Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 14.02.2023 9.2022.152

Incarto n. 9.2022.152

Lugano 14 febbraio 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello

Damiano Bozzini

giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG

assistito dalla vicecancelliera

Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa che oppone

RE 1 patr. da: PR 1

all’

Autorità regionale di protezione __________,

e a

CO 2 patr. da: PR 2

per quanto riguarda l’autorizzazione al trasferimento del minore PI 1 con la madre a __________;

giudicando sul reclamo del 22 settembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’8 settembre 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto

in fatto

A. PI 1 (2017) è figlio di CO 2 e di RE 1.

I genitori, non coniugati, hanno sottoscritto una dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta prima della nascita (atto dello Stato civile di __________ 2017).

B. Mediante decisione 2 marzo 2021 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) ha istituito in favore di PI 1 una curatela educativa, nominando CURA 1 quale curatrice, con il compito di mediare la comunicazione, fornire consulenza educativa ai genitori e organizzare e vigilare le relazioni personali del minore con il padre.

C. Con istanza 9 febbraio 2022 CO 2 ha chiesto all’Autorità di protezione di autorizzare formalmente il trasferimento del domicilio di PI 1 presso il nuovo domicilio della madre, sito nel Canton __________.

Con osservazioni 28 febbraio 2022 RE 1 ha chiesto di respingere la richiesta presentata dalla madre.

D. Mediante decisione cautelare 11 aprile 2022 l’Autorità di protezione ha fatto divieto a CO 2 di trasferire il domicilio del figlio (ordine impartito con la comminatoria dell’art. 292 CP) e convocato le parti ad un’udienza.

E. In occasione dell’udienza 6 maggio 2022 dinanzi all’ARP CO 2 ha dichiarato che il proprio trasferimento sarebbe motivato da esigenze professionali (dopo essere stata licenziata in __________ ha trovato un lavoro all’80% in Svizzera __________) e private (la figlia maggiore studia all’università a __________ e pure l’altro figlio avrebbe l’intenzione di iniziare gli studi __________). CO 2 comunica di avere una relazione stabile con un uomo che vive appunto a __________.

RE 1, dal canto suo, ha ribadito la sua contrarietà al trasferimento del figlio con la madre e postulato l’attribuzione dell’affidamento di PI 1.

F. Con scritto 11 luglio 2022 l’Autorità di protezione ha chiesto all’Autorità di protezione di __________ la collaborazione al fine di poter intervenire, se necessario, a protezione di PI 1 (sopralluogo al domicilio, verifica dell’iscrizione scolastica).

G. Nel frattempo, con scritto 30 agosto 2022 CO 2 ha chiesto un intervento cautelare inaudita altera parte, teso a voler sospendere ogni e qualsivoglia diritto di visita paterno, in vista di opportuni accertamenti.

A seguito della segnalazione della madre (per lesioni riscontrate alle mani di PI 1 al rientro dalle vacanze estive con il padre), mediante decisione supercautelare 1. settembre 2022 l’Autorità di protezione ha sospeso le relazioni personali padre-figlio, “in attesa dei necessari accertamenti”.

Nel frattempo, con decisione 23 settembre 2022 ha revocato la supercautelare 1° settembre 2022 (sospensione delle relazioni personali padre-figlio) (disp. 1) e previsto in via cautelare, che le relazioni personali saranno svolte in modalità sorvegliata presso il Punto d’incontro di __________ (due volte al mese; disp. 2), dato istruzione alla madre di fare rientro in __________ due volte al mese per permettere l’esercizio dei diritti di visita (disp. 3), assegnato alle parti un termine di 10 giorni per esprimersi in merito al conferimento al SMP di una perizia sulle capacità genitoriali e ai quesiti peritali posti (disp. 4).

H. Con osservazioni conclusive 5 settembre 2022 RE 1 ha ribadito la richiesta che il trasferimento di PI 1 non venga autorizzato, postulando il conferimento dell’affido esclusivo, con ampi diritti di visita alla madre e un mandato di valutazione sulle capacità genitoriali.

CO 2 si è confermata nelle proprie pretese.

