partecipato alla lite quali uniche antagoniste della parte che ha avuto successo, mentre ove esse abbiano partecipato alla lite unitamente a privati cittadini, risultando sconfitte insieme con questi ultimi, le ripetibili vanno addebitate di regola ai privati che si sono battuti senza successo al loro fianco (sentenza ICCA del 24 agosto 2011, inc. 11.2011.60, consid. 4; sentenza ICCA del 19 aprile 2011, inc. 11.2009.188, consid. 3, pubblicata in: RtiD II–2011 n. 14c pag. 692). Non vi sono motivi per scostarsi, oggi, da tali principi consolidati, ragione per la quale l’Autorità di protezione va condannata a rifondere ai reclamanti un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.1. Di conseguenza, la risoluzione del 12/13 settembre 2022 dell’Autorità regionale di protezione __________ è annullata.
Non si prelevano né spese né tasse di giustizia. L’Autorità di protezione rifonderà a RE 1 e RE 2 fr. 1’000.– a titolo di ripetibili.
Notificazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.