Incarto n. 9.2022.145
Lugano 9 ottobre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello
Damiano Bozzini
giudice unico ai sensi dell’art. 48 lett. f n. 7 LOG
assistito dalla segretaria
Scheurich
sedente per statuire nella causa che oppone
RE 1
all’
Autorità regionale di protezione __________,
per quanto riguarda la remunerazione del curatore;
giudicando sul reclamo del 19 agosto 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 luglio 2022 dall'Autorità regionale di protezione __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto
A. RE 1 è nata il 1994 ed è domiciliata a __________.
B. Con decreto supercautelare n. 148.2020 del 31 luglio 2020 l’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito: Autorità di protezione) ha istituito a favore di RE 1 una curatela generale ai sensi dell’art. 398 CC e nominato quale curatore __________.
C. Con decisione n. 194.2020 del 28 settembre 2020 l’Autorità di protezione ha revocato la curatela generale e istituito una curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni giusta l’art. 394 e 395 CC confermando __________ quale curatore.
D. Con scritto 25 febbraio 2022 il curatore ha riferito che la pupilla ha acquisito autonomia e autodeterminazione ed è seguita dal medico psichiatra Dr. med. __________. Pertanto, ha chiesto la revoca del mandato di curatela.
E. Con certificato medico 26 aprile 2022 il Dr. med. __________ ha attestato la stabilità del quadro clinico della paziente e ha concordato con la sospensione della misura di curatela amministrativa.
F. Con decisione 6 maggio 2022 l’Autorità di protezione, sulla base dell’art. 399 cpv. 2 CC, ha revocato con effetto immediato la curatela di rappresentanza con amministrazione dei beni in favore di RE 1. Il curatore è stato invitato a presentare la sua richiesta di mercede e spese per quanto svolto durante il periodo dal 01.01.2022 al 06.05.2022 entro 30 giorni dalla notifica della predetta decisione.
G. In data 30 maggio 2022 __________ ha presentato il rendiconto finanziario (finale) per il periodo dal 01.01.2022 al 06.05.2022, chiedendo di riconoscergli una mercede di fr. 809.15 e un’indennità per le spese di fr. 195.07.
H. Con decisione 25 luglio 2022 l’Autorità di protezione ha approvato il rendiconto finanziario (finale) e riconosciuto a __________ una mercede di fr. 809.15 e un’indennità per le spese di fr. 195.07, poste a carico di RE 1.
I. Con reclamo 19 agosto 2022 RE 1 è insorta contro la suddetta decisione contestando la mercede riconosciuta al curatore. Secondo lei, egli avrebbe fatturato più ore di quelle effettivamente svolte durante il suo mandato, tacciandolo di “profittatore”. Inoltre ritiene che i costi della curatela debbano essere accollati all’Ente pubblico.
J. Con osservazioni 9 settembre 2022 __________ ha contestato le allegazioni della reclamante, precisando inoltre che non avrebbe rinunciato a fatturare “tante prestazioni” svolte durante il suo mandato.
K. Con scritto 15 settembre 2022 l’Autorità di protezione ha comunicato di non avere osservazioni da formulare riguardo al reclamo 19 agosto 2022.
Considerato
in diritto
Le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni sono impugnabili mediante reclamo alla Camera di protezione del Tribunale di appello, nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC; art. 2 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPMA]; art. 48 lett. f n. 7 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi, in via sussidiaria, alla Legge sulla procedura amministrativa, in particolare alle norme concernenti le azioni connesse con il diritto civile di competenza dell’autorità amministrativa (art. 99 LPAmm; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611 del 7 marzo 2012 concernente la modifica della LTut, pag. 8) e, in via ancora più sussidiaria, alle disposizioni del diritto processuale civile (CPC; v. art. 450f CC).
Nel suo apprezzamento, l'Autorità – in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione – non è vincolata né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 130 III 734, consid. 2.2.2-2.2.3; 129 III 417, consid. 2.1.1.-2.1.2; 128 III 411, consid. 3.2.1; 122 III 408, cons. 3d).
Il citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).
