Incarto n. 9.2022.154
Lugano 21 febbraio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla vicecancelliera
Baggi Fiala
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1 patr. da: PR 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
e a
CO 2 patr. da: PR 2
per quanto riguarda l’attribuzione di tasse e spese di prima sede;
giudicando sul reclamo del 23 settembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 8 settembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. PI 1 (2017) è figlio di CO 2 e di RE 1.
I genitori, detengono l’autorità parentale congiunta.
B. Mediante decisione 2 marzo 2021 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha istituito in favore di PI 1 una curatela educativa, nominando CURA 1 quale curatrice.
C. Con istanza 9 febbraio 2022 CO 2 ha chiesto all’Autorità di protezione di autorizzare formalmente il trasferimento del domicilio di PI 1 presso il nuovo domicilio della madre, sito nel Canton __________.
Con osservazioni 28 febbraio 2022 RE 1 si è opposto alla richiesta della madre.
D. Mediante decisione cautelare 11 aprile 2022 l’Autorità di protezione ha fatto divieto a CO 2 di trasferire il domicilio del figlio e convocato le parti ad un’udienza.
E. In occasione dell’udienza 6 maggio 2022 dinanzi all’ARP CO 2 ha dichiarato che il proprio trasferimento sarebbe fondato da motivi professionali e privati. CO 2 ha precisato di avere una relazione stabile con un uomo che vive appunto a __________.
RE 1 ha ribadito la sua contrarietà al trasferimento del figlio e postulato l’attribuzione dell’affidamento di PI 1.
F. Con scritto 11 luglio 2022 l’Autorità di prime cure ha chiesto all’Autorità di protezione di __________ la collaborazione al fine di poter intervenire, se necessario, a protezione di PI 1.
G. Nel frattempo, con scritto 30 agosto 2022 CO 2 ha chiesto un intervento cautelare inaudita altera parte, teso a voler sospendere ogni e qualsivoglia diritto di visita paterno, in vista di opportuni accertamenti.
A seguito della segnalazione della madre (per lesioni riscontrate alle mani di PI 1 al rientro dalle vacanze estive con il padre), mediante decisione supercautelare 1. settembre 2022 l’Autorità di protezione ha sospeso le relazioni personali padre-figlio, “in attesa dei necessari accertamenti”.
Nel frattempo, con decisione 23 settembre 2022 ha revocato la supercautelare 1° settembre 2022 (sospensione delle relazioni personali padre-figlio) (disp. 1) e previsto in via cautelare, che le relazioni personali padre-figlio saranno svolte in modalità sorvegliata presso il Punto d’incontro di __________ (disp. 2), dato istruzione alla madre di fare rientro in Ticino due volte al mese per permettere l’esercizio dei diritti di visita (disp. 3), assegnato alle parti un termine di 10 giorni per esprimersi in merito al conferimento al SMP di una perizia sulle capacità genitoriali e ai quesiti peritali posti (disp. 4).
H. Con osservazioni conclusive 5 settembre 2022 RE 1 ribadisce la richiesta che il trasferimento di PI 1 non venga autorizzato, postulando il conferimento dell’affido esclusivo, con ampi diritti di visita alla madre e un mandato di valutazione sulle capacità genitoriali.
CO 2 si conferma nelle proprie richieste.
I. Mediante decisione 9 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha autorizzato CO 2 a trasferire il domicilio di PI 1 a __________ (disp. 1), respinto l’istanza di RE 1 volta all’ottenimento della custodia esclusiva del figlio (disp. 2), dato istruzione alla madre di “dare regolari informazioni a RE 1 circa l’andamento scolastico di PI 1 e i suoi progressi e le attività extrascolastiche svolte” (disp. 3).
Per la decisione è stata prelevata una tassa di giustizia di fr. 500.–, posta a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno (disp. 4). L’Autorità ha in particolare rilevato che il contenzioso è stato caratterizzato da diverse reciproche istanze (conseguenza della conflittualità permanente) che hanno complicato l’iter processuale e procrastinato il contenzioso.
J. Con reclamo 23 settembre 2022 RE 1 è insorta contro il dispositivo 4 della predetta decisione, postulandone l’annullamento. La reclamante chiede che la tassa di prima sede venga interamente poste a carico di CO 2, unico soccombente.
K. Con osservazioni 17 ottobre 2022 l’Autorità di protezione ha postulato la conferma della decisione 9 settembre 2022, indicando di aver applicato il principio di equità per la ripartizione dei costi.
Con osservazioni 18 ottobre 2022 CO 2 chiede che il reclamo di RE 1 venga respinto.
RE 1 ha rinunciato a presentare l’allegato di replica.
L. Con decisione 23 gennaio 2023 l’Autorità di protezione ha nominato quale nuova curatrice educativa di PI 1 __________, in sostituzione della precedente.
M. Nel frattempo, il reclamo 22 settembre 2022 inoltrato da CO 2 avverso la decisione 9 settembre 2022 dell’Autorità di protezione è stato respinto da questa Camera (decisione CDP 14 febbraio 2023, inc. 9.2022.152).
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione agli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Come indicato la reclamante avversa unicamente il dispositivo n. 4 della decisione dell’Autorità di protezione, postulando che la tassa di prima sede venga interamente assegnate a CO 2, quale unico soccombente. Non ha invece messo in discussione l’ammontare della stessa.
Nella decisione impugnata l’Autorità di protezione ha indicato che il contenzioso è stato inutilmente procrastinato da entrambi i genitori, ragione per la quale le tasse sono state poste a carico di entrambi i genitori. In sede d’osservazione ha poi precisato che nelle procedure di diritto di famiglia, e per analogia anche al diritto di protezione, è applicabile il principio della ripartizione secondo equità, prescindendo dal principio di ripartizione secondo la soccombenza.
Giusta l’art. 29 LPMA le autorità regionali di protezione possono applicare alle proprie decisioni delle tasse (cpv. 1). Possono inoltre condannare la parte soccombente al pagamento delle spese o chiedere anticipi sulle stesse. È applicabile per analogia il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC) e la legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010 (cpv. 2).
L'art. 106 cpv. 1 CPC stabilisce che le spese giudiziarie – intendendosi con ciò le spese processuali e le spese ripetibili (art. 95 cpv. 1 CPC) – sono poste a carico della parte soccombente.
In casi particolari il giudice può scostarsi da tale principio e ripartire i costi secondo equità facendo capo al proprio apprezzamento, in specie nelle cause del diritto di famiglia (art. 107 cpv. 1 lett. c CPC) oppure “se altre circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l’esito della procedura” (lett. f).
A tale proposito il giudice gode di un ampio margine d'apprezzamento sia per quel che riguarda la ripartizione delle spese sia sull'applicazione dell'art. 106 CPC (DTF 139 III 358 consid. 3; sentenza del TF 5A_864/2018 del 23 maggio 2019 consid. 5.2 con rinvii).
4.1. Il giudice può dunque prescindere dai principi di ripartizione e ripartire le spese giudiziarie secondo equità nelle cause di diritto di famiglia, che non sono sempre facilmente riconducibili ad una logica di vittoria e sconfitta (cfr. Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2017, ad art. 107 CPC, n. 15 pag. 555). Non è dunque escluso che in simili procedure la parte vittoriosa possa comunque essere tenuta a sopportare una parte degli oneri processuali.
4.2. L’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC è invece una clausola generale, di portata potenzialmente assai ampia, che abbraccia nel suo complesso la costellazione dove altre circostanze speciali fanno apparire iniqua una ripartizione secondo l’esito della procedura. Il Tribunale federale ha giudicato che delle eccezioni al principio della soccombenza sono ammissibili “quando le circostanze lo suggeriscono” (TF 5P.270/2005 del 10 ottobre 2005 consid. 2). Ad esempio, può entrare in gioco il comportamento pre-processuale tenuto da una parte, in caso di soccombenza reciproca; oppure il comportamento di una parte, che incita l’altra ad agire in giustizia o che è volto a ritardare e/o complicare senza giustificazione il processo. Questo spazio d’apprezzamento va applicato restrittivamente dal giudice e soltanto in presenza di circostanze particolari, onde non sovvertire le logiche della buona fede e prevedibilità dell’attività statale (cfr. Trezzini, Commentario pratico al CPC, 2017, ad art. 107 CPC, n. 27).
Benché CO 2 sia di fatto risultato soccombente, come a giusto titolo rilevato dall’Autorità di prime cure già in sede di sentenza, la vertenza è stata caratterizzata da diverse reciproche istanze e da un’evidente conflittualità genitoriale, che hanno inutilmente procrastinato e complicato il contenzioso. Circostanza, che si è ripetuta anche in seconda sede, neppure messa in discussione dalle parti.
L’Autorità di prime cure, in sede d’osservazione, ha peraltro precisato che in concreto non vi sarebbe una vera soccombenza da parte del genitore (in casu il padre) che “gioco-forza” subisce la decisione dell’altro genitore, di spostare il proprio domicilio altrove. Questo indipendentemente dal fatto che ottenga o meno l’autorizzazione richiesta.
In simili circostanze la decisione, proporzionata e motivata, resiste alle generiche critiche della reclamante, che neppure ha presentato l’allegato di replica.
Visto l’esito della procedura si giustifica di porre a carico di RE 1 fr. 500.– quale indennità di ripetibili per questa sede.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
Il reclamo è respinto.
Gli oneri del reclamo consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 150.–
fr. 500.–
sono posti a carico di RE 1 che rifonderà a CO 2 fr. 500.– a titolo di ripetibili.
Comunicazione:
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.