I. Mediante decisione 9 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha autorizzato CO 2 a trasferire il domicilio di PI 1 a __________ (disp. 1), respinto l’istanza di RE 1 volta all’ottenimento della custodia esclusiva del figlio (disp. 2), dato istruzione alla madre di “dare regolari informazioni a RE 1 circa l’andamento scolastico di PI 1 e i suoi progressi e le attività extrascolastiche svolte” (disp. 3). Ad un eventuale reclamo è stato denegato l’effetto sospensivo (disp. 4).

J. Con reclamo 22 settembre 2022 RE 1 è insorto contro la predetta decisione, postulando in via supercautelare e cautelare il conferimento dell’effetto sospensivo al reclamo e nel merito che il trasferimento di PI 1 presso il domicilio della madre non venga autorizzato e che fosse assegnata al padre la custodia esclusiva del figlio, con ampi diritti di visita alla madre.

K. Con osservazioni 30 settembre 2022 CO 2 ha chiesto che l’istanza di conferimento dell’effetto sospensivo formulata da RE 1 fosse respinta.

Con osservazioni 3 ottobre 2022 l’Autorità di protezione ha ribadito l’esigenza di togliere l’effetto sospensivo al reclamo.

Mediante osservazioni di merito 13 ottobre 2022 l’Autorità di prime cure ha postulato la conferma della decisione 9 settembre 2022.

Con osservazioni 31 ottobre 2022 CO 2 ha chiesto che il reclamo di RE 1 venga interamente respinto.

Mediante replica 24 novembre 2022 RE 1 si è riconfermato nelle tesi ricorsuali e richiesta di giudizio, contestate da CO 2 e dall’Autorità di protezione nelle loro rispettive dupliche, entrambe datate 20 dicembre 2022.

Considerato

in diritto

  1. Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti minorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, che decide nella composizione di un giudice unico [art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto (LPMA); art. 48 lett. f n. 7 e 9 LOG]. Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).

  2. La domanda di revoca dell’effetto sospensivo presentata dal padre in sede di reclamo è divenuta priva d’oggetto in quanto superata dalla presente sentenza di merito.

  3. Nel caso in esame, RE 1 contesta la decisione dell’Autorità di protezione che ha autorizzato il trasferimento del figlio presso il domicilio della madre __________ e postula l’attribuzione della custodia esclusiva del figlio.

A mente del padre il trasferimento non rispetta il principio di proporzionalità e neppure il benessere del figlio. Il trasferimento comporta uno sradicamento del minore, che non conosce la lingua __________, e un ingiustificato allontanamento dal padre e dalla famiglia paterna, con importanti difficoltà organizzative nella gestione dei diritti di visita. RE 1 ribadisce la richiesta di ottenere la custodia esclusiva del figlio, precisando di essere un ottimo genitore e di aver trascorso numerosi momenti da solo con il figlio. A mente del padre non vi sarebbe nessun motivo impellente per la madre di trasferirsi e, ritenuto che il padre si dichiara disposto ad assumere l’affido del figlio, il trasferimento risulta estremamente sproporzionato. Il padre contesta la richiesta della madre volta a sospendere le relazioni personali con il figlio (cfr. istanza cautelare madre 30 agosto 2022).

  1. Ai sensi dell’art. 301a cpv. 1 CC, l’autorità parentale include il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. Diversamente dal diritto previgente, secondo cui il diritto di determinare il luogo di residenza del figlio era incluso nel diritto di custodia (cfr. DTF 136 III 353), tale diritto rientra oggi nelle prerogative dell’autorità parentale.

Se i genitori esercitano l’autorità parentale congiuntamente, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro genitore oppure per decisione del giudice o dell’autorità di protezione dei minori, qualora il nuovo luogo di dimora si trovi all’estero o qualora la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da parte dell’altro genitore e sulle relazioni personali (art. 301a cpv. 2, let. a e b CC).

Se necessario, i genitori si accordano, conformemente al bene del figlio, in merito a una modifica dell’autorità parentale, della custodia, delle relazioni personali e del contributo di mantenimento; se non raggiungono un accordo, decide il giudice o l’autorità di protezione dei minori (cpv. 5).