Esso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’Autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale (BSK ZPO, Mazan/Steck, ad art. 296 CPC; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6° ed., 2019, nota 1764 pag. 492; sentenza del Tribunale federale 5A_991/2015 del 29 settembre 2016, consid. 6.2, non pubblicato al DTF 142 III 612), sollecitare rapporti, di propria iniziativa, anche se tale modo di procedere non è previsto dal diritto di procedura cantonale (FamKomm Erwachsenenschutz, Steck, art. 446 CC n. 11; DTF 128 III 411, consid. 3.2.1). Questo principio non dispensa tuttavia le parti dal dovere di collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, consid. 2.3).
Contrariamente ai conti e ai rapporti periodici, il conto (o rendiconto finanziario) e il rapporto (o rapporto morale o rendiconto morale) finale hanno uno scopo meramente informativo, e non di controllo dell’esercizio della curatela. Come sancito dalla giurisprudenza, essi devono dunque essere approvati se adempiono al loro dovere di informazione quanto all’attività svolta. L’Autorità di protezione non deve pronunciarsi su eventuali carenze del curatore, in quanto sia l’approvazione del conto finale che l’approvazione del rapporto finale non hanno effetti diretti di diritto materiale e non hanno valore di scarico (décharge) completo del curatore; in particolare, l’approvazione di tali documenti non esclude l’esercizio di un’azione in responsabilità nei confronti di quest’ultimo giusta gli art. 454 e 455 CC (STF 5A_274/2018 del 21 settembre 2018, consid. 4.3.1; STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3). Occorre tuttavia tenere in considerazione che l’approvazione del conto gli conferisce un’accresciuta forza probante e dunque una presunzione di correttezza, non solo dal profilo formale (STF 5A_714/2014 del 2 dicembre 2014, consid. 4.3; Langenegger, Erwachsenenschutzrecht, 2015, ad art. 415 CC n. 4).
3.1. Con il suo gravame, la reclamante non sembra contestare l’approvazione del rendiconto finanziario finale nel suo complesso. Ciò detto, a titolo abbondanziale va rilevato che, nel caso in esame, trattandosi di un rendiconto finale, il documento riveste uno scopo meramente informativo. Contrariamente ai conti e rapporti periodici, esso non costituisce quindi più uno strumento di gestione della curatela (cfr. MEIER, Droit de la protection del l’adulte, 2016, n. 1161 pag. 562) e nella misura in cui adempie alla sua funzione, non spetta all’Autorità di protezione – né, su reclamo, a questo giudice – pronunciarsi su eventuali carenze o negligenze della curatrice. Si rammenta infatti che l’approvazione del rendiconto finale non comporta lo scarico del curatore e non pregiudica un’eventuale azione in responsabilità di cui agli art. 454-455 CC.
Dal canto suo, il curatore respinge le allegazioni della reclamante, precisando inoltre che non avrebbe fatturato “tante prestazioni” svolte durante il suo mandato.
4.1. Giusta l'art. 404 CC il curatore ha diritto a un compenso adeguato e al rimborso delle spese necessarie, pagati con i beni dell’interessato. In caso di curatore professionale i relativi importi sono corrisposti al datore di lavoro (cpv. 1); l’autorità di protezione degli adulti stabilisce l’importo del compenso. A tal fine tiene conto in particolare dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti al curatore (cpv. 2); i Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione e disciplinano il compenso e il rimborso delle spese per i casi in cui gli stessi non possano essere pagati con i beni dell’interessato (cpv. 3).
Ai sensi dell'art. 49 LPMA i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo.
In base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le loro prestazioni a un compenso fissato dall’autorità di nomina, nonché al rimborso delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4).
In virtù dell'art. 17 ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 3); il curatore è tenuto ad informare tempestivamente l’autorità di protezione qualora l’impegno superi il tempo lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).
Le spese (ad esempio per telefono, veicolo, spese postali, pasti, ecc.) non sono incluse nel compenso forfettario o nell’orario, ma devono essere rimborsate separatamente, dietro presentazione di giustificativi, oppure anche in forma forfettaria (COPMA, Guide pratique Protection de l’adulte, n. 6.45, pag. 194).
4.2. Per stabilire l’importo del compenso, oltre all’estensione e alla complessità dei compiti conferiti al curatore, elementi espressamente menzionati all’art. 404 cpv. 2 CC, l’Autorità di protezione deve tenere conto anche della natura dell’assistenza fornita, del tempo (ragionevolmente) investito dal curatore, delle competenze particolari richieste per l’espletamento dei compiti e della situazione finanziaria della persona interessata dalla misura. A tale fine, l’Autorità di protezione dispone di un largo potere d’apprezzamento (DTF 145 I 183, consid. 5.1.3).
4.3. Nel caso in esame, il curatore ha esposto una nota d’onorario per la mercede di fr. 809.15, pari a 16.18 ore ad una tariffa oraria di fr. 50, oltre a fr. 195.07 per il rimborso spese. L’Autorità di protezione, tramite la decisione impugnata, gli ha riconosciuto quanto esposto.
4.4. Nella decisione impugnata, l’autorità di protezione afferma che dai controlli è emersa una concordanza fra gli importi esposti dal curatore e i documenti giustificativi prodotti. Nel suo reclamo, RE 1 si limita ad esprimere il suo generico dissenso riguardo alle fatturazioni esposte dal curatore senza addurre nessun mezzo di prova a sostegno delle sue affermazioni. La reclamante non allega nessun elemento rilevante che sia atto a confutare le conclusioni dell’Autorità di protezione e a dimostrare che l’onorario del curatore non sia stato stabilito in maniera adeguata, in particolare che il monte ore consacrato all’espletamento del mandato sarebbe stato abusivamente maggiorato o che il curatore avrebbe fatturato delle prestazioni non realmente eseguite. Il gravame della reclamante va quindi respinto su questo punto.
5.1. In linea di principio, e come già nel diritto previgente, tutti i costi delle misure ufficiali di protezione – adottate nell'interesse e a beneficio delle persone bisognose di aiuto (cfr. art. 388 cpv. 1 CC) – devono essere posti a carico delle medesime (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6391, pag. 6440). Tuttavia, se i costi della misura di protezione non possono essere prelevati sui beni dell’interessato in ragione della sua indigenza, la collettività pubblica deve farsene carico (Reusser, in: BSK Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 404 CC n. 31; Fountoulakis, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 3. ed. 2016, ad art. 404 CC n. 6; Fassbind, in: OFK – ZGB Kommentar, 3. ed. 2016, ad art. 404 CC n. 3). Per la disciplina di tali casi, l’art. 404 cpv. 3 CC prevede una delega legislativa nei confronti dei Cantoni. A prescindere dall’assenza di definizione di un minimo intangibile del patrimonio del curatelato nella legislazione cantonale, è pacifico che l’onere delle spese della curatela non può privare il curatelato dei pochi mezzi che ha (Reusser, BSK Erwachsenenschutz, ad art. 404 CC n. 45).
L’art. 19 LPMA prevede che i costi di gestione (compenso, spese, tasse) della misura di protezione sono a carico della persona interessata o di chi è tenuto al suo sostentamento (cpv. 1); se la persona interessata o chi altrimenti è tenuto al suo sostentamento non vi fa fronte, tali costi sono anticipati dall’Autorità regionale di protezione (cpv. 2). Gli anticipi effettuati dall’Autorità regionale di protezione nel corso degli ultimi 10 anni possono essere recuperati, presso l’interessato, tenuto conto del suo fabbisogno (cpv. 3 lett. a).
Anche la legge cantonale (come l’art. 404 cpv. 1 CC) prevede dunque che i costi delle misure ufficiali di protezione siano di principio a carico dell’interessato. Se l'interessato non dispone dei mezzi sufficienti, ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 e 3 LPMA l'obbligo retributivo passerà a carico dell'ente pubblico, con diritto di regresso (v. anche STF 5A_422/2014 del 9 aprile 2015 consid. 8.1).
5.2. Secondo l’art. 49 LPMA, i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo; il compito di concretizzare quanto previsto all’art. 404 CC è demandato al Consiglio di Stato.
Mediante questa norma, il Parlamento cantonale ha quindi a sua volta delegato all’Esecutivo il compito di regolamentare i casi in cui gli importi dovuti al curatore a titolo di remunerazione e di rimborso spese non possano essere pagati con i beni dell’interessato.
Il Consiglio di Stato, nell’emanare il Regolamento della legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto, ha precisato che le spese della misura di protezione, quando anticipate dall’Autorità regionale di protezione e non recuperate dall’interessato o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del Comune di domicilio della persona interessata (art. 3 cpv. 3 ROPMA). Agli art. 16, 17 e 18 ROPMA ha inoltre disciplinato il principio e le modalità di calcolo della remunerazione del curatore.
Al di là di tali disposti, il regolamento in questione non indica alcun parametro per definire in quali casi, ai sensi degli art. 404 cpv. 3 CC e 49 LPMA, l’interessato non possa fare fronte alle spese della curatela in quanto indigente. Nonostante la menzionata delega legislativa, la normativa cantonale è silente in merito alle condizioni che devono essere adempiute affinché l’ente pubblico anticipi e sopporti i costi della misura di protezione ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 LPMA.
5.3. Come rammenta la giurisprudenza federale, spetta pertanto al giudice colmare la lacuna riscontrata (DTF 130 V 472 consid. 7, DTF130 III 241 consid. 3.3, DTF 127 V 442 consid. 2b; v. anche sentenza CDP del 7 giugno 2017, inc. 9.2017.80, consid. 3).
Con pronuncia del 13 settembre 2018 (sentenza CDP inc. 9.2016.223 consid. 5; nel frattempo confermata con sentenza CDP del 15 novembre 2018, inc. 9.2018.152 consid. 4; sentenza CDP del 15 novembre 2018, inc. 9.2018.133 consid. 4; sentenza CDP del 20 novembre 2018, inc. 9.2018.166 consid. 4; sentenza CDP del 4 dicembre 2018, inc. 9.2018.161 consid. 2.6), questo giudice ha precisato la sua pregressa giurisprudenza e ha ritenuto adeguato fissare dei valori soglia al di sotto dei quali la remunerazione del curatore dovrà essere presa a carico dell’ente pubblico, prevedendo un minimo intangibile (“riserva di soccorso”) dell’importo di fr. 5'000.– per persona sola, fr. 10'000.– per coppia (sposata o in unione domestica registrata, non in regime di separazione dei beni) e fr. 2'500.– per ogni figlio minorenne al cui mantenimento provvede, limitata ad un massimo di fr. 12'500.– per nucleo familiare. Qualora la situazione patrimoniale dell’interessato, attestata dal rendiconto presentato dal curatore all’Autorità regionale di protezione (cfr. art. 16 cpv. 3 ROPMA) dia atto di una sostanza netta inferiore a tali importi, la sua remunerazione dovrà essere presa a carico dall’ente pubblico (ovvero, in Ticino, dal Comune di domicilio). I costi della curatela potranno dunque essere sopportati dall’interessato solo nella misura in cui non intaccano le soglie definite sopra.
5.4. Nella fattispecie, dal rendiconto finanziario finale presentato dal curatore ed approvato dall’Autorità di protezione emerge che la sostanza netta della reclamante, in data 6 maggio 2022, è deficitaria di fr. 4'764.15.– (attivi per fr. 57'915.33.– a fronte di passivi per fr. 62'679.48.–). Tale importo si situa al di sotto del minimo intangibile sancito dalla giurisprudenza sopraccitata. Pertanto, i costi della curatela non possono essere accollati a RE 1 ma devono essere presi a carico dall’Ente pubblico, nel caso concreto dal Comune di __________. Il gravame della reclamante merita accoglimento su questo punto.
Viste le circostanze, si prescinde dal prelievo di tasse e spese. Nella misura in cui la reclamante ha presentato reclamo in prima persona non si giustifica l’assegnazione di ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia:
1.1. Di conseguenza, la mercede di fr. 809.15.– e l’indennità per le spese di fr. 195.07.– a favore del curatore __________ sono accollate al Comune di __________.
Non si prelevano spese e tasse di giustizia. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione:
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.