Diversamente dal trasferimento all’estero, la modifica del domicilio all’interno della Svizzera non presuppone obbligatoriamente l’accordo dell’altro genitore, rispettivamente l’autorizzazione d’autorità. Il consenso o l’autorizzazione sono richiesti, ai sensi dell’art. 301a cpv. 2 lett. b CC, unicamente quando il cambiamento di dimora del figlio comporta delle ripercussioni rilevanti sull’autorità parentale e sulle relazioni personali.

4.1. Fornendo un’interpretazione teleologica dell’art. 301a cpv. 2 let. b CC, con l’intento di proteggere le situazioni in cui un genitore ha l’affidamento esclusivo e l’altro beneficia di un diritto di visita, il Tribunale federale ha sancito che in caso di trasferimento all’interno della Svizzera il consenso dell’altro genitore (o l’autorizzazione del giudice/dell’autorità di protezione) è necessario laddove il cambiamento di dimora del figlio abbia ripercussioni rilevanti sull’autorità parentale oppure sulle relazioni personali (a dispetto della congiunzione “e” nel testo legale; DTF 142 III 502, consid. 2.4.2). Le due condizioni della norma non sono cumulative, bensì alternative: il trasferimento è dunque soggetto a consenso (rispettivamente, ad autorizzazione) laddove abbia un impatto di una certa rilevanza anche solo sulle relazioni personali, e non necessariamente sull’esercizio dell’autorità parentale.

Secondo la giurisprudenza, per giudicare se le ripercussioni del trasferimento sono rilevanti o meno occorre fondarsi sul tipo di organizzazione genitoriale messa in atto sino a quel momento (DTF 142 III 502, consid. 2.3). Nel caso in cui vi è una custodia alternata ed entrambi i genitori si occupano quotidianamente dei figli (ad esempio andando a prenderli tutti i giorni all’asilo o a scuola), anche un trasferimento di pochi chilometri può avere ripercussioni rilevanti. Invece, nel caso in cui vi è una ripartizione che prevede l’affidamento esclusivo a un genitore, mentre l’altro beneficia di un “classico” diritto di visita un fine settimana su due, in assenza di circostanze particolari (itinerari difficoltosi, genitore non automunito, condizioni finanziarie estremamente precarie, etc.), anche un trasferimento nell’ordine di un centinaio di chilometri non causa generalmente ripercussioni rilevanti (DTF 142 III 502, consid. 2.3, ove in concreto il trasferimento era da Interlaken a Soletta).

La domanda in merito all’esistenza di ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale è pertanto da esaminare sotto l’ottica del modello di presa a carico in atto al momento del giudizio, con il quesito a sapere se quest’ultimo può essere mantenuto con degli adeguamenti esigui oppure se la continuazione dello stesso verrebbe invece compromesso a causa del trasferimento del figlio (DTF 5A_581/2015 del 11.08.2016, consid. 2.4.1.).

4.2. Nel caso in esame, CO 2 e RE 1 detengono l’autorità parentale congiunta su PI 1. Dagli atti emerge che a seguito della separazione il figlio è rimasto a vivere con la madre, continuando a vedere con regolarità il padre. Inizialmente i genitori si erano accordati con regolari diritti di visita al padre (un fine settimana ogni due).

Con scritto 17 dicembre 2020 RE 1 si era rivolto all’Autorità di protezione, lamentando un aggravamento della situazione con CO 2 che non gli permetteva più di vedere il figlio. RE 1 ha chiesto all’Autorità di protezione di regolamentare le relazioni con il figlio.

A seguito della richiesta del padre l’autorità di protezione ha istituito in favore del minore una curatela educativa, nominando CURA 1 con il compito appunto di mediare la comunicazione, fornire consulenza educativa ai genitori e organizzare e vigilare le relazioni personali del minore con il padre.

È indubbio che il trasferimento del figlio a __________, a più di __________ km dal precedente domicilio, che comporta un tragitto a volte anche molto spesso trafficato, incide in maniera importante sull’esercizio del diritto di visita, ritenuta in particolare la tenera età del minore, che ha solo cinque anni. Tale decisione non poteva pertanto essere presa unilateralmente dalla madre e, vista la palese contrarietà del padre al trasferimento, necessitava dell’autorizzazione dell’Autorità di protezione.

  1. Appurato che il cambiamento di domicilio del minore è soggetto ad autorizzazione dell’Autorità di protezione, occorre ora verificare a quali condizioni può essere rilasciata.

5.1. La giurisprudenza ha fissato alcuni criteri applicabili alla questione del trasferimento del luogo di dimora del figlio. Nel rispetto delle libertà di domicilio e di movimento dei genitori, i motivi che spingono uno di loro a trasferirsi non sono rilevanti. Non occorre pertanto chiedersi se per il bene del figlio sarebbe preferibile che il genitore non si trasferisse, ma se il bene del figlio è meglio tutelato seguendo il genitore che vuole trasferirsi oppure rimanendo con l'altro genitore, tenendo già conto di eventuali modifiche concernenti la custodia, le relazioni personali ed il contributo di mantenimento fondate sull'art. 301a cpv. 5 CC. La risposta va data in funzione del bene del figlio e tenendo conto delle circostanze del caso concreto. Il modello di partecipazione alla cura del figlio finora applicato rappresenta il punto di partenza dell'esame. Se entrambi i genitori si occupano in modo paritario del figlio e sono pronti ad occuparsene anche in futuro, la situazione di partenza è neutra e occorre allora ricorrere ad altri criteri per determinare la soluzione che protegga meglio l'interesse del minore, quali la capacità educativa dei genitori, la loro capacità di favorire i contatti tra il figlio e l'altro genitore, l'effettiva possibilità dei genitori di prendersi cura del figlio, la stabilità delle relazioni, la lingua, la scolarizzazione, le necessità mediche, nonché il parere dei figli più grandi. Se invece le cure del figlio sono affidate interamente o in modo preponderante alla persona che si trasferisce, si partirà tendenzialmente dal presupposto che far rimanere il figlio con tale genitore tuteli meglio il suo intesse; un'attribuzione della custodia all'altro genitore (ammesso che egli sia atto e disposto ad accogliere il figlio) comporta un esame accurato, sulla base delle circostanze del caso concreto, della compatibilità con il bene del minore (DTF 142 III 481 consid. 2.3-2.8; 142 III 498 consid. 4.4; 142 III 502 consid. 2.5; sentenza CDP dell’11 agosto 2017, inc. 9.2017.66, consid. 4.4 e relativa STF del 17 ottobre 2017, inc. 5A_634/2017, consid. 2; RTiD II-2017 n. 9c pag. 784 consid. 4.1; Dell’Oro, Il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio: l’art. 301a CC alla luce della giurisprudenza recente, in: RTiD I-2018, pag. 847-848).

In particolare, nel rispetto delle libertà costituzionali dei genitori (in particolare, della loro libertà di domicilio e di movimento), non sono rilevanti i motivi che spingono uno di loro a trasferirsi, né occorre stabilire se per il bene del figlio sarebbe preferibile che il genitore non si trasferisse. Il quesito determinante è quello di sapere se il bene del figlio viene meglio garantito seguendo il genitore che intende trasferirsi oppure rimanendo con quello che continua a risiedere nel luogo originario, ciò che eventualmente può implicare una modifica della custodia (DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.5; DTF 142 III 498 consid. 4.3 non pubblicato). La risposta deve essere data considerando in primo luogo il bene del figlio e dipende dall’insieme delle circostanze del caso concreto (DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481, consid. 2.6). Il giudice deve partire dal modello attuale di presa a carico del figlio: se un genitore ha l’affidamento esclusivo, tendenzialmente si partirà dal presupposto che un trasferimento dei figli con il medesimo tutela meglio il loro interesse. Se, al contrario, entrambi i genitori si occupano in maniera più o meno paritaria dei figli e sono pronti ad occuparsene anche in futuro, la situazione di partenza è neutra e occorre allora ricorrere ad altri criteri per determinare il bene del figlio, che corrispondono a quelli utilizzati dalla giurisprudenza per decidere dell’affidamento in caso di separazione o divorzio (DTF 142 III 502, consid. 2.5; DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 142 III 498 consid. 4.4; STF 5A_375/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 2). Occorre determinare quali sono le relazioni personali tra genitori e figli, le capacità educative di ogni genitore, la loro attitudine e disponibilità ad occuparsene e curarli personalmente; va privilegiata la situazione che, nelle circostanze concrete, appare la più adatta ad assicurare al figlio la stabilità delle relazioni personali che è necessaria ad uno sviluppo armonioso dal punto di vista affettivo, psichico, morale ed intellettuale; gli interessi dei genitori vanno considerati in secondo piano (DTF 142 III 498, consid. 4.4; v. anche STF 5A_375/2008 dell’11 agosto 2008, consid. 2; DTF 142 III 617 consid. 3.2.3; DTF 141 III 328 consid. 5.4; DTF 136 I 178 consid. 5.3; DTF 131 III 209 consid. 5). Secondo la giurisprudenza, è necessario esaminare i contorni del trasferimento: l’ambiente familiare al futuro domicilio e le prospettive economiche del genitore che se ne va, la lingua parlata sul posto, la frequentazione scolastica, l’esistenza di particolari bisogni di salute dei bambini, la loro età e il loro parere (DTF 142 III 481 consid. 2.7).

Come visto, le circostanze del caso concreto sono determinanti: se i figli sono piccoli, per cui più legati alle persone che al luogo di vita, difficilmente si penserà ad un cambiamento di custodia per affidarli al genitore che non si trasferisce. Per contro, in presenza di figli più grandi avrà maggior peso il criterio del luogo di vita e di scolarizzazione, la cerchia delle amicizie, le prospettive lavorative, ciò che potrebbe condurre ad una modifica della custodia e all’affidamento del figlio all’altro genitore (DTF 142 III 481 consid. 2.7; v. anche DTF 142 III 498, consid. 4.5).

Il Tribunale federale ha osservato che sovente il genitore che si oppone al trasferimento obietta che esso è finalizzato a sottrargli il figlio. In realtà, frequentemente il trasferimento avviene in un luogo ove esiste una base o una prospettiva economica, oppure è motivato da solide ragioni quali il ritorno al paese di provenienza o nella propria famiglia d’origine, il ricongiungimento con il nuovo partner o un’offerta d’impiego vantaggiosa. Qualora non vi siano motivi plausibili che giustifichino la partenza, oppure se risulti palese che il trasferimento sia motivato dall’intenzione di allontanare il figlio dall’altro genitore, può invece essere rimessa in discussione la capacità genitoriale e valutato un cambio di custodia (DTF 142 III 481 consid. 2.7; DTF 136 III 353 consid. 3.3).

5.2. Nel suo apprezzamento l’autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di prova (DTF 122 III 408 consid. 3b, 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1). Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1).

  1. Nel caso in esame, l’Autorità di prime cure si è pertanto a giusta ragione determinata sulla questione a sapere se il bene di PI 1 è meglio tutelato seguendo la madre al nuovo domicilio oppure continuando a risiedere a __________ ma affidato al padre.

Come accertato, dal momento della separazione dei genitori, PI 1 è stato di fatto affidato alla madre, con accordo di ambedue le parti (inizialmente con diritti di visita per il padre previsti un fine settimana ogni due, oltre ad una sera in settimana). Circostanza che non può essere negata o messa in discussione in questa sede.

In simili circostanze, come già rilevato dall’Autorità di prime cure, occorre partire dal principio che il benessere di PI 1 fosse maggiormente tutelato con un trasferimento insieme alla madre, piuttosto che nel rimanere in __________ con il padre.

Un esame degli altri criteri sviluppati dalla giurisprudenza conduce in ogni caso a privilegiare la continuità dell’affidamento di PI 1 alle cure materne. Considerata la sua tenera età, il bambino è più legato alle persone di riferimento che al luogo di vita: PI 1 al momento del trasferimento, aveva ancora quattro anni e frequentava la scuola d’infanzia. Egli non aveva ancora una cerchia di amicizie o degli interessi legati al territorio. Neppure il padre dimostra il contrario.

Benché PI 1 non conoscesse ancora la lingua __________ non risulta che abbia particolari problematiche legate all’apprendimento di una nuova lingua. Al riguardo si rileva che per stessa dichiarazione del padre, il figlio aveva frequentato un corso di __________ all’Istituto __________.

Come riconosciuto dal padre i contatti con le sorelle __________ e __________ erano già limitati in precedenza ad alcuni fine settimana, durante i quali avvenivano i diritti di visita. Il padre non dimostra che tali modalità non potranno essere mantenute con l’assetto previsto.

Come risulta dagli atti le ragioni che hanno portato alla madre risultano giustificate e durature. La madre, allora disoccupata, si è infatti trasferita a __________ a seguito di un’offerta professionale e dopo aver sottoscritto un contratto di lavoro. Nel frattempo CO 2 si è inoltre sposata, trasferendosi a vivere presso il domicilio del marito. Come dichiarato da CO 2, a __________ vive anche la sorella maggiore __________, che frequenta l’università, mentre il fratello maggiore __________, ha pure manifestato il desiderio di iscriversi all’università a __________ al termine del liceo.

Come accertato dalla __________ la nuova abitazione è idonea ad accogliere il minore, il quale può beneficiare di spazi all’aperto, di una scuola e di parchi giorni a due passi da casa. Presso l’istituto scolastico di riferimento può inoltre beneficiare di due ore supplementari di __________ che l’aiuteranno ad apprendere con facilità la nuova lingua.

La partenza appare pertanto fondata su motivi plausibili e non vi è ragione di credere che sia motivata dall’intenzione della madre di allontanare il figlio dal padre.

Quanto alla richiesta di ottenere l’affidamento di PI 1, va rilevato che il padre, dal momento della separazione da CO 2, ha trasferito il proprio domicilio a __________. Benché egli abbia dichiarato che sarebbe intenzionato a nuovamente e trasferire il proprio domicilio a __________, quest’eventualità appare solo un’ipotesi. In ogni caso RE 1 non ha dimostrato che il benessere di PI 1 sarebbe meglio tutelato qualora venisse affidato al padre in __________. RE 1 si è limitato a dichiarare di essere disposto a trasferirsi a __________ e di “aver trascorso numerosi momenti da solo con il figlio”. Lamenta genericamente che il trasferimento comporterebbe uno sradicamento del figlio, che non conosce la lingua, mettendoli in una situazione di difficoltà, un ingiustificato allontanamento dal padre e dalla famiglia paterna con importanti difficoltà organizzative nella gestione dei diritti di visita.

Vista l’alta conflittualità genitoriale, e la situazione venutasi a creare anche a seguito delle varie denunce penali, che hanno condotto anche ad una temporanea sospensione delle relazioni personali padre-figlio, un affidamento al padre non garantisce al meglio il benessere di PI 1.

Al di là delle evidenti difficoltà pratiche cui RE 1 andrà incontro nell’esercitare il suo ruolo di padre a una rilevante distanza (ben sostanziate dal padre e già emerse in questi mesi), e considerato che al momento attuale un affidamento al padre non può essere accordato (non essendo nell’interesse prioritario del minore) e neppure può essere preteso che la madre si trasferisca nuovamente in __________, la decisione dell’Autorità di prime cure va pertanto confermata integralmente. In concreto va rilevato che i genitori hanno una situazione finanziaria favorevole (per ammissione di entrambi) che permette loro di affrontare le eventuali spese legate, all’esercizio di un diritto di visita a distanza.

Alla luce degli elementi esaminati, la decisione dell’Autorità di protezione che autorizza il trasferimento di domicilio di PI 1 presso quello della madre, va confermata.

A titolo abbondanziale va rilevato che la regolamentazione delle relazioni personali padre-figlio non è oggetto della decisione impugnata e non può essere messa in discussione in questa sede, ma sarà oggetto di separata procedura.

Il dispositivo 4 della decisione impugnata è pure oggetto di distinto reclamo presentato da CO 2 che sarà deciso separatamente.

  1. Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza ma, in considerazione della particolarità del caso, si rinuncia eccezionalmente al loro prelievo. Visto l’esito della procedura si giustifica di porre a carico di RE 1 fr. 2'000.– quale indennità di ripetibili per questa sede.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia:

  1. Il reclamo è respinto.

  2. Non si prelevano né spese né tasse di giustizia.

RE 1 rifonderà a fr. CO 2 fr. 2'000.– a titolo di ripetibili.

  1. Notificazione:

Comunicazione:

